Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
In tema di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, il divieto di commercializzazione delle barbatelle a "pronto innesto" non è previsto dal d.P.R. n. 1164 del 1969 a tutela di un bene disponibile dall'autonomia privata, ma a tutela delle specie vegetali in funzione strumentale al proficuo sviluppo della coltivazione della vite, sicché la violazione dello stesso comporta la nullità del contratto di vendita per contrarietà a norma imperativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/11/2015, n. 22665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22665 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
0022665/15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA *VENDITA, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PERMUTA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 5016/2011 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. 22665 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. e . Presidente - Dott. LUIGI PICCIALLI Ud. 15/09/2015 Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO PU Dott. EMILIO MIGLIUCCI Consigliere Consigliere Dott. LINA MATERA Rel. Consigliere Dott. ELISA PICARONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5016-2011 proposto da: SPINSANTI CATIA [...], quale titolare dell'omonima Impresa Agricola p.iva 01543740425, 95,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COMANO presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO CESARI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO MANCINI;
ricorrente 2015 contro 1839 L.E.T.- LABORATORIO ENOLOGICO TOSCANO S.r.l., già LABORATORIO ENOLOGICO TOSCANO S.n.c., p.iva 00754490522, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MEDINI (Studio TUMIETTI), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO PLACHESI;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1050/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/07/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2015 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito 1'Avvocato ANDREA MEDINI, difensore della resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. ཏཙཏི Ritenuto in fatto È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Fi- 1. - depositata il 14 luglio 2010, che ha rigettato renze, l'appello proposto da CA IN avverso la sentenza del Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, e nei confronti di Laboratorio Enologico Toscano s.r.l. 1.1. - Il Tribunale aveva condannato la sig.ra IN a pagare al Laboratorio Enologico l'importo di euro 4.403,69 ol- tre interessi a titolo di saldo della fornitura di barbatelle, previo rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata di riduzione del prezzo.
1.2. Proponeva appello CA IN evidenziando che larga parte della fornitura, rivelatasi di scarso rendimento, era costituita da barbatelle prive di certificazione e che pertanto si versava in ipotesi di consegna di aliud pro alio. Trattandosi peraltro di tipologia di barbatelle non certifica- bili e non commercializzabili, ai sensi del d.P.R. 11. 1164 del 1969, il contratto doveva ritenersi nullo. L'appellante censu- rava inoltre la statuizione di inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo.
2. La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado. 2.1. - Richiamata la CTU, la Corte distrettuale rilevava che parte della fornitura era costituita in effetti da barba- telle cosiddette di pronto innesto, non certificabili, la cui vendita - -pur non prevista dalla normativa di riferimento non poteva considerarsi vietata, posto che la non commerciabi- lità della suddetta variante di barbatella doveva ritenersi collegata alla maggiore difficoltà di attecchimento. Una volta esclusa l'illiceità dell'oggetto della vendita, la differenza tra le piante consegnate alla sig.ra IN e quelle dalla stessa ordinate era superata dal comportamento della parte acquirente, che aveva accettato la variante conse- gnata. -3. Per la cassazione della sentenza d'appello ha propo- sto ricorso CA SP sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Laboratorio Enologico Toscano srl. Considerato in diritto 1. - Il ricorso è fondato. 1.1. - Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 86 del d.P.R. n. 1164 del 1969, 1346 e 1418 cod. civ. Si contesta la mancata declaratoria di nullità del con- tratto nella parte in cui aveva ad oggetto n. 5575 barbatelle "pronto innesto", alternativamente per illiceità dell'oggetto ovvero per contrarietà a norma imperativa, evidenziandosi l'erronea ricognizione della ratio del divieto di certifica- zione e commercializzazione, previsti dal d.P.R. n. 1164 del 1969. 2 $ Secondo la ricorrente infatti, la disposizione di legge, attuativa della direttiva 68/193/CEE, avrebbe lo scopo di tu- telare l'identità delle specie vegetali, risultando del tutto ininfluente la maggiore ° minore capacità di attecchimento delle piante. 2. - Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione in relazione alla rilevanza della circostanza, peraltro conte- attecchimento delle barbatelle oggetto stata, dell'avvenuto della compravendita. La Corte d'appello aveva escluso che si fossero verificati problemi di attecchimento sulla base di quanto affermato dal CTU - il quale aveva rilevato le buone condizioni del vigneto dell'azienda di proprietà IN - ' senza considerare che l'osservazione riguardava il vigneto come risultava dopo circa tre anni dall'acquisto e messa in dimora delle barbatelle con- testate. Diversamente, in sede di ATP era stato rilevato che la percentuale di piante completamente morte o affrancate era nettamente superiore nella partita di dimensioni maggiori, co- stituita dalle barbatelle di "pronto innesto". 3. - La doglianza prospettata con il primo motivo è fonda- ta. 3.1. - La Corte d'appello ha escluso la nullità del con- tratto in assenza di una ricognizione approfondita della nor- mativa di settore, affermando, in particolare, che il divieto commercializzazione delle barbatelle di "pronto innesto"di 3 avrebbe la finalità di «evitare i maggiori problemi di attec- chimento (..) », con la conseguenza - decisiva ai fini della in- dagine sulla validità del contratto che il bene tutelato sa- rebbe disponibile per l'autonomia privata. 3.2. - Si deve per contro osservare che il divieto di cer- - ricavabile a contrariotificazione e di commercializzazione dalla elencazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui è ammessa la produzione a scopo di vendita e la vendita stessa è previsto dalla normativa di derivazione comunitaria, dettata a tutela delle specie vegetali in funzio- strumentale al proficuo sviluppo della coltivazione della ne vite, come indicato nel preambolo della direttiva 68/193/CEE. In attuazione della richiamata direttiva, il d. P.R. n. 1164 del 1969, all'art. 1, inserisce tra le piante di vite considerate materiali di moltiplicazione vegetativa certifica- bili soltanto le «barbatelle franche» e le «barbatelle inne- state»; all'art. 2 indica i requisiti dei materiali di molti- plicazione;
all'art. 6 stabilisce le condizioni per l'immissione in commercio degli stessi;
all'art. 18 sanziona la commercializzazione dei materiali non rispondenti ai requi- siti stabiliti. 3.3. - La sentenza impugnata non contiene la necessaria, approfondita ricognizione della ratio legis, e pertanto l'affermazione secondo cui la vendita di barbatelle di "pronto innesto" non concretizza una ipotesi di contrarietà a norma imperativa, con riflessi sulla validità del contratto, risulta priva di giustificazione. 4. - All'accoglimento del primo motivo che assorbe il secondo motivo, in evidente rapporto di subordinazione logica - segue la cassazione della sentenza con rinvio, per il riesa- me della questione afferente la validità del contratto. Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se- zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 luglio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente osé Oleszar Thetess Donatella D'ANN DEPURATO IN CANCELLERIA Roma, * 5 NOV. 2015 A Fa ce Fintt.ssa 5