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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/04/2024, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato, quale giudice di appello ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 1122/2019 RG, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Alatri n. 14/19 (RG nr. 31/18) del
07/02/2019, depositata il giorno 11/02/2019, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni, come proposta dell'odierna Appellante, in relazione al sinistro occorso in data 26/10/16 alle ore 19.15 circa in Alatri (FR) come in atti meglio descritto, vertente TRA
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, Sig. con sede in Pagani (SA), alla via Madonna di Fatima, n. Parte_2 80, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Caputo.
APPELLANTE
E
(CF: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna, alla via Stalingrado, n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Pizzutelli.
APPELLATA
NONCHÈ
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con sede in Roma, alla via Rubra, n. 38.
APPELLATA
CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da VERBALE di udienza del 22 febbraio 2024, in cui invero era presente solo il procuratore di (All'udienza tenutasi il giorno 22/02/2024, CP_1 innanzi al giudice designato, dott. luigi petraccone: -per parte attrice-appellante, Parte_1
, nessuno è comparso; -per parte convenuta-appellata, già CONTUMACE
[...] Controparte_2 (giusta rituale notifica in data 12 settembre 2019), nessuno è comparso;
-per è, invece, CP_1 comparso l'Avv. FRANCO PIZZUTELLI, il quale conclude insistendo per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato e non provato, stante l'avvenuta decadenza dalla prova, e con il favore delle spese di lite. Chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione, con termini ridotti, per le memorie conclusionali. È inoltre presente il FUNZIONARIO dell Dr. CP_3 Per_1
, nonché ai fini del tirocinio formativo ex art. 73 della legge n. 98/2013, la dott.ssa
[...]
. Il giudice designato dato atto, trattiene la causa in decisione, ed assegna alle parti i Per_2 termini ridotti, ex art. 190 comma 2 cpc, di giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di giorni 20 per eventuali repliche).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Alatri la Parte_1
e la società affinché, previa dichiarazione di responsabilità CP_1 CP_4 di quest'ultima nella produzione del sinistro stradale verificatosi in data 26/10/2016 alle ore 19.15 circa in Alatri (FR), la fosse condannata al risarcimento di tutti i CP_1 danni materiali subiti dal motociclo BMW R Nine T Black Storm tg. EG68735. All'uopo deduceva che nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi dette l'autocarro Citroen Jumper tg. BA733BR di proprietà della società mentre stava CP_4
Pag. 1 a 6 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
percorrendo la strada statale SS155 del Comune di Alatri (FR), ometteva di rispettare la distanza di sicurezza e con la propria parte anteriore andava a collidere contro la parte posteriore del motociclo BMW R Nine T tg. EG68735 di proprietà della società
[...] che lo precedeva e che a seguito dell'urto cadeva al suolo. A seguito del Parte_1 sinistro stradale il motociclo BMW R Nine T tg. EG68735 riportava danni materiali ammontanti a € 8.886,60. Si costituiva solo la mentre la società pur regolarmente citata, CP_1 CP_4 preferiva rimanere contumace. All'udienza del 29/03/2018 l'attore chiedeva l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) vero che in data 26/10/2016, alle ore 19.15 circa, in Alatri (FR), l'autocarro Citroen Jumper tg. BA733BR mentre stava percorrendo la strada statale 155 con la propria parte anteriore andava a collidere contro la parte posteriore del motociclo
BMW R Nine T tg. EG68735 che lo precedeva davanti; 2) vero che il motociclo BMW R Nine T tg. EG68735 dopo essere stato urtato nella parte posteriore dall'autocarro Citroen Jumper tg. BA733BR cadeva a terra sul proprio lato sinistro; 3) vero che a seguito dell'incidente il motociclo BMW R Nine T tg. EG68735 riportava danni visibili alla parte posteriore, alla fiancata laterale sinistra, alla ruota anteriore, alle forcelle, al cavalletto e al parafango anteriore. Si indicavano come testimoni il sig. , residente in [...]
Trivigliano alla SS 155 per Fiuggi ed il sig. residente in [...]. Inoltre, l'attore chiedeva ammettersi C.T.U., per la quantificazione dei danni materiali subiti dal motociclo BMW R Nine T Black Storm tg. EG68735.
Il Giudice di Pace di Alatri ammetteva le richieste istruttorie così come formulate dalle parti con i testi indicati e sulle circostanze indicate;
ammetteva altresì la CTU e all'uopo nominava come Ausiliare l'Ing. , rinviando la causa per il solo conferimento Persona_3 dell'incarico ed il giuramento all'udienza del 10/05/2018. All'udienza del 10/05/2018 conferiva l'incarico al nominato CTU Ing. , e Persona_4 formulati i quesiti, rinviava la causa al 20/09/2018, anche per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20/09/2018 la difesa della chiedeva un Controparte_1 rinvio per esaminare la CTU, che era stata depositata solo in data 18/09/2018. Il Giudice in accoglimento della predetta richiesta rinviava la causa al 27/09/2018 per esame e precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27/09/2018 il Giudice di Pace, indi, rinviava la causa per la discussione, con termine per note, all'udienza del 29/11/2018. A tale udienza il Giudice di Pace di Alatri tratteneva la causa in decisione. Indi il Giudice di Pace decideva la causa emettendo la sentenza n. 14/2019 oggi impugnata, così statuendo: “
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace di Alatri, in persona della Dott.ssa Caterina Di Vito, pronunciando sulla domanda formulata dalla
[...] con sede in Pagani, in p. del l.r.p.t., in merito al sinistro avvenuto il Parte_3
26.10.2016, alle ore 19.15 circa, in Alatri, SS 155, disattesa ogni altra istanza o eccezione così provvede: a) Rigetta la domanda attorea in quanto non provata;
b) Pone a carico di parte attrice le spese liquidate al CTU e pari ad € 450,00; c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della in p. del Controparte_5 l.r.p.t., che liquida in € 800,00 oltre IVA e CPA come per legge”.
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 reputandola ingiusta, erronea ed immotivata, indi, chiedendone la riforma, con il conseguente accoglimento della domanda risarcitoria. All'uopo, quale motivi di gravame deduceva: 1) il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta ed ammessa dal giudice di primo grado; 2) la erronea valutazione da parte del giudice di primo grado sia delle risultanze che delle conclusioni della consulenza tecnico d'ufficio. Costituendosi in giudizio, hiedeva -motivatamente- il rigetto dell'appello, CP_1
Pag. 2 a 6 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Restava contumace
CP_2 All'udienza di prima comparizione delle parti del 06/09/2019 l'appellante si riportava ai propri scritti difensivi e ne chiedeva l'integrale accoglimento;
inoltre chiedeva termine per provvedere alla rinotifica nei confronti della società , atteso che la (prima)
CP_2 notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, autorizzava l'appellante alla rinotifica nei confronti della società e rinviava la causa all'udienza del 17/03/2020,
CP_2 differita a causa del COVID-19 al 22/09/2020. All'udienza del 22/09/2020, il Tribunale, verificata la regolarità della notifica dell'appello alla , ne dichiarava la contumacia, e, a scioglimento della riserva assunta in udienza,
CP_2 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 02/07/2021, rinviata d'ufficio al
31/03/2022. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31/03/2022 (tenutasi cartolarmente) l'appellante, ossia la società nel riportarsi al proprio atto Parte_1 introduttivo del giudizio in appello, in via preliminare, chiedeva di rimettere il fascicolo sul ruolo reiterando la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie ossia della prova per testi sulle stesse circostanze già indicate sia nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia reiterate all'udienza del 29/03/2018 sia nel Giudizio di Appello. Il Tribunale, con ordinanza in data 31/03/2022 testualmente disponeva: Rilevato che entrambe le Parti costituite hanno depositato rituali note scritte;
Rilevato che invero l'appellante, nel precisare le proprie conclusioni, ha altresì chiesto di rimettere il fascicolo a ruolo in quanto reitera la richiesta di ammettere l'istanza istruttoria della prova testimoniale sulle stesse circostanze già indicate sia nell'atto introduttivo del Giudizio di Primo Grado, sia reiterate all'udienza del 29/03/2018 sia nel Giudizio di Appello, essendo tale accertamento in fatti rilevante ai fini della decisione, richiesta assolutamente indispensabile in quanto la non ha mai rinunciato alla richiesta di escutere i propri Parte_1 testimoni anzi dagli atti di causa emerge una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta della prova testimoniale;
Considerato che
effettivamente qualora i mezzi di prova siano stati tempestivamente articolati negli atti introduttivi in primo grado, non può presumersi il loro abbandono, né ritenersi maturata alcuna decadenza dalla mancata presentazione di un'ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive alla prima;
ne consegue che il giudice d'appello può ammettere le prove che, ritualmente richieste, non siano state ammesse in primo grado, essendo a tal fine sufficiente, ove chi vi abbia interesse sia completamente vittorioso, che la parte riproponga l'istanza di ammissione nella memoria di costituzione nel giudizio di secondo grado (cfr. Cass,. Sez. L, Sentenza n. 25652 del 27/10/2017; e cfr. altresì tra le altre Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021, secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco); Ritenuto res melius perpensa che nella specie non vi siano sufficienti elementi per ritenere che la parte abbia effettivamente rinunciato ai mezzi di prova tempestivamente articolati;
Rilevato che nella specie non solo risulta che la Parte, oltre ad avere sempre insistito per la loro ammissione sin dall'atto costitutivo (v. pagine 11 e 12 e cfr. udienze del 15.02.2018, del 29.03.2018, del 20.09.2018 e del 27.09.2018) non vi ha in alcun modo rinunciato, ma per la verità risulta altresì che dette prove erano stato pure ritualmente ammesse
(cfr. il verbale del 29.03.2018), per cui effettivamente non si comprendono la ragioni per le quali poi non sono state assunte, tanto più se si considera che poi il giudice ha rigettato la domanda proprio per un preteso difetto di prova sull'an; Ritenutane indi l'ammissibilità e rilevanza; AMMETTE la prova per testi come articolata e richiesta dall'appellante sui tre (3) capitoli e con i due (2) testi all'uopo indicati;
RIMETTE di conseguenza la causa sul ruolo istruttorio;
RINVIA all'udienza del 14.10.2022, ore 12.15, per la (sola) escussione dei testi, altresì invitando le Parti a valutare nelle more la possibilità di una definizione bonaria (poi rinviata d'ufficio al 17/10/2022). All'udienza del 17/10/2022 la parte appellante esibiva e depositava l'atto di citazione ed intimazione testimoniale dei due testimoni citati, il sig. ed il sig. Testimone_1 e nel contempo preso atto dell'assenza dei suddetti testimoni chiedeva Testimone_2 un breve rinvio in proseguo prova. Pertanto, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, rinviava la causa in proseguo prova all'udienza del 27/02/2023 (più precisamente: RINVIAVA per i medesimi incombenti e
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dunque per escutere i suddetti TESTI, e , Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 27 febbraio 2023, ore 10.15). All'udienza del 27/02/23 il Procuratore di stante la mancata comparizione CP_1 sia dei testi che del difensore, eccepiva la decadenza dalla prova, atteso che l'udienza era stata fissata per escutere entrambi i testi e pertanto il Tribunale visti ed applicati gli articoli 208 cpc e 104 disp. att. cpc DICHIARAVA la parte appellante DECADUTA dalla prova e RINVIAVA per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
08.06.2023, ore 09.30 (poi rinviata d'ufficio al 22/02/2024). All'udienza del 22/02/2024 il Tribunale tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti (su istanza del Procuratore di vedi sopra) termini ridotti, ex art. CP_1
190 comma 2 cpc, di giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di giorni 20 per eventuali repliche.
Il Procuratore di che non era comparso alle ultime 2 udienze Parte_1 (l'una del 27 febbraio 2023 e l'altra esattamente di un anno dopo ossia del 22 febbraio 2024) deduceva che la sua assenza era dipesa esclusivamente a causa della propria condizione di salute, per forza maggiore, essendo stato impossibilitato a presenziare all'udienza del 27/03/2023 (alla quale invero non era comparso neppure il delegato per ragioni non meglio precisate). Indi, rilevava che i due testi ( Testimone_1 e erano stati stati regolarmente citati per l'udienza del 27/03/2023. Testimone_2 Pertanto, sulla scorta di quanto eccepito e dedotto si chiedeva di revocare l'Ordinanza del 27/03/2023 laddove il Tribunale dichiarava la parte appellante decaduta dalla prova testimoniale e per l'effetto rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire l'escussione dei due (2) testimoni sui tre (3) capitoli di prova indicati. Indi evidenziava la erronea valutazione da parte del giudice di primo grado sia delle risultanze che delle conclusioni della consulenza tecnico d'ufficio. A tanto si opponeva nelle memorie di replica conclusionali atteso che, in CP_1 ogni caso, l'appellante avrebbe comunque dovuto nuovamente citare il teste anche per l'udienza del 22.02.24. Di contro, a tale udienza, non solo non erano presenti i testi (invero non intimati) ma neppure presenziava il Procuratore dell'Appellante, né compariva in ipotesi un delegato. Ebbene, tanto premesso, innanzitutto, ivi non può che confermarsi la (già) intervenuta e dichiarata decadenza dalla prova e ciò per le ragioni evidenziate dalla parte appellata.
