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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1232 /2024 R.G. promossa da:
FI. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.FUSO ANNALISA e dall'Avv. VALENTINA REPICE
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Nadia Perego Pt_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.Sabrina Polizzi
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver ricevuto in data 10 maggio 2024 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11776202400000850000, emessa dall'
[...]
, sede di Varese, impugnava l'Avviso di addebito n. 41720150000413304000, relativo a Controparte_2 omessi versamenti DM10 anno 2014, per € 19.169,86 e chiedeva al Giudice del lavoro di accogliere le seguenti conclusioni : “accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti previdenziali come indicati nel presente ricorso e, per l'effetto, annullare i relativi ruoli nonché la comunicazione preventiva di ipoteca opposta e l'avviso di addebito sotteso indicato in narrativa, per quanto di competenza”.
Si costituivano le parti convenute chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e il suo rigetto.
il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato notificato in data 10 maggio 2024. il ricorso, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del decreto legislativo 46/1999, avrebbe dovuto essere proposto entro il termine perentorio del
19 giugno 2024. Essendo stato depositato il 22 luglio 2024 ne va rilevata l'inammissibilità.
In ogni caso, costituendosi in giudizio ha documentato come l'avviso di addebito sia stato notificato in Pt_2 data 27.08.2015 (Doc. 1) all'indirizzo PEC Trattasi dell'indirizzo PEC, del Email_1 tempo, della società destinataria comunicato al registro delle imprese (pag. 7 della visura - Doc.2); trattandosi di registro tenuto da una pubblica autorità per ragioni di pubblico interesse è dotato di un indirizzario rientrante nella nozione di "pubblico elenco" di cui all'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 53 del
1994” (Cass. 26.2.2019, n. 5652).
1 Anche L' ha depositato atti interruttivi della prescrizione, fra cui anche Controparte_1 una richiesta di rateizzazione presentata dai soci (doc. 1 bis).
Non è comunque fondata l'eccezione di prescrizione.
Con nota depositata in data 2.12.2024 parte ricorrente, con riferimento agli allegati di docc. 1 bis, 1 CP_3 ter 2, 2 BIS, 3, 3 bis, 4, 4 bis, 4 BIS, e alle intimazioni di pagamento, ha disconosciuto “ai sensi degli artt.
2719 c.c. e 22 e 23bis D.Lgs. 82/2005 (codice dell'Amministrazione Digitale) la conformità ai rispettivi originali delle copie informatiche prodotte in quanto prove di attestazione di conformità e nello specifico degli allegati da doc. 1bis a 4 BIS compresi prodotti nel fascicolo di parte resistente”.
La pec di consegna della notificazione effettuata a mezzo pec, essendo un duplicato informatico, e non una copia informatica, deve considerarsi un originale, e non va attestata alcuna conformità.
Trattasi comunque di un disconoscimento generico, in quanto non viene esplicitato in modo dettagliato e completo quali siano gli elementi che si intendono contestare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle resistenti costituite delle spese di lite che si liquidano in € 1.000 per compensi, per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 17.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
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