Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1974, n. 35
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 marzo 1974
Art. 2.
Nel caso di destinazione del capo famiglia imbarcato da una ad altra nave di sede diversa, i rimborsi e le indennita' di trasferimento sono concessi soltanto qualora la famiglia abbia effettivamente trasferito la propria residenza nella stessa sede di dislocazione della nave dalla quale il capo famiglia e' trasferito.
Entrata in vigore il 20 marzo 1974