Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in ANTONIO MOSTO 36 16042 CARASCO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. RIVARA LUIGI (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]36 16042 CARASCO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LUCATORTO VALENTINA (C.F. ), che lo C.F._4 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 4 e 23 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CARASCO il 12/10/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso Persona_1 la madre.
2) Nella casa di residenza familiare sita in Carasco via Antonio Mosto 36 con tutti gli arredi attualmente presenti, continuerà ad abitare la signora con il figlio Parte_1 Per_1
3) Il padre potrà incontrare e frequentare liberamente il figlio previo preavviso ed in accordo Per_1 con la madre e comunque nel rispetto degli impegni scolastici e di vita del figlio stesso.
4) In difetto di diversi accordi tra i genitori la regolamentazione delle visite paterne sarà la seguente: il signor starà con il figlio il sabato e domenica mattina per tre ore con orario da Parte_2 concordarsi di volta in volta tra i genitori prelevando e riportando il piccolo presso l'abitazione Per_1 della madre.
5) Il figlio trascorrerà un periodo di una settimana durante le vacanze estive con ciascun genitore previo accordo tra i genitori e nel rispetto del criterio dell'alternanza.
6) Le festività civili e religiose che corrispondono a feste scolastiche seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori.
7) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. 8) I genitori si impegnano vicendevolmente a prestarsi una pronta e leale collaborazione al fine di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza per il figlio quali quelle Per_1 riguardanti la sua residenza abituale, la salute, l'educazione, e l'istruzione, le attività parascolastiche,
e sportive, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
9) Il signor si impegna a versare alla signora per mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio la somma mensile di euro 300,00 a far data dal mese di maggio 2025, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat.
10) Inoltre il signor si impegna a versare ogni mese alla signora Parte_2 Parte_1 sempre per le esigenze del figlio l'importo dell'Assegno Unico erogato dall'Inps entro 10 Per_1 giorni dal ricevimento.
11) La signora si farà carico del pagamento delle rate mensili del mutuo contratto da Parte_1 entrambi i coniugi con Banca Intesa San Paolo sino alla sua naturale estinzione.
12) Il finanziamento contratto dal signor con Poste italiane rimarrà a suo carico sino alla Pt_2 sua estinzione.
13) Si dà anche atto che il signor in vista della presente separazione ha ceduto alla Parte_2 signora la proprietà del motociclo MC SH targa BT08723. Parte_1
15) Le spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica ed extrascolastica relative al figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere Per_1 regolamentate come segue:
Spese da concordarsi tra i genitori:
- Spese mediche: cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e trattamenti sanitari non coperti dal SSN, farmaci particolari:
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione successivi alla scuola secondaria superiore, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, costi per la frequenza del dopo scuola;
- Spese extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze senza i genitori.
Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario, tickets sanitari;
- Spese scolastiche: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo anno scolastico, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa:
- Spese extrascolastiche: centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Qualora le predette spese siano sostenute integralmente da uno dei genitori, l'altro gli corrisponderà la quota di rimborso a suo carico entro 10 giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
In caso di contrasto su singole voci di spesa di ordinaria e/o straordinaria o per quanto non previsto in queste clausole, le parti si impegnano a rispettare le indicazioni riportate nel verbale del 15.09.2016 della riunione dei Giudici della sezione famiglia del Tribunale di Genova.
16) I signori e autorizzano l'iscrizione del figlio nei loro Parte_2 Parte_1 Per_1 rispettivi passaporti. Resta inteso che l'eventuale espatrio del figlio anche semplicemente al fine di una vacanza dovrà essere deciso di comune accordo tra i genitori.
17) I ricorrenti si impegnano a comunicare eventuali cambiamenti dei rispettivi indirizzi di residenza.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011,
Numero 5, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.05.2025
Il Presidente
Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba