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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5545/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 24.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 5545/2021, avente ad oggetto mansioni superiori, promossa da:
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Cimino Luigi e Mariafrancesca Calabrini;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marino
Alessandra e Canzoneri Maria Clara;
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Gaezza Livia;
-litisconsorte necessario-
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.9.2021 , premesso di essere Parte_1
Cont dipendente dell' a far data dal 22.9.1998, inizialmente inquadrato nel parametro 158 del
CCNL Autoferrotranvieri e, a seguito di infortunio, nel parametro 100, ha adito l'intestato
1 Tribunale deducendo di aver svolto mansioni superiori ascrivibili al parametro 230 e chiedendo quindi accertarsi il diritto ad ottenere il relativo trattamento economico e giuridico o quello proprio di uno dei profili professionali intermedi indicati in ricorso, oltre al pagamento delle differenze retributive con la condanna della datrice di lavoro anche al pagamento dei contributi sulle differenze retributive dovute.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto:
- di essere stato assunto con inquadramento nel parametro 158 del CCNL di riferimento;
- di aver subito nel 2002 un infortunio per il quale era stato dichiarato inidoneo alle mansioni di guida, circostanza cui era conseguito il reinquadramento nel parametro 100 con la qualifica di Ausiliario Generico;
- di aver sottoscritto con l' in data 30.6.2011 un verbale di accordo sindacale con CP_1
cui gli venivano affidate e riconosciute mansioni e compiti propri del profilo di Operatore
d'Ufficio, parametro 130, con diritto al relativo inquadramento non appena fossero state rimosse ragioni ostative che impedivano al datore di lavoro di procedere a nuove assunzioni;
- che tale inquadramento non gli era tuttavia mai stato attribuito;
- di avere concretamente svolto, a partire dal giungo 2018, mansioni di coordinamento dell'attività gestionale dell'intero settore amministrativo della Struttura Nord Orientale di
Catania, consistenti nell'attività di gestione del personale, paghe, infortuni, visite mediche, cassa, CIG, subentrando nella posizione del dipendente posto in quiescenza, Pt_2
inquadrato nel parametro 193;
- di essersi occupato, a far data dal 4.3.2021, del coordinamento dell'intera Struttura Nord
Orientale di Catania, per essere cessato l'incarico del precedente Capo Unità – par. 230 affidato all'Ing. , trasferito ad altra area e non sostituito;
Per_1
- di aver pertanto svolto a decorrere dal 4.3.2021 mansioni equivalenti al parametro 230
– Capo Unità tecnica/amministrativa e, comunque, a decorrere dal giugno 2018, mansioni equivalenti al parametro 205 – Coordinatore d'ufficio o, in subordine, ai parametri immediatamente inferiori e intermedi.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il ricorrente, a far data dal 4/03/2021 (OdS del 4/03/2021 all. n. 12) ha diritto a ricevere il trattamento economico e giuridico di cui al parametro 230 di Capo unità tecnica amm.tiva,
Area professionale prima del CCNL Autoferrotranvieri allegato;
- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto, a decorrere dal mese di giugno 2018,
o a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia, a ricevere il trattamento economico e
2 giuridico proprio del 'Coordinatore d'Ufficio, parametro 205 Area professionale seconda,
Area Amministrazione e Servizi, del C.C.N.L. di categoria;
ovvero, in via subordinata, del parametro 193 di 'Specialista tecnico-amministrativo', Area professionale seconda, Area
Operativa Amministrazione e Servizi;
ovvero, in via ulteriormente gradata, del parametro 175 di 'Collaboratore d'ufficio', Area professionale terza;
ovvero, in via ulteriormente gradata, del parametro 140/155 di 'Operatore Qualificato d'Ufficio', Area professionale terza;
ovvero, in via ulteriormente gradata, nel parametro 130 di Operatore d'Ufficio, Area professionale terza;
- e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive determinate dalla differenza fra la retribuzione effettivamente percepita e quella che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in ragione del superiore inquadramento giuridico, nella misura che verrà determinata dal Consulente Tecnico d'Ufficio la cui nomina si chiede sin da adesso o comunque nella misura ritenuta di giustizia;
- condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a versare i contributi sulle differenze retributive ai fini pensionistici;
- condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento della somma integrativa del trattamento di fine rapporto in ragione della maggiore retribuzione cui avrebbe avuto diritto”.
1.1. Si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale ha preliminarmente rilevato la contemporanea pendenza tra le medesime parti di altro giudizio (R.G. 2713/2019) nel quale il ricorrente aveva chiesto, tra l'altro, accertarsi l'inquadramento superiore nel parametro 193 per le mansioni svolte a decorrere dal 2012; la resistente ha pertanto chiesto dichiararsi inammissibile la domanda proposta nel presente giudizio per il periodo dal giugno 2018 alla data di deposito del primo ricorso.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza delle condizioni speciali di cui all'art. 18 R.D.
148/1931 e, comunque, l'impossibilità per l' di procedere ad assunzioni o progressioni CP_1
di carriera del personale in ragione delle preclusioni derivanti dalla normativa regionale della
Regione Sicilia che prevede il blocco delle assunzioni nei confronti delle società a partecipazione pubblica. Ha poi eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste e ha contestato la riconducibilità delle mansioni svolte ai parametri professionali invocati dal ricorrente. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3 1.2. Il procedimento è stato assegnato alla scrivente a seguito della immissione in servizio presso l'ufficio, avvenuta in data 30.11.2022.
Con note di trattazione scritta del 24.11.2022 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato di rinunciare parzialmente alle domande formulate, dichiarando di “ridurre il periodo dedotto in giudizio per lo svolgimento di mansioni ascrivibili al parametro 193 di
Specialista tecnico amministrativo - dal giugno 2018 fino alla data di deposito del ricorso - chiedendo a codesto Tribunale adito di ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1
svolto mansioni ascrivibili al parametro 193 di Specialista tecnico amministrativo a far data dal 12/03/2019 fino alla data di deposito del ricorso introduttivo, e per l'effetto, condannare
Cont l' al pagamento delle differenze retributive per il detto periodo, rinunciando dunque alla domanda di inquadramento nel par. 193 proposta per il periodo giugno 2018 fino al
12/03/2019, oggetto appunto di diverso giudizio RG 2713/2019”.
In ragione della domanda di condanna al versamento della contribuzione dovuta, con ordinanza del 5.12.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , CP_2
costituitosi in giudizio il 17.7.2023, il quale ha chiesto “pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle CP_2 sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
La causa è stata istruita mediante prove orali.
L'udienza di discussione del 24.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate ai sensi della indicata disposizione normativa, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. Oggetto di domanda, sì come formulata in ricorso, è l'accertamento delle mansioni superiori che il ricorrente ha dedotto di aver svolto da giugno 2018 e per le quali ha richiesto l'inquadramento nel livello professionale 205, o, in subordine, in livelli inferiori intermedi, mentre, a decorrere dal 4.3.2021, ha vantato il diritto all'inquadramento nel livello professionale
230, con condanna della società resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate.
2.1. Ai fini della corretta delimitazione dell'oggetto della cognizione, va rilevato che, prima dell'introduzione del presente giudizio, il ricorrente aveva già proposto un diverso e
4 analogo giudizio, avente ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori ascrivibili al parametro 193 o 175 per il periodo dal 2012 alla data di deposito del relativo ricorso.
Nel corso del presente giudizio, a fronte dell'eccezione di inammissibilità parziale della domanda formulata dall' parte ricorrente a mezzo dei propri procuratori ha CP_1 espressamente limitato l'oggetto di causa rinunciando alla domanda di inquadramento nel parametro 193 per il periodo dal giugno 2018 al 12.3.2019, in quanto tale arco temporale risultava sovrapposto nei due giudizi. Nulla la parte ha tuttavia precisato in merito alla domanda di riconoscimento del superiore inquadramento per la diversa e superiore qualifica (parametro
205), oggetto di domanda in questo giudizio e tuttavia relativa ad un periodo già oggetto di cognizione nell'ambito del procedimento n. R.G. 2713/2019.
2.2. Osserva il Tribunale che quest'ultimo giudizio è stato definito con sentenza n.
1282/2023 del 31.3.2023, con cui è stato accertato il diritto di al solo inquadramento Parte_1
“nella qualifica di Operatore d'Ufficio – parametro 130 ai sensi dell'articolo 18 All. A) al R.D.
148/1931 decorso il semestre di legge dalla data di formale assegnazione delle relative mansioni (30.6.2011)”, pronuncia alla quale la stessa ha rappresentato di avere CP_1 prestato acquiescenza, inquadrando nel parametro 130 – Operatore d'ufficio, a Parte_1
decorrere dal 1.1.2012 (cfr. O.d.S. n. 17 del 17.5.2023 depositato da parte resistente con note del 14.9.2023).
La suddetta pronuncia, relativa alle mansioni svolte fino alla data di deposito del relativo ricorso (9.3.2019), preclude l'esame nel presente giudizio non solo della domanda avente ad oggetto l'identica qualifica (parametro 193) rivendicata in entrambi i giudizi per il medesimo periodo, che è stata già oggetto di rinuncia da parte ricorrente, ma preclude anche l'esame della domanda afferente alla diversa e superiore qualifica in questa sede rivendicata, in quanto anche quest'ultima avrebbe dovuto essere dedotta del primo giudizio. In tal senso ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte, laddove ha affermato che “Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica;
pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso” (cfr. Cass. n. 3540/2021, in massima).
5 Ne discende che nel caso di specie è inammissibile la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle rivendicate qualifiche superiori per il periodo dal giugno 2018 al 9.3.2019, data di deposito del ricorso nel giudizio n. R.G. 2713/2019.
L'oggetto della cognizione deve pertanto intendersi limitato in questa sede ai fatti successivi al 9.3.2019, dovendo precisarsi che con riguardo al parametro 193 la domanda è stata espressamente delimitata dallo stesso ricorrente ai fatti successivi al 12.3.2019 e che, secondo la prospettazione di cui al ricorso, le mansioni in tesi equivalenti a quelle del parametro 230 sono state svolte solo a decorrere dal 4.3.2021.
3. Chiarito nei suddetti termini l'oggetto del giudizio, il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4. In punto di diritto, va premesso che la valutazione di fondatezza della domanda deve essere compiuta tenuto conto della disciplina speciale di settore di cui all'art. 18 dell'all. A al r.d. 148/1931, secondo cui “Il direttore, dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga
o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”.
La legittimità della normativa speciale, derogatoria rispetto alle regole dell'art. 2103 c.c.,
è stata positivamente vagliata dalla giurisprudenza in quanto strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare – in modo regolare, e con obiettività
– l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo.
Sulla base del citato art. 18 all. A. al r.d. 148/1931, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza, spetta al lavoratore che reclama l'inquadramento superiore l'onere di provare, oltre allo svolgimento concreto delle mansioni superiori per più di sei mesi, l'effettiva vacanza in organico del ruolo svolto e la sussistenza di un ordine scritto del datore di lavoro di svolgere dette mansioni.
Va tuttavia precisato che, pur non disconoscendosi il regime di specialità della normativa di riferimento, la giurisprudenza di legittimità ne ha attenuato in parte la portata in ragione della necessità di “integrare o sostituire i singoli istituti nell'ipotesi in cui la relativa specifica
6 regolamentazione risulti incompatibile con il sistema in generale e tanto proprio tenuto conto del progressivo avvicinamento del sistema dei trasporti pubblici e del relativo rapporto di lavoro al regime privatistico, della contrattualizzazione del pubblico impiego e, soprattutto, dall'immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, di principi fondamentali anche di livello comunitario che devono presiedere nell'esegesi delle norme disciplinanti qualsiasi rapporto di lavoro” (così Cass. SU n. 15540/2016, in motivazione).
5. Nel cado di specie, quanto allo svolgimento di mansioni superiori, il ricorrente ha dedotto di essere subentrato nel ruolo di coordinamento del settore amministrativo della sede di Catania, prima affidato al dipendente posto in quiescenza nel dicembre Persona_2
2019 e non sostituito, e di avere pertanto svolto i compiti di responsabile del settore amministrativo della Struttura Nord orientale di Catania, occupandosi della pianificazione e organizzazione di tutte le attività inerenti il settore anche attraverso il coordinamento dei colleghi e dipendenti , e . Ha allegato, in particolare, di essersi Per_3 Per_4 Parte_3 Per_5
occupato della gestione della contabilità della cassa giornaliera dei ricavi e del controllo dei movimenti contabili, coordinando l'attività del dipendente sig. ; della gestione Parte_4
della cassa con firma con delega della Direzione Generale per gli assegni da versare in cassa;
della determinazione corrispettivi;
della gestione e controllo delle procedure di registrazioni e scarico al sistema ricavi e incassi tramite le buste pervenute dalla Sicurtransport dei versamenti degli agenti per mezzo delle casseforti, coordinando l'operato del dipendente degli Per_4
addebiti, contestazioni e proposta di provvedimento disciplinare in caso di ritardi nei versamenti da parte dei conducenti di linea segnalati dal dipendente;
di essere stato Controparte_3 nominato responsabile del procedimento ed all'uopo fornito dall'Azienda di apposito account con relativa password per l'accesso al sistema dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori servizi e forniture per la Struttura Nord Orientale di Catania;
di aver rivestito l'incarico di responsabile della Struttura Nord Orientale per la normativa anticorruzione e per gli adempimenti relativi alla trasparenza per i pagamenti effettuati per cassa;
di essersi occupato della gestione delle pratiche relative al personale, gestione delle paghe di tutto il personale della Struttura Nord Orientale di Catania, delle comunicazioni di assenza per malattia o ferie, delle pratiche inerenti le visite fiscali per tutti i dipendenti, della gestione visite mediche per la sicurezza ed accertamenti per la verifica tossicologica ai sensi del D. Lgs. 81/2008, delle denunce di infortuni sul lavoro.
7 Ha dedotto che lo svolgimento di tali mansioni era derivato dall'O.d.S. dell'11.1.2019
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso) e dal successivo O.d.S. del 11.11.2019 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), con il quale, in vista della quiescenza di e della conseguente vacanza del Pt_2
ruolo di coordinamento del settore Amministrazione e Servizi, il ricorrente era stato chiamato a coadiuvare il Preposto della Sede, , per lo svolgimento delle attività di coordinamento Per_1
medesime.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere svolto, a far data dall'insediamento del funzionario preposto alla sede di Catania, , le mansioni proprie del parametro Persona_6
230 – Capo Unità organizzativa amministrativa/tecnica, non avendo l'azienda provveduto a sostituire il dipendente , trasferito ad altra sede, e non essendo presente in presso la Per_1
Struttura Nordorientale di Catania altro dipendente inquadrato nel suddetto parametro.
6. Nel corso dell'istruttoria orale, i testi escussi hanno confermato che è Parte_1
succeduto a (inquadrato nel parametro 193) nello svolgimento delle medesime Pt_2
mansioni di coordinamento del settore amministrativo, pur essendogli stato affidato formalmente non l'incarico di coordinatore ma quello di coadiutore.
Più nel dettaglio, le attività descritte in ricorso sono state confermate nel corso dell'istruttoria orale dai testi escussi, sia di parte ricorrente che di parte resistente, i quali hanno reso dichiarazioni concordi in merito allo svolgimento da parte di di funzioni di Parte_1
coordinamento del personale, di gestione della cassa con assunzione di responsabilità, di partecipazione al processo di redazione delle contestazioni disciplinari al personale, di partecipazione alle procedure di trasparenza dell'Azienda, di gestione delle pratiche relative al personale e di partecipazione alle pratiche inerenti le visite fiscali.
In particolare, il teste di parte ricorrente , premesso di essere dipendente Testimone_1
inquadrato nel parametro 130 e di lavorare nel settore amministrativo, ha riferito, in CP_1
merito al subentro di nelle attività prima svolte da (cfr. cap. 3 del ricorso): Parte_1 Pt_2
“si, confermo il capitolo. si occupava di tutto ciò che riguarda l'amministrativo, di Pt_2 tutta l'attività del settore amministrativo in generale. Dopo che è andato in pensione Pt_2
tutte le sue mansioni sono state assunte dal . Non ricordo la data esatta in cui è Parte_1
andato in pensione, ma ricordo che il collega ha iniziato ad affiancarlo già da 8-9 Parte_1
mesi prima”. Con riguardo alle specifiche attività svolte (cfr. cap. n. 4 del ricorso), il teste ha dichiarato che “[…] tutta l'attività da me e dai colleghi svolta passava attraverso il Parte_1 controllo del ricorrente. Ci dava indicazioni sull'attività da svolgere: ad esempio era a conoscenza di tutte le attività che svolgevo e se avevo dei dubbi e chiarimenti mi rivolgevo a
8 lui. Lui mi dava le dritte giornalmente su cosa fare: ad esempio mi passava la documentazione da protocollare, controllava le buste che avevano ad oggetto i versamenti, mi dava delle dritte su chi mandare a visita o no. Ci sono degli scadenziari, cioè ogni collega in base all'età che ha deve andare a fare la visita e quindi lui mi dava delle indicazioni su quali colleghi dovessero essere mandati a visita. Sì, oltre a me i colleghi erano e e dava Testimone_2 Parte_3
indicazioni a tutti. […] Il collega si occupava direttamente della gestione della Per_4 contabilità di cassa e ricavi e controllava che l'attività venisse fatta correttamente. Parte_1
I ricavi di cui stiamo parlando fanno riferimento alla contabilità generale dell'azienda. ND contabilizzava le fatture e man mano che c'erano i pagamenti ne dava conto a , il Parte_1 quale era responsabile dell'attività svolta da d anche della mia attività. Se sbagliavamo Per_4
ne rispondeva anche . So che determinava anche i corrispettivi da Parte_1 Parte_1
pagare: la presenza del direttore non è costante, quindi aveva avuto mandato come coadiutore di svolgere tale attività. Ad esempio se qualcuno saliva dal magazzino perché c'era necessità di una spesa per un pezzo di ricambio era incaricato di effettuare il pagamento, ma la Per_4
decisione veniva presa da . Si occupava anche delle procedure di registrazioni e Parte_1
scarico al sistema dei ricavi e incassi provenienti da Sicurtransport;
l'attività consisteva nella firma e consegna del denaro a Sicurtranspoort e nell'assunzione di responsabilità relativa alle somme consegnate che venivano in precedenza conteggiate da una macchina (una cassa continua)”. Il teste ha dichiarato che il ricorrente si occupava della redazione dei provvedimenti disciplinari, specificando che “Entro il mese si deve chiudere la contabilità dei versamenti. Se
a fine mese risultavano delle irregolarità prendeva nota dell'importo e del Parte_1
nominativo correlato e comunicava i dati tramite mail alla direzione generale. La contestazione disciplinare mi ricordo che la sviluppava lui, ma non so se la firmava lui. Mi ricordo che poi la contestazione passava tramite me, per notificarla al dipendente, in quanto sono addetto all'ufficio protocollo”. Ha confermato che si occupava anche della gestione delle Parte_1
pratiche del personale e “del controllo delle paghe degli impiegati, controllo badgature e tutto quello che attiene a questo contesto, ad esempio le presenze […] Si occupava delle comunicazioni di assenza e malattia: chiamavamo lui per comunicarle e lui le trasmetteva alla direzione generale, anche perché le paghe poi le fa la direzione”.
Di particolare rilievo nella individuazione del tipo e delle caratteristiche delle mansioni svolte da è questo riferito dal teste di parte resistente , preposto presso la sede Parte_1 Per_1
di Catania fino al marzo 2021 e a cui era stato affiancato quale coadiutore dopo il Parte_1
pensionamento di (cfr. O.d.S. del 11.11.2019 – doc. 2 di parte ricorrente). Pt_2
9 Anche ha confermato che era succeduto nello svolgimento dei compiti Per_1 Parte_1
prima assegnati al dipendente e aveva contestualmente assunto l'incarico di Pt_2
coadiutore, occupandosi di tutti i compiti che non potevano essere direttamente svolti da Per_1
il quale, pur avendo avocato ad interim l'incarico di non poteva occuparsi Pt_2
direttamente della relativa attività. Il teste ha riferito: “ho gestito anche il rapporto di lavoro di in una parte residuale della sua carriera perché poi è andato in quiescenza;
poi Pt_2
avocai a me ad interim tutto il settore amministrativo, ma io non mi occupavo direttamente di tutto in quanto ci fu una disposizione di servizio con la quale nominammo coadiutore
, che era il mio occhio sulla gestione del settore amministrativo. aveva Parte_1 Parte_1
me come diretto interlocutore. Era un coadiutore a tutti gli effetti, quindi essendo impegnato in tutti i settori della sede amministrativa si occupava di tutto quello che c'era bisogno di fare, era il passaggio finale, ad esempio per la validazione delle casse. Era una persona di fiducia che faceva i controlli finali prima della mia firma delle casse e verificava la regolarità della procedura di cassa. Preciso che era il coordinatore, mentre il ruolo di Pt_2 Parte_1
era di coadiutore. In linea di massima ha svolto le stesse attività di però Parte_1 Pt_2
essendo diversa la funzione era diversa la responsabilità, perché io aveva avocato l'incarico a interim, ma di fatto svolgevano più o meno le stesse attività”. Il teste, nel rispondere alle domande di cui in memoria, ha sconfessato la ricostruzione dell secondo la quale le CP_1
attività svolte da sarebbero consistite in semplici compiti di tipo operativo, coerenti Parte_1
con il profilo professionale di cui al parametro 130, avendo a riguardo il teste dichiarato, in risposta al capitolo 1 e seguenti della memoria: “a mio avviso questo lavoro era svolto da altri due dipendenti, e che attualmente non sono più nel settore. faceva Per_3 Per_4 Parte_1 un'altra cosa, in quanto era l'ultimo step rispetto alla pubblicazione delle casse sul sito trasparenza, per cui ci si rivolgeva a lui se c'erano errori o non quadrature della cassa.
Svolgeva un controllo finale sulla cassa per verificarne la regolarità ai fini della pubblicazione per le finalità di trasparenza. I dati sulla cassa possono essere inviati in direzione generale con lettera di accompagnamento che era preparata dallo stesso , il quale controllava se Parte_1
c'era una regolarità assoluta. Se non c'era il suo controllo io non controfirmavo e non mandavo i documenti in direzione generale. Lui preparava le lettere di trasmissione che io poi firmavo […] se poi c'erano dei correttivi che potevano essere apportati da che Parte_1
comunque poteva entrare nel sistema […] quello che faceva era diverso. Come già Parte_1 detto era un controllo, una revisione delle casse stesse. […] L'attività di era abbastanza Per_4 predefinita da un percorso, segue un binario, non c'era necessità di dare indicazioni
10 particolari, ma le risultanze di questa attività dovevano essere analizzate a un livello diverso per capire se vi fossero anomalie di cassa. Basta un errore da niente per determinare un errore di cassa e incideva in tal senso con il controllo. Ripeto, io non firmavo se non Parte_1 firmava lui”.
Il teste ha poi confermato che si occupava dell'attività relativa alle procedure Parte_1
di trasparenza e all'inserimento dei dati da pubblicare per le gare e le procedure di acquisti in azienda, oltre che dell'inserimento a sistema di tutte le pratiche relative al personale (“A livello generale i dati preliminari relativi alla presenza del personale, al personale in malattia, in permesso ecc, venivano inseriti dal ricorrente a sistema per quanto riguarda il settore amministrativo non faceva solo questo;
per esempio, se arrivava una richiesta per Parte_1
il cambio di residenza o se arrivava una richiesta di congedo parentale nuova, tutto questo passava da e lui preparava le comunicazioni da far passare in direzione generale”), Parte_1
del controllo delle visite fiscali (“si occupava anche di questa attività, come nel capitolo. Si occupava anche della gestione delle scadenze. In origine le indicazioni sull'attività sono state date me al momento all'assunzione dell'incarico di coadiutore, ma era da sé che si Parte_1
occupava del controllo dello scadenziario delle visite e di verificare che i controlli venissero effettuati tempestivamente. Sono dei controlli periodici e in base alla data della visita c'è una scadenza che si assicurava che fosse rispettata, sebbene preciso che si tratta di una Parte_1
attività non discrezionale, ma basata appunto su scadenze rispetto a cui non c'è bisogno di fornire input nel corso dello svolgimento dell'attività medesima”), nonché dell'attività relativa alle denunce di infortuni sul lavoro (“il ricorrente si occupava anche delle denunce infortuni sul lavoro. Mettiamo caso ci sia un incidente in itinere: arrivano i documenti alla sede e in base al tipo di infortunio implementava questi dati inserendoli a sistema e Parte_1
compilando tutte le schede anche in base al tipo di infortunio, in modo che la segnalazione fosse correttamente effettuata all'ente competente. Questa attività implica un rischio da parte del compilatore perché se non è fatta nei termini previsti le sanzioni arrivano a chi ha le credenziali per inserire i dati. C'è una responsabilità diretta sulla correttezza della procedura.
Io se avessi richiesto le credenziali avrei potuto occuparmi di questo, ma sarebbe stato disfunzionale occuparmi direttamente di dettagli di questo tipo, sarebbe un aggravio di mansioni”).
Anche il teste ha confermato in termini analoghi le attività Testimone_3
svolte da in relazione al coordinamento dei dipendenti del settore amministrativo, Parte_1
alla gestione della cassa e dei controlli sulla contabilità, alla gestione delle pratiche relative al
11 personale, alla partecipazione all'estrazione e inserimento di dati relativi alle procedure di trasparenza.
Concordi sono anche le dichiarazioni del teste , preposto alla sede di Catania dal Per_6
2021 e succeduto a , il quale ha riferito: “Conosco l'attività lavorativa di da Per_1 Parte_1
quando sono arrivato a Catania con la qualifica di preposto. si occupa del settore Parte_1
amministrativo, si occupava della cassa, faceva gli ordini, si occupava della trasparenza. Lui ha continuato a svolgere le mansioni che il precedente preposto gli aveva affidato, io non ho modificato nulla […] Posso dire che il precedente preposto aveva assegnato a le Parte_1
funzioni di suo coadiutore con una disposizione di servizio, per cui ritengo che Parte_1 desse indicazioni a nello svolgimento dell'attività lavorativa di quest'ultimo. Io ho Per_4
mantenuto questo assetto non avendo modificato nulla […] Lui riceveva le richieste di ferie e permessi: se ne occupava solamente lui. Le richieste di ferie e permessi venivano date a
tramite un modulo prestampato e lui le trasmetteva al preposto di turno, che le Parte_1
autorizzava. A fine mese la direzione necessitava di sviluppare i prospetti paga e si Parte_1 occupava dell'inserimento a sistema di tutti i dati a lui comunicati relativi alle assenze e malattie del personale di cui lui si occupava, in modo tale che fossero visibili alla direzione centrale […]” (cfr. verbale del 14.3.2024).
Dalle dichiarazioni rese dai testi si ricava che il ricorrente, a far data dal pensionamento di dipendente inquadrato nel parametro 193, si è occupato di tutte le mansioni in Pt_2
precedenza da lui svolte nella gestione del settore amministrativo della sede di Catania, il che ha incluso lo svolgimento di compiti di supervisione e controllo della contabilità e della cassa, la gestione delle pratiche relative al personale, delle pratiche relative agli infortuni sul lavoro, la redazione di bozze di contestazioni disciplinari (pur non essendo attribuito al ricorrente un potere discrezionale in punto di esercizio dell'azione disciplinare), operando quale persona di fiducia in diretto rapporto con il preposto.
Lo svolgimento delle suddette attività è confermato anche dalla documentazione versata in atti, che presenta la sottoscrizione congiunta di e del preposto (cfr. in pariticolare: Parte_1
documentazione relativa alle segnalazioni di rilievi disciplinari, doc. 4 del ricorrente;
documentazione relativa alla normativa anticorruzione, doc. 7; documentazione relativa alla gestione del personale, doc. 8)
7. Tanto chiarito, occorre valutare se le attività dedotte e risultanti dalla prova orale e documentale siano ascrivibili ad uno dei profili professionali superiori rivendicati dal ricorrente.
12 7.1. Va esclusa la possibilità di ricondurre le mansioni di nel parametro 230 - Parte_1
Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica nell'ambito del quale, secondo il CCNL di riferimento, rientrano i “lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie
a loro affidate”.
Già solo in punto di allegazione, invero, il ricorrente non ha adeguatamente prospettato di disimpegnare i propri compiti esercitando discrezionalità e ampia autonomia, come descritta nella declaratoria, né ha dedotto di svolgere alcuna attività di controllo sui risultati aziendali o in merito alla risoluzione di problemi connessi alle risorse affidate, non potendo ravvisarsi nei compiti svolti l'assunzione di “responsabilità al fine di raggiungimento degli obiettivi aziendali” proprie, in generale, dei lavoratori inquadrati nell'Area professionale 1^.
A ciò si aggiunga che il riconoscimento del parametro 230 non può discendere, come pur prospettato dal ricorrente, dalla semplice circostanza che, dopo il trasferimento ad altra sede dell'ing. , si sia reso vacante il posto di Capo Unità Organizzativa, non potendo da tale Per_1
dato formale desumersi, in assenza di puntuali allegazioni e prove, che abbia in Parte_1
concreto svolto le mansioni proprie del parametro 230 in discorso. Sotto tale profilo, deve altresì evidenziarsi che il ricorrente ha descritto le attività a lui assegnate in modo unitario per l'intero periodo oggetto di causa, senza specifiche distinzioni tra il periodo in cui il dipendente di inquadramento superiore era (parametro 230) e il periodo successivo in cui il dipendente Per_1
di inquadramento superiore è stato (parametro 250), il che esclude a monte che a Per_6
decorrere dal 4.3.2021 abbia potuto svolgere mansioni diverse rispetto al periodo Parte_1
precedente, implicanti il coordinamento di un'unità organizzativa complessa.
7.2. Nell'attività svolta dal ricorrente, così come comprovata in giudizio, difettano altresì le caratteristiche proprie de parametro 205 - Coordinatore d'ufficio.
Il CCNL di riferimento inserisce il parametro 205 nell'area professionale 2, Area operativa Amministrazione e Servizi, nella quale rientrano in generale i lavoratori che “che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”; rientrano poi nel parametro 205 quei “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali,
13 coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati”.
Caratteristiche proprie del profilo professionale sono quindi il possesso di adeguate competenze gestionali e il coordinamento di unità operative, non complesse, mediante l'esercizio di compiti che implicano margini di discrezionalità e iniziativa con responsabilità di risultati, tutti aspetti che non si ravvisano nelle attività svolte dal ricorrente e descritte dai testimoni.
Difetta infatti la prova di una eventuale facoltà di scelta autonomamente esercitata da nell'esercizio delle proprie funzioni, così come non è stato provato che il ricorrente Parte_1
avesse un potere di iniziativa nella gestione del settore amministrativo o che potesse, con margine di discrezionalità, assumere o intraprendere strategie organizzative al di fuori delle indicazioni fornite dal proprio superiore, ossia dal preposto ( o ). Lo stesso Per_1 Per_6
ha infatti precisato che il ricorrente era il suo “occhio” nel settore amministrativo e di Per_1
essere, comunque, il suo diretto interlocutore, con la precisazione che aveva Parte_1
responsabilità diverse (e inferiori) rispetto a quelle di vero e proprio coordinamento del settore medesimo.
7.3. Reputa invece il Tribunale che le mansioni svolte dal ricorrente, sì come descritte in ricorso e risultanti dall'istruttoria orale, siano ascrivibili al profilo professionale dello
“Specialista tecnico amministrativo” (par. 193).
Tale profilo rientra anch'esso nell'area professionale seconda e include i lavoratori che
“in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa ed in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”.
Dalla lettura delle declaratorie si evince che i tratti caratterizzanti l'area professionale seconda e il profilo dello “Specialista tecnico amministrativo” (par. 193) sono rappresentanti dal possesso di competenze tecnico specialistiche, che implicano un adeguato livello di professionalità e lo svolgimento in autonomia di compiti di notevole contenuto professionale, con partecipazione alla realizzazione dei processi produttivi aziendali e nell'ambito di direttive di massima.
Le suddette caratteristiche si ravvisano nell'attività svolta da sì come descritta Parte_1
dai testi e risultante dalla documentazione in atti.
È emerso infatti dall'istruttoria che a decorrere dalla data di pensionamento di Pt_2
il ricorrente si è occupato, su delega del preposto , in quanto suo coadiutore, della Per_1
14 gestione delle attività del settore amministrativo, in particolare delle attività di cassa, con esercizio di funzioni non meramente operative, bensì di controllo e supervisione sull'attività di altri dipendenti, e delle attività di gestione delle pratiche del personale;
ciò in totale autonomia operativa, essendosi il ricorrente occupato “in tutti i settori della sede amministrativa […] di tutto quello che c'era bisogno di fare” fungendo da passaggio finale, come detto, di atti che poi passavano alla mera firma del superiore gerarchico (cfr. dichiarazioni di ). Dalle Per_1
deposizioni testimoniali risulta che le attività erano svolte dal solo ricorrente, con l'affiancamento di personale di livello inferiore cui ha fornito direttive e con Parte_1
autonomia operativa che è stata mantenuta anche quando è venuto meno l'incarico affidato a e questi è stato sostituito da , il quale ha espressamente dichiarato di aver Per_1 Per_6
mantenuto lo stesso assetto organizzativo precedente.
In tutte le attività descritte in ricorso e confermate dai testi, comprese quelle di referente per la trasparenza - che includevano la raccolta e l'elaborazione dei dati da inserire nel settore
“società trasparente” del sito aziendale, la garanzia del buon andamento dei flussi informativi, pur entro le direttive del Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza di (cfr. CP_1
Cont O.d.S. del 20.1.2020 – doc. 29 di -, si ravvisa il “notevole contenuto professionale” richiesto dal parametro 193 nonché si ravvisa la finalizzazione alla realizzazione dei processi produttivi aziendali, richiesta in generale per il lavoratori dell'area 2^. L'attività di Parte_1
appare infatti comprendere compiti differenziati, non solo strettamente inerenti alla gestione amministrativa del personale, ma diretti a consentire il complessivo e corretto funzionamento dell'attività aziendale, al di là della “specifica area operativa di appartenenza” (cfr. declaratoria del parametro 175, area 3^), pur nell'ambito di direttive di massima indicate dai referenti e preposti.
La sussunzione delle mansioni entro il parametro 193 assorbe la domanda in relazione agli ulteriori e inferiori parametri rivendicati dal ricorrente.
8. Accertato lo svolgimento in fatto di mansioni superiori, ai fini del riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica pretesa, va valutata l'esistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 18 all. A r.d. 148/1931, ossia l'esistenza di un ordine scritto del datore di lavoro e la vacanza del posto in organico.
8.1 Quanto all'ordine scritto, è stata documentata da parte ricorrente l'attribuzione dei compiti di coadiutore nello svolgimento dell'incarico di coordinamento del settore amministrativo con O.d.S. n. 31 del 11.11.2019, adottato dal Direttore della Struttura
15 Territoriale periferica di Catania, ma portato a conoscenza del Direttore Generale di e da CP_1
questi firmato per condivisione (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Risulta invece adottato direttamente dal Direttore Generale l'O.d.S. con il quale sono state attribuiti a i compiti di Referente per la Trasparenza nella sede periferica di Catania Parte_1
e nell'area di competenza (cfr. doc. 29 di parte resistente).
L'esistenza di ordini di servizio a firma del Direttore consente di ritenere indubbiamente soddisfatto il requisito dell'esistenza di un ordine scritto, come previsto dall'art. 18 all. A r.d.
148/1931, espresso in forma certa e documentata, e ciò ance in considerazione delle più recenti pronunce di legittimità che hanno attenuato il rigore del requisito dell'ordine di servizio scritto proveniente dal Direttore dell'azienda, ammettendo che la volontà della Direzione di adibire il lavoratore a mansioni superiori possa ricavarsi anche per elementi presuntivi, costituiti, ad esempio, dai reiterati ordini di servizio (cfr. Cass. 5795/2013, in motivazione: “Né può sottacersi che la peculiarità della menzionata normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare, in modo regolare e con obiettività,
l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo.
12. Tanto però non esclude, nel caso di prolungata copertura del posto, che questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza e, come ritenuto da questa Corte (v. Cass. 7702/2003 cit.), di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, e di un ordine del Direttore dell'azienda laddove siano riscontrabili reiterate disposizioni di servizio tali da fare presumere una esplicitazione della volontà della Direzione di adibire a mansioni superiori un lavoratore idoneo a tali mansioni, e ancora l'inesistenza di una riserva datoriale di ricoprire il relativo posto mediante concorso.
13. Non può a tali fini non venire in considerazione, invero, che il prolungato affidamento di mansioni superiori, non rispondendo di per sé all'esigenza temporanea di cui al R.D. n. 138 del 1931, All. A, art. 18, implica, necessariamente, da parte del datore di lavoro, o se si vuole da parte del Direttore, un giudizio di idoneità del lavoratore all'espletamento di siffatte mansioni e risponde, quindi, all'esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva).
8.2. A ciò si aggiunga che il lungo periodo di tempo di adibizione alle mansioni (a decorrere dall'11.11.2019) consente di ricavare per presunzioni la sussistenza dell'ulteriore requisito della vacanza del posto in organico, condividendosi sul punto l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che “la pluriennale copertura
16 del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con
l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (cfr. C. Cass. 12601/2016, C. Cass. 9344/2012 e C. Cass.
7702/2003, cit.).
La vacanza del posto in organico di una figura professionale in possesso del parametro
193 risulta peraltro espressamente dall'O.d.S. n. 31 del novembre 2019, ove si prende atto
“della momentanea carenza, in detto Settore, di altra figura professionale in possesso del medesimo del medesimo parametro”.
Risulta poi dall'istruttoria svolta che il ricorrente ha svolto le mansioni superiori ininterrottamente e per un periodo sicuramente superiore a sei mesi, in quanto proseguite con il medesimo assetto disposto da anche a seguito del conferimento dell'incarico di preposto Per_1
a , nel 2021. Ciò consente di ritenere soddisfatto il requisito della reggenza superiore a Per_6
sei mesi nell'ambito di un anno, dell'assenza di riserva datoriale di provvedervi mediante concorso, nonché dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni.
Ne consegue che va riconosciuto il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nella qualifica di “Specialista tecnico/amministrativo (par 193)” a decorrere dal semestre di legge successivo alla data di assegnazione delle mansioni di cui all'O.d.S. n. 31 del 11.11.2019.
9. Il riconoscimento del superiore inquadramento, come sopra individuato, non è ostacolato dalla normativa regionale richiamata dalla società resistente che ha posto un blocco alle assunzioni nelle società partecipate. Il riferimento è all'art. 20 co. 6 della L.R della Regione
Sicilia n. 11/2010 e ss.mm., che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a “nuove assunzioni di personale”.
A parere di questo Tribunale, tale prescrizione non è ostativa al riconoscimento della mansione superiore al ricorrente, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, si ravvisa una intrinseca diversità tra il concetto di assunzione e quello di assegnazione a mansioni superiori, atteso che nel primo caso si instaura un nuovo e autonomo rapporto di lavoro, mentre nel secondo si incide sull'unico rapporto di lavoro già costituito con la società, sicché il divieto delle assunzioni non può estendersi a comprendere anche il divieto di assegnazione a mansioni superiori per effetto della relativa reggenza, avendo le due previsioni un ambito applicativo differente. Ciò in quanto le società a partecipazione pubblica
17 sono soggetti di diritto privato che adottano il modello societario, sottoponendosi, in linea di massima e salvo espresse deroghe, alla relativa disciplina, il che esclude l'applicazione di regole che si discostano dal modello privatistico salvo che vi sia una chiara previsione di legge di segno contrastante (cfr. Cass. n. 35421/2022 che, seppur in diversa fattispecie attinente a società pubbliche non appartenenti al settore degli autoferrotranvieri, ha confermato la diversità di nozione tra le assunzioni e la disciplina delle mansioni superiori).
In secondo luogo, l'esigenza di “attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato” cui ha fatto riferimento la Corte di Cassazione nel settore per cui è causa (cfr. Cass. 12601/2016), rafforza la soluzione interpretativa secondo cui lo scostamento dalle regole proprie del diritto privato è ammesso alle sole condizioni e limiti della normativa speciale vigente, quale è l'art. 18 dell'All.
A) del R.D. 148/1931.
10. Ne consegue che, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18 per la definitiva assegnazione delle mansioni superiori, per come sopra argomentato, a parte ricorrente può riconoscersi il diritto al superiore inquadramento nella posizione di “Specialista tecnico/amministrativo (par 193)” con la decorrenza sopra indicata.
Per l'effetto, l'azienda convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive dovute al ricorrente in ragione delle mansioni superiori svolte.
Al fine di quantificare le somme spettanti a parte ricorrente a titolo di differenze retributive il giudizio deve proseguire e la causa va rimessa su ruolo, come da separata ordinanza, risultando necessari accertamenti di natura contabile.
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.
11. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva nei confronti dell' , tenuto CP_2 conto della data di notifica del ricorso all'Ente previdenziale (cfr. ricorso notificato il 13.2.2023 come da deposito del 24.2.2023) la prescrizione quinquennale ex lege n. 335/1995 risulta maturata per i contributi dovuti sulle retribuzioni spettanti fino al 8.4.2018, dovendo tenersi conto, nel computo del termine quinquennale di prescrizione a ritroso, del periodo di sospensione di 311 giorni di cui all'art. 37 del D.L. 18/2020 e all'art. 11 co 9. del D.L. 183/2020.
In mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione spettante al ricorrente, la società convenuta va dunque condannata al versamento all'ente previdenziale dei contributi omessi per l'attività lavorativa svolta in relazione al periodo non coperto da prescrizione, per come sopra indicato (cfr. Cass. n. 19398/2014 e Cass. n. 14853/2019).
18 12. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5545/2021 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile la domanda nella parte in cui si riferisce la periodo intercorrente dal giugno 2018 al 9.3.2021; dichiara il diritto di all'inquadramento nella qualifica di “Specialista Parte_1
tecnico/amministrativo (par 193)” ai sensi dell'articolo 18 All. A) al R.D. 148/1931 decorso il semestre di legge dalla data di assegnazione delle relative mansioni (11.11.2019); condanna l al pagamento dei contributi previdenziali Controparte_1
omessi in relazione alle superiori mansioni svolte, nei limiti della prescrizione, come accertato nel presente giudizio;
rigetta nel resto il ricorso;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione degli importi dovuti;
spese al definitivo.
Catania, 20/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 24.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 5545/2021, avente ad oggetto mansioni superiori, promossa da:
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Cimino Luigi e Mariafrancesca Calabrini;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marino
Alessandra e Canzoneri Maria Clara;
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Gaezza Livia;
-litisconsorte necessario-
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.9.2021 , premesso di essere Parte_1
Cont dipendente dell' a far data dal 22.9.1998, inizialmente inquadrato nel parametro 158 del
CCNL Autoferrotranvieri e, a seguito di infortunio, nel parametro 100, ha adito l'intestato
1 Tribunale deducendo di aver svolto mansioni superiori ascrivibili al parametro 230 e chiedendo quindi accertarsi il diritto ad ottenere il relativo trattamento economico e giuridico o quello proprio di uno dei profili professionali intermedi indicati in ricorso, oltre al pagamento delle differenze retributive con la condanna della datrice di lavoro anche al pagamento dei contributi sulle differenze retributive dovute.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto:
- di essere stato assunto con inquadramento nel parametro 158 del CCNL di riferimento;
- di aver subito nel 2002 un infortunio per il quale era stato dichiarato inidoneo alle mansioni di guida, circostanza cui era conseguito il reinquadramento nel parametro 100 con la qualifica di Ausiliario Generico;
- di aver sottoscritto con l' in data 30.6.2011 un verbale di accordo sindacale con CP_1
cui gli venivano affidate e riconosciute mansioni e compiti propri del profilo di Operatore
d'Ufficio, parametro 130, con diritto al relativo inquadramento non appena fossero state rimosse ragioni ostative che impedivano al datore di lavoro di procedere a nuove assunzioni;
- che tale inquadramento non gli era tuttavia mai stato attribuito;
- di avere concretamente svolto, a partire dal giungo 2018, mansioni di coordinamento dell'attività gestionale dell'intero settore amministrativo della Struttura Nord Orientale di
Catania, consistenti nell'attività di gestione del personale, paghe, infortuni, visite mediche, cassa, CIG, subentrando nella posizione del dipendente posto in quiescenza, Pt_2
inquadrato nel parametro 193;
- di essersi occupato, a far data dal 4.3.2021, del coordinamento dell'intera Struttura Nord
Orientale di Catania, per essere cessato l'incarico del precedente Capo Unità – par. 230 affidato all'Ing. , trasferito ad altra area e non sostituito;
Per_1
- di aver pertanto svolto a decorrere dal 4.3.2021 mansioni equivalenti al parametro 230
– Capo Unità tecnica/amministrativa e, comunque, a decorrere dal giugno 2018, mansioni equivalenti al parametro 205 – Coordinatore d'ufficio o, in subordine, ai parametri immediatamente inferiori e intermedi.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il ricorrente, a far data dal 4/03/2021 (OdS del 4/03/2021 all. n. 12) ha diritto a ricevere il trattamento economico e giuridico di cui al parametro 230 di Capo unità tecnica amm.tiva,
Area professionale prima del CCNL Autoferrotranvieri allegato;
- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto, a decorrere dal mese di giugno 2018,
o a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia, a ricevere il trattamento economico e
2 giuridico proprio del 'Coordinatore d'Ufficio, parametro 205 Area professionale seconda,
Area Amministrazione e Servizi, del C.C.N.L. di categoria;
ovvero, in via subordinata, del parametro 193 di 'Specialista tecnico-amministrativo', Area professionale seconda, Area
Operativa Amministrazione e Servizi;
ovvero, in via ulteriormente gradata, del parametro 175 di 'Collaboratore d'ufficio', Area professionale terza;
ovvero, in via ulteriormente gradata, del parametro 140/155 di 'Operatore Qualificato d'Ufficio', Area professionale terza;
ovvero, in via ulteriormente gradata, nel parametro 130 di Operatore d'Ufficio, Area professionale terza;
- e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive determinate dalla differenza fra la retribuzione effettivamente percepita e quella che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in ragione del superiore inquadramento giuridico, nella misura che verrà determinata dal Consulente Tecnico d'Ufficio la cui nomina si chiede sin da adesso o comunque nella misura ritenuta di giustizia;
- condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a versare i contributi sulle differenze retributive ai fini pensionistici;
- condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento della somma integrativa del trattamento di fine rapporto in ragione della maggiore retribuzione cui avrebbe avuto diritto”.
1.1. Si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale ha preliminarmente rilevato la contemporanea pendenza tra le medesime parti di altro giudizio (R.G. 2713/2019) nel quale il ricorrente aveva chiesto, tra l'altro, accertarsi l'inquadramento superiore nel parametro 193 per le mansioni svolte a decorrere dal 2012; la resistente ha pertanto chiesto dichiararsi inammissibile la domanda proposta nel presente giudizio per il periodo dal giugno 2018 alla data di deposito del primo ricorso.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza delle condizioni speciali di cui all'art. 18 R.D.
148/1931 e, comunque, l'impossibilità per l' di procedere ad assunzioni o progressioni CP_1
di carriera del personale in ragione delle preclusioni derivanti dalla normativa regionale della
Regione Sicilia che prevede il blocco delle assunzioni nei confronti delle società a partecipazione pubblica. Ha poi eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste e ha contestato la riconducibilità delle mansioni svolte ai parametri professionali invocati dal ricorrente. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3 1.2. Il procedimento è stato assegnato alla scrivente a seguito della immissione in servizio presso l'ufficio, avvenuta in data 30.11.2022.
Con note di trattazione scritta del 24.11.2022 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato di rinunciare parzialmente alle domande formulate, dichiarando di “ridurre il periodo dedotto in giudizio per lo svolgimento di mansioni ascrivibili al parametro 193 di
Specialista tecnico amministrativo - dal giugno 2018 fino alla data di deposito del ricorso - chiedendo a codesto Tribunale adito di ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1
svolto mansioni ascrivibili al parametro 193 di Specialista tecnico amministrativo a far data dal 12/03/2019 fino alla data di deposito del ricorso introduttivo, e per l'effetto, condannare
Cont l' al pagamento delle differenze retributive per il detto periodo, rinunciando dunque alla domanda di inquadramento nel par. 193 proposta per il periodo giugno 2018 fino al
12/03/2019, oggetto appunto di diverso giudizio RG 2713/2019”.
In ragione della domanda di condanna al versamento della contribuzione dovuta, con ordinanza del 5.12.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , CP_2
costituitosi in giudizio il 17.7.2023, il quale ha chiesto “pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle CP_2 sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
La causa è stata istruita mediante prove orali.
L'udienza di discussione del 24.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate ai sensi della indicata disposizione normativa, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. Oggetto di domanda, sì come formulata in ricorso, è l'accertamento delle mansioni superiori che il ricorrente ha dedotto di aver svolto da giugno 2018 e per le quali ha richiesto l'inquadramento nel livello professionale 205, o, in subordine, in livelli inferiori intermedi, mentre, a decorrere dal 4.3.2021, ha vantato il diritto all'inquadramento nel livello professionale
230, con condanna della società resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate.
2.1. Ai fini della corretta delimitazione dell'oggetto della cognizione, va rilevato che, prima dell'introduzione del presente giudizio, il ricorrente aveva già proposto un diverso e
4 analogo giudizio, avente ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori ascrivibili al parametro 193 o 175 per il periodo dal 2012 alla data di deposito del relativo ricorso.
Nel corso del presente giudizio, a fronte dell'eccezione di inammissibilità parziale della domanda formulata dall' parte ricorrente a mezzo dei propri procuratori ha CP_1 espressamente limitato l'oggetto di causa rinunciando alla domanda di inquadramento nel parametro 193 per il periodo dal giugno 2018 al 12.3.2019, in quanto tale arco temporale risultava sovrapposto nei due giudizi. Nulla la parte ha tuttavia precisato in merito alla domanda di riconoscimento del superiore inquadramento per la diversa e superiore qualifica (parametro
205), oggetto di domanda in questo giudizio e tuttavia relativa ad un periodo già oggetto di cognizione nell'ambito del procedimento n. R.G. 2713/2019.
2.2. Osserva il Tribunale che quest'ultimo giudizio è stato definito con sentenza n.
1282/2023 del 31.3.2023, con cui è stato accertato il diritto di al solo inquadramento Parte_1
“nella qualifica di Operatore d'Ufficio – parametro 130 ai sensi dell'articolo 18 All. A) al R.D.
148/1931 decorso il semestre di legge dalla data di formale assegnazione delle relative mansioni (30.6.2011)”, pronuncia alla quale la stessa ha rappresentato di avere CP_1 prestato acquiescenza, inquadrando nel parametro 130 – Operatore d'ufficio, a Parte_1
decorrere dal 1.1.2012 (cfr. O.d.S. n. 17 del 17.5.2023 depositato da parte resistente con note del 14.9.2023).
La suddetta pronuncia, relativa alle mansioni svolte fino alla data di deposito del relativo ricorso (9.3.2019), preclude l'esame nel presente giudizio non solo della domanda avente ad oggetto l'identica qualifica (parametro 193) rivendicata in entrambi i giudizi per il medesimo periodo, che è stata già oggetto di rinuncia da parte ricorrente, ma preclude anche l'esame della domanda afferente alla diversa e superiore qualifica in questa sede rivendicata, in quanto anche quest'ultima avrebbe dovuto essere dedotta del primo giudizio. In tal senso ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte, laddove ha affermato che “Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica;
pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso” (cfr. Cass. n. 3540/2021, in massima).
5 Ne discende che nel caso di specie è inammissibile la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle rivendicate qualifiche superiori per il periodo dal giugno 2018 al 9.3.2019, data di deposito del ricorso nel giudizio n. R.G. 2713/2019.
L'oggetto della cognizione deve pertanto intendersi limitato in questa sede ai fatti successivi al 9.3.2019, dovendo precisarsi che con riguardo al parametro 193 la domanda è stata espressamente delimitata dallo stesso ricorrente ai fatti successivi al 12.3.2019 e che, secondo la prospettazione di cui al ricorso, le mansioni in tesi equivalenti a quelle del parametro 230 sono state svolte solo a decorrere dal 4.3.2021.
3. Chiarito nei suddetti termini l'oggetto del giudizio, il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4. In punto di diritto, va premesso che la valutazione di fondatezza della domanda deve essere compiuta tenuto conto della disciplina speciale di settore di cui all'art. 18 dell'all. A al r.d. 148/1931, secondo cui “Il direttore, dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga
o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”.
La legittimità della normativa speciale, derogatoria rispetto alle regole dell'art. 2103 c.c.,
è stata positivamente vagliata dalla giurisprudenza in quanto strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare – in modo regolare, e con obiettività
– l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo.
Sulla base del citato art. 18 all. A. al r.d. 148/1931, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza, spetta al lavoratore che reclama l'inquadramento superiore l'onere di provare, oltre allo svolgimento concreto delle mansioni superiori per più di sei mesi, l'effettiva vacanza in organico del ruolo svolto e la sussistenza di un ordine scritto del datore di lavoro di svolgere dette mansioni.
Va tuttavia precisato che, pur non disconoscendosi il regime di specialità della normativa di riferimento, la giurisprudenza di legittimità ne ha attenuato in parte la portata in ragione della necessità di “integrare o sostituire i singoli istituti nell'ipotesi in cui la relativa specifica
6 regolamentazione risulti incompatibile con il sistema in generale e tanto proprio tenuto conto del progressivo avvicinamento del sistema dei trasporti pubblici e del relativo rapporto di lavoro al regime privatistico, della contrattualizzazione del pubblico impiego e, soprattutto, dall'immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, di principi fondamentali anche di livello comunitario che devono presiedere nell'esegesi delle norme disciplinanti qualsiasi rapporto di lavoro” (così Cass. SU n. 15540/2016, in motivazione).
5. Nel cado di specie, quanto allo svolgimento di mansioni superiori, il ricorrente ha dedotto di essere subentrato nel ruolo di coordinamento del settore amministrativo della sede di Catania, prima affidato al dipendente posto in quiescenza nel dicembre Persona_2
2019 e non sostituito, e di avere pertanto svolto i compiti di responsabile del settore amministrativo della Struttura Nord orientale di Catania, occupandosi della pianificazione e organizzazione di tutte le attività inerenti il settore anche attraverso il coordinamento dei colleghi e dipendenti , e . Ha allegato, in particolare, di essersi Per_3 Per_4 Parte_3 Per_5
occupato della gestione della contabilità della cassa giornaliera dei ricavi e del controllo dei movimenti contabili, coordinando l'attività del dipendente sig. ; della gestione Parte_4
della cassa con firma con delega della Direzione Generale per gli assegni da versare in cassa;
della determinazione corrispettivi;
della gestione e controllo delle procedure di registrazioni e scarico al sistema ricavi e incassi tramite le buste pervenute dalla Sicurtransport dei versamenti degli agenti per mezzo delle casseforti, coordinando l'operato del dipendente degli Per_4
addebiti, contestazioni e proposta di provvedimento disciplinare in caso di ritardi nei versamenti da parte dei conducenti di linea segnalati dal dipendente;
di essere stato Controparte_3 nominato responsabile del procedimento ed all'uopo fornito dall'Azienda di apposito account con relativa password per l'accesso al sistema dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori servizi e forniture per la Struttura Nord Orientale di Catania;
di aver rivestito l'incarico di responsabile della Struttura Nord Orientale per la normativa anticorruzione e per gli adempimenti relativi alla trasparenza per i pagamenti effettuati per cassa;
di essersi occupato della gestione delle pratiche relative al personale, gestione delle paghe di tutto il personale della Struttura Nord Orientale di Catania, delle comunicazioni di assenza per malattia o ferie, delle pratiche inerenti le visite fiscali per tutti i dipendenti, della gestione visite mediche per la sicurezza ed accertamenti per la verifica tossicologica ai sensi del D. Lgs. 81/2008, delle denunce di infortuni sul lavoro.
7 Ha dedotto che lo svolgimento di tali mansioni era derivato dall'O.d.S. dell'11.1.2019
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso) e dal successivo O.d.S. del 11.11.2019 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), con il quale, in vista della quiescenza di e della conseguente vacanza del Pt_2
ruolo di coordinamento del settore Amministrazione e Servizi, il ricorrente era stato chiamato a coadiuvare il Preposto della Sede, , per lo svolgimento delle attività di coordinamento Per_1
medesime.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere svolto, a far data dall'insediamento del funzionario preposto alla sede di Catania, , le mansioni proprie del parametro Persona_6
230 – Capo Unità organizzativa amministrativa/tecnica, non avendo l'azienda provveduto a sostituire il dipendente , trasferito ad altra sede, e non essendo presente in presso la Per_1
Struttura Nordorientale di Catania altro dipendente inquadrato nel suddetto parametro.
6. Nel corso dell'istruttoria orale, i testi escussi hanno confermato che è Parte_1
succeduto a (inquadrato nel parametro 193) nello svolgimento delle medesime Pt_2
mansioni di coordinamento del settore amministrativo, pur essendogli stato affidato formalmente non l'incarico di coordinatore ma quello di coadiutore.
Più nel dettaglio, le attività descritte in ricorso sono state confermate nel corso dell'istruttoria orale dai testi escussi, sia di parte ricorrente che di parte resistente, i quali hanno reso dichiarazioni concordi in merito allo svolgimento da parte di di funzioni di Parte_1
coordinamento del personale, di gestione della cassa con assunzione di responsabilità, di partecipazione al processo di redazione delle contestazioni disciplinari al personale, di partecipazione alle procedure di trasparenza dell'Azienda, di gestione delle pratiche relative al personale e di partecipazione alle pratiche inerenti le visite fiscali.
In particolare, il teste di parte ricorrente , premesso di essere dipendente Testimone_1
inquadrato nel parametro 130 e di lavorare nel settore amministrativo, ha riferito, in CP_1
merito al subentro di nelle attività prima svolte da (cfr. cap. 3 del ricorso): Parte_1 Pt_2
“si, confermo il capitolo. si occupava di tutto ciò che riguarda l'amministrativo, di Pt_2 tutta l'attività del settore amministrativo in generale. Dopo che è andato in pensione Pt_2
tutte le sue mansioni sono state assunte dal . Non ricordo la data esatta in cui è Parte_1
andato in pensione, ma ricordo che il collega ha iniziato ad affiancarlo già da 8-9 Parte_1
mesi prima”. Con riguardo alle specifiche attività svolte (cfr. cap. n. 4 del ricorso), il teste ha dichiarato che “[…] tutta l'attività da me e dai colleghi svolta passava attraverso il Parte_1 controllo del ricorrente. Ci dava indicazioni sull'attività da svolgere: ad esempio era a conoscenza di tutte le attività che svolgevo e se avevo dei dubbi e chiarimenti mi rivolgevo a
8 lui. Lui mi dava le dritte giornalmente su cosa fare: ad esempio mi passava la documentazione da protocollare, controllava le buste che avevano ad oggetto i versamenti, mi dava delle dritte su chi mandare a visita o no. Ci sono degli scadenziari, cioè ogni collega in base all'età che ha deve andare a fare la visita e quindi lui mi dava delle indicazioni su quali colleghi dovessero essere mandati a visita. Sì, oltre a me i colleghi erano e e dava Testimone_2 Parte_3
indicazioni a tutti. […] Il collega si occupava direttamente della gestione della Per_4 contabilità di cassa e ricavi e controllava che l'attività venisse fatta correttamente. Parte_1
I ricavi di cui stiamo parlando fanno riferimento alla contabilità generale dell'azienda. ND contabilizzava le fatture e man mano che c'erano i pagamenti ne dava conto a , il Parte_1 quale era responsabile dell'attività svolta da d anche della mia attività. Se sbagliavamo Per_4
ne rispondeva anche . So che determinava anche i corrispettivi da Parte_1 Parte_1
pagare: la presenza del direttore non è costante, quindi aveva avuto mandato come coadiutore di svolgere tale attività. Ad esempio se qualcuno saliva dal magazzino perché c'era necessità di una spesa per un pezzo di ricambio era incaricato di effettuare il pagamento, ma la Per_4
decisione veniva presa da . Si occupava anche delle procedure di registrazioni e Parte_1
scarico al sistema dei ricavi e incassi provenienti da Sicurtransport;
l'attività consisteva nella firma e consegna del denaro a Sicurtranspoort e nell'assunzione di responsabilità relativa alle somme consegnate che venivano in precedenza conteggiate da una macchina (una cassa continua)”. Il teste ha dichiarato che il ricorrente si occupava della redazione dei provvedimenti disciplinari, specificando che “Entro il mese si deve chiudere la contabilità dei versamenti. Se
a fine mese risultavano delle irregolarità prendeva nota dell'importo e del Parte_1
nominativo correlato e comunicava i dati tramite mail alla direzione generale. La contestazione disciplinare mi ricordo che la sviluppava lui, ma non so se la firmava lui. Mi ricordo che poi la contestazione passava tramite me, per notificarla al dipendente, in quanto sono addetto all'ufficio protocollo”. Ha confermato che si occupava anche della gestione delle Parte_1
pratiche del personale e “del controllo delle paghe degli impiegati, controllo badgature e tutto quello che attiene a questo contesto, ad esempio le presenze […] Si occupava delle comunicazioni di assenza e malattia: chiamavamo lui per comunicarle e lui le trasmetteva alla direzione generale, anche perché le paghe poi le fa la direzione”.
Di particolare rilievo nella individuazione del tipo e delle caratteristiche delle mansioni svolte da è questo riferito dal teste di parte resistente , preposto presso la sede Parte_1 Per_1
di Catania fino al marzo 2021 e a cui era stato affiancato quale coadiutore dopo il Parte_1
pensionamento di (cfr. O.d.S. del 11.11.2019 – doc. 2 di parte ricorrente). Pt_2
9 Anche ha confermato che era succeduto nello svolgimento dei compiti Per_1 Parte_1
prima assegnati al dipendente e aveva contestualmente assunto l'incarico di Pt_2
coadiutore, occupandosi di tutti i compiti che non potevano essere direttamente svolti da Per_1
il quale, pur avendo avocato ad interim l'incarico di non poteva occuparsi Pt_2
direttamente della relativa attività. Il teste ha riferito: “ho gestito anche il rapporto di lavoro di in una parte residuale della sua carriera perché poi è andato in quiescenza;
poi Pt_2
avocai a me ad interim tutto il settore amministrativo, ma io non mi occupavo direttamente di tutto in quanto ci fu una disposizione di servizio con la quale nominammo coadiutore
, che era il mio occhio sulla gestione del settore amministrativo. aveva Parte_1 Parte_1
me come diretto interlocutore. Era un coadiutore a tutti gli effetti, quindi essendo impegnato in tutti i settori della sede amministrativa si occupava di tutto quello che c'era bisogno di fare, era il passaggio finale, ad esempio per la validazione delle casse. Era una persona di fiducia che faceva i controlli finali prima della mia firma delle casse e verificava la regolarità della procedura di cassa. Preciso che era il coordinatore, mentre il ruolo di Pt_2 Parte_1
era di coadiutore. In linea di massima ha svolto le stesse attività di però Parte_1 Pt_2
essendo diversa la funzione era diversa la responsabilità, perché io aveva avocato l'incarico a interim, ma di fatto svolgevano più o meno le stesse attività”. Il teste, nel rispondere alle domande di cui in memoria, ha sconfessato la ricostruzione dell secondo la quale le CP_1
attività svolte da sarebbero consistite in semplici compiti di tipo operativo, coerenti Parte_1
con il profilo professionale di cui al parametro 130, avendo a riguardo il teste dichiarato, in risposta al capitolo 1 e seguenti della memoria: “a mio avviso questo lavoro era svolto da altri due dipendenti, e che attualmente non sono più nel settore. faceva Per_3 Per_4 Parte_1 un'altra cosa, in quanto era l'ultimo step rispetto alla pubblicazione delle casse sul sito trasparenza, per cui ci si rivolgeva a lui se c'erano errori o non quadrature della cassa.
