Art. 44-quater. (( (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale). )) (( 1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale e' autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata.
L'autorizzazione e' concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale e' consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.
3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro competente entro novanta giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti.
5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarita' che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini e' rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . La comunicazione trimestrale e' estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato.
6. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. )) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 4 agosto 2016, n. 163 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
L'autorizzazione e' concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale e' consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.
3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro competente entro novanta giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti.
5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarita' che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini e' rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . La comunicazione trimestrale e' estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato.
6. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. )) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 4 agosto 2016, n. 163 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".