CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 26/01/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1031/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU TO, Presidente
IACUZIO CO SAVERIO, Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12070/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030206330000012020004 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030206330000012021006 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030206330000012022008 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030206330000012023010 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11412/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo PEC in data 5 giugno 2024 e depositato in pari data, la società Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato quattro avvisi di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni, emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale Roma
1, in relazione al contratto di locazione n. 2010/3/020633, per annualità successive.
Gli atti impugnati sono specificamente:
(1) Avviso n. 2010/3/020633 000 001 2020 004, relativo all'annualità 2020 (scadenza 01/12/2020), per un importo di € 24.860,80 (Imposta € 18.280,00, Sanzioni € 5.484,00, Interessi € 1.096,80), notificato in data
08/04/2024.
(2) Avviso n. 2010/3/020633 000 001 2021 006, relativo all'annualità 2021 (scadenza 01/12/2021), per un importo di € 24.495,20 (Imposta € 18.280,00, Sanzioni € 5.484,00, Interessi € 731,20), notificato in data
19/04/2024.
(3) Avviso n. 2010/3/020633 000 001 2022 008, relativo all'annualità 2022 (scadenza 01/12/2022), per un importo di € 24.129,60 (Imposta € 18.280,00, Sanzioni € 5.484,00, Interessi € 365,60), notificato in data
19/04/2024.
(4) Avviso n. 2010/3/020633 000 001 2023 010, relativo all'annualità 2023 (scadenza 01/12/2023), per un importo di € 23.764,00 (Imposta € 18.280,00, Sanzioni € 5.484,00), notificato in data 19/04/2024.
La pretesa tributaria complessiva originaria ammontava a € 97.249,60.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente ha eccepito l'integrale illegittimità degli atti per carenza assoluta del presupposto impositivo. Ha dedotto, in particolare, che il contratto di locazione n. Contratto_1, stipulato in data 22/11/2010 tra Società_1 S.p.A. (locatore) e Ricorrente_1 S.p.A. (conduttore), era stato risolto in data 4 agosto 2020.
Tale risoluzione, antecedente a tutte le scadenze delle annualità richieste (decorrenti dal 1° dicembre 2020), rendeva l'imposta di registro per le annualità successive, a dire della ricorrente, non dovuta. A sostegno documentale della propria tesi, la Ricorrente_1 ha prodotto evidenze (tra cui il bilancio di Società_1 S.r.l. e un nuovo contratto di leasing) attestanti che, in pari data (04/08/2020), l'immobile oggetto di locazione era stato retrocesso da Società_1 alla società concedente (Banca_1 S.p.A.) e, contestualmente, ceduto in locazione finanziaria dalla stessa Banca_1 direttamente a Ricorrente_1 S.p.A.
La ricorrente ha inoltre precisato di aver presentato, in data 23 e 30 maggio 2024, formali istanze di annullamento in autotutela (tramite PEC e canale Civis), senza tuttavia ricevere alcun tempestivo riscontro da parte dell'Ufficio.
Ha infine dichiarato di aver dovuto provvedere, nelle more del giudizio, al pagamento provvisorio dell'intero importo di € 97.249,60 (come da quietanze F24 Elide datate 12/06/2024 e 17/06/2024), al fine di evitare criticità nella partecipazione a gare d'appalto, ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 (Codice degli
Appalti). Nel ricorso introduttivo, Ricorrente_1 ha quindi concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, dichiarando l'infondatezza della pretesa e, in ispecie, "con la condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio", oltre alla vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, depositando controdeduzioni.
In tale atto, l'Amministrazione resistente ha dato atto di aver riesaminato la posizione della contribuente alla luce della documentazione prodotta in sede di autotutela (istanza prot. 2024053006359 del 30/05/2024).
L'Ufficio ha comunicato di aver, di conseguenza, emesso provvedimenti di annullamento in autotutela in corso di causa.
Nello specifico, l'Agenzia ha disposto:
- L'annullamento totale degli avvisi n. (finale) 2021/006, n. (finale) 2022/008 e n. (finale) 2023/010, motivando esplicitamente che "IL CONTRATTO E' RISOLTO".
- L'annullamento parziale dell'avviso n. (finale) 2020/004. L'Ufficio, riconoscendo la fondatezza della risoluzione al 04/08/2020 ("CONTRATTO RISOLTO AL 04/08/2020"), ha annullato la pretesa per l'annualità successiva (€ 18.213,00 di imposta), ma ha rideterminato l'importo dovuto, riqualificandolo quale imposta fissa per la registrazione della risoluzione (€ 67,00), oltre a sanzioni ridotte (€ 20,10), interessi (€ 4,02) e spese di notifica (€ 8,75), per un debito residuo totale di € 99,87.
Alla luce di tali annullamenti sopravvenuti, l'Ufficio ha chiesto alla Corte di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere per gli importi annullati e di rigettare il ricorso per la pretesa residua di € 99,87.
In data 30 ottobre 2025, in vista dell'udienza di trattazione, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
In tale atto, Ricorrente_1 ha preso atto degli annullamenti in autotutela che hanno ridotto la pretesa alla sola somma di € 99,87.
