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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3309/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3309/2024 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina D'Onofrio, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Piazza Kennedy n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Poggioli, presso il Controparte_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 61, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. Si dà atto che è maggiorenne e, pertanto, si accorderà autonomamente e direttamente Persona_1 con i genitori circa la frequentazione degli stessi.
2. In considerazione del fatto che è diventato economicamente autosufficiente e capace di Per_1 provvedere al proprio sostentamento dal punto di vista economico, revocare l'obbligo di contribuzione mensile nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio in capo al Signor Per_1 Parte_1
3. il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante corresponsione Pt_1 Per_2 alla Signora della somma mensile di € 465,00 pari a complessivi € 5.580,00 annui sino al CP_1 raggiungimento della sua autosufficienza economica, da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima, entro il giorno 15 di ogni mese;
la predetta somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.;
pagina 1 di 2
4. il signor la signora contribuiranno ciascuno, rispettivamente nella misura del 60% Pt_1 CP_1
e 40% alle spese straordinarie (così come individuate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale di Ravenna) sostenute nell'interesse del figlio minore. Vengono incluse nelle voci di spesa che “non necessitano di preventivo accordo tra i genitori” tutte le spese mediche (tickets, visite specialistiche e/o farmaci) relative alle allergie diagnosticate dal S.S.N. a Ciascun genitore rimborserà, entro Per_2 quindici giorni dall'esibizione della relativa documentazione, le spese sostenute in favore dei figli dal genitore anticipatario;
5. Le spese relative al presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/7/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto modificarsi le condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza dell'intestato Tribunale n. 772/2020, pubblicata il 13/10/2020 e pronunciata nel procedimento n. RG 2146/2020, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate in corsivo, deducendo, in particolare, quali fattori sopravvenuti rispetto al detto provvedimento, l'acquisita maggiore età ed autosufficienza economica del figlio Persona_1
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 24/11/2024 il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza dell'intestato Tribunale n. 772/2020, pubblicata il 13/10/2020, pronunciata nel procedimento n. RG 2146/2020, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c.
Si dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3309/2024 RG, così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in modifica della sentenza dell'intestato Tribunale n.
772/2020, pubblicata il 13/10/2020, pronunciata nel procedimento n. RG 2146/2020;
b) dà atto degli accordi tra le parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3309/2024 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina D'Onofrio, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Piazza Kennedy n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Poggioli, presso il Controparte_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 61, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. Si dà atto che è maggiorenne e, pertanto, si accorderà autonomamente e direttamente Persona_1 con i genitori circa la frequentazione degli stessi.
2. In considerazione del fatto che è diventato economicamente autosufficiente e capace di Per_1 provvedere al proprio sostentamento dal punto di vista economico, revocare l'obbligo di contribuzione mensile nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio in capo al Signor Per_1 Parte_1
3. il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante corresponsione Pt_1 Per_2 alla Signora della somma mensile di € 465,00 pari a complessivi € 5.580,00 annui sino al CP_1 raggiungimento della sua autosufficienza economica, da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima, entro il giorno 15 di ogni mese;
la predetta somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.;
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4. il signor la signora contribuiranno ciascuno, rispettivamente nella misura del 60% Pt_1 CP_1
e 40% alle spese straordinarie (così come individuate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale di Ravenna) sostenute nell'interesse del figlio minore. Vengono incluse nelle voci di spesa che “non necessitano di preventivo accordo tra i genitori” tutte le spese mediche (tickets, visite specialistiche e/o farmaci) relative alle allergie diagnosticate dal S.S.N. a Ciascun genitore rimborserà, entro Per_2 quindici giorni dall'esibizione della relativa documentazione, le spese sostenute in favore dei figli dal genitore anticipatario;
5. Le spese relative al presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/7/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto modificarsi le condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza dell'intestato Tribunale n. 772/2020, pubblicata il 13/10/2020 e pronunciata nel procedimento n. RG 2146/2020, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate in corsivo, deducendo, in particolare, quali fattori sopravvenuti rispetto al detto provvedimento, l'acquisita maggiore età ed autosufficienza economica del figlio Persona_1
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 24/11/2024 il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza dell'intestato Tribunale n. 772/2020, pubblicata il 13/10/2020, pronunciata nel procedimento n. RG 2146/2020, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c.
Si dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3309/2024 RG, così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in modifica della sentenza dell'intestato Tribunale n.
772/2020, pubblicata il 13/10/2020, pronunciata nel procedimento n. RG 2146/2020;
b) dà atto degli accordi tra le parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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