Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 26/01/2026, n. 1031
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità per carenza presupposto impositivo

    L'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela gli avvisi di liquidazione, riconoscendo la risoluzione del contratto e la conseguente non debenza dell'imposta per le annualità successive. È stata rideterminata una somma residua per la registrazione della risoluzione.

  • Altro
    Pagamento integrale della pretesa rideterminata

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento dell'ultima somma residua abbia estinto integralmente la pretesa fiscale. La domanda di restituzione non viene esaminata nel merito in conseguenza della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 26/01/2026, n. 1031
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1031
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo