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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 09/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6561 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv. Costanza Corvino, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso
Garibaldi, n. 153, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo Amm.re Unico, sig. , CP_1 P.IVA_1 CP_2
con sede legale in Maiori (SA), al Corso Regina, n. 12;
Resistente contumace
OGGETTO: retribuzione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 23/11/2023, agiva nei confronti della Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di vedere riconosciuto il
[...]
rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della resistente dal 1° giugno al 13
settembre 2019 e, quindi, ottenere la corresponsione di quanto dovuto a titolo di retribuzione e di T.F.R.
Nel dettaglio, la ricorrente deduceva in via di fatto che:
- aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 1° giugno al
13 settembre 2019, in qualità di addetta alla gestione del bar;
- durante tale periodo aveva svolto, su precise direttive del datore di lavoro, le mansioni di carico e scarico merce, bagnina, cassiera, barman, approvvigionamento del magazzino,
addetta al servizio ai tavoli, nonché al banco e pulizia dei locali;
- pur avendole all'atto dell'assunzione il datore di lavoro assicurato che avrebbe collaborato con altri dipendenti nella gestione del bar, si ritrovava a dover gestire il lido da sola non essendoci altri lavoratori alle dipendenze della CP_1
- avrebbe dovuto lavorare dalle ore 9.00 del mattino alle ore 17.00 del pomeriggio ma si ritrovava quotidianamente costretta a trattenersi per più ore a causa della mole di lavoro da svolgere;
- aveva lavorato pure nei giorni festivi, perdendo anche due giorni di riposo;
- a causa del carico di lavoro, nonché delle mansioni da svolgere, accusava seri problemi alla schiena che la costringevano a letto per circa due mesi;
- nei mesi di degenza doveva affrontare spese mediche molto onerose;
- il 13 settembre era stata ingiustamente licenziata;
- durante tutto il periodo di lavoro non le era stata corrisposta alcuna retribuzione, né il T.F.R.
dovuto;
2 - la non le aveva mai consegnato i cedolini paga nonostante i numerosi CP_1
solleciti;
- il 04/08/2020 aveva notificato alla resistente decreto ingiuntivo n. 639/2020, con il quale il
Tribunale di Salerno aveva ingiunto alla di consegnare le buste paga;
CP_1
- parte resistente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 639/2020, che era stata rigettata dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 506/2021;
- ad oggi non aveva ancora ricevuto né i cedolini relativi al periodo di lavoro svolto, né la retribuzione dovutale ed il relativo T.F.R.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno di:
<1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un
rapporto di lavoro subordinato dal mese di giugno al mese di settembre 2019 e condannare
la resistente alla corresponsione in favore della ricorrente di tutto quanto dovutole a titolo di
retribuzione e di TFR o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa,
anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la
somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione,
ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed
interessi sulle somme via via rivalutate.
2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA al sottoscritto procuratore
antistatario.>>.
2. la pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso introduttivo, non si CP_1
costituiva in giudizio e, pertanto, con ordinanza del 20/05/2024 veniva dichiarata contumace.
3. Con la medesima ordinanza il G.d.L. ammetteva l'interrogatorio formale e le prove testimoniali richieste dalla parte ricorrente e, nel corso del processo, si procedeva all'escussione dei testi e . Tes_1 Testimone_2
3 4. Conclusa l'istruttoria, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 17/10/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La parte ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi, mentre, come detto, la rimaneva contumace. CP_1
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita accoglimento, essendo stata debitamente dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e l'impegno lavorativo nel corso di esso profuso dal ricorrente, con la conseguente spettanza delle voci di retribuzione di cui meglio si dirà in prosieguo.
2. Conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, le quali hanno ricostruito nel modo che segue le connotazioni del rapporto dedotto in ricorso.
2.1. Il teste ha dichiarato di conoscere la ricorrente, essendo entrambi dello Tes_1
stesso paese e di sapere che la stessa, nell'estate del 2019, da giugno a settembre, aveva lavorato a Maiori presso l'Hotel Botanico, avendo egli in quello stesso periodo lavorato in un cantiere edile ad Amalfi, sicché lui e il collega le davano sempre un Testimone_2
passaggio al ritorno dopo il lavoro.
Passavano a prendere la ricorrente a Maiori verso le ore 17,00/17,30 e di solito aspettavano che terminasse di lavorare;
la vedevano uscire dall'Hotel, anzi talvolta ella faceva così tardi che andavano via per non tardare troppo nel rientro a casa;
egli non era mai entrato all'interno dell'Hotel per vedere direttamente quali fossero le mansioni della Pt_1
4 tuttavia, conversando in auto al ritorno, ella gli aveva detto che svolgeva molteplici mansioni,
dalla barista, alla cameriera, all'assistenza ai bambini, all'addetta alla spiaggia e che il suo orario di ingresso era alle ore 8.00; la ricorrente avrebbe dovuto lavorare sino alle ore 16.30
ma in effetti faceva sempre più tardi;
nel corso del periodo lavorativo suddetto, dopo un certo lasso di tempo trascorso al lavoro presso l'Hotel Botanico, la in auto aveva Pt_1
cominciato a lamentarsi per problemi alla schiena;
successivamente in paese aveva saputo che la i era più volte bloccata con la schiena, tanto da richiedere l'intervento dei Pt_1
soccorsi; in auto la ricorrente si lamentava del trattamento economico ed alla fine del rapporto di lavoro gli disse che non le era stata pagata la malattia, non le erano state erogate le competenze di fine rapporto e non le erano state neppure consegnate le buste paga.
2.2. Il teste ha dichiarato di conoscere la ricorrente, essendo Testimone_2
entrambi dello stesso paese, e di sapere che la stessa, nell'estate del 2019, da giugno a settembre, aveva lavorato in Maiori presso un Hotel di cui non ricordava il nome, in quanto egli in quello stesso periodo lavorava in un cantiere edile ad Amalfi, sicché, lui ed il collega
, che viaggiavano insieme in auto, le davano sempre un passaggio al ritorno dopo il Tes_1
lavoro.
Lui e lo passavano a prendere a Maiori verso le ore 17.00/17.30 e Tes_1 Parte_1
di solito aspettavano che terminasse di lavorare, vedendola uscire dall'Hotel e restando ad attenderla anche per un'ora o più. Egli non era mai entrato all'interno dell'Hotel per vedere direttamente quali fossero le mansioni della tuttavia, conversando in auto al Pt_1
ritorno, ella gli aveva riferito che svolgeva molteplici mansioni, dalla barista, alla cameriera,
all'assistenza ai bambini, all'addetta alla spiaggia ed altro;
ella gli disse in particolare che le chiedevano di trasportare merce, anche pesante, tra il magazzino ed il bar;
non sapeva quale fosse l'orario di ingresso al lavoro della dopo un certo lasso di tempo Pt_1
trascorso al lavoro presso detto Hotel, ella in auto aveva cominciato a lamentarsi per problemi alla schiena ed egli, successivamente, avendola incontrata in paese, l'aveva vista
5 camminare in modo irregolare ed aveva saputo da lei che aveva forti dolori alla schiena;
ella in auto ella si era lamentata con loro del trattamento economico ed alla fine del rapporto di lavoro gli aveva detto che non le era stata pagata la malattia, non le erano state erogate le competenze di fine rapporto e non le erano state neppure consegnate le buste paga.
3. Orbene, alla luce delle risultanze testimoniali che precedono, le quali vanno giudicate precise ed univoche, in quanto provenienti da persone ben a conoscenza dei fatti ed apparentemente prive di interessi correlati all'esito del presente giudizio, nonché alla luce della documentazione prodotta da parte attrice (certificati Unilav di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro) risultano ampiamente dimostrate la sussistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, così come l'entità e le caratteristiche mansionali dell'impegno lavorativo prestato dalla ricorrente.
Vanno, in particolare, reputate dimostrate le seguenti circostanze:
a) la ricorrente ha lavorato, come lavoratrice dipendente, per la società convenuta dall'1.6.2018 al 13.9.2019;
b) la ricorrente risulta aver effettivamente lavorato con le mansioni e l'orario di lavoro indicati in ricorso;
c) la parte datrice, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova della corresponsione alla ricorrente delle retribuzioni dovute, né della retribuzione diretta né di quella indiretta e differita, pur gravando notoriamente a carico della parte datrice l'onere probatorio in merito all'avvenuta estinzione del debito concernente il pagamento della retribuzione;
d) quanto alla fruizione delle ferie e dei permessi, va detto che la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato di non aver fruito dei giorni di ferie e dei permessi ad essa spettanti, sicché le ferie ed i vanno ritenute interamente fruite;
e, infatti, in punto di diritto è
del tutto consolidato l'insegnamento di legittimità secondo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante
6 il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto
(cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n.
12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389), cosa che nel caso di specie la ricorrente non ha fatto;
e) parimenti non vi è alcuna prova del fatto che il licenziamento per giusta causa che risulta essere stato intimato alla ricorrente sia stato impugnato e non è stato neppure dedotto che esso fosse per quale ragione illegittimo, sicché è certamente da escludere la spettanza alla ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, peraltro neanche mai espressamente richiesta in ricorso, ma inserita per la prima volta nei conteggi da ultimo elaborati.
Di conseguenza risulta accertato il diritto della ricorrente al conseguimento delle remunerazioni dovute in relazione ai periodi di lavoro resi in favore della società convenuta,
così come risulta parimenti accertato il diritto al conseguimento dei ratei di 13^ e 14^
mensilità e del TFR, mentre non spetta la remunerazione delle ferie e dei permessi non goduti, non essendo stata fornita alcuna prova della mancata fruizione di essi, né spetta l'indennità sostitutiva del preavviso.
Appare, inoltre, necessario fare applicazione (eventualmente anche quale elemento parametrico di adeguatezza del trattamento retributivo, ai sensi dell'art. 36 Cost.) del CCNL
allegato da parte attrice (CCNL PUBBLICI ESERCIZI ), trattandosi di Controparte_3
contrattazione collettiva che appare essere stata richiamata nella comunicazione Unilav di assunzione. E, più specificamente, le mansioni espletate sono sicuramente riferibili al V
livello di classificazione del C.C.N.L. succitato – come richiesto dalla ricorrente – cui appartengono, tra l'altro, le figure professionali del cameriere di bar e del barista.
4. Con riferimento, poi, all'aspetto dei conteggi sviluppati da parte attrice in ricorso, va ricordato che rispetto ad essi vige un onere di specifica contestazione ad opera della parte convenuta, posto che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente
7 i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c.,
“occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti
dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr., tra le molte, Cass. n.4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n.
5949 del 2018, per la quale: <Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente
i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la
sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica
necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la
contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi
escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento
genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur">>).
Ne consegue che, escluse le voci la cui spettanza non è stata dimostrata per le ragioni in precedenza esposte, possono essere recepiti sicuramente i conteggi sviluppati da parte ricorrente, i quali appaiono aderenti all'entità della prestazione lavorativa resa, alle previsioni della contrattazione collettiva ed al livello di inquadramento mansionale riconosciuto.
Ne deriva, in conclusione, che va riconosciuta la spettanza al ricorrente delle seguenti voci retributive dirette e differite, determinate al lordo tenuto conto dell'orario di lavoro accertato in questa sede:
- € 5.595,72 per retribuzione ordinaria e ratei di 13^ e 14^;
- € 304,58 per trattamento di fine rapporto.
Per un totale lordo di € 5.900,30, oltre, ovviamente, agli accessori ex art. 429, comma 3,
c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché la resistente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6561 dell'anno 2023, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso in parte qua, dichiara che tra la ricorrente e la società
convenuta è intercorso rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno nel periodo dall'1.6.2019 al 13.9.2019, con mansioni prevalenti di cameriera e barista, e, per l'effetto,
condanna la società in pers. del l.r. p.t., al pagamento in favore della ricorrente, CP_1
per le spettanze retributive di cui in ricorso, per ratei 13^ e 14^ non pagate e per TFR, della somma complessiva lorda di € 5.900,30, oltre accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
2) condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 3.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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