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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1348 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1348 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Pelle, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC), CO I NE n. 25
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Amalia Manuela Nucera e Francesca Salvatori, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/04/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che lavora alle dipendenze dell'OR (oggi “Azienda Calabria Verde”), con la qualifica di operaio idraulico forestale, presso il cantiere sito nel Comune di San Luca (RC);
- che, nel corso degli anni, è stato adibito allo svolgimento di molteplici mansioni, tra le quali: taglio, riceppatura ed esbosco di piante forestali;
costruzione di opere di sistemazione idraulico forestale (mura a secco, recinzioni, ecc.); 3
- che, a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetto dalle seguenti patologie: “ernia discale lombare;
sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite;
sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovra spinoso o tendinite cuffia dei rotatori”;
- che, in data 08/05/2019, ha inoltrato all' domanda volta al CP_1
riconoscimento delle malattie professionali, dalla quale sono scaturite le pratiche di malattia professionale n. 515452185, n. 515452186 e n. 515452187 che sono state archiviate dall'Istituto per “assenza della malattia denunciata”;
- che ha proposto opposizione, allegando un certificato medico attestante la gravità delle patologie denunciate;
- che, con provvedimento del 06/03/2021, l' ha confermato il CP_1
giudizio medico-legale precedentemente espresso;
- che, a causa delle patologie da cui è affetto, causalmente riconducibili all'attività lavorativa svolta, presenta una inabilità permanente nella misura del
18%;
- che, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale e i benefici economici correlati alla medesima.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza:” – Accertare e dichiarare che la patologia di cui il ricorrente risulta affetto – Ernia discale lombare. Sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite.
Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovra spinoso o tendinite cuffia dei rotatori – è stata contratta a causa e nell'esercizio di lavoro e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore alle seguenti prestazioni: - Costituire e liquidare una rendita per la lesione della integrità psico-fisica conseguente alla malattia professionale nella misura del 18% (diciotto %) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di CTU, a far data dal 08.05.2019, oltre interessi 4
legali e rivalutazione monetaria dalla data di manifestazione all'effettivo soddisfo come per legge;
- Condannare, altresì, l' al pagamento delle CP_1
spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
evidenziando la congruità della valutazione espressa in via amministrativa e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, con decreto del 21/07/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il 5
rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia 6
non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente deduce di aver contratto le patologie
“Ernia discale lombare. Sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite. Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovra spinoso o tendinite cuffia dei rotatori” - non riconosciute in via amministrativa per documentazione insufficiente ai fini della valutazione
(giudizio confermato anche in sede di opposizione) – nell'esercizio dell'attività lavorativa.
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio 7
morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Nella specie, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, quale idraulico forestale, confermata anche dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale.
Infatti, il teste , cognato del ricorrente, ha dichiarato Testimone_1
che: “Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal 2000 fino a due anni fa;
ora non lavoriamo più insieme in quanto io ho cambiato cantiere;
abbiamo lavorato insieme per l'OR, poi Calabria Verde;
lavoravamo in località San
Giorgio comune di San Luca, oppure in località “ai fossi” comune di San Luca;
io e il ricorrente facevamo lo stesso lavoro, che consisteva in: costruzione di gabbionate, costruzione di mura di pietre e cemento;
pulitura degli alberi, spazzavamo la neve, mettevamo pietre per arginare l'acqua per passare;
tagliavamo l'erba e i cespugli utilizzando un decespugliatore che era rumoroso;
utilizzavamo, inoltre, le motoseghe per la potatura degli alberi e per il sotto bosco;
inoltre dopo la potatura o quando cadevano i rami grossi, dovevamo prendere la legna e caricarla su un camion per portarla a Bovalino dove veniva scaricata da altre persone;
per svolgere le attività che ho elencato utilizzavamo
i seguenti strumenti di lavoro: motosega, il decespugliatore, l'accetta, il piccone per spostare le pietre;
ognuno di noi operai utilizzava uno strumento da solo, oppure ci alternavamo;
per caricare la legna sul camion serviano cinque o sei persone per cui svolgevamo questa attività in gruppo. Per realizzare il muro a secco, c'era chi metteva in opera il muro e invece vi era chi porgeva le pietre;
chi porgeva le pietre le cercava e le portava a colui che realizzava il muro a secco;
le pietre venivano trasportate con la carriola ma venivano caricate a mano;
le pietre pesavano anche 40 kg;
preciso che le pietre di 40 kg le prendevamo in due ma, fino a 30 kg, le trasportavamo da soli. Lavoravamo all'aperto per tutto l'anno, dal 2004; infatti prima del 2004 eravamo stagionali 8
anche se vi era qualche operaio a tempo indeterminato;
lavoravamo con qualsiasi condizione climatica anche quando vi era la neve”.
Allo stesso modo il teste collega del ricorrente per Testimone_2
molti anni, ha dichiarato che: “abbiamo lavorato insieme per l'Afor, poi
Calabria Verde, in località San Giorgio, comune di San Luca, ma anche in altre località del comune di San Luca;
io e il ricorrente svolgevamo lo stesso lavoro.
Il nostro lavoro consisteva nella realizzazione di gabbioni, nella pulitura degli alberi, pulitura delle stradelle ai fini della prevenzione anti incendio, pulivamo le arterie principali che portano in montagna, realizzavamo degli argini per il terreno con pali di legno di castagna che mettevamo a terra e degli altri pali che mettevamo in orizzontale per poi seminare delle piante come le ginestre;
inoltre realizzavamo muri a secco;
trasportavamo legna;
la maggior parte di tali attività era svolta a mano;
per pulire le strade utilizzavamo anche i decespugliatori, per potare gli alberi utilizzavamo la motosega, utilizzavamo la carriola per trasportare le pietre per fare i muri a secco i gabbioni e per sistemare gli argini o per togliere il materiale caduto lungo la strada dopo i temporali;
se dovevamo impastare il cemento lo facevamo a mano con la pala;
alcune attività venivano fatte insieme;
infatti ad esempio il sig. Pt_1
era un gabbionista e tutta la pietra passava per le sue mani nel senso
[...]
che era lui che sistemava le pietre per realizzare il gabbione;
infatti, lui costruiva due gabbioni al giorno;
sistemava le pietre da solo mentre gli altri colleghi si limitavano a passargli le pietre in quanto era lui quello che sapeva sistemarle;
anche quando realizzavamo i muri a secco era sempre il sig. Pt_1
che sistemava le pietre;
per sistemare le pietre le prendeva da terra
[...]
le sollevava e le metteva a posto per la costruzione del muro;
anche quando svolgevamo attività di pulitura il sig. era tra quelli che svolgevano Pt_1
l'attività con la motosega;
infatti tali attività non le svolgevano tutti ma solo chi sapeva usare quegli strumenti;
il sig. utilizzava anche il decespugliatore Pt_1
prendendolo a spalla e lavorando. Lavoravamo all'aperto per tutto l'anno in 9
qualsiasi condizione climatica anche se c'era la neve. Non ho mai denunciato malattie professionali all' ; non ho mai avuto cause nei confronti CP_1
dell' . È capitato sia a me che al sig. anche di spalare la neve;
CP_1 Pt_1
capitava a volte che il ricorrente si occupasse anche di trasportare le pietre e inoltre si occupava di cercare le pietre nelle cave delle pietre;
utilizzavamo il piccone di ferro per spostare le pietre e per romperle utilizzavamo la mazza: anche il sig. svolgeva tali attività”. Pt_1
Orbene i tre testi escussi, che hanno avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente in quanto colleghi e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerando tra l'altro che le dichiarazioni rese sono convergenti, hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa, pur non offrendo elementi univoci in ordine all'entità dell'esposizione a rischio.
Una volta appurata l'attività svolta, occorre accertare se la predetta attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato proprio l'insorgere delle patologie denunciate come malattie professionali, nonché se il ricorrente abbia contratto tali malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorre, infine, determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Espletata la prova per testi, dalla quale è emerso il nesso causale tra le patologie sviluppate e l'attività lavorativa svolta ma non l'entità dell'esposizione a rischio, questo giudicante ha disposto C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente.
Orbene, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Il C.T.U. , premettendo che il ricorrente, alla luce delle allegazioni in atti, dell'attività istruttoria e delle modalità con cui l'attività lavorativa del ricorrente 10
si svolgeva, ha contratto le patologie “Ernia discale del tratto lombo-sacrale con disturbi trofico-sensitivi persistenti” (codice 213) e “esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità (codice 232)” nell'esercizio dell'attività lavorativa, ha concluso attribuendo una percentuale di danno biologico pari al 8% per la malattia erniaria del tratto lombo sacrale e pari al 4% per la tendinosi alle spalle e al gomito destro, attribuendo una percentuale complessiva del 11%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (maggio 2019).
Nel valutare l'origine professionale della patologia, negata dall in CP_1
sede amministrativa, il CTU ha correttamente esaminato le allegazioni in atti, ha eseguito un'attenta visita, al fine di verificare se alle allegazioni corrisponda un riscontro obiettivo, applicando in maniera coerente i codici tabellari alle menomazioni riscontrate come conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, il C.T.U., sentito per chiarimenti nel contraddittorio delle parti all'udienza del 20/05/2025, ha ulteriormente specificato le conclusioni formulate evidenziando come sono state strumentalmente riscontrate sia una tendinopatia bilaterale della spalla - più marcata a destra - sia una epicondilite sfumata a destra, non riscontrabili dall'esame obiettivo e, dunque, con obiettività clinica negativa;
pertanto, il C.T.U. ha ritenuto di applicare il codice 232, che prevede anche l'ipotesi di sfumata o assente disfunzionalità purché strumentalmente accertata come nella specie, effettuando una valutazione unitaria delle due patologie e applicando l'unico codice 232.
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale 11
applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, con esatta indicazione dei codici tabellari applicati.
Inoltre, il C.T.U. ha eseguito un approfondito esame obiettivo, tenendo conto della documentazione medica versata in atti e delle risultanze istruttorie e prendendo posizione, in maniera esaustiva, sulle osservazioni della parte ricorrente.
Non corrisponde al vero quanto genericamente eccepito dal difensore della parte ricorrente, ossia che il C.T.U. ha valutato restrittivamente il complesso patologico in atto, in quanto la valutazione delle patologie riscontrate e riconosciute come malattia professionale è sorretta da congrue e coerenti valutazioni medico scientifiche, adeguatamente illustrate e coerenti con la documentazione in atti e con le risultanze istruttorie.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, con l'attribuzione della percentuale del 11% indicata dal C.T.U., con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo, essendo stata riconosciuta una percentuale di danno biologico nettamente inferiore rispetto alla percentuale richiesta nelle conclusioni del ricorso, ponendo a carico dell' la rimanente parte, essendo CP_1
stato comunque riconosciuto il nesso causale tra le patologie denunciate come malattie professionali e l'attività lavorativa svolta.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Vanno, inoltre, definitivamente poste a carico dell' in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa
[...]
. Per_1
P.Q.M.
12
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 1348/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
ha contratto le patologie: “Ernia discale del tratto lombo-sacrale con
[...]
disturbi trofico-sensitivi persistenti” e “esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità” nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 11%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente CP_1
parte, che liquida in € 3092,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
Locri, 03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1348 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1348 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Pelle, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC), CO I NE n. 25
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Amalia Manuela Nucera e Francesca Salvatori, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/04/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che lavora alle dipendenze dell'OR (oggi “Azienda Calabria Verde”), con la qualifica di operaio idraulico forestale, presso il cantiere sito nel Comune di San Luca (RC);
- che, nel corso degli anni, è stato adibito allo svolgimento di molteplici mansioni, tra le quali: taglio, riceppatura ed esbosco di piante forestali;
costruzione di opere di sistemazione idraulico forestale (mura a secco, recinzioni, ecc.); 3
- che, a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetto dalle seguenti patologie: “ernia discale lombare;
sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite;
sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovra spinoso o tendinite cuffia dei rotatori”;
- che, in data 08/05/2019, ha inoltrato all' domanda volta al CP_1
riconoscimento delle malattie professionali, dalla quale sono scaturite le pratiche di malattia professionale n. 515452185, n. 515452186 e n. 515452187 che sono state archiviate dall'Istituto per “assenza della malattia denunciata”;
- che ha proposto opposizione, allegando un certificato medico attestante la gravità delle patologie denunciate;
- che, con provvedimento del 06/03/2021, l' ha confermato il CP_1
giudizio medico-legale precedentemente espresso;
- che, a causa delle patologie da cui è affetto, causalmente riconducibili all'attività lavorativa svolta, presenta una inabilità permanente nella misura del
18%;
- che, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale e i benefici economici correlati alla medesima.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza:” – Accertare e dichiarare che la patologia di cui il ricorrente risulta affetto – Ernia discale lombare. Sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite.
Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovra spinoso o tendinite cuffia dei rotatori – è stata contratta a causa e nell'esercizio di lavoro e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore alle seguenti prestazioni: - Costituire e liquidare una rendita per la lesione della integrità psico-fisica conseguente alla malattia professionale nella misura del 18% (diciotto %) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di CTU, a far data dal 08.05.2019, oltre interessi 4
legali e rivalutazione monetaria dalla data di manifestazione all'effettivo soddisfo come per legge;
- Condannare, altresì, l' al pagamento delle CP_1
spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
evidenziando la congruità della valutazione espressa in via amministrativa e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, con decreto del 21/07/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il 5
rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia 6
non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente deduce di aver contratto le patologie
“Ernia discale lombare. Sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite. Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovra spinoso o tendinite cuffia dei rotatori” - non riconosciute in via amministrativa per documentazione insufficiente ai fini della valutazione
(giudizio confermato anche in sede di opposizione) – nell'esercizio dell'attività lavorativa.
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio 7
morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Nella specie, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, quale idraulico forestale, confermata anche dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale.
Infatti, il teste , cognato del ricorrente, ha dichiarato Testimone_1
che: “Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal 2000 fino a due anni fa;
ora non lavoriamo più insieme in quanto io ho cambiato cantiere;
abbiamo lavorato insieme per l'OR, poi Calabria Verde;
lavoravamo in località San
Giorgio comune di San Luca, oppure in località “ai fossi” comune di San Luca;
io e il ricorrente facevamo lo stesso lavoro, che consisteva in: costruzione di gabbionate, costruzione di mura di pietre e cemento;
pulitura degli alberi, spazzavamo la neve, mettevamo pietre per arginare l'acqua per passare;
tagliavamo l'erba e i cespugli utilizzando un decespugliatore che era rumoroso;
utilizzavamo, inoltre, le motoseghe per la potatura degli alberi e per il sotto bosco;
inoltre dopo la potatura o quando cadevano i rami grossi, dovevamo prendere la legna e caricarla su un camion per portarla a Bovalino dove veniva scaricata da altre persone;
per svolgere le attività che ho elencato utilizzavamo
i seguenti strumenti di lavoro: motosega, il decespugliatore, l'accetta, il piccone per spostare le pietre;
ognuno di noi operai utilizzava uno strumento da solo, oppure ci alternavamo;
per caricare la legna sul camion serviano cinque o sei persone per cui svolgevamo questa attività in gruppo. Per realizzare il muro a secco, c'era chi metteva in opera il muro e invece vi era chi porgeva le pietre;
chi porgeva le pietre le cercava e le portava a colui che realizzava il muro a secco;
le pietre venivano trasportate con la carriola ma venivano caricate a mano;
le pietre pesavano anche 40 kg;
preciso che le pietre di 40 kg le prendevamo in due ma, fino a 30 kg, le trasportavamo da soli. Lavoravamo all'aperto per tutto l'anno, dal 2004; infatti prima del 2004 eravamo stagionali 8
anche se vi era qualche operaio a tempo indeterminato;
lavoravamo con qualsiasi condizione climatica anche quando vi era la neve”.
Allo stesso modo il teste collega del ricorrente per Testimone_2
molti anni, ha dichiarato che: “abbiamo lavorato insieme per l'Afor, poi
Calabria Verde, in località San Giorgio, comune di San Luca, ma anche in altre località del comune di San Luca;
io e il ricorrente svolgevamo lo stesso lavoro.
Il nostro lavoro consisteva nella realizzazione di gabbioni, nella pulitura degli alberi, pulitura delle stradelle ai fini della prevenzione anti incendio, pulivamo le arterie principali che portano in montagna, realizzavamo degli argini per il terreno con pali di legno di castagna che mettevamo a terra e degli altri pali che mettevamo in orizzontale per poi seminare delle piante come le ginestre;
inoltre realizzavamo muri a secco;
trasportavamo legna;
la maggior parte di tali attività era svolta a mano;
per pulire le strade utilizzavamo anche i decespugliatori, per potare gli alberi utilizzavamo la motosega, utilizzavamo la carriola per trasportare le pietre per fare i muri a secco i gabbioni e per sistemare gli argini o per togliere il materiale caduto lungo la strada dopo i temporali;
se dovevamo impastare il cemento lo facevamo a mano con la pala;
alcune attività venivano fatte insieme;
infatti ad esempio il sig. Pt_1
era un gabbionista e tutta la pietra passava per le sue mani nel senso
[...]
che era lui che sistemava le pietre per realizzare il gabbione;
infatti, lui costruiva due gabbioni al giorno;
sistemava le pietre da solo mentre gli altri colleghi si limitavano a passargli le pietre in quanto era lui quello che sapeva sistemarle;
anche quando realizzavamo i muri a secco era sempre il sig. Pt_1
che sistemava le pietre;
per sistemare le pietre le prendeva da terra
[...]
le sollevava e le metteva a posto per la costruzione del muro;
anche quando svolgevamo attività di pulitura il sig. era tra quelli che svolgevano Pt_1
l'attività con la motosega;
infatti tali attività non le svolgevano tutti ma solo chi sapeva usare quegli strumenti;
il sig. utilizzava anche il decespugliatore Pt_1
prendendolo a spalla e lavorando. Lavoravamo all'aperto per tutto l'anno in 9
qualsiasi condizione climatica anche se c'era la neve. Non ho mai denunciato malattie professionali all' ; non ho mai avuto cause nei confronti CP_1
dell' . È capitato sia a me che al sig. anche di spalare la neve;
CP_1 Pt_1
capitava a volte che il ricorrente si occupasse anche di trasportare le pietre e inoltre si occupava di cercare le pietre nelle cave delle pietre;
utilizzavamo il piccone di ferro per spostare le pietre e per romperle utilizzavamo la mazza: anche il sig. svolgeva tali attività”. Pt_1
Orbene i tre testi escussi, che hanno avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente in quanto colleghi e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerando tra l'altro che le dichiarazioni rese sono convergenti, hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa, pur non offrendo elementi univoci in ordine all'entità dell'esposizione a rischio.
Una volta appurata l'attività svolta, occorre accertare se la predetta attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato proprio l'insorgere delle patologie denunciate come malattie professionali, nonché se il ricorrente abbia contratto tali malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorre, infine, determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Espletata la prova per testi, dalla quale è emerso il nesso causale tra le patologie sviluppate e l'attività lavorativa svolta ma non l'entità dell'esposizione a rischio, questo giudicante ha disposto C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente.
Orbene, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Il C.T.U. , premettendo che il ricorrente, alla luce delle allegazioni in atti, dell'attività istruttoria e delle modalità con cui l'attività lavorativa del ricorrente 10
si svolgeva, ha contratto le patologie “Ernia discale del tratto lombo-sacrale con disturbi trofico-sensitivi persistenti” (codice 213) e “esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità (codice 232)” nell'esercizio dell'attività lavorativa, ha concluso attribuendo una percentuale di danno biologico pari al 8% per la malattia erniaria del tratto lombo sacrale e pari al 4% per la tendinosi alle spalle e al gomito destro, attribuendo una percentuale complessiva del 11%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (maggio 2019).
Nel valutare l'origine professionale della patologia, negata dall in CP_1
sede amministrativa, il CTU ha correttamente esaminato le allegazioni in atti, ha eseguito un'attenta visita, al fine di verificare se alle allegazioni corrisponda un riscontro obiettivo, applicando in maniera coerente i codici tabellari alle menomazioni riscontrate come conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, il C.T.U., sentito per chiarimenti nel contraddittorio delle parti all'udienza del 20/05/2025, ha ulteriormente specificato le conclusioni formulate evidenziando come sono state strumentalmente riscontrate sia una tendinopatia bilaterale della spalla - più marcata a destra - sia una epicondilite sfumata a destra, non riscontrabili dall'esame obiettivo e, dunque, con obiettività clinica negativa;
pertanto, il C.T.U. ha ritenuto di applicare il codice 232, che prevede anche l'ipotesi di sfumata o assente disfunzionalità purché strumentalmente accertata come nella specie, effettuando una valutazione unitaria delle due patologie e applicando l'unico codice 232.
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale 11
applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, con esatta indicazione dei codici tabellari applicati.
Inoltre, il C.T.U. ha eseguito un approfondito esame obiettivo, tenendo conto della documentazione medica versata in atti e delle risultanze istruttorie e prendendo posizione, in maniera esaustiva, sulle osservazioni della parte ricorrente.
Non corrisponde al vero quanto genericamente eccepito dal difensore della parte ricorrente, ossia che il C.T.U. ha valutato restrittivamente il complesso patologico in atto, in quanto la valutazione delle patologie riscontrate e riconosciute come malattia professionale è sorretta da congrue e coerenti valutazioni medico scientifiche, adeguatamente illustrate e coerenti con la documentazione in atti e con le risultanze istruttorie.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, con l'attribuzione della percentuale del 11% indicata dal C.T.U., con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo, essendo stata riconosciuta una percentuale di danno biologico nettamente inferiore rispetto alla percentuale richiesta nelle conclusioni del ricorso, ponendo a carico dell' la rimanente parte, essendo CP_1
stato comunque riconosciuto il nesso causale tra le patologie denunciate come malattie professionali e l'attività lavorativa svolta.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Vanno, inoltre, definitivamente poste a carico dell' in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa
[...]
. Per_1
P.Q.M.
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 1348/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
ha contratto le patologie: “Ernia discale del tratto lombo-sacrale con
[...]
disturbi trofico-sensitivi persistenti” e “esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità” nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 11%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente CP_1
parte, che liquida in € 3092,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
Locri, 03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci