Decreto presidenziale 12 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02474/2025REG.PROV.COLL.
N. 01700/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cimino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione IV ter ) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web della Commissione Ripam, con cui sono state rese note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato ” (G.U. - 4° Serie speciale Concorsi ed esami n. 104 del 31 dicembre 2021);
- dal provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web della medesima Amministrazione, con cui la suddetta graduatoria finale è stata rettificata;
- da ogni atto prodromico, consequenziale o comunque connesso della procedura.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio dal sig. -OMISSIS-, sulla base dei seguenti motivi: violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 comma 1 lett.b) della l.n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione di cui agli artt. 6 e 18 della l.n. 241/1990, violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’ agere pubblico, eccesso di potere per difetto di istruttoria.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non notificato ad almeno un controinteressato.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I – error in iudicando, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei co. 2 e 4 dell’art. 41 c.p.a., violazione e falsa applicazione dei co. 2 e 3 art. 49 c.p.a., violazione degli artt. 2, 3 e 111 Cost., ipotesi di denegata giustizia:
II - violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 comma 1 lett.b) della l.n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione di cui agli artt. 6 e 18 della l.n. 241/1990, violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’ agere pubblico, eccesso di potere per difetto di istruttoria.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale Ripam e Formez PA, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 18 novembre 2024 e repliche del 28 novembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con nota del 17 dicembre 2024 le Amministrazioni costituite hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. L’odierno appellante - che ha conseguito 24 punti nella prova scritta del concorso e che ha impugnato la graduatoria finale e quella rettificata, lamentando il mancato riconoscimento in suo favore del titolo idoneo per la riserva dei posti di cui all’art. 1 comma 2 del bando di concorso (avendo prestato servizio come militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma) ha dedotto, in primo luogo, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso emessa dal T.a.r. per il Lazio con la sentenza impugnata, evidenziando di aver usato l’ordinaria diligenza nella sua proposizione, avendo inoltrato rituale istanza alla Commissione in data 24 aprile 2023 per acquisire tempestivamente i relativi indirizzi ed effettuare, così nei termini di legge le conseguenti notifiche.
9. Sempre nell’ambito della medesima doglianza, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata anche per erronea interpretazione degli artt. 37, 41 e 49 c.p.a., per omessa considerazione della avvenuta formulazione da parte sua, nello stesso ricorso introduttivo, dell’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami “proprio in considerazione dell’oggettiva impossibilità della tempestiva individuazione degli effettivi controinteressati e del reperimento dei loro indirizzi” e della estrema difficoltà di una precisa identificazione degli stessi anche a causa dell’assoggettamento della graduatoria a successive rettifiche e dell’impossibilità di valutare ex ante l’eventuale incidenza della riserva.
10. Nel merito l’appellante ha, quindi, riproposto ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. il motivo già articolato nel ricorso di primo grado, concernente la mancata valutazione in suo favore del diritto ad usufruire della riserva prevista dal bando di concorso per il titolo regolarmente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura e nell’omessa attivazione da parte dell’Amministrazione, dinanzi ad una evidente imprecisione nella domanda stessa, facilmente emendabile, del “soccorso istruttorio”,
11. Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.
12. Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, ritiene il Collegio che, alla luce delle peculiarità del caso di specie, l’interpretazione accolta dal T.a.r. Lazio sia eccessivamente restrittiva e finisca, in sostanza, per introdurre un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge, determinando una non consentita compressione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale. Risulta, infatti, che, nel caso di specie, l’identificazione dei controinteressati sia stata resa oggettivamente difficile dalle modalità di pubblicazione della graduatoria, con conseguente necessità per i ricorrenti di esercitare il diritto di accesso per la loro identificazione e per il reperimento dei relativi indirizzi. Per tale ragione l’odierno appellante, dopo aver presentato invano istanza di ostensione dei suddetti dati alla Commissione anteriormente alla scadenza del termine di impugnazione, aveva formulato già con il ricorso introduttivo la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami che non è stata, però, esaminata dal T.a.r.
13. In tale contesto, la tesi accolta nella sentenza appellata, secondo cui l’istanza di accesso (del 24 aprile 2023) sarebbe risultata tardiva finisce per introdurre, come anticipato, un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge, riducendo arbitrariamente il termine per introdurre il ricorso e comprimendo, pertanto, in modo eccessivo la tutela giurisdizionale della parte ricorrente. In altri termini, in considerazione di tutte le circostanze evidenziate, ritiene il Collegio che, in accoglimento dell’appello, il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso debba essere riformato, poiché il ricorrente avrebbe dovuto essere quantomeno rimesso in termini per la notifica, non potendosi nella fattispecie in questione muovere alcun addebito alla sua diligenza, e dovendosi peraltro riconoscere la sussistenza di un errore scusabile.
14. Dalla fondatezza del primo motivo di appello e dalla conseguente riforma del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, deriva la necessità di passare all’esame del motivo del ricorso di primo grado concernente il mancato riconoscimento della riserva dei posti disponibili, assorbito dal T.a.r. in ragione della definizione in rito e che risulta essere stato ritualmente riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
15. Nel merito, le censure svolte dall’appellante sul punto sono fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
16. Attraverso gli atti e i documenti di causa l’originario ricorrente ha dimostrato di aver dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso non solo di possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito commerciale, la laurea magistrale LMG/01 in Giurisprudenza ed un master di 1° livello in Criminologia, ma anche di trovarsi nelle condizioni previste per l’applicazione della riserva di cui all’art. 1, comma 2 del bando di concorso, nonché di aver diritto a preferenza a parità di merito per la previsione di cui all’art. 8, lett. t) del bando stesso, avendo prestato servizio come “militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma” ( Cfr. doc. n. 6 del fascicolo di primo grado– pagg. 2 e 3 della domanda di partecipazione) presso il 123° Reggimento “Chieti” e 21° Reggimento Artiglieria Terrestre in Foggia.
17. Pur avendo confermato il possesso di tale particolare condizione nel prosieguo della domanda di partecipazione, nella parte relativa ai titoli di preferenza, successivamente, per un mero errore di compilazione, ha invece barrato la risposta “No” laddove gli veniva richiesto di dichiarare ulteriormente “di aver diritto, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al trenta percento dei posti riservati ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta” , avvedendosi dell’errore solo dopo la pubblicazione delle graduatorie (quando si vedeva riconosciuto il titolo di preferenza e non la riserva) e presentando invano istanza di autotutela all’Amministrazione.
18. La suddetta imprecisione, evidente dagli atti e, in verità, facilmente emendabile, in quanto non comportante l’inserimento nella domanda di partecipazione di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, lungi dal comportare l’esclusione della riserva prevista in favore del ricorrente, avrebbe dovuto condurre la Commissione, come dedotto dall’appellante stesso fin dal ricorso introduttivo, a fare uso nei suoi confronti del soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241, che affida al responsabile del procedimento il compito di "chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete".
19. La giurisprudenza amministrativa evidenzia che nell’ambito dei concorsi pubblici tale istituto non è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omesso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti; ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità. Al riguardo si è osservato che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 8 agosto 2022, n. 7000)
20. Tuttavia, in relazione a fattispecie analoghe a quella del presente giudizio, la giurisprudenza amministrativa ha già in più occasioni precisato che, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, "la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato" e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (o almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. “ Tale esclusione, al pari del mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 4017).
21. In casi come quello in questione, infatti il principio di autoresponsabilità deve contemperarsi con quelli di buona fede ed affidamento, rendendo dunque possibile l’utilizzo del soccorso istruttorio e la correzione dell’errore.
22. Dall’accoglimento dei predetti motivi, deriva, sotto il profilo dell’effetto conformativo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che la Commissione dovrà rivalutare la posizione dell’appellante sotto il profilo del possesso da parte sua delle condizioni per usufruire della riserva di cui all’art. 1 comma 2 del bando.
23. Per la particolarità e la novità delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla nei limiti dell’interesse del ricorrente gli atti impugnati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO