Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 211/2022
RE BBLICA ITANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.211 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Risarcimento danni da circolazione stradale, promossa da:
RT RI ZI ([...]), nata a [...] il
23.06.1958 e residente in [...] al Vico San Pietro,9; TO
ES ([...]), nato a [...] il [...] e residente in Petrella Tifernina (CB) al Vico San Pietro 9; TO AN
([...]), nato a [...] il [...] e residente in [...]
(CB) al Vico San Pietro 9; TO RE ([...]) nata a
Campobasso il 14.01.1987 e residente in [...] al Vico San Pietro 9;
TO ER ([...]) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Campobasso il 15.04.1992 e residente in [...] al Vico San Pietro 9, tutti in proprio e nella loro qualità di eredi di CI LO, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Nicola Corbo ([...]), con studio in Roma, Viale Umberto Tupini,
113, ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo
Attori
Contro
(00818570012), in persona del legale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in
Bologna(40128)Via Stalingrado, 45,
EL ST ([...]), residente in [...]
6, Matrice (86030 - CB),
RI RI SE ([...]), residente in [...]
6, Matrice (86030 - CB), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Pietrunti
Convenuti
Oggetto: Risarcimento dei danni da circolazione stradale
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, "la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione del 27 gennaio 2022, ritualmente notificato, gli attori in proprio e quali eredi del de cuius CI LO, evocavano in giudizio la UnipolSai Assicurazioni
S.p.A., EL TI e RI MA SE al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del proprio congiunto nell'incidente stradale avvenuto il 4 luglio 2015 e rassegnavano le seguenti testuali conclusioni: "...voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente od in ulteriore subordine concorrente di EL TI relativamente al decesso di CI LO,
avvenuto il 4 luglio 2015, in agro del Comune di Matrice, sulla SP13 (km 3+600); 2) per l'effetto condannare UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in solido con EL TI e RI MA
SE al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito di detto evento quantificandoli in €
282.150,00 per ST MA IA ed € 263.340,00 ciascuno per CE, RL, RE,
ER e VI CI o nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia. Con
vittoria di spese ed onorari di giudizio.,,"
Si costituivano in giudizio i convenuti con comparsa di costituzione e risposta del
10.06.2022
ed eccepivano, in via preliminare, l'improponibilità della domanda “atteso il mancato rispetto delle condizioni di proponibilità fissate dalla legge ed il mancato inoltro, alla scrivente
Società, di idonea, valida ed efficace richiesta stragiudiziale di risarcimento ai sensi degli artt. 145 e
148 D.lvo n. 209/2005", sempre in via preliminare, la inammissibilita' della domanda anche alla luce della eccepita portata ed efficacia vincolante della sentenza(passata in giudicato) di assoluzione penale ex art. 652 c.p.p. ed infatti, con le sentenze N. 71/2018 resa dal
Tribunale Di Campobasso e N.536/2019 resa dalla Corte di Appello di Campobasso,
EL TI veniva mandato assolto con la più ampia formula “perché il fatto non sussiste". I convenuti, inoltre, insistevano per il rigetto della domanda in quanto '
infondata nel merito, ed in via subordinata eccepivano la mancanza di prova dei danni e la loro eccessiva sproporzione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie istruttorie, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni per la necessità di affrontare le questioni pregiudiziali sollevate dai convenuti.
I convenuti reiteravano ed insistevano nelle eccezioni preliminari sollevate, oltre che nella comparsa di costituzione del 10.06.2022, nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. del
09.09.2022; nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. dell'11.10.2022 e nei verbali di udienza.
All'udienza dello scorso 28 giugno 2024, dunque, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
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Ricostruita la materia del contendere nei termini sinora sintetizzati, esaminati gli atti di causa,in primis et ante omnia va esaminata la censura di parte convenuta in merito alla asserita improponibilita' della domanda per mancanza della preventiva e necessaria richiesta stragiudiziale di risarcimento che gli artt. 145 e 148 D.leg.vo 209/2005 prescrivono come condizione di proponibilità della domanda giudiziale
L'eccezione è fondata e merita di essere accolta.
Dalla consultazione del fascicolo telematico, ed in particolare, dalla documentazione prodotta da parte attrice, non è dato rinvenire, infatti alcuna valida richiesta stragiudiziale di risarcimento ex artt. 145 e 148 D.leg.vo 209/2005. Ma l'assenza di tale documento puo' ritenersi pacifico posto che parte attrice, nell'avversa comparsa conclusionale depositata agli atti, sul punto specifico, così afferma : "a causa del tempo trascorso, non sono stati in grado di rinvenire prova documentale dell'analoga richiesta formulata alla Liguria Società di
Assicurazioni S.pa. e poi alla Unipolsai Assicurazioni S.p.A".
La procedura di risarcimento in caso di sinistro stradale è disciplinata compiutamente dal
Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Questo complesso normativo prevede una serie di passaggi volti a garantire la gestione efficace delle richieste di risarcimento ed a promuovere la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale. La corretta applicazione di queste norme è fondamentale per assicurare che i diritti del danneggiato siano tutelati, ma anche che l'assicuratore possa operare in un quadro di chiarezza e trasparenza.
L'art. 148 del Codice delle Assicurazioni prevede che il danneggiato debba presentare una richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi necessari per la valutazione del sinistro da parte dell'assicuratore. Questa richiesta deve includere informazioni dettagliate sull'incidente, sui danni subiti e sulle eventuali lesioni riportate. La precisione e la completezza di questi dati sono essenziali per permettere all'assicuratore di avviare l'istruttoria e formulare una proposta di risarcimento.
Non vi è dubbio che in ambito di azione da risarcimento danni da incidente stradale, la richiesta stragiudiziale di risarcimento sia individuata dalla legge come condizione di proponibilità dell'azione giudiziale. La S.C., numerose volte intervenuta sull'argomento, ha precisato che si tratta di un requisito sia formale che sostanziale. Formale in quanto e' necessaria sia la presenza di una preventiva richiesta stragiudiziale di risarcimento da parte degli attori, sia che tra l'invio di detta richiesta e l'avvio dell'azione giudiziale sia trascorso lo spatium deliberandi (90 giorni)previsto per legge. Requisito sostanziale perché
l'art. 148 cit. fissa il contenuto della predetta richiesta stragiudiziale di risarcimento.
Adunque,l'eccezione anzidetta e' fondata.
In tal senso, risulta ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24186/14; depositata il 13 novembre) che ha confermato quanto, già da tempo sostenuto che: "la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata ex art. 22, legge n.
990/1969 (ora art. 145, D.Lgs. n. 209/2005), opera sia nel caso di azione diretta che di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'art. 2054 c.c." Orbene, la proponibilità della domanda risarcitoria dinanzi all'Autorità Giudiziaria richiede due presupposti, uno formale e l'altro sostanziale .Il primo si riferisce alla trasmissione di una richiesta di risarcimento contenente gli elementi indicati nell'art. 148 del Co.. As.. sufficienti a permettere all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta (Cass. Cass., Ord. n. 19354/2016). Il secondo requisito prevede la collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella fase stragiudiziale, imponendo correttezza (art. 1175
c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) (Cass., Ord. n. 19354 del 30/09/2016)
Pertanto la domanda giudiziale deve essere dichiarata improponibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 145-148 Co.Ass. priv.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che gli attori debbono essere condannati a rifondere quelle sostenute dai convenuti costituiti;
dette spese sono liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/22 e s.m.e i. come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva concretamente svolta e della estrema semplicità delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti tutti del 50%, ad eccezione di quelli relativi all'istruttoria, che si reputa congruo,
tenuto conto della estrema semplicità delle questioni trattate, ridursi del 70 % con ulteriore riduzione per effetto dell'accoglimento in rito)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda proposta dagli attori attesa l'improponibilità della stessa per mancato inoltro di valida ed efficace richiesta stragiudiziale di risarcimento ex artt. 145 e 148 D.L.vo
209/2005;
Condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida complessivamente in euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15 %, Iva e cap se dovuti come per legge.
Così deciso in Campobasso, lì 2 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi