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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20236/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti MARELLI MARTA e PALMIRANI ALESSIA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv.ti RAMIREZ ANNAMARIA e DUSI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
24/10/2025 e 27/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1.Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Affidamento e collocamento figli minori
- i figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori in modo paritario e alternato, con Per_1 Per_2 collocamento privilegiato degli stessi presso l'abitazione materna sita in Carpenedolo Via C. Pavese n. 28, che, pur di comune proprietà dei coniugi, viene assegnata alla madre. Entrambi i genitori si impegnano a non cambiare residenza ai minori se non con il reciproco consenso e, altresì, con il gradimento dei minori stessi, che hanno nell'attuale luogo di residenza il centro dei loro interessi scolastici e sportivi. Entrambi i genitori decideranno concordemente sulle questioni di straordinaria amministrazione, mentre ciascuno di essi deciderà autonomamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3.Frequentazioni dei genitori con i minori
- Stante l'affidamento paritario, i figli staranno una settimana con la madre e una con il padre e ciò dalla domenica alla domenica dopo cena, momento entro il quale i figli verranno accompagnati presso l'abitazione dell'altro
1 genitore;
il genitore che non avrà con sé i figli potrà telefonare quotidianamente all'altro genitore per parlare con i minori;
- durante le vacanze natalizie, i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e quindi un anno i ragazzi staranno con un genitore dalla fine della scuola al 30 dicembre dopo cena, momento entro il quale i figli verranno accompagnati presso l'abitazione dell'altro genitore, e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre all'inizio della scuola, alternando detti periodi l'anno successivo;
- durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno di anno in anno le due giornate festive di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, mentre i restanti giorni di vacanza seguiranno il calendario corrente;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni nei mesi di luglio e agosto alternativamente prima con l'uno e poi con l'altro genitore, periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, mentre le due settimane restanti di ciascun mese si svolgeranno in modo alternato come di prassi;
- i ponti saranno alternati (S. Patrono, Carnevale, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre);
- una volta terminato il singolo periodo di vacanza, le frequentazioni riprenderanno a svolgersi in ragione della cadenza ordinaria, come sopra esposta e comunque concordata tra i genitori, secondo un criterio di consequenzialità rispetto al periodo precedente le vacanze stesse. I minori staranno con il genitore che non li ha tenuti nell'ultimo periodo di vacanza e così via successivamente.
4. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Carpenedolo (BS) Via C. Pavese n. 28, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla signora fino a quando entrambi i figli non saranno economicamente autosufficienti o vivranno presso la Pt_1 madre. I coniugi si impegnano a pagare ciascuno la propria quota di mutuo entro il 10 di ogni mese.
Il sig. si obbliga a rilasciare la casa coniugale - e ad asportare dalla stessa i propri beni personali - Parte_2 entro e non oltre il termine ultimo di 6 mesi dalla data di deposito del presente ricorso e comunque non appena avrà reperito altra idonea abitazione, se ciò dovesse accadere prima del suddetto termine. In questo periodo di mera coabitazione formale, finalizzata unicamente al reperimento da parte del ricorrente di una diversa soluzione abitativa, i coniugi continueranno a vivere sotto lo stesso tetto e provvederanno a dividere nella giusta metà ogni spesa riguardante la casa e i figli (vitto, bollette, spese straordinarie per i ragazzi, ivi incluse le spese per la baby- sitter). In ogni caso, anche in questo periodo, i figli staranno alternativamente un fine settimana con la madre e un fine settimana con il padre;
i ricorrenti poi potranno concordare uscite libere esclusive del singolo genitore, così che l'altro genitore si farà carico dei figli in quelle occasioni.
5. Mantenimento dei minori
- Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli quando li avrà con sé, suddividendo il 50% delle spese straordinarie per gli stessi secondo quando disposto dal Protocollo del Tribunale di Brescia, che si allega (doc.6).
Dal momento in cui il signor avrà rilasciato la casa familiare, le eventuali spese della baby-sitter Parte_2 saranno interamente a carico della madre limitatamente alle settimane di sua competenza, con espressa esclusione di analoghe spese di custodia che dovessero rendersi necessarie per il padre nelle settimane di competenza paterna ed alle quali egli, come la ricorrente, provvederà personalmente e per l'intero; il padre si impegna personalmente a tenere i figli e a collaborare con la madre, in caso di suoi impegni, così come collaboreranno alla gestione dei ragazzi la zia e la sorella del sig. Parte_2
2 - Ad integrazione di quanto sopra, il padre corrisponderà, comunque, alla signora la somma mensile di € 300 Pt_1
a titolo di integrazione per il mantenimento ordinario dei figli e ciò a far data dal rilascio della casa coniugale;
detta somma verrà corrisposta entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che saranno debitamente indicate a cura della ricorrente.
Il signor altresì rinuncia, fin d'ora, all'assegno unico per i predetti, che verrà quindi percepito Parte_2 integralmente dalla sig.ra . Pt_1
6. Rapporti fra i genitori
- Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento nella misura del 50% cadauno della rata di mutuo acceso presso la banca BCC del Garda relativo alla casa coniugale;
- i coniugi prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio del proprio passaporto e per quello dei minori e a compiere ogni formalità che dovesse rendersi necessaria a tal fine;
- spese di lite compensate.
7. Formula di chiusura
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra, se non quanto previsto in tema di mantenimento dei figli, spese straordinarie degli stessi e la suddivisione dell'immobile quando ne ricorreranno i presupposti.
Essi, infatti, dichiarano di aver definito ogni questione tra di loro esistente, avendo tra l'altro già provveduto a suddividere ciò che era oggetto di comunione legale ad eccezione della casa coniugale e di un certificato di deposito, che scadrà il 10.01.2030, che, pur essendo formalmente intestato ai coniugi, è di pertinenza dei figli minori.
8. Rinuncia all'impugnazione. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MOGORO (OR) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2008).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
3 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE IN RE ES
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20236/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti MARELLI MARTA e PALMIRANI ALESSIA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv.ti RAMIREZ ANNAMARIA e DUSI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
24/10/2025 e 27/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1.Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Affidamento e collocamento figli minori
- i figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori in modo paritario e alternato, con Per_1 Per_2 collocamento privilegiato degli stessi presso l'abitazione materna sita in Carpenedolo Via C. Pavese n. 28, che, pur di comune proprietà dei coniugi, viene assegnata alla madre. Entrambi i genitori si impegnano a non cambiare residenza ai minori se non con il reciproco consenso e, altresì, con il gradimento dei minori stessi, che hanno nell'attuale luogo di residenza il centro dei loro interessi scolastici e sportivi. Entrambi i genitori decideranno concordemente sulle questioni di straordinaria amministrazione, mentre ciascuno di essi deciderà autonomamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3.Frequentazioni dei genitori con i minori
- Stante l'affidamento paritario, i figli staranno una settimana con la madre e una con il padre e ciò dalla domenica alla domenica dopo cena, momento entro il quale i figli verranno accompagnati presso l'abitazione dell'altro
1 genitore;
il genitore che non avrà con sé i figli potrà telefonare quotidianamente all'altro genitore per parlare con i minori;
- durante le vacanze natalizie, i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e quindi un anno i ragazzi staranno con un genitore dalla fine della scuola al 30 dicembre dopo cena, momento entro il quale i figli verranno accompagnati presso l'abitazione dell'altro genitore, e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre all'inizio della scuola, alternando detti periodi l'anno successivo;
- durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno di anno in anno le due giornate festive di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, mentre i restanti giorni di vacanza seguiranno il calendario corrente;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni nei mesi di luglio e agosto alternativamente prima con l'uno e poi con l'altro genitore, periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, mentre le due settimane restanti di ciascun mese si svolgeranno in modo alternato come di prassi;
- i ponti saranno alternati (S. Patrono, Carnevale, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre);
- una volta terminato il singolo periodo di vacanza, le frequentazioni riprenderanno a svolgersi in ragione della cadenza ordinaria, come sopra esposta e comunque concordata tra i genitori, secondo un criterio di consequenzialità rispetto al periodo precedente le vacanze stesse. I minori staranno con il genitore che non li ha tenuti nell'ultimo periodo di vacanza e così via successivamente.
4. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Carpenedolo (BS) Via C. Pavese n. 28, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla signora fino a quando entrambi i figli non saranno economicamente autosufficienti o vivranno presso la Pt_1 madre. I coniugi si impegnano a pagare ciascuno la propria quota di mutuo entro il 10 di ogni mese.
Il sig. si obbliga a rilasciare la casa coniugale - e ad asportare dalla stessa i propri beni personali - Parte_2 entro e non oltre il termine ultimo di 6 mesi dalla data di deposito del presente ricorso e comunque non appena avrà reperito altra idonea abitazione, se ciò dovesse accadere prima del suddetto termine. In questo periodo di mera coabitazione formale, finalizzata unicamente al reperimento da parte del ricorrente di una diversa soluzione abitativa, i coniugi continueranno a vivere sotto lo stesso tetto e provvederanno a dividere nella giusta metà ogni spesa riguardante la casa e i figli (vitto, bollette, spese straordinarie per i ragazzi, ivi incluse le spese per la baby- sitter). In ogni caso, anche in questo periodo, i figli staranno alternativamente un fine settimana con la madre e un fine settimana con il padre;
i ricorrenti poi potranno concordare uscite libere esclusive del singolo genitore, così che l'altro genitore si farà carico dei figli in quelle occasioni.
5. Mantenimento dei minori
- Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli quando li avrà con sé, suddividendo il 50% delle spese straordinarie per gli stessi secondo quando disposto dal Protocollo del Tribunale di Brescia, che si allega (doc.6).
Dal momento in cui il signor avrà rilasciato la casa familiare, le eventuali spese della baby-sitter Parte_2 saranno interamente a carico della madre limitatamente alle settimane di sua competenza, con espressa esclusione di analoghe spese di custodia che dovessero rendersi necessarie per il padre nelle settimane di competenza paterna ed alle quali egli, come la ricorrente, provvederà personalmente e per l'intero; il padre si impegna personalmente a tenere i figli e a collaborare con la madre, in caso di suoi impegni, così come collaboreranno alla gestione dei ragazzi la zia e la sorella del sig. Parte_2
2 - Ad integrazione di quanto sopra, il padre corrisponderà, comunque, alla signora la somma mensile di € 300 Pt_1
a titolo di integrazione per il mantenimento ordinario dei figli e ciò a far data dal rilascio della casa coniugale;
detta somma verrà corrisposta entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che saranno debitamente indicate a cura della ricorrente.
Il signor altresì rinuncia, fin d'ora, all'assegno unico per i predetti, che verrà quindi percepito Parte_2 integralmente dalla sig.ra . Pt_1
6. Rapporti fra i genitori
- Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento nella misura del 50% cadauno della rata di mutuo acceso presso la banca BCC del Garda relativo alla casa coniugale;
- i coniugi prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio del proprio passaporto e per quello dei minori e a compiere ogni formalità che dovesse rendersi necessaria a tal fine;
- spese di lite compensate.
7. Formula di chiusura
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra, se non quanto previsto in tema di mantenimento dei figli, spese straordinarie degli stessi e la suddivisione dell'immobile quando ne ricorreranno i presupposti.
Essi, infatti, dichiarano di aver definito ogni questione tra di loro esistente, avendo tra l'altro già provveduto a suddividere ciò che era oggetto di comunione legale ad eccezione della casa coniugale e di un certificato di deposito, che scadrà il 10.01.2030, che, pur essendo formalmente intestato ai coniugi, è di pertinenza dei figli minori.
8. Rinuncia all'impugnazione. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MOGORO (OR) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2008).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
3 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE IN RE ES
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