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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/07/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice Rel. est.
3) Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2928 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 11.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 P.IVA_1
20/12/1988, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Monica
Cuperlo, presso il cui studio, sito in Trieste alla Via Salita di Raute n. 52/4, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: nata a [...] il CP_1 C.F._1
07.12.1985
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 11.06.2025 parte ricorrente si riportava alle richieste formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, chiedendo che la causa venisse decisa.
Il ricorso veniva comunicato all'ufficio del PM in data 24.11.2023, il quale apponeva il proprio visto in data 04.07.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14 Novembre 2023, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , senza la CP_1
previsione di alcun mantenimento reciproco vista l'indipendenza economica dei coniugi, assumendo che:
- in data 02.02.2016 in Reggio Calabria aveva contratto matrimonio civile con , regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato CP_1
Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) Anno 2016, Parte 1, Uff. 1, N°
13;
- dall'unione coniugale non erano nati figli.
Nel corso del giudizio, la causa veniva parzialmente definita con la sentenza n. 934/2024, pubblicata il 21/06/2024, che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
A seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 21.06.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio, fissandosi l'udienza del 30.01.2025. Successivamente, a seguito di istanza di differimento di parte ricorrente, la causa veniva rinviata all'udienza del
11.06.2025.
In data 11.06.2025 il ricorrente insisteva nelle richieste formulate, nella persistente contumacia della resistente. Il Giudice Delegato, pertanto, rimetteva il procedimento al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c..
1. Scioglimento del matrimonio civile.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile proposta da è fondata e appare meritevole di accoglimento, Parte_1
non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione n. 934/2024, pubblicata il 21/06/2024, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ed essendo, d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, i termini di legge dall'udienza di comparizione dei coniugi (02.05.2024), e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 02.02.2016, il cui atto risulta regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria (RC) Anno 2016, Parte 1, U. 1, N° 13. Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che dal matrimonio non sono nati figli e che non sono state formulate ulteriori domande, anche in ragione della contumacia della resistente.
Infine, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti considerato che le uniche pronunce adottate afferiscono allo status, sicchè la domanda giudiziale era indefettibile, e considerato che la resistente è rimasta contumace, così non ostacolando il rapido decorso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da con ricorso depositato il 14.11.2023 nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 02.02.2016, con rito civile, in
Reggio di Calabria dalle parti e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio di Calabria, Atto n. 13, p. 1, u. 1, anno 2016;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 14.07.2025
Il giudice rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice Rel. est.
3) Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2928 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 11.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 P.IVA_1
20/12/1988, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Monica
Cuperlo, presso il cui studio, sito in Trieste alla Via Salita di Raute n. 52/4, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: nata a [...] il CP_1 C.F._1
07.12.1985
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 11.06.2025 parte ricorrente si riportava alle richieste formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, chiedendo che la causa venisse decisa.
Il ricorso veniva comunicato all'ufficio del PM in data 24.11.2023, il quale apponeva il proprio visto in data 04.07.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14 Novembre 2023, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , senza la CP_1
previsione di alcun mantenimento reciproco vista l'indipendenza economica dei coniugi, assumendo che:
- in data 02.02.2016 in Reggio Calabria aveva contratto matrimonio civile con , regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato CP_1
Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) Anno 2016, Parte 1, Uff. 1, N°
13;
- dall'unione coniugale non erano nati figli.
Nel corso del giudizio, la causa veniva parzialmente definita con la sentenza n. 934/2024, pubblicata il 21/06/2024, che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
A seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 21.06.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio, fissandosi l'udienza del 30.01.2025. Successivamente, a seguito di istanza di differimento di parte ricorrente, la causa veniva rinviata all'udienza del
11.06.2025.
In data 11.06.2025 il ricorrente insisteva nelle richieste formulate, nella persistente contumacia della resistente. Il Giudice Delegato, pertanto, rimetteva il procedimento al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c..
1. Scioglimento del matrimonio civile.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile proposta da è fondata e appare meritevole di accoglimento, Parte_1
non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione n. 934/2024, pubblicata il 21/06/2024, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ed essendo, d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, i termini di legge dall'udienza di comparizione dei coniugi (02.05.2024), e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 02.02.2016, il cui atto risulta regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria (RC) Anno 2016, Parte 1, U. 1, N° 13. Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che dal matrimonio non sono nati figli e che non sono state formulate ulteriori domande, anche in ragione della contumacia della resistente.
Infine, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti considerato che le uniche pronunce adottate afferiscono allo status, sicchè la domanda giudiziale era indefettibile, e considerato che la resistente è rimasta contumace, così non ostacolando il rapido decorso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da con ricorso depositato il 14.11.2023 nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 02.02.2016, con rito civile, in
Reggio di Calabria dalle parti e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio di Calabria, Atto n. 13, p. 1, u. 1, anno 2016;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 14.07.2025
Il giudice rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna