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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3216/2019 pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Silti, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Frasca, per procura Controparte_1
congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – regolamentazione della prole minorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2019 e ritualmente notificato, ha Parte_1
adito questo Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, ; di collocare i figli minori presso il Controparte_1 padre;
di regolamentare le visite materne ai figli minori prevedendole il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 21:00, a week end alternati, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi del Natale o del
Capodanno, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, per quindici giorni durante il periodo estivo;
di porre a carico del padre, laddove i figli fossero collocati presso la madre, un contributo per il mantenimento degli stessi pari a complessivi euro 600,00, comprensivi di assegni familiari, oltre al
50% delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del Tribunale di Frosinone;
con consenso reciproco dei coniugi al rilascio dei passaporti.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
Anagni (FR) il 19.04.1997; dalla relazione coniugale nascevano due figli, e , nella ER Per_2
data del 12.05.2010; la casa coniugale, sita in Anagni (FR), alla via Muraglione n. 1, era di proprietà della;
quest'ultima era, altresì, nuda proprietaria del piano terra dello stesso P_
stabile in cui si trovava la casa coniugale, abitato dalla madre della stessa, venuta Controparte_2 meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone del 28.11.2018, era omologata la separazione consensuale dei coniugi;
in sede di separazione, il rinunciava a chiedere la Parte_1 restituzione delle somme sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale e per l'istallazione dell'impianto fotovoltaico, al fine di garantire la serenità dei figli collocati presso la madre;
il era impiegato come agente della Polizia Penitenziaria e percepiva stipendio pari a circa Parte_1
euro 1.800,00 mensili;
la non si era mai attivata per la ricerca di un'occupazione P_
lavorativa e da qualche anno conviveva con un nuovo compagno, tale , titolare Persona_3 dell'impresa IL Pavistamp e Costruzione, la cui famiglia non godeva di buona reputazione per ragioni penali;
dopo l'omologa della separazione, il marito apprendeva che la moglie intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo di Mondragone, con il quale aveva scambiato numerosi messaggi, dai quali si evinceva, tra l'altro, che la stessa aveva prelevato ingenti somme di denaro dai conti correnti cointestati ai coniugi, mettendole a disposizione del nuovo partner, in tal modo causando la fine della relazione matrimoniale;
la moglie ostacolava i rapporti padre-figli, anche sottraendo ai bambini gli smartphones di cui il padre li aveva dotati al fine di impedire ogni contatto con lo stesso;
la non consentiva al padre di godere dei periodi di vacanza con i P_ figli concordati per l'estate 2019; impediva finanche la frequentazione tra i figli e la nonna materna;
la pubblicava frequentemente foto dei minori sui social network senza il consenso del P_
padre; inoltre, era solita lasciare i bambini da soli per vivere la sua nuova relazione e ciò accadeva sia in casa come anche, in una occasione, in spiaggia;
essa si dimostrava pertanto inadeguata nella gestione dei figli che utilizzava per ottenere vantaggi economici;
i minori, che non avevano ancora accettato la separazione dei genitori, non tolleravano la presenza in casa del nuovo comprano della madre e avevano espresso la volontà di vivere con il padre;
dall'epoca della separazione, quando il aveva accettato di versare alla moglie un assegno per il proprio mantenimento di euro Parte_1
225,00 mensili, la situazione economica dello stesso mutava, dovendo condurre in locazione un immobile, al canone di euro 300,00 mensili, e dovendo sostenere ancora i costi del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa familiare e di finanziamenti stipulati per l'istallazione e l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico a servizio della detta casa;
egli, pertanto, poteva contare su un reddito netto mensile pari ad euro 1.500,00; la moglie era in grado di rendersi economicamente autosufficiente, in quanto titolare di due appartamenti, beneficiaria del reddito del convivente, dotata di capacità lavorative tenuto conto delle condizioni di salute, dell'età, del sesso.
ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dal marito ed istando, invece, per la conferma delle condizioni di separazione e, segnatamente, per l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
per l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso di essa;
per la regolamentazione delle visite padre - figli minori, prevedendole il martedì ed il giovedì, dalle 13:00 alle 20:00, a week end alternati il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore
21:00 di ciascun giorno, per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi del
Natale o del Capodanno, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, per quindici giorni durante il periodo estivo;
per la contribuzione paterna al mantenimento della prole nella misura di complessivi euro 600,00, euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con reciproca autorizzazione dei coniugi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; domandando altresì di elevare ad euro 250,00 mensili l'assegno di mantenimento della moglie, di condannare il marito alla restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno unico universale fino alla costituzione in giudizio e mai corrisposti, di condannare lo stesso alla rifusione degli arretrati delle spese straordinarie sostenute dalla moglie nell'interesse dei figli, di rigettare le domande ex adverso elevate.
La resistente ha, perciò, osservato che, dall'epoca della separazione, i coniugi non si erano più riconciliati;
che viveva nella casa coniugale, di cui era proprietaria, unitamente ai figli e non aveva istaurato alcuna convivenza con un nuovo partner, né aveva intrattenuto alcuna relazione extraconiugale durante il matrimonio o dopo la separazione;
che era legata allo soltanto Persona_3
da una amicizia coltivata fuori casa e le considerazioni avversarie sulla reputazione dei familiari di quest'ultimo erano ininfluenti;
che la resistente era stata riconosciuta invalida al 46%, perché affetta da “artrite reumatoide e psoriasica e spondilite anchilosante grave in fase attiva”, perciò in cura presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma;
che, in costanza di matrimonio, per accordo tra i coniugi, la si dedicava interamente alla cura della casa e dei figli;
difatti, essa rinunciava al lavoro P_ presso l'impresa HTL di Anagni per volere del marito, il quale le imponeva di dedicarsi alla famiglia;
che, d'altronde, il Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, in servizio Parte_1
presso il carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, a Roma, lavorava su turni, anche notturni, ed era perciò frequentemente fuori casa;
che prive di pregio erano le deduzioni avversarie circa l'atteggiamento inadeguato della madre nei confronti dei figli;
che, al contrario di quanto rappresentato dal marito, la era un punto di riferimento per i figli, presente a casa, P_
impegnata nella preparazione dei pasti e nel seguirli per i compiti, dovendosi spesso mostrare autoritaria perché i bambini, che subivano gli effetti della separazione, stavano presentando problemi scolastici, essa non li aveva lasciati soli se non per pochi minuti e in condizioni di sicurezza al fine di acquistare del latte nell'episodio del 23.08.2019, in cui era il padre a consigliare al figlio di chiamare i carabinieri (ma il procedimento nei confronti della madre che ne scaturiva era poi archiviato), e per acquistare dell'acqua nell'episodio in spiaggia pure narrato dal padre, inoltre le pubblicazioni sui social network di immagini ritraenti i figli era un'attività scherzosa praticata con i figli e i loro amici, che essa non aveva ostacolato i rapporti tra i figli e il padre;
che era il padre, il quale viveva a Roma, faceva spesso uso di gocce sedanti e aveva cambi di umore, a non recarsi regolarmente a trovare i figli, ad assumere un atteggiamento violento verso la alla P_
presenza dei figli, nonché ai danni dei figli stessi, a non far eseguire i compiti ai figli quando presso di lui, a farli dormire nel proprio letto in occasione dei pernottamenti con il padre, inoltre in data
24.12.2019 aveva un'incidente stradale mentre conduceva i figli, lo stesso intendeva inoltre isolare i figli dal loro contesto sociale e non versava le spese straordinarie né aveva mai corrisposto alla moglie gli assegni familiari;
che la era disoccupata per decisione dei coniugi di dedicarsi P_ alla famiglia e aveva un'età e condizioni di salute che le impedivano di impiegarsi lavorativamente, mentre il marito non aveva peggiorato le proprie condizioni economiche dal tempo della separazione, avvenuta appena un anno prima dell'introduzione del divorzio, percependo uno stipendio di euro 2.300,00 mensili ed essendosi considerate già al tempo della separazione le spese per mutuo e finanziamenti e i costi di una locazione, inoltre il marito non poteva rivendicare crediti per la casa familiare tenuto conto che una parte delle somme per la ristrutturazione erano state messe a disposizione dei coniugi dal padre della e che la moglie si era sempre opposta P_ all'istallazione dell'impianto fotovoltaico;
che essa non aveva sottratto somme dai conti comuni ma tale contegno era stato tenuto proprio dal marito che perciò era stato denunciato dalla moglie.
Nella fase presidenziale, il ricorrente ha affermato che lo , convivente della , Persona_3 P_
aveva percosso i figli, chiedendo che fosse allontanato dalla casa familiare, e ha dato atto che, in caso di collocamento dei figli presso il padre, egli avrebbe ottenuto il trasferimento della sede lavorativa presso il carcere di Frosinone, ha inoltre contestato che la fosse inabile al P_ lavoro a causa delle patologie che pure l'affliggevano. La resistente ha replicato che i figli non erano vittime di percosse o maltrattamenti e che lo non conviveva con essa e i figli. Persona_3
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i provvedimenti presidenziali del
24.02.2020 hanno confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha contestato che fosse stata condivisa tra i coniugi la scelta della moglie di non trovarsi un'occupazione, contando sullo stipendio del marito, e che la stessa avesse rinunciato ad una occasione lavorativa per volontà del marito;
ha negato gli addebiti rivoltigli dalla di inadeguatezza genitoriale, ribadendo, di contra, i rilievi svolti P_ sull'incapacità della madre, sulla convivenza con lo , resosi autore di minacce con l'uso Persona_3
di un coltello ai danni del fratello della resistente, e sulla volontà dei figli di vivere con il padre. Ha, pertanto, reiterato le richieste già formulate in atti.
Nella comparsa di costituzione dinanzi al GI, la resistente ha dedotto che la fine del matrimonio era da addebitarsi al marito, il quale faceva uso di barbiturici ed altri farmaci ed aveva aggredito fisicamente la moglie anche davanti ai figli, aveva altresì picchiato la figlia in diversi episodi;
inoltre, dopo la separazione, la aveva subito diversi atti intimidatori, il marito aveva P_
rivelato sul gruppo whatsapp della scuola dei figli le loro problematiche di famiglia mettendo in difficoltà i figli e insultava la moglie sui social network, inoltre la bloccava sul telefono così non consentendo comunicazioni inerenti i figli. Ha dunque ribadito deduzioni e richieste già svolte nei precedenti scritti.
Con ricorso ex art. 709-ter c.p.c., depositato l'8.04.2020, la resistente, sull'assunto della diffusione del Coronavirus nel carcere di Rebibbia, dove il marito prestava servizio, ha chiesto la modifica temporanea delle visite paterne ai figli minori, prevedendole mediante videochiamate per il tempo in cui perdurava l'emergenza sanitaria, ovvero consentendole di persona, ma previo periodico esperimento di tampone. Siffatta domanda, contestata dal ricorrente, è stata, poi, abbandonata.
Nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., il ricorrente ha contestato la lamentata omissione del marito nel versamento delle spese straordinarie, deducendo che essa pretendeva, a titolo di spese straordinarie, costi invece rientranti tra le spese ordinarie e ha negato di aver perpetrato violenze ai danni della moglie e dei figli.
Nel medesimo scritto la ha lamentato il disinteresse del padre verso le condizioni di P_
salute dei figli dimostrato in occasione di malori avuti dai minori e la mancata partecipazione del marito a spese che, secondo l'accordo di separazione, erano da qualificarsi come straordinarie. Nella seconda memoria il ricorrente ha contestato l'assunto disinteresse che secondo la moglie egli avrebbe mostrato alle problematiche di salute dei figli.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale, conferimento di incarico al CTU, ai Servizi Sociali del Comune di Anagni e al TSMREE competente sul medesimo Comune.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa della ricorrente ha lamentato l'irregolare versamento del mantenimento da parte del e l'omesso versamento delle spese Parte_1
straordinarie; il Procuratore avversario ha dato conto del pignoramento dello stipendio del da parte della moglie, deducendo l'incapacità dello stesso di continuare a versare il Parte_1 mantenimento e insistendo, perciò, per la revoca dell'assegno a favore della moglie, sull'assunto della convivenza con il nuovo partner dotato di redditi propri e della percezione da parte della stessa, per un certo periodo, del reddito di cittadinanza, nonché la valutazione della misura del mantenimento per i figli in base alle condizioni economiche del padre. Sicché la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente, valorizzando le risultanze della CTU e criticando la mancata adozione di un provvedimento con esse coerenti, evidenziando altresì che il rapporto tra padre e figli erano ormai “seriamente pregiudicato” tanto che sarebbero “di difficile attuazione” oggi le misure suggerite dal Consulente, ha auspicato la nomina di un curatore speciale dei minori ai sensi dell'art. 473 bis.
8. c.p.c. e concluso con le richieste di disporre l'affidamento dei figli minori delle parti ai Servizi Sociali, con collocamento degli stessi presso la madre;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori pari a complessivi euro 500,00 (euro
250,00 per ciascun figlio), comprensivi di assegni familiari, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di revocare l'assegno divorzile in favore della moglie posto a proprio carico;
di inibire alla la pubblicazione sui social media di foto dei figli minori;
di disporre la sottoposizione dei P_
figli minori a percorsi di sostegno psicologico individuale presso lo SMREE competente per territorio sul Comune di Anagni;
di sollecitare nuovamente le parti ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità; di incaricare i Servizi Sociali del Comune di Anagni di prendere in carico il nucleo per attività di monitoraggio e supporto.
La resistente, nei medesimi scritti, dato atto che il aveva interrotto ogni rapporto con i Parte_1 figli (con da tre anni e con da due anni, nonostante quest'ultimo si era inutilmente ER Per_2
recato presso la casa del padre per fargli visita), negato loro la partecipazione a gite scolastiche, rimasto inadempiente alla restituzione di spese straordinarie dentistiche e ortopediche, rifiutato il consenso per la riscossione di un risarcimento del danno in favore del figlio, ha insistito nelle domande già formulate in atti.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 14.11.2018 ed il decreto di omologa del Tribunale di Frosinone, n. 12469/2018, del 28.11.2018 (vd. all. 2 al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito, dalla accesa conflittualità tra le parti esperita per tutto il corso del processo e dalla istaurazione di convivenze con nuovi partner da entrambe le parti;
tenuto conto, infine, della decorrenza dei termini di legge.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, dev'essere respinta la domanda della di riconoscimento in proprio favore di un assegno P_
divorzile da porsi a carico del marito.
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, comma 6, l.
898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”; che, inoltre, il successivo comma 10 prevede che “L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
Mette conto evidenziare che, alla luce dell'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, l'assegno divorzile esprime una funzione composita, non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che trae fondamento dal principio di solidarietà post-coniugale (in una delle massime ufficiali si legge “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”). La medesima pronuncia ha declinato i criteri per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, riconoscendo il relativo diritto all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, commisurandolo anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge (su tale aspetto la massima recita “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”).
In caso di convivenza di fatto instaurata con un terzo dall'ex coniuge richiedente il beneficio economico, la Suprema Corte si è pronunciata a Sezioni Unite sulla sorte e sull'ammontare del diritto all'assegno con la sent. n. 32198/2021, la quale, esclusa l'applicabilità analogica della regola del decimo comma dell'art. 5 l. div., richiamata innanzi, relativa all'automatica perdita del diritto in caso di nuove nozze e facendo attuazione del dictum delle precedenti Sezioni Unite 18287/2018 sulla funzione e i criteri di riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, ha affermato – in parte motiva – i principi di diritto che si riportano, in quanto rilevanti per la decisione sulla questione in disamina. La Suprema Corte ha affermato che “L'istaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l'istaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e
l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare;
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio;
dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endofamiliare né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti n.d.r. di cui all'art. 5, comma 6, l. div., tenuto conto, altresì della durata del matrimonio”.
Nel caso di specie, ha trovato riscontro la circostanza affermata dal marito della convivenza stabile della moglie con un nuovo partner – pur negata da quest'ultima –.
Il teste , fratello della resistente, ha dichiarato “[…] Sì, è vero. Convivono da circa Testimone_1
due anni e mezzo/tre. […]” (vedi verbale dell'udienza del 19.05.2022).
Coerentemente si è espressa la cognata della resistente, moglie separata del primo Testimone_2 teste, anch'essa escussa come teste, la quale ha dichiarato “[…] Sì, è vero. Lo so perché quando vado da mia suocera lo vedo. Mia suocera abita nello stesso edificio dove abita la , mia P_
suocera sta sotto. Io non vado in casa della , ma da casa di mia suocera sento le voci e P_ vedo i mezzi parcheggiati. […] adesso ha un furgone […] ho visto il furgone Persona_3 parcheggiato sotto casa di mia suocera e della […]” (vedi verbale dell'udienza del P_
10.10.2022).
Anche il Carabiniere Comandante della Stazione di Anagni, intervenuto a casa Persona_4
della in occasione di situazioni di conflitto con la madre, ha confermato la convivenza tra P_ la resistente e (cfr. verbale dell'udienza del 27.03.2023). Persona_3
Ma, vi è più, i Servizi Sociali del Comune di Anagni, nella relazione del 2.12.2021, redatta su incarico del Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno dato atto che la stessa confermava P_
di vivere in casa con i figli e con il compagno, ; (cfr relativo documento citato in Persona_3
atti); anche nella relazione del 18.11.2022, a seguito dei colloqui svolti, il medesimo Servizio ha rappresentato che “[…] La IG ha un nuovo compagno il sig. , P_ Persona_3
il quale non è mai stato accettato dalla madre e neanche dal suo ex marito. Il convivente ha avuto in passato precedenti penali […] il compagno ha un ottimo rapporto con i suoi due figli e lei anche nei confronti dei suoi, che vengono ospitati nei fine settimana. Anche la loro relazione è solida
[…]” (vedi documento citato).
Un qualche ulteriore conforto si rinviene anche dalle cartoline di ricevimento di notifiche postali nei confronti del citato all'indirizzo di residenza della (Anagni, via del Persona_3 P_
Muraglione n. 1), in cui risultava temporaneamente assente (e, dunque, rintracciato al detto indirizzo ma assente al momento dell'accesso dell'agente postale, vedi produzione telematica del ricorrente del 13.10.2022). Più significativamente, deve evidenziarsi che nel corso della CTU i minori e lo SE stesso hanno dato atto della convivenza tra quest'ultimo e la (si P_
veda sintesi dei colloqui riportata nella relazione di CTU). Infine , nel corso delle Persona_3
sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Anagni in data 11.11.2019, ha dichiarato di essere domiciliato in via Muraglione n. 1, indirizzo di residenza della , e di convivere con essa P_
(vedi relativo verbale produzione del ricorrente dell'11.02.2021).
Sufficienti elementi fanno ritenere anche che lo stesso sia munito di redditi propri.
E' emerso infatti che lo operi nel campo dell'edilizia servendosi di un furgone e Persona_3 all'occorrenza di addetti. Sia pure in forma dubitativa, la circostanza è stata ammessa dalla stessa in interrogatorio formale (vedi verbale dell'udienza del 3.03.2022). Inoltre i testi citati P_
e hanno riferito che lo stesso aveva lavorato per lo Testimone_1 Testimone_2 Testimone_1
per un periodo di un mese, sul cantiere edile di una villetta in Ceprano, occupandosi Persona_3
delle pitture e venendo dallo stesso remunerato per il lavoro fatto (vedi verbali citati). Negli stessi termini ha deposto anche il teste (vedi verbale citato). Persona_4
Inoltre sono state versate in atti fotografie ritraenti lo (che di esso si tratti non è stato in Persona_3
alcun modo contestato), intento in lavori edili, con indosso relativi abiti e presidi, e il mezzo da lavoro di cui pure è risultato servirsi, presenti su un cantiere in Anagni, di cui è stato fotografato anche il cartello che cita l'impresa “IL Pavistamp” quale impresa esecutrice, la quale risulta avere sede presso l'indirizzo della (vedi foto prodotte il 6.12.2022; biglietto da visita della IL P_
, all. al ricorso, dati della sede legale dell'impresa Controparte_3
sembrerebbe tratti dal relativo sito internet, all. alla seconda memoria del ricorrente).
La durata e stabilità della convivenza, nonché la istaurazione di relazioni significative da ciascuno dei componenti della coppia di fatto con i figli dell'altro, la sede dell'impresa dello SE presso l'indirizzo della consentono di qualificare la relazione istaurata dalla P_ P_
con il detto terzo come una convivenza more uxorio.
Con la nuova formazione familiare, costituita, vi è più, con un soggetto munito di redditi, la perde il diritto all'assegno nella componente assistenziale. P_
In parte motiva la citata sentenza Sez. Un. 32198/2021 (par. 23.3 e parte par. 23.5) ha affermato che
“Ne consegue che, qualora sia stata fornita la prova dell'istaurarsi di tale stabile convivenza, il cui accertamento può intervenire sia nell'ambito dello stesso giudizio volto al riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, come nella specie, sia all'interno del giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio, può ritenersi che cessi in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che indubbiamente costituisce una cesura col passato, e nell'ambito del quale l'ex coniuge potrà trovare e prestare reciproca assistenza, il diritto alla componente assistenziale dell'assegno, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente, e neppure a quello che sarebbe assicurato al convivente qualora potesse integrarlo con l'assegno divorzile. (…) la scelta, libera e responsabile, di dar luogo ad un diverso progetto di vita con un nuovo compagno, non è infatti priva di conseguenze, né sotto il profilo della serietà dell'impegno assunto, né sotto il profilo delle conseguenze giuridiche che ora ne derivano: avendo instaurato un altro legame con un'altra persona, all'interno della nuova coppia, dal quale derivano reciproci obblighi di assistenza morale e anche materiale, l'ex coniuge non potrà continuare a pretendere la liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, perché il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente.”
Ha anche affermato la Corte (par. 24.1, 27 parte, 28.2, 28.6 e 28.7) che “Quanto alla componente compensativa, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non perde automaticamente il diritto all'assegno, ma esso potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purché al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nell'accezione sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale. Un sacrificio che è proteso solo verso il passato e che solo nella definitiva regolamentazione dei rapporti con l'ex coniuge, in relazione al delimitato arco di vita del matrimonio può trovare la sua soddisfazione. (…) Questa componente, che costituisce la stima del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge nell'arco di tempo definito del matrimonio, rimarrebbe irrimediabilmente perduta per l'ex coniuge, che pure ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere comune ma rimasto, a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune, appannaggio dell'altro coniuge.
(…). Se all'esito del divorzio l'ex coniuge che abbia instaurato una nuova convivenza stabile chieda l'attribuzione dell'assegno di divorzio si dovrà accertare, con onere della prova a carico del richiedente, se la sua attuale mancanza di mezzi adeguati sia da ricondurre o meno alle determinazioni comuni, e ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo, e cioè che si accerti se i coniugi abbiano di comune accordo, pianificato che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni familiari e casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, fuori dal circuito lavorativo o comunque in una condizione diversa e deteriore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse dovuto rinunciare ad opportunità favorevoli per scelte familiari concordemente adottate. (…) Il giudice dovrà anche considerare se
l'esigenza di riequilibrio non sia già, in tutto o in parte, coperta ed assolta dal regime patrimoniale prescelto in costanza di matrimonio, giacché, se i coniugi avessero optato per la comunione legale, ciò potrebbe aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente tale da escludere o ridurre la necessità compensativa (è un esito infrequente, attesa l'attuale “fuga dalla comunione” (…) Dovrà infine tenere in conto le eventuali attribuzioni o gli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. n. 4215 del 2021).”.
Posto quanto sopra, nella vicenda che occupa, l'assunto della moglie istante l'assegno che fosse una scelta concorde dei coniugi quella per cui essa si astenesse da attività lavorative per dedicarsi alla cura dei figli ed alla gestione della casa, tanto da aver dovuto rinunciare ad un impiego presso una società di Anagni, è stata contestata dal marito e non ha ricevuto conforto istruttorio. E' tuttavia risultato pacifico che il marito lavorasse a Roma nel carcere di Rebibbia, come appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria, restando fuori casa per un tempo considerevole durante la giornata e impegnato anche in turni notturni, mentre era a carico della moglie, in via prevalente, l'impegno familiare. Sicché non è possibile negare un significativo contributo offerto dalla moglie alla crescita professionale del marito, grazie ad essa sollevato degli incombenti familiari, e dunque alla formazione del patrimonio dello stesso.
Ciò nondimeno, risulta che la moglie abbia beneficiato di vantaggi economici a carico del marito idonei ad aver già compensato il contributo da essa apportato alla vita familiare e alla crescita professionale e reddituale del marito, tanto da dover negare con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, l'assegno divorzile. In particolare, emerge che la moglie sia esclusiva proprietaria della casa familiare, a cui sono state destinate risorse del marito, che si è impegnato alla restituzione del mutuo per la ristrutturazione della casa familiare (non è sufficientemente smentita dalla moglie la destinazione del mutuo alla ristrutturazione della casa familiare, essendosi la stessa limitata ad affermare al riguardo che “una parte delle somme per la ristrutturazione dell'immobile, di proprietà della , è stata versata dal padre della resistente”, senza negare le puntuali P_ affermazioni del marito in ordine al prestito contratto, dell'importo di euro 30.000,00, risultante anche dal doc. 8 allegato al ricorso, che si è dedotto essere stato estinto nel 2013) e dei finanziamenti relativi all'istallazione e all'ottimizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio della stessa casa (irrilevante l'osservazione relativa alla contrarietà della moglie all'istallazione dell'impianto fotovoltaico voluto dal marito, ai cui costi sono stati impiegate le somme ottenute a finanziamento dal marito, per importi pari a circa euro 25.000,00 complessivi, come rappresentato dal marito e non contestato dalla moglie, oltre che risultante dai doc.i 9, 10, 11 allegati al ricorso, vista la funzionalità oggettiva a servizio della casa familiare di proprietà della moglie e da essa goduta in via esclusiva dalla separazione dei coniugi). Deve inoltre considerarsi che la moglie, convivente con lo dal 2019 (si veda già citato verbale di sommarie informazioni rese Persona_3 dallo stesso ai carabinieri di Anagni l'11.11.2019, in cui dichiarava di convivere con la Persona_3
da 7 o 8 mesi), ha continuato, ciò nondimeno, a percepire il mantenimento dal marito P_ dopo l'istaurazione del processo di divorzio (per effetto del provvedimento presidenziale del
24.02.2020), vedendoselo negare solo con decorrenza dalla presente sentenza. Si ritiene che il vantaggio economico in tal modo complessivamente ottenuto sia sufficiente a rifondere integralmente la moglie dei propri sforzi familiari a beneficio del marito, tenuto conto dei redditi che si stima che il possa aver ricavato dal proprio impiego come agente della Polizia Parte_1
Penitenziaria e della durata del matrimonio.
4. Quanto al regime inerente la prole deve statuirsi come segue.
Gli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., assegnano priorità all'affidamento condiviso, prevedendo che il giudice possa disporlo esclusivo, con provvedimento motivato, solo in quanto ravvisi un pregiudizio per il minore;
in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, disponendo l'affidamento etero-familiare.
La Suprema Corte, in punto di affidamento etero-familiare, ha affermato che “Va confermato
l'affidamento etero-familiare dei minori in presenza di una situazione di elevata conflittualità tra i genitori, i quali non hanno raggiunto un atteggiamento consapevole volto al perseguimento del superiore interesse dei figli. Ciò al fine di assicurare ai minori stessi una maggiore stabilità e di offrire ai genitori un'occasione di acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale” (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/05/2024, n.12717).
Dalla relazione di CTU espletata nel caso in disamina è emerso che la presenta “una P_ certa fragilità dell'Io legata soprattutto a tratti di immaturità, mostrando una capacità di giudizio che è spesso influenzata da una visione piuttosto egocentrica della realtà. … La signora manifesta sentimenti di rabbia nei confronti dell'ex-marito e della propria madre. … Le emozioni talvolta prendono il sopravvento impedendole di avere una maggiore riflessività, che la porta a manifestare una difficoltà nella gestione degli impulsi, quindi istintivamente va a cercare lo scontro.”; mentre in sede peritale è risultato che il “mostra buone capacità riflessive e Parte_1
inoltre presenta un buon grado di elaborazione degli eventi che hanno riguardato la propria storia familiare e coniugale. Egli ha un pensiero ragionevole, appare aver elaborato la separazione e non esprime sentimenti di rabbia rispetto ai gravi eventi che racconta nei confronti della ex-moglie, focalizzando l'attenzione prevalentemente sui figli.”. Nei rapporti tra i genitori e figli è risultato che la madre ha un approccio “scarsamente contenitivo delle ansie e dei disagi che vivono i ragazzi. Sembra che in questo momento la signora sia poco attenta ai bisogni emotivi, affettivi e di crescita dei figli.”, inoltre la madre non riesce a mediare la conflittualità esistente tra i fratelli “tende ad avere un atteggiamento iperprotettivo verso . Ciò inasprisce ancora di più la relazione con ER
, il quale oltre ad avere atteggiamenti sempre più oppositivi vive sentimenti di abbandono Per_2
e disprezzo da parte della madre.”; “L'atteggiamento ostile nei confronti dell' ha creato Parte_2
una sorta di conflitto di lealtà nella ragazza, che alleandosi con la madre rinuncia ad una relazione serena con il padre, … Il fatto che non si sia omologato alla richiesta di alleanza della Per_2
madre rende il rapporto tra di loro molto conflittuale, conflitto che il ragazzo non è ancora in grado di gestire, sia per l'età per la fragilità emotiva. non si sente né compreso e né Per_2 amato dalla propria madre, quindi subisce le punizioni con rabbia e senso di ingiustizia”. Ha ravvisato il CTU che “La signora non sembra consapevole delle conseguenze dei propri comportamenti e azioni nei confronti dei figli, soprattutto di , il quale è quello che più Per_2
esterna lo stato di disagio per la situazione che vivono e lo manifesta attraverso grandi difficoltà comportamentali, emotive ed evolutive. La signora non comprende cosa accade nella relazione con
, tanto che vuole dividerlo dalla sorella gemella e farlo trasferire dal padre, preferendo Per_2
perché più mite e compiacente alle sue richieste. vive dei condizionamenti materni ER ER
molto forti, la compiace, cerca di imitarne gli atteggiamenti e i discorsi, forse ha paura di perdere il suo affetto o sente il bisogno di proteggerla. In questo momento la signora sembra molto concentrata su sé stessa e sulla sua relazione con il compagno, risponde ai bisogni materiali
(mangiare, vestire) dei figli, ma sembra carente nei loro bisogni emotivi e relazionali, non li sostiene nel rapporto con il padre, né ha pensato alle conseguenze dell'improvvisa interruzione della frequentazione della nonna. Il clima familiare nel quale i minori vivono è molto litigioso, caratterizzato da scontri frequenti tra la madre e il compagno, tra il minore e la madre, Per_2
che innesca contrasti che poi non è in grado di mediare, soprattutto quando interviene anche il compagno. Questa atmosfera poco serena crea spesso nei ragazzi tensioni emotive e paura. La fase evolutiva preadolescenziale, inoltre innesca, per sua natura, ulteriori conflitti, comportamenti oppositivi e dimostrativi che, se non controllati, potrebbero sfociare col tempo in vere e proprie condotte antisociali (sparare i fuochi in camera, andare sulla moto senza casco, comportarsi male
a scuola…).”.
E' risultato invece che il rapporto del padre con “ è buono, insieme fanno molte cose, si Per_2
sentono più volte al giorno e in più occasione esprime il desiderio di vivere con lui. Il padre si mostra preoccupato per il disagio che gli viene espresso dal figlio in più occasioni. Sembra consapevole delle difficoltà scolastiche di , infatti quando sta con lui cerca di farlo aiutare Per_2
nei compiti con delle ripetizioni. Mentre, il rapporto tra il padre e è sempre stato buono, ER fino all'episodio nel quale lei lo accusa di aver ricevuto dei pugni sui polsi. Episodio disconfermato dalla nonna e dal fratello, il quale sosterrebbe che se li sia procurati da sola. Da quell'episodio
si rifiuta di vedere e sentire telefonicamente il padre, riferisce di essersi “alleata” con la ER
madre e che il padre abbia preferenze per il fratello. In realtà sembra che la ragazza quando sta a casa con il padre e la compagna sia serena, e in particolare con la signora condivide Parte_3 delle attività come per es. la pittura.”; “Il sig. cerca di favorire la nonna materna nella Parte_1
frequentazione con i nipoti, poiché la moglie vieta ai figli di potersi avvicinare a lei. Inoltre, egli appare molto propositivo nel trovare delle soluzioni in favore dei figli, proponendo di essere aiutato da esperti esterni per poter essere facilitato nella ripresa del rapporto con la figlia, preoccupato che la stessa possa incorrere in situazioni devianti. Si mostra anche disponibile ad una mediazione con la ex moglie. Il contesto di relazione e scambi sociali nel quale il padre vive attualmente appare sano e favorevole per i ragazzi (frequentazione della rete familiare nonna, cugini materni, la compagna e la famiglia allargata).”; inoltre il padre “anche se in modo passivo, tende a ristabilire un equilibrio nelle situazioni conflittuali che si creano tra loro e con loro n.d.r. intendo i figli”.
La CTU, muovendo dalle esposte considerazioni, ha ritenuto che il padre ha capacità genitoriali funzionali e adeguate all'età dei minori, mentre la madre presenta una modalità poco riflessiva ed empatica nello scambio emotivo con i figli (vedi relazione di CTU depositata il 20.04.2022, con attività peritali svoltesi tra novembre 2021 e febbraio 2022).
Quanto ai minori, la Consulente ha ravvisato che “ è un preadolescente, che porta con sé Per_2
vissuti di tristezza, rabbia e chiusura e aspetti di repressione e solitudine. Egli è più orientato al passato che al presente, infatti il suo vissuto personale in merito alla condizione che vive è connotato di emozioni negative. Attualmente è presente una tensione emotiva che lo spinge verso una chiusura emotiva, fa fatica ad esprimere i propri sentimenti. percepisce che esistono Per_2
delle difficoltà da affrontare, ma non ha abbastanza risorse per poterle sostenere;
utilizza principalmente meccanismi di razionalizzazione a scapito di una sana integrazione emotiva.
L'inibizione del pensiero e dell'affettività incidono soprattutto sulle capacità ad ottemperare i propri compiti di sviluppo. Si rileva, inoltre, un legame con la madre visibilmente conflittuale, con vissuti di abbandono emotivo e di cura, talvolta disprezzo. Dall'indagine sembrerebbe più legato e sostenuto dalla figura paterna, il padre infatti riesce a sostenerlo emotivamente. Queste gravi difficoltà emotive hanno causato in lui una reazione di chiusura anche verso gli stimoli esterni positivi, come potrebbe essere la scuola o un'altra attività adatta alla sua età. È evidente, infatti, che il ragazzo presenta un grave disagio legato al momento che sta vivendo con la madre e la famiglia in genere, che si ripercuote nelle differenti aree che siano sociali, relazionali, e scolastiche. Alla luce della valutazione emerge un rischio evolutivo psicopatologico per il minore, ancor più grave a causa della delicata età di sviluppo in cui si trova.”. è risultata “difesa, ER
egocentrica, con tratti di attaccamento al passato e un legame di complicità con la madre.
Emergono aspetti traumatici, che hanno condizionato fortemente lo sviluppo della minore nella primissima infanzia. Dietro un apparente egocentrismo, si evidenzia un Io fragile e priva di una base affettiva sicura. Le risorse cognitive ed emotive per affrontare i compiti evolutivi dello sviluppo sono scarse. La stessa vive in una dimensione fantastica, come se fosse una bambina più piccola dell'età che ha, portandola a preferire la fantasia alla realtà e per questo fa fatica ad esprimere i propri sentimenti, quasi a negare le emozioni. Inoltre si evidenzia una quota di aggressività che non riesce ad esprimere. Difatti nei colloqui clinici è emersa una scarsa spontaneità e un proprio pensiero, una propria individualità con il rischio di sviluppare un falso sé.
Si ravvisa un rischio grave evolutivo psicopatologico per la minore. Come è evidente dalla valutazione psicodiagnostica i minori sono a rischio evolutivo di crescita. Dunque, si ravvisa la necessità di un intervento tempestivo, capace di ristabilire un contesto relazionale e familiare adeguato al positivo sviluppo psico-emotivo dei minori.”
Elementi ulteriori e, a tratti, divergenti si sono anche appresi dalle indagini rimesse ai Servizi
Sociali del Comune di Anagni dal Tribunale per i Minorenni di Roma (investito della domanda di regolamentazione delle visite con la nonna materna da parte di quest'ultima, con intervento del padre, il quale ha elevato anche dinanzi al detto Tribunale domande sovrapponibili a quelle già svolte nel presente giudizio e perciò dichiarate inammissibili, vedi decreto del Tribunale per i
Minorenni di Roma del 17.05.2022) e demandate ad essi anche nel corso del giudizio occupa. Nella relazione del 2.12.2021 i detti Servizi, sentite le parti e costatata la conflittualità tra i coniugi e della con la propria madre, schieratasi con il hanno sottoposto i minori a P_ Parte_1 valutazione psicologica, poi interrotta dall'avvio della CTU nel presente giudizio. La detta professionista ha potuto osservare che “tanto assertiva, sveglia e adultizzata appare BI, quanto remissivo e ingenuo sembra . L'assertività della prima si rivela come la corazza Per_2
che la minore ha dovuto costruire per combattere le delusioni affettive subite soprattutto da parte del padre e della nonna. La bambina, dotata in realtà di sensibilità e intelligenza, è convinta del maggior affetto del padre nei confronti del fratello . Essendo in realtà affezionata al padre Per_2
quanto alla madre, vorrebbe da lui maggiori attenzioni e ora, gelosa della presenza di una nuova compagna, del sodalizio tra padre e nonna materna, della percezione di maggiori attenzioni per il fratello, è come se lo avesse messo in punizione non volendolo vedere, cercando di fargli sentire la propria mancanza. … appare più mite, ma in realtà anche lui dice la sua e pensa che la Per_2
madre sia più attaccata alla sorella che a lui. Mentre il padre sosteneva che volesse Per_2 andare a vivere con lui, il ragazzino non ha esternato questo desiderio. Non si è lamentato di come sta con la madre, le vuole bene e, con la sorella, ha dichiarato che la madre provvede a loro con affetto. Entrambi hanno dichiarato di litigare facilmente ma hanno detto pure di volersi bene. La presenza del compagno materno non sembra disturbare , ma pare sentire una ER Per_2
maggiore conflittualità emotiva con lui, cosa che non si verifica con la compagna del padre. Ciò che sembra disturbare maggiormente i due minori, pare più la conflittualità quotidiana tra la nonna materna e la madre, piuttosto che tra i due genitori. Sono i due ragazzini che non vogliono frequentare la nonna per come si comporta con la madre e con loro, per le piccole ripicche e dispetti che dicono faccia loro e alla madre, le cattive parole che questa nonna dice nei confronti della figlia e la sua continua invadenza. Il padre provvede comunque ai minori pur se la bambina per i motivi su detti non vuole vederlo. ha chiaramente detto che vuole essere riconquistata ER
da suo padre. Egualmente la madre dei minori non lesina le proprie attenzioni ad entrambi i figli.
Si nota comunque una sorta di alleanza tra madre e figlia per affinità caratteriali, come si nota lo stesso tra padre e figlio. Nel complesso si evince una situazione di immaturità comportamentale ed emotiva da parte degli attori adulti. I minori reiterano e attuano ciò che vedono, sentono e vivono.
Non hanno bisogno di essere istigati dalla madre in particolare, è tutto l'insieme che li porta a comportarsi in modo difensivo e le interferenze della nonna materna non contribuiscono ad una maggiore serenità, anzi sembrano contribuire ad incrementare la conflittualità tra la figlia e l'ex marito” (vedi relazione citata).
Il difficile rapporto tra madre e figlio in questa fase della vita familiare ha trovato riscontro nelle registrazioni audio di due accesi litigi tra di essi, in uno dei quali era coinvolta anche l'altra figlia, da cui si colgono insulti reciproci e persino il passaggio alle vie di fatto (vedi file audio prodotto su supporto usb all'udienza del 19.05.2022 relativo al litigio madre-figlio di poco precedente, assunto in contraddittorio nell'udienza del 10.10.2022 e file audio su supporto cd-rom prodotto il
29.06.2022 su autorizzazione resa all'udienza del 19.05.2022 e relativo ad altro litigio madre-figlio, assunto in contraddittorio nella stessa udienza del 10.10.2022).
Nella più recente relazione dei Servizi Sociali del 18.11.2022 si apprende che “Dal mese di Giugno
2022 si rifiuta di vedere il padre a seguito di un rimprovero da parte della compagna di Per_2 quest'ultimo. Tra i due fratelli sembrerebbe che si sia attenuta la conflittualità. Entrambi però non intendono ripristinare il rapporto sia con la nonna che con il padre, attualmente solo Per_2 mantiene un rapporto telefonico con il padre”; che il Servizio ha proposto ai minori di incontrare il padre in presenza della madre ed essi hanno espresso la loro disponibilità, essendo in corso di organizzazione il detto incontro;
che “il servizio sociale ha ritenuto la signora madre P_
adeguata e responsabile, collaborativa e propositiva nei confronti dei figli e degli interventi di aiuto dei servizi”; è anche risultato che la nonna materna restava concentrata sul conflitto con la figlia, , e le erano dati dei suggerimenti onde favorire il ripristino di una Controparte_1
relazione con i propri nipoti.
