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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 23/12/2024 al n. 6427 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione giudiziale promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'Avv. ACCIAIO CARMELA e MARUZZELLI CARLA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente -
e da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. VAGLIVIELLO ANGELINA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 20/12/2024, il ricorrente , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Parte_2
IA d'CO (NA) il 30/06/2022 dalla cui unione nasceva il figlio (il Persona_1
09/05/2023 a Napoli), chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito per colpa alla sig.ra , l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, Parte_2
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, determinare a suo carico il contributo al mantenimento per il figlio minore di Euro 350,00 con rivalutazione annuale ISTAT e il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze.
2. La resistente, ritualmente citata, si costituiva in giudizio e rappresentava in via preliminare di aver iscritto giudizio per separazione giudiziale con RG. n. 5934/2024, pertanto, chiedeva la riunione dei procedimenti e si riportava a tutte le conclusioni ivi rassegnate ovvero la richiesta di separazione giudiziale, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di sé, assegnazione della casa coniugale, regolamentazione del diritto di visita paterno, la previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre nei confronti del figlio di Euro 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed Assegno unico secondo legge.
3. All'udienza dinanzi al Giudice delegato dal Collegio del 12/05/2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti accettavano la proposta conciliativa del Giudice e, dunque, il Giudice, prevedeva in via provvisoria la regolamentazione concordata tra le parti e assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 30/06/2025 per il deposito di note scritte di discussione e decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. Lette le note depositate il 28/06/2025 e l'accordo sottoscritto dalle parti, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
4. Occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del
Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Ai sensi dell'art. 151 c.c. occorre esaminare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Il Collegio ritiene, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2. Appaiono conformi agli interessi del figlio minore rispettose delle norme di cui agli Per_1 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione , concordate nel corso della fase presidenziale e poi depositate con note del 28/06/2025:
“ Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
Per_1
1. la casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra resta assegnata alla stessa che vi abiterà Parte_2 unitamente al minore;
2. il padre potrà tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 provvedendo al bagnetto ed alla cena per piccolo e comunicando espressamente alla madre i cibi assunti dal piccolo ,tenuto conto della tenera età del piccolo e delle eventuali allergie che lo stesso può sviluppare;
3. nelle settimane in cui l' lavora fuori Napoli, e non potrà godere del diritto di visita al bambino egli Pt_1 potrà videochiamare il bambino nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 20.00;
4. a fine settimana alternati avrà diritto di tenere con sé il piccolo il sabato o la domenica dalle ore Per_1
10.00 alle ore 18.00; a partire dal compimento del terzo anno di vita del minore, il padre avrà diritto di tenere con sé il minore dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, con pernottamento dello stesso presso di lui;
5. durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non collocatario;
6. durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno tenuto conto delle ferie estive di ciascuno;
7. E' consuetudine per il minore, una volta terminata la scuola, trasferirsi presso la residenza estiva dei sig.ri
(nonni materni), pertanto, per i periodi in cui il minore si trasferirà a Baia Domizia, il padre potrà Parte_2 tenere con sé il minore dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del martedì e del giovedì, prelevandolo presso la casa , organizzandosi per tempo in considerazione del traffico estivo onde evitare di andare oltre i quindici minuti di ritardo.
9. Per la sola estate 2025, il padre potrà tenere con sé il minore dalle ore 10.00 alle ore 19.00, comunicando entro il 15.06.2025 i giorni in cui terrà con sé il minore.
10. Nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e le feste della mamma;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e le feste del papà.
11. L' provvederà a versare entro il 5 di ogni mese la somma di € 450,00 (oltre rivalutazione annuale ed Pt_1 aggiornamento ISTAT) a a titolo di mantenimento del figlio rispettando Parte_3 Per_1
l'aggiornamento annuale ISTAT per le famiglie;
12. ciascuno dei genitori provvederà al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove urgenti, documentate o concordate, e le stesse non potranno mai essere compensate con spese ad altro titolo;
.
13. Tenuto conto del tempo che il piccolo trascorre presso la residenza del padre, quest'ultimo provvederà a tutte le esigenze relativamente al piccolo nelle ore in cui starà con il padre, quali, a titolo meramente esemplificativo: Per_1 provvedere ad organizzare un piccolo guardaroba per il piccolo di modo che dopo il bagnetto possa essere accompagnato presso la residenza della madre già pronto per la notte;
provvedere all'acquisto di tutti i prodotti necessari per la cura
e l'igiene del piccolo quali pannolini, nello specifico i Baby Lino, posto l'allergia del piccolo ai normali pannolini;
creme, bagnoschiuma, shampoo tenendo conto di quelle che sono le attuali allergie e/o intolleranze del piccolo.
14. che da settembre 2025 l'orario scolastico di sarà fino alle ore 15,30 del pomeriggio, per cui il bambino Per_1 sarà direttamente prelevato dal papà nei giorni di sua spettanza dalla scuola e tenuto fino alle ore 20,00.
15. che il piccolo potrà essere accompagnato e prelevato dalla scuola, nei casi di necessità e di impossibilità Per_1 della madre, dai nonni materni e nei casi di impossibilità del padre (nei giorni di sua spettanza) dai nonni paterni.” Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore, tenuto conto della tenerissima età dello stesso e stanti le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(NA) il 08/07/1994 e nata a [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio il giorno 30/06/2022 in IA d'CO (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.37, Parte II, Seria A, Anno 2022);
➢ prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
➢ prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
➢ compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 03/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 23/12/2024 al n. 6427 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione giudiziale promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'Avv. ACCIAIO CARMELA e MARUZZELLI CARLA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente -
e da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. VAGLIVIELLO ANGELINA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 20/12/2024, il ricorrente , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Parte_2
IA d'CO (NA) il 30/06/2022 dalla cui unione nasceva il figlio (il Persona_1
09/05/2023 a Napoli), chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito per colpa alla sig.ra , l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, Parte_2
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, determinare a suo carico il contributo al mantenimento per il figlio minore di Euro 350,00 con rivalutazione annuale ISTAT e il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze.
2. La resistente, ritualmente citata, si costituiva in giudizio e rappresentava in via preliminare di aver iscritto giudizio per separazione giudiziale con RG. n. 5934/2024, pertanto, chiedeva la riunione dei procedimenti e si riportava a tutte le conclusioni ivi rassegnate ovvero la richiesta di separazione giudiziale, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di sé, assegnazione della casa coniugale, regolamentazione del diritto di visita paterno, la previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre nei confronti del figlio di Euro 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed Assegno unico secondo legge.
3. All'udienza dinanzi al Giudice delegato dal Collegio del 12/05/2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti accettavano la proposta conciliativa del Giudice e, dunque, il Giudice, prevedeva in via provvisoria la regolamentazione concordata tra le parti e assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 30/06/2025 per il deposito di note scritte di discussione e decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. Lette le note depositate il 28/06/2025 e l'accordo sottoscritto dalle parti, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
4. Occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del
Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Ai sensi dell'art. 151 c.c. occorre esaminare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Il Collegio ritiene, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2. Appaiono conformi agli interessi del figlio minore rispettose delle norme di cui agli Per_1 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione , concordate nel corso della fase presidenziale e poi depositate con note del 28/06/2025:
“ Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
Per_1
1. la casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra resta assegnata alla stessa che vi abiterà Parte_2 unitamente al minore;
2. il padre potrà tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 provvedendo al bagnetto ed alla cena per piccolo e comunicando espressamente alla madre i cibi assunti dal piccolo ,tenuto conto della tenera età del piccolo e delle eventuali allergie che lo stesso può sviluppare;
3. nelle settimane in cui l' lavora fuori Napoli, e non potrà godere del diritto di visita al bambino egli Pt_1 potrà videochiamare il bambino nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 20.00;
4. a fine settimana alternati avrà diritto di tenere con sé il piccolo il sabato o la domenica dalle ore Per_1
10.00 alle ore 18.00; a partire dal compimento del terzo anno di vita del minore, il padre avrà diritto di tenere con sé il minore dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, con pernottamento dello stesso presso di lui;
5. durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non collocatario;
6. durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno tenuto conto delle ferie estive di ciascuno;
7. E' consuetudine per il minore, una volta terminata la scuola, trasferirsi presso la residenza estiva dei sig.ri
(nonni materni), pertanto, per i periodi in cui il minore si trasferirà a Baia Domizia, il padre potrà Parte_2 tenere con sé il minore dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del martedì e del giovedì, prelevandolo presso la casa , organizzandosi per tempo in considerazione del traffico estivo onde evitare di andare oltre i quindici minuti di ritardo.
9. Per la sola estate 2025, il padre potrà tenere con sé il minore dalle ore 10.00 alle ore 19.00, comunicando entro il 15.06.2025 i giorni in cui terrà con sé il minore.
10. Nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e le feste della mamma;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e le feste del papà.
11. L' provvederà a versare entro il 5 di ogni mese la somma di € 450,00 (oltre rivalutazione annuale ed Pt_1 aggiornamento ISTAT) a a titolo di mantenimento del figlio rispettando Parte_3 Per_1
l'aggiornamento annuale ISTAT per le famiglie;
12. ciascuno dei genitori provvederà al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove urgenti, documentate o concordate, e le stesse non potranno mai essere compensate con spese ad altro titolo;
.
13. Tenuto conto del tempo che il piccolo trascorre presso la residenza del padre, quest'ultimo provvederà a tutte le esigenze relativamente al piccolo nelle ore in cui starà con il padre, quali, a titolo meramente esemplificativo: Per_1 provvedere ad organizzare un piccolo guardaroba per il piccolo di modo che dopo il bagnetto possa essere accompagnato presso la residenza della madre già pronto per la notte;
provvedere all'acquisto di tutti i prodotti necessari per la cura
e l'igiene del piccolo quali pannolini, nello specifico i Baby Lino, posto l'allergia del piccolo ai normali pannolini;
creme, bagnoschiuma, shampoo tenendo conto di quelle che sono le attuali allergie e/o intolleranze del piccolo.
14. che da settembre 2025 l'orario scolastico di sarà fino alle ore 15,30 del pomeriggio, per cui il bambino Per_1 sarà direttamente prelevato dal papà nei giorni di sua spettanza dalla scuola e tenuto fino alle ore 20,00.
15. che il piccolo potrà essere accompagnato e prelevato dalla scuola, nei casi di necessità e di impossibilità Per_1 della madre, dai nonni materni e nei casi di impossibilità del padre (nei giorni di sua spettanza) dai nonni paterni.” Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore, tenuto conto della tenerissima età dello stesso e stanti le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(NA) il 08/07/1994 e nata a [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio il giorno 30/06/2022 in IA d'CO (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.37, Parte II, Seria A, Anno 2022);
➢ prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
➢ prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
➢ compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 03/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca