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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/09/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5832/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3674 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con l'Avv. Luigi Remus
e
e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2 convenuta opposta, con l'Avv. Marco Rossi.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15 maggio 2025 e perciò, per parte opponente, come da note di p.c. depositate telematicamente il
29 aprile 2025, e, per parte opposta, come da note di p.c. depositate telematicamente il 12 maggio
2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1454/2022 RG 3674/2022, emesso il giorno 7 aprile 2022 – il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto a di pagare in favore della ricorrente Parte_1 [...]
in persona della procuratrice la somma di € 5.322,34=, oltre Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 accessori e spese, a garanzia della restituzione del residuo credito derivante da due finanziamenti originariamente concessi in suo favore da crediti poi ceduti in blocco alla società Parte_2 ricorrente.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l'intimato contestando sotto vari Parte_1
CP profili la pretesa azionata in via monitoria da .
In particolare le conclusioni dell'opponente erano dirette ad ottenere, in sintesi: i) in via preliminare,
l'accertamento della carenza di titolarità del credito e/o legittimazione attiva in capo a;
ii) in CP_1 via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancata prova del quantum debeatur, stante la insufficienza a tale fine della produzione dei cc.dd. saldaconto ex art. 5° T.U.B.; con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
in qualità di mandataria della cessionaria del credito azionato, si costituiva in Controparte_2 giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'esito dell'udienza del 24 novembre 2022, il G.I. concedeva la esecuzione provvisoria dell'opposto decreto e assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
All'udienza successiva la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, su concorde richiesta delle parti processuali.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La decadenza della possibilità di far valere o rilevare d'ufficio il mancato ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Preliminarmente rileva il giudicante che l'opponente (convenuto in senso sostanziale) non ha eccepito tempestivamente il mancato esperimento, da parte della convenuta opposta, sulla quale grava il relativo onere (cfr. SS.UU., sent. n. 19596 del 18 settembre 2020) della procedura di mediazione obbligatoria
(alla prima udienza successiva alla decisione, con ordinanza riservata in data 25 novembre 2022, sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo); di conseguenza l'opponente è decaduto dalla possibilità di far valere la mancanza della condizione di procedibilità; né la stessa può essere rilevata d'ufficio dal giudice, dopo tale udienza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25155 del 10 novembre 2020).
pagina 2 di 4 3. La prova circa l'entità del credito.
La decisione sulla eccezione relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”)
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta non ha prodotto, nella comparsa di costituzione così come nella memoria istruttoria n. 2, alcun documento a prova del quantum del proprio credito, in aggiunta ai contratti di finanziamento e ai cc.dd. saldaconto ex art. 50 T.U.B.
Orbene osserva il giudicante come secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “il collegamento di un mutuo bancario con un contratto di conto corrente bancario, con la previsione che le somme mutuate debbano essere restituite mediante accrediti su detto conto, comporta che la banca, al fine di ottenere la condanna del cliente al pagamento del debito che assume rimasto inadempiuto, non può limitarsi a produrre il contratto di finanziamento, dovendo dimostrare il quantum delle proprie spettanze mediante le risultanze del conto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7955 del 17 luglio 1991) – principio certamente applicabile al caso che ci occupa, stante l'eadem ratio; né a tale fine può soccorrere la produzione del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., la cui efficacia probatoria è limitata alla sola fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21092 del 19 ottobre
2016; cfr. anche Sez. III, ord. n. 14357 del 27 maggio 2019).
Pertanto parte opposta non ha assolto all'onere probatorio relativo al quantum debeatur, stante la assoluta mancanza degli estratti del c/c postale n. 000095601373, sul quale i due finanziamenti erano stati accreditati (cfr. docc. 3 e 8 del fascicolo monitorio), sicché tale motivo di doglianza risulta fondato.
pagina 3 di 4 4. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti di restando Parte_1 assorbite le ulteriori domande ed istanze delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dell'attore opponente. delle spese sostenute dalla parte opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da €
5.201,00= a € 26.000,00=, in complessivi € 145,50 per anticipazioni ed € 5.077,00= per compensi, oltre
15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 1454/2022 emesso il giorno 7 aprile 2022; condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore del procuratore antistatario dell'opponente, della complessiva somma di € 145,50 per anticipazioni ed € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CP, a titolo di rifusione delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia il 9 settembre 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3674 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con l'Avv. Luigi Remus
e
e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2 convenuta opposta, con l'Avv. Marco Rossi.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15 maggio 2025 e perciò, per parte opponente, come da note di p.c. depositate telematicamente il
29 aprile 2025, e, per parte opposta, come da note di p.c. depositate telematicamente il 12 maggio
2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1454/2022 RG 3674/2022, emesso il giorno 7 aprile 2022 – il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto a di pagare in favore della ricorrente Parte_1 [...]
in persona della procuratrice la somma di € 5.322,34=, oltre Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 accessori e spese, a garanzia della restituzione del residuo credito derivante da due finanziamenti originariamente concessi in suo favore da crediti poi ceduti in blocco alla società Parte_2 ricorrente.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l'intimato contestando sotto vari Parte_1
CP profili la pretesa azionata in via monitoria da .
In particolare le conclusioni dell'opponente erano dirette ad ottenere, in sintesi: i) in via preliminare,
l'accertamento della carenza di titolarità del credito e/o legittimazione attiva in capo a;
ii) in CP_1 via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancata prova del quantum debeatur, stante la insufficienza a tale fine della produzione dei cc.dd. saldaconto ex art. 5° T.U.B.; con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
in qualità di mandataria della cessionaria del credito azionato, si costituiva in Controparte_2 giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'esito dell'udienza del 24 novembre 2022, il G.I. concedeva la esecuzione provvisoria dell'opposto decreto e assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
All'udienza successiva la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, su concorde richiesta delle parti processuali.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La decadenza della possibilità di far valere o rilevare d'ufficio il mancato ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Preliminarmente rileva il giudicante che l'opponente (convenuto in senso sostanziale) non ha eccepito tempestivamente il mancato esperimento, da parte della convenuta opposta, sulla quale grava il relativo onere (cfr. SS.UU., sent. n. 19596 del 18 settembre 2020) della procedura di mediazione obbligatoria
(alla prima udienza successiva alla decisione, con ordinanza riservata in data 25 novembre 2022, sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo); di conseguenza l'opponente è decaduto dalla possibilità di far valere la mancanza della condizione di procedibilità; né la stessa può essere rilevata d'ufficio dal giudice, dopo tale udienza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25155 del 10 novembre 2020).
pagina 2 di 4 3. La prova circa l'entità del credito.
La decisione sulla eccezione relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”)
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta non ha prodotto, nella comparsa di costituzione così come nella memoria istruttoria n. 2, alcun documento a prova del quantum del proprio credito, in aggiunta ai contratti di finanziamento e ai cc.dd. saldaconto ex art. 50 T.U.B.
Orbene osserva il giudicante come secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “il collegamento di un mutuo bancario con un contratto di conto corrente bancario, con la previsione che le somme mutuate debbano essere restituite mediante accrediti su detto conto, comporta che la banca, al fine di ottenere la condanna del cliente al pagamento del debito che assume rimasto inadempiuto, non può limitarsi a produrre il contratto di finanziamento, dovendo dimostrare il quantum delle proprie spettanze mediante le risultanze del conto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7955 del 17 luglio 1991) – principio certamente applicabile al caso che ci occupa, stante l'eadem ratio; né a tale fine può soccorrere la produzione del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., la cui efficacia probatoria è limitata alla sola fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21092 del 19 ottobre
2016; cfr. anche Sez. III, ord. n. 14357 del 27 maggio 2019).
Pertanto parte opposta non ha assolto all'onere probatorio relativo al quantum debeatur, stante la assoluta mancanza degli estratti del c/c postale n. 000095601373, sul quale i due finanziamenti erano stati accreditati (cfr. docc. 3 e 8 del fascicolo monitorio), sicché tale motivo di doglianza risulta fondato.
pagina 3 di 4 4. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti di restando Parte_1 assorbite le ulteriori domande ed istanze delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dell'attore opponente. delle spese sostenute dalla parte opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da €
5.201,00= a € 26.000,00=, in complessivi € 145,50 per anticipazioni ed € 5.077,00= per compensi, oltre
15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 1454/2022 emesso il giorno 7 aprile 2022; condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore del procuratore antistatario dell'opponente, della complessiva somma di € 145,50 per anticipazioni ed € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CP, a titolo di rifusione delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia il 9 settembre 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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