Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.1.25, in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 456/21 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentati/a/o e difesi/a/o come da mandato in atti dall'Avv. PASQUALE Parte_1
BIONDI;
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro p.t, Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3 ;
[...] Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di BENEVENTO n° 793/20, in atti, con la quale, in accoglimento del ricorso di primo grado così pronunciava “Accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici dell'intero servizio effettivo prestato pre-ruolo; 2. Condanna l'Amministrazione a ricostruire la carriera ed ad adeguare il trattamento giuridico-economico spettante in ragione dell'anzianità maturata pre-ruolo nonché al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto spettante in virtù dell'adeguamento retributivo oltre interessi, rivalutazione nei limiti della prescrizione (decorrenza 07.02.2012); 3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.”. Il primo giudice ha, per quel che qui di interesse, ritenuto ritualmente eccepita la prescrizione e, quanto al governo delle spese compensato le spese in quanto “Ricorrono gravi motivi, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in materia e della pronunzia sopravvenuta, per dichiarare compensate le spese del procedimento.”. Il gravame ha ad oggetto: la dichiarata prescrizione e il governo delle spese per quanto attiene alla compensazione, ritenuta dall'appellante erronea ed ingiusta in quanto non osservante del principio della soccombenza e priva delle ragioni giustificative di legge.
Pur ritualmente citato non si è costituito alcun appellato di cui in questa sede va dichiarata la contumacia.
La controversia alla presente udienza – previo deposito di note di trattazione da parte del solo appellante- è decisa come segue. L'appello è fondato e va accolto nei termini a seguire.
Effettivamente parte appellante ha allegato la memoria di costituzione di primo grado da cui si evince che le difese non avevano ad oggetto la prescrizione. Sul punto l'appello deve essere, quindi, accolto. L'appellante lamenta poi una erronea statuizione da parte del giudice e in merito al regime delle spese di lite.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la materia del contendere – al momento della decisione – non era più controversa.
Le pronunce richiamate analiticamente da parte appellante – a partire dalla sent. n. 23868/2016 – hanno, infatti, sempre riconosciuto al personale ATA il diritto all'integrale riconoscimento, sia a fini giuridici che economici, del servizio prestato con contratti a termine stipulati con il ai fini CP_1 del computo dell'anzianità spettante, cosicchè di alcun effettivo contrasto o oscillazione può parlarsi almeno con riferimento al periodo della decisione. In particolare, proprio nella sente. N. 31150/2019 si legge: “Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti … la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr.
Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019)”. Nella medesima sentenza si legge anche che : “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”. Tale principio – già al momento nel quale è stata emanata la sentenza impugnata – era stato ribadito più volte dalla Suprema Corte con le sentenze n. Cassazione civile sez. lav., 7/02/2020, n. 2924, Cassazione civile sez. lav., 16/12/2019, n.
33139, Cassazione civile sez. lav., 16/12/2019, n. 33138, Cassazione civile sez. lav., 16/12/2019, n.
33140, Cassazione civile sez. VI, 2/10/2020, n. 21175) e, successivamente con una serie di ordinanze della VI sez. a conferma della pacificità del principio (nn. 21176, 21175,14111, 14110, 14109 del
2020). Di conseguenza, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado andrà riformata nella parte in cui ha provveduto alla compensazione delle spese che vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione. Per la liquidazione delle stesse occorre far riferimento al D.M. 55/2014 (invocato dalla parte e tenuto conto dell'epoca di conclusione di tutte le attività espletate dal difensore in quella fase di giudizio, come precisato dalle SS.UU. n. 33482 del 2022) e, in particolare, ai parametri medi del valore indeterminabile di cui alla tabella allegata (considerato pari a € 26.000,00, come precisato in motivazione da Cass. n. 29821 del 2019), che, con una riduzione in considerazione della serialità della lite, possono determinarsi in € 2.050,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione agli avv. Biondi dichiaratisi anticipatari. Le spese del presente grado seguono parimenti la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 2.000,00 (tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, in considerazione dell'espletamento di attività difensive anche dopo l'entrata in vigore del predetto decreto e della necessità di liquidazione unitaria del compenso di questa fase di giudizio (Cfr. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022 cit., ord. n. 1989 del 2023)), avuto come riferimento lo scaglione di valore determinato dall'importo della liquidazione operata per il primo grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
In tal senso va riformata la sentenza gravata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata – che nella restante parte conferma – dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici dell'intero servizio effettivo prestato pre-ruolo; condanna l'Amministrazione a ricostruire la carriera ed ad adeguare il trattamento giuridico-economico spettante in ragione dell'anzianità maturata pre-ruolo nonché al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto spettante in virtù dell'adeguamento retributivo oltre accessori di legge;
• condanna il appellato al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio che si liquidano in € 2050,00 per il primo grado ed in € 2000,00 per il secondo grado oltra IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione. Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 28.1.25 Il Consigliere est. Il Presidente