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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9212/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Corso Saint Martin de Corleans n. 79, Parte_1
Aosta presso lo studio dell'avv. BRIGANDI' VALENTINA GIULIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in Via Casalis n. 68, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
BAGLIONI CHIARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
30/09/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/09/2009 e il 06/05/2013. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 08/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le scelte più rilevanti per i figli saranno sempre condivise e concordate.
DISPONE che il padre possa incontrarli liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto dei loro impegni e desiderata. In assenza di diverso accordo, li terrà con sé secondo il seguente regime:
-tutti i fine settimana - eccetto il primo weekend del mese, nel quale rimarranno con la madre - andando a prenderli il sabato mattina alle ore 9:00 presso la casa materna e riaccompagnandoli alle 19:00 della domenica sera;
-un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, prendendo i figli a scuola e riportandoli, sempre a scuola, il giovedì mattina;
-durante le vacanze scolastiche natalizie i figli trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre i periodi 23 – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio;
il genitore che non trascorrerà con il figlio il primo periodo potrà passare con lui la Vigilia o parte del giorno di Natale;
-durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con l'altro genitore;
-durante le vacanze scolastiche estive per un periodo esclusivo di due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Analogo periodo esclusivo spetterà alla madre.
DISPONE che il Signor concorra al mantenimento dei figli versando entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese alla Signora quale genitrice collocataria, la somma complessiva di euro 500,00 (250,00 CP_1
a figlio), annualmente rivalutabile secondo indice Istat, e provvederà al 100% di tutte le spese straordinarie, necessitate o concordate, come da Protocollo, pagandole direttamente o rimborsandole alla madre entro il mese successivo all'esborso, previa presentazione dei relativi giustificativi.
PRENDE ATTO che il Sig. si impegna a manlevare la moglie da ogni onere/sanzione Parte_1 relativi all'autovettura (sia relativi al veicolo che al suo utilizzo) che era a lui in uso, seppure Pt_2 precedentemente intestata formalmente alla moglie. pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e con il puntuale adempimento delle condizioni precedenti dichiarano di non aver nulla ulteriormente a pretendere.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9212/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Corso Saint Martin de Corleans n. 79, Parte_1
Aosta presso lo studio dell'avv. BRIGANDI' VALENTINA GIULIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in Via Casalis n. 68, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
BAGLIONI CHIARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
30/09/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/09/2009 e il 06/05/2013. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 08/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le scelte più rilevanti per i figli saranno sempre condivise e concordate.
DISPONE che il padre possa incontrarli liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto dei loro impegni e desiderata. In assenza di diverso accordo, li terrà con sé secondo il seguente regime:
-tutti i fine settimana - eccetto il primo weekend del mese, nel quale rimarranno con la madre - andando a prenderli il sabato mattina alle ore 9:00 presso la casa materna e riaccompagnandoli alle 19:00 della domenica sera;
-un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, prendendo i figli a scuola e riportandoli, sempre a scuola, il giovedì mattina;
-durante le vacanze scolastiche natalizie i figli trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre i periodi 23 – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio;
il genitore che non trascorrerà con il figlio il primo periodo potrà passare con lui la Vigilia o parte del giorno di Natale;
-durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con l'altro genitore;
-durante le vacanze scolastiche estive per un periodo esclusivo di due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Analogo periodo esclusivo spetterà alla madre.
DISPONE che il Signor concorra al mantenimento dei figli versando entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese alla Signora quale genitrice collocataria, la somma complessiva di euro 500,00 (250,00 CP_1
a figlio), annualmente rivalutabile secondo indice Istat, e provvederà al 100% di tutte le spese straordinarie, necessitate o concordate, come da Protocollo, pagandole direttamente o rimborsandole alla madre entro il mese successivo all'esborso, previa presentazione dei relativi giustificativi.
PRENDE ATTO che il Sig. si impegna a manlevare la moglie da ogni onere/sanzione Parte_1 relativi all'autovettura (sia relativi al veicolo che al suo utilizzo) che era a lui in uso, seppure Pt_2 precedentemente intestata formalmente alla moglie. pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e con il puntuale adempimento delle condizioni precedenti dichiarano di non aver nulla ulteriormente a pretendere.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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