Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10994 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
1 09 94/01 REPUBBLICA ITA AN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 3950/00 LAVOROSEZIONE 6138100 Cron. N.23614 composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rep. N Ianniruberto -Presidente- 662. Pietro Cuoco -Consigliere- Ud.20.5.2001 3.66 Giovanni Mazzarella -Consigliere- t4. Guido Vidiri -Consigliere- 5. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MM TO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio 62, presso lo studio dell'Avv. Paolo Antonelli Cam- posarcuno, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Merolla del foro di Napoli per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS- FI-, in persona del 2897 Commissario Straordinario Prof. Avv. Gian Guido Sacchi Mor- siani e come tale legale rappresentante pro tempore Intimata 2 e sul secondo ricorso n. 6138/00 da: FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS- FI-, in persona del Commissario Straordinario Prof. Avv. Gian Guido Sacchi Mor- siani e come tale legale rappresentante pro tempore, elettiva- mente domiciliata in Roma, Via Principessa Clotinde 7, presso lo studio dell'Avv. Mario Tonucci, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso Controricorrente e ricorrente incidentale
CONTRO
MM TO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio 62, presso lo studio dell'Avv. Paolo Antonelli Cam- posarcuno, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Merolla del foro di Napoli per procura a margine del controricorso a ri- corso incidentale contro ricorrente al Intimato e ricorrente in- cidentale per la cassazione della sentenza n. 1676/99 del Tribunale del La- voro di Napoli del 22.3.1999/4.5.1999 nella causa iscritta al n. 43643 del R. G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Giuseppe Merolla per il SA e l'Avv. Riccardo Troiano per la FI;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragio- 3 ne del quinto motivo del ricorso principale, per il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso e per il rigetto del ricorso inci- dentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, EN SA, premesso che con sentenza del Pretore di Napoli del 28.4.1988- parzial- mente confermata dal Tribunale di Napoli ed ulteriormente con- fermata dalle Sezioni Unite con sentenza 1993- era stata di-243/19 chiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra esso ricorrente, quale direttore tecnico, e la FI dal 1°.11.1974 al settembre 1986 con condanna della FI al pagamento di differen- ze retributive, deduceva che il rapporto di lavoro, nelle more del giudizio, era continuato fino alle dimissioni rassegnate il 4.10.1990; che gli era stata corrisposta fino al 30.7.1998 la re- tribuzione mensile pari a £. 820.000; che la FI non aveva prov- veduto ad assicurarlo presso i competenti enti previdenziali per tutto il periodo del rapporto di lavoro. Tutto ciò premesso, chiedeva che il Pretore di Napoli accertasse l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 30.9.1986 al 31.12.1990 con la condanna della FI al pagamento delle diffe- renze retributive per il periodo fino al 30.7.1988, con applicazio- ne delle tabelle retributive di cui contratto tipo stipulato dalla stessa FI e l'AIMAT e dell'integrale retribuzione per il periodo successivo, al TFR per il periodo 1.1.1974/31.12.1990, al risar- cimento del danno- ex art. 2116 cod. civ.- per omesso versa- 4 mento dei contributi assicurativi e previdenziali o in via subordi- nata alla costituzione di una rendita vitalizia presso il compe- tente istituto. L'adito Pretore con sentenza 13.1.1998 confermava l'ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c. di condanna della FI al pagamento in favore del SA e a titolo di TFR per il periodo 1,1,1974/30.9.1986 della somma di £. 52.149.446, al risarci- mento del danno per omesso versamento contributivo per il pe- riodo 1974/1979, rigettava nel resto la domanda giudiziale con la compensazione delle spese processuali per la metà e la condanna della FI al pagamento della residua parte. Tale decisione veniva appellata in via principale dal SA, in particolare in ordine alla statuizione relativa alla costituzione di una associazione di fatto e poi della Cooperativa GETSPORT, attraverso le quali il ricorrente e altri maestri di tennis avrebbero gestito l'attività tennistica dal 30.9.1986 al giugno 1988; in ordi- na al mancato riconoscimento del valore confessorio derivante dal versamento dei contributi da parte della FI per gli anni 1986/1988; in ordine al significato attribuito al telegramma della FI di consegna delle chiavi degli impianti;
in ordine alla omis- sione di qualsiasi motivazione riguardante la violazione della normativa del divieto di intermediazione nelle prestazioni di la- voro;
in ordine alla compensazione delle spese, immotivatamente ridotte. La FI nel costituirsi eccepiva l'infondatezza dell'appello e pro- 5 poneva da parte sua appello incidentale con riguardo alla con- danna al risarcimento del danno e al pagamento di metà delle spese di giudizio. All'esito il Tribunale di Napoli con sentenza 22.3.1999/4.5.1999, in parziale riforma della decisione pretorile, condannava la FI al pagamento in favore del SA del TFR per il periodo ottobre 1986/luglio 1988 e di un terzo delle spese di primo grado, con compensazione dei restanti due terzi;
confermava nel resto l'impugnata sentenza e dichiarava compensate le spese di secon- do grado. Il Tribunale in particolare osservava che il rapporto di lavoro su- bordinato tra il SA e la FI era proseguito fino al luglio 1988, epoca in cui allo stesso SA era stato inviato un tele- gramma dalla FI che lo estrometteva dal luogo di lavoro;
ag- giungeva che a tale telegramma era seguito un comportamento univoco e concludente della stessa FI, la quale ebbe ad apporre una catena con catenaccio al cancello di accesso all'impianto. Lo stesso Tribunale riteneva la retribuzione, corrisposta al Sa- _mensilirisposta lemme per il periodo 1986/1988, di £. 820.000 più che adeguata;
riconosceva per lo stesso periodo il TFR;
riteneva assorbita l'ulteriore questione dell'omesso versamento dei contributi pre- videnziali ed assistenziali per il periodo successivo, essendo ri- sultati versati quelli per il periodo pregresso, nonché quella rela- tiva alla prospettata violazione della legge n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione o interposizione nelle prestazioni lavo- 6 rative;
riteneva infondato l'appello incidentale con riguardo alla condanna della FI al risarcimento del danno conseguenti all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal 1974 al 1979, ben potendo il lavoratore chiedere con domanda generica il risarcimento dei danni derivante da omissione contributiva. Avverso l'anzidetta sentenza di appello ricorre per cassazione il SA con sei motivi, ai quale la FI resiste con controricor- so, contenente ricorso incidentale. Il SA da parte sua ha proposto controricorso al ricorso in- cidentale della FI. Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., essendo indirizzati contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 416 c.p.c; in ogni caso, insufficiente o inesistente motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Il SA contesta la decisione del Tribunale per essersi pro- nunciata su un'eccezione- nella specie eccezione di decadenza dall'impugnativa di licenziamento- che avrebbe potuto essere proposta solo dalla FI, la quale nulla avrebbe dedotto al riguar- do. Da parte sua la resistente ha richiamato e riportato nel suo con- 7 troricorso (pagg. 5 e 6) la memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado (pag. 11), laddove essa FI chiaramente eccepiva la mancata impugnativa del licenziamento da parte del SA. Orbene l'atteggiamento della FI non presta il fianco a dubbi o perplessità di sorta, sicché il motivo di censura è infondato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 342, 343, 346 e 434 c.p.c.; in ogni caso difetto di motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Il SA considera errata la decisione impugnata, per avere, nel dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra esso ricorrente e la FI, ritenuto tale rapporto risolto nel luglio 1988 a seguito del c.d. "licenziamento telegramma" della Federa- zione, senza che la FI avesse proposto appello incidentale con- dizionato chiedendo all'adito Tribunale che, nell'eventualità di riconoscimento dell'esistenza di un rapporto lavorativo inter partes, venisse dichiarata l'estinzione del rapporto nel luglio 1988 per mancata impugnativa, da parte del SA, del licen- ziamento- telegramma. La doglianza non ha pregio e va disattesa, in quanto da parte della FI non avrebbe potuto essere proposto alcun appello inci- dentale condizionato, in considerazione del totale rigetto nel me- rito della domanda del SA ed in assenza quindi di una con- dizione di soccombenza della stessa FI sulla questione del li- cenziamento, in ordine alla quale nella memoria di costituzione nel giudizio di appello venne ribadita dall'appellata Federazione l'eccezione circa la idoneità della comunicazione in data 31.7.1988 ad interrompere il rapporto. Con il terzo motivo il SA deduce violazione ed errata ap- plicazione degli artt. 2 e 6 della legge n. 604 del 1966, dell'art. 416-3° comma- c.p.c., e comunque degli artt. 1362 e segg. cod. civ., 1324, 1175, 2702 cod. civ.; in ogni caso, difetto di motiva- zione su punto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Il ricorrente censura il capo della sentenza riguardante il c.d. li- cenziamento- telegramma del luglio 1988, ed in particolare con riferimento alla validità dell'anzidetto telegramma, essendo man- cata la prova dell'effettiva sottoscrizione da parte del mittente dell'originale consegnato all'Ufficio di partenza ed essendo man- cato qualsiasi accertamento sull'identità della persona del sotto- scrittore nei modi previsti dal regolamento. Il rilievo non è fondato, giacché il SA non mosse alcuna contestazione sui punti anzidetti (effettività della sottoscrizione e conformità della copia all'originale) né in sede di giudizio di primo grado né in quello di secondo grado, ed anzi nel corso dell'interrogatorio libero, reso dinanzi al Pretore, dichiarò di avere ricevuto il telegramma in questione. Correttamente quindi il Tribunale ha tenuto in considerazione tale telegramma e con valutazione, adeguatamente motivata, ha ritenuto lo stesso idoneo ad interrompere il rapporto di lavoro. anche in considerazione del successivo comportamento della FI, che ebbe ad apporre una catena con catenaccio al cancello di ac- cesso all'impianto. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, degli artt. 1362 2° comma- e 1324, 1366 e 1175 cod. civ., 116 e 112 c.p.c. (in relazione all'art. 430 c.p.c.); in ogni caso, omessa decisione ed errata, inesistente motivazione su punto decisivo, con riferi- mento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Con questo motivo il SA eccepisce il vizio di omessa ed er- rata motivazione con riguardo alla valutazione del comporta- mento complessivo delle parti successivamente al telegramma del 31.7.1988, ed in particolare al versamento dei contributi previ- denziali fino al dicembre 1988 da parte della FI e alla lettera del 4.10.1990, con la quale lo stesso ricorrente comunicò alla FI le proprie dimissioni. La censura va disattesa. Il Tribunale ha proceduto ad una complessiva valutazione del materiale probatorio acquisito valorizzando gli elementi (come il versamento dei contributi previdenziali e la dichiarazione di ces- sazione della FI contenuta nel richiamato telegramma) e giun- gendo a riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro fino al 31.7.1988. In questo ambito nessuna rilevanza è stata data alla lettera di dimissioni del SA, intervenuta molto tempo dopo l'invio del telegramma e lo sbarramento del cancello di accesso 10 da parte della FI. I rilievi svolti si risolvono in sostanza nella contestazione e nella critica dell'apprezzamento, adeguatamente motivato, dei fatti e degli elementi probatori operato dal Tribunale involgendo una indagine non consentita in sede di legittimità e riservata al giu- dice di merito. Con il quinto motivo del ricorso principale il SA lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 36 Cost. e 2909 cod. civ., in relazione ai principi ex art. 2103 cod. civ. e 324 c.p.c., nonché insufficiente ed errata contraddittoria motivazione su punto decisivo, con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. In particolare il ricorrente contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di pagamento a suo favore di dif- ferenze retributive per il periodo 1986/1988 ritenendo “più che adeguata" la retribuzione mensile di £. 800.000. La doglianza è fondata e può essere condivisa, in quanto il Tri- bunale, anche se al rapporto in questione non si applicava il contratto collettivo stipulato dalla FI e dall'AIMAT, avrebbe potuto considerare come punto di riferimento le tabelle salariali allegate a tale contratto, trattandosi di parametri di carattere og- gettivo, e tenere conto della retribuzione determinata in £.
2.795.000 per l'anno 1986 tra le stesse parti in sede di
contro
- versia risolta con sentenza del Pretore di Napoli del 28.4.1988, passata in giudicato. Lo stesso Tribunale non avrebbe potuto trascurare inoltre il fatto 11 che la stessa FI nella denuncia all'INPS per il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 1988 dichiarò in £. 93.025.000 l'importo complessivo lordo per “retribuzione". Con il sesto motivo il SA, nel dedurre violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 24 legge n. 794 del 1942, nonché vizio di motivazione con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., contesta la sentenza impugnata con riguardo alla liquidazione delle spese processuali. Tale motivo può ritenersi assorbito, in quanto un'eventuale va- riazione della somma corrispondente alle differenze retributive, oggetto del quinto motivo del ricorso principale, comporta la ri- valutazione degli importi da liquidare per spese processuali. Da parte sua la FI ha contestato con l'unico motivo del ricorso incidentale la decisione di appello sotto il profilo del vizio di motivazione, nonché di violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ., per avere riconosciuto la natura subordinata del rapporto per il periodo 30.9.1986/31.7.1988 senza alcuna indagi- ne sulle modalità di esecuzione della prestazione e sulla effettiva volontà delle parti. Con tale censura si solleva la questione dell'esistenza e dell'inquadramento del rapporto di lavoro risolta, come già si è detto in sede di esame del quarto motivo del ricorso principale, dal Tribunale con indagine in fatto e adeguata motivazione, non censurabile in fase di legittimità. In conclusione va accolto il quinto motivo del ricorso principale, 12 assorbito il sesto motivo, vanno rigettati gli altri motivi del ri- corso principale e il ricorso incidentale;
in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice, che si indica come da dispositivo.
PQ M
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quinto motivo del ricorso principale, assorbito il sesto, rigetta gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma addì 20 giugno 2001 residente Il Consigliere relatore estensore Kuminh Alessandro be unsig Sille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria D A L E L G G L E - 9 AGO. 2001 oggi, T E N D O R S S E E , O R G T A I O I R I D T T O S A I I E N S T L E A R T . O L D , L D O O T P S O A P A D L E A N E E T S A M E IL CANCELLERE R P U S Z I O N 1 1 - 8 7 . 7