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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
dott. Alessandro Carra
- Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cessazione degli Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4328/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto - effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Rizzo, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Christian Carrisi, come da mandato in atti Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 06.03.1993;
di aver generato due figli, nati rispettivamente in data 24.07.1993 e in data 09.06.1997; di aver raggiunto un accordo di separazione personale tra i coniugi, a seguito di negoziazione assistita, sottoscritto in data 08.04.2015 e depositato presso la Procura della Repubblica di Lecce in data 14.04.2015; di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata convenuta in sede di procedimento di negoziazione assistita ed erano già decorsi sei mesi dalla data della conclusione dell'accordo; ancora,
deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicché non v'è ragione di discostarsene:
La casa coniugale sarà venduta per il tramite di agenzia immobiliare e, il ricavato, una volta estinto il mutuo, i debiti
•
condominiali e l'importo relativo alla tassa per i rifiuti, sarà suddiviso al 50% tra i coniugi.
•L'importo ricavato dalla vendita sarà versato, pertanto con n. 2 assegni circolari di pari importo di cui il primo intestato
Parte_1 ed il secondo alla sig.raal sig. Parte_2
• I figli continueranno a vivere con la madre presso la nuova abitazione che la stessa reperirà a seguito della predetta vendita;
• I coniugi, avendo suddiviso il mobilio in sede di separazione, dichiarano di non avere nulla da pretendere reciprocamente in relazione ai predetti beni e dichiarano, altresì, di rinunciare, reciprocamente all'assegno alimentare.
• Parte_1Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Per_1 € 150,00 mensili entro e non oltre il 15 di ogni mese direttamente allo stesso, in quanto maggiorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce. Non verserà il mantenimento al figlio Per_2 autonomo economicamente.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 06.03.1993 in Lecce
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 31 parte II Serie A anno 1993, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 28.11.25
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
dott. Alessandro Carra
- Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cessazione degli Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4328/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto - effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Rizzo, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Christian Carrisi, come da mandato in atti Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 06.03.1993;
di aver generato due figli, nati rispettivamente in data 24.07.1993 e in data 09.06.1997; di aver raggiunto un accordo di separazione personale tra i coniugi, a seguito di negoziazione assistita, sottoscritto in data 08.04.2015 e depositato presso la Procura della Repubblica di Lecce in data 14.04.2015; di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata convenuta in sede di procedimento di negoziazione assistita ed erano già decorsi sei mesi dalla data della conclusione dell'accordo; ancora,
deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicché non v'è ragione di discostarsene:
La casa coniugale sarà venduta per il tramite di agenzia immobiliare e, il ricavato, una volta estinto il mutuo, i debiti
•
condominiali e l'importo relativo alla tassa per i rifiuti, sarà suddiviso al 50% tra i coniugi.
•L'importo ricavato dalla vendita sarà versato, pertanto con n. 2 assegni circolari di pari importo di cui il primo intestato
Parte_1 ed il secondo alla sig.raal sig. Parte_2
• I figli continueranno a vivere con la madre presso la nuova abitazione che la stessa reperirà a seguito della predetta vendita;
• I coniugi, avendo suddiviso il mobilio in sede di separazione, dichiarano di non avere nulla da pretendere reciprocamente in relazione ai predetti beni e dichiarano, altresì, di rinunciare, reciprocamente all'assegno alimentare.
• Parte_1Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Per_1 € 150,00 mensili entro e non oltre il 15 di ogni mese direttamente allo stesso, in quanto maggiorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce. Non verserà il mantenimento al figlio Per_2 autonomo economicamente.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 06.03.1993 in Lecce
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 31 parte II Serie A anno 1993, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 28.11.25
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo