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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SA Elisa Rubbis ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1258/2023 promoSA da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GIARDINI FEDERICA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. POLI ANNABELLA
e
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI MARCELLO
RESISTENTI
e
(C.F.: - Partita I.V.A.: ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. CIRILLI NICOLETTA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note conclusive depositate telematicamente:
“In via preliminare istruttoria:
- acquisirsi agli atti del presente giudizio il fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 3649/2021 R.G. avanti al Tribunale di Padova (G.ce: dott.SA ), e, Per_1 in particolare, la CTU redatta dalla dott.SA ivi in atti, con relativi allegati, nonché la Persona_2 documentazione già depositata dalla ricorrente in cartaceo.
Nel merito:
Pagina 1 - accertarsi e dichiararsi la responsabilità del dott. , nato a [...] Controparte_1
Aires il 18.10.1953 (c.f. ), residente a [...] e della C.F._2 clinica (p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore IG. , corrente a Padova (PD) in Via Santa Lucia n. Controparte_4
43, per aver causato alla IG.ra i danni di cui in narrativa;
Parte_1
- condannarsi, per l'effetto, il dott. e la clinica a Controparte_1 Controparte_2 risarcire i danni non patrimoniali nella misura complessiva di Euro 46.069,00 oltre rivalutazione e interessi, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e comunque oltre ad ulteriori danni emergendi;
- condannarsi, per l'effetto, il dott. e la clinica a Controparte_1 Controparte_2 risarcire i danni patrimoniali nella misura complessiva di Euro 89.630,09 oltre a interessi dalla data delle singole fatture al saldo e oltre a ulteriori spese occorrende. Salvis juribus.
Con vittoria di spese e compensi.”
Il convenuto ha concluso come da note conclusive depositate Controparte_1 telematicamente:
“in via preliminare: disporsi l'annullamento dell'elaborato peritale in ragione delle contraddizioni in cui sono incorsi i Consulenti d'Ufficio, con conseguente rinnovazione della CTU;
nel merito, in via principale: disattendere e respingere le domande tutte formulate dalla IG.ra perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1 nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande della ricorrente, condannarsi la compagnia in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore a tenere manlevato ed indenne il dott. Controparte_1 da ogni e qualsiasi domanda da chiunque formulata nei confronti dello stesso nel presente procedimento e/o da ogni e qualsiasi somma che egli dovesse essere condannato a pagare alla ricorrente, a qualsiasi titolo. Vittoria di spese, comprese le spese generali, ed onorari oltre accessori di legge nei confronti della ricorrente e della terza chiamata”. La convenuta ha concluso come da note conclusive depositate Controparte_2 telematicamente:
“nel merito, in via principale: disattendere e respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente nei confronti della resistente perché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_2 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la fosse Controparte_2 ritenuta in qualsiasi modo responsabile, anche in via indiretta, degli eventuali danni derivati alla ricorrente dagli interventi per cui è causa, accertare la misura del concorso rispettivamente del dott.
e di nella determinazione degli eventuali danni Controparte_1 Controparte_2 in capo alla IG.ra . Parte_1
Vittoria di spese, comprese le spese generali, ed onorari del giudizio”. La terza chiamata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta: Controparte_3
“In via preliminare: accertati i limiti di operatività della polizza assicurativa n. Controparte_3
380327629 e la quota di responsabilità del 50% a carico di dichiararsi che gli Controparte_2 accertati danni subiti dalla ricorrente IG.ra risultano inferiori alla franchigia Parte_1 contrattuale di € 15.000,00, che trova applicazione per ciascuno degli interventi contestati che sono plurimi, effettuati in momenti diversi e riguardanti distretti corporei diversi e per l'effetto mandarsi assolta la terza chiamata dalla domanda di garanzia. Controparte_3
Nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi che alcuna responsabilità può essere imputata al dott. per i fatti di causa e per l'effetto mandarsi assolta la terza chiamata Controparte_1 dalla domanda di garanzia. In via subordinata: nella denegata ipotesi di Controparte_3 accertamento di danni superiori ai limiti delle rispettive franchigie e di una qualche responsabilità del resistente dott. , individuarsi la misura della steSA nella quota del 50% e Controparte_1 limitarsi il risarcimento nella misura di giustizia e conseguentemente l'obbligo di garanzia di alla accertata quota di responsabilità del proprio assicurato dott. con Controparte_3 CP
Pagina 2 esclusione di ogni vincolo di solidarietà e con esclusione dalla garanzia delle domande di carattere restitutorio, nonché a quanto stabilito nella invocata polizza di assicurazione, così come illustrato in narrativa, tenendo conto delle franchigie contrattuali.
Fatto comunque salvo il diritto di regresso ex art. 1910 c.c.. In via istruttoria: disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo integrale relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Padova n. 3649/2021 R.G..
Si chiede altresì che il Giudice, ex art. 210 c.p.c., voglia ordinare al dott. di Controparte_1 esibire la documentazione relativa alla polizza assicurativa, obbligatoria per legge, in essere all'epoca della richiesta di risarcimento 10.05.19. Ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910 c.c.. In ogni caso: spese rifuse, anche per gli espletati procedimenti di mediazione e di ATP, compresa Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'attuale giudizio di merito è successivo al procedimento per ATP (n. 3649/2021 R.G. Tribunale Padova) svolto tra le medesime parti oggi costituite e trae origine dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato al dott. e alla struttura (doc. 1) dalla Controparte_1 Controparte_2 IG.ra , che si era sottoposta ai seguenti interventi chirurgici, tutti eseguiti dal Parte_1 dott. presso la • in data 5.11.2015: riduzione Controparte_1 Controparte_2 piccole labbra vaginali, ingrandimento grandi labbra, diminuzione ostio vaginale, botulino a fronte e zampe di gallina (cfr. cartella clinica sub doc. 2 completa di foto preoperatorie 2a, 2b e 2c e di foto postoperatorie 2d e 2e); • in data 8.04.2016: rinoplastica secondaria e turbinati, cambio delle protesi mammarie con altre più grandi, pexia interna, rifacimento areola sinistra, lipoaspirazione di viso e collo (cfr. cartella clinica sub doc. 3 completa di foto preoperatorie 3a – 3g); • in data 3.02.2017: revisione dell'intervento di labioplastica, needling viso, revisione dorso naso, trilix addome, hifu addome e viso, eliminazione di due neoformazioni alla pancia (cfr. cartella clinica sub doc. 4 completa di foto preoperatorie 4a - 4g). Atteso l'esito asseritamente insoddisfacente degli interventi di rinoplastica secondaria, mastoplastica additiva e labioplastica (viceversa il botulino, la lipoaspirazione viso, il trilix, il trattamento hifu all'addome e il needling viso non sono stati oggetto di alcuna censura) l'odierna ricorrente ne contestava il risultato, pretendendo il risarcimento dei danni.
La IG.ra , quindi, presentava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al fine di far accertare Parte_1 le proprie condizioni cliniche e gli eventuali danni derivati a seguito degli interventi chirurgici contestati. Il procedimento per ATP prendeva il n. 3649/2021 R.G.: il Giudice disponeva procedersi a perizia medico legale, conferendo il relativo incarico alla dr.SA , coadiuvata dallo Persona_2 specialista in chirurgia plastica dr I CC.TT.U. tentavano a loro volta la Persona_3 conciliazione ma senza riuscirvi e provvedevano, dunque, a depositare la perizia, che riconosceva alla paziente un danno biologico permanente nella misura del 10% ed un danno biologico temporaneo al 100% per due giorni e parziale al 50% per dieci giorni.
La IG.ra , quindi, presentava il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito ex art. Parte_1
702 bis c.p.c. (ante riforma Cartabia) e l'odierno giudicante fiSAva per la prima udienza la data del 28.09.2023. I resistenti e dott. si costituivano in Controparte_2 Controparte_1 giudizio contestando integralmente il ricorso. Il dott. , preliminarmente, chiedeva di essere CP autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa il Controparte_3 Tribunale autorizzava la chiamata in causa e differiva l'udienza al 14.03.2024. All'udienza del 14.03.2024 tutte le parti si riportavano sostanzialmente ai propri scritti difensivi e i convenuti chiedevano un termine per replicare brevemente alla comparsa di risposta della terza chiamata frattanto costituitasi, termine che veniva concesso. Il Giudice, inoltre, Controparte_3 disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'ATP (n. 3649/2021 Tribunale Padova) e rinviava la causa all'udienza del 19.09.2024. Tutte le parti redigevano le memorie autorizzate. All'udienza del 19.09.2024 le parti contestavano le reciproche deduzioni ribadendo sostanzialmente quanto esposto, osservato e richiesto nei precedenti scritti difensivi: il Giudice si riservava la decisione. Con
Pagina 3 ordinanza dello stesso 19 settembre il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fiSAva per la discussione l'udienza del 13.03.2025, concedendo termine per la redazione di note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata.
. La CTU espletata nel corso del predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo ha acclarato in modo certo e non discutibile la responsabilità professionale del dott. in qualità CP di chirurgo che ha condotto gli interventi ai quali si è sottoposta la IG.ra e dai quali sono Parte_1 derivati i danni lamentati, ma escludendo qualsiasi responsabilità da parte di Controparte_2
(cfr. CTU sub doc. 8). In particolare, la dott.SA , nella perizia depositata (doc. 12) ha
[...] Per_2 rilevato quanto segue: a) In relazione agli interventi di rinosettoplastica secondaria con turbinoplastica inferiore eseguito in data 8.4.2016 e successiva revisione del dorso del naso del 3.2.2017: “nel caso in esame è stata osservata la presenza di una deviazione sinistra della cartilagine settale, inoltre un restringimento della valvola nasale esterna di entrambi i lati con deficit maggiore a destra dovuta ad una consistente riduzione della porzione dorsale delle cartilagini laterali
(prevalentemente a destra) la quale ha prodotto un indebolimento della parete laterale del naso – con depressione a destra in inspirio –. Sempre su lato destro, medializzazione dell'osso nasale proprio, dopo frattura basale, compartecipe al restringimento. Anche a sinistra si osserva un deficit della valvola nasale di grado minore seppur presente sinechia cicatriziale mediale. Tale quadro clinico va senza ombra di dubbio ascritto ad una troppo generosa resezione e asportazione di tessuti di sostegno nasale con eccesso di resezione delle cartilagini laterali a titolo di errore professionale da porsi in capo al Sanitario che trattò chirurgicamente la IG.ra , per un intervento Parte_1 eseguito non a regola d'arte” (pagg. 53 -54). Quanto alla valutazione danno permanente relativo a tale distretto corporeo, la CTU sostiene quanto segue: “con ciò il Collegio ritiene di ammettere per quanto attiene le risultanze a carico del naso, una riduzione della validità psicosomatica del 6%” (pag. 66). b) In merito all'intervento di sostituzione di protesi mammarie e revisione di mastopessi dell'8.4.2016: “è doveroso sottolineare che alla volontà della paziente di impiantare una protesi di volume maggiore rispetto a quanto già presente per “riempire” un seno che (nonostante un precedente intervento di mastopessi additiva eseguito nel 2003) negli anni si era svuotato e abbaSAto, si interpongono valutazioni cliniche legate alla struttura fisica della steSA che guidano il nella scelta di forma e dimensioni delle nuove protesi. Perciò è una scelta condivisa tra CP_5 medico e paziente. La struttura fisica della IG.ra , con un torace ampio ma con spessori Parte_1 dei tessuti molto sottili, non permetteva e non permette di nascondere le protesi ed i loro profili.
Esteticamente sono obbiettivamente grandi e la forma rotonda degli impianti provoca una marcata salienza dei quadranti superiori determinandone un aspetto innaturale (…) Rimane dibattuta la scelta estetica del volume e forma degli impianti mammari. Probabilmente una protesi più ridotta nel volume e di forma “a goccia” avrebbe conseguito comunque un buon riempimento del cono mammario con una forma più naturale, anche se a parere dello scrivente, stante la struttura fisica della paziente, con scarsa rappresentazione del tessuto adiposo sottocutaneo, si sarebbe mantenuta la visibilità dei margini delle protesi e ancora se una dimensione minore del seno avrebbe soddisfatto le aspettative della steSA” (pagg. 54-56). Inoltre, quanto alla valutazione del danno, la dott.SA evidenzia che “per quanto attiene gli esiti a carico delle mammelle questi si Per_2 concretizzano in una riduzione della validità psicosomatica intorno al 3 -4%“ (pagg. 66 -67). c) Per quanto riguarda gli interventi di labioplastica minore e maggiore del 5.11.2015 e il successivo intervento di revisione chirurgica delle grandi e piccole labbra del 3.2.2017, la CTU scrive che “è stato possibile rilevare in corso di visita di accertamento peritale una generosa riduzione delle piccole labbra, la quale non ha portato a difetti o lesioni, preservando le strutture funzionali. Non è stata individuata presenza di noduli in quanto l'acido jaluronico impiantato a suo tempo si è riassorbito. A tal proposito si evidenzia che per aumentare il volume delle grandi labbra è neceSArio impiantare o innestare un materiale riempitivo. L'ideale sarebbe l'innesto di tessuto adiposo autologo e come alternativa acido jaluronico. Tra le complicazioni di quest'ultimo è la formazione di noduli che spesso sono erroneamente diagnosticati come cisti. Questo è ciò che è successo alla paziente. Il trattamento di questi noduli consiste nella spremitura manuale per rompere
Pagina 4 la sottile capsula che si forma attorno a questi, consiste nell'aspirazione mediante ago ed infine nel dissolvimento tramite enzima specifico (jaluronidasi). Il trattamento con acido jaluronico non è definitivo e al riassorbimento del materiale, la situazione anatomica ritorna all'origine” (pagg. 56 - 57). In conseguenza, in merito alla valutazione del danno, viene evidenziato che “per quanto attiene gli esiti a carico delle grandi labbra, si ritiene che questi si concretizzino nel 2 -3%” (pag. 67). La
CTU è stata svolta correttamente, nel rispetto del contraddittorio e risulta essere pienamente coerente nei contenuti. In base a quanto accertato dalla steSA CTU, non sussiste alcun dubbio né in relazione alla sussistenza dei danni rilevati anche in sede peritale, né in merito al fatto che la responsabilità degli stessi sia da ricondurre in modo causale agli errori medici commessi dal dott.
. CP
Va evidenziato che gli interventi oggi contestati sono stati eseguiti prima dell'entrata in vigore della
Legge 24/2017 (Legge Gelli Bianco), che quindi non può trovare applicazione nel caso che occupa. Comunque, con riferimento agli interventi eseguiti sulla ricorrente, nessuna responsabilità può essere attribuita a in via diretta, ex art. 1218 c.c., poiché nessun Controparte_2 inadempimento è alla steSA addebitabile con riferimento alle obbligazioni direttamente ad eSA facenti capo;
nessuna responsabilità, inoltre, è addebitabile alla struttura in via indiretta, ex art. 1228
c.c., per i fatti dolosi o colposi dei sanitari e/o del personale paramedico o ausiliario che, a vario titolo, ha seguito l'odierna ricorrente. Ed in effetti, nessuna censura nessuna censura è stata sollevata dalla IG.ra direttamente nei confronti della Parte_1 Controparte_2 né in sede di ATP e nemmeno nell'odierno procedimento: tutte le doglianze proposte dalla
[...] ricorrente riguardano esclusivamente l'esito degli interventi ed il chirurgo che li ha eseguiti e mai la struttura sanitaria. In particolare, il mancato raggiungimento del risultato estetico desiderato dalla paziente ed i danni dalla steSA lamentati non sono dovuti a vizi della struttura o a vizi, difetti o carenze delle apparecchiature ivi presenti ed utilizzate dal chirurgo. Parte ricorrente non lamenta nemmeno carenze o disattenzioni del personale infermieristico dipendente della struttura nel periodo pre-, intra- e post- operatorio. Infine, nessuna censura è moSA alla struttura per i servizi di tipo alberghiero e assistenziale. E neanche i consulenti della ricorrente hanno attribuito alla struttura sanitaria qualsivoglia responsabilità. Tale ordine di idee è stato fatto proprio dal Collegio Peritale della CTU eseguita in sede di ATP, che ha concluso inequivocabilmente che: responsabilità a carico del Dottor e della clinica > (cfr. doc. 8, p. CP_6 Controparte_2
57). Ora la IG.ra aveva un'età media di 45 anni al momento degli interventi (avvenuti tra il Parte_1
2015 e il 2017), sicchè gli stessi, complessivamente vanno calcolati sulla base della percentuale del
13%, e del grado di sofferenza patito (il quale, secondo le valutazioni della dott.SA è stato Per_2 medio nella malattia e lieve a postumi stabilizzati - pag. 58 della CTU); il danno, pertanto, ammonta, secondo le Tabelle milanesi 2021, a Euro 45.376,00, con la massima personalizzazione, oltre a rivalutazione e interessi.
Quanto al danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore del punto base è di 99,00
Euro/die, e che sono stati riconosciuti 2 giorni quale danno biologico temporaneo al 100%, 10 giorni quale danno biologico parziale al 50%, la somma dovuta è pari a complessivi 693,00 Euro, oltre a rivalutazione e interessi.
Quanto al danno patrimoniale, lo stesso ammonta a complessivi Euro 89.630,09 di cui: 1) Euro 21.016,55 per esborsi relativi a interventi subiti presso la e alle visite, Controparte_2 gli approfondimenti diagnostici e le terapie che si sono rese neceSArie a seguito dell'errata esecuzione dei predetti interventi;
2) le spese per le perizie eseguite per complessivi Euro 8.196,00
(di cui: fatt. del Prof. n. 10 del 29.7.2019 di 2.196,00 Euro;
fatt. della dott. Giardini n. 245 Per_4 del 3.5.2018 di 3.500,00 Euro;
fatt. dott. della dott.SA Giardini n. 513 del 1.10.2018 di 2.500,00 Euro); 3) gli esborsi per l'assistenza del Prof. e del dott. in qualità di CTP nel Per_4 Per_5 corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pari a complessivi 4.758,00 Euro;
4) i compensi della
CTU steSA, pari a complessivi 4.880,00 Euro;
5) i costi per i nuovi interventi correttivi, sostenuti e sostenendi, pari a complessivi Euro 40.752,00; 6) le spese legali sostenute fino alla data di deposito
Pagina 5 del presente ricorso, pari a Euro 10.027,54 (oltre alle spese legali occorrende). Il tutto oltre a interessi dalle singole scadenze al saldo”. Invero in relazione alle condotte poste in essere dal dott. , si evidenzia che Controparte_1 egli è stato assicurato per la propria responsabilità professionale con la Controparte_7 senza soluzione di continuità sulla base di due polizze: la polizza n. 370340811 (cfr. doc. 7)
[...]
e la polizza n. 380327629 (cfr. doc. 8), la quale ultima copre il sinistro oggetto del presente giudizio, a suo tempo regolarmente denunciato (cfr. doc. 9): la predetta Compagnia assicurativa, dunque, dovrà tenere integralmente manlevato ed indenne il dott. senza alcuna limitazione CP
e70 esclusione condividendi e richiamando per esteso i rilievi difensivi di parte convenuta chiamante.
ritiene di non dover tenere indenne il dott. per gli errori commessi. Controparte_3 CP
Nella sostanza, secondo quanto dedotto dalla Compagnia, il danno causato da ciascun intervento è da considerarsi sotto franchigia. Come ha tuttavia evidenziato anche la CTU, investita specificamente di tale tema, “tale distinzione non trova riscontro e fondamento dal punto di vista tecnico scientifico in quanto la definizione del danno biologico permanente, ossia riduzione della validità psicosomatica del soggetto, è una valutazione che, deve essere attuata nella visione complessiva del soggetto e non certo settoriale. Tant'è che a supporto dell'interpretazione del sottoscritto CTU la steSA valutazione proposta in sede extragiudiziaria dal Dott. di Persona_6 cui al documento 5 del fascicolo dell'avvocato Annabella Poli presente in atti, valutazione a fine conciliativa extra giudiziaria, era quella di un 7% quale danno biologico permanente complessivo.
Pertanto, la richiesta di suddividere la riduzione della validità psicosomatica della ricorrente, non essendo supportata da basi tecnico scientifiche o metodologiche in uso alla Medicina Legale si ritiene, essere stata formulata in questo procedimento per motivazioni di Una parte” (cfr. pagg. 75 - 76 della CTU). E' chiaro che una tale impostazione, secondo la quale è neceSArio avere una visione globale del soggetto, non consente un “frazionamento” dei diversi piani di pregiudizio e di sofferenza, con la conseguenza che gli interventi chirurgici ai quali la IG.ra è stata Parte_1 sottoposta dal dott. non possono essere scomposti in distinti eventi al solo scopo di evitare CP gli obblighi che incombono sull'assicuratore. Ne consegue che va accertata e dichiarata la responsabilità del dott. CP
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]
[...] C.F._2
(PD) in Via Chiesa n. 39 ma non della clinica (p.i. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore IG. , corrente P.IVA_1 Controparte_4
a Padova (PD) in Via Santa Lucia n. 43, per aver causato alla IG.ra i danni di Parte_1 cui in narrativa;
-Va per l'effetto condannato, per l'effetto, il dott. e non la clinica Controparte_1 [...]
a risarcire i danni non patrimoniali nella misura complessiva di Euro 46.069,00 Controparte_2 oltre rivalutazione e interessi, ed inoltre va condannato per l'effetto, il dott. e Controparte_1 non la clinica a risarcire i danni patrimoniali nella misura complessiva Controparte_2 di Euro 89.630,09 oltre a interessi dalla data delle singole fatture al saldo.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite nel rapporto tra ricorrente e convenuto dott. , compensandole integralmente negli ulteriori rapporti. CP Ai sensi dell'art. 59 d.p.r. 131/1986 indica la parte convenuta dott. obbligata al CP risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito.
PQM
Il Tribunale così provvede: Rigetta le domande della ricorrente nei confronti della clinica Controparte_2
.
[...]
Pagina 6 Accerta e dichiara la responsabilità del dott. , nato a [...] Controparte_1
Aires il 18.10.1953 (c.f. ), residente a [...] per C.F._2 aver causato alla IG.ra i danni di cui in narrativa;
Parte_1
condanna, per l'effetto, il dott. e non la clinica Controparte_1 Controparte_2
a risarcire i danni non patrimoniali nella misura complessiva di Euro 46.069,00 oltre rivalutazione e interessi, ed inoltre
- condanna per l'effetto, il dott. e non la clinica a Controparte_1 Controparte_2 risarcire i danni patrimoniali nella misura complessiva di Euro 89.630,09 oltre a interessi dalla data delle singole fatture al saldo.
Condanna la compagnia in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_3 tenere manlevato ed indenne il dott. da ogni e qualsiasi domanda da Controparte_1 chiunque formulata nei confronti dello stesso nel presente procedimento e/o da ogni e qualsiasi somma che egli dovesse essere condannato a pagare alla ricorrente, a qualsiasi titolo.
Compensa le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e la clinica e tra i convenuti chiamanti e la terza chiamata.
Condanna il convenuto dott. alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite CP liquidate in euro 379,50 per spese ed euro 14.103,00 per compensi oltre accessori di legge. Spese di CTU e CTP a carico definitivo del convenuto dott. . CP Ai sensi dell'art. 59 d.p.r. 131/1986 indica la parte convenuta dott. obbligata al CP risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito.
Padova, 1-4-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SA Elisa Rubbis ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1258/2023 promoSA da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GIARDINI FEDERICA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. POLI ANNABELLA
e
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI MARCELLO
RESISTENTI
e
(C.F.: - Partita I.V.A.: ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. CIRILLI NICOLETTA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note conclusive depositate telematicamente:
“In via preliminare istruttoria:
- acquisirsi agli atti del presente giudizio il fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 3649/2021 R.G. avanti al Tribunale di Padova (G.ce: dott.SA ), e, Per_1 in particolare, la CTU redatta dalla dott.SA ivi in atti, con relativi allegati, nonché la Persona_2 documentazione già depositata dalla ricorrente in cartaceo.
Nel merito:
Pagina 1 - accertarsi e dichiararsi la responsabilità del dott. , nato a [...] Controparte_1
Aires il 18.10.1953 (c.f. ), residente a [...] e della C.F._2 clinica (p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore IG. , corrente a Padova (PD) in Via Santa Lucia n. Controparte_4
43, per aver causato alla IG.ra i danni di cui in narrativa;
Parte_1
- condannarsi, per l'effetto, il dott. e la clinica a Controparte_1 Controparte_2 risarcire i danni non patrimoniali nella misura complessiva di Euro 46.069,00 oltre rivalutazione e interessi, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e comunque oltre ad ulteriori danni emergendi;
- condannarsi, per l'effetto, il dott. e la clinica a Controparte_1 Controparte_2 risarcire i danni patrimoniali nella misura complessiva di Euro 89.630,09 oltre a interessi dalla data delle singole fatture al saldo e oltre a ulteriori spese occorrende. Salvis juribus.
Con vittoria di spese e compensi.”
Il convenuto ha concluso come da note conclusive depositate Controparte_1 telematicamente:
“in via preliminare: disporsi l'annullamento dell'elaborato peritale in ragione delle contraddizioni in cui sono incorsi i Consulenti d'Ufficio, con conseguente rinnovazione della CTU;
nel merito, in via principale: disattendere e respingere le domande tutte formulate dalla IG.ra perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1 nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande della ricorrente, condannarsi la compagnia in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore a tenere manlevato ed indenne il dott. Controparte_1 da ogni e qualsiasi domanda da chiunque formulata nei confronti dello stesso nel presente procedimento e/o da ogni e qualsiasi somma che egli dovesse essere condannato a pagare alla ricorrente, a qualsiasi titolo. Vittoria di spese, comprese le spese generali, ed onorari oltre accessori di legge nei confronti della ricorrente e della terza chiamata”. La convenuta ha concluso come da note conclusive depositate Controparte_2 telematicamente:
“nel merito, in via principale: disattendere e respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente nei confronti della resistente perché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_2 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la fosse Controparte_2 ritenuta in qualsiasi modo responsabile, anche in via indiretta, degli eventuali danni derivati alla ricorrente dagli interventi per cui è causa, accertare la misura del concorso rispettivamente del dott.
e di nella determinazione degli eventuali danni Controparte_1 Controparte_2 in capo alla IG.ra . Parte_1
Vittoria di spese, comprese le spese generali, ed onorari del giudizio”. La terza chiamata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta: Controparte_3
“In via preliminare: accertati i limiti di operatività della polizza assicurativa n. Controparte_3
380327629 e la quota di responsabilità del 50% a carico di dichiararsi che gli Controparte_2 accertati danni subiti dalla ricorrente IG.ra risultano inferiori alla franchigia Parte_1 contrattuale di € 15.000,00, che trova applicazione per ciascuno degli interventi contestati che sono plurimi, effettuati in momenti diversi e riguardanti distretti corporei diversi e per l'effetto mandarsi assolta la terza chiamata dalla domanda di garanzia. Controparte_3
Nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi che alcuna responsabilità può essere imputata al dott. per i fatti di causa e per l'effetto mandarsi assolta la terza chiamata Controparte_1 dalla domanda di garanzia. In via subordinata: nella denegata ipotesi di Controparte_3 accertamento di danni superiori ai limiti delle rispettive franchigie e di una qualche responsabilità del resistente dott. , individuarsi la misura della steSA nella quota del 50% e Controparte_1 limitarsi il risarcimento nella misura di giustizia e conseguentemente l'obbligo di garanzia di alla accertata quota di responsabilità del proprio assicurato dott. con Controparte_3 CP
Pagina 2 esclusione di ogni vincolo di solidarietà e con esclusione dalla garanzia delle domande di carattere restitutorio, nonché a quanto stabilito nella invocata polizza di assicurazione, così come illustrato in narrativa, tenendo conto delle franchigie contrattuali.
Fatto comunque salvo il diritto di regresso ex art. 1910 c.c.. In via istruttoria: disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo integrale relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Padova n. 3649/2021 R.G..
Si chiede altresì che il Giudice, ex art. 210 c.p.c., voglia ordinare al dott. di Controparte_1 esibire la documentazione relativa alla polizza assicurativa, obbligatoria per legge, in essere all'epoca della richiesta di risarcimento 10.05.19. Ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910 c.c.. In ogni caso: spese rifuse, anche per gli espletati procedimenti di mediazione e di ATP, compresa Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'attuale giudizio di merito è successivo al procedimento per ATP (n. 3649/2021 R.G. Tribunale Padova) svolto tra le medesime parti oggi costituite e trae origine dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato al dott. e alla struttura (doc. 1) dalla Controparte_1 Controparte_2 IG.ra , che si era sottoposta ai seguenti interventi chirurgici, tutti eseguiti dal Parte_1 dott. presso la • in data 5.11.2015: riduzione Controparte_1 Controparte_2 piccole labbra vaginali, ingrandimento grandi labbra, diminuzione ostio vaginale, botulino a fronte e zampe di gallina (cfr. cartella clinica sub doc. 2 completa di foto preoperatorie 2a, 2b e 2c e di foto postoperatorie 2d e 2e); • in data 8.04.2016: rinoplastica secondaria e turbinati, cambio delle protesi mammarie con altre più grandi, pexia interna, rifacimento areola sinistra, lipoaspirazione di viso e collo (cfr. cartella clinica sub doc. 3 completa di foto preoperatorie 3a – 3g); • in data 3.02.2017: revisione dell'intervento di labioplastica, needling viso, revisione dorso naso, trilix addome, hifu addome e viso, eliminazione di due neoformazioni alla pancia (cfr. cartella clinica sub doc. 4 completa di foto preoperatorie 4a - 4g). Atteso l'esito asseritamente insoddisfacente degli interventi di rinoplastica secondaria, mastoplastica additiva e labioplastica (viceversa il botulino, la lipoaspirazione viso, il trilix, il trattamento hifu all'addome e il needling viso non sono stati oggetto di alcuna censura) l'odierna ricorrente ne contestava il risultato, pretendendo il risarcimento dei danni.
La IG.ra , quindi, presentava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al fine di far accertare Parte_1 le proprie condizioni cliniche e gli eventuali danni derivati a seguito degli interventi chirurgici contestati. Il procedimento per ATP prendeva il n. 3649/2021 R.G.: il Giudice disponeva procedersi a perizia medico legale, conferendo il relativo incarico alla dr.SA , coadiuvata dallo Persona_2 specialista in chirurgia plastica dr I CC.TT.U. tentavano a loro volta la Persona_3 conciliazione ma senza riuscirvi e provvedevano, dunque, a depositare la perizia, che riconosceva alla paziente un danno biologico permanente nella misura del 10% ed un danno biologico temporaneo al 100% per due giorni e parziale al 50% per dieci giorni.
La IG.ra , quindi, presentava il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito ex art. Parte_1
702 bis c.p.c. (ante riforma Cartabia) e l'odierno giudicante fiSAva per la prima udienza la data del 28.09.2023. I resistenti e dott. si costituivano in Controparte_2 Controparte_1 giudizio contestando integralmente il ricorso. Il dott. , preliminarmente, chiedeva di essere CP autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa il Controparte_3 Tribunale autorizzava la chiamata in causa e differiva l'udienza al 14.03.2024. All'udienza del 14.03.2024 tutte le parti si riportavano sostanzialmente ai propri scritti difensivi e i convenuti chiedevano un termine per replicare brevemente alla comparsa di risposta della terza chiamata frattanto costituitasi, termine che veniva concesso. Il Giudice, inoltre, Controparte_3 disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'ATP (n. 3649/2021 Tribunale Padova) e rinviava la causa all'udienza del 19.09.2024. Tutte le parti redigevano le memorie autorizzate. All'udienza del 19.09.2024 le parti contestavano le reciproche deduzioni ribadendo sostanzialmente quanto esposto, osservato e richiesto nei precedenti scritti difensivi: il Giudice si riservava la decisione. Con
Pagina 3 ordinanza dello stesso 19 settembre il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fiSAva per la discussione l'udienza del 13.03.2025, concedendo termine per la redazione di note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata.
. La CTU espletata nel corso del predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo ha acclarato in modo certo e non discutibile la responsabilità professionale del dott. in qualità CP di chirurgo che ha condotto gli interventi ai quali si è sottoposta la IG.ra e dai quali sono Parte_1 derivati i danni lamentati, ma escludendo qualsiasi responsabilità da parte di Controparte_2
(cfr. CTU sub doc. 8). In particolare, la dott.SA , nella perizia depositata (doc. 12) ha
[...] Per_2 rilevato quanto segue: a) In relazione agli interventi di rinosettoplastica secondaria con turbinoplastica inferiore eseguito in data 8.4.2016 e successiva revisione del dorso del naso del 3.2.2017: “nel caso in esame è stata osservata la presenza di una deviazione sinistra della cartilagine settale, inoltre un restringimento della valvola nasale esterna di entrambi i lati con deficit maggiore a destra dovuta ad una consistente riduzione della porzione dorsale delle cartilagini laterali
(prevalentemente a destra) la quale ha prodotto un indebolimento della parete laterale del naso – con depressione a destra in inspirio –. Sempre su lato destro, medializzazione dell'osso nasale proprio, dopo frattura basale, compartecipe al restringimento. Anche a sinistra si osserva un deficit della valvola nasale di grado minore seppur presente sinechia cicatriziale mediale. Tale quadro clinico va senza ombra di dubbio ascritto ad una troppo generosa resezione e asportazione di tessuti di sostegno nasale con eccesso di resezione delle cartilagini laterali a titolo di errore professionale da porsi in capo al Sanitario che trattò chirurgicamente la IG.ra , per un intervento Parte_1 eseguito non a regola d'arte” (pagg. 53 -54). Quanto alla valutazione danno permanente relativo a tale distretto corporeo, la CTU sostiene quanto segue: “con ciò il Collegio ritiene di ammettere per quanto attiene le risultanze a carico del naso, una riduzione della validità psicosomatica del 6%” (pag. 66). b) In merito all'intervento di sostituzione di protesi mammarie e revisione di mastopessi dell'8.4.2016: “è doveroso sottolineare che alla volontà della paziente di impiantare una protesi di volume maggiore rispetto a quanto già presente per “riempire” un seno che (nonostante un precedente intervento di mastopessi additiva eseguito nel 2003) negli anni si era svuotato e abbaSAto, si interpongono valutazioni cliniche legate alla struttura fisica della steSA che guidano il nella scelta di forma e dimensioni delle nuove protesi. Perciò è una scelta condivisa tra CP_5 medico e paziente. La struttura fisica della IG.ra , con un torace ampio ma con spessori Parte_1 dei tessuti molto sottili, non permetteva e non permette di nascondere le protesi ed i loro profili.
Esteticamente sono obbiettivamente grandi e la forma rotonda degli impianti provoca una marcata salienza dei quadranti superiori determinandone un aspetto innaturale (…) Rimane dibattuta la scelta estetica del volume e forma degli impianti mammari. Probabilmente una protesi più ridotta nel volume e di forma “a goccia” avrebbe conseguito comunque un buon riempimento del cono mammario con una forma più naturale, anche se a parere dello scrivente, stante la struttura fisica della paziente, con scarsa rappresentazione del tessuto adiposo sottocutaneo, si sarebbe mantenuta la visibilità dei margini delle protesi e ancora se una dimensione minore del seno avrebbe soddisfatto le aspettative della steSA” (pagg. 54-56). Inoltre, quanto alla valutazione del danno, la dott.SA evidenzia che “per quanto attiene gli esiti a carico delle mammelle questi si Per_2 concretizzano in una riduzione della validità psicosomatica intorno al 3 -4%“ (pagg. 66 -67). c) Per quanto riguarda gli interventi di labioplastica minore e maggiore del 5.11.2015 e il successivo intervento di revisione chirurgica delle grandi e piccole labbra del 3.2.2017, la CTU scrive che “è stato possibile rilevare in corso di visita di accertamento peritale una generosa riduzione delle piccole labbra, la quale non ha portato a difetti o lesioni, preservando le strutture funzionali. Non è stata individuata presenza di noduli in quanto l'acido jaluronico impiantato a suo tempo si è riassorbito. A tal proposito si evidenzia che per aumentare il volume delle grandi labbra è neceSArio impiantare o innestare un materiale riempitivo. L'ideale sarebbe l'innesto di tessuto adiposo autologo e come alternativa acido jaluronico. Tra le complicazioni di quest'ultimo è la formazione di noduli che spesso sono erroneamente diagnosticati come cisti. Questo è ciò che è successo alla paziente. Il trattamento di questi noduli consiste nella spremitura manuale per rompere
Pagina 4 la sottile capsula che si forma attorno a questi, consiste nell'aspirazione mediante ago ed infine nel dissolvimento tramite enzima specifico (jaluronidasi). Il trattamento con acido jaluronico non è definitivo e al riassorbimento del materiale, la situazione anatomica ritorna all'origine” (pagg. 56 - 57). In conseguenza, in merito alla valutazione del danno, viene evidenziato che “per quanto attiene gli esiti a carico delle grandi labbra, si ritiene che questi si concretizzino nel 2 -3%” (pag. 67). La
CTU è stata svolta correttamente, nel rispetto del contraddittorio e risulta essere pienamente coerente nei contenuti. In base a quanto accertato dalla steSA CTU, non sussiste alcun dubbio né in relazione alla sussistenza dei danni rilevati anche in sede peritale, né in merito al fatto che la responsabilità degli stessi sia da ricondurre in modo causale agli errori medici commessi dal dott.
. CP
Va evidenziato che gli interventi oggi contestati sono stati eseguiti prima dell'entrata in vigore della
Legge 24/2017 (Legge Gelli Bianco), che quindi non può trovare applicazione nel caso che occupa. Comunque, con riferimento agli interventi eseguiti sulla ricorrente, nessuna responsabilità può essere attribuita a in via diretta, ex art. 1218 c.c., poiché nessun Controparte_2 inadempimento è alla steSA addebitabile con riferimento alle obbligazioni direttamente ad eSA facenti capo;
nessuna responsabilità, inoltre, è addebitabile alla struttura in via indiretta, ex art. 1228
c.c., per i fatti dolosi o colposi dei sanitari e/o del personale paramedico o ausiliario che, a vario titolo, ha seguito l'odierna ricorrente. Ed in effetti, nessuna censura nessuna censura è stata sollevata dalla IG.ra direttamente nei confronti della Parte_1 Controparte_2 né in sede di ATP e nemmeno nell'odierno procedimento: tutte le doglianze proposte dalla
[...] ricorrente riguardano esclusivamente l'esito degli interventi ed il chirurgo che li ha eseguiti e mai la struttura sanitaria. In particolare, il mancato raggiungimento del risultato estetico desiderato dalla paziente ed i danni dalla steSA lamentati non sono dovuti a vizi della struttura o a vizi, difetti o carenze delle apparecchiature ivi presenti ed utilizzate dal chirurgo. Parte ricorrente non lamenta nemmeno carenze o disattenzioni del personale infermieristico dipendente della struttura nel periodo pre-, intra- e post- operatorio. Infine, nessuna censura è moSA alla struttura per i servizi di tipo alberghiero e assistenziale. E neanche i consulenti della ricorrente hanno attribuito alla struttura sanitaria qualsivoglia responsabilità. Tale ordine di idee è stato fatto proprio dal Collegio Peritale della CTU eseguita in sede di ATP, che ha concluso inequivocabilmente che: responsabilità a carico del Dottor e della clinica > (cfr. doc. 8, p. CP_6 Controparte_2
57). Ora la IG.ra aveva un'età media di 45 anni al momento degli interventi (avvenuti tra il Parte_1
2015 e il 2017), sicchè gli stessi, complessivamente vanno calcolati sulla base della percentuale del
13%, e del grado di sofferenza patito (il quale, secondo le valutazioni della dott.SA è stato Per_2 medio nella malattia e lieve a postumi stabilizzati - pag. 58 della CTU); il danno, pertanto, ammonta, secondo le Tabelle milanesi 2021, a Euro 45.376,00, con la massima personalizzazione, oltre a rivalutazione e interessi.
Quanto al danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore del punto base è di 99,00
Euro/die, e che sono stati riconosciuti 2 giorni quale danno biologico temporaneo al 100%, 10 giorni quale danno biologico parziale al 50%, la somma dovuta è pari a complessivi 693,00 Euro, oltre a rivalutazione e interessi.
Quanto al danno patrimoniale, lo stesso ammonta a complessivi Euro 89.630,09 di cui: 1) Euro 21.016,55 per esborsi relativi a interventi subiti presso la e alle visite, Controparte_2 gli approfondimenti diagnostici e le terapie che si sono rese neceSArie a seguito dell'errata esecuzione dei predetti interventi;
2) le spese per le perizie eseguite per complessivi Euro 8.196,00
(di cui: fatt. del Prof. n. 10 del 29.7.2019 di 2.196,00 Euro;
fatt. della dott. Giardini n. 245 Per_4 del 3.5.2018 di 3.500,00 Euro;
fatt. dott. della dott.SA Giardini n. 513 del 1.10.2018 di 2.500,00 Euro); 3) gli esborsi per l'assistenza del Prof. e del dott. in qualità di CTP nel Per_4 Per_5 corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pari a complessivi 4.758,00 Euro;
4) i compensi della
CTU steSA, pari a complessivi 4.880,00 Euro;
5) i costi per i nuovi interventi correttivi, sostenuti e sostenendi, pari a complessivi Euro 40.752,00; 6) le spese legali sostenute fino alla data di deposito
Pagina 5 del presente ricorso, pari a Euro 10.027,54 (oltre alle spese legali occorrende). Il tutto oltre a interessi dalle singole scadenze al saldo”. Invero in relazione alle condotte poste in essere dal dott. , si evidenzia che Controparte_1 egli è stato assicurato per la propria responsabilità professionale con la Controparte_7 senza soluzione di continuità sulla base di due polizze: la polizza n. 370340811 (cfr. doc. 7)
[...]
e la polizza n. 380327629 (cfr. doc. 8), la quale ultima copre il sinistro oggetto del presente giudizio, a suo tempo regolarmente denunciato (cfr. doc. 9): la predetta Compagnia assicurativa, dunque, dovrà tenere integralmente manlevato ed indenne il dott. senza alcuna limitazione CP
e70 esclusione condividendi e richiamando per esteso i rilievi difensivi di parte convenuta chiamante.
ritiene di non dover tenere indenne il dott. per gli errori commessi. Controparte_3 CP
Nella sostanza, secondo quanto dedotto dalla Compagnia, il danno causato da ciascun intervento è da considerarsi sotto franchigia. Come ha tuttavia evidenziato anche la CTU, investita specificamente di tale tema, “tale distinzione non trova riscontro e fondamento dal punto di vista tecnico scientifico in quanto la definizione del danno biologico permanente, ossia riduzione della validità psicosomatica del soggetto, è una valutazione che, deve essere attuata nella visione complessiva del soggetto e non certo settoriale. Tant'è che a supporto dell'interpretazione del sottoscritto CTU la steSA valutazione proposta in sede extragiudiziaria dal Dott. di Persona_6 cui al documento 5 del fascicolo dell'avvocato Annabella Poli presente in atti, valutazione a fine conciliativa extra giudiziaria, era quella di un 7% quale danno biologico permanente complessivo.
Pertanto, la richiesta di suddividere la riduzione della validità psicosomatica della ricorrente, non essendo supportata da basi tecnico scientifiche o metodologiche in uso alla Medicina Legale si ritiene, essere stata formulata in questo procedimento per motivazioni di Una parte” (cfr. pagg. 75 - 76 della CTU). E' chiaro che una tale impostazione, secondo la quale è neceSArio avere una visione globale del soggetto, non consente un “frazionamento” dei diversi piani di pregiudizio e di sofferenza, con la conseguenza che gli interventi chirurgici ai quali la IG.ra è stata Parte_1 sottoposta dal dott. non possono essere scomposti in distinti eventi al solo scopo di evitare CP gli obblighi che incombono sull'assicuratore. Ne consegue che va accertata e dichiarata la responsabilità del dott. CP
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]
[...] C.F._2
(PD) in Via Chiesa n. 39 ma non della clinica (p.i. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore IG. , corrente P.IVA_1 Controparte_4
a Padova (PD) in Via Santa Lucia n. 43, per aver causato alla IG.ra i danni di Parte_1 cui in narrativa;
-Va per l'effetto condannato, per l'effetto, il dott. e non la clinica Controparte_1 [...]
a risarcire i danni non patrimoniali nella misura complessiva di Euro 46.069,00 Controparte_2 oltre rivalutazione e interessi, ed inoltre va condannato per l'effetto, il dott. e Controparte_1 non la clinica a risarcire i danni patrimoniali nella misura complessiva Controparte_2 di Euro 89.630,09 oltre a interessi dalla data delle singole fatture al saldo.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite nel rapporto tra ricorrente e convenuto dott. , compensandole integralmente negli ulteriori rapporti. CP Ai sensi dell'art. 59 d.p.r. 131/1986 indica la parte convenuta dott. obbligata al CP risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito.
PQM
Il Tribunale così provvede: Rigetta le domande della ricorrente nei confronti della clinica Controparte_2
.
[...]
Pagina 6 Accerta e dichiara la responsabilità del dott. , nato a [...] Controparte_1
Aires il 18.10.1953 (c.f. ), residente a [...] per C.F._2 aver causato alla IG.ra i danni di cui in narrativa;
Parte_1
condanna, per l'effetto, il dott. e non la clinica Controparte_1 Controparte_2
a risarcire i danni non patrimoniali nella misura complessiva di Euro 46.069,00 oltre rivalutazione e interessi, ed inoltre
- condanna per l'effetto, il dott. e non la clinica a Controparte_1 Controparte_2 risarcire i danni patrimoniali nella misura complessiva di Euro 89.630,09 oltre a interessi dalla data delle singole fatture al saldo.
Condanna la compagnia in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_3 tenere manlevato ed indenne il dott. da ogni e qualsiasi domanda da Controparte_1 chiunque formulata nei confronti dello stesso nel presente procedimento e/o da ogni e qualsiasi somma che egli dovesse essere condannato a pagare alla ricorrente, a qualsiasi titolo.
Compensa le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e la clinica e tra i convenuti chiamanti e la terza chiamata.
Condanna il convenuto dott. alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite CP liquidate in euro 379,50 per spese ed euro 14.103,00 per compensi oltre accessori di legge. Spese di CTU e CTP a carico definitivo del convenuto dott. . CP Ai sensi dell'art. 59 d.p.r. 131/1986 indica la parte convenuta dott. obbligata al CP risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito.
Padova, 1-4-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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