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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 440/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 440/2019 , proposto da:
, ( C.F. ), residente in S. Parte_1 C.F._1
Teodoro in Loc. Lu RA CO CA, rappresentato e difesa, dall'Avv. Cinzia Tirozzi ATTRICE
Contro
con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, numero CP_1 di iscrizione al Registro delle Imprese di Nuoro, C.F. e P.IVA
, REA n. NU-86492, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore e amministratore unico Ing. , rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Orecchioni, in Corso Matteotti n.47, in Tempio Pausania
-CONVENUTA Oggetto: Somministrazione;
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione del 7 marzo 2019 regolarmente notificato , la SI. ra ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
Pagina 1 chiedendo dichiararsi non dovute le somme pretese nella fattura n.
201402134075 di € 9.896,33 e con la fattura n. 2014021106690 di €. 2.943,16 (per complessivi €. 12.839,49) con riferimento all'utenza n.
3115073787, matricola 95069410, successivamente sostituito da CP_1 con altro contatore n. 3115286976 avente matricola 11TA125385 previo accertamento dell'intervenuta prescrizione delle somme relative agli anni
2006 – 2014 ; ha dedotto che i propri consumi medi annuali si erano sempre attestati nell'ordine di complessivi 200-250 mc;
che la convenuta ha applicato erroneamente la tariffa per utenza domestica non residente, e che nonostante il divieto di utilizzo dell'acqua in quanto non potabile , la stessa ha applicato la tariffa piena, che ha provveduto alla sostituzione del contatore in assenza di contraddittorio , che il credito non era certo , liquido né eSIibile , che al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza aveva invitato a mezzo del suo procuratore CP_1 alla negoziazione assistita ma che tale invito era rimasto privo di riscontro;
chiedeva la condanna di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. ed infine concludeva per : “In via principale: Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società CP_1 richiesto con la fattura n. 201402134075 e con la fattura n. 2014021106690 per gli anni 2006 – 2014 alla SI.ra , per intervenuta prescrizione del Parte_1 credito per decorso del termine di cui all'art. 2948 , c. 1 , n. 4 c.c. ; Accertare e
Accertare e dichiarare non dovute per tutte le ragioni esposte in narrativa le somme richieste dalla società alla SInora per partite Controparte_1 Parte_1 pregresse “ anni 2006 – 2014” di cui alla fattura n. 201402134075 e alla fattura n.
2014021106690. In tutte le ipotesi condannare la società , ex art. 96 CP_1
c.p.c. al risarcimento del danno cagionato alla SI.ra nella Parte_1 misura che sarà determinata dal Giudice in via equitativa . Con vittoria di spese , competenze ed onorari del giudizio .”
Si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 3.7.2019 la società , la quale ha chiesto il CP_1 rigetto dell'avversa domanda , in particolare ha dedotto l'insussistenza della lamentata prescrizione sulla scorta dei solleciti di pagamento del 6.8.2014 e del 6.02.2015, ha confermato la regolarità della sostituzione del contatore pur in assenza di contraddittorio ma avvenuta in conformità all'art. B.24 del Regolamento SII , ha altresì confermato la legittimità del credito richiesto in quanto certo , liquido ed eSIibile , ha chiesto il rigetto della domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. stante l'assenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della società convenuta, ha eccepito che in ipotesi di erronea applicazione della tariffa domestica non residente incombe sull'attore l'onere di provare tale assunto e di chiedere la
Pagina 2 modifica della predetta tariffa sugli appositi moduli forniti dalla società convenuta e infine ha concluso per : “ In via principale:
“a) rigettare tutte le domande formulate dalla NO , compresa la Parte_1 richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. e, per l'effetto: b) accertare che tutti gli importi indicati nelle fatture nn. 2014/02134075 e
2014/021106690 sono effettivamente dovute dalla SI.ra ; d) Parte_1 condannare l'odierno attore al pagamento dell'importo di € 12.830,49 oltre interessi moratori così come previsto dall'art B.22 del Regolamento SII;
d) condannare l'odierno attore al pagamento dell'importo di € 12.830,49 oltre interessi moratori così come previsto dall'art B.22 del Regolamento SII;
In via subordinata: e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da per la fornitura idrica somministrata e, per l'effetto, condannare gli CP_1 odierni attori al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1 oltre gli interessi come sopra indicati;
il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi. “ Il Giudice titolare della causa , esaminata la documentazione e le deduzioni istruttorie di parte attrice (non avendo la convenuta articolato CP_1 mezzi istruttori in comparsa di costituzione e risposta, né depositato memorie ex art. 183 c.p.c. o repliche) faceva propria ex art. 185-bis c.p.c. l' offerta reale di € 3.000,00 omnia formulata da parte attrice a fini conciliativi non accettata dalla società convenuta .
