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Articolo 2 della Legge 12 marzo 1953, n. 235
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Legge 12 marzo 1953, n. 235
Articolo 2 della Legge 12 marzo 1953, n. 235
Versione
5 maggio 1953
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Entrata in vigore il 5 maggio 1953
Vedi fonte istituzionale
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