E, infatti, una volta precisato che il presupposto essenziale per la rimessione in termini è la non imputabilità della causa (che deve presentare il carattere dell'assolutezza: v. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4135 del 12/02/2019, nonché Sezioni Unite, Sentenza n. 32725 del 18/12/2018, Cass. 7393/13 e Cass. 19836/11), nella specie, oltre a non esservi alcuna prova della suddetta non imputabilità (solo dedotta, e peraltro solo nella memoria conclusionale), appare dirimente il fatto che non appare giustificabile il comportamento della parte “decaduta” che attenda addirittura la comparsa conclusionale (depositata oltretutto solo l'ultimo giorno utile). Per cui appare effettivamente tardiva l'istanza depositata come detto solo con la comparsa conclusionale (peraltro solamente l'ultimo giorno utile) sebbene fosse trascorso oltre un anno dall'udienza in cui avrebbe dovuto assumersi la prova. Peraltro, come rilevato dalla parte appellata, sono ben due le udienze in cui non è comparso nessuno per l'appellante: né i testi, né la parte e/o un suo procuratore speciale, né il difensore, né un eventuale delegato e l'Appellante neppure giustifica la mancata comparizione dei suddetti soggetti con riferimento all'ultima udienza (quella del 22 febbraio 2024): cfr. altresì Cass. Civ. Sez. Unite, Ordinanza n. 4773 del 26/03/2012, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22094 del
17/10/2014 e Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25783 del 15/10/2018.
Nel merito, stante la suddetta decadenza dalla prova, ritiene questo giudicante che l'appello sia infondato, per le ragioni che seguono.
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Infatti, come ben rilevato dal primo Giudice, non è possibile dire che vi sia prova certa del fatto storico, così come narrato in citazione.
Il primo Giudice, infatti, ha evidenziato che il solo modello CAI non costituisce prova del sinistro (v. le pronunzie di legittimità all'uopo richiamate). Né possono esservi dubbi di sorta circa il fatto che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (trattasi di massima ricorrente della Corte di legittimità). E, infatti, diversamente da quanto opinato dall'Appellante, neanche il CTU per la verità è riuscito a spiegarsi e a spiegare il sinistro, tanto è vero che ha concluso nel senso che non era possibile ricostruire il sinistro, attesa la totale assenza in atti di documentazione fotografica raffigurante il veicolo Citroen Jumper tg. BA733BR di proprietà della società CP_4
Ebbene, pertanto, questo Tribunale non può che reputare del tutto condivisibili le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, essendo esse rigorosamente fondate sulle (scarne) emergenze istruttorie. Difatti, a dispetto delle censure mosse dall'Appellante, il Giudice è giunto alla pronunzia di rigetto sulla scorta di una corretta disamina delle
(esigue) emergenze istruttorie.
Il primo Giudice ha potuto trarre le sue conclusioni (ivi condivise) anche in ragione del fatto che non vi era in atti alcun rapporto della Polizia Locale e/o della Pubblica Autorità e del fatto che neppure erano state prodotte le fotografie del veicolo suddetto: Citroen Jumper, mancando in atti, come detto, altresì le foto che rappresentassero i danni al veicolo di parte appellata (contumace in entrambi i gradi): in tale situazione non è obiettivamente possibile verificare neanche la eventuale compatibilità della descrizione dell'evento con i danni. Tutte tali circostanze fanno emergere seri e gravi dubbi sulla sussistenza dello scontro, e sul tamponamento, ciò comportando il rigetto della domanda attorea, in considerazione dei principi sul riparto dell'onere della prova: si rammenta che la prova del fatto storico ricadeva sull'attore, oggi Appellante. Assorbite le altre questioni, l'appello va pertanto rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza. L'appello va infatti rigettato altresì con riferimento al capo relativo alle spese. Infatti, bene ha fatto il primo giudice a condannare l'attore al pagamento delle spese, di lite e di CTU, in applicazione della regola sancita dall'art. 91 cpc. La ratio di tale disposizione è che chi ha promosso, o proseguito un processo inutile, e/o ha perso, o ha costretto altri a promuovere o a proseguire un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. Civ., Sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. Civ, Sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Pertanto, anche per il presente grado si ritiene doveroso applicare la regola di cui all'art. 91 cpc. Quanto alla liquidazione delle spese, esse -a seguito della emanazione del noto DM n. 55 del 10.03.14 e s. m. (v. DM 147/22)- si liquidano con applicazione dei relativi parametri, in conformità al consolidato principio posto dalla Corte di legittimità in tema di liquidazione delle spese del processo, avuto riguardo, in particolare, al valore della causa
(compreso, sulla base della domanda, nel III scaglione), sulla base dei valori medi (atteso che, come noto, allorché vengano liquidati i valori medi neppure occorre motivare in ordine all'importo così riconosciuto). Nulla sulle spese per quanto riguarda il contumace.
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Si dà atto, infine, che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater dPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dPR 115/02 (e cfr. Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di Parte_1
avverso la Sentenza del Giudice di Pace di cui in oggetto, ogni diversa istanza,
[...] eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. CO parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, in favore di liquidandole, in complessivi € 5.077,00, oltre solamente IVA, CP_1
CPA e rimborso per spese generali nella misura (del 15%) sulle voci come per legge;
3. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/02. Così deciso in Frosinone, addì 12.04.2024.
Il giudice designato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato, quale giudice di appello ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 1122/2019 RG, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Alatri n. 14/19 (RG nr. 31/18) del
07/02/2019, depositata il giorno 11/02/2019, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni, come proposta dell'odierna Appellante, in relazione al sinistro occorso in data 26/10/16 alle ore 19.15 circa in Alatri (FR) come in atti meglio descritto, vertente TRA
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, Sig. con sede in Pagani (SA), alla via Madonna di Fatima, n. Parte_2 80, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Caputo.
APPELLANTE
E
(CF: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna, alla via Stalingrado, n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Pizzutelli.
APPELLATA
NONCHÈ
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con sede in Roma, alla via Rubra, n. 38.
APPELLATA
CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da VERBALE di udienza del 22 febbraio 2024, in cui invero era presente solo il procuratore di (All'udienza tenutasi il giorno 22/02/2024, CP_1 innanzi al giudice designato, dott. luigi petraccone: -per parte attrice-appellante, Parte_1
, nessuno è comparso; -per parte convenuta-appellata, già CONTUMACE
[...] Controparte_2 (giusta rituale notifica in data 12 settembre 2019), nessuno è comparso;
-per è, invece, CP_1 comparso l'Avv. FRANCO PIZZUTELLI, il quale conclude insistendo per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato e non provato, stante l'avvenuta decadenza dalla prova, e con il favore delle spese di lite. Chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione, con termini ridotti, per le memorie conclusionali. È inoltre presente il FUNZIONARIO dell Dr. CP_3 Per_1
, nonché ai fini del tirocinio formativo ex art. 73 della legge n. 98/2013, la dott.ssa
[...]
. Il giudice designato dato atto, trattiene la causa in decisione, ed assegna alle parti i Per_2 termini ridotti, ex art. 190 comma 2 cpc, di giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di giorni 20 per eventuali repliche).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Alatri la Parte_1
e la società affinché, previa dichiarazione di responsabilità CP_1 CP_4 di quest'ultima nella produzione del sinistro stradale verificatosi in data 26/10/2016 alle ore 19.15 circa in Alatri (FR), la fosse condannata al risarcimento di tutti i CP_1 danni materiali subiti dal motociclo BMW R Nine T Black Storm tg. EG68735. All'uopo deduceva che nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi dette l'autocarro Citroen Jumper tg. BA733BR di proprietà della società mentre stava CP_4
Pag. 1 a 6 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
percorrendo la strada statale SS155 del Comune di Alatri (FR), ometteva di rispettare la distanza di sicurezza e con la propria parte anteriore andava a collidere contro la parte posteriore del motociclo BMW R Nine T tg. EG68735 di proprietà della società
[...] che lo precedeva e che a seguito dell'urto cadeva al suolo. A seguito del Parte_1 sinistro stradale il motociclo BMW R Nine T tg. EG68735 riportava danni materiali ammontanti a € 8.886,60. Si costituiva solo la mentre la società pur regolarmente citata, CP_1 CP_4 preferiva rimanere contumace. All'udienza del 29/03/2018 l'attore chiedeva l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) vero che in data 26/10/2016, alle ore 19.15 circa, in Alatri (FR), l'autocarro Citroen Jumper tg. BA733BR mentre stava percorrendo la strada statale 155 con la propria parte anteriore andava a collidere contro la parte posteriore del motociclo
BMW R Nine T tg. EG68735 che lo precedeva davanti; 2) vero che il motociclo BMW R Nine T tg. EG68735 dopo essere stato urtato nella parte posteriore dall'autocarro Citroen Jumper tg. BA733BR cadeva a terra sul proprio lato sinistro; 3) vero che a seguito dell'incidente il motociclo BMW R Nine T tg. EG68735 riportava danni visibili alla parte posteriore, alla fiancata laterale sinistra, alla ruota anteriore, alle forcelle, al cavalletto e al parafango anteriore. Si indicavano come testimoni il sig. , residente in [...]
Trivigliano alla SS 155 per Fiuggi ed il sig. residente in [...]. Inoltre, l'attore chiedeva ammettersi C.T.U., per la quantificazione dei danni materiali subiti dal motociclo BMW R Nine T Black Storm tg. EG68735.
Il Giudice di Pace di Alatri ammetteva le richieste istruttorie così come formulate dalle parti con i testi indicati e sulle circostanze indicate;
ammetteva altresì la CTU e all'uopo nominava come Ausiliare l'Ing. , rinviando la causa per il solo conferimento Persona_3 dell'incarico ed il giuramento all'udienza del 10/05/2018. All'udienza del 10/05/2018 conferiva l'incarico al nominato CTU Ing. , e Persona_4 formulati i quesiti, rinviava la causa al 20/09/2018, anche per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20/09/2018 la difesa della chiedeva un Controparte_1 rinvio per esaminare la CTU, che era stata depositata solo in data 18/09/2018. Il Giudice in accoglimento della predetta richiesta rinviava la causa al 27/09/2018 per esame e precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27/09/2018 il Giudice di Pace, indi, rinviava la causa per la discussione, con termine per note, all'udienza del 29/11/2018. A tale udienza il Giudice di Pace di Alatri tratteneva la causa in decisione. Indi il Giudice di Pace decideva la causa emettendo la sentenza n. 14/2019 oggi impugnata, così statuendo: “
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace di Alatri, in persona della Dott.ssa Caterina Di Vito, pronunciando sulla domanda formulata dalla
[...] con sede in Pagani, in p. del l.r.p.t., in merito al sinistro avvenuto il Parte_3
26.10.2016, alle ore 19.15 circa, in Alatri, SS 155, disattesa ogni altra istanza o eccezione così provvede: a) Rigetta la domanda attorea in quanto non provata;
b) Pone a carico di parte attrice le spese liquidate al CTU e pari ad € 450,00; c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della in p. del Controparte_5 l.r.p.t., che liquida in € 800,00 oltre IVA e CPA come per legge”.
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 reputandola ingiusta, erronea ed immotivata, indi, chiedendone la riforma, con il conseguente accoglimento della domanda risarcitoria. All'uopo, quale motivi di gravame deduceva: 1) il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta ed ammessa dal giudice di primo grado; 2) la erronea valutazione da parte del giudice di primo grado sia delle risultanze che delle conclusioni della consulenza tecnico d'ufficio. Costituendosi in giudizio, hiedeva -motivatamente- il rigetto dell'appello, CP_1
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Restava contumace
CP_2 All'udienza di prima comparizione delle parti del 06/09/2019 l'appellante si riportava ai propri scritti difensivi e ne chiedeva l'integrale accoglimento;
inoltre chiedeva termine per provvedere alla rinotifica nei confronti della società , atteso che la (prima)
CP_2 notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, autorizzava l'appellante alla rinotifica nei confronti della società e rinviava la causa all'udienza del 17/03/2020,
CP_2 differita a causa del COVID-19 al 22/09/2020. All'udienza del 22/09/2020, il Tribunale, verificata la regolarità della notifica dell'appello alla , ne dichiarava la contumacia, e, a scioglimento della riserva assunta in udienza,
CP_2 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 02/07/2021, rinviata d'ufficio al
31/03/2022. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31/03/2022 (tenutasi cartolarmente) l'appellante, ossia la società nel riportarsi al proprio atto Parte_1 introduttivo del giudizio in appello, in via preliminare, chiedeva di rimettere il fascicolo sul ruolo reiterando la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie ossia della prova per testi sulle stesse circostanze già indicate sia nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia reiterate all'udienza del 29/03/2018 sia nel Giudizio di Appello. Il Tribunale, con ordinanza in data 31/03/2022 testualmente disponeva: Rilevato che entrambe le Parti costituite hanno depositato rituali note scritte;
Rilevato che invero l'appellante, nel precisare le proprie conclusioni, ha altresì chiesto di rimettere il fascicolo a ruolo in quanto reitera la richiesta di ammettere l'istanza istruttoria della prova testimoniale sulle stesse circostanze già indicate sia nell'atto introduttivo del Giudizio di Primo Grado, sia reiterate all'udienza del 29/03/2018 sia nel Giudizio di Appello, essendo tale accertamento in fatti rilevante ai fini della decisione, richiesta assolutamente indispensabile in quanto la non ha mai rinunciato alla richiesta di escutere i propri Parte_1 testimoni anzi dagli atti di causa emerge una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta della prova testimoniale;
Considerato che
effettivamente qualora i mezzi di prova siano stati tempestivamente articolati negli atti introduttivi in primo grado, non può presumersi il loro abbandono, né ritenersi maturata alcuna decadenza dalla mancata presentazione di un'ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive alla prima;
ne consegue che il giudice d'appello può ammettere le prove che, ritualmente richieste, non siano state ammesse in primo grado, essendo a tal fine sufficiente, ove chi vi abbia interesse sia completamente vittorioso, che la parte riproponga l'istanza di ammissione nella memoria di costituzione nel giudizio di secondo grado (cfr. Cass,. Sez. L, Sentenza n. 25652 del 27/10/2017; e cfr. altresì tra le altre Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021, secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco); Ritenuto res melius perpensa che nella specie non vi siano sufficienti elementi per ritenere che la parte abbia effettivamente rinunciato ai mezzi di prova tempestivamente articolati;
Rilevato che nella specie non solo risulta che la Parte, oltre ad avere sempre insistito per la loro ammissione sin dall'atto costitutivo (v. pagine 11 e 12 e cfr. udienze del 15.02.2018, del 29.03.2018, del 20.09.2018 e del 27.09.2018) non vi ha in alcun modo rinunciato, ma per la verità risulta altresì che dette prove erano stato pure ritualmente ammesse
(cfr. il verbale del 29.03.2018), per cui effettivamente non si comprendono la ragioni per le quali poi non sono state assunte, tanto più se si considera che poi il giudice ha rigettato la domanda proprio per un preteso difetto di prova sull'an; Ritenutane indi l'ammissibilità e rilevanza; AMMETTE la prova per testi come articolata e richiesta dall'appellante sui tre (3) capitoli e con i due (2) testi all'uopo indicati;
RIMETTE di conseguenza la causa sul ruolo istruttorio;
RINVIA all'udienza del 14.10.2022, ore 12.15, per la (sola) escussione dei testi, altresì invitando le Parti a valutare nelle more la possibilità di una definizione bonaria (poi rinviata d'ufficio al 17/10/2022). All'udienza del 17/10/2022 la parte appellante esibiva e depositava l'atto di citazione ed intimazione testimoniale dei due testimoni citati, il sig. ed il sig. Testimone_1 e nel contempo preso atto dell'assenza dei suddetti testimoni chiedeva Testimone_2 un breve rinvio in proseguo prova. Pertanto, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, rinviava la causa in proseguo prova all'udienza del 27/02/2023 (più precisamente: RINVIAVA per i medesimi incombenti e
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dunque per escutere i suddetti TESTI, e , Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 27 febbraio 2023, ore 10.15). All'udienza del 27/02/23 il Procuratore di stante la mancata comparizione CP_1 sia dei testi che del difensore, eccepiva la decadenza dalla prova, atteso che l'udienza era stata fissata per escutere entrambi i testi e pertanto il Tribunale visti ed applicati gli articoli 208 cpc e 104 disp. att. cpc DICHIARAVA la parte appellante DECADUTA dalla prova e RINVIAVA per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
08.06.2023, ore 09.30 (poi rinviata d'ufficio al 22/02/2024). All'udienza del 22/02/2024 il Tribunale tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti (su istanza del Procuratore di vedi sopra) termini ridotti, ex art. CP_1
190 comma 2 cpc, di giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di giorni 20 per eventuali repliche.
Il Procuratore di che non era comparso alle ultime 2 udienze Parte_1 (l'una del 27 febbraio 2023 e l'altra esattamente di un anno dopo ossia del 22 febbraio 2024) deduceva che la sua assenza era dipesa esclusivamente a causa della propria condizione di salute, per forza maggiore, essendo stato impossibilitato a presenziare all'udienza del 27/03/2023 (alla quale invero non era comparso neppure il delegato per ragioni non meglio precisate). Indi, rilevava che i due testi ( Testimone_1 e erano stati stati regolarmente citati per l'udienza del 27/03/2023. Testimone_2 Pertanto, sulla scorta di quanto eccepito e dedotto si chiedeva di revocare l'Ordinanza del 27/03/2023 laddove il Tribunale dichiarava la parte appellante decaduta dalla prova testimoniale e per l'effetto rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire l'escussione dei due (2) testimoni sui tre (3) capitoli di prova indicati. Indi evidenziava la erronea valutazione da parte del giudice di primo grado sia delle risultanze che delle conclusioni della consulenza tecnico d'ufficio. A tanto si opponeva nelle memorie di replica conclusionali atteso che, in CP_1 ogni caso, l'appellante avrebbe comunque dovuto nuovamente citare il teste anche per l'udienza del 22.02.24. Di contro, a tale udienza, non solo non erano presenti i testi (invero non intimati) ma neppure presenziava il Procuratore dell'Appellante, né compariva in ipotesi un delegato. Ebbene, tanto premesso, innanzitutto, ivi non può che confermarsi la (già) intervenuta e dichiarata decadenza dalla prova e ciò per le ragioni evidenziate dalla parte appellata.