Espletata la prova testimoniale di parte attrice sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria 183 6 comma n. 2 c.p..c., all'udienza del 15.12.2023 la SI.ra ha affermato che : “ la SI.ra Parte_2 Parte_1 vive da sola presso l' abitazione di San Teodoro, Loc. Lu RA CO CA priva di piscina, di orto e di terreno piantumato;
che la stessa trascorre lunghi periodi presso l'unica figlia, lasciando la casa disabitata;
che a partire dalla estate 2010 e fino all' estate 2019 la incaricava di acquistare con regolarità l'acqua potabile a mezzo autobotte privata per riempire la cisterna della propria casa di San Teodoro, in quanto l'acqua arrivava in piccole quantità e fra l'altro non era utilizzabile;
era gialla;
era lo stesso Comune a fornire alla cittadinanza l'acqua potabile. “ Alla medesima udienza il teste , ha confermato lea Testimone_1 circostanze di cui ai capi di prova 1), 2), 3) . All'udienza del 26.1.2024 il teste interrogato sul capo 4) di Testimone_2 cui alla memoria 183 6 comma n. 2 c.p.c. di parte attrice ha così affermato :
“E' vero che in data 3 marzo 2015 sono stato incaricato dalla proprietaria NO di verificare l'esistenza di Parte_1 eventuali perdite idriche all'interno della sua proprietà di San Teodoro, Loc. Lu RA CO CA” non ho riscontrato alcuna perdita all'interno dell'impianto; ho fatto prove di tenuta, ho messo in pressione e nel caso di perdite la pressione sarebbe diminuita;
-sulla strada si vedeva dell'acqua”; Alla medesima udienza il Giudice titolare ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2024.
Pagina 3 A tale ultima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. A seguito dell'ultima variazione tabellare resa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente . La causa è stata istruita mediante prove documentali e testimoniali. Le parti hanno depositato memorie ex art. 183 c.p.c., comparse conclusionali e note di replica . Ciò premesso , deve essere accolta la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'annullamento del diritto di credito per i consumi riferiti al periodo dal 1.01.2006 al 16.04.2014, non solo sul presupposto dell' intervenuta prescrizione , ma anche riguardo all'illegittimità dei conteggi effettuati dalla società convenuta a seguito della sostituzione del contatore dell'utenza in questione in quanto avvenuto in assenza di contraddittorio . Come emerge dalla documentazione allegata all'atto di citazione, per quanto concerne l'utenza n.6067160 in località Lu RA (San Teodoro), di cui è titolare la SI.ra , costituiscono oggetto di Parte_1 contestazione le fatture n. 1) 201402134075 del 3.6.2014 , emessa a saldo per l'importo di €. 9.896,33 in relazione ai consumi registrati sul contatore matricola 95069410 , sostituito in data 29.11.2011 , dal 31.12.2005 al 29.11.2011 e 2) la fattura n. 2014/021106690 del 17.12.2014, emessa a saldo per € 2.943,16, in relazione ai consumi registrati sul nuovo contatore matricola n. 11TA125385,( installato in data 29/11/2011), dal 17/04/2014 al 06/10/2014. La società convenuta ha dato atto che nel 2015 nell'ambito della procedura cautelare relativa all'inibizione di slaccio , ha provveduto allo sgravio dell'importo di €. 3.765,20 per il riconoscimento di canoni prescritti relativi al periodo dal 31.12.2005 al 3.6.2009. Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, “il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato dall'utente annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede la prescrizione breve quinquennale, decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso (v. Cass. n. 6209/1999; Cass., n. 3162/2011) “ . Alla luce di quanto sopra CP_1 riguardo alla prima fattura avrebbe dovuto riconoscere l'intervenuta prescrizione del credito per tutto il periodo comprendente il quinquennio e dunque dal 31.12.2005 al 31.12.2011. Ne consegue che la fattura n. 201402134075 dell'importo di €. 9.896,33 deve essere annullata per intervenuta prescrizione .
Nel merito infatti, appare accoglibile la doglianza di parte attrice in mancanza di prova contraria di parte convenuta , relativamente alla
Pagina 4 sostituzione unilaterale del contatore da parte della società convenuta avvenuta in data 29.11.2011. Si evidenzia che il Regolamento del Servizio Idrico Integrato non prescrive la presenza dell'utente all'atto della sostituzione: “Art. B.24 verbali di posa, chiusura, rimozione, o sostituzione del contatore . Per tutte le utenze idriche riferibili contrattualmente al Gestore, al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed eventuali dichiarazioni dell'utente. L'utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell'eventuale appuntamento concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito verbale”. Orbene nel caso di specie , oltre alla sostituzione del contatore, la società convenuta non ha posto in essere alcun ulteriore adempimento in conformità all'art. B.24 . Per giurisprudenza costante “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917/2012). In caso di sostituzione unilaterale del contatore “l'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse malfunzionante a vantaggio del fruitore della prestazione, se è determinata dal comportamento del creditore che ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione e lo ha distrutto o comunque reso non più idoneo ad una verifica in corso di giudizio, non può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato” (Cass. n. 23699/2016). . Risulta peraltro accoglibile l'eccezione relativa alla non potabilità dell'acqua e relativa ai periodi di consumo di cui alla fattura n. 201402134075 del 3.6.2014 , emessa a saldo per l'importo di €. 9.896,33 oggetto tuttavia di intervenuta prescrizione nell'ambito della procedura di inibizione allo slaccio più sopra richiamata .
Deve comunque prima di tutto osservarsi che l'attrice ha provato il requisito della non potabilità dell'acqua in tutto il territorio di San Teodoro sulla scorta delle ordinanze comunali attestanti il divieto di utilizzo di acqua per uso non potabile nei periodi oggetto delle fatture contestate .
Pagina 5 Va immediatamente precisato che le ordinanze comunali si fondano sui rilievi delle Aziende Sanitarie Locali , e non sono state contestate specificamente da la quale, dal suo canto non ha offerto CP_1 alcuna prova dell'idoneità dell'acqua per scopi potabili . Sotto il profilo giuridico , è pacifico che tra le parti intercorra un contratto di somministrazione di acqua (art.1559 c.c.) per uso domestico che obbliga a fornire all'utenza acqua potabile. CP_1
Deve rilevarsi che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande ( D.L.gs.2 febbraio 2001 , n. 31 attuativo della Direttiva 98/83CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). L'art. B . 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “ l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”. L'erogazione attraverso la rete pubblica di acqua che non presenti i requisiti sopra accennati , pertanto, costituisce inadempimento - o un inesatto inadempimento - agli obblighi derivanti in capo al gestore del Servizio Idrico Integrato dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente. Nel presente procedimento è rimasto accertato che sia rimasta inadempiente , avendo fornito CP_1 acqua non potabile e, dunque, un bene non idoneo all'uso al quale era destinato. Deve essere rilevato , inoltre che rientra nei compiti della società erogatrice - unica controparte dell'utente nel contratto privatistico di somministrazione - quello di “curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria “ delle opere inerenti al servizio . In questo senso , peraltro, depone anche l'art. 4 , comma 4 , della Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Ottimale della Sardegna e , che pone a carico CP_1 del gestore gli obblighi di manutenzione e gestione della rete e la conseguente responsabilità in caso di difetto di intervento. Questa premessa rende chiaro e conseguente quanto affermato in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità : “Ai sensi dell'art. 1218 c.c. , il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile , non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esatto adempimento” ( così , in materia di responsabilità del gestore del Servizio Idrico Integrato nel contratto di somministrazione , Cass. 13 ottobre 2015, dep. 4 febbraio 2016, n. 2182). Nel caso di specie, non ha offerto alcuna prova di impiego della CP_1 diligenza adeguata . A tal proposito, è sufficiente osservare , sul punto , che l'art. 154 d. lgs 3 aprile 2006, n. 152 ( testo Unico in materia di
Pagina 6 ambiente) prevede che la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche “ tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito”. Nella vicenda oggetto di causa, dunque, è rimasta CP_1 inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, dunque munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge . In ragione di tale inesatto inadempimento la società non può pretendere l'adempimento integrale della controprestazione da parte dell'utente , vale a dire il pagamento dell'intera tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito. La riduzione del corrispettivo , nella misura del 50% , era precedentemente regolata dall'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che per l'acqua non potabile stabiliva una riduzione del prezzo nella misura del 50%. Tale disposizione , tuttavia, non risulta più in vigore , dal momento che la determinazione della tariffa è ora disciplinata dall'art. 154 del d. lgs 3 aprile 2006 , n. 152 . L'assenza di una norma vigente che la preveda espressamente, tuttavia, non esclude come, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua , l'utente abbia comunque diritto ad una riduzione del prezzo , a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato e, comunque, di minore valore. Alla somministrazione, infatti , sono applicabili , in quanto compatibili con le disposizioni degli artt. 1559 e ss. c.c. , le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni ( art. 1570c.c. ) e secondo quanto è previsto dall'art.1490 c.c. (Garanzia per i vizi della cosa venduta. Come affermato dalla più recente e condivisibile giurisprudenza, l'azione di inadempimento contrattuale basata sulla non potabilità della risorsa idrica fornita è “ del tutto svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. cui, è invece soggetta l'azione di garanzia . Infatti, in tema di compravendita , si ha consegna di aliud pro alio , e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali , quando , dedotta ad oggetto del contratto “ acqua potabile”, sia invece consegnata acqua non potabile , poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la potabilità dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass. sez. 2, 5/7/1983 n. 4515). Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass.sez.2,19/12/2013, n. 28419; Cass. Sez.1 5/02/2016 , n. 2313; Cass. sez.2, 18/5/2011, n. 10916; Cass. sez.2, 11/11/2008, n. 26953; Cass. sez.2, 04/05/2005, n. 9227; Cass. sez.2, 25/09/2002, n. 13925; Cass. sez2, 23/03/1999 , n. 2712) vizi redibitori e mancanza di qualità , le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. , si distinguono dall'ipotesi della consegna aliud pro alio , che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento
Pagina 7 contrattuale ex art. 1453 c.c. , svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 c.c. ( così ex multis , Cass. Civ. 26897 del 2023). Al fine di determinare l'entità della riduzione del prezzo, a titolo di risarcimento del danno, in mancanza di altri elementi , deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato impiegando un parametro di riferimento analogo a quello considerato nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 1975, tenuto conto specificatamente dell'incidenza della mancata potabilità sul valore del bene somministrato e dell'autorevolezza della fonte (CIP) . Per affermazione consolidata nella stessa giurisprudenza di legittimità , la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione a vizi della cosa venduta e il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui l'art. 1226 c.c. costituisce specificazione sul terreno del risarcimento del danno . Nella specie parte attrice ha fornito prova nel presente giudizio della non potabilità dell'acqua relativa all'utenza alla medesima intestata mediante il deposito delle Ordinanze del Comune di San Teodoro (v. doc. 7,9,10,11 del fascicolo di parte attrice ) inerenti al divieto di utilizzo dell'acqua. Tuttavia, nella specie le ordinanze Comunali di divieto di utilizzo della risorsa idrica hanno riguardato i periodi già oggetto di riconoscimento di prescrizione da parte della società convenuta .
Ne consegue che la fattura n. 201402134075 di € 9.896,33 deve essere annullata . Non può di contro ritenersi prescritta la fattura n. 2014/021106690 del 17.12.2014, emessa a saldo per € 2.943,16, in relazione ai consumi registrati sul nuovo contatore matricola n. 11TA125385,( installato in data 29/11/2011), dal 17/04/2014 al 06/10/2014. La domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere respinta , in particolare : a. quanto al primo comma della disposizione de qua ( “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice su istanza dell'altra parte, la condanna alle spese, al risarcimento dei danni , che liquida , anche d'ufficio, nella sentenza”), sull'assorbente rilievo che parte attrice non ha allegato né tantomeno provato di aver subito alcun danno in conseguenza della condotta processuale tenuta dall'altra parte;
b. riguardo al terzo comma (“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art.91, il giudice , anche d'ufficio , può altresì condannare la parte soccombente al pagamento , a favore della controparte , di una somma equitativamente determinata”), non essendo ravvisabile alcun profilo di abuso dello strumento processuale da parte della convenuta , dovendosi sul punto richiamare l'insegnamento secondo cui “La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. , applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza , configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma
Pagina 8 ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 , commi 1 e 2 c.p.c. , e con queste cumulabile , volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 3830/2021; 20018/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda di parte attrice :
1) Annulla la fattura n. 201402134075 di € 9.896,33 per intervenuta prescrizione;
2) Condanna la SI.ra , nata a [...] il Parte_1
15.08.1939 e residente a [...]in Loc. Lu RA , CO CA
, ( C.F. ) al pagamento in favore della società C.F._1 in persona del legale rapp.te p.t. , con sede legale in CP_1
Nuoro in via Straullu n. 35 della somma di €. 2.943,16 come da fattura n. 2014/021106690 del 17.12.2014, in relazione ai consumi registrati sul nuovo contatore matricola n. 11TA125385, dal
17/04/2014 al 06/10/2014.
3) Compensa tra le parti le spese di lite .
Così deciso in Tempio Pausania il giorno 27 marzo 2025 Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 440/2019 , proposto da:
, ( C.F. ), residente in S. Parte_1 C.F._1
Teodoro in Loc. Lu RA CO CA, rappresentato e difesa, dall'Avv. Cinzia Tirozzi ATTRICE
Contro
con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, numero CP_1 di iscrizione al Registro delle Imprese di Nuoro, C.F. e P.IVA
, REA n. NU-86492, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore e amministratore unico Ing. , rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Orecchioni, in Corso Matteotti n.47, in Tempio Pausania
-CONVENUTA Oggetto: Somministrazione;
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione del 7 marzo 2019 regolarmente notificato , la SI. ra ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
Pagina 1 chiedendo dichiararsi non dovute le somme pretese nella fattura n.
201402134075 di € 9.896,33 e con la fattura n. 2014021106690 di €. 2.943,16 (per complessivi €. 12.839,49) con riferimento all'utenza n.
3115073787, matricola 95069410, successivamente sostituito da CP_1 con altro contatore n. 3115286976 avente matricola 11TA125385 previo accertamento dell'intervenuta prescrizione delle somme relative agli anni
2006 – 2014 ; ha dedotto che i propri consumi medi annuali si erano sempre attestati nell'ordine di complessivi 200-250 mc;
che la convenuta ha applicato erroneamente la tariffa per utenza domestica non residente, e che nonostante il divieto di utilizzo dell'acqua in quanto non potabile , la stessa ha applicato la tariffa piena, che ha provveduto alla sostituzione del contatore in assenza di contraddittorio , che il credito non era certo , liquido né eSIibile , che al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza aveva invitato a mezzo del suo procuratore CP_1 alla negoziazione assistita ma che tale invito era rimasto privo di riscontro;
chiedeva la condanna di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. ed infine concludeva per : “In via principale: Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società CP_1 richiesto con la fattura n. 201402134075 e con la fattura n. 2014021106690 per gli anni 2006 – 2014 alla SI.ra , per intervenuta prescrizione del Parte_1 credito per decorso del termine di cui all'art. 2948 , c. 1 , n. 4 c.c. ; Accertare e
Accertare e dichiarare non dovute per tutte le ragioni esposte in narrativa le somme richieste dalla società alla SInora per partite Controparte_1 Parte_1 pregresse “ anni 2006 – 2014” di cui alla fattura n. 201402134075 e alla fattura n.
2014021106690. In tutte le ipotesi condannare la società , ex art. 96 CP_1
c.p.c. al risarcimento del danno cagionato alla SI.ra nella Parte_1 misura che sarà determinata dal Giudice in via equitativa . Con vittoria di spese , competenze ed onorari del giudizio .”
Si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 3.7.2019 la società , la quale ha chiesto il CP_1 rigetto dell'avversa domanda , in particolare ha dedotto l'insussistenza della lamentata prescrizione sulla scorta dei solleciti di pagamento del 6.8.2014 e del 6.02.2015, ha confermato la regolarità della sostituzione del contatore pur in assenza di contraddittorio ma avvenuta in conformità all'art. B.24 del Regolamento SII , ha altresì confermato la legittimità del credito richiesto in quanto certo , liquido ed eSIibile , ha chiesto il rigetto della domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. stante l'assenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della società convenuta, ha eccepito che in ipotesi di erronea applicazione della tariffa domestica non residente incombe sull'attore l'onere di provare tale assunto e di chiedere la
Pagina 2 modifica della predetta tariffa sugli appositi moduli forniti dalla società convenuta e infine ha concluso per : “ In via principale:
“a) rigettare tutte le domande formulate dalla NO , compresa la Parte_1 richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. e, per l'effetto: b) accertare che tutti gli importi indicati nelle fatture nn. 2014/02134075 e
2014/021106690 sono effettivamente dovute dalla SI.ra ; d) Parte_1 condannare l'odierno attore al pagamento dell'importo di € 12.830,49 oltre interessi moratori così come previsto dall'art B.22 del Regolamento SII;
d) condannare l'odierno attore al pagamento dell'importo di € 12.830,49 oltre interessi moratori così come previsto dall'art B.22 del Regolamento SII;
In via subordinata: e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da per la fornitura idrica somministrata e, per l'effetto, condannare gli CP_1 odierni attori al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1 oltre gli interessi come sopra indicati;
il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi. “ Il Giudice titolare della causa , esaminata la documentazione e le deduzioni istruttorie di parte attrice (non avendo la convenuta articolato CP_1 mezzi istruttori in comparsa di costituzione e risposta, né depositato memorie ex art. 183 c.p.c. o repliche) faceva propria ex art. 185-bis c.p.c. l' offerta reale di € 3.000,00 omnia formulata da parte attrice a fini conciliativi non accettata dalla società convenuta .
Espletata la prova testimoniale di parte attrice sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria 183 6 comma n. 2 c.p..c., all'udienza del 15.12.2023 la SI.ra ha affermato che : “ la SI.ra Parte_2 Parte_1 vive da sola presso l' abitazione di San Teodoro, Loc. Lu RA CO CA priva di piscina, di orto e di terreno piantumato;
che la stessa trascorre lunghi periodi presso l'unica figlia, lasciando la casa disabitata;
che a partire dalla estate 2010 e fino all' estate 2019 la incaricava di acquistare con regolarità l'acqua potabile a mezzo autobotte privata per riempire la cisterna della propria casa di San Teodoro, in quanto l'acqua arrivava in piccole quantità e fra l'altro non era utilizzabile;
era gialla;
era lo stesso Comune a fornire alla cittadinanza l'acqua potabile. “ Alla medesima udienza il teste , ha confermato lea Testimone_1 circostanze di cui ai capi di prova 1), 2), 3) . All'udienza del 26.1.2024 il teste interrogato sul capo 4) di Testimone_2 cui alla memoria 183 6 comma n. 2 c.p.c. di parte attrice ha così affermato :
“E' vero che in data 3 marzo 2015 sono stato incaricato dalla proprietaria NO di verificare l'esistenza di Parte_1 eventuali perdite idriche all'interno della sua proprietà di San Teodoro, Loc. Lu RA CO CA” non ho riscontrato alcuna perdita all'interno dell'impianto; ho fatto prove di tenuta, ho messo in pressione e nel caso di perdite la pressione sarebbe diminuita;
-sulla strada si vedeva dell'acqua”; Alla medesima udienza il Giudice titolare ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2024.
Pagina 3 A tale ultima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. A seguito dell'ultima variazione tabellare resa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente . La causa è stata istruita mediante prove documentali e testimoniali. Le parti hanno depositato memorie ex art. 183 c.p.c., comparse conclusionali e note di replica . Ciò premesso , deve essere accolta la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'annullamento del diritto di credito per i consumi riferiti al periodo dal 1.01.2006 al 16.04.2014, non solo sul presupposto dell' intervenuta prescrizione , ma anche riguardo all'illegittimità dei conteggi effettuati dalla società convenuta a seguito della sostituzione del contatore dell'utenza in questione in quanto avvenuto in assenza di contraddittorio . Come emerge dalla documentazione allegata all'atto di citazione, per quanto concerne l'utenza n.6067160 in località Lu RA (San Teodoro), di cui è titolare la SI.ra , costituiscono oggetto di Parte_1 contestazione le fatture n. 1) 201402134075 del 3.6.2014 , emessa a saldo per l'importo di €. 9.896,33 in relazione ai consumi registrati sul contatore matricola 95069410 , sostituito in data 29.11.2011 , dal 31.12.2005 al 29.11.2011 e 2) la fattura n. 2014/021106690 del 17.12.2014, emessa a saldo per € 2.943,16, in relazione ai consumi registrati sul nuovo contatore matricola n. 11TA125385,( installato in data 29/11/2011), dal 17/04/2014 al 06/10/2014. La società convenuta ha dato atto che nel 2015 nell'ambito della procedura cautelare relativa all'inibizione di slaccio , ha provveduto allo sgravio dell'importo di €. 3.765,20 per il riconoscimento di canoni prescritti relativi al periodo dal 31.12.2005 al 3.6.2009. Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, “il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato dall'utente annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede la prescrizione breve quinquennale, decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso (v. Cass. n. 6209/1999; Cass., n. 3162/2011) “ . Alla luce di quanto sopra CP_1 riguardo alla prima fattura avrebbe dovuto riconoscere l'intervenuta prescrizione del credito per tutto il periodo comprendente il quinquennio e dunque dal 31.12.2005 al 31.12.2011. Ne consegue che la fattura n. 201402134075 dell'importo di €. 9.896,33 deve essere annullata per intervenuta prescrizione .
Nel merito infatti, appare accoglibile la doglianza di parte attrice in mancanza di prova contraria di parte convenuta , relativamente alla
Pagina 4 sostituzione unilaterale del contatore da parte della società convenuta avvenuta in data 29.11.2011. Si evidenzia che il Regolamento del Servizio Idrico Integrato non prescrive la presenza dell'utente all'atto della sostituzione: “Art. B.24 verbali di posa, chiusura, rimozione, o sostituzione del contatore . Per tutte le utenze idriche riferibili contrattualmente al Gestore, al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed eventuali dichiarazioni dell'utente. L'utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell'eventuale appuntamento concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito verbale”. Orbene nel caso di specie , oltre alla sostituzione del contatore, la società convenuta non ha posto in essere alcun ulteriore adempimento in conformità all'art. B.24 . Per giurisprudenza costante “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917/2012). In caso di sostituzione unilaterale del contatore “l'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse malfunzionante a vantaggio del fruitore della prestazione, se è determinata dal comportamento del creditore che ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione e lo ha distrutto o comunque reso non più idoneo ad una verifica in corso di giudizio, non può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato” (Cass. n. 23699/2016). . Risulta peraltro accoglibile l'eccezione relativa alla non potabilità dell'acqua e relativa ai periodi di consumo di cui alla fattura n. 201402134075 del 3.6.2014 , emessa a saldo per l'importo di €. 9.896,33 oggetto tuttavia di intervenuta prescrizione nell'ambito della procedura di inibizione allo slaccio più sopra richiamata .
Deve comunque prima di tutto osservarsi che l'attrice ha provato il requisito della non potabilità dell'acqua in tutto il territorio di San Teodoro sulla scorta delle ordinanze comunali attestanti il divieto di utilizzo di acqua per uso non potabile nei periodi oggetto delle fatture contestate .
Pagina 5 Va immediatamente precisato che le ordinanze comunali si fondano sui rilievi delle Aziende Sanitarie Locali , e non sono state contestate specificamente da la quale, dal suo canto non ha offerto CP_1 alcuna prova dell'idoneità dell'acqua per scopi potabili . Sotto il profilo giuridico , è pacifico che tra le parti intercorra un contratto di somministrazione di acqua (art.1559 c.c.) per uso domestico che obbliga a fornire all'utenza acqua potabile. CP_1
Deve rilevarsi che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande ( D.L.gs.2 febbraio 2001 , n. 31 attuativo della Direttiva 98/83CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). L'art. B . 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “ l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”. L'erogazione attraverso la rete pubblica di acqua che non presenti i requisiti sopra accennati , pertanto, costituisce inadempimento - o un inesatto inadempimento - agli obblighi derivanti in capo al gestore del Servizio Idrico Integrato dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente. Nel presente procedimento è rimasto accertato che sia rimasta inadempiente , avendo fornito CP_1 acqua non potabile e, dunque, un bene non idoneo all'uso al quale era destinato. Deve essere rilevato , inoltre che rientra nei compiti della società erogatrice - unica controparte dell'utente nel contratto privatistico di somministrazione - quello di “curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria “ delle opere inerenti al servizio . In questo senso , peraltro, depone anche l'art. 4 , comma 4 , della Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Ottimale della Sardegna e , che pone a carico CP_1 del gestore gli obblighi di manutenzione e gestione della rete e la conseguente responsabilità in caso di difetto di intervento. Questa premessa rende chiaro e conseguente quanto affermato in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità : “Ai sensi dell'art. 1218 c.c. , il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile , non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esatto adempimento” ( così , in materia di responsabilità del gestore del Servizio Idrico Integrato nel contratto di somministrazione , Cass. 13 ottobre 2015, dep. 4 febbraio 2016, n. 2182). Nel caso di specie, non ha offerto alcuna prova di impiego della CP_1 diligenza adeguata . A tal proposito, è sufficiente osservare , sul punto , che l'art. 154 d. lgs 3 aprile 2006, n. 152 ( testo Unico in materia di
Pagina 6 ambiente) prevede che la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche “ tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito”. Nella vicenda oggetto di causa, dunque, è rimasta CP_1 inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, dunque munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge . In ragione di tale inesatto inadempimento la società non può pretendere l'adempimento integrale della controprestazione da parte dell'utente , vale a dire il pagamento dell'intera tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito. La riduzione del corrispettivo , nella misura del 50% , era precedentemente regolata dall'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che per l'acqua non potabile stabiliva una riduzione del prezzo nella misura del 50%. Tale disposizione , tuttavia, non risulta più in vigore , dal momento che la determinazione della tariffa è ora disciplinata dall'art. 154 del d. lgs 3 aprile 2006 , n. 152 . L'assenza di una norma vigente che la preveda espressamente, tuttavia, non esclude come, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua , l'utente abbia comunque diritto ad una riduzione del prezzo , a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato e, comunque, di minore valore. Alla somministrazione, infatti , sono applicabili , in quanto compatibili con le disposizioni degli artt. 1559 e ss. c.c. , le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni ( art. 1570c.c. ) e secondo quanto è previsto dall'art.1490 c.c. (Garanzia per i vizi della cosa venduta. Come affermato dalla più recente e condivisibile giurisprudenza, l'azione di inadempimento contrattuale basata sulla non potabilità della risorsa idrica fornita è “ del tutto svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. cui, è invece soggetta l'azione di garanzia . Infatti, in tema di compravendita , si ha consegna di aliud pro alio , e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali , quando , dedotta ad oggetto del contratto “ acqua potabile”, sia invece consegnata acqua non potabile , poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la potabilità dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass. sez. 2, 5/7/1983 n. 4515). Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass.sez.2,19/12/2013, n. 28419; Cass. Sez.1 5/02/2016 , n. 2313; Cass. sez.2, 18/5/2011, n. 10916; Cass. sez.2, 11/11/2008, n. 26953; Cass. sez.2, 04/05/2005, n. 9227; Cass. sez.2, 25/09/2002, n. 13925; Cass. sez2, 23/03/1999 , n. 2712) vizi redibitori e mancanza di qualità , le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. , si distinguono dall'ipotesi della consegna aliud pro alio , che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento
Pagina 7 contrattuale ex art. 1453 c.c. , svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 c.c. ( così ex multis , Cass. Civ. 26897 del 2023). Al fine di determinare l'entità della riduzione del prezzo, a titolo di risarcimento del danno, in mancanza di altri elementi , deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato impiegando un parametro di riferimento analogo a quello considerato nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 1975, tenuto conto specificatamente dell'incidenza della mancata potabilità sul valore del bene somministrato e dell'autorevolezza della fonte (CIP) . Per affermazione consolidata nella stessa giurisprudenza di legittimità , la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione a vizi della cosa venduta e il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui l'art. 1226 c.c. costituisce specificazione sul terreno del risarcimento del danno . Nella specie parte attrice ha fornito prova nel presente giudizio della non potabilità dell'acqua relativa all'utenza alla medesima intestata mediante il deposito delle Ordinanze del Comune di San Teodoro (v. doc. 7,9,10,11 del fascicolo di parte attrice ) inerenti al divieto di utilizzo dell'acqua. Tuttavia, nella specie le ordinanze Comunali di divieto di utilizzo della risorsa idrica hanno riguardato i periodi già oggetto di riconoscimento di prescrizione da parte della società convenuta .
Ne consegue che la fattura n. 201402134075 di € 9.896,33 deve essere annullata . Non può di contro ritenersi prescritta la fattura n. 2014/021106690 del 17.12.2014, emessa a saldo per € 2.943,16, in relazione ai consumi registrati sul nuovo contatore matricola n. 11TA125385,( installato in data 29/11/2011), dal 17/04/2014 al 06/10/2014. La domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere respinta , in particolare : a. quanto al primo comma della disposizione de qua ( “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice su istanza dell'altra parte, la condanna alle spese, al risarcimento dei danni , che liquida , anche d'ufficio, nella sentenza”), sull'assorbente rilievo che parte attrice non ha allegato né tantomeno provato di aver subito alcun danno in conseguenza della condotta processuale tenuta dall'altra parte;
b. riguardo al terzo comma (“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art.91, il giudice , anche d'ufficio , può altresì condannare la parte soccombente al pagamento , a favore della controparte , di una somma equitativamente determinata”), non essendo ravvisabile alcun profilo di abuso dello strumento processuale da parte della convenuta , dovendosi sul punto richiamare l'insegnamento secondo cui “La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. , applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza , configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma
Pagina 8 ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 , commi 1 e 2 c.p.c. , e con queste cumulabile , volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 3830/2021; 20018/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda di parte attrice :
1) Annulla la fattura n. 201402134075 di € 9.896,33 per intervenuta prescrizione;
2) Condanna la SI.ra , nata a [...] il Parte_1
15.08.1939 e residente a [...]in Loc. Lu RA , CO CA
, ( C.F. ) al pagamento in favore della società C.F._1 in persona del legale rapp.te p.t. , con sede legale in CP_1
Nuoro in via Straullu n. 35 della somma di €. 2.943,16 come da fattura n. 2014/021106690 del 17.12.2014, in relazione ai consumi registrati sul nuovo contatore matricola n. 11TA125385, dal
17/04/2014 al 06/10/2014.
3) Compensa tra le parti le spese di lite .
Così deciso in Tempio Pausania il giorno 27 marzo 2025 Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
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