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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1232/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SERENA AZZARITO Parte_1
ricorrente
E
- SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE CP_1
resistente
OGGETTO: Impugnazione del calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.7.2015, la sig.ra ha Parte_1 impugnato il calcolo effettuato dall' relativo alla determinazione della CP_1 retribuzione media giornaliera per l'indennità di disoccupazione agricola dell'anno
2013. In particolare, la ricorrente contesta l'inclusione, nel denominatore utilizzato per il calcolo della retribuzione media giornaliera, di 92 giornate di lavoro non agricolo svolto come dipendente addetta alle pulizie, sostenendo che tali giornate non dovrebbero essere computate nel calcolo delle giornate retribuite ai fini dell'indennità agricola.
2. L' , costituitosi in giudizio, ha difeso la correttezza del proprio operato, CP_1
sostenendo che il calcolo effettuato è conforme alla normativa vigente.
1 3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 3.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione sottoposta all'esame del Tribunale riguarda la corretta determinazione della retribuzione media giornaliera per l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, in presenza di periodi di lavoro sia agricolo che non agricolo.
2. Dalla documentazione prodotta dalle parti è emerso che la sig.ra ha Parte_1
svolto nel 2013:
• 102 giornate di lavoro agricolo con una retribuzione complessiva di € 4.801,14;
• 47 giornate di malattia indennizzate;
• 2 giornate di sanzione disciplinare al 100%, non retribuite;
• 92 giornate di lavoro non agricolo come dipendente addetta alle pulizie, con una retribuzione complessiva di € 225,82.
3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1972, n. 457, la retribuzione media giornaliera per l'indennità di disoccupazione agricola si determina dividendo il reddito complessivo percepito nell'anno (comprensivo dei redditi da lavoro agricolo e non agricolo soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria) per il numero di giornate retribuite o indennizzate.
4. Nel caso di specie, le giornate da considerare nel denominatore sono: • 102 giornate di lavoro agricolo;
• 47 giornate di malattia;
• 2 giornate di sanzione disciplinare al 100%, da escludere in quanto non retribuite.
5. Pertanto, il totale delle giornate retribuite o indennizzate è pari a 147 (102 + 47 - 2).
6. Il reddito complessivo da considerare nel numeratore ammonta a € 5.026,96, dato dalla somma di:
• € 4.801,14 (retribuzione da lavoro agricolo);
• € 225,82 (retribuzione da lavoro non agricolo).
7. Di conseguenza, la retribuzione media giornaliera risulta: € 5.026,96 / 147 = € 34,19.
8. L' , nel proprio calcolo, ha erroneamente incluso nel denominatore le 92 giornate CP_1
di lavoro non agricolo, portando il totale delle giornate a 239 (147 + 92) e determinando una retribuzione media giornaliera di circa € 21,04 (€ 5.026,96 / 239).
9. Tuttavia, secondo la normativa vigente – in particolare l'art. 3, comma 2, della Legge
8 agosto 1972, n. 457, come interpretato dalla circolare n. 82/1993 – le giornate di CP_1
2 lavoro non agricolo non devono essere conteggiate nel numero delle giornate retribuite o indennizzate ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera per l'indennità di disoccupazione agricola. Esse concorrono alla determinazione del reddito complessivo percepito nel corso dell'anno (numeratore), ma non vanno incluse nel totale delle giornate retribuite o indennizzate (denominatore), che deve essere formato esclusivamente da giornate agricole o da eventi tutelati (malattia, maternità, infortunio).
10. Pertanto, il calcolo effettuato dall' risulta erroneo, e la retribuzione media CP_1 giornaliera corretta è pari a € 34,19.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia
Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accerta e dichiara che la corretta retribuzione media giornaliera da applicarsi per il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante alla sig.ra per Parte_1
l'anno 2013 è pari a € 34,19.
2. Condanna l' a ricalcolare l'indennità di disoccupazione agricola dovuta CP_1 alla sig.ra per l'anno 2013 sulla base della suddetta retribuzione media Parte_1
giornaliera e a corrisponderle le eventuali differenze spettanti.
3. Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1 complessivi € 1.200,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso 4.4.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1232/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SERENA AZZARITO Parte_1
ricorrente
E
- SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE CP_1
resistente
OGGETTO: Impugnazione del calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.7.2015, la sig.ra ha Parte_1 impugnato il calcolo effettuato dall' relativo alla determinazione della CP_1 retribuzione media giornaliera per l'indennità di disoccupazione agricola dell'anno
2013. In particolare, la ricorrente contesta l'inclusione, nel denominatore utilizzato per il calcolo della retribuzione media giornaliera, di 92 giornate di lavoro non agricolo svolto come dipendente addetta alle pulizie, sostenendo che tali giornate non dovrebbero essere computate nel calcolo delle giornate retribuite ai fini dell'indennità agricola.
2. L' , costituitosi in giudizio, ha difeso la correttezza del proprio operato, CP_1
sostenendo che il calcolo effettuato è conforme alla normativa vigente.
1 3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 3.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione sottoposta all'esame del Tribunale riguarda la corretta determinazione della retribuzione media giornaliera per l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, in presenza di periodi di lavoro sia agricolo che non agricolo.
2. Dalla documentazione prodotta dalle parti è emerso che la sig.ra ha Parte_1
svolto nel 2013:
• 102 giornate di lavoro agricolo con una retribuzione complessiva di € 4.801,14;
• 47 giornate di malattia indennizzate;
• 2 giornate di sanzione disciplinare al 100%, non retribuite;
• 92 giornate di lavoro non agricolo come dipendente addetta alle pulizie, con una retribuzione complessiva di € 225,82.
3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1972, n. 457, la retribuzione media giornaliera per l'indennità di disoccupazione agricola si determina dividendo il reddito complessivo percepito nell'anno (comprensivo dei redditi da lavoro agricolo e non agricolo soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria) per il numero di giornate retribuite o indennizzate.
4. Nel caso di specie, le giornate da considerare nel denominatore sono: • 102 giornate di lavoro agricolo;
• 47 giornate di malattia;
• 2 giornate di sanzione disciplinare al 100%, da escludere in quanto non retribuite.
5. Pertanto, il totale delle giornate retribuite o indennizzate è pari a 147 (102 + 47 - 2).
6. Il reddito complessivo da considerare nel numeratore ammonta a € 5.026,96, dato dalla somma di:
• € 4.801,14 (retribuzione da lavoro agricolo);
• € 225,82 (retribuzione da lavoro non agricolo).
7. Di conseguenza, la retribuzione media giornaliera risulta: € 5.026,96 / 147 = € 34,19.
8. L' , nel proprio calcolo, ha erroneamente incluso nel denominatore le 92 giornate CP_1
di lavoro non agricolo, portando il totale delle giornate a 239 (147 + 92) e determinando una retribuzione media giornaliera di circa € 21,04 (€ 5.026,96 / 239).
9. Tuttavia, secondo la normativa vigente – in particolare l'art. 3, comma 2, della Legge
8 agosto 1972, n. 457, come interpretato dalla circolare n. 82/1993 – le giornate di CP_1
2 lavoro non agricolo non devono essere conteggiate nel numero delle giornate retribuite o indennizzate ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera per l'indennità di disoccupazione agricola. Esse concorrono alla determinazione del reddito complessivo percepito nel corso dell'anno (numeratore), ma non vanno incluse nel totale delle giornate retribuite o indennizzate (denominatore), che deve essere formato esclusivamente da giornate agricole o da eventi tutelati (malattia, maternità, infortunio).
10. Pertanto, il calcolo effettuato dall' risulta erroneo, e la retribuzione media CP_1 giornaliera corretta è pari a € 34,19.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia
Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accerta e dichiara che la corretta retribuzione media giornaliera da applicarsi per il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante alla sig.ra per Parte_1
l'anno 2013 è pari a € 34,19.
2. Condanna l' a ricalcolare l'indennità di disoccupazione agricola dovuta CP_1 alla sig.ra per l'anno 2013 sulla base della suddetta retribuzione media Parte_1
giornaliera e a corrisponderle le eventuali differenze spettanti.
3. Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1 complessivi € 1.200,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso 4.4.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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