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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1556 del Ruolo Generale per l'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
TT n. 94, C.F. , e , nato a [...], il [...], C.F._1 Parte_2 residente in [...], C.F. , assistiti, C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Valentina LUGARA', (C.F. CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ospedaletti (IM), Via Email_1
MO TT n. 96, in forza di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc;
-ATTORI-
E
Co
, nato a [...] il [...], c.f. , e , Parte_3 C.F._4 Parte_4 nata a [...] il [...], c.f. , entrambi residenti in [...]
Pannunzio n. 21/A, ed elettivamente domiciliati in Taggia (Im), P.zza Garibaldi n. 14, nello studio dell'Avvocato Cinzia Cagnacci (c.f. ; , C.F._6 Email_2 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTI-
NONCHE' nata a [...] il [...] e residente in [...]
TT n. 86 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Anna Russo del CodiceFiscale_7
Foro di Imperia (IM) (C.F. ; e CodiceFiscale_8 Email_3
AS LA Libera del Foro di Castrovillari (CS) (C.F. ), anche CodiceFiscale_9
1 disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli stessi in Sanremo, Via
A. Volta n. 80, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione;
E
C.F. ), con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa Controparte_3 P.IVA_1
14 in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti a rogito notaio di Treviso del 18.12.2014, rep. 186905, racc. 30367, Persona_1 dall'avv. Marcello BIANCHI (C.F. ; CodiceFiscale_10 Email_4 con elezione di domicilio in Imperia (18100) via della Repubblica 43 presso e nello studio dell'avv.
AN DA nominata sostituta;
ER HI (da e – CP_4 Pt_4
E
(C.F.: ), corrente in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. Controparte_3 P.IVA_1
14 in persona del Legale Rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Amoretti
(C.F.: ; , con elezione di domicilio C.F._11 Email_5 presso lo Studio di quest'ultimo sito in Sanremo Corso TT n. 65 -, in forza di procura generale alle liti conferitagli dal Dott. e Dott. il primo Amministratore Controparte_5 Controparte_6
Delegato e Direttore Generale ed il secondo nella qualità di Dirigente della società Controparte_3 con atto Notaio di Treviso Rep. N. 186905 –Racc. n. 30367; Persona_1
- Terzo chiamato (da - Controparte_2
CONCLUSIONI:
Come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver esperito precedente ricorso ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 556/2019 (unitamente ai Sig.ri oggi Pt_4 convenuti) nei riguardi di tutte le parti qui in causa, hanno chiesto a questo Tribunale di “accertare e dichiarare che il danno subito dall'immobile di proprietà dei ricorrenti identificato catastalmente come segue, F. 10 mapp.
139 sub. 12 è riconducibile alla responsabilità dei signori , e quali Parte_4 CP_4 Controparte_2 proprietari degli immobili identificati in narrativa, e per l'effetto condannare al pagamento, in favore dei ricorrenti dei: i) danni patrimoniali nella misura minima già determinata dal CTU nell'accertamento tecnico preventivo rg. 556/2019 pari a complessivi Euro 51.088,57 oltre IVA di legge, per l'alloggio ovvero nella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, da suddividere ciascuno per la quota di spettanza, oltre ii) al danno emergente e lucro cessante, da determinarsi in via equitativa, indicando un importo pari ad Euro 700,00 per ciascun mese di mancato utilizzo ovvero nella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, da suddividere ciascuno per la quota di spettanza, iii) nonché per le spese tecniche e legali sostenute nel procedimento di ATP per complessivi Euro 7.728,64,
2 spese videoispezione ATP Euro 170,80 spese sgombero alloggio per Euro 800,00 e per tutte le spese connesse occorrende documentate;
Condannare i convenuti al pagamento in favore degli esponenti ciascuno per la quota di propria spettanza secondo la ripartizione proporzionale dei millesimi di proprietà ovvero per quanto attiene a 49,29% e per quanto Controparte_2 attiene a e 24,14%, ovvero in via subordinata ripartito per il numero delle unità Parte_4 CP_4 immobiliari che hanno causato il danno.
In caso di opposizione, tenuto altresì conto dell'esperito tentativo di mediazione, ATP conciliativa tutto con esito negativo, condannare per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa.
Il tutto oltre interessi dal fatto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Al proposito va preliminarmente rilevato che le conclusioni viceversa rassegnate da parte ricorrente nella memoria del 26.5.2025 sono parzialmente inammissibili nella parte in cui hanno esteso il petitum e la causa petendi ai danni patiti dagli attori alle parti comuni, non oggetto di domanda nell'atto introduttivo come si rileva dalla lettura delle conclusioni espresse nel ricorso, riferite ai danni all'unità immobiliare di proprietà esclusiva dei ricorrenti identificata catastalmente al F. 10 mapp. 139 sub. 12, per complessivi Euro 51.088,57 oltre IVA ovvero per la somma veriore accertanda in corso di causa. Si
è in tal modo operata una modifica della domanda attorea non consentita perché tardiva, ossia successiva alla prima udienza del presente procedimento sommario, ove si è cristallizzato il thema decidendum, oltre che contravveniente al divieto di domande nuove (per tali intendendosi, secondo il principio enunciato dalle S.U. della Cassazione nella sentenza n.12310/2015, quelle che si aggiungono a quelle originarie, estendendo l'oggetto del giudizio, non ponendosi in rapporto di alternatività con la domanda originaria).
Delimitato dunque il thema decidendum al risarcimento dei danni alla proprietà esclusiva dei ricorrenti, si osserva che parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti “da suddividere ciascuno per la quota di spettanza” e di condannare conseguentemente i convenuti al pagamento, ciascuno, per la quota di propria spettanza, “secondo la ripartizione proporzionale dei millesimi di proprietà o in subordine ripartito per il numero delle unità immobiliari che hanno causato il danno”.
Si ritiene che tale domanda in una prospettiva qualificatoria giuridica debba essere ricondotta agli schemi della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., avendo dedotto parte ricorrente la derivazione dei danni patiti al proprio alloggio dalla rottura della condotta condominiale di scarico posta al servizio delle unità immobiliari di proprietà delle parti in causa, con fuoriuscita di acque reflue, che avrebbe provocato, infiltrandosi nel terreno di appoggio della pavimentazione, la comparsa di fessurazioni orizzontali alle tramezze dell'alloggio dei ricorrenti.
Ciò con la precisazione, tuttavia, che i ricorrenti hanno domandato che il risarcimento venga posto non già in solido tra i convenuti, ma operando il riparto interno in misura proporzionale al valore delle
3 singole proprietà esclusive dei condomini convenuti (implicitamente richiamando il criterio legale di cui all'art. 1123, co. 3, c.c.) in quanto servite dalla condotta di scarico in questione (al momento di verificazione dei fenomeni di dissesto indicato tra la fine dell'anno 2016 e l'inizio del 2017) e con imputazione della quota dei ricorrenti dall'importo di cui sopra.
Tanto premesso, giova rammentare che in forza di quanto affermato dalla nota sentenza delle Sezioni
Unite (20943/2022) l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde dalla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res. Pertanto, «il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi» (cfr. Cass. 15383/2006). Grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, spettando poi al custode fornire la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera.
In sintesi, l'art 2051 cc prevede che:
• la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno sia fornita dal danneggiato;
• la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito sia data dal custode;
• la diligenza di quest'ultimo sia priva di rilievo.
Nella specie, parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata, avvalendosi delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, tra le stesse parti del presente giudizio, in sede di accertamento tecnico preventivo, in forza della quale risulta accertata – all'esito della effettuazione di prove di allagamento immettendo acqua nella vecchia conduttura di scarico, in oggi abbandonata e deviata a monte, nonché di carotaggi, video-ispezione e opportune prove – la rottura della tubazione di scarico “localizzata nel tratto fra il lato interno del muro di sostegno delimitante l'intercapedine e il pozzetto comunale di regimentazione delle acque nere” e la conseguente perdita “che ha allagato e creato un moto di filtrazione dell'acqua per diverso tempo all'interno del vespaio dell'alloggio dei ricorrenti, che ha smosso il materiale incoerente” determinando il cedimento delle tramezze soprastanti, che hanno subito le fessurazioni riscontrate dal Ctu.
Quanto ai danni riportati all'alloggio, in nesso causale con la custodia dell'impianto di scarico, il
CTU ha riscontrato e descritto lesioni da dissesto, ossia fessurazioni alle tramezzature, e ha individuato gli interventi di ripristino, argomentando partitamente le ragioni per cui sono da ritenersi necessari
(demolizione delle tramezze e loro rifacimento con la contestuale esecuzione, alla loro base, di cordoli di fondazione in cemento armato;
tinteggiatura posto che i lavori di demolizione previsti comporteranno polveri che potranno depositarsi anche sulle altre pareti o soffitti esistenti, non oggetto di demolizione;
per le altre fessure presenti sulle restanti pareti dell'alloggio di modesta entità, intervento di rinforzo con rete in fibra di vetro, previa asportazione dell'intonaco esistente e delle successive opere di finitura).
4 Il giudicante ritiene di dover condividere e fare proprio, in quanto metodologicamente corretto e sorretto da valide considerazioni tecniche, l'accertamento e la quantificazione dei costi di ripristino come sopra operati dalla relazione tecnica del 2.3.2020 del C.T.U. Ing. , prodotta in atti Persona_2 come doc. 2 allegato al ricorso.
Può, dunque, ritenersi provata, da parte dei ricorrenti, la relazione tra la cosa (l'impianto condominiale, nello specifico la colonna di scarico condominiale) da cui si è originato il fatto dannoso e i condomini convenuti, tenuti alla sua custodia, nonché la riconducibilità dell'evento dannoso alla cosa (di cui è emersa la condizione di rottura o lesione).
A fronte della prova da parte dei ricorrenti dei presupposti di operatività dell'art. 2051 c.c., ossia il verificarsi dell'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia, gravava sulle parti convenute l'onere di dare eventualmente prova del caso fortuito, quindi dell'interruzione del nesso causale da parte di un evento eccezionale o imprevedibile, ovvero di dare prova, anche al solo fine di ridurre la propria responsabilità, del fatto colposo del danneggiato o del terzo, oggettivamente imprevedibile e imprevenibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date.
Si reputa utile sul punto richiamare il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/09/2025, n. 26057) secondo cui: “Affinché possa configurarsi la responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., è necessario e sufficiente dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, senza bisogno di provare la colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato o di un terzo, purché tali condotte siano oggettivamente imprevedibili e imprevenibili secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date”.
La S.C. ha in particolare statuito (Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023; Cass. civ., Sez. 3, ord.,
31/03/2025, n. 8450) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva
o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del
2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n.
21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Ciò premesso, la convenuta Sig.ra ha svolto la domanda che testualmente si Controparte_2 riporta: “piaccia al Tribunale (..) nel merito, accertata la concorrenza di più concause e del grado di concorso di ciascuna nella determinazione dei danni lamentati dagli attori, disporre la suddivisione del
5 risarcimento dovuto ai ricorrenti tra tutte le parti in proporzione delle rispettive responsabilità; in subordine, ritenuta la paritaria concorrenza delle concause, condannare al risarcimento dei danni secondo la seguente ripartizione: 1/3 a carico di tutti i proprietari dell'intera palazzina (di cui soltanto alcuni sono convenuti nel presente giudizio) per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dell'immobile e l'assenza di fondazione;
1/3 a carico delle proprietà cui la condotta danneggiata serviva per lo scarico delle acque reflue con suddivisione tra esse per unità immobiliare (1/3 ciascuno tra i signori e – per una quota, e e Controparte_2 Parte_4 CP_4 Parte_1 Pt_2
per l'ultima quota); 1/3 a carico dei ricorrenti e per quanto
[...] Parte_1 Parte_2 imputabile all'erezione di pareti in mattone all'interno dell'intercapedine.
La stessa prospettazione della convenuta quanto meno con riguardo al dedotto fattore causale concorrente rappresentato dai vizi di costruzione dell'immobile e dall'assenza di fondazione logicamente presuppone la natura condominiale di tale fattore, come evidenziato dalla formulazione del petitum espressamente diretto nei confronti di “tutti i proprietari dell'intera palazzina (di cui soltanto alcuni sono convenuti nel presente giudizio)”, di tal ché la domanda è inammissibile perché non accompagnata dalla contestuale richiesta della convenuta di essere autorizzata alla chiamata di terzo nei riguardi di tutti i restanti condomini del fabbricato.
Non è stato cioè integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati come legittimati passivi della domanda, qualificabile come azione di regresso ex art. 2055 co. 2 c.c. previo accertamento della responsabilità del dell'edificio, quale custode dei beni comuni, in persona dei singoli CP_7 condomini, in base all'art. 2051 cod. civ., per i danni, ancorché eventualmente imputabili a difetti costruttivi dello stabile, da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di alcuni dei condomini, ossia dei ricorrenti.
Peraltro mette conto evidenziare che non può attribuirsi rilievo alle allegazioni della parte ai fini dell'apprezzamento ex officio del nesso causale sulla base degli atti, in quanto l'assenza di fondamenta è fatto imputabile non solo al terzo (inteso come tutti gli altri condomini) ma anche alla stessa convenuta danneggiante, a propria volta condomina (responsabile ex art. 2051 c.c. delle fondazioni dell'edificio), di modo che non è sufficiente al convenuto ( provare la causalità materiale tra l'assenza Controparte_2 di fondamenta e l'evento dannoso per poterne desumere la proporzionale riduzione della propria responsabilità ma è suo onere allegare specificamente e provare l'entità dell'invocata a proprio favore riduzione (non proporzionale) di responsabilità.
Sulla base degli atti non risulta comprovata la misura del concorso della convenuta alle parti comuni ex art. 1117 c.c..
Quanto poi alla richiesta di porre per la quota di 1/3 la responsabilità a carico dei ricorrenti Pt_1
e per quanto imputabile all'erezione di pareti in mattone all'interno
[...] Parte_2 dell'intercapedine, si tratta di verificare se il dedotto fatto colposo del danneggiato risulti provato.
6 Al riguardo, considerato che la CTU non offre alcun elemento che consenta di attribuire la paternità dell'opera, ossia della realizzazione di una delle tamponature trasversali esistenti nella intercapedine, ai ricorrenti, si rileva che non è stato specificato il fatto storico in dipendenza del quale viene affermato, in comparsa di costituzione, dalla convenuta trattarsi di “opere realizzate dal proprietario dell'appartamento al piano sottostrada”, né sono state allegate specifiche circostanze idonee a dimostrarlo in via di presunzione logica.
Poste tali considerazioni, ritiene il decidente che il richiamo operato dai ricorrenti al canone ripartitorio legale dell'art. 1123 c.c. co. 3 sia corretto e non contraddetto dalla produzione di differenti previsioni di regolamento di condominio. La qualità di bene comune del tubo di scarico delle acque luride deve rapportarsi all'utilità da esso apprestata con riferimento alle proprietà immobiliari cui accede e, quindi, l'applicazione dell'art. 1123 c.c. conduce a ripartire la spesa per l'attività conservativa afferente il manufatto tra i soli condomini proprietari esclusivi delle unità immobiliari comprese nell'edificio che ne traggono corrispondente vantaggio, così come domandato dai ricorrenti.
Va disattesa la richiesta subordinata della convenuta, di condannare al risarcimento Controparte_2 dei danni per la quota a carico delle proprietà cui la condotta danneggiata serviva per lo scarico delle acque reflue con suddivisione tra esse per unità immobiliare (1/3 ciascuno tra i signori CP_2
, e – per una quota, e e per
[...] Parte_4 CP_4 Parte_1 Parte_2
l'ultima quota), in quanto la “costituzione” del è un mero fatto cui l'ordinamento riconosce CP_7 effetti giuridici, conformemente al principio per cui “la particolare comunione regolata dagli articoli
1117 ss c.c. si costituisce, ipso iure et facto, senza bisogno d'apposite manifestazioni di volonta' o altre esternazioni e tanto meno d'approvazioni assembleari, nel momento in cui l'unico proprietario di un edificio questo frazioni in piu' porzioni autonome la cui proprieta' esclusiva trasferisca ad una pluralita' di soggetti od anche solo al primo di essi, ovvero piu' soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprieta' esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento che ad esso dà origine” (Cass. Sez. 6 ord. 17 gennaio 2011 n. 886).
Dunque trova applicazione nella specie la disciplina del condominio e non quella della comunione. A sostegno di tale conclusione, si veda altresì Cassazione, Sez. 2 civ., sentenza 16 aprile 2018 n. 9280 pronunciatasi in tema di cd. condominio minimo, secondo cui in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all'art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro proprietà esclusive,
e non, invece, applicando la regolamentazione in materia di comunione prevista dall'art. 1101 c.c., secondo la quale, in assenza di altra indicazione degli accordi, le quote si presumono uguali.
7 I danni vanno quantificati in € 51.088,57 oltre IVA, sulla scorta della C.T.U. redatta dall'Ing.
nel procedimento di ATP che ha preceduto il presente giudizio (R.G. n. 556/2019), Persona_2 cui si aderisce in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi accertati.
In esito alla CTU espletata in corso di causa, depositata il 4.10.2024, l'Ing. ha poi determinato la Per_2 ripartizione pro-quota millesimale tra le parti in causa dell'importo dei danni, quantificando nel 24,14% la quota di spettanza della proprietà nel 26,57 la quota di spettanza della proprietà dei Pt_4 ricorrenti e nel 49,29% la quota di complessiva spettanza della proprietà Controparte_2
Come noto, il che subisce un danno da omessa manutenzione di parti comuni è CP_7 danneggiato ma non per questo è esonerato dal pagare la sua quota di condomino danneggiante in proporzione dei millesimi (Cass. n. 18187/2021).
Il danno per cui è causa, subito dai ricorrenti e all'alloggio, va dunque Parte_1 Parte_2 imputato alle parti convenute, che ne sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. alla luce delle considerazioni sopra esposte, secondo l'importo di € 12.331,25 posto a carico dei convenuti CP_4
e e di € 25.181,84 posto a carico della convenuta
[...] Parte_4 Controparte_2
Resta in capo ai ricorrenti il restante importo di € 13.575,48. Il tutto oltre Iva di legge.
Oltre ai suddetti danni i ricorrenti lamentano un danno indiretto per asserita inutilizzabilità del loro appartamento di cui chiedono la quantificazione in via equitativa e spese tecniche e legali per il procedimento di ATP per € 7.728,64 oltre ad esborsi per € 170,80 per la video ispezione e per € 800,00 di costi per sgombero alloggio.
Va rigettata la domanda risarcitoria del danno da mancato godimento dell'appartamento in quanto è carente l'allegazione e la dimostrazione della sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali
(diversi dalla mera indisponibilità dell'immobile che costituisce il fatto lesivo) idonei a fondare la presunzione che dalla lesione dell'interesse protetto i ricorrenti abbiano tratto un effettivo pregiudizio economico.
Il CTU ha infatti escluso che la situazione del quadro fessurativo sia grave e tale da rendere l'alloggio inagibile, dando conto dal fatto che gli impianti sono risultati regolarmente funzionanti e non danneggiati ed i locali, nonostante le fessurazioni riscontrate su alcune pareti, risultano fruibili.
Nessuna prova è stata fornita dai ricorrenti che l'immobile fosse stato rilasciato da o da Parte_2 terzi dalla fine dell'anno 2019, né soprattutto che ciò fosse accaduto a causa della inagibilità dell'alloggio a quella data. Non sussistono in definitiva indizi certi, gravi precisi e concordanti atti a dimostrare un'effettiva lesione del patrimonio per non aver potuto utilizzare direttamente l'alloggio o per non aver potuto darlo in locazione, mancando l'allegazione di concreti propositi di utilizzazione o dell'esistenza di ben determinate proposte di locazione.
Viceversa per il periodo di ragionevole durata dei lavori di ripristino, pari a circa tre mesi, può essere riconosciuto in via equitativa un importo risarcitorio di complessivi € 1.500,00.
8 Non si riconosce dovuto l'importo risarcitorio di € 800,00 di costi per sgombero alloggio, in quanto il computo metrico estimativo (doc. 6 allegato al ricorso) prevede già € 3.000,00 per spese di trasloco della mobilia per l'esecuzione dei lavori ed € 1.200,00 di noleggio magazzino di stoccaggio mobili per il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori (€ 400 x 3 mesi) ed in relazione alla fattura prodotta in atti manca la prova che lo sgombero sia stato reso necessario dall'evento dannoso per cui è causa.
Ritenuta accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento che ha prodotto un danno patrimoniale a carico dell'alloggio di proprietà dei ricorrenti, nonché l'ammontare dello stesso, si passa ad esaminare la domanda di garanzia impropria introdotta dall'odierna parte convenuta nei riguardi di . Pt_4 Controparte_3
Deducevano i chiamanti e , proprietari dell'immobile censito al catasto Parte_4 CP_4 fabbricati del Comune di Ospedaletti al foglio 10 mappale 156, subalterno 4, Categoria C1, che il loro dante causa (e nonno) era titolare della polizza assicurativa Toro marchio di Persona_3 [...]
n. 761380089 emessa il 23.4.2010, polizza cui è subentrata , che CP_8 Controparte_3 comprendeva anche la garanzia responsabilità civile verso terzi, oltre alla copertura patrimonio, chiedendo la condanna della terza chiamata “a tenere indenni i Signori e CP_4 Parte_4 da quanto gli stessi dovranno corrispondere ai Signori e per il Parte_2 Parte_1 risarcimento del danno alla loro proprietà”, nonché “a risarcire i Signori e CP_4 Parte_4 per i danni subiti dalle parti comuni dello stabile in questione secondo la quota di competenza loro riferibile;
condannare al rimborso in favore dei Controparte_9
Signori e di tutte le spese tecniche e legali sostenute nel procedimento di CP_4 Parte_4
ATP ammontanti a complessivi Euro 6.694,40”.
Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 30.9.2021, ha contestato, in Controparte_3 relazione alla pattuizione in forza della quale le parti hanno limitato la garanzia di responsabilità civile alla sola proprietà dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività indicata in polizza, che gli assicurati non hanno fornito la prova che il fabbricato, da cui è derivato il danno lamentato dai ricorrenti, è bene strumentale per l'attività di farmacia. In proposito, l'Assicuratore ha fatto in contrario osservare che ciò è di sicuro da escludersi in quanto ben prima che le problematiche che si agitano nel presente giudizio si verificassero l'immobile dedotto nella polizza in esame non era più un bene strumentale in quanto la farmacia era esercitata dal Comune di Ospedaletti.
Il rilievo è mal posto e infondato.
Le Condizioni generali di assicurazione a pagina 28 prevedono che la Compagnia assicura quanto l'Assicurato è tenuto a risarcire per danni involontariamente cagionati a terzi, per lesione o danno a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione: 1) all'esercizio dell'attività commerciale indicato in polizza;
2) alla proprietà e conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata e degli impianti interni ed esterni”.
9 Viceversa le parti nella specie, come si evince dalla polizza Monitor Commercio sottoscritta dal sig.
, versata in atti, hanno espressamente pattuito la limitazione della garanzia ai danni Persona_3 derivanti dalla sola proprietà dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'attività assicurata, nella specie, come indicato in polizza, di farmacia.
Pertanto è irrilevante ai fini del rispetto di tale limitazione, ed anzi in linea con essa, che l'assicurato non esercitasse l'attività commerciale di farmacia, svolta invece da altri (Comune di Ospedaletti), essendo soddisfatto sia il requisito della proprietà del fabbricato in capo all'assicurato/contraente, che l'utilizzo del fabbricato medesimo per l'esercizio dell'attività di farmacia.
Ciò chiarito, quanto alla dimostrazione che l'immobile dei chiamanti in causa fosse, quando si verificarono le infiltrazioni di acqua condotta per cui è causa, bene strumentale per lo svolgimento di attività indicata in polizza, l'operatività della polizza è desumibile dalla circostanza per cui a partire dal
01.07.2008, per la durata di sei anni con previsione di tacito rinnovo per ugual periodo, l'immobile allora di proprietà di è stato locato al Comune di Ospedaletti ad uso commerciale per Persona_3 esercizio di farmacia, come risultante dal contratto di locazione prodotto dai chiamanti (doc. 3 di parte
, nonché dal pagamento delle rate di premio per l'anno 2017 e da ultimo 2020, come da Pt_4 quietanze in atti, e dalla lettera redatta in data 18.6.2018 dalla Compagnia Assicurativa, che offre indiretta riprova della comunicazione ad opera dell'assicurato della denuncia di sinistro in data
16.10.2017.
La terza chiamata ha poi eccepito che il danno per cui è ricorso rientra nell'ipotesi, esclusa CP_3 dalla garanzia, dei danni da spargimento di acqua causati da stillicidio, contestando la sussistenza nella specie del requisito dell'accidentalità del danno poiché la eziologia del danno presuppone ed implica necessariamente la continuità e la risalenza nel tempo delle perdite dalla condotta condominiale e lo stillicidio, da intendersi quale scorrimento di acque per la forza di gravità.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Le condizioni di contratto prevedono che l'assicurazione della responsabilità civile comprende i danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici
e di riscaldamento (con esclusione dei danni causati da umidità, stillicidio e da gelo).
E' indubbio nella specie che i danni a terzi siano derivati dalla rottura della condotta di scarico, come risultante dall'elaborato peritale eseguito in sede di ATP, ove testualmente è dato leggere: “Il CTU ritiene sufficienti le prove effettuate per poter asserire che l'acqua accumulatasi nel tempo all'interno dell'intercapedine proveniente dalla rottura della tubazione […]” “Il CTU ritiene pertanto sussistente il rapporto di causa-effetto fra le perdite d'acqua della tubazione di scarico condominiale e i danni subiti nell'alloggio di proprietà del Sig. e nelle parti Parte_2 condominiali esterne all'alloggio.”.
Ebbene, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito - Tribunale Roma, Sez. XII,
Sentenza, 23/05/2024, n. 8797 - che qui si condivide “In tema di polizza assicurativa contro i danni, se la
10 polizza prevede che la società risponda dei danni diretti al fabbricato assicurato derivanti da spargimento di acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del fabbricato interessato e se l'individuazione della rottura dell'impianto fognario è stata identificata in conseguenza della verificazione della perdita di acqua protratta nel tempo, si è in presenza di una conseguenza diretta e materiale della rottura, è evidente la copertura assicurativa”.
Dunque la protrazione nel tempo degli effetti dannosi derivanti dalla rottura dell'impianto di scarico non elide il nesso causale materiale del danno con la rottura anzidetta.
Tale lettura appare coerente con il principio enunciato dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 27/06/2023, n. 18320) secondo cui In tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi (conforme Corte d'Appello Genova, Sez. II, Sentenza, 23/10/2023, n. 1150).
Come infatti chiarito da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/07/2019, n. 20305: L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi.
La polizza in esame estende la garanzia, in positivo, per i danni derivanti a terzi, a quelli conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture di scarico, ed in parallelo esclude i danni causati da umidità
e stillicidio. Si tratta con evidenza della delineazione di due categorie differenti di causa dei possibili danni, da rottura degli impianti e da stillicidio, l'una garantita, l'altra esclusa, e non già di delimitare i casi della categoria compresa nella garanzia, creando una sottocategoria da escludere (danni causati da rottura ove causati da stillicidio).
È evidente, nella specie, che i danni all'alloggio dei ricorrenti non rientrano nei danni conseguenti a umidità e stillicidio ossia a insalubrità del fabbricato, non essendo tali i danni causati dalla rottura di tubazione di scarico non riparata nella immediatezza. L'aggravamento delle conseguenze dannose derivanti dalla rottura della tubazione non è ascrivibile ad un comportamento doloso dell'assicurato.
Peraltro l'Assicurazione è stata posta in condizioni, avendo ricevuto la denuncia di sinistro, di intervenire a tutela dei propri interessi per le opportune indagini, come confermato dalla lettera della stessa Compagnia datata 18.6.2018 (doc. 5 ). Pt_4
Va pertanto riconosciuto il diritto dei convenuti ad essere manlevati di quanto tenuti a risarcire Pt_4 ai ricorrenti.
11 I chiamanti in causa sig.ri hanno altresì avanzato domanda di risarcimento in loro favore pro Pt_4 quota dei danni subiti dalle parti comuni dello stabile in questione.
Tale importo dei danni da indennizzare alle parti comuni deve essere stimato, sulla base delle risultanze della Ctu, in una somma pari a € 2.254,11, oltre IVA.
A ciò devono aggiungersi come da richiesta la rifusione delle spese tecniche e legali del procedimento di
ATP, documentate in complessivi € 6.694,40, di cui € 2.220,40 per parcella CTU Ing. € 170,80 Per_2 per fattura EMMEA video-ispezione, € 2.400,00 per fatture Avv.ti Cagnacci ed € 1.903,20 per proforma CTP Ing. in quanto spesa congrua e necessaria in prospettiva ex ante (vd. doc. Persona_4
10. 11, 12, 13).
Venendo ora all'esame della chiamata in garanzia di da parte della sig.ra Controparte_3
va premesso che la Compagnia di assicurazione ha eccepito la carenza di Controparte_2 legittimazione di a promuovere l'azione di garanzia nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
deducendo che le quietanze di pagamento fanno riferimento quale contraente a altro soggetto
[...]
( ) che non è parte processuale, e deducendo che non risulta provato il rapporto di CP_10 coniugio e neppure a quale titolo agirebbe (erede, coniuge o altro); in via gradata Controparte_2
ha contestato la mancata prova della vigenza sotto il profilo temporale della polizza/e Controparte_3 azionate nel periodo in cui è occorso l'evento dannoso “tra la fine dell'anno 2016 e per l'anno 2017”; la carenza di prova che la polizza per la responsabilità civile copra gli immobili descritti da CP_2
nella chiamata in causa e la inutilizzabilità per mancanza di autorizzazione al deposito del
[...] documento prodotto il 5.12.2022 relativo alla polizza di assicurazione n. 76138091 del 23/04/2010.
Le eccezioni formulate vanno accolte.
Dagli atti risulta che non è stata prodotta la citata polizza n° 761380088 né la precedente n°
06645900807668 di modo che la sola quietanza di pagamento dell'8.5.2019 (prodotta come doc 2 allegato alla comparsa di costituzione) non prova l'esistenza e la vigenza del contratto.
La polizza n. 06645900807673 del 20.4.2010 risulta intestata a , come ammesso anche CP_10 dalla convenuta nella comparsa di costituzione, ove è indicato quale coniuge della CP_10 convenuta medesima. Si è appreso poi solo nelle note conclusive che sarebbe morto CP_10 nell'ottobre 2016. In disparte la novità della circostanza, non allegata né in sede di comparsa né entro la prima udienza effettivamente tenutasi il 6.12.2022 con cristallizzazione del thema decidendum e probandum, si rileva che, a fronte della contestazione sollevata dalla Compagnia Assicurativa sin dalla comparsa di costituzione circa il difetto di legittimazione della sig.ra a promuovere Controparte_2
l'azione di garanzia, tale rilievo è fondato posto che non è stata fornita prova né del rapporto di coniugio, né soprattutto della qualità di erede del de cuius in capo alla sig.ra odierna Controparte_2 chiamante né comunque prova, mediante la produzione delle condizioni di contratto, della eventuale
12 estensione della copertura assicurativa al coniuge dell'assicurato e quindi della legittimazione della sig.ra a far valere la garanzia. CP_2
Inoltre, se è vero che ai fini della individuazione del soggetto legittimato passivamente nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata, ai diversi fini dell'azione di garanzia è rimasto incerto – data anche la contestazione della terza chiamata - che l'immobile censito al foglio 10 part. 139 sub 11, di cui la sig.ra si è detta proprietaria, fosse l'immobile già assicurato da . CP_2 CP_10
Alla luce di tali considerazioni deve concludersi che non vi è prova della titolarità attiva da parte di del diritto ad avvalersi del rapporto assicurativo di cui alla polizza n. 76138091. Controparte_2
L'azione di manleva e di indennizzo proposte dalla convenuta nei riguardi di vanno Controparte_3 pertanto rigettate.
Può dunque passarsi alla valutazione delle restanti richieste dei ricorrenti. Con
e insistono altresì per il rimborso delle spese dell , Parte_1 Parte_2 sostenute in € 379,50 pari alla metà del contributo unificato (il restante 50% è stato pagato dai sig.ri
) e in € 5.318,49 per spese legali come da fattura in atti (doc. 8 ricorso), oltre ad € 2.220,40 per la CP_4 quota del compenso Ctu a carico degli eredi e ad € 170,80 per costo della Persona_5 videoispezione (il restante 50% è stato pagato dai sig.ri ), e così per il complessivo importo di € CP_4
8.109.19.
Rilevato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 26478 del 10 ottobre 2024 ha ribadito che: ”le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 21085/2023; Cass. n.
35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)“, si ritiene di disporre la compensazione delle spese di Atp nel rapporto processuale tra i ricorrenti ed i convenuti , Pt_4 tenuto conto che questi ultimi hanno già corrisposto il residuo 50% delle spese di Atp e del contegno processuale tenuto nel presente giudizio unitamente all'esito della lite.
Per contro le spese di ATP di complessivi € 8.109,19 in ragione della soccombenza reciproca vengono compensate per la metà tra i ricorrenti e la convenuta e per la residua metà poste a Controparte_2 carico di quest'ultima.
Le spese di Ctu, già liquidate in € 1.940,00 oltre accessori, e le spese di mediazione obbligatoria (vd. doc. 13 ricorso) che si liquidano in euro 450,00 a motivo del non integrale accoglimento della domanda attorea vengono parzialmente compensate in ragione della metà e con addebito della metà residua ad onere delle parti convenute in solido tra loro e in favore dei ricorrenti.
13 Le spese di ctp del procedimento di Atp richieste dai ricorrenti, invece, vanno rigettate perché non documentate e provate non essendo stata prodotta alcuna notula.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza reciproca, vanno compensate in ragione della metà e con addebito della metà residua ad onere delle parti convenute in solido tra loro e in favore dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/2022, parametrati al decisum (scaglione sino a Euro
52.000) e così per € 3.808,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Si compensano le spese processuali tra e , tenuto conto delle Controparte_2 Controparte_3 ragioni della decisione in raffronto alla mancata adesione al procedimento di mediazione ed esiguità dell'attività difensiva svolta dalla compagnia assicurativa.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna per lite temeraria alla luce del complessivo esito della lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni differente istanza, domanda ed eccezione rigettata o disattesa, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda proposta dalla convenuta Controparte_2
- accerta e dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa;
- condanna e al pagamento in favore dei ricorrenti CP_4 Parte_4 Pt_1
e , a titolo di risarcimento del danno subito all'alloggio di loro
[...] Parte_2 proprietà esclusiva, dell'importo di € 12.331,25 oltre Iva e condanna al Controparte_2 pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 25.181,84 oltre Iva, oltre interessi di anno in anno, sulle somme devalutate alla data del fatto illecito (16.10.2017), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat;
- condanna e al risarcimento, in proporzione alla quota del 24,14%, CP_4 Parte_4
e per la quota del 49,29%, in favore dei ricorrenti, del danno emergente da Controparte_2 mancato utilizzo dell'alloggio per il periodo di esecuzione dei lavori di ripristino, determinato in complessivi € 1.500,00;
- condanna a tenere indenni i Signori e da tutto Controparte_3 CP_4 Parte_4 quanto sono condannati a corrispondere ai Signori e , anche Parte_2 Parte_1 per spese legali, nonché a risarcire i Signori e della somma di € CP_4 Parte_4
2.254,11, oltre IVA per i danni subiti dalle parti comuni dello stabile e a rifondere loro le spese tecniche e legali del procedimento di ATP, pari a complessivi € 6.694,40;
- condanna a rifondere ai Signori e le spese di Controparte_3 CP_4 Parte_4 lite, che si liquidano in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario, cpa e iva, se dovuta;
14 - rigetta le domande di manleva e indennizzo proposte da nei confronti di Controparte_2
; Controparte_3
- compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra e;
Controparte_2 Controparte_3
- compensa le spese di Atp nel rapporto processuale tra i ricorrenti ed i convenuti;
Pt_4
- condanna alla refusione della metà delle spese di ATP, per un importo pari a € Controparte_2
4.054,60, in favore dei ricorrenti, con compensazione della residua metà;
- condanna , e in solido alla refusione in favore dei Controparte_2 CP_4 Parte_4 ricorrenti delle spese di Ctu, già liquidate in € 1.940,00 oltre accessori, e delle spese di mediazione, che si liquidano in euro 450,00 oltre accessori;
- compensa le spese di lite in ragione della metà e con addebito della metà residua ad onere delle parti convenute in solido tra loro e in favore dei ricorrenti nella misura di € 3.808,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali
Imperia, 17.11.2025
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1556 del Ruolo Generale per l'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
TT n. 94, C.F. , e , nato a [...], il [...], C.F._1 Parte_2 residente in [...], C.F. , assistiti, C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Valentina LUGARA', (C.F. CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ospedaletti (IM), Via Email_1
MO TT n. 96, in forza di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc;
-ATTORI-
E
Co
, nato a [...] il [...], c.f. , e , Parte_3 C.F._4 Parte_4 nata a [...] il [...], c.f. , entrambi residenti in [...]
Pannunzio n. 21/A, ed elettivamente domiciliati in Taggia (Im), P.zza Garibaldi n. 14, nello studio dell'Avvocato Cinzia Cagnacci (c.f. ; , C.F._6 Email_2 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTI-
NONCHE' nata a [...] il [...] e residente in [...]
TT n. 86 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Anna Russo del CodiceFiscale_7
Foro di Imperia (IM) (C.F. ; e CodiceFiscale_8 Email_3
AS LA Libera del Foro di Castrovillari (CS) (C.F. ), anche CodiceFiscale_9
1 disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli stessi in Sanremo, Via
A. Volta n. 80, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione;
E
C.F. ), con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa Controparte_3 P.IVA_1
14 in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti a rogito notaio di Treviso del 18.12.2014, rep. 186905, racc. 30367, Persona_1 dall'avv. Marcello BIANCHI (C.F. ; CodiceFiscale_10 Email_4 con elezione di domicilio in Imperia (18100) via della Repubblica 43 presso e nello studio dell'avv.
AN DA nominata sostituta;
ER HI (da e – CP_4 Pt_4
E
(C.F.: ), corrente in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. Controparte_3 P.IVA_1
14 in persona del Legale Rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Amoretti
(C.F.: ; , con elezione di domicilio C.F._11 Email_5 presso lo Studio di quest'ultimo sito in Sanremo Corso TT n. 65 -, in forza di procura generale alle liti conferitagli dal Dott. e Dott. il primo Amministratore Controparte_5 Controparte_6
Delegato e Direttore Generale ed il secondo nella qualità di Dirigente della società Controparte_3 con atto Notaio di Treviso Rep. N. 186905 –Racc. n. 30367; Persona_1
- Terzo chiamato (da - Controparte_2
CONCLUSIONI:
Come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver esperito precedente ricorso ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 556/2019 (unitamente ai Sig.ri oggi Pt_4 convenuti) nei riguardi di tutte le parti qui in causa, hanno chiesto a questo Tribunale di “accertare e dichiarare che il danno subito dall'immobile di proprietà dei ricorrenti identificato catastalmente come segue, F. 10 mapp.
139 sub. 12 è riconducibile alla responsabilità dei signori , e quali Parte_4 CP_4 Controparte_2 proprietari degli immobili identificati in narrativa, e per l'effetto condannare al pagamento, in favore dei ricorrenti dei: i) danni patrimoniali nella misura minima già determinata dal CTU nell'accertamento tecnico preventivo rg. 556/2019 pari a complessivi Euro 51.088,57 oltre IVA di legge, per l'alloggio ovvero nella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, da suddividere ciascuno per la quota di spettanza, oltre ii) al danno emergente e lucro cessante, da determinarsi in via equitativa, indicando un importo pari ad Euro 700,00 per ciascun mese di mancato utilizzo ovvero nella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, da suddividere ciascuno per la quota di spettanza, iii) nonché per le spese tecniche e legali sostenute nel procedimento di ATP per complessivi Euro 7.728,64,
2 spese videoispezione ATP Euro 170,80 spese sgombero alloggio per Euro 800,00 e per tutte le spese connesse occorrende documentate;
Condannare i convenuti al pagamento in favore degli esponenti ciascuno per la quota di propria spettanza secondo la ripartizione proporzionale dei millesimi di proprietà ovvero per quanto attiene a 49,29% e per quanto Controparte_2 attiene a e 24,14%, ovvero in via subordinata ripartito per il numero delle unità Parte_4 CP_4 immobiliari che hanno causato il danno.
In caso di opposizione, tenuto altresì conto dell'esperito tentativo di mediazione, ATP conciliativa tutto con esito negativo, condannare per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa.
Il tutto oltre interessi dal fatto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Al proposito va preliminarmente rilevato che le conclusioni viceversa rassegnate da parte ricorrente nella memoria del 26.5.2025 sono parzialmente inammissibili nella parte in cui hanno esteso il petitum e la causa petendi ai danni patiti dagli attori alle parti comuni, non oggetto di domanda nell'atto introduttivo come si rileva dalla lettura delle conclusioni espresse nel ricorso, riferite ai danni all'unità immobiliare di proprietà esclusiva dei ricorrenti identificata catastalmente al F. 10 mapp. 139 sub. 12, per complessivi Euro 51.088,57 oltre IVA ovvero per la somma veriore accertanda in corso di causa. Si
è in tal modo operata una modifica della domanda attorea non consentita perché tardiva, ossia successiva alla prima udienza del presente procedimento sommario, ove si è cristallizzato il thema decidendum, oltre che contravveniente al divieto di domande nuove (per tali intendendosi, secondo il principio enunciato dalle S.U. della Cassazione nella sentenza n.12310/2015, quelle che si aggiungono a quelle originarie, estendendo l'oggetto del giudizio, non ponendosi in rapporto di alternatività con la domanda originaria).
Delimitato dunque il thema decidendum al risarcimento dei danni alla proprietà esclusiva dei ricorrenti, si osserva che parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti “da suddividere ciascuno per la quota di spettanza” e di condannare conseguentemente i convenuti al pagamento, ciascuno, per la quota di propria spettanza, “secondo la ripartizione proporzionale dei millesimi di proprietà o in subordine ripartito per il numero delle unità immobiliari che hanno causato il danno”.
Si ritiene che tale domanda in una prospettiva qualificatoria giuridica debba essere ricondotta agli schemi della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., avendo dedotto parte ricorrente la derivazione dei danni patiti al proprio alloggio dalla rottura della condotta condominiale di scarico posta al servizio delle unità immobiliari di proprietà delle parti in causa, con fuoriuscita di acque reflue, che avrebbe provocato, infiltrandosi nel terreno di appoggio della pavimentazione, la comparsa di fessurazioni orizzontali alle tramezze dell'alloggio dei ricorrenti.
Ciò con la precisazione, tuttavia, che i ricorrenti hanno domandato che il risarcimento venga posto non già in solido tra i convenuti, ma operando il riparto interno in misura proporzionale al valore delle
3 singole proprietà esclusive dei condomini convenuti (implicitamente richiamando il criterio legale di cui all'art. 1123, co. 3, c.c.) in quanto servite dalla condotta di scarico in questione (al momento di verificazione dei fenomeni di dissesto indicato tra la fine dell'anno 2016 e l'inizio del 2017) e con imputazione della quota dei ricorrenti dall'importo di cui sopra.
Tanto premesso, giova rammentare che in forza di quanto affermato dalla nota sentenza delle Sezioni
Unite (20943/2022) l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde dalla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res. Pertanto, «il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi» (cfr. Cass. 15383/2006). Grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, spettando poi al custode fornire la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera.
In sintesi, l'art 2051 cc prevede che:
• la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno sia fornita dal danneggiato;
• la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito sia data dal custode;
• la diligenza di quest'ultimo sia priva di rilievo.
Nella specie, parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata, avvalendosi delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, tra le stesse parti del presente giudizio, in sede di accertamento tecnico preventivo, in forza della quale risulta accertata – all'esito della effettuazione di prove di allagamento immettendo acqua nella vecchia conduttura di scarico, in oggi abbandonata e deviata a monte, nonché di carotaggi, video-ispezione e opportune prove – la rottura della tubazione di scarico “localizzata nel tratto fra il lato interno del muro di sostegno delimitante l'intercapedine e il pozzetto comunale di regimentazione delle acque nere” e la conseguente perdita “che ha allagato e creato un moto di filtrazione dell'acqua per diverso tempo all'interno del vespaio dell'alloggio dei ricorrenti, che ha smosso il materiale incoerente” determinando il cedimento delle tramezze soprastanti, che hanno subito le fessurazioni riscontrate dal Ctu.
Quanto ai danni riportati all'alloggio, in nesso causale con la custodia dell'impianto di scarico, il
CTU ha riscontrato e descritto lesioni da dissesto, ossia fessurazioni alle tramezzature, e ha individuato gli interventi di ripristino, argomentando partitamente le ragioni per cui sono da ritenersi necessari
(demolizione delle tramezze e loro rifacimento con la contestuale esecuzione, alla loro base, di cordoli di fondazione in cemento armato;
tinteggiatura posto che i lavori di demolizione previsti comporteranno polveri che potranno depositarsi anche sulle altre pareti o soffitti esistenti, non oggetto di demolizione;
per le altre fessure presenti sulle restanti pareti dell'alloggio di modesta entità, intervento di rinforzo con rete in fibra di vetro, previa asportazione dell'intonaco esistente e delle successive opere di finitura).
4 Il giudicante ritiene di dover condividere e fare proprio, in quanto metodologicamente corretto e sorretto da valide considerazioni tecniche, l'accertamento e la quantificazione dei costi di ripristino come sopra operati dalla relazione tecnica del 2.3.2020 del C.T.U. Ing. , prodotta in atti Persona_2 come doc. 2 allegato al ricorso.
Può, dunque, ritenersi provata, da parte dei ricorrenti, la relazione tra la cosa (l'impianto condominiale, nello specifico la colonna di scarico condominiale) da cui si è originato il fatto dannoso e i condomini convenuti, tenuti alla sua custodia, nonché la riconducibilità dell'evento dannoso alla cosa (di cui è emersa la condizione di rottura o lesione).
A fronte della prova da parte dei ricorrenti dei presupposti di operatività dell'art. 2051 c.c., ossia il verificarsi dell'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia, gravava sulle parti convenute l'onere di dare eventualmente prova del caso fortuito, quindi dell'interruzione del nesso causale da parte di un evento eccezionale o imprevedibile, ovvero di dare prova, anche al solo fine di ridurre la propria responsabilità, del fatto colposo del danneggiato o del terzo, oggettivamente imprevedibile e imprevenibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date.
Si reputa utile sul punto richiamare il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/09/2025, n. 26057) secondo cui: “Affinché possa configurarsi la responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., è necessario e sufficiente dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, senza bisogno di provare la colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato o di un terzo, purché tali condotte siano oggettivamente imprevedibili e imprevenibili secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date”.
La S.C. ha in particolare statuito (Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023; Cass. civ., Sez. 3, ord.,
31/03/2025, n. 8450) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva
o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del
2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n.
21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Ciò premesso, la convenuta Sig.ra ha svolto la domanda che testualmente si Controparte_2 riporta: “piaccia al Tribunale (..) nel merito, accertata la concorrenza di più concause e del grado di concorso di ciascuna nella determinazione dei danni lamentati dagli attori, disporre la suddivisione del
5 risarcimento dovuto ai ricorrenti tra tutte le parti in proporzione delle rispettive responsabilità; in subordine, ritenuta la paritaria concorrenza delle concause, condannare al risarcimento dei danni secondo la seguente ripartizione: 1/3 a carico di tutti i proprietari dell'intera palazzina (di cui soltanto alcuni sono convenuti nel presente giudizio) per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dell'immobile e l'assenza di fondazione;
1/3 a carico delle proprietà cui la condotta danneggiata serviva per lo scarico delle acque reflue con suddivisione tra esse per unità immobiliare (1/3 ciascuno tra i signori e – per una quota, e e Controparte_2 Parte_4 CP_4 Parte_1 Pt_2
per l'ultima quota); 1/3 a carico dei ricorrenti e per quanto
[...] Parte_1 Parte_2 imputabile all'erezione di pareti in mattone all'interno dell'intercapedine.
La stessa prospettazione della convenuta quanto meno con riguardo al dedotto fattore causale concorrente rappresentato dai vizi di costruzione dell'immobile e dall'assenza di fondazione logicamente presuppone la natura condominiale di tale fattore, come evidenziato dalla formulazione del petitum espressamente diretto nei confronti di “tutti i proprietari dell'intera palazzina (di cui soltanto alcuni sono convenuti nel presente giudizio)”, di tal ché la domanda è inammissibile perché non accompagnata dalla contestuale richiesta della convenuta di essere autorizzata alla chiamata di terzo nei riguardi di tutti i restanti condomini del fabbricato.
Non è stato cioè integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati come legittimati passivi della domanda, qualificabile come azione di regresso ex art. 2055 co. 2 c.c. previo accertamento della responsabilità del dell'edificio, quale custode dei beni comuni, in persona dei singoli CP_7 condomini, in base all'art. 2051 cod. civ., per i danni, ancorché eventualmente imputabili a difetti costruttivi dello stabile, da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di alcuni dei condomini, ossia dei ricorrenti.
Peraltro mette conto evidenziare che non può attribuirsi rilievo alle allegazioni della parte ai fini dell'apprezzamento ex officio del nesso causale sulla base degli atti, in quanto l'assenza di fondamenta è fatto imputabile non solo al terzo (inteso come tutti gli altri condomini) ma anche alla stessa convenuta danneggiante, a propria volta condomina (responsabile ex art. 2051 c.c. delle fondazioni dell'edificio), di modo che non è sufficiente al convenuto ( provare la causalità materiale tra l'assenza Controparte_2 di fondamenta e l'evento dannoso per poterne desumere la proporzionale riduzione della propria responsabilità ma è suo onere allegare specificamente e provare l'entità dell'invocata a proprio favore riduzione (non proporzionale) di responsabilità.
Sulla base degli atti non risulta comprovata la misura del concorso della convenuta alle parti comuni ex art. 1117 c.c..
Quanto poi alla richiesta di porre per la quota di 1/3 la responsabilità a carico dei ricorrenti Pt_1
e per quanto imputabile all'erezione di pareti in mattone all'interno
[...] Parte_2 dell'intercapedine, si tratta di verificare se il dedotto fatto colposo del danneggiato risulti provato.
6 Al riguardo, considerato che la CTU non offre alcun elemento che consenta di attribuire la paternità dell'opera, ossia della realizzazione di una delle tamponature trasversali esistenti nella intercapedine, ai ricorrenti, si rileva che non è stato specificato il fatto storico in dipendenza del quale viene affermato, in comparsa di costituzione, dalla convenuta trattarsi di “opere realizzate dal proprietario dell'appartamento al piano sottostrada”, né sono state allegate specifiche circostanze idonee a dimostrarlo in via di presunzione logica.
Poste tali considerazioni, ritiene il decidente che il richiamo operato dai ricorrenti al canone ripartitorio legale dell'art. 1123 c.c. co. 3 sia corretto e non contraddetto dalla produzione di differenti previsioni di regolamento di condominio. La qualità di bene comune del tubo di scarico delle acque luride deve rapportarsi all'utilità da esso apprestata con riferimento alle proprietà immobiliari cui accede e, quindi, l'applicazione dell'art. 1123 c.c. conduce a ripartire la spesa per l'attività conservativa afferente il manufatto tra i soli condomini proprietari esclusivi delle unità immobiliari comprese nell'edificio che ne traggono corrispondente vantaggio, così come domandato dai ricorrenti.
Va disattesa la richiesta subordinata della convenuta, di condannare al risarcimento Controparte_2 dei danni per la quota a carico delle proprietà cui la condotta danneggiata serviva per lo scarico delle acque reflue con suddivisione tra esse per unità immobiliare (1/3 ciascuno tra i signori CP_2
, e – per una quota, e e per
[...] Parte_4 CP_4 Parte_1 Parte_2
l'ultima quota), in quanto la “costituzione” del è un mero fatto cui l'ordinamento riconosce CP_7 effetti giuridici, conformemente al principio per cui “la particolare comunione regolata dagli articoli
1117 ss c.c. si costituisce, ipso iure et facto, senza bisogno d'apposite manifestazioni di volonta' o altre esternazioni e tanto meno d'approvazioni assembleari, nel momento in cui l'unico proprietario di un edificio questo frazioni in piu' porzioni autonome la cui proprieta' esclusiva trasferisca ad una pluralita' di soggetti od anche solo al primo di essi, ovvero piu' soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprieta' esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento che ad esso dà origine” (Cass. Sez. 6 ord. 17 gennaio 2011 n. 886).
Dunque trova applicazione nella specie la disciplina del condominio e non quella della comunione. A sostegno di tale conclusione, si veda altresì Cassazione, Sez. 2 civ., sentenza 16 aprile 2018 n. 9280 pronunciatasi in tema di cd. condominio minimo, secondo cui in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all'art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro proprietà esclusive,
e non, invece, applicando la regolamentazione in materia di comunione prevista dall'art. 1101 c.c., secondo la quale, in assenza di altra indicazione degli accordi, le quote si presumono uguali.
7 I danni vanno quantificati in € 51.088,57 oltre IVA, sulla scorta della C.T.U. redatta dall'Ing.
nel procedimento di ATP che ha preceduto il presente giudizio (R.G. n. 556/2019), Persona_2 cui si aderisce in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi accertati.
In esito alla CTU espletata in corso di causa, depositata il 4.10.2024, l'Ing. ha poi determinato la Per_2 ripartizione pro-quota millesimale tra le parti in causa dell'importo dei danni, quantificando nel 24,14% la quota di spettanza della proprietà nel 26,57 la quota di spettanza della proprietà dei Pt_4 ricorrenti e nel 49,29% la quota di complessiva spettanza della proprietà Controparte_2
Come noto, il che subisce un danno da omessa manutenzione di parti comuni è CP_7 danneggiato ma non per questo è esonerato dal pagare la sua quota di condomino danneggiante in proporzione dei millesimi (Cass. n. 18187/2021).
Il danno per cui è causa, subito dai ricorrenti e all'alloggio, va dunque Parte_1 Parte_2 imputato alle parti convenute, che ne sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. alla luce delle considerazioni sopra esposte, secondo l'importo di € 12.331,25 posto a carico dei convenuti CP_4
e e di € 25.181,84 posto a carico della convenuta
[...] Parte_4 Controparte_2
Resta in capo ai ricorrenti il restante importo di € 13.575,48. Il tutto oltre Iva di legge.
Oltre ai suddetti danni i ricorrenti lamentano un danno indiretto per asserita inutilizzabilità del loro appartamento di cui chiedono la quantificazione in via equitativa e spese tecniche e legali per il procedimento di ATP per € 7.728,64 oltre ad esborsi per € 170,80 per la video ispezione e per € 800,00 di costi per sgombero alloggio.
Va rigettata la domanda risarcitoria del danno da mancato godimento dell'appartamento in quanto è carente l'allegazione e la dimostrazione della sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali
(diversi dalla mera indisponibilità dell'immobile che costituisce il fatto lesivo) idonei a fondare la presunzione che dalla lesione dell'interesse protetto i ricorrenti abbiano tratto un effettivo pregiudizio economico.
Il CTU ha infatti escluso che la situazione del quadro fessurativo sia grave e tale da rendere l'alloggio inagibile, dando conto dal fatto che gli impianti sono risultati regolarmente funzionanti e non danneggiati ed i locali, nonostante le fessurazioni riscontrate su alcune pareti, risultano fruibili.
Nessuna prova è stata fornita dai ricorrenti che l'immobile fosse stato rilasciato da o da Parte_2 terzi dalla fine dell'anno 2019, né soprattutto che ciò fosse accaduto a causa della inagibilità dell'alloggio a quella data. Non sussistono in definitiva indizi certi, gravi precisi e concordanti atti a dimostrare un'effettiva lesione del patrimonio per non aver potuto utilizzare direttamente l'alloggio o per non aver potuto darlo in locazione, mancando l'allegazione di concreti propositi di utilizzazione o dell'esistenza di ben determinate proposte di locazione.
Viceversa per il periodo di ragionevole durata dei lavori di ripristino, pari a circa tre mesi, può essere riconosciuto in via equitativa un importo risarcitorio di complessivi € 1.500,00.
8 Non si riconosce dovuto l'importo risarcitorio di € 800,00 di costi per sgombero alloggio, in quanto il computo metrico estimativo (doc. 6 allegato al ricorso) prevede già € 3.000,00 per spese di trasloco della mobilia per l'esecuzione dei lavori ed € 1.200,00 di noleggio magazzino di stoccaggio mobili per il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori (€ 400 x 3 mesi) ed in relazione alla fattura prodotta in atti manca la prova che lo sgombero sia stato reso necessario dall'evento dannoso per cui è causa.
Ritenuta accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento che ha prodotto un danno patrimoniale a carico dell'alloggio di proprietà dei ricorrenti, nonché l'ammontare dello stesso, si passa ad esaminare la domanda di garanzia impropria introdotta dall'odierna parte convenuta nei riguardi di . Pt_4 Controparte_3
Deducevano i chiamanti e , proprietari dell'immobile censito al catasto Parte_4 CP_4 fabbricati del Comune di Ospedaletti al foglio 10 mappale 156, subalterno 4, Categoria C1, che il loro dante causa (e nonno) era titolare della polizza assicurativa Toro marchio di Persona_3 [...]
n. 761380089 emessa il 23.4.2010, polizza cui è subentrata , che CP_8 Controparte_3 comprendeva anche la garanzia responsabilità civile verso terzi, oltre alla copertura patrimonio, chiedendo la condanna della terza chiamata “a tenere indenni i Signori e CP_4 Parte_4 da quanto gli stessi dovranno corrispondere ai Signori e per il Parte_2 Parte_1 risarcimento del danno alla loro proprietà”, nonché “a risarcire i Signori e CP_4 Parte_4 per i danni subiti dalle parti comuni dello stabile in questione secondo la quota di competenza loro riferibile;
condannare al rimborso in favore dei Controparte_9
Signori e di tutte le spese tecniche e legali sostenute nel procedimento di CP_4 Parte_4
ATP ammontanti a complessivi Euro 6.694,40”.
Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 30.9.2021, ha contestato, in Controparte_3 relazione alla pattuizione in forza della quale le parti hanno limitato la garanzia di responsabilità civile alla sola proprietà dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività indicata in polizza, che gli assicurati non hanno fornito la prova che il fabbricato, da cui è derivato il danno lamentato dai ricorrenti, è bene strumentale per l'attività di farmacia. In proposito, l'Assicuratore ha fatto in contrario osservare che ciò è di sicuro da escludersi in quanto ben prima che le problematiche che si agitano nel presente giudizio si verificassero l'immobile dedotto nella polizza in esame non era più un bene strumentale in quanto la farmacia era esercitata dal Comune di Ospedaletti.
Il rilievo è mal posto e infondato.
Le Condizioni generali di assicurazione a pagina 28 prevedono che la Compagnia assicura quanto l'Assicurato è tenuto a risarcire per danni involontariamente cagionati a terzi, per lesione o danno a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione: 1) all'esercizio dell'attività commerciale indicato in polizza;
2) alla proprietà e conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata e degli impianti interni ed esterni”.
9 Viceversa le parti nella specie, come si evince dalla polizza Monitor Commercio sottoscritta dal sig.
, versata in atti, hanno espressamente pattuito la limitazione della garanzia ai danni Persona_3 derivanti dalla sola proprietà dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'attività assicurata, nella specie, come indicato in polizza, di farmacia.
Pertanto è irrilevante ai fini del rispetto di tale limitazione, ed anzi in linea con essa, che l'assicurato non esercitasse l'attività commerciale di farmacia, svolta invece da altri (Comune di Ospedaletti), essendo soddisfatto sia il requisito della proprietà del fabbricato in capo all'assicurato/contraente, che l'utilizzo del fabbricato medesimo per l'esercizio dell'attività di farmacia.
Ciò chiarito, quanto alla dimostrazione che l'immobile dei chiamanti in causa fosse, quando si verificarono le infiltrazioni di acqua condotta per cui è causa, bene strumentale per lo svolgimento di attività indicata in polizza, l'operatività della polizza è desumibile dalla circostanza per cui a partire dal
01.07.2008, per la durata di sei anni con previsione di tacito rinnovo per ugual periodo, l'immobile allora di proprietà di è stato locato al Comune di Ospedaletti ad uso commerciale per Persona_3 esercizio di farmacia, come risultante dal contratto di locazione prodotto dai chiamanti (doc. 3 di parte
, nonché dal pagamento delle rate di premio per l'anno 2017 e da ultimo 2020, come da Pt_4 quietanze in atti, e dalla lettera redatta in data 18.6.2018 dalla Compagnia Assicurativa, che offre indiretta riprova della comunicazione ad opera dell'assicurato della denuncia di sinistro in data
16.10.2017.
La terza chiamata ha poi eccepito che il danno per cui è ricorso rientra nell'ipotesi, esclusa CP_3 dalla garanzia, dei danni da spargimento di acqua causati da stillicidio, contestando la sussistenza nella specie del requisito dell'accidentalità del danno poiché la eziologia del danno presuppone ed implica necessariamente la continuità e la risalenza nel tempo delle perdite dalla condotta condominiale e lo stillicidio, da intendersi quale scorrimento di acque per la forza di gravità.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Le condizioni di contratto prevedono che l'assicurazione della responsabilità civile comprende i danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici
e di riscaldamento (con esclusione dei danni causati da umidità, stillicidio e da gelo).
E' indubbio nella specie che i danni a terzi siano derivati dalla rottura della condotta di scarico, come risultante dall'elaborato peritale eseguito in sede di ATP, ove testualmente è dato leggere: “Il CTU ritiene sufficienti le prove effettuate per poter asserire che l'acqua accumulatasi nel tempo all'interno dell'intercapedine proveniente dalla rottura della tubazione […]” “Il CTU ritiene pertanto sussistente il rapporto di causa-effetto fra le perdite d'acqua della tubazione di scarico condominiale e i danni subiti nell'alloggio di proprietà del Sig. e nelle parti Parte_2 condominiali esterne all'alloggio.”.
Ebbene, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito - Tribunale Roma, Sez. XII,
Sentenza, 23/05/2024, n. 8797 - che qui si condivide “In tema di polizza assicurativa contro i danni, se la
10 polizza prevede che la società risponda dei danni diretti al fabbricato assicurato derivanti da spargimento di acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del fabbricato interessato e se l'individuazione della rottura dell'impianto fognario è stata identificata in conseguenza della verificazione della perdita di acqua protratta nel tempo, si è in presenza di una conseguenza diretta e materiale della rottura, è evidente la copertura assicurativa”.
Dunque la protrazione nel tempo degli effetti dannosi derivanti dalla rottura dell'impianto di scarico non elide il nesso causale materiale del danno con la rottura anzidetta.
Tale lettura appare coerente con il principio enunciato dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 27/06/2023, n. 18320) secondo cui In tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi (conforme Corte d'Appello Genova, Sez. II, Sentenza, 23/10/2023, n. 1150).
Come infatti chiarito da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/07/2019, n. 20305: L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi.
La polizza in esame estende la garanzia, in positivo, per i danni derivanti a terzi, a quelli conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture di scarico, ed in parallelo esclude i danni causati da umidità
e stillicidio. Si tratta con evidenza della delineazione di due categorie differenti di causa dei possibili danni, da rottura degli impianti e da stillicidio, l'una garantita, l'altra esclusa, e non già di delimitare i casi della categoria compresa nella garanzia, creando una sottocategoria da escludere (danni causati da rottura ove causati da stillicidio).
È evidente, nella specie, che i danni all'alloggio dei ricorrenti non rientrano nei danni conseguenti a umidità e stillicidio ossia a insalubrità del fabbricato, non essendo tali i danni causati dalla rottura di tubazione di scarico non riparata nella immediatezza. L'aggravamento delle conseguenze dannose derivanti dalla rottura della tubazione non è ascrivibile ad un comportamento doloso dell'assicurato.
Peraltro l'Assicurazione è stata posta in condizioni, avendo ricevuto la denuncia di sinistro, di intervenire a tutela dei propri interessi per le opportune indagini, come confermato dalla lettera della stessa Compagnia datata 18.6.2018 (doc. 5 ). Pt_4
Va pertanto riconosciuto il diritto dei convenuti ad essere manlevati di quanto tenuti a risarcire Pt_4 ai ricorrenti.
11 I chiamanti in causa sig.ri hanno altresì avanzato domanda di risarcimento in loro favore pro Pt_4 quota dei danni subiti dalle parti comuni dello stabile in questione.
Tale importo dei danni da indennizzare alle parti comuni deve essere stimato, sulla base delle risultanze della Ctu, in una somma pari a € 2.254,11, oltre IVA.
A ciò devono aggiungersi come da richiesta la rifusione delle spese tecniche e legali del procedimento di
ATP, documentate in complessivi € 6.694,40, di cui € 2.220,40 per parcella CTU Ing. € 170,80 Per_2 per fattura EMMEA video-ispezione, € 2.400,00 per fatture Avv.ti Cagnacci ed € 1.903,20 per proforma CTP Ing. in quanto spesa congrua e necessaria in prospettiva ex ante (vd. doc. Persona_4
10. 11, 12, 13).
Venendo ora all'esame della chiamata in garanzia di da parte della sig.ra Controparte_3
va premesso che la Compagnia di assicurazione ha eccepito la carenza di Controparte_2 legittimazione di a promuovere l'azione di garanzia nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
deducendo che le quietanze di pagamento fanno riferimento quale contraente a altro soggetto
[...]
( ) che non è parte processuale, e deducendo che non risulta provato il rapporto di CP_10 coniugio e neppure a quale titolo agirebbe (erede, coniuge o altro); in via gradata Controparte_2
ha contestato la mancata prova della vigenza sotto il profilo temporale della polizza/e Controparte_3 azionate nel periodo in cui è occorso l'evento dannoso “tra la fine dell'anno 2016 e per l'anno 2017”; la carenza di prova che la polizza per la responsabilità civile copra gli immobili descritti da CP_2
nella chiamata in causa e la inutilizzabilità per mancanza di autorizzazione al deposito del
[...] documento prodotto il 5.12.2022 relativo alla polizza di assicurazione n. 76138091 del 23/04/2010.
Le eccezioni formulate vanno accolte.
Dagli atti risulta che non è stata prodotta la citata polizza n° 761380088 né la precedente n°
06645900807668 di modo che la sola quietanza di pagamento dell'8.5.2019 (prodotta come doc 2 allegato alla comparsa di costituzione) non prova l'esistenza e la vigenza del contratto.
La polizza n. 06645900807673 del 20.4.2010 risulta intestata a , come ammesso anche CP_10 dalla convenuta nella comparsa di costituzione, ove è indicato quale coniuge della CP_10 convenuta medesima. Si è appreso poi solo nelle note conclusive che sarebbe morto CP_10 nell'ottobre 2016. In disparte la novità della circostanza, non allegata né in sede di comparsa né entro la prima udienza effettivamente tenutasi il 6.12.2022 con cristallizzazione del thema decidendum e probandum, si rileva che, a fronte della contestazione sollevata dalla Compagnia Assicurativa sin dalla comparsa di costituzione circa il difetto di legittimazione della sig.ra a promuovere Controparte_2
l'azione di garanzia, tale rilievo è fondato posto che non è stata fornita prova né del rapporto di coniugio, né soprattutto della qualità di erede del de cuius in capo alla sig.ra odierna Controparte_2 chiamante né comunque prova, mediante la produzione delle condizioni di contratto, della eventuale
12 estensione della copertura assicurativa al coniuge dell'assicurato e quindi della legittimazione della sig.ra a far valere la garanzia. CP_2
Inoltre, se è vero che ai fini della individuazione del soggetto legittimato passivamente nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata, ai diversi fini dell'azione di garanzia è rimasto incerto – data anche la contestazione della terza chiamata - che l'immobile censito al foglio 10 part. 139 sub 11, di cui la sig.ra si è detta proprietaria, fosse l'immobile già assicurato da . CP_2 CP_10
Alla luce di tali considerazioni deve concludersi che non vi è prova della titolarità attiva da parte di del diritto ad avvalersi del rapporto assicurativo di cui alla polizza n. 76138091. Controparte_2
L'azione di manleva e di indennizzo proposte dalla convenuta nei riguardi di vanno Controparte_3 pertanto rigettate.
Può dunque passarsi alla valutazione delle restanti richieste dei ricorrenti. Con
e insistono altresì per il rimborso delle spese dell , Parte_1 Parte_2 sostenute in € 379,50 pari alla metà del contributo unificato (il restante 50% è stato pagato dai sig.ri
) e in € 5.318,49 per spese legali come da fattura in atti (doc. 8 ricorso), oltre ad € 2.220,40 per la CP_4 quota del compenso Ctu a carico degli eredi e ad € 170,80 per costo della Persona_5 videoispezione (il restante 50% è stato pagato dai sig.ri ), e così per il complessivo importo di € CP_4
8.109.19.
Rilevato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 26478 del 10 ottobre 2024 ha ribadito che: ”le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 21085/2023; Cass. n.
35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)“, si ritiene di disporre la compensazione delle spese di Atp nel rapporto processuale tra i ricorrenti ed i convenuti , Pt_4 tenuto conto che questi ultimi hanno già corrisposto il residuo 50% delle spese di Atp e del contegno processuale tenuto nel presente giudizio unitamente all'esito della lite.
Per contro le spese di ATP di complessivi € 8.109,19 in ragione della soccombenza reciproca vengono compensate per la metà tra i ricorrenti e la convenuta e per la residua metà poste a Controparte_2 carico di quest'ultima.
Le spese di Ctu, già liquidate in € 1.940,00 oltre accessori, e le spese di mediazione obbligatoria (vd. doc. 13 ricorso) che si liquidano in euro 450,00 a motivo del non integrale accoglimento della domanda attorea vengono parzialmente compensate in ragione della metà e con addebito della metà residua ad onere delle parti convenute in solido tra loro e in favore dei ricorrenti.
13 Le spese di ctp del procedimento di Atp richieste dai ricorrenti, invece, vanno rigettate perché non documentate e provate non essendo stata prodotta alcuna notula.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza reciproca, vanno compensate in ragione della metà e con addebito della metà residua ad onere delle parti convenute in solido tra loro e in favore dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/2022, parametrati al decisum (scaglione sino a Euro
52.000) e così per € 3.808,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Si compensano le spese processuali tra e , tenuto conto delle Controparte_2 Controparte_3 ragioni della decisione in raffronto alla mancata adesione al procedimento di mediazione ed esiguità dell'attività difensiva svolta dalla compagnia assicurativa.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna per lite temeraria alla luce del complessivo esito della lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni differente istanza, domanda ed eccezione rigettata o disattesa, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda proposta dalla convenuta Controparte_2
- accerta e dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa;
- condanna e al pagamento in favore dei ricorrenti CP_4 Parte_4 Pt_1
e , a titolo di risarcimento del danno subito all'alloggio di loro
[...] Parte_2 proprietà esclusiva, dell'importo di € 12.331,25 oltre Iva e condanna al Controparte_2 pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 25.181,84 oltre Iva, oltre interessi di anno in anno, sulle somme devalutate alla data del fatto illecito (16.10.2017), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat;
- condanna e al risarcimento, in proporzione alla quota del 24,14%, CP_4 Parte_4
e per la quota del 49,29%, in favore dei ricorrenti, del danno emergente da Controparte_2 mancato utilizzo dell'alloggio per il periodo di esecuzione dei lavori di ripristino, determinato in complessivi € 1.500,00;
- condanna a tenere indenni i Signori e da tutto Controparte_3 CP_4 Parte_4 quanto sono condannati a corrispondere ai Signori e , anche Parte_2 Parte_1 per spese legali, nonché a risarcire i Signori e della somma di € CP_4 Parte_4
2.254,11, oltre IVA per i danni subiti dalle parti comuni dello stabile e a rifondere loro le spese tecniche e legali del procedimento di ATP, pari a complessivi € 6.694,40;
- condanna a rifondere ai Signori e le spese di Controparte_3 CP_4 Parte_4 lite, che si liquidano in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario, cpa e iva, se dovuta;
14 - rigetta le domande di manleva e indennizzo proposte da nei confronti di Controparte_2
; Controparte_3
- compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra e;
Controparte_2 Controparte_3
- compensa le spese di Atp nel rapporto processuale tra i ricorrenti ed i convenuti;
Pt_4
- condanna alla refusione della metà delle spese di ATP, per un importo pari a € Controparte_2
4.054,60, in favore dei ricorrenti, con compensazione della residua metà;
- condanna , e in solido alla refusione in favore dei Controparte_2 CP_4 Parte_4 ricorrenti delle spese di Ctu, già liquidate in € 1.940,00 oltre accessori, e delle spese di mediazione, che si liquidano in euro 450,00 oltre accessori;
- compensa le spese di lite in ragione della metà e con addebito della metà residua ad onere delle parti convenute in solido tra loro e in favore dei ricorrenti nella misura di € 3.808,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali
Imperia, 17.11.2025
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis
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