La ricorrente ha inoltre comunicato e documentato di aver provveduto, "per comodità ed in considerazione della parvità dell'importo", al pagamento separato di detta somma residua di € 99,87, come da quietanza
F24 del 16 settembre 2024. Ha peraltro evidenziato che tale importo doveva comunque ritenersi già ricompreso nel pagamento provvisorio integrale (€ 97.249,60) effettuato a giugno 2024.
Sulla base di quest'ultimo pagamento, che ha estinto anche l'ultima pretesa residua, la ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo alla Corte di dichiarare la totale cessazione della materia del contendere. Ha, infine, insistito sulla domanda di restituzione dell'intero importo originariamente versato in via provvisoria (€ 97.249,60), in quanto, a seguito degli annullamenti e del pagamento del residuo, tale somma risultava ormai "indebitamente trattenuta" dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha chiesto una declaratoria di cessazione parziale.
Tale richiesta era fondata sul fatto che, al momento della costituzione in giudizio, sebbene l'Ufficio avesse annullato la quasi totalità della pretesa (riconoscendo la fondatezza nel merito del ricorso), residuava ancora in contestazione la somma di € 99,87, relativa all'imposta fissa e sanzioni per la registrazione della risoluzione del contratto, come rideterminata nell'atto di annullamento parziale.
Tuttavia, il Collegio rileva un fatto processuale sopravvenuto al deposito delle controdeduzioni e cioè che la società ricorrente ha provveduto al pagamento separato anche di tale ultima somma residua, come documentato dalla quietanza del 16 settembre 2024. Con il pagamento di quest'ultimo importo, effettuato dalla ricorrente "per comodità" e, di fatto, prestando acquiescenza alla (sola) pretesa rideterminata dall'Ufficio in corso di causa, la pretesa fiscale dell'Amministrazione, sia quella originaria sia quella rideterminata, è stata integralmente soddisfatta ed estinta.
È venuto meno, pertanto, qualsiasi interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della pretesa, e la lite deve considerarsi integralmente cessata.
Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92, il Collegio non può che constatare e dichiarare l'integrale cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere esime questa Corte dal provvedere sulla domanda di restituzione delle somme avanzata dalla ricorrente.
Ai fini del governo delle spese, il versamento dell'imposta fissa per la registrazione della risoluzione avvenuta nel contesto del presente giudizio e, quindi, il completamento della procedura dichiarativa dell'anticipata risoluzione, determina la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU TO, Presidente
IACUZIO CO SAVERIO, Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12070/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030206330000012020004 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030206330000012021006 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030206330000012022008 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030206330000012023010 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11412/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo PEC in data 5 giugno 2024 e depositato in pari data, la società Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato quattro avvisi di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni, emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale Roma
1, in relazione al contratto di locazione n. 2010/3/020633, per annualità successive.
Gli atti impugnati sono specificamente:
(1) Avviso n. 2010/3/020633 000 001 2020 004, relativo all'annualità 2020 (scadenza 01/12/2020), per un importo di € 24.860,80 (Imposta € 18.280,00, Sanzioni € 5.484,00, Interessi € 1.096,80), notificato in data
08/04/2024.
(2) Avviso n. 2010/3/020633 000 001 2021 006, relativo all'annualità 2021 (scadenza 01/12/2021), per un importo di € 24.495,20 (Imposta € 18.280,00, Sanzioni € 5.484,00, Interessi € 731,20), notificato in data
19/04/2024.
(3) Avviso n. 2010/3/020633 000 001 2022 008, relativo all'annualità 2022 (scadenza 01/12/2022), per un importo di € 24.129,60 (Imposta € 18.280,00, Sanzioni € 5.484,00, Interessi € 365,60), notificato in data
19/04/2024.
(4) Avviso n. 2010/3/020633 000 001 2023 010, relativo all'annualità 2023 (scadenza 01/12/2023), per un importo di € 23.764,00 (Imposta € 18.280,00, Sanzioni € 5.484,00), notificato in data 19/04/2024.
La pretesa tributaria complessiva originaria ammontava a € 97.249,60.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente ha eccepito l'integrale illegittimità degli atti per carenza assoluta del presupposto impositivo. Ha dedotto, in particolare, che il contratto di locazione n. Contratto_1, stipulato in data 22/11/2010 tra Società_1 S.p.A. (locatore) e Ricorrente_1 S.p.A. (conduttore), era stato risolto in data 4 agosto 2020.
Tale risoluzione, antecedente a tutte le scadenze delle annualità richieste (decorrenti dal 1° dicembre 2020), rendeva l'imposta di registro per le annualità successive, a dire della ricorrente, non dovuta. A sostegno documentale della propria tesi, la Ricorrente_1 ha prodotto evidenze (tra cui il bilancio di Società_1 S.r.l. e un nuovo contratto di leasing) attestanti che, in pari data (04/08/2020), l'immobile oggetto di locazione era stato retrocesso da Società_1 alla società concedente (Banca_1 S.p.A.) e, contestualmente, ceduto in locazione finanziaria dalla stessa Banca_1 direttamente a Ricorrente_1 S.p.A.
La ricorrente ha inoltre precisato di aver presentato, in data 23 e 30 maggio 2024, formali istanze di annullamento in autotutela (tramite PEC e canale Civis), senza tuttavia ricevere alcun tempestivo riscontro da parte dell'Ufficio.
Ha infine dichiarato di aver dovuto provvedere, nelle more del giudizio, al pagamento provvisorio dell'intero importo di € 97.249,60 (come da quietanze F24 Elide datate 12/06/2024 e 17/06/2024), al fine di evitare criticità nella partecipazione a gare d'appalto, ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 (Codice degli
Appalti). Nel ricorso introduttivo, Ricorrente_1 ha quindi concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, dichiarando l'infondatezza della pretesa e, in ispecie, "con la condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio", oltre alla vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, depositando controdeduzioni.
In tale atto, l'Amministrazione resistente ha dato atto di aver riesaminato la posizione della contribuente alla luce della documentazione prodotta in sede di autotutela (istanza prot. 2024053006359 del 30/05/2024).
L'Ufficio ha comunicato di aver, di conseguenza, emesso provvedimenti di annullamento in autotutela in corso di causa.
Nello specifico, l'Agenzia ha disposto:
- L'annullamento totale degli avvisi n. (finale) 2021/006, n. (finale) 2022/008 e n. (finale) 2023/010, motivando esplicitamente che "IL CONTRATTO E' RISOLTO".
- L'annullamento parziale dell'avviso n. (finale) 2020/004. L'Ufficio, riconoscendo la fondatezza della risoluzione al 04/08/2020 ("CONTRATTO RISOLTO AL 04/08/2020"), ha annullato la pretesa per l'annualità successiva (€ 18.213,00 di imposta), ma ha rideterminato l'importo dovuto, riqualificandolo quale imposta fissa per la registrazione della risoluzione (€ 67,00), oltre a sanzioni ridotte (€ 20,10), interessi (€ 4,02) e spese di notifica (€ 8,75), per un debito residuo totale di € 99,87.
Alla luce di tali annullamenti sopravvenuti, l'Ufficio ha chiesto alla Corte di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere per gli importi annullati e di rigettare il ricorso per la pretesa residua di € 99,87.
In data 30 ottobre 2025, in vista dell'udienza di trattazione, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
In tale atto, Ricorrente_1 ha preso atto degli annullamenti in autotutela che hanno ridotto la pretesa alla sola somma di € 99,87.
La ricorrente ha inoltre comunicato e documentato di aver provveduto, "per comodità ed in considerazione della parvità dell'importo", al pagamento separato di detta somma residua di € 99,87, come da quietanza
F24 del 16 settembre 2024. Ha peraltro evidenziato che tale importo doveva comunque ritenersi già ricompreso nel pagamento provvisorio integrale (€ 97.249,60) effettuato a giugno 2024.
Sulla base di quest'ultimo pagamento, che ha estinto anche l'ultima pretesa residua, la ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo alla Corte di dichiarare la totale cessazione della materia del contendere. Ha, infine, insistito sulla domanda di restituzione dell'intero importo originariamente versato in via provvisoria (€ 97.249,60), in quanto, a seguito degli annullamenti e del pagamento del residuo, tale somma risultava ormai "indebitamente trattenuta" dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha chiesto una declaratoria di cessazione parziale.
Tale richiesta era fondata sul fatto che, al momento della costituzione in giudizio, sebbene l'Ufficio avesse annullato la quasi totalità della pretesa (riconoscendo la fondatezza nel merito del ricorso), residuava ancora in contestazione la somma di € 99,87, relativa all'imposta fissa e sanzioni per la registrazione della risoluzione del contratto, come rideterminata nell'atto di annullamento parziale.
Tuttavia, il Collegio rileva un fatto processuale sopravvenuto al deposito delle controdeduzioni e cioè che la società ricorrente ha provveduto al pagamento separato anche di tale ultima somma residua, come documentato dalla quietanza del 16 settembre 2024. Con il pagamento di quest'ultimo importo, effettuato dalla ricorrente "per comodità" e, di fatto, prestando acquiescenza alla (sola) pretesa rideterminata dall'Ufficio in corso di causa, la pretesa fiscale dell'Amministrazione, sia quella originaria sia quella rideterminata, è stata integralmente soddisfatta ed estinta.
È venuto meno, pertanto, qualsiasi interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della pretesa, e la lite deve considerarsi integralmente cessata.
Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92, il Collegio non può che constatare e dichiarare l'integrale cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere esime questa Corte dal provvedere sulla domanda di restituzione delle somme avanzata dalla ricorrente.
Ai fini del governo delle spese, il versamento dell'imposta fissa per la registrazione della risoluzione avvenuta nel contesto del presente giudizio e, quindi, il completamento della procedura dichiarativa dell'anticipata risoluzione, determina la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. spese compensate.