Art. 1.
A partire dal 1 luglio 1949, ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare dall'"Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" e' concesso un assegno di caroviveri temporaneo nella misura di lire 24.000 annue lorde a favore di titolari di assegni diretti e di lire 18.000 annue lorde a favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilita'.
A partire dal 1 luglio 1949, ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare dall'"Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" e' concesso un assegno di caroviveri temporaneo nella misura di lire 24.000 annue lorde a favore di titolari di assegni diretti e di lire 18.000 annue lorde a favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilita'.