Svolgeva un controllo finale sulla cassa per verificarne la regolarità ai fini della pubblicazione per le finalità di trasparenza. I dati sulla cassa possono essere inviati in direzione generale con lettera di accompagnamento che era preparata dallo stesso , il quale controllava se Parte_1
c'era una regolarità assoluta. Se non c'era il suo controllo io non controfirmavo e non mandavo i documenti in direzione generale. Lui preparava le lettere di trasmissione che io poi firmavo […] se poi c'erano dei correttivi che potevano essere apportati da che Parte_1
comunque poteva entrare nel sistema […] quello che faceva era diverso. Come già Parte_1 detto era un controllo, una revisione delle casse stesse. […] L'attività di era abbastanza Per_4 predefinita da un percorso, segue un binario, non c'era necessità di dare indicazioni
10 particolari, ma le risultanze di questa attività dovevano essere analizzate a un livello diverso per capire se vi fossero anomalie di cassa. Basta un errore da niente per determinare un errore di cassa e incideva in tal senso con il controllo. Ripeto, io non firmavo se non Parte_1 firmava lui”.
Il teste ha poi confermato che si occupava dell'attività relativa alle procedure Parte_1
di trasparenza e all'inserimento dei dati da pubblicare per le gare e le procedure di acquisti in azienda, oltre che dell'inserimento a sistema di tutte le pratiche relative al personale (“A livello generale i dati preliminari relativi alla presenza del personale, al personale in malattia, in permesso ecc, venivano inseriti dal ricorrente a sistema per quanto riguarda il settore amministrativo non faceva solo questo;
per esempio, se arrivava una richiesta per Parte_1
il cambio di residenza o se arrivava una richiesta di congedo parentale nuova, tutto questo passava da e lui preparava le comunicazioni da far passare in direzione generale”), Parte_1
del controllo delle visite fiscali (“si occupava anche di questa attività, come nel capitolo. Si occupava anche della gestione delle scadenze. In origine le indicazioni sull'attività sono state date me al momento all'assunzione dell'incarico di coadiutore, ma era da sé che si Parte_1
occupava del controllo dello scadenziario delle visite e di verificare che i controlli venissero effettuati tempestivamente. Sono dei controlli periodici e in base alla data della visita c'è una scadenza che si assicurava che fosse rispettata, sebbene preciso che si tratta di una Parte_1
attività non discrezionale, ma basata appunto su scadenze rispetto a cui non c'è bisogno di fornire input nel corso dello svolgimento dell'attività medesima”), nonché dell'attività relativa alle denunce di infortuni sul lavoro (“il ricorrente si occupava anche delle denunce infortuni sul lavoro. Mettiamo caso ci sia un incidente in itinere: arrivano i documenti alla sede e in base al tipo di infortunio implementava questi dati inserendoli a sistema e Parte_1
compilando tutte le schede anche in base al tipo di infortunio, in modo che la segnalazione fosse correttamente effettuata all'ente competente. Questa attività implica un rischio da parte del compilatore perché se non è fatta nei termini previsti le sanzioni arrivano a chi ha le credenziali per inserire i dati. C'è una responsabilità diretta sulla correttezza della procedura.
Io se avessi richiesto le credenziali avrei potuto occuparmi di questo, ma sarebbe stato disfunzionale occuparmi direttamente di dettagli di questo tipo, sarebbe un aggravio di mansioni”).
Anche il teste ha confermato in termini analoghi le attività Testimone_3
svolte da in relazione al coordinamento dei dipendenti del settore amministrativo, Parte_1
alla gestione della cassa e dei controlli sulla contabilità, alla gestione delle pratiche relative al
11 personale, alla partecipazione all'estrazione e inserimento di dati relativi alle procedure di trasparenza.
Concordi sono anche le dichiarazioni del teste , preposto alla sede di Catania dal Per_6
2021 e succeduto a , il quale ha riferito: “Conosco l'attività lavorativa di da Per_1 Parte_1
quando sono arrivato a Catania con la qualifica di preposto. si occupa del settore Parte_1
amministrativo, si occupava della cassa, faceva gli ordini, si occupava della trasparenza. Lui ha continuato a svolgere le mansioni che il precedente preposto gli aveva affidato, io non ho modificato nulla […] Posso dire che il precedente preposto aveva assegnato a le Parte_1
funzioni di suo coadiutore con una disposizione di servizio, per cui ritengo che Parte_1 desse indicazioni a nello svolgimento dell'attività lavorativa di quest'ultimo. Io ho Per_4
mantenuto questo assetto non avendo modificato nulla […] Lui riceveva le richieste di ferie e permessi: se ne occupava solamente lui. Le richieste di ferie e permessi venivano date a
tramite un modulo prestampato e lui le trasmetteva al preposto di turno, che le Parte_1
autorizzava. A fine mese la direzione necessitava di sviluppare i prospetti paga e si Parte_1 occupava dell'inserimento a sistema di tutti i dati a lui comunicati relativi alle assenze e malattie del personale di cui lui si occupava, in modo tale che fossero visibili alla direzione centrale […]” (cfr. verbale del 14.3.2024).
Dalle dichiarazioni rese dai testi si ricava che il ricorrente, a far data dal pensionamento di dipendente inquadrato nel parametro 193, si è occupato di tutte le mansioni in Pt_2
precedenza da lui svolte nella gestione del settore amministrativo della sede di Catania, il che ha incluso lo svolgimento di compiti di supervisione e controllo della contabilità e della cassa, la gestione delle pratiche relative al personale, delle pratiche relative agli infortuni sul lavoro, la redazione di bozze di contestazioni disciplinari (pur non essendo attribuito al ricorrente un potere discrezionale in punto di esercizio dell'azione disciplinare), operando quale persona di fiducia in diretto rapporto con il preposto.
Lo svolgimento delle suddette attività è confermato anche dalla documentazione versata in atti, che presenta la sottoscrizione congiunta di e del preposto (cfr. in pariticolare: Parte_1
documentazione relativa alle segnalazioni di rilievi disciplinari, doc. 4 del ricorrente;
documentazione relativa alla normativa anticorruzione, doc. 7; documentazione relativa alla gestione del personale, doc. 8)
7. Tanto chiarito, occorre valutare se le attività dedotte e risultanti dalla prova orale e documentale siano ascrivibili ad uno dei profili professionali superiori rivendicati dal ricorrente.
12 7.1. Va esclusa la possibilità di ricondurre le mansioni di nel parametro 230 - Parte_1
Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica nell'ambito del quale, secondo il CCNL di riferimento, rientrano i “lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie
a loro affidate”.
Già solo in punto di allegazione, invero, il ricorrente non ha adeguatamente prospettato di disimpegnare i propri compiti esercitando discrezionalità e ampia autonomia, come descritta nella declaratoria, né ha dedotto di svolgere alcuna attività di controllo sui risultati aziendali o in merito alla risoluzione di problemi connessi alle risorse affidate, non potendo ravvisarsi nei compiti svolti l'assunzione di “responsabilità al fine di raggiungimento degli obiettivi aziendali” proprie, in generale, dei lavoratori inquadrati nell'Area professionale 1^.
A ciò si aggiunga che il riconoscimento del parametro 230 non può discendere, come pur prospettato dal ricorrente, dalla semplice circostanza che, dopo il trasferimento ad altra sede dell'ing. , si sia reso vacante il posto di Capo Unità Organizzativa, non potendo da tale Per_1
dato formale desumersi, in assenza di puntuali allegazioni e prove, che abbia in Parte_1
concreto svolto le mansioni proprie del parametro 230 in discorso. Sotto tale profilo, deve altresì evidenziarsi che il ricorrente ha descritto le attività a lui assegnate in modo unitario per l'intero periodo oggetto di causa, senza specifiche distinzioni tra il periodo in cui il dipendente di inquadramento superiore era (parametro 230) e il periodo successivo in cui il dipendente Per_1
di inquadramento superiore è stato (parametro 250), il che esclude a monte che a Per_6
decorrere dal 4.3.2021 abbia potuto svolgere mansioni diverse rispetto al periodo Parte_1
precedente, implicanti il coordinamento di un'unità organizzativa complessa.
7.2. Nell'attività svolta dal ricorrente, così come comprovata in giudizio, difettano altresì le caratteristiche proprie de parametro 205 - Coordinatore d'ufficio.
Il CCNL di riferimento inserisce il parametro 205 nell'area professionale 2, Area operativa Amministrazione e Servizi, nella quale rientrano in generale i lavoratori che “che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”; rientrano poi nel parametro 205 quei “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali,
13 coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati”.
Caratteristiche proprie del profilo professionale sono quindi il possesso di adeguate competenze gestionali e il coordinamento di unità operative, non complesse, mediante l'esercizio di compiti che implicano margini di discrezionalità e iniziativa con responsabilità di risultati, tutti aspetti che non si ravvisano nelle attività svolte dal ricorrente e descritte dai testimoni.
Difetta infatti la prova di una eventuale facoltà di scelta autonomamente esercitata da nell'esercizio delle proprie funzioni, così come non è stato provato che il ricorrente Parte_1
avesse un potere di iniziativa nella gestione del settore amministrativo o che potesse, con margine di discrezionalità, assumere o intraprendere strategie organizzative al di fuori delle indicazioni fornite dal proprio superiore, ossia dal preposto ( o ). Lo stesso Per_1 Per_6
ha infatti precisato che il ricorrente era il suo “occhio” nel settore amministrativo e di Per_1
essere, comunque, il suo diretto interlocutore, con la precisazione che aveva Parte_1
responsabilità diverse (e inferiori) rispetto a quelle di vero e proprio coordinamento del settore medesimo.
7.3. Reputa invece il Tribunale che le mansioni svolte dal ricorrente, sì come descritte in ricorso e risultanti dall'istruttoria orale, siano ascrivibili al profilo professionale dello
“Specialista tecnico amministrativo” (par. 193).
Tale profilo rientra anch'esso nell'area professionale seconda e include i lavoratori che
“in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa ed in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”.
Dalla lettura delle declaratorie si evince che i tratti caratterizzanti l'area professionale seconda e il profilo dello “Specialista tecnico amministrativo” (par. 193) sono rappresentanti dal possesso di competenze tecnico specialistiche, che implicano un adeguato livello di professionalità e lo svolgimento in autonomia di compiti di notevole contenuto professionale, con partecipazione alla realizzazione dei processi produttivi aziendali e nell'ambito di direttive di massima.
Le suddette caratteristiche si ravvisano nell'attività svolta da sì come descritta Parte_1
dai testi e risultante dalla documentazione in atti.
È emerso infatti dall'istruttoria che a decorrere dalla data di pensionamento di Pt_2
il ricorrente si è occupato, su delega del preposto , in quanto suo coadiutore, della Per_1
14 gestione delle attività del settore amministrativo, in particolare delle attività di cassa, con esercizio di funzioni non meramente operative, bensì di controllo e supervisione sull'attività di altri dipendenti, e delle attività di gestione delle pratiche del personale;
ciò in totale autonomia operativa, essendosi il ricorrente occupato “in tutti i settori della sede amministrativa […] di tutto quello che c'era bisogno di fare” fungendo da passaggio finale, come detto, di atti che poi passavano alla mera firma del superiore gerarchico (cfr. dichiarazioni di ). Dalle Per_1
deposizioni testimoniali risulta che le attività erano svolte dal solo ricorrente, con l'affiancamento di personale di livello inferiore cui ha fornito direttive e con Parte_1
autonomia operativa che è stata mantenuta anche quando è venuto meno l'incarico affidato a e questi è stato sostituito da , il quale ha espressamente dichiarato di aver Per_1 Per_6
mantenuto lo stesso assetto organizzativo precedente.
In tutte le attività descritte in ricorso e confermate dai testi, comprese quelle di referente per la trasparenza - che includevano la raccolta e l'elaborazione dei dati da inserire nel settore
“società trasparente” del sito aziendale, la garanzia del buon andamento dei flussi informativi, pur entro le direttive del Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza di (cfr. CP_1
Cont O.d.S. del 20.1.2020 – doc. 29 di -, si ravvisa il “notevole contenuto professionale” richiesto dal parametro 193 nonché si ravvisa la finalizzazione alla realizzazione dei processi produttivi aziendali, richiesta in generale per il lavoratori dell'area 2^. L'attività di Parte_1
appare infatti comprendere compiti differenziati, non solo strettamente inerenti alla gestione amministrativa del personale, ma diretti a consentire il complessivo e corretto funzionamento dell'attività aziendale, al di là della “specifica area operativa di appartenenza” (cfr. declaratoria del parametro 175, area 3^), pur nell'ambito di direttive di massima indicate dai referenti e preposti.
La sussunzione delle mansioni entro il parametro 193 assorbe la domanda in relazione agli ulteriori e inferiori parametri rivendicati dal ricorrente.
8. Accertato lo svolgimento in fatto di mansioni superiori, ai fini del riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica pretesa, va valutata l'esistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 18 all. A r.d. 148/1931, ossia l'esistenza di un ordine scritto del datore di lavoro e la vacanza del posto in organico.
8.1 Quanto all'ordine scritto, è stata documentata da parte ricorrente l'attribuzione dei compiti di coadiutore nello svolgimento dell'incarico di coordinamento del settore amministrativo con O.d.S. n. 31 del 11.11.2019, adottato dal Direttore della Struttura
15 Territoriale periferica di Catania, ma portato a conoscenza del Direttore Generale di e da CP_1
questi firmato per condivisione (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Risulta invece adottato direttamente dal Direttore Generale l'O.d.S. con il quale sono state attribuiti a i compiti di Referente per la Trasparenza nella sede periferica di Catania Parte_1
e nell'area di competenza (cfr. doc. 29 di parte resistente).
L'esistenza di ordini di servizio a firma del Direttore consente di ritenere indubbiamente soddisfatto il requisito dell'esistenza di un ordine scritto, come previsto dall'art. 18 all. A r.d.
148/1931, espresso in forma certa e documentata, e ciò ance in considerazione delle più recenti pronunce di legittimità che hanno attenuato il rigore del requisito dell'ordine di servizio scritto proveniente dal Direttore dell'azienda, ammettendo che la volontà della Direzione di adibire il lavoratore a mansioni superiori possa ricavarsi anche per elementi presuntivi, costituiti, ad esempio, dai reiterati ordini di servizio (cfr. Cass. 5795/2013, in motivazione: “Né può sottacersi che la peculiarità della menzionata normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare, in modo regolare e con obiettività,
l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo.
12. Tanto però non esclude, nel caso di prolungata copertura del posto, che questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza e, come ritenuto da questa Corte (v. Cass. 7702/2003 cit.), di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, e di un ordine del Direttore dell'azienda laddove siano riscontrabili reiterate disposizioni di servizio tali da fare presumere una esplicitazione della volontà della Direzione di adibire a mansioni superiori un lavoratore idoneo a tali mansioni, e ancora l'inesistenza di una riserva datoriale di ricoprire il relativo posto mediante concorso.
13. Non può a tali fini non venire in considerazione, invero, che il prolungato affidamento di mansioni superiori, non rispondendo di per sé all'esigenza temporanea di cui al R.D. n. 138 del 1931, All. A, art. 18, implica, necessariamente, da parte del datore di lavoro, o se si vuole da parte del Direttore, un giudizio di idoneità del lavoratore all'espletamento di siffatte mansioni e risponde, quindi, all'esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva).
8.2. A ciò si aggiunga che il lungo periodo di tempo di adibizione alle mansioni (a decorrere dall'11.11.2019) consente di ricavare per presunzioni la sussistenza dell'ulteriore requisito della vacanza del posto in organico, condividendosi sul punto l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che “la pluriennale copertura
16 del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con
l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (cfr. C. Cass. 12601/2016, C. Cass. 9344/2012 e C. Cass.
7702/2003, cit.).
La vacanza del posto in organico di una figura professionale in possesso del parametro
193 risulta peraltro espressamente dall'O.d.S. n. 31 del novembre 2019, ove si prende atto
“della momentanea carenza, in detto Settore, di altra figura professionale in possesso del medesimo del medesimo parametro”.
Risulta poi dall'istruttoria svolta che il ricorrente ha svolto le mansioni superiori ininterrottamente e per un periodo sicuramente superiore a sei mesi, in quanto proseguite con il medesimo assetto disposto da anche a seguito del conferimento dell'incarico di preposto Per_1
a , nel 2021. Ciò consente di ritenere soddisfatto il requisito della reggenza superiore a Per_6
sei mesi nell'ambito di un anno, dell'assenza di riserva datoriale di provvedervi mediante concorso, nonché dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni.
Ne consegue che va riconosciuto il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nella qualifica di “Specialista tecnico/amministrativo (par 193)” a decorrere dal semestre di legge successivo alla data di assegnazione delle mansioni di cui all'O.d.S. n. 31 del 11.11.2019.
9. Il riconoscimento del superiore inquadramento, come sopra individuato, non è ostacolato dalla normativa regionale richiamata dalla società resistente che ha posto un blocco alle assunzioni nelle società partecipate. Il riferimento è all'art. 20 co. 6 della L.R della Regione
Sicilia n. 11/2010 e ss.mm., che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a “nuove assunzioni di personale”.
A parere di questo Tribunale, tale prescrizione non è ostativa al riconoscimento della mansione superiore al ricorrente, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, si ravvisa una intrinseca diversità tra il concetto di assunzione e quello di assegnazione a mansioni superiori, atteso che nel primo caso si instaura un nuovo e autonomo rapporto di lavoro, mentre nel secondo si incide sull'unico rapporto di lavoro già costituito con la società, sicché il divieto delle assunzioni non può estendersi a comprendere anche il divieto di assegnazione a mansioni superiori per effetto della relativa reggenza, avendo le due previsioni un ambito applicativo differente. Ciò in quanto le società a partecipazione pubblica
17 sono soggetti di diritto privato che adottano il modello societario, sottoponendosi, in linea di massima e salvo espresse deroghe, alla relativa disciplina, il che esclude l'applicazione di regole che si discostano dal modello privatistico salvo che vi sia una chiara previsione di legge di segno contrastante (cfr. Cass. n. 35421/2022 che, seppur in diversa fattispecie attinente a società pubbliche non appartenenti al settore degli autoferrotranvieri, ha confermato la diversità di nozione tra le assunzioni e la disciplina delle mansioni superiori).
In secondo luogo, l'esigenza di “attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato” cui ha fatto riferimento la Corte di Cassazione nel settore per cui è causa (cfr. Cass. 12601/2016), rafforza la soluzione interpretativa secondo cui lo scostamento dalle regole proprie del diritto privato è ammesso alle sole condizioni e limiti della normativa speciale vigente, quale è l'art. 18 dell'All.
A) del R.D. 148/1931.
10. Ne consegue che, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18 per la definitiva assegnazione delle mansioni superiori, per come sopra argomentato, a parte ricorrente può riconoscersi il diritto al superiore inquadramento nella posizione di “Specialista tecnico/amministrativo (par 193)” con la decorrenza sopra indicata.
Per l'effetto, l'azienda convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive dovute al ricorrente in ragione delle mansioni superiori svolte.
Al fine di quantificare le somme spettanti a parte ricorrente a titolo di differenze retributive il giudizio deve proseguire e la causa va rimessa su ruolo, come da separata ordinanza, risultando necessari accertamenti di natura contabile.
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.
11. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva nei confronti dell' , tenuto CP_2 conto della data di notifica del ricorso all'Ente previdenziale (cfr. ricorso notificato il 13.2.2023 come da deposito del 24.2.2023) la prescrizione quinquennale ex lege n. 335/1995 risulta maturata per i contributi dovuti sulle retribuzioni spettanti fino al 8.4.2018, dovendo tenersi conto, nel computo del termine quinquennale di prescrizione a ritroso, del periodo di sospensione di 311 giorni di cui all'art. 37 del D.L. 18/2020 e all'art. 11 co 9. del D.L. 183/2020.
In mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione spettante al ricorrente, la società convenuta va dunque condannata al versamento all'ente previdenziale dei contributi omessi per l'attività lavorativa svolta in relazione al periodo non coperto da prescrizione, per come sopra indicato (cfr. Cass. n. 19398/2014 e Cass. n. 14853/2019).
18 12. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5545/2021 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile la domanda nella parte in cui si riferisce la periodo intercorrente dal giugno 2018 al 9.3.2021; dichiara il diritto di all'inquadramento nella qualifica di “Specialista Parte_1
tecnico/amministrativo (par 193)” ai sensi dell'articolo 18 All. A) al R.D. 148/1931 decorso il semestre di legge dalla data di assegnazione delle relative mansioni (11.11.2019); condanna l al pagamento dei contributi previdenziali Controparte_1
omessi in relazione alle superiori mansioni svolte, nei limiti della prescrizione, come accertato nel presente giudizio;
rigetta nel resto il ricorso;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione degli importi dovuti;
spese al definitivo.
Catania, 20/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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