Sentenza 15 dicembre 1970
Massime • 2
Il ricorso per Cassazione, previsto dall'art 111 cost, concerne tutti i provvedimenti che, indipendentemente dalla Forma esteriore assunta e dal nome loro attribuito dalla legge, abbiano contenuto decisorio e carattere di definitivita, nel senso che incidono su diritti soggettivi e non ammettano altri mezzi di gravame. E, pertanto, impugnabile ai sensi della citata norma, il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ritenendo che i soci accomandatari di una societa, gia ammessa al concordato preventivo, non siano imprenditori commerciali, ha respinto l'istanza con la quale i medesimi avevano richiesto di essere ammessi in nome proprio a tale beneficio e, nel contempo, ha omesso di dichiararne di ufficio il fallimento ai sensi dell'art 162 legge fallimentare. Tale provvedimento, infatti, ha natura decisoria e definitiva, in quanto, mentre da un lato rende piu agevole la dichiarazione di fallimento dei soci accomandatari nel caso di inadempienza della societa agli obblighi del concordato ed incide sul loro diritto soggettivo di avvale si della procedura concorsuale agevolata, dall'altro, non essendo accompagnato dalla dichiarazione di fallimento degli istanti, non puo essere impugnato neanche in Sede di opposizione al fallimento. ( V 1183'69, mass n 339772 685'66, mass n 321364).*
L'estensione automatica del concordato preventivo della societa ai soci illimitatamente responsabili, prevista dall'art 184, secondo comma legge fallimentare, concerne soltanto i debiti sociali, in quanto i debiti personali dei singoli soci non vengono in alcun modo influenzati da detto concordato. Peraltro, i soci illimitatamente responsabili di una societa ammessa alla procedura del concordato preventivo, pur non essendo imprenditori commerciali, possono chiedere, nel concorso delle altre circostanze richieste dalla legge, che questa procedura venga estesa anche ai loro debiti personali, avendo interesse a sottrarre il loro patrimonio alla Azione esecutiva individuale dei creditori particolari, per far fronte con il medesimo, agli obblighi assunti dalla societa con il concordato ed evitare, in tal modo di essere dichiarati falliti assieme ad essa ai sensi del disposto combinato degli artt 147 e 186 legge fallimentare.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/12/1970, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1970 |
Testo completo
Il ricorso per Cassazione, previsto dall'art 111 cost, concerne tutti i provvedimenti che, indipendentemente dalla Forma esteriore assunta e dal nome loro attribuito dalla legge, abbiano contenuto decisorio e carattere di definitivita, nel senso che incidono su diritti soggettivi e non ammettano altri mezzi di gravame. E, pertanto, impugnabile ai sensi della citata norma, il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ritenendo che i soci accomandatari di una societa, gia ammessa al concordato preventivo, non siano imprenditori commerciali, ha respinto l'istanza con la quale i medesimi avevano richiesto di essere ammessi in nome proprio a tale beneficio e, nel contempo, ha omesso di dichiararne di ufficio il fallimento ai sensi dell'art 162 legge fallimentare. Tale provvedimento, infatti, ha natura decisoria e definitiva, in quanto, mentre da un lato rende piu agevole la dichiarazione di fallimento dei soci accomandatari nel caso di inadempienza della societa agli obblighi del concordato ed incide sul loro diritto soggettivo di avvale si della procedura concorsuale agevolata, dall'altro, non essendo accompagnato dalla dichiarazione di fallimento degli istanti, non puo essere impugnato neanche in Sede di opposizione al fallimento. ( V 1183'69, mass n 339772 685'66, mass n 321364).*