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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6340 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B. R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5770/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 19.6.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 14172/2022 e vertente tra
C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Processo.
- appellante – e
CF , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- appellata – e F rappresentata e difesa da Avv. Angelo Controparte_2 P.IVA_3 Clarizia
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14172 del 30.9.2022 ha rigettato la domanda di parte attrice
[...] on cui la stessa chiedeva di dichiarare illegittimo e conseguentemente annullare, e/o dichiare Parte_1 nullo o inefficace e/o disapplicare in ogni caso il D.D.
1.12.2020 n. 3914 con il quale il Controparte_3
(ora ) aveva disposto la revoca parziale delle
[...] Controparte_1 agevolazioni finanziare concesse alla virtù della Legge 488/1992 e il recupero Controparte_4 dell'importo di Euro 770.564,00, da rivalutarsi sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali, da effettuarsi per il tramite della Banca concessionaria
. Controparte_2 Le vicende di causa possono così riassumersi: con istanza del 30 dicembre 1996, la società attrice in primo grado aveva chiesto la concessione di un'agevolazione a valere sul II bando disposto dalla L. n. 488/1992 per la realizzazione di un intervento di ampliamento del suo stabilimento sito nel territorio del Comune di Castiglione di Sicilia. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con D.M. n. 33513 del 30.06.1997, rese disponibili complessivi i primi £ 5.777.352.000 mediante tre quote erogate in data 24.03.1999, 20.03.2001 e 18.06.2001; la società attrice aveva depositato il proprio stato finale lavori, sottoposto al vaglio del Ministero tramite la banca concessionaria che curava tutta l'istruttoria ( ). Con successivo Decreto n. 116287 del 19.06.2002 avuti CP_2 presente l'esito positivo dell'istruttoria finale sullo stato lavori e sulle spese, nonché gli accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa, il determinava l'ammontare definitivo del CP_1 Controparte_5 finanziamento ammesso, confermandolo in via definitiva in complessivi €3.315.281,43, su un valore complessivo dell'investimento di £. 13.473.933.663. Era erogata alla parte attrice in data 24.07.2002 l'ultima quota a saldo. A seguito di accertamento ispettivi disposti dal Ministero che evidenziavano la mancata produzione di documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento di alcuni beni oggetto di agevolazioni, il
(ora ), con nota del 15.02.2008 Controparte_3 Controparte_1 prot. n. 1094202 comunicava alla società l'avvio del procedimento di revoca parziale Parte_1 dell'agevolazione già concessa in via definitiva per la seguente ragione: “Non è stata prodotta idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei beni oggetto delle agevolazioni”. La società attrice trasmetteva in data 18.03.2008 delle specifiche controdeduzioni, ritenute insufficienti e incomplete dal
. CP_1 Con nota prot. N. 456643 del 17.9.2014 il Ministero comunicava alla società la modifica del Responsabile del Procedimento e la informava del permanere dell'interesse concreto ed attuale alla conclusione del procedimento di revoca. Susseguivano nel tempo diverse note ministeriali il cui iter si concludeva con il D.D. n. 3914 del 1.12.2020, provvedimento con il quale il Ministero disponeva la revoca parziale del decreto di concessione definitiva D.D. n. 116287 del 31.5.2002 intimando la restituzione della somma di Euro 770.564,01 da rilavutasi sulla base dell'indice ISTAT oltre interessi legali. Detto provvedimento veniva impugnato da e nel giudizio di primo grado interveniva anche la Parte_1
. Il giudice di primo grado, ritenendo legittittimo il provvedimento di revoca Controparte_6 impugnato, rigettava la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite che liquidava Cont in Euro 27.851,20 oltre spese di legge, da dividersi in parti uguali tra i due convenuti (MISE e . La ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1 I. erronea pronuncia sull'eccepita prescrizione del diritto di rideterminazione dell'agevolazione e del relativo credito restitutorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219, 2935 e 2946 c.c. II. violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 8, dell'art. 10 e dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990. intervenuta decadenza del ministero dal potere di annullamento. Errata interpretazione dell'art. 11 dm 527/1995. Omessa pronuncia sulla domanda di indennizzo ex art. 21quinquies l. n. 241/1990 III. violazione e falsa applicazione degli artt. 8-9-10 d.m. 527/1995. Erronea valutazione dell'adempimento del beneficiario. Omessa considerazione di fatti ed atti determinanti per la decisione. difetto di motivazione. IV. violazione e falsa applicazione dei principi di legittimo affidamento, di buona fede e correttezza V. omessa pronuncia su questioni determinanti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990 VI. erronea pronuncia sulle contestazioni mosse avverso le modalità di calcolo dell'importo preteso dall'amministrazione. Difetto di motivazione. violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c. VII. errata condanna alle spese di causa.
Il e si sono entrambi costituiti e hanno richiesto il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite Il giudizio è stato riservato in decisione in data 19.6.2025, con i termini ex 190 cpc. Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è infondato e va rigettato per quanto segue. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la valutazione operata dal giudice di primo grado consistente nell'attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla nota del 17.9.2014 prot. 45663 citata nel DD n. 3914 del 1.12.2020 di revoca, qualificandola come atto di costituzione in mora. Il giudice avrebbe al contrario dovuto ritenere che detto provvedimento del 17.9.2014 non conteneva alcuna diffida ad adempiere e non poteva avere valore di costituzione in mora e quindi sortire l'effetto interruttivo della prescrizione. L'appellante inoltre asserisce che il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal 2001, ovvero dalla data in cui la società ha presentato la documentazione di spesa necessaria per la rendicontazione finale e per l'emissione del decreto definitivo di concessione, in quanto da tale momento la Pubblica Amministrazione era nelle condizioni di verificare e contestare l'inadempimento e adottare i relativi atti di rideterminazione del contributo. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il termine di prescrizione (con ciò divenendo irrilevante la natura interruttiva della nota del 17.9.2014) inizia a decorrere dalla data del provvedimento di revoca. Tale principio di diritto è affermato da concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione sorge solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (Cass. Civ., n. 12362/2024). La giurisprudenza individua quindi come dies a quo quello in cui si accerta in via definitiva, all'esito di un procedimento amministrativo, l'indebita percezione dei contributi pubblici. In modo corretto il MISE richiama nella propria comparsa di costituzione quanto espresso nella ordinanza della Cass. Civ. n. 32130/2019 secondo cui è corretto ritenere che il diritto dell'amministrazione a ripetere le somme versate sorge soltanto con il provvedimento di revoca (conclusivo del complesso ed articolato procedimento amministrativo finalizzato alla concessione delle agevolazioni per cui era causa), avente efficacia ex nunc. Pertanto deve intendersi respinto e infondato il primo motivo di appello, non essendovi stata prescrizione del diritto al recupero delle somme da parte della Pubblica Amministrazione. Con il secondo motivo di appello, la parte appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia commesso errore nel ritenere che l'Amministrazione non abbia alcun limite procedimentale e temporale di esercizio del potere di contestazione scritta. Sul punto, evidenzia che il preavviso di revoca (nota 15.2.2008) era giunto a distanza di quasi dieci anni dall'emissione del decreto di concessione definitiva, violando così il legittimo affidamento consolidatosi in capo alla società beneficiaria. Inoltre, contesta che il provvedimento definitivo di revoca, se non attinente ad un potere prescritto, è stato comunque adottato nel 2020, oltre ogni ragionevole termine, ovvero quando l'Amministrazione era decaduta dalla possibilità di adottarlo: l'amministrazione avrebbe avuto il dovere di provvedere molto prima, ovvero sin dalla data di trasmissione della documentazione finale di spesa, o al più tarti dalla data dei rilievi degli ispettori. Sul punto, correttamente la controparte costituita dal richiama la Controparte_1 giurisprudenza del Consiglio di Stato che annovera i provvedimenti di revoca dei benefici pubblici nella categoria degli atti di revoca sanzionatoria, o decadenziale, o decadenza sanzionatoria (e non nei provvedimenti di revoca in senso stretto) rispetto ai quali la Pubblica Amministrazione esecita un potere di natura sanzionatoria e riprinistinatoria, vincolato e non discrezionale, alla luce del preminente interesse al recupero di erogazioni indebite di denaro pubblico, potere legittimo anche se attuato oltre le tempistiche previste dalla l. 241/1990. Infatti, alla decadenza accertativa non è applicabile la disciplina dell'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, né quella della revoca, ex art. 21-quinquies, della stessa legge (escludendosi così anche un diritto di indennizzo in capo al destinatario del provvedimento). L'esercizio di tale potere, in quanto privo di spazi di discrezionalità perché non rivolto al riesame della legittimità di una precedente determinazione amministrativa di carattere provvedimentale, ma finalizzato al controllo circa la veridicità e la completezza delle dichiarazioni formulate da un privato nell'ambito di un procedimento volto ad attribuire sovvenzioni pubbliche, esula in radice dalle caratteristiche proprie degli atti di autotutela e dall'applicabilità dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, e differisce altresì dalla revoca intesa come atto discrezionale conseguente ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico. Inoltre, come meglio specificato in seguito, non è configurabile alcun affidamento in capo al privato (soggetto beneficiario) che abbia formulato dichiarazioni incomplete o non rispondential vero, e che, nell'ambito delle attività di verifica, non abbia provato la veridicità di quanto dichiarato. Il procedimento volto al recupero dei contributi nei confronti di nel caso in esame è infatti Controparte_7 iniziato dalle prime verifiche, proseguendo con il preavviso di revoca all'esito delle ispezioni eseguite (2008), con la dichiarazione del permanere dell'interesse (2014), e infine con il provvedimento definitivo del 2020 oggetto di impugnazione nei due gradi di giudizio. Un iter sicuramente prolungato nel tempo, ma esente da profili di illegittimità. Per quanto esposto si repinge il secondo motivo di appello. Con il terzo motivo di appello la parte appellante ritiene che il giudice abbia erroneamente interpretato sia l'art. 9 del Regolamento di cui al D.M. 527/1995, sia la circolare 15 dicembre 1995 n. 3852 al punto 8.3, sostenendo così, erroneamente, che vi fosse l'obbligo da parte della società beneficiaria dei contributi di produrre le contabili bancarie attestanti l'avvenuto pagamento delle fatture. Afferma infatti la società appellante che nessuna norma e nessuna circolare imponeva la produzione delle contabili bancarie, sussistendo al limite solo un obbligo di conservazione. Da qui emerge la contraddizione di quanto dedotto dall'appellante, in quanto l'obbligo di conservazione, nella ratio della norma, a null'altro può essere finalizzato se non a rendere disponibili tali documenti per accertamenti, controlli e ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione erogatrice dei contributi. Anche laddove la società avesse dichiarato di aver assolto al pagamento, con specifiche dichiarazioni (come previsto dall'art. 9 comma 5 lettera f del D.M. 527/1995) permane comunque in capo alla Pubblica Amministrazione un potere di verifica e di ispezione, anche a campione, delle dichiarazioni rese con conseguente obbligo di provare l'effettivo pagamento, che non può a sua volta essere provato se non con le contabili bancarie. La produzione delle contabili bancarie è quindi elemento necessario al fine di provare l'adempimento rispetto agli obblighi assunti a fronte della fruizione dei contributi pubblici ricevuti, rispetto ai quali il potere ispettivo e di vigilanza dell'ente erogatore è non solo prerogativa, ma attività vincolata e necessaria a garanzia del preminente interesse pubblico. E' corretto ritenere che a fronte della richiesta della Pubblica Amministrazione, la società Parte_1 avrebbe dovuto fornire la prova dei pagamenti con idonea documentazione bancaria, pertanto si respinge il terzo motivo di appello. Con il quarto motivo di appello parte appellante asserisce la violazione e falsa applicazione, nella sentenza di primo grado, dei principi di legittimo affidamento, di buona fede e correttezza. Secondo l'appellante, la ragione principale della lesione del legittimo affidamento risiederebbe nel lasso di tempo intercorso tra la concessione delle agevolazioni e l'adozione del provvedimento finale di revoca (circa 23 anni). Come si è in precedenza evidenziato, l'iter di verifica da parte del è formalmente iniziato nel 2008 CP_1 con l'avvio di un complesso procedimento di revoca, per poi concludersi nel 2020 con un atto di natura vincolata, all'esito di una attività ispettiva prolungata nel tempo e di natura interlocutoria. Nel caso di specie, alla luce dei principi generali, non può venire fondatamente in rilievo un affidamento legittimo in quanto è la stessa società appellante che, non producendo la documentazione pertinentemente richiesta dalla attività ispettiva svolta dalla Pubblica Amministrazione, si è fatta “artefice” dell'esito del procedimento conclusosi con il conseguente provvedimento vincolato, che ha determinato il ricalcolo dell'agevolazione e il dispositivo in ordine al recupero parziale degli importi già erogati. Con il quinto motivo di appello la parte appellante contesta la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 190 della L. 241/1990. In particolare, il DD n. 3914 del 1.12.2020 sarebbe illegittimo perche omette di motivare adeguatamente la revoca dei benefici, non tenendo in considerazione gli atti e i documenti inviati dalla società in data 30.5.2008 e 4.6.2008 che secondo la società appellante provavano l'avvenuto pagamento dei beni. Come correttamente evidenziato dall'appellato , la nota 944494 del 2008 chiarisce l'elemento CP_1 fondamentale che determina l'inadempimento della società beneficiaria, costituito dalla insufficienza delle sue deduzioni alla luce della mancata prova dell'avvenuto pagamento dei beni oggetto delle agevolazioni, elemento richiamato anche nella motivazione del provvedimento n. 3914/2020; risultano esternati i presupposti di fatto e le ragioni logiche- giuridiche che hanno portato all'adozione del provvedimento, peraltro di natura vincolata e non discrezionale. Presupposto che l'obbligo motivazionale si affievolisce quando si tratti di provvedimento vincolato, secondo i principi generali la motivazione può legittimamente essere sintetica purchè chiara e intellegibile e purchè sia quindi nella sostanza percepibile la ragione per la quale l'atto viene adottato o per la quale non ci sia un adeguamento alle deduzioni del privato. Nel caso in esame è del tutto chiara la motivazione che ha portato all'adozione del provvedimento di revoca, costituita dalla più volte manifestata inadeguatezza della documentazione prodotta ai fini della prova dell'avvenuto pagamento dei beni. Ritenuto quindi che l'atto impugnato abbia assolto anche all'obbligo motivazionale, si rigetta il quinto motivo di appello. Con il sesto motivo di appello la parte appellante contesta il calcolo dell'importo preteso dall'Amministrazione a titolo restitutorio, con particolare riferimento al calcolo operato sulla rivalutazione ISTAT e gli interessi legali. A tale proposito il Ministero ha disposto a carico dell'impresa il recupero dell'importo di € 770.564,00 pari alla differenza tra il contributo erogato e quello rideterminato, da rilvalutarsi sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'ultima erogazione a quella della restituzione;
ha quindi affidato l'incarico della determinazione esatta dell'importo e della riscossione alla . Controparte_6 Non risulta ammissibile, in quanto generica e insufficiente, la contestazione relativa all'erroneità del calcolo Cont definitivamente accertato con la lettera della del 11.1.2021 inviata alla società Parte_1 pertanto si rigetta anche il sesto motivo di appello. Infine, con il settimo motivo di appello, la parte appellante chiede di riformare il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese alla luce dell'auspicato accoglimento dei motivi di appello. Tuttavia, alla luce delle valutazioni sopra esplicate in relazione ad ognuno dei motivi di appello, si ritiene di confermare la sentenza di primo grado e rigettare l'appello, con conseguente condanna di parte appellante alle spese, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante alle spese, che liquida, in favore delle parti appellate, in parti uguali tra loro, in euro 30.000,00 oltre competenze di legge. Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)