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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 835/2023 R.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
)), residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.to Pasquale Fornaro;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to
Speranza Raia, giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12 aprile 2023, chiedeva la regolamentazione dei Parte_1 doveri genitoriali nei confronti del minore (19.07.2022) nato durante la relazione Persona_1 more uxorio con . Più precisamente, la ricorrente ha richiesto di disporsi l'affidamento CP_1 condiviso del minore con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, la previsione a carico del resistente di un assegno mensile di mantenimento per la figlia di € 600,00
e l'obbligo di contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
2. Il resistente si costituiva in giudizio e, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito CP_1 da parte ricorrente, chiedeva di disporre l'affido condiviso del minore con Persona_1 collocazione privilegiata presso la madre, di regolamentare il proprio diritto di visita e di prevedere un obbligo di contribuzione pari ad € 300,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
3. All'esito della prima udienza di comparizione del 24 gennaio 2024, il Giudice delegato dal
Collegio, sentite le parti, adottava i provvedimenti urgenti nell'interesse del minore Per_1
e rinviava per discussione e decisione all'udienza del 25.09.2024. Rinviata d'ufficio
[...] all'11.12.2024 la suddetta udienza, da svolgersi in modalità cartolare, per trasferimento ad altro ufficio del Giudice, lette le note conclusive depositate dalle parti e dal PM ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione al Collegio.
4. In primo luogo, giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole
(art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis e
337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ.
27591/2021; Cass. civ., 6535/2019; Cass. civ., n. 5108/2012). Ne consegue che l'affido condiviso
2 implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita della minore.
Va, peraltro, positivamente evidenziata l'attivazione di un percorso di mediazione familiare per il superamento della conflittualità presente tra le parti, come da invito del Giudice (cfr. ordinanza del
31.1.2024), conclusosi con esito positivo. La relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Sant'Anastasia, depositata in atti il 23 settembre 2024, dà atto del percorso effettuato e del raggiungimento di accordi tra le parti nella gestione del minore mediante “un dialogo aperto e costruttivo”.
Pertanto, il minore va congiuntamente affidato ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione privilegiata presso la madre con la quale convive dalla fine della relazione tra i genitori.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore.
I tempi di permanenza di presso il padre, poi, verranno stabiliti dai genitori di comune Per_1 accordo, tenendo conto dell'interesse del minore.
In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé con il figlio minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16.00 alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore, e in periodo non scolastico dalle 10:00 del mattino, sempre compatibilmente agli impegni del minore;
il minore trascorrerà il fine settimana alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente dalle ore 10.00 del Sabato alle ore 20.00 della Domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori,
a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore,
3 che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno del minore – in caso di assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – il festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De Jure).
Nella fattispecie in esame, ogni genitore contribuirà al mantenimento del figlio in forma Per_1 diretta per il periodo di permanenza presso di sé.
Per quanto attiene alla determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, occorre evidenziare che la ricorrente lavora quale segretaria part-time, percependo uno stipendio di €
500,00, oltre a percepire l'Assegno Unico al 100%, e risiede con il minore nell'immobile di proprietà della famiglia. Viceversa, il è titolare di un'impresa individuale, per cui dichiara di guadagnare CP_1
€ 1.200 netti al mese e vive con i propri genitori;
inoltre, come emerso dalla disamina degli estratti conto, sono presenti ingenti somme in entrata provenienti da un contro scommesse e rilevanti uscite per prelevamenti in contanti, il che risulta esemplificativo dello stile di vita del . CP_1
Appare, dunque, congruo confermare, anche alla luce della documentazione reddituale come integrata dalle parti, la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, che il dovrà CP_1 versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia, bonifico, assegno Parte_1
o contanti.
dovrà provvedere altresì al pagamento delle spese straordinarie (per la cui elencazione CP_1 si rimanda al protocollo tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola) del figlio nella misura del 50%, ove concordate e/o documentate.
6. Considerato l'esito del giudizio e l'assenza di articolazione di mezzi di prova, il Collegio compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
letti gli artt. 316, 316 bis, 337 ter c.c. e 473 bis ss. c.p.c.
➢ affida (nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità
4 genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordi;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore;
➢ i tempi di permanenza di presso il padre, poi, verranno stabiliti dai genitori di Per_1 comune accordo, tenendo conto dell'interesse della minore. In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé con il figlio minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle 16:00 alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche del minore, e in periodo non scolastico dalle 10:00 del mattino, sempre compatibilmente agli impegni del minore;
il minore trascorrerà il fine settimana, dal venerdì alla domenica, alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente dalle ore 10.00 del Sabato alle ore 20.00 della Domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno del minore – in caso di assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – il festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
➢ determina in € 500,00, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, l'assegno di mantenimento che dovrà versare per il mantenimento del figlio alla ricorrente CP_1
entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti;
Parte_1
➢ dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie del figlio nella CP_1 misura del 50%, ove concordate e/o documentate;
➢ compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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