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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1168/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bucciano - Via Paoli N. 1 82010 Bucciano BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240008599843000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240008599843000 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il 05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. ha impugnato la cartella di pagamento n. 017 2024 00085998 43 000, notificata in data 30.8.2024, emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione in virtù di ruoli esecutivi aventi ad oggetto la Tasi e l'Imu dovute al comune di Bucciano per l'anno 2017. Ha eccepito la nullità della notifica degli atti prodromici;
la prescrizione della pretesa tributaria;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi e dei compensi di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle avverse deduzioni.
Il comune di Bucciano non si è costituito.
All'esito dell'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta regolarmente notificato, oltre che all'Agenzia delle Entrate Riscossione, anche, via PEC al comune di Bucciano, ente impositore, che non si è costituito.
Non vi è prova della notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione della Tasi e dell'Imu posti alla base della cartella di pagamento impugnata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto soltanto gli estratti di ruolo contenenti l'indicazione degli estremi degli atti prodromici.
In accoglimento del ricorso va, quindi, annullata la cartella di pagamento impugnata.
È superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte ricorrente, ed a carico dell'ente impositore, come indicato in dispositivo.
Vanno compensate le spese relative al rapporto processuale tra ricorrente e agente della riscossione, cui non spetta la notifica degli atti prodromici.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna il comune di Bucciano al pagamento in favore della ricorrente
Ricorrente_1. delle spese di lite, liquidate in 60 euro per contributo unificato e 800 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi anticipatario;
compensa le spese di lite relative al rapporto processuale tra la società ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1168/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bucciano - Via Paoli N. 1 82010 Bucciano BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240008599843000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240008599843000 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il 05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. ha impugnato la cartella di pagamento n. 017 2024 00085998 43 000, notificata in data 30.8.2024, emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione in virtù di ruoli esecutivi aventi ad oggetto la Tasi e l'Imu dovute al comune di Bucciano per l'anno 2017. Ha eccepito la nullità della notifica degli atti prodromici;
la prescrizione della pretesa tributaria;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi e dei compensi di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle avverse deduzioni.
Il comune di Bucciano non si è costituito.
All'esito dell'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta regolarmente notificato, oltre che all'Agenzia delle Entrate Riscossione, anche, via PEC al comune di Bucciano, ente impositore, che non si è costituito.
Non vi è prova della notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione della Tasi e dell'Imu posti alla base della cartella di pagamento impugnata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto soltanto gli estratti di ruolo contenenti l'indicazione degli estremi degli atti prodromici.
In accoglimento del ricorso va, quindi, annullata la cartella di pagamento impugnata.
È superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte ricorrente, ed a carico dell'ente impositore, come indicato in dispositivo.
Vanno compensate le spese relative al rapporto processuale tra ricorrente e agente della riscossione, cui non spetta la notifica degli atti prodromici.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna il comune di Bucciano al pagamento in favore della ricorrente
Ricorrente_1. delle spese di lite, liquidate in 60 euro per contributo unificato e 800 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi anticipatario;
compensa le spese di lite relative al rapporto processuale tra la società ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.