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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. VG 5816 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 08.10.2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con ordinanza del
19.03.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
PERBELLINI ERIKA e RIGHETTI ANASTASIA presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PRESSI ALESSIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
1 PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da conclusioni congiunte presenti nelle note scritte depositate in data 14.03.2025 e 17.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con sentenza n. 605/2023 depositata in data 27.03.2023 del Tribunale di Verona
venivano regolate le condizioni di divorzio tra le parti;
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico del figlio minore e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92
comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza n. 605/2023 depositata in data 27.03.2023 del Tribunale di Verona, così dispone:
1. Accoglie le condizioni congiunte di cui alle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 14.03.2025 e 17.03.2025.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025
Si comunichi.
La GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 08.10.2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con ordinanza del
19.03.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
PERBELLINI ERIKA e RIGHETTI ANASTASIA presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PRESSI ALESSIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
1 PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da conclusioni congiunte presenti nelle note scritte depositate in data 14.03.2025 e 17.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con sentenza n. 605/2023 depositata in data 27.03.2023 del Tribunale di Verona
venivano regolate le condizioni di divorzio tra le parti;
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico del figlio minore e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92
comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza n. 605/2023 depositata in data 27.03.2023 del Tribunale di Verona, così dispone:
1. Accoglie le condizioni congiunte di cui alle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 14.03.2025 e 17.03.2025.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025
Si comunichi.
La GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
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