E, infatti, una volta precisato che il presupposto essenziale per la rimessione in termini è la non imputabilità della causa (che deve presentare il carattere dell'assolutezza: v. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4135 del 12/02/2019, nonché Sezioni Unite, Sentenza n. 32725 del 18/12/2018, Cass. 7393/13 e Cass. 19836/11), nella specie, oltre a non esservi alcuna prova della suddetta non imputabilità (solo dedotta, e peraltro solo nella memoria conclusionale), appare dirimente il fatto che non appare giustificabile il comportamento della parte “decaduta” che attenda addirittura la comparsa conclusionale (depositata oltretutto solo l'ultimo giorno utile). Per cui appare effettivamente tardiva l'istanza depositata come detto solo con la comparsa conclusionale (peraltro solamente l'ultimo giorno utile) sebbene fosse trascorso oltre un anno dall'udienza in cui avrebbe dovuto assumersi la prova. Peraltro, come rilevato dalla parte appellata, sono ben due le udienze in cui non è comparso nessuno per l'appellante: né i testi, né la parte e/o un suo procuratore speciale, né il difensore, né un eventuale delegato e l'Appellante neppure giustifica la mancata comparizione dei suddetti soggetti con riferimento all'ultima udienza (quella del 22 febbraio 2024): cfr. altresì Cass. Civ. Sez. Unite, Ordinanza n. 4773 del 26/03/2012, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22094 del
17/10/2014 e Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25783 del 15/10/2018.
Nel merito, stante la suddetta decadenza dalla prova, ritiene questo giudicante che l'appello sia infondato, per le ragioni che seguono.
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Infatti, come ben rilevato dal primo Giudice, non è possibile dire che vi sia prova certa del fatto storico, così come narrato in citazione.
Il primo Giudice, infatti, ha evidenziato che il solo modello CAI non costituisce prova del sinistro (v. le pronunzie di legittimità all'uopo richiamate). Né possono esservi dubbi di sorta circa il fatto che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (trattasi di massima ricorrente della Corte di legittimità). E, infatti, diversamente da quanto opinato dall'Appellante, neanche il CTU per la verità è riuscito a spiegarsi e a spiegare il sinistro, tanto è vero che ha concluso nel senso che non era possibile ricostruire il sinistro, attesa la totale assenza in atti di documentazione fotografica raffigurante il veicolo Citroen Jumper tg. BA733BR di proprietà della società CP_4
Ebbene, pertanto, questo Tribunale non può che reputare del tutto condivisibili le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, essendo esse rigorosamente fondate sulle (scarne) emergenze istruttorie. Difatti, a dispetto delle censure mosse dall'Appellante, il Giudice è giunto alla pronunzia di rigetto sulla scorta di una corretta disamina delle
(esigue) emergenze istruttorie.
Il primo Giudice ha potuto trarre le sue conclusioni (ivi condivise) anche in ragione del fatto che non vi era in atti alcun rapporto della Polizia Locale e/o della Pubblica Autorità e del fatto che neppure erano state prodotte le fotografie del veicolo suddetto: Citroen Jumper, mancando in atti, come detto, altresì le foto che rappresentassero i danni al veicolo di parte appellata (contumace in entrambi i gradi): in tale situazione non è obiettivamente possibile verificare neanche la eventuale compatibilità della descrizione dell'evento con i danni. Tutte tali circostanze fanno emergere seri e gravi dubbi sulla sussistenza dello scontro, e sul tamponamento, ciò comportando il rigetto della domanda attorea, in considerazione dei principi sul riparto dell'onere della prova: si rammenta che la prova del fatto storico ricadeva sull'attore, oggi Appellante. Assorbite le altre questioni, l'appello va pertanto rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza. L'appello va infatti rigettato altresì con riferimento al capo relativo alle spese. Infatti, bene ha fatto il primo giudice a condannare l'attore al pagamento delle spese, di lite e di CTU, in applicazione della regola sancita dall'art. 91 cpc. La ratio di tale disposizione è che chi ha promosso, o proseguito un processo inutile, e/o ha perso, o ha costretto altri a promuovere o a proseguire un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. Civ., Sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. Civ, Sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Pertanto, anche per il presente grado si ritiene doveroso applicare la regola di cui all'art. 91 cpc. Quanto alla liquidazione delle spese, esse -a seguito della emanazione del noto DM n. 55 del 10.03.14 e s. m. (v. DM 147/22)- si liquidano con applicazione dei relativi parametri, in conformità al consolidato principio posto dalla Corte di legittimità in tema di liquidazione delle spese del processo, avuto riguardo, in particolare, al valore della causa
(compreso, sulla base della domanda, nel III scaglione), sulla base dei valori medi (atteso che, come noto, allorché vengano liquidati i valori medi neppure occorre motivare in ordine all'importo così riconosciuto). Nulla sulle spese per quanto riguarda il contumace.
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Si dà atto, infine, che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater dPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dPR 115/02 (e cfr. Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di Parte_1
avverso la Sentenza del Giudice di Pace di cui in oggetto, ogni diversa istanza,
[...] eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. CO parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, in favore di liquidandole, in complessivi € 5.077,00, oltre solamente IVA, CP_1
CPA e rimborso per spese generali nella misura (del 15%) sulle voci come per legge;
3. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/02. Così deciso in Frosinone, addì 12.04.2024.
Il giudice designato
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