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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1722/2023 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
FIORETTI ANDREA
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
con l'avv. PINNA LUCIANO e l'avv. PIGA GIOVANNI CP_1
STEFANO
CONVENUTO IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza n. 612 del 2022 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha evocato nanti il Giudice di pace di Sassari per far CP_1 Parte_1
accertare la prescrizione parziale dei crediti pretesi per i consumi e i conguagli relativi agli anni precedenti il 2015 e pari ad euro 2.127,84 e per sentirla condannare alla restituzione del relativo importo, oltre interessi dalla data della diffida al saldo, in quanto pagato ingiustamente. Lamentando come la società convenuta non abbia provveduto alla lettura periodica e nemmeno alla fatturazione bimestrale, rimandando la quantificazione del suo credito ad un'unica finale fattura di conguaglio, successiva alla cessazione dell'utenza, ha sostenuto anche la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Il gestore del servizio idrico si è costituito, eccependo l'interruzione del termine prescrizionale avvenuta con le varie fatture in acconto emesse tra il 4.3.2013 e l'8.11.2018 e contestando ogni violazione del principio di buona fede contrattuale, avendo proceduto alla regolare fatturazione dei consumi.
Con sentenza del 20.12.2022 la domanda di parte attrice è stata accolta stante la ritenuta prescrizione dei crediti relativi al periodo compreso tra il 2007 e 2015. In particolare, il Giudice di prima istanza, definita censurabile la condotta dell'ente gestore che avrebbe preteso il pagamento del credito sulla base di consumi sempre e solo presunti e mai effettivamente registrati, ha disposto anche il ricalcolo delle somme dovute perché non ancora prescritte, disponendo la restituzione delle eventuali differenze in favore del CP_1
Avverso la citata pronuncia ha interposto appello la società che lo ha affidato a due motivi: la nullità della sentenza per mancanza di indicazioni delle ragioni logiche e giuridiche della decisione in relazione all'eccezione di prescrizione e la sua erroneità ed illegittimità, essendo stata del tutto pretermessa la valutazione degli atti interruttivi. Ha così concluso perché in riforma della sentenza impugnata siano respinte le domande del CP_1
Il convenuto si è costituito, resistendo all'appello ed evidenziando la correttezza del percorso motivazionale della sentenza impugnata.
La causa è infine approdata alla decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
L'appello deve essere accolto nei limiti di cui si dirà. Concordandosi sul rilievo per cui alcuna effettiva motivazione sugli atti interruttivi della prescrizione contrapposti dall'attrice sia contenuta nella sentenza di primo grado, chiarito che la questione che interessa il giudizio attiene all'intervenuta prescrizione o meno dei crediti esposti nella fattura dell'1.7.2019, occorre rilevare come i pagamenti in acconto del maggior debito per rilevare ai fini di cui all'art. 2944
c.c. come riconoscimento del diritto avversario e, dunque, come atti interruttivi della prescrizione debbano essere necessariamente accompagnati dalla consapevolezza del complessivo dovuto;
diversamente, nel pagamento non potrebbe riconoscersi nessuna implicita volontà di ammettere l'esistenza del diritto avversario, di cui devono essere noti l'an e il quantum. Tale consapevolezza manca nel caso di specie, nel quale il pagamento delle fatture in acconto è avvenuto nella totale oscurità di quale sarebbe stato il debito complessivo che, di fatto, solo con l'ultima fattura emessa dopo la cessazione dell'utenza è stato quantificato per i singoli periodi. Insomma, nel momento in cui ha ricevuto e pagato la fattura in acconto l'utente non ha avuto alcuna contezza di quale sarebbe stata la definitiva determinazione del debito che è avvenuta solo a seguito della registrazione dei consumi effettivi.
Escluso, pertanto, che il pagamento delle fatture in acconto valga ai fini invocati dall'ente gestore, di questo va condivisa l'osservazione per cui in applicazione del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. devono ritenersi prescritti i crediti per i consumi verificatisi fino al 30.6.2014, cioè maturati prima del quinquennio antecedente la consegna della fattura in data 1.7.2019.
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata va dichiarata la prescrizione dei crediti relativi ai consumi effettuati fino al 30.6.2014 e Pt_1
andrà condannata alla restituzione delle somme pagate per i consumi effettuati
[...]
fino a quella data con gli interessi legali dalla data dell'11.11.2019 (di ricezione della diffida del al saldo. CP_1 Il complessivo esito del giudizio giustifica la decisione di compensare nei limiti di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi che nella restante quota di due terzi parte attrice dovrà rifondere all'avversario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
• in parziale riforma della sentenza n. 612 del 2022 del Giudice di pace di
Sassari dichiara la prescrizione dei crediti relativi ai consumi effettuati fino al
30.6.2014;
• condanna alla restituzione in favore di delle Parte_1 CP_1
somme pagate per i consumi effettuati fino a quella data con gli interessi legali dalla data dell'11.11.2019 al saldo;
• condanna alla rifusione in favore di della quota Parte_1 CP_1
di due terzi delle spese di lite, liquidate per il precedente grado di giudizio in
Euro 400,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e per il presente grado in Euro 800,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, compensando la restante quota di un terzo.
Sassari, 26.3.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1722/2023 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
FIORETTI ANDREA
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
con l'avv. PINNA LUCIANO e l'avv. PIGA GIOVANNI CP_1
STEFANO
CONVENUTO IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza n. 612 del 2022 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha evocato nanti il Giudice di pace di Sassari per far CP_1 Parte_1
accertare la prescrizione parziale dei crediti pretesi per i consumi e i conguagli relativi agli anni precedenti il 2015 e pari ad euro 2.127,84 e per sentirla condannare alla restituzione del relativo importo, oltre interessi dalla data della diffida al saldo, in quanto pagato ingiustamente. Lamentando come la società convenuta non abbia provveduto alla lettura periodica e nemmeno alla fatturazione bimestrale, rimandando la quantificazione del suo credito ad un'unica finale fattura di conguaglio, successiva alla cessazione dell'utenza, ha sostenuto anche la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Il gestore del servizio idrico si è costituito, eccependo l'interruzione del termine prescrizionale avvenuta con le varie fatture in acconto emesse tra il 4.3.2013 e l'8.11.2018 e contestando ogni violazione del principio di buona fede contrattuale, avendo proceduto alla regolare fatturazione dei consumi.
Con sentenza del 20.12.2022 la domanda di parte attrice è stata accolta stante la ritenuta prescrizione dei crediti relativi al periodo compreso tra il 2007 e 2015. In particolare, il Giudice di prima istanza, definita censurabile la condotta dell'ente gestore che avrebbe preteso il pagamento del credito sulla base di consumi sempre e solo presunti e mai effettivamente registrati, ha disposto anche il ricalcolo delle somme dovute perché non ancora prescritte, disponendo la restituzione delle eventuali differenze in favore del CP_1
Avverso la citata pronuncia ha interposto appello la società che lo ha affidato a due motivi: la nullità della sentenza per mancanza di indicazioni delle ragioni logiche e giuridiche della decisione in relazione all'eccezione di prescrizione e la sua erroneità ed illegittimità, essendo stata del tutto pretermessa la valutazione degli atti interruttivi. Ha così concluso perché in riforma della sentenza impugnata siano respinte le domande del CP_1
Il convenuto si è costituito, resistendo all'appello ed evidenziando la correttezza del percorso motivazionale della sentenza impugnata.
La causa è infine approdata alla decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
L'appello deve essere accolto nei limiti di cui si dirà. Concordandosi sul rilievo per cui alcuna effettiva motivazione sugli atti interruttivi della prescrizione contrapposti dall'attrice sia contenuta nella sentenza di primo grado, chiarito che la questione che interessa il giudizio attiene all'intervenuta prescrizione o meno dei crediti esposti nella fattura dell'1.7.2019, occorre rilevare come i pagamenti in acconto del maggior debito per rilevare ai fini di cui all'art. 2944
c.c. come riconoscimento del diritto avversario e, dunque, come atti interruttivi della prescrizione debbano essere necessariamente accompagnati dalla consapevolezza del complessivo dovuto;
diversamente, nel pagamento non potrebbe riconoscersi nessuna implicita volontà di ammettere l'esistenza del diritto avversario, di cui devono essere noti l'an e il quantum. Tale consapevolezza manca nel caso di specie, nel quale il pagamento delle fatture in acconto è avvenuto nella totale oscurità di quale sarebbe stato il debito complessivo che, di fatto, solo con l'ultima fattura emessa dopo la cessazione dell'utenza è stato quantificato per i singoli periodi. Insomma, nel momento in cui ha ricevuto e pagato la fattura in acconto l'utente non ha avuto alcuna contezza di quale sarebbe stata la definitiva determinazione del debito che è avvenuta solo a seguito della registrazione dei consumi effettivi.
Escluso, pertanto, che il pagamento delle fatture in acconto valga ai fini invocati dall'ente gestore, di questo va condivisa l'osservazione per cui in applicazione del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. devono ritenersi prescritti i crediti per i consumi verificatisi fino al 30.6.2014, cioè maturati prima del quinquennio antecedente la consegna della fattura in data 1.7.2019.
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata va dichiarata la prescrizione dei crediti relativi ai consumi effettuati fino al 30.6.2014 e Pt_1
andrà condannata alla restituzione delle somme pagate per i consumi effettuati
[...]
fino a quella data con gli interessi legali dalla data dell'11.11.2019 (di ricezione della diffida del al saldo. CP_1 Il complessivo esito del giudizio giustifica la decisione di compensare nei limiti di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi che nella restante quota di due terzi parte attrice dovrà rifondere all'avversario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
• in parziale riforma della sentenza n. 612 del 2022 del Giudice di pace di
Sassari dichiara la prescrizione dei crediti relativi ai consumi effettuati fino al
30.6.2014;
• condanna alla restituzione in favore di delle Parte_1 CP_1
somme pagate per i consumi effettuati fino a quella data con gli interessi legali dalla data dell'11.11.2019 al saldo;
• condanna alla rifusione in favore di della quota Parte_1 CP_1
di due terzi delle spese di lite, liquidate per il precedente grado di giudizio in
Euro 400,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e per il presente grado in Euro 800,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, compensando la restante quota di un terzo.
Sassari, 26.3.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella