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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1434 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluca Longo;
(parte opponente, debitore esecutato)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Lucio Ghia e Enrica Maria Ghia;
(parte opposta, creditrice procedente) nonché nei confronti di:
C.F. e P.IVA: Controparte_2 P.IVA_2
(litisconsorte necessario, terzo pignorato)
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione, dallo stesso proposta, quale debitore esecutato, avverso l'esecuzione presso terzi iscritta al R.G.E.M. n. 121/2023 – promossa da sulla base del titolo esecutivo Controparte_1 rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 7/2022 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 08/11/2022 e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. – e conclusasi, quanto alla fase sommaria celebratasi dinanzi al G.E., con il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione stessa, stante la ritenuta insussistenza, da parte del G.E., del fumus di fondatezza dell'opposizione proposta.
L'opponente, in particolare, aveva dedotto, quali motivi di opposizione:
1. la sindacabilità del decreto ingiuntivo non opposto, alla luce della sentenza della Suprema corte a
Sezioni unite n. 9479/2023;
2. l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in sede esecutiva;
3. la carenza di titolarità del credito in capo alla società, creditrice opposta, Controparte_1
e il difetto di legittimazione attiva in capo alla mandataria della stessa,
[...] [...]
Controparte_3
4. la nullità del contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, per violazione dell'obbligo della forma scritta;
5. l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
6. l'inesistenza del credito in quanto documentato sulla sola base dell'estratto conto di cui all'art. 50
T.U.B.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo di accertare l'insussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno opponente.
Si è costituita, nel presente giudizio, la società, creditrice procedente opposta, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di non costituitasi Controparte_2 nel presente giudizio benché ritualmente citata.
Del pari preliminarmente, deve essere qualificata l'opposizione proposta:
- come opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., quanto ai motivi nn. 2, 3, 4
e 6, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento in ordine all'asserita insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno opponente;
- come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., quanto ai motivi nn. 1 e 5, in quanto volti a sindacare l'abusività delle clausole oggetto del contratto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. Come chiarito dalla Suprema corte a Sezioni unite nella nota pronuncia n. 9479/2023, infatti, se il debitore propone un'opposizione successiva avverso l'esecuzione fondata su un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in ordine all'assenza di clausole abusive del contratto concluso tra professionista e consumatore e posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e se la propone al fine di far valere l'abusività di una clausola del contratto stesso, tale motivo di opposizione deve essere riqualificato quale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
In altri termini, per effetto della suddetta pronuncia della Suprema corte a Sezioni unite, si consente, oggi, al debitore – nei cui confronti si stia procedendo in via esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in ordine all'assenza di abusività delle clausole oggetto del contratto stipulato tra professionista e consumatore e posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo nonché del decreto ingiuntivo stesso – di opporsi all'esecuzione fondata su tale titolo esecutivo, al fine di ottenere un accertamento in ordine all'abusività delle clausole del contratto sottostante, travalicando, così, anche il cd. giudicato monitorio formatosi sul punto.
Ciò, tuttavia, non può che valere esclusivamente con riferimento ai motivi di opposizione aventi ad oggetto, appunto, l'asserita abusività delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, mentre, con riferimento a doglianze diverse da queste non vi è ragione alcuna di derogare al principio secondo cui, nell'ambito di un'esecuzione fondata, come nel caso di specie, su un titolo esecutivo giudiziale (quale è il decreto ingiuntivo non opposto), possono essere fatti valere, in sede di opposizione, esclusivamente i fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo (così, ex pluribuss: Cass. civ. n. 4505/2022, n. 1183/2012, n. 3979/2012,
n. 14529/2013, n. 3619/2014 e n. 10395/2017).
Da quanto osservato discende, quale logica conseguenza, che non costituiscono motivi di opposizione aventi ad oggetto fatti successivi alla formazione del titolo i motivi di cui ai n. 2, 4 e 6, i quali, anzi – non riguardando la presunta abusività di clausole oggetto del contratto azionato in sede monitoria –, avrebbero dovuto essere indefettibilmente proposti nell'ambito del giudizio (ove tempestivamente introdotto) di opposizione a decreto ingiuntivo, di talché gli stessi – una volta formatosi, per effetto della non opposizione del decreto ingiuntivo, il cd. giudicato monitorio – non sono più proponibili in questa sede.
Ne deriva l'inammissibilità, in radice, di tali motivi di opposizione, che, pertanto, non saranno oggetto di disamina nel merito.
Sono invece ammissibili e devono, quindi, essere esaminati nel merito i motivi di opposizione:
- di cui ai nn. 1 e 5, trattandosi di un unico motivo di opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da ritenersi ammissibile, come visto, in ragione del richiamato orientamento della Suprema corte a Sezioni unite (sentenza n. 9479/2023);
- di cui al n. 3, trattandosi di motivo di opposizione successiva all'esecuzione in senso proprio. Ebbene, quanto al motivo di opposizione di cui ai nn. 1 e 5, si osserva che l'odierno opponente, pur avendo lamentato, benché del tutto genericamente, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, non solo non ha documentato alcunché al riguardo (es.: perizia di parte da cui evincersi l'illegittima capitalizzazione degli interessi in concreto applicata), ma non ha nemmeno allegato quale sarebbe, in concreto, la clausola del contratto n. 033917035 (da lui stipulato con la cedente, Findomestic) tacciata di abusività.
Omissione tanto più significativa ove si tenga conto del fatto che, dall'esame delle singole clausole del contratto, non è dato rinvenire, in alcun modo, clausole abusive, e men che meno è dato rinvenirle con particolare riguardo al profilo denunciato relativo all'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno opponente – dalla documentazione contrattuale versata in atti si evince che l'art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede, in ordine al calcolo degli interessi, che gli stessi “sono calcolati mensilmente, con il metodo dell'interesse semplice” e che gli stessi “non vengono capitalizzati”.
Ne deriva l'infondatezza, in concreto, di tale motivo di opposizione.
Con riguardo, infine, al motivo di opposizione di cui al n. 3, si osserva che anche tale motivo è da ritenersi privo di pregio, in quanto:
- con riferimento alla doglianza attinente all'asserito difetto di titolarità del credito in capo alla creditrice opposta, è in atti il contratto di cessione stipulato tra FINDOMESTIC BANCA S.P.A.
e cessione che veniva, peraltro, comunicata all'odierno opponente con lettera Controparte_1 raccomandata del 09/08/2019;
- con riferimento alla doglianza attinente all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla mandataria, è in atti la procura conferita da poi Controparte_3 Controparte_1 divenuta “ , alla poi divenuta “ Controparte_1 CP_4 [...]
. Controparte_3
Ne deriva, quindi, l'infondatezza anche di tale motivo di opposizione.
***
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve, in definitiva, essere integralmente rigettata l'opposizione proposta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti dallo scaglione di riferimento (individuato avuto riguardo al credito per cui si è proceduto) e con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata. Quanto, infine, alla domanda di condanna della parte opponente – richiesta dalla parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – la stessa non può essere accolta, né ai sensi del co. 1 della citata disposizione, in assenza di ogni allegazione e prova del danno, né ai sensi del co. 3 della citata disposizione, non ravvisandosi, nell'iniziativa processuale dell'opponente, gli estremi del cd. abuso del processo (inteso come sviamento funzionale del processo dai fini istituzionali suoi propri), anche in ragione del fatto che l'odierna opposizione è stata proposta a distanza di pochi mesi dalla pronuncia della Suprema corte a
Sezioni unite n. 9479/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1434 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023, così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_2
• Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...] er il presente giudizio, che liquida in complessivi euro € 1.700,00 (oltre al Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge);
• Rigetta ogni altra domanda;
Così deciso in Campobasso, 21 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1434 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluca Longo;
(parte opponente, debitore esecutato)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Lucio Ghia e Enrica Maria Ghia;
(parte opposta, creditrice procedente) nonché nei confronti di:
C.F. e P.IVA: Controparte_2 P.IVA_2
(litisconsorte necessario, terzo pignorato)
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione, dallo stesso proposta, quale debitore esecutato, avverso l'esecuzione presso terzi iscritta al R.G.E.M. n. 121/2023 – promossa da sulla base del titolo esecutivo Controparte_1 rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 7/2022 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 08/11/2022 e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. – e conclusasi, quanto alla fase sommaria celebratasi dinanzi al G.E., con il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione stessa, stante la ritenuta insussistenza, da parte del G.E., del fumus di fondatezza dell'opposizione proposta.
L'opponente, in particolare, aveva dedotto, quali motivi di opposizione:
1. la sindacabilità del decreto ingiuntivo non opposto, alla luce della sentenza della Suprema corte a
Sezioni unite n. 9479/2023;
2. l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in sede esecutiva;
3. la carenza di titolarità del credito in capo alla società, creditrice opposta, Controparte_1
e il difetto di legittimazione attiva in capo alla mandataria della stessa,
[...] [...]
Controparte_3
4. la nullità del contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, per violazione dell'obbligo della forma scritta;
5. l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
6. l'inesistenza del credito in quanto documentato sulla sola base dell'estratto conto di cui all'art. 50
T.U.B.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo di accertare l'insussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno opponente.
Si è costituita, nel presente giudizio, la società, creditrice procedente opposta, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di non costituitasi Controparte_2 nel presente giudizio benché ritualmente citata.
Del pari preliminarmente, deve essere qualificata l'opposizione proposta:
- come opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., quanto ai motivi nn. 2, 3, 4
e 6, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento in ordine all'asserita insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno opponente;
- come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., quanto ai motivi nn. 1 e 5, in quanto volti a sindacare l'abusività delle clausole oggetto del contratto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. Come chiarito dalla Suprema corte a Sezioni unite nella nota pronuncia n. 9479/2023, infatti, se il debitore propone un'opposizione successiva avverso l'esecuzione fondata su un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in ordine all'assenza di clausole abusive del contratto concluso tra professionista e consumatore e posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e se la propone al fine di far valere l'abusività di una clausola del contratto stesso, tale motivo di opposizione deve essere riqualificato quale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
In altri termini, per effetto della suddetta pronuncia della Suprema corte a Sezioni unite, si consente, oggi, al debitore – nei cui confronti si stia procedendo in via esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in ordine all'assenza di abusività delle clausole oggetto del contratto stipulato tra professionista e consumatore e posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo nonché del decreto ingiuntivo stesso – di opporsi all'esecuzione fondata su tale titolo esecutivo, al fine di ottenere un accertamento in ordine all'abusività delle clausole del contratto sottostante, travalicando, così, anche il cd. giudicato monitorio formatosi sul punto.
Ciò, tuttavia, non può che valere esclusivamente con riferimento ai motivi di opposizione aventi ad oggetto, appunto, l'asserita abusività delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, mentre, con riferimento a doglianze diverse da queste non vi è ragione alcuna di derogare al principio secondo cui, nell'ambito di un'esecuzione fondata, come nel caso di specie, su un titolo esecutivo giudiziale (quale è il decreto ingiuntivo non opposto), possono essere fatti valere, in sede di opposizione, esclusivamente i fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo (così, ex pluribuss: Cass. civ. n. 4505/2022, n. 1183/2012, n. 3979/2012,
n. 14529/2013, n. 3619/2014 e n. 10395/2017).
Da quanto osservato discende, quale logica conseguenza, che non costituiscono motivi di opposizione aventi ad oggetto fatti successivi alla formazione del titolo i motivi di cui ai n. 2, 4 e 6, i quali, anzi – non riguardando la presunta abusività di clausole oggetto del contratto azionato in sede monitoria –, avrebbero dovuto essere indefettibilmente proposti nell'ambito del giudizio (ove tempestivamente introdotto) di opposizione a decreto ingiuntivo, di talché gli stessi – una volta formatosi, per effetto della non opposizione del decreto ingiuntivo, il cd. giudicato monitorio – non sono più proponibili in questa sede.
Ne deriva l'inammissibilità, in radice, di tali motivi di opposizione, che, pertanto, non saranno oggetto di disamina nel merito.
Sono invece ammissibili e devono, quindi, essere esaminati nel merito i motivi di opposizione:
- di cui ai nn. 1 e 5, trattandosi di un unico motivo di opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da ritenersi ammissibile, come visto, in ragione del richiamato orientamento della Suprema corte a Sezioni unite (sentenza n. 9479/2023);
- di cui al n. 3, trattandosi di motivo di opposizione successiva all'esecuzione in senso proprio. Ebbene, quanto al motivo di opposizione di cui ai nn. 1 e 5, si osserva che l'odierno opponente, pur avendo lamentato, benché del tutto genericamente, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, non solo non ha documentato alcunché al riguardo (es.: perizia di parte da cui evincersi l'illegittima capitalizzazione degli interessi in concreto applicata), ma non ha nemmeno allegato quale sarebbe, in concreto, la clausola del contratto n. 033917035 (da lui stipulato con la cedente, Findomestic) tacciata di abusività.
Omissione tanto più significativa ove si tenga conto del fatto che, dall'esame delle singole clausole del contratto, non è dato rinvenire, in alcun modo, clausole abusive, e men che meno è dato rinvenirle con particolare riguardo al profilo denunciato relativo all'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno opponente – dalla documentazione contrattuale versata in atti si evince che l'art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede, in ordine al calcolo degli interessi, che gli stessi “sono calcolati mensilmente, con il metodo dell'interesse semplice” e che gli stessi “non vengono capitalizzati”.
Ne deriva l'infondatezza, in concreto, di tale motivo di opposizione.
Con riguardo, infine, al motivo di opposizione di cui al n. 3, si osserva che anche tale motivo è da ritenersi privo di pregio, in quanto:
- con riferimento alla doglianza attinente all'asserito difetto di titolarità del credito in capo alla creditrice opposta, è in atti il contratto di cessione stipulato tra FINDOMESTIC BANCA S.P.A.
e cessione che veniva, peraltro, comunicata all'odierno opponente con lettera Controparte_1 raccomandata del 09/08/2019;
- con riferimento alla doglianza attinente all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla mandataria, è in atti la procura conferita da poi Controparte_3 Controparte_1 divenuta “ , alla poi divenuta “ Controparte_1 CP_4 [...]
. Controparte_3
Ne deriva, quindi, l'infondatezza anche di tale motivo di opposizione.
***
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve, in definitiva, essere integralmente rigettata l'opposizione proposta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti dallo scaglione di riferimento (individuato avuto riguardo al credito per cui si è proceduto) e con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata. Quanto, infine, alla domanda di condanna della parte opponente – richiesta dalla parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – la stessa non può essere accolta, né ai sensi del co. 1 della citata disposizione, in assenza di ogni allegazione e prova del danno, né ai sensi del co. 3 della citata disposizione, non ravvisandosi, nell'iniziativa processuale dell'opponente, gli estremi del cd. abuso del processo (inteso come sviamento funzionale del processo dai fini istituzionali suoi propri), anche in ragione del fatto che l'odierna opposizione è stata proposta a distanza di pochi mesi dalla pronuncia della Suprema corte a
Sezioni unite n. 9479/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1434 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023, così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_2
• Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...] er il presente giudizio, che liquida in complessivi euro € 1.700,00 (oltre al Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge);
• Rigetta ogni altra domanda;
Così deciso in Campobasso, 21 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo