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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 19/12/2024 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6859 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Antonio Calvani, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro tempore dott. ,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dalle dott.sse Annalisa Moschetti e Angela Magarelli, ai sensi dell'art. 417- bis c.p.c.;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 19/12/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/9/2023 il ricorrente riassumeva il giudizio promosso dinanzi al
TAR , che aveva declinato la propria giurisdizione, con il quale aveva chiesto accertarsi e CP_1
dichiararsi il suo diritto a essere collocato nella graduatoria di merito per la Classe di Concorso
B015 – “Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”, nella posizione legittimamente spettante ai fini della partecipazione alla procedura di immissione in ruolo per l'a.s. 2023/2024, previa disapplicazione di ogni atto di contrastante tenore.
Deduceva a tal fine il ricorrente che aveva partecipato al concorso pubblico ordinario, indetto con DD. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022, per il reclutamento, in , di docenti per la Scuola CP_1
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Secondaria di I e II grado, per la classe di concorso B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
che, pubblicata la graduatoria di merito, si era collocato alla posizione n. 35, con un punteggio complessivo pari a 165,50; che in data 20/7/2022 si comunicava l'avvio della procedura informatizzata per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023 e al contempo si indicavano, nell'elenco allegato, i nominativi dei docenti convocati;
che nel predetto elenco veniva indicato anche il suo nominativo del Sig. , il quale, entro il termine Parte_1 stabilito, presentava istanza con l'indicazione delle province pugliesi di sua preferenza per l'immissione in ruolo;
che per un errore di registrazione del sistema informatico, nella citata istanza veniva riportata la preferenza espressa per la sola provincia di RI che, quindi, risultava l'unica provincia selezionata, mentre per le altre province pugliesi (OG, IN, AN e
CE) risultava che l'odierno ricorrente avesse rinunciato.
Aggiungeva il ricorrente che all'esito della complessa procedura di assegnazione delle sedi al personale docente, curata dall' , egli non veniva Controparte_1 nominato in ruolo per l'a.s. 2022/2023 per mancanza di posti disponibili nella sola provincia indicata (RI); che, non avendo mai ricevuto alcun provvedimento di decadenza, confidava di poter ottenere l'immissione in ruolo per l'a.s. 2023/2024 in ragione degli scorrimenti previsti e della eventuale disponibilità di posti nella provincia di RI per il successivo anno scolastico;
che con successivo avviso del 17/7/2023 l' comunicava Controparte_1
l'apertura della procedura finalizzata all'inoltro delle istanze per la scelta della provincia per i candidati inseriti in graduatoria, ai fini delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2023/2024; che Cont tuttavia nell'elenco dei candidati individuati dall' per la ai fini della scelta della CP_1 provincia il suo nominativo non veniva inserito;
che aveva chiesto all'amministrazione resistente di riesaminare la sua posizione, ma invano.
Argomentava il ricorrente che la decisione assunta dall' per la di non includerlo CP_3 CP_1 nell'elenco dei convocati poteva essere scaturita dal fatto che avendo egli espresso per l'a.s.
2022/2023 la preferenza per una sola provincia (RI), rinunciando di fatto alle eventuali nomine in ruolo nelle altre province pugliesi, lo stesso sia stato considerato decaduto dalla graduatoria di merito del concorso;
che tale interpretazione era illegittima perché l'omessa indicazione di alcune delle Province per la scelta della sede non poteva comportare decadenza dalla graduatoria di merito, non espressamente indicata quale sanzione;
che tale modus operandi si poneva in contrasto con l'art. 436, comma 2, del D.Lgs. 297/1994 il quale prevede che “la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”; che nel caso di specie egli non aveva rinunciato alla nomina in ruolo, ma aveva legittimamente espresso la sua preferenza per una Provincia (esattamente come gli veniva richiesto di fare), dal che doveva conseguire la sola rinuncia all'eventuale nomina sui posti che
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fossero risultati disponibili presso le Province di CE, OG, IN e AN, non potendo comportare l'esercizio di una scelta che veniva espressamente richiesta dall'amministrazione resistente, la decadenza dalla graduatoria.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale concludeva per il rigetto del ricorso. A tal CP_1 fine argomentava che l'avviso del 20/7/2022, con cui si avviavano le immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023, prevedeva che: a) il candidato avrebbe dovuto ordinare, in termini di preferenza, tutte le combinazioni possibili (provincia e classe di concorso in caso di presenza in più graduatorie); b) la rinuncia su una determinata provincia avrebbe comportato inderogabilmente la definitiva ed irrevocabile rinuncia all'eventuale individuazione sui posti che fossero risultati disponibili presso tale provincia;
c) qualora il candidato non avesse espresso la preferenza su tutte le province e non fossero risultati posti disponibili nelle province selezionate, sarebbe conseguita l'impossibilità di essere individuato sulle province alle quali avesse rinunciato, anche nel caso in cui fossero risultati posti residui presso tali province, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento ai sensi dell'art. 436, comma 2 II cpv, del D.Lgs 297/94. Aggiungeva il che il ricorrente era da considerarsi rinunciatario a CP_1 tutti gli effetti, poiché la ripartizione dei posti disponibili da assegnarsi (che nell'a.s. 2022/2023 per la c.d.c. B015 erano pari a n. 13 posti nella provincia di RI) avviene sulla base del contingente regionale autorizzato dal , suddiviso per provincia e poi assegnato in base CP_1
alla collocazione in graduatoria dei candidati sulla base delle preferenze espresse dagli aspiranti in sede di domanda oppure d'ufficio; che era onere del ricorrente indicare le province di preferenza in modo da garantirsi di essere assegnato ad una Provincia;
che invece nel caso di specie l'ultimo posto utile per la provincia di RI era stato assegnato al docente che si era posizionato 27° in graduatoria;
che non era credibile che per errore non avesse inserito le altre province oltre quella di RI ai fini dell'indicazione delle preferenze, perché il sistema telematizzato permetteva di ripresentare la domanda in caso di errori e di ottenere il riepilogo di quanto dichiarato;
che sussisteva il diritto soggettivo del candidato di ottenere l'immissione in ruolo tout court e non l'immissione in ruolo a qualsiasi costo nella provincia desiderata;
che inoltre il ricorrente non aveva fornito la prova che, qualora fosse stato convocato per l'a.s.
2023/2024, avrebbe ottenuto un posto nella Provincia di RI.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Lo svolgimento dei fatti è incontroverso: il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale bandita con D.D. n. 499 del 21.04.2020 e D.D. n. 23 del 05.01.2022, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo
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grado, per la classe di concorso B015 - Laboratori di scienze e tecnologie CP_4 elettriche ed elettroniche;
all'esito delle prove, con DDG prot. n. 29859 del 12.07.2022, è stata approvata la graduatoria definitiva di merito del predetto concorso per la per la CP_4 sopra citata classe di concorso, in cui l'odierno ricorrente si collocava alla posizione n. 35, con un punteggio pari a 165,50. Data la sua collocazione in graduatoria, il ricorrente veniva convocato ai fini delle operazioni assunzionali per l'a.s. 2022/2023, come da Allegato A dell'avviso prot. n. 31186 del 20.07.2022 con il quale l' ha dato avvio alla procedura CP_5 informatizzata per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023. Con tale avviso di invitavano gli ammessi alla procedura ad indicare le Province di preferenza;
il ricorrente, nella procedura informatizzata, indicava quale unica Provincia quella di RI, ma, non essendoci più posti nella
Provincia di RI (l'ultimo posto è stato assegnato a colui che ricopriva la posizione n. 27 della graduatoria) il ricorrente non è stato immesso in ruolo nell'a.s. 2022/2023. Il Parte_1
si duole del fatto che egli non sia stato convocato per l'immissione in ruolo nell'a.s.
[...]
2023/2024, senza che fosse stato dichiarato decaduto dalla graduatoria.
In primo luogo si osserva come il ricorrente, da un lato, deduca di non aver inserito le altre province pugliesi oltre quella di RI per mero errore del sistema;
dall'altro rivendica il fatto che non poteva essere escluso dalla graduatoria per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2023/2024 per il solo fatto di non aver indicato tutte le Province e non aver dunque ottenuto l'immissione in ruolo nell'a.s. precedente.
Ebbene, per quanto riguarda il dedotto errore del sistema o comunque l'errore nella compilazione della domanda, tale circostanza non è stata provata dal ricorrente. La procedura telematizzata a cui il ricorrente ha partecipato era volta all'immissione in ruolo nell'a.s.
2022/2023. I candidati avevano la possibilità di indicare delle Province di preferenza. L'odierno ricorrente ha indicato la sola Provincia di RI e non vi è alcun elemento da cui desumere che egli abbia voluto concorrere anche per le altre province;
anzi, egli ha espressamente rinunciato alle province di OG, IN, CE e AN (vd. doc. 8 allegato al fascicolo di parte
Cont ricorrente). Peraltro, il sistema informatico, come documentato dal resistente, consentiva di visualizzare le preferenze ed addirittura di modificarle, sicchè deve escludersi che egli abbia indicato la sola Provincia di RI, per errore. Piuttosto si è trattata di una scelta dello stesso, nella convinzione che, qualora non vi fossero stati posti nella Provincia di RI per l'a.s. 2022/2023, egli sarebbe stato richiamato nell'a.s. successivo. Occorre dunque verificare se, come sostiene il resistente, la domanda del ricorrente, così come presentata, comporti sostanzialmente CP_1 rinuncia all'immissione in ruolo (salvo che in posti della provincia di RI) ovvero se, come sostiene il ricorrente, la rinuncia ad alcune province non può essere assimilata alla rinuncia all'immissione in ruolo.
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L'art. 436 del D.Lgs. n. 297/1994 disciplina la “Nomina ed assegnazione della sede”. Esso così dispone:
1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per
l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio”.
L'attuazione delle prime immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023, a seguito di concorso all'esito del quale il ricorrente si era posizionato 35° della graduatoria di merito, è stato gestito con una procedura automatizzata, regolamentata dall'avviso del 20/7/2022 dell' CP_5
Tale avviso così prevedeva: “Si rende noto, pertanto, che le convocazioni virtuali dei candidati, presenti nelle suddette graduatorie di merito della , relative alla scelta CP_4 dell'ordine di preferenza fra le varie province ed eventualmente sulle classi di concorso (in caso di presenza in più graduatorie) saranno attive dal 20/07/2022 al 22/07/2022….
…ogni candidato avrà a disposizione l'istanza per la presentazione della domanda
“Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”….
Si evidenzia che l'inoltro della domanda dovrà avvenire entro la data sopra indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande e che le candidature inserite nel sistema, ma non inoltrate, non sono considerate valide.
L'istanza prevede che ogni aspirante:
• ordini, in termini di preferenza, tutte le combinazioni possibili (Provincia - CLC); oppure
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• effettui esplicita rinuncia ad una o più combinazioni non desiderate secondo le modalità indicate nella guida allegata.
Si specifica che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all'eventuale individuazione sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia.
Qualora il candidato non esprima la preferenza su tutte le province e non risultino posti disponibili nelle province selezionate, conseguirà l'impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento ai sensi dell'art. 436, comma 2 II cpv, del D.Lgs. 297/94, il quale stabilisce che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina è stata conferita.
Gli aspiranti in posizioni di graduatoria utili alla nomina che non presentino domanda, saranno trattati d'ufficio dalla procedura come assenti, con assegnazione della provincia a partire dalla provincia Capoluogo di Regione e scorrendo le province viciniori all'interno della regione. Il trattamento d'ufficio avverrà in coda al trattamento a domanda…
I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti vacanti e disponibili utili per le nomine in ruolo;
il presente avviso, pertanto, non comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. 2022-23 ma costituisce soltanto un'operazione propedeutica alle successive procedure.
L'Ufficio, terminate le convocazioni virtuali, procederà alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, degli elenchi dei candidati immessi in ruolo con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili nel limite del contingente autorizzato.
Si evidenza che, a seguito dell'assegnazione della provincia da parte di questo , saranno CP_1 attivate le procedure da parte degli Uffici di ambito territoriale ai fini dell'assegnazione della sede, sempre in modalità telematica. Detta procedura per la Fase 2 sarà resa disponibile presumibilmente dal 26 luglio 2022 al 27 luglio 2022. La disponibilità delle sedi è pubblicata sui siti dei predetti Uffici provinciali.
I candidati dovranno presentare una nuova istanza utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del , nella sezione “Istanze online”, previa consultazione della specifica Controparte_1
guida disponibile nella predetta sezione e secondo le indicazioni che saranno fornite sui siti istituzionali degli Uffici di ambito territoriale. Si evidenzia, come già da precedente avviso allegato al presente, che i candidati dovranno esprimere rinuncia esclusivamente in piattaforma, tanto nella Fase 1 quanto nella Fase 2, e che pertanto anche coloro che intendano rinunciare all'assegnazione della provincia ricevuta in Fase 1 devono effettuare la rinuncia alla nomina nella Fase 2, al fine di evitare l'assegnazione della sede in danno di altri candidati”.
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Ebbene, alla luce della richiamata normativa, ritiene questo Giudice che il docente che, chiamato ad esprimere la preferenza per l'immissione in ruolo, rinunci espressamente ad assumere l'incarico in alcune province, debba considerarsi a tutti gli effetti un rinunciatario del ruolo, Cont qualora il – giunto ad esaminare la posizione in graduatoria del detto docente – non possa immetterlo in ruolo perché i posti disponibili sono situati in province su cui vi è stata rinuncia.
Infatti l'art. 436 cit. al comma 1, laddove stabilisce che “L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse”, attribuisce a colui che si
è utilmente collocato in graduatoria il diritto soggettivo ad essere convocato per l'immissione in ruolo, ma non il diritto soggettivo ad essere convocato per l'immissione in ruolo in una determinata provincia o secondo una sua determinata preferenza;
qualora egli rinunci espressamente all'assunzione in determinate province, come è accaduto nel caso di specie, sostanzialmente rinuncia all'immissione in ruolo laddove vi siano posti disponibili solo in quelle province allo scorrere della graduatoria. Diversa è invece la condizione di chi non abbia proprio indicato alcuna preferenza, senza effettuare alcuna rinuncia espressa, in quanto, qualora lo scorrimento della graduatoria giunga fino a lui, egli sarà destinatario di una assegnazione a partire dal capoluogo di Regione e in assenza di posti a seguire con le province più vicine (vd. avviso del 20/7/2022).
Peraltro l'avviso del 20/7/2022 espressamente sanziona con la decadenza dalla graduatoria il caso in cui il candidato non esprima la preferenza su tutte le province e non risultino posti disponibili nelle province selezionate;
egli infatti non potrà essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province.
L'espletamento della procedura informatizzata è considerata una vera e propria convocazione
(viene definita “convocazione virtuale”), sicchè la rinuncia ai posti utili in alcune province diviene a tutti gli effetti rinuncia all'immissione in ruolo, se nel momento in cui arriva la scelta per un determinato docente questi abbia rinunciato ai posti presenti in quelle province.
L'avviso del 20/7/2022 prevede l'espletamento di due fasi, ma solo al fine di consentire al di individuare specificatamente il contingente provinciale e prevede che la procedura CP_1
sia estesa anche ad un numero di aspiranti maggiore rispetto ai posti da assegnare, proprio per far fronte ad eventuali rinunce. Se tuttavia terminano i posti messi a concorso a livello regionale, per coloro la cui posizione in graduatoria non è stata ancora esaminata (perché comunque non rientrano nel contingente da assumere) la rinuncia ad essere assunti in alcune province non produrrà effetti e potranno essere convocati nella successiva immissione in ruolo.
Diversamente opinando, si consentirebbe a chi abbia superato un concorso e si sia collocato utilmente in graduatoria per essere immediatamente assunto, di attendere il posto a lui più congeniale, attendendo anche anni prima di individuarlo.
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Tale interpretazione peraltro sarebbe in contrasto con il comma 2 dell'art. 436, che appunto prevede che “Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”.
In altre parole, il ricorrente, rinunciando ad essere assunto presso le Province di OG, IN,
CE e AN, ha corso il rischio – come poi è avvenuto – di non avere possibilità di essere assunto presso la Provincia di RI e di aver rinunciato all'assunzione presso una delle altre province, dove c'erano posti disponibili quando è stata esaminata la posizione n. 35 della graduatoria (cioè la sua).
Pur cambiando la modalità della convocazione dell'assunzione, non cambiano invece gli effetti della rinuncia: la situazione del ricorrente è paragonabile a colui che, convocato per l'assunzione, di fronte alla possibilità di essere assunto presso determinate province, vi abbia rinunciato. Nel caso di specie, per consentire una rapida ed informatizzata procedura, si è solo consentito di rinunciare anticipatamente all'immissione in ruolo in determinate province.
In definitiva, correttamente il non ha convocato il ricorrente per le immissioni in ruolo CP_1 nell'a.s. 2023/2024, in quanto quest'ultimo era da considerarsi escluso dalla graduatoria ai sensi dell'art. 436, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994, non essendo peraltro necessario in tal caso alcun provvedimento espresso di esclusione.
Alla luce di ciò, la domanda deve essere rigettata.
La natura della controversia, la qualità delle parti e la particolarità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 20/9/2023 da nei confronti del rigettata ogni diversa Parte_1 CP_6
istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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