Articolo 442 del Codice civile
Articolo 405Articolo 401
Versione
19 aprile 1942
Art. 442.

(Concorso di aventi diritto).

Quando piu' persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non e' in grado' di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorita' giudiziaria da' i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimita' della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilita' che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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