Articolo 2 della Legge 6 giugno 1939, n. 985
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18 luglio 1939
Art. 2.

All'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413 (convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VIII, numero 2294), e' aggiunto il seguente comma:

« Ad essi e' precluso il ritorno nel ruolo del servizio effettivo.
E' fatta eccezione per i marescialli capi che, essendo stati dichiarati idonei all'avanzamento nel ruolo generale e venendo a conseguire diritto alla promozione nel ruolo stesso prima della scadenza del venticinquesimo anno di servizio, possono, a domanda, esseri restituiti al ruolo di provenienza».
Entrata in vigore il 18 luglio 1939