Il incaricato con ordinanza del 6.10.2022 di sottoporre i minori a percorso di supporto Pt_4
psicologico, ha evidenziato, per quello che concerne la figlia delle parti, , che la stessa ha ER tenuto durante la consultazione un comportamento di “[…] irrequietezza motoria, eloquio veloce e poco organizzato, tendenza a passare da un argomento all'altro. Si mostra comunque collaborante
e sufficientemente adeguata nella relazione con l'operatore; nel corso dei colloqui si evidenzierà una marcata fragilità emotiva. […] è immersa in una situazione familiare molto ER complessa, aggravata da dinamiche in cui alleanze e conflitti all'interno delle famiglie inevitabilmente la coinvolgono e la condizionano nelle relazioni. Il rapporto con il papà viene descritto come molto conflittuale. Riferisce di episodi di violenza fisica da parte del padre nei suoi confronti […]. Dal 2021 […] anche per un vissuto di esclusione che ha maturato nel tempo ER
da parte del padre che, a suo avviso, sembrerebbe preferirgli il fratello, la minore ha interrotto la frequentazione con il genitore. La percezione di essere poco considerata dal padre sarebbe sostanziata dalle attenzioni che quest'ultimo sembrerebbe nutrire verso il fratello e dalle Per_2 poche attenzioni che, invece, sente essere riservate a lei. […]. Rappresenta invece un buon ER
rapporto con la madre, con la quale sembra essere affettivamente ed emotivamente coinvolta. In conclusione la minore, come già accennato, appare esposta alle dinamiche familiari di cui inevitabilmente non può non percepire i condizionamenti. La fragilità emotiva mostrata durante la consultazione e la negazione delle emozioni la potrebbero rendere più vulnerabile emotivamente e meno in grado di sviluppare strategie di coping funzionali”; per quello che concerne il figlio delle parti, , si è evidenziato che “Sul minore in oggetto è iniziata una consultazione dal servizio Per_2
scrivente nel mese di Giugno 2022, su richiesta dei genitori, per riferite difficoltà scolastiche, per la quale è stata quindi effettuata una valutazione psicodiagnostica completa. Il funzionamento intellettivo si colloca complessivamente nella norma […] Dalla valutazione logopedica e neuropsicomotoria emerge lentezza esecutiva in scrittura e difficoltà nelle prove di destrezza manuale e nell'equilibrio. […] difficoltà nel calcolo scritto. Nella comprensione del testo sia orale che scritta si evidenziano fragilità. […] Consapevole del momento storico delicato che sta attraversando la sua famiglia, ha utilizzato lo spazio dedicatogli come possibilità di ascolto ma anche di confronto. Racconta dei rapporti tesi tra i suoi genitori (condizione cronica); attualmente vive con la madre e non frequenta il padre, lo sente solo telefonicamente. Riferisce di rapporti meno intensi con lui per la mancanza di piacere nel passare del tempo con lui e la sua compagna.
Motiva tale scelta con un sentimento di disagio e di svalutazione percepito in quel contesto familiare. Rispetto alla relazione con la sorella, riferisce di avere un buon rapporto e di trovarsi
d'accordo con lei anche nella gestione della mancata frequentazione con il padre […] Attualmente
riferisce un discreto benessere personale: frequenta la scuola semiconvitto […] Riferisce Per_2
una buona socializzazione e discreto interesse per ciò che riguarda la vita extrascolstica. Negli ultimi incontri in effetti si mostra più tranquillo rispetto alla situazione familiare, riferendo di aver raggiunto una sua stabilità. Proprio per questo verbalizza scarsa motivazione per un eventuale percorso di supporto psicologico, perché al momento attuale, non ritiene di dover essere aiutato in alcun ambito”) (vedi relazione citata del 27.02.2023).
Risulta dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Anagni del 18.11.2022 che i minori frequentavano con entusiasmo il convitto , soluzione da essi preferita rispetto Persona_5 all'attivazione del servizio di educativa familiare (vi si trattengono nelle ore pomeridiane avendo l'opportunità di studiare musica e di svolgere altre attività socio-educative, incontrando amici che già lo frequentavano).
Non può trascurarsi inoltre che nel corso del processo, nell'interesse ad una serena e sana crescita dei figli, le parti sono state sollecitate a tenere un comportamento adeguato nei confronti dei figli e a contenere la conflittualità esistente all'interno della coppia genitoriale (si veda decreto del
20.04.2022 a seguito di istanza fuori udienza del ricorrente, in cui si è dato atto di una lite tra madre e figlio provocata dalle opposte visioni sul nella quale era coinvolta anche la figlia a Parte_1
supporto della madre, perciò istando per il collocamento del figlio presso il padre;
istanza su cui è stato poi istaurato il contraddittorio e, con ordinanza del 6.10.2022, si è disposto di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, con l'esito sopra descritto) e poi sono state invitate a sottoporsi, allo stesso fine, a percorsi di sostegno alla genitorialità (vedi ordinanza del 6.10.2022, vedi anche conclusioni della CTU).
E', invece, emersa la persistenza dello scontro tra le parti per tutto il corso del processo (i Servizi
Sociali del Comune di Anagni, con la relazione depositata il 18.11.2022, hanno rappresentato che
“[…] Il Servizio Sociale ha sempre provato attraverso colloqui di coppia a mediare e a conciliare i conflitti esistenti ma con risultati negativi.”; il Servizio di Segretariato Sociale, con la relazione del
15.11.2022, ha affermato che “[…] il sig. e la sig.ra i quali sono apparsi Parte_1 P_
fermi nelle loro posizioni senza riuscire a trovare un punto di accordo. La loro conflittualità è apparsa fin da subito molto alta. In tale sede, con autorizzazione dei genitori, si è proceduto ad ascoltare anche i due figli gemelli che sono apparsi provati e schierati a loro volta, con la ER
madre, e con il padre. Questa situazione appare aggravata dalla presenza della nonna Per_2 materna che appare schierata con l'ex genero […]. Si ritiene che non ci siano Controparte_2 margini di mediazione all'interno della coppia a causa della conflittualità molto alta […]”; la CTU nella relazione del 20.04.2022 ha rappresentato che i minori “sono stati esposti ad un livello di conflittualità e tensioni (tra i genitori e i litigi tra la madre e il compagno) che nel tempo li ha portati a vivere uno stato di sofferenza, così incidendo sul loro sviluppo psico-emotivo. Entrambi i minori hanno delle difficoltà scolastiche, sia negli apprendimenti che nel rispetto delle regole a scuola.”). Inoltre essi non hanno offerto alcun riscontro dell'avvio dei percorsi di sostegno alla genitorialità (della cui prova sarebbero stati onerati).
Deve anche osservarsi che non ci sono evidenze sufficienti a concludere nel senso di percosse non del tutto tenuti esercitate dal ai danni dei figli (insufficienti le foto con lividi su parti del Parte_1
corpo dei minori, non essendo possibile stabilirne la causa;
di scarsa importanza anche i segni sulle mani della figlia riscontrati dai sanitari in occasione dell'accesso al Pronto soccorso della minore il
28.06.2021 addebitandone al padre la causa) né di violenze perpetrate ai danni della moglie alla presenza dei figli minori durante la vita familiare (non confermate dai testi escussi). Mentre deve rilevarsi che lo stesso non ha dimostrato – pur essendone onerato – di aver adempiuto integralmente al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli di cui la moglie ha contestato l'inadempienza
(anche producendo scontrini e fatture, rispetto alle quali il padre si è limitato genericamente a sostenere che rientrino nelle spese ordinarie), non ha negato di aver riscosso sempre integralmente gli assegni per il nucleo familiare, senza versarne almeno una parte in favore della madre collocataria dei figli minori, e di aver bloccato l'utenza della moglie, la quale era così impossibilitata a contattarlo per le esigenze dei figli (prive di rilevanza le deduzioni e produzioni contenute e allegate agli scritti conclusionali in quanto del tutto tardive). Non risulta neppure che si sia attivato per recuperare il rapporto con i figli interrotto ormai da diversi anni.
Quanto sopra lascia evincere comportamenti genitoriali di entrambe le parti inidonei a perseguire l'interesse dei minori. Ciò impone di disporre l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del
Comune di Anagni, di residenza dei minori, per la durata di un anno.
Inconferente il richiamo alla figura del curatore speciale del minore di cui all'art. 473 bis.
8. c.p.c., trattandosi di rappresentante processuale del minore, in quanto tale non nominabile con la sentenza che definisce il processo.
I Servizi a cui è rimesso l'esercizio della responsabilità sui minori dovranno verificare la disponibilità degli stessi minori a sottoporsi a percorsi di sostegno psicologico, così come suggerito dalla CTU.
L'evoluzione dei rapporti tra le parti per come innanzi ricostruita e la condizione di sufficiente stabilità e benessere raggiunta dai figli conducono a disporre il collocamento degli minori presso la madre. Il diritto del figlio minorenne alla bigenitorialità, esplicantesi anche nell'assicurargli la presenza presso l'altro genitore, è rispettato attraverso la previsione di modalità di frequentazione del padre.
Va rimesso ai Servizi Sociali di tentare di favorire la ripresa dei rapporti tra i minori e il padre. In caso di ripristino della essenziale relazione si presentano idonee le modalità di visita previste in sede di separazione dei coniugi e confermate in via provvisoria (per come di seguito parzialmente integrate). Pertanto il padre avrà con sé i figli minori due pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo, di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola o dal semiconvitto ovvero dalle ore 13:00 e fino alle ore 20:00; a week end alternati, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 21:00 e la domenica stessi orari, introducendo il pernottamento in caso di disponibilità dei minori;
durante le festività natalizie, alternandosi con la madre il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, in caso di disponibilità dei minori permanendo presso il padre per sette giorni, comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del
Capodanno; durante le festività pasquali, alternandosi con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in caso di disponibilità dei figli permanendo presso il padre per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, in caso di disponibilità dei minori, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
La complessità della situazione descritta impone di incaricare i Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo.
Quanto al profilo inerente il mantenimento, si osserva che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiare.
La quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4,
c.c..
Il Collegio ritiene congrua la somma di complessivi euro 600,00, cioè euro 300,00 per ciascun figlio, già prevista in sede di separazione e confermata dall'ordinanza presidenziale, con aggiornamento Istat dal 2021, oltre il contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti: il padre, occupato come agente di Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Rebibbia, percettore di redditi annui lordi pari ad euro 32.523,55 nell'anno 2016, euro 34.235,01 nell'anno 2017, euro 36.767,47 nell'anno 2018 (vd. cud anni 2016, 2017 e 2018, all. 4 al ricorso), il quale ha in corso di restituzione finanziamenti contratti a beneficio del nucleo familiare;
la madre, attualmente disoccupata, già percettrice di reddito di cittadinanza e convivente con nuovo partner dotato di redditi propri.
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età dei figli delle parti, e (nati nel 2010), Per_2 ER
nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via prevalente dalla madre, con la quale i figli coabitano.
Ai sensi dell'art. 9 del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone, l'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla madre.
5. Inammissibili nel giudizio di divorzio le domande di restituzione di somme avanzate dalla resistente.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per la parziale soccombenza reciproca.
Medesime ragioni motivano la ripartizione a carico delle parti in solido delle spese di CTU, liquidate in separato decreto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Anagni (FR), il 19.04.1997, da nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata ad [...], il [...] (trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997, atto N. 13, Parte II,
Serie A);
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie;
- dispone l'affidamento dei figli minori delle parti, e ai Per_2 Persona_6
Servizi Sociale del Comune di Anagni per la durata di un anno dalla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone il collocamento dei figli minori delle parti presso la madre;
- regolamenta le visite paterne con i figli minori come in parte motiva;
- incarica i Servizi Sociali del Comune di Anagni di prendere in carico il nucleo per favorire il ripristino della relazione padre-figli e per il monitoraggio;
- dispone che corrisponda ad , entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento dei figli minorenni, e dell'importo di complessivi euro 600,00 mensili Per_2 Persona_6
(euro 300,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi in base agli indici Istat a decorrere dal 2021, oltre al 50% per le spese straordinarie;
- dispone che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico universale per i figli;
− compensa le spese di lite;
− pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto, a carico delle parti in solido.
Frosinone, 13.01.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3216/2019 pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Silti, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Frasca, per procura Controparte_1
congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – regolamentazione della prole minorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2019 e ritualmente notificato, ha Parte_1
adito questo Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, ; di collocare i figli minori presso il Controparte_1 padre;
di regolamentare le visite materne ai figli minori prevedendole il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 21:00, a week end alternati, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi del Natale o del
Capodanno, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, per quindici giorni durante il periodo estivo;
di porre a carico del padre, laddove i figli fossero collocati presso la madre, un contributo per il mantenimento degli stessi pari a complessivi euro 600,00, comprensivi di assegni familiari, oltre al
50% delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del Tribunale di Frosinone;
con consenso reciproco dei coniugi al rilascio dei passaporti.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
Anagni (FR) il 19.04.1997; dalla relazione coniugale nascevano due figli, e , nella ER Per_2
data del 12.05.2010; la casa coniugale, sita in Anagni (FR), alla via Muraglione n. 1, era di proprietà della;
quest'ultima era, altresì, nuda proprietaria del piano terra dello stesso P_
stabile in cui si trovava la casa coniugale, abitato dalla madre della stessa, venuta Controparte_2 meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone del 28.11.2018, era omologata la separazione consensuale dei coniugi;
in sede di separazione, il rinunciava a chiedere la Parte_1 restituzione delle somme sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale e per l'istallazione dell'impianto fotovoltaico, al fine di garantire la serenità dei figli collocati presso la madre;
il era impiegato come agente della Polizia Penitenziaria e percepiva stipendio pari a circa Parte_1
euro 1.800,00 mensili;
la non si era mai attivata per la ricerca di un'occupazione P_
lavorativa e da qualche anno conviveva con un nuovo compagno, tale , titolare Persona_3 dell'impresa IL Pavistamp e Costruzione, la cui famiglia non godeva di buona reputazione per ragioni penali;
dopo l'omologa della separazione, il marito apprendeva che la moglie intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo di Mondragone, con il quale aveva scambiato numerosi messaggi, dai quali si evinceva, tra l'altro, che la stessa aveva prelevato ingenti somme di denaro dai conti correnti cointestati ai coniugi, mettendole a disposizione del nuovo partner, in tal modo causando la fine della relazione matrimoniale;
la moglie ostacolava i rapporti padre-figli, anche sottraendo ai bambini gli smartphones di cui il padre li aveva dotati al fine di impedire ogni contatto con lo stesso;
la non consentiva al padre di godere dei periodi di vacanza con i P_ figli concordati per l'estate 2019; impediva finanche la frequentazione tra i figli e la nonna materna;
la pubblicava frequentemente foto dei minori sui social network senza il consenso del P_
padre; inoltre, era solita lasciare i bambini da soli per vivere la sua nuova relazione e ciò accadeva sia in casa come anche, in una occasione, in spiaggia;
essa si dimostrava pertanto inadeguata nella gestione dei figli che utilizzava per ottenere vantaggi economici;
i minori, che non avevano ancora accettato la separazione dei genitori, non tolleravano la presenza in casa del nuovo comprano della madre e avevano espresso la volontà di vivere con il padre;
dall'epoca della separazione, quando il aveva accettato di versare alla moglie un assegno per il proprio mantenimento di euro Parte_1
225,00 mensili, la situazione economica dello stesso mutava, dovendo condurre in locazione un immobile, al canone di euro 300,00 mensili, e dovendo sostenere ancora i costi del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa familiare e di finanziamenti stipulati per l'istallazione e l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico a servizio della detta casa;
egli, pertanto, poteva contare su un reddito netto mensile pari ad euro 1.500,00; la moglie era in grado di rendersi economicamente autosufficiente, in quanto titolare di due appartamenti, beneficiaria del reddito del convivente, dotata di capacità lavorative tenuto conto delle condizioni di salute, dell'età, del sesso.
ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dal marito ed istando, invece, per la conferma delle condizioni di separazione e, segnatamente, per l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
per l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso di essa;
per la regolamentazione delle visite padre - figli minori, prevedendole il martedì ed il giovedì, dalle 13:00 alle 20:00, a week end alternati il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore
21:00 di ciascun giorno, per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi del
Natale o del Capodanno, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, per quindici giorni durante il periodo estivo;
per la contribuzione paterna al mantenimento della prole nella misura di complessivi euro 600,00, euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con reciproca autorizzazione dei coniugi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; domandando altresì di elevare ad euro 250,00 mensili l'assegno di mantenimento della moglie, di condannare il marito alla restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno unico universale fino alla costituzione in giudizio e mai corrisposti, di condannare lo stesso alla rifusione degli arretrati delle spese straordinarie sostenute dalla moglie nell'interesse dei figli, di rigettare le domande ex adverso elevate.
La resistente ha, perciò, osservato che, dall'epoca della separazione, i coniugi non si erano più riconciliati;
che viveva nella casa coniugale, di cui era proprietaria, unitamente ai figli e non aveva istaurato alcuna convivenza con un nuovo partner, né aveva intrattenuto alcuna relazione extraconiugale durante il matrimonio o dopo la separazione;
che era legata allo soltanto Persona_3
da una amicizia coltivata fuori casa e le considerazioni avversarie sulla reputazione dei familiari di quest'ultimo erano ininfluenti;
che la resistente era stata riconosciuta invalida al 46%, perché affetta da “artrite reumatoide e psoriasica e spondilite anchilosante grave in fase attiva”, perciò in cura presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma;
che, in costanza di matrimonio, per accordo tra i coniugi, la si dedicava interamente alla cura della casa e dei figli;
difatti, essa rinunciava al lavoro P_ presso l'impresa HTL di Anagni per volere del marito, il quale le imponeva di dedicarsi alla famiglia;
che, d'altronde, il Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, in servizio Parte_1
presso il carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, a Roma, lavorava su turni, anche notturni, ed era perciò frequentemente fuori casa;
che prive di pregio erano le deduzioni avversarie circa l'atteggiamento inadeguato della madre nei confronti dei figli;
che, al contrario di quanto rappresentato dal marito, la era un punto di riferimento per i figli, presente a casa, P_
impegnata nella preparazione dei pasti e nel seguirli per i compiti, dovendosi spesso mostrare autoritaria perché i bambini, che subivano gli effetti della separazione, stavano presentando problemi scolastici, essa non li aveva lasciati soli se non per pochi minuti e in condizioni di sicurezza al fine di acquistare del latte nell'episodio del 23.08.2019, in cui era il padre a consigliare al figlio di chiamare i carabinieri (ma il procedimento nei confronti della madre che ne scaturiva era poi archiviato), e per acquistare dell'acqua nell'episodio in spiaggia pure narrato dal padre, inoltre le pubblicazioni sui social network di immagini ritraenti i figli era un'attività scherzosa praticata con i figli e i loro amici, che essa non aveva ostacolato i rapporti tra i figli e il padre;
che era il padre, il quale viveva a Roma, faceva spesso uso di gocce sedanti e aveva cambi di umore, a non recarsi regolarmente a trovare i figli, ad assumere un atteggiamento violento verso la alla P_
presenza dei figli, nonché ai danni dei figli stessi, a non far eseguire i compiti ai figli quando presso di lui, a farli dormire nel proprio letto in occasione dei pernottamenti con il padre, inoltre in data
24.12.2019 aveva un'incidente stradale mentre conduceva i figli, lo stesso intendeva inoltre isolare i figli dal loro contesto sociale e non versava le spese straordinarie né aveva mai corrisposto alla moglie gli assegni familiari;
che la era disoccupata per decisione dei coniugi di dedicarsi P_ alla famiglia e aveva un'età e condizioni di salute che le impedivano di impiegarsi lavorativamente, mentre il marito non aveva peggiorato le proprie condizioni economiche dal tempo della separazione, avvenuta appena un anno prima dell'introduzione del divorzio, percependo uno stipendio di euro 2.300,00 mensili ed essendosi considerate già al tempo della separazione le spese per mutuo e finanziamenti e i costi di una locazione, inoltre il marito non poteva rivendicare crediti per la casa familiare tenuto conto che una parte delle somme per la ristrutturazione erano state messe a disposizione dei coniugi dal padre della e che la moglie si era sempre opposta P_ all'istallazione dell'impianto fotovoltaico;
che essa non aveva sottratto somme dai conti comuni ma tale contegno era stato tenuto proprio dal marito che perciò era stato denunciato dalla moglie.
Nella fase presidenziale, il ricorrente ha affermato che lo , convivente della , Persona_3 P_
aveva percosso i figli, chiedendo che fosse allontanato dalla casa familiare, e ha dato atto che, in caso di collocamento dei figli presso il padre, egli avrebbe ottenuto il trasferimento della sede lavorativa presso il carcere di Frosinone, ha inoltre contestato che la fosse inabile al P_ lavoro a causa delle patologie che pure l'affliggevano. La resistente ha replicato che i figli non erano vittime di percosse o maltrattamenti e che lo non conviveva con essa e i figli. Persona_3
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i provvedimenti presidenziali del
24.02.2020 hanno confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha contestato che fosse stata condivisa tra i coniugi la scelta della moglie di non trovarsi un'occupazione, contando sullo stipendio del marito, e che la stessa avesse rinunciato ad una occasione lavorativa per volontà del marito;
ha negato gli addebiti rivoltigli dalla di inadeguatezza genitoriale, ribadendo, di contra, i rilievi svolti P_ sull'incapacità della madre, sulla convivenza con lo , resosi autore di minacce con l'uso Persona_3
di un coltello ai danni del fratello della resistente, e sulla volontà dei figli di vivere con il padre. Ha, pertanto, reiterato le richieste già formulate in atti.
Nella comparsa di costituzione dinanzi al GI, la resistente ha dedotto che la fine del matrimonio era da addebitarsi al marito, il quale faceva uso di barbiturici ed altri farmaci ed aveva aggredito fisicamente la moglie anche davanti ai figli, aveva altresì picchiato la figlia in diversi episodi;
inoltre, dopo la separazione, la aveva subito diversi atti intimidatori, il marito aveva P_
rivelato sul gruppo whatsapp della scuola dei figli le loro problematiche di famiglia mettendo in difficoltà i figli e insultava la moglie sui social network, inoltre la bloccava sul telefono così non consentendo comunicazioni inerenti i figli. Ha dunque ribadito deduzioni e richieste già svolte nei precedenti scritti.
Con ricorso ex art. 709-ter c.p.c., depositato l'8.04.2020, la resistente, sull'assunto della diffusione del Coronavirus nel carcere di Rebibbia, dove il marito prestava servizio, ha chiesto la modifica temporanea delle visite paterne ai figli minori, prevedendole mediante videochiamate per il tempo in cui perdurava l'emergenza sanitaria, ovvero consentendole di persona, ma previo periodico esperimento di tampone. Siffatta domanda, contestata dal ricorrente, è stata, poi, abbandonata.
Nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., il ricorrente ha contestato la lamentata omissione del marito nel versamento delle spese straordinarie, deducendo che essa pretendeva, a titolo di spese straordinarie, costi invece rientranti tra le spese ordinarie e ha negato di aver perpetrato violenze ai danni della moglie e dei figli.
Nel medesimo scritto la ha lamentato il disinteresse del padre verso le condizioni di P_
salute dei figli dimostrato in occasione di malori avuti dai minori e la mancata partecipazione del marito a spese che, secondo l'accordo di separazione, erano da qualificarsi come straordinarie. Nella seconda memoria il ricorrente ha contestato l'assunto disinteresse che secondo la moglie egli avrebbe mostrato alle problematiche di salute dei figli.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale, conferimento di incarico al CTU, ai Servizi Sociali del Comune di Anagni e al TSMREE competente sul medesimo Comune.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa della ricorrente ha lamentato l'irregolare versamento del mantenimento da parte del e l'omesso versamento delle spese Parte_1
straordinarie; il Procuratore avversario ha dato conto del pignoramento dello stipendio del da parte della moglie, deducendo l'incapacità dello stesso di continuare a versare il Parte_1 mantenimento e insistendo, perciò, per la revoca dell'assegno a favore della moglie, sull'assunto della convivenza con il nuovo partner dotato di redditi propri e della percezione da parte della stessa, per un certo periodo, del reddito di cittadinanza, nonché la valutazione della misura del mantenimento per i figli in base alle condizioni economiche del padre. Sicché la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente, valorizzando le risultanze della CTU e criticando la mancata adozione di un provvedimento con esse coerenti, evidenziando altresì che il rapporto tra padre e figli erano ormai “seriamente pregiudicato” tanto che sarebbero “di difficile attuazione” oggi le misure suggerite dal Consulente, ha auspicato la nomina di un curatore speciale dei minori ai sensi dell'art. 473 bis.
8. c.p.c. e concluso con le richieste di disporre l'affidamento dei figli minori delle parti ai Servizi Sociali, con collocamento degli stessi presso la madre;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori pari a complessivi euro 500,00 (euro
250,00 per ciascun figlio), comprensivi di assegni familiari, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di revocare l'assegno divorzile in favore della moglie posto a proprio carico;
di inibire alla la pubblicazione sui social media di foto dei figli minori;
di disporre la sottoposizione dei P_
figli minori a percorsi di sostegno psicologico individuale presso lo SMREE competente per territorio sul Comune di Anagni;
di sollecitare nuovamente le parti ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità; di incaricare i Servizi Sociali del Comune di Anagni di prendere in carico il nucleo per attività di monitoraggio e supporto.
La resistente, nei medesimi scritti, dato atto che il aveva interrotto ogni rapporto con i Parte_1 figli (con da tre anni e con da due anni, nonostante quest'ultimo si era inutilmente ER Per_2
recato presso la casa del padre per fargli visita), negato loro la partecipazione a gite scolastiche, rimasto inadempiente alla restituzione di spese straordinarie dentistiche e ortopediche, rifiutato il consenso per la riscossione di un risarcimento del danno in favore del figlio, ha insistito nelle domande già formulate in atti.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 14.11.2018 ed il decreto di omologa del Tribunale di Frosinone, n. 12469/2018, del 28.11.2018 (vd. all. 2 al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito, dalla accesa conflittualità tra le parti esperita per tutto il corso del processo e dalla istaurazione di convivenze con nuovi partner da entrambe le parti;
tenuto conto, infine, della decorrenza dei termini di legge.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, dev'essere respinta la domanda della di riconoscimento in proprio favore di un assegno P_
divorzile da porsi a carico del marito.
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, comma 6, l.
898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”; che, inoltre, il successivo comma 10 prevede che “L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
Mette conto evidenziare che, alla luce dell'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, l'assegno divorzile esprime una funzione composita, non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che trae fondamento dal principio di solidarietà post-coniugale (in una delle massime ufficiali si legge “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”). La medesima pronuncia ha declinato i criteri per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, riconoscendo il relativo diritto all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, commisurandolo anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge (su tale aspetto la massima recita “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”).
In caso di convivenza di fatto instaurata con un terzo dall'ex coniuge richiedente il beneficio economico, la Suprema Corte si è pronunciata a Sezioni Unite sulla sorte e sull'ammontare del diritto all'assegno con la sent. n. 32198/2021, la quale, esclusa l'applicabilità analogica della regola del decimo comma dell'art. 5 l. div., richiamata innanzi, relativa all'automatica perdita del diritto in caso di nuove nozze e facendo attuazione del dictum delle precedenti Sezioni Unite 18287/2018 sulla funzione e i criteri di riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, ha affermato – in parte motiva – i principi di diritto che si riportano, in quanto rilevanti per la decisione sulla questione in disamina. La Suprema Corte ha affermato che “L'istaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l'istaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e
l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare;
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio;
dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endofamiliare né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti n.d.r. di cui all'art. 5, comma 6, l. div., tenuto conto, altresì della durata del matrimonio”.
Nel caso di specie, ha trovato riscontro la circostanza affermata dal marito della convivenza stabile della moglie con un nuovo partner – pur negata da quest'ultima –.
Il teste , fratello della resistente, ha dichiarato “[…] Sì, è vero. Convivono da circa Testimone_1
due anni e mezzo/tre. […]” (vedi verbale dell'udienza del 19.05.2022).
Coerentemente si è espressa la cognata della resistente, moglie separata del primo Testimone_2 teste, anch'essa escussa come teste, la quale ha dichiarato “[…] Sì, è vero. Lo so perché quando vado da mia suocera lo vedo. Mia suocera abita nello stesso edificio dove abita la , mia P_
suocera sta sotto. Io non vado in casa della , ma da casa di mia suocera sento le voci e P_ vedo i mezzi parcheggiati. […] adesso ha un furgone […] ho visto il furgone Persona_3 parcheggiato sotto casa di mia suocera e della […]” (vedi verbale dell'udienza del P_
10.10.2022).
Anche il Carabiniere Comandante della Stazione di Anagni, intervenuto a casa Persona_4
della in occasione di situazioni di conflitto con la madre, ha confermato la convivenza tra P_ la resistente e (cfr. verbale dell'udienza del 27.03.2023). Persona_3
Ma, vi è più, i Servizi Sociali del Comune di Anagni, nella relazione del 2.12.2021, redatta su incarico del Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno dato atto che la stessa confermava P_
di vivere in casa con i figli e con il compagno, ; (cfr relativo documento citato in Persona_3
atti); anche nella relazione del 18.11.2022, a seguito dei colloqui svolti, il medesimo Servizio ha rappresentato che “[…] La IG ha un nuovo compagno il sig. , P_ Persona_3
il quale non è mai stato accettato dalla madre e neanche dal suo ex marito. Il convivente ha avuto in passato precedenti penali […] il compagno ha un ottimo rapporto con i suoi due figli e lei anche nei confronti dei suoi, che vengono ospitati nei fine settimana. Anche la loro relazione è solida
[…]” (vedi documento citato).
Un qualche ulteriore conforto si rinviene anche dalle cartoline di ricevimento di notifiche postali nei confronti del citato all'indirizzo di residenza della (Anagni, via del Persona_3 P_
Muraglione n. 1), in cui risultava temporaneamente assente (e, dunque, rintracciato al detto indirizzo ma assente al momento dell'accesso dell'agente postale, vedi produzione telematica del ricorrente del 13.10.2022). Più significativamente, deve evidenziarsi che nel corso della CTU i minori e lo SE stesso hanno dato atto della convivenza tra quest'ultimo e la (si P_
veda sintesi dei colloqui riportata nella relazione di CTU). Infine , nel corso delle Persona_3
sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Anagni in data 11.11.2019, ha dichiarato di essere domiciliato in via Muraglione n. 1, indirizzo di residenza della , e di convivere con essa P_
(vedi relativo verbale produzione del ricorrente dell'11.02.2021).
Sufficienti elementi fanno ritenere anche che lo stesso sia munito di redditi propri.
E' emerso infatti che lo operi nel campo dell'edilizia servendosi di un furgone e Persona_3 all'occorrenza di addetti. Sia pure in forma dubitativa, la circostanza è stata ammessa dalla stessa in interrogatorio formale (vedi verbale dell'udienza del 3.03.2022). Inoltre i testi citati P_
e hanno riferito che lo stesso aveva lavorato per lo Testimone_1 Testimone_2 Testimone_1
per un periodo di un mese, sul cantiere edile di una villetta in Ceprano, occupandosi Persona_3
delle pitture e venendo dallo stesso remunerato per il lavoro fatto (vedi verbali citati). Negli stessi termini ha deposto anche il teste (vedi verbale citato). Persona_4
Inoltre sono state versate in atti fotografie ritraenti lo (che di esso si tratti non è stato in Persona_3
alcun modo contestato), intento in lavori edili, con indosso relativi abiti e presidi, e il mezzo da lavoro di cui pure è risultato servirsi, presenti su un cantiere in Anagni, di cui è stato fotografato anche il cartello che cita l'impresa “IL Pavistamp” quale impresa esecutrice, la quale risulta avere sede presso l'indirizzo della (vedi foto prodotte il 6.12.2022; biglietto da visita della IL P_
, all. al ricorso, dati della sede legale dell'impresa Controparte_3
sembrerebbe tratti dal relativo sito internet, all. alla seconda memoria del ricorrente).
La durata e stabilità della convivenza, nonché la istaurazione di relazioni significative da ciascuno dei componenti della coppia di fatto con i figli dell'altro, la sede dell'impresa dello SE presso l'indirizzo della consentono di qualificare la relazione istaurata dalla P_ P_
con il detto terzo come una convivenza more uxorio.
Con la nuova formazione familiare, costituita, vi è più, con un soggetto munito di redditi, la perde il diritto all'assegno nella componente assistenziale. P_
In parte motiva la citata sentenza Sez. Un. 32198/2021 (par. 23.3 e parte par. 23.5) ha affermato che
“Ne consegue che, qualora sia stata fornita la prova dell'istaurarsi di tale stabile convivenza, il cui accertamento può intervenire sia nell'ambito dello stesso giudizio volto al riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, come nella specie, sia all'interno del giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio, può ritenersi che cessi in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che indubbiamente costituisce una cesura col passato, e nell'ambito del quale l'ex coniuge potrà trovare e prestare reciproca assistenza, il diritto alla componente assistenziale dell'assegno, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente, e neppure a quello che sarebbe assicurato al convivente qualora potesse integrarlo con l'assegno divorzile. (…) la scelta, libera e responsabile, di dar luogo ad un diverso progetto di vita con un nuovo compagno, non è infatti priva di conseguenze, né sotto il profilo della serietà dell'impegno assunto, né sotto il profilo delle conseguenze giuridiche che ora ne derivano: avendo instaurato un altro legame con un'altra persona, all'interno della nuova coppia, dal quale derivano reciproci obblighi di assistenza morale e anche materiale, l'ex coniuge non potrà continuare a pretendere la liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, perché il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente.”
Ha anche affermato la Corte (par. 24.1, 27 parte, 28.2, 28.6 e 28.7) che “Quanto alla componente compensativa, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non perde automaticamente il diritto all'assegno, ma esso potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purché al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nell'accezione sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale. Un sacrificio che è proteso solo verso il passato e che solo nella definitiva regolamentazione dei rapporti con l'ex coniuge, in relazione al delimitato arco di vita del matrimonio può trovare la sua soddisfazione. (…) Questa componente, che costituisce la stima del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge nell'arco di tempo definito del matrimonio, rimarrebbe irrimediabilmente perduta per l'ex coniuge, che pure ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere comune ma rimasto, a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune, appannaggio dell'altro coniuge.
(…). Se all'esito del divorzio l'ex coniuge che abbia instaurato una nuova convivenza stabile chieda l'attribuzione dell'assegno di divorzio si dovrà accertare, con onere della prova a carico del richiedente, se la sua attuale mancanza di mezzi adeguati sia da ricondurre o meno alle determinazioni comuni, e ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo, e cioè che si accerti se i coniugi abbiano di comune accordo, pianificato che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni familiari e casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, fuori dal circuito lavorativo o comunque in una condizione diversa e deteriore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse dovuto rinunciare ad opportunità favorevoli per scelte familiari concordemente adottate. (…) Il giudice dovrà anche considerare se
l'esigenza di riequilibrio non sia già, in tutto o in parte, coperta ed assolta dal regime patrimoniale prescelto in costanza di matrimonio, giacché, se i coniugi avessero optato per la comunione legale, ciò potrebbe aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente tale da escludere o ridurre la necessità compensativa (è un esito infrequente, attesa l'attuale “fuga dalla comunione” (…) Dovrà infine tenere in conto le eventuali attribuzioni o gli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. n. 4215 del 2021).”.
Posto quanto sopra, nella vicenda che occupa, l'assunto della moglie istante l'assegno che fosse una scelta concorde dei coniugi quella per cui essa si astenesse da attività lavorative per dedicarsi alla cura dei figli ed alla gestione della casa, tanto da aver dovuto rinunciare ad un impiego presso una società di Anagni, è stata contestata dal marito e non ha ricevuto conforto istruttorio. E' tuttavia risultato pacifico che il marito lavorasse a Roma nel carcere di Rebibbia, come appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria, restando fuori casa per un tempo considerevole durante la giornata e impegnato anche in turni notturni, mentre era a carico della moglie, in via prevalente, l'impegno familiare. Sicché non è possibile negare un significativo contributo offerto dalla moglie alla crescita professionale del marito, grazie ad essa sollevato degli incombenti familiari, e dunque alla formazione del patrimonio dello stesso.
Ciò nondimeno, risulta che la moglie abbia beneficiato di vantaggi economici a carico del marito idonei ad aver già compensato il contributo da essa apportato alla vita familiare e alla crescita professionale e reddituale del marito, tanto da dover negare con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, l'assegno divorzile. In particolare, emerge che la moglie sia esclusiva proprietaria della casa familiare, a cui sono state destinate risorse del marito, che si è impegnato alla restituzione del mutuo per la ristrutturazione della casa familiare (non è sufficientemente smentita dalla moglie la destinazione del mutuo alla ristrutturazione della casa familiare, essendosi la stessa limitata ad affermare al riguardo che “una parte delle somme per la ristrutturazione dell'immobile, di proprietà della , è stata versata dal padre della resistente”, senza negare le puntuali P_ affermazioni del marito in ordine al prestito contratto, dell'importo di euro 30.000,00, risultante anche dal doc. 8 allegato al ricorso, che si è dedotto essere stato estinto nel 2013) e dei finanziamenti relativi all'istallazione e all'ottimizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio della stessa casa (irrilevante l'osservazione relativa alla contrarietà della moglie all'istallazione dell'impianto fotovoltaico voluto dal marito, ai cui costi sono stati impiegate le somme ottenute a finanziamento dal marito, per importi pari a circa euro 25.000,00 complessivi, come rappresentato dal marito e non contestato dalla moglie, oltre che risultante dai doc.i 9, 10, 11 allegati al ricorso, vista la funzionalità oggettiva a servizio della casa familiare di proprietà della moglie e da essa goduta in via esclusiva dalla separazione dei coniugi). Deve inoltre considerarsi che la moglie, convivente con lo dal 2019 (si veda già citato verbale di sommarie informazioni rese Persona_3 dallo stesso ai carabinieri di Anagni l'11.11.2019, in cui dichiarava di convivere con la Persona_3
da 7 o 8 mesi), ha continuato, ciò nondimeno, a percepire il mantenimento dal marito P_ dopo l'istaurazione del processo di divorzio (per effetto del provvedimento presidenziale del
24.02.2020), vedendoselo negare solo con decorrenza dalla presente sentenza. Si ritiene che il vantaggio economico in tal modo complessivamente ottenuto sia sufficiente a rifondere integralmente la moglie dei propri sforzi familiari a beneficio del marito, tenuto conto dei redditi che si stima che il possa aver ricavato dal proprio impiego come agente della Polizia Parte_1
Penitenziaria e della durata del matrimonio.
4. Quanto al regime inerente la prole deve statuirsi come segue.
Gli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., assegnano priorità all'affidamento condiviso, prevedendo che il giudice possa disporlo esclusivo, con provvedimento motivato, solo in quanto ravvisi un pregiudizio per il minore;
in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, disponendo l'affidamento etero-familiare.
La Suprema Corte, in punto di affidamento etero-familiare, ha affermato che “Va confermato
l'affidamento etero-familiare dei minori in presenza di una situazione di elevata conflittualità tra i genitori, i quali non hanno raggiunto un atteggiamento consapevole volto al perseguimento del superiore interesse dei figli. Ciò al fine di assicurare ai minori stessi una maggiore stabilità e di offrire ai genitori un'occasione di acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale” (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/05/2024, n.12717).
Dalla relazione di CTU espletata nel caso in disamina è emerso che la presenta “una P_ certa fragilità dell'Io legata soprattutto a tratti di immaturità, mostrando una capacità di giudizio che è spesso influenzata da una visione piuttosto egocentrica della realtà. … La signora manifesta sentimenti di rabbia nei confronti dell'ex-marito e della propria madre. … Le emozioni talvolta prendono il sopravvento impedendole di avere una maggiore riflessività, che la porta a manifestare una difficoltà nella gestione degli impulsi, quindi istintivamente va a cercare lo scontro.”; mentre in sede peritale è risultato che il “mostra buone capacità riflessive e Parte_1
inoltre presenta un buon grado di elaborazione degli eventi che hanno riguardato la propria storia familiare e coniugale. Egli ha un pensiero ragionevole, appare aver elaborato la separazione e non esprime sentimenti di rabbia rispetto ai gravi eventi che racconta nei confronti della ex-moglie, focalizzando l'attenzione prevalentemente sui figli.”. Nei rapporti tra i genitori e figli è risultato che la madre ha un approccio “scarsamente contenitivo delle ansie e dei disagi che vivono i ragazzi. Sembra che in questo momento la signora sia poco attenta ai bisogni emotivi, affettivi e di crescita dei figli.”, inoltre la madre non riesce a mediare la conflittualità esistente tra i fratelli “tende ad avere un atteggiamento iperprotettivo verso . Ciò inasprisce ancora di più la relazione con ER
, il quale oltre ad avere atteggiamenti sempre più oppositivi vive sentimenti di abbandono Per_2
e disprezzo da parte della madre.”; “L'atteggiamento ostile nei confronti dell' ha creato Parte_2
una sorta di conflitto di lealtà nella ragazza, che alleandosi con la madre rinuncia ad una relazione serena con il padre, … Il fatto che non si sia omologato alla richiesta di alleanza della Per_2
madre rende il rapporto tra di loro molto conflittuale, conflitto che il ragazzo non è ancora in grado di gestire, sia per l'età per la fragilità emotiva. non si sente né compreso e né Per_2 amato dalla propria madre, quindi subisce le punizioni con rabbia e senso di ingiustizia”. Ha ravvisato il CTU che “La signora non sembra consapevole delle conseguenze dei propri comportamenti e azioni nei confronti dei figli, soprattutto di , il quale è quello che più Per_2
esterna lo stato di disagio per la situazione che vivono e lo manifesta attraverso grandi difficoltà comportamentali, emotive ed evolutive. La signora non comprende cosa accade nella relazione con
, tanto che vuole dividerlo dalla sorella gemella e farlo trasferire dal padre, preferendo Per_2
perché più mite e compiacente alle sue richieste. vive dei condizionamenti materni ER ER
molto forti, la compiace, cerca di imitarne gli atteggiamenti e i discorsi, forse ha paura di perdere il suo affetto o sente il bisogno di proteggerla. In questo momento la signora sembra molto concentrata su sé stessa e sulla sua relazione con il compagno, risponde ai bisogni materiali
(mangiare, vestire) dei figli, ma sembra carente nei loro bisogni emotivi e relazionali, non li sostiene nel rapporto con il padre, né ha pensato alle conseguenze dell'improvvisa interruzione della frequentazione della nonna. Il clima familiare nel quale i minori vivono è molto litigioso, caratterizzato da scontri frequenti tra la madre e il compagno, tra il minore e la madre, Per_2
che innesca contrasti che poi non è in grado di mediare, soprattutto quando interviene anche il compagno. Questa atmosfera poco serena crea spesso nei ragazzi tensioni emotive e paura. La fase evolutiva preadolescenziale, inoltre innesca, per sua natura, ulteriori conflitti, comportamenti oppositivi e dimostrativi che, se non controllati, potrebbero sfociare col tempo in vere e proprie condotte antisociali (sparare i fuochi in camera, andare sulla moto senza casco, comportarsi male
a scuola…).”.
E' risultato invece che il rapporto del padre con “ è buono, insieme fanno molte cose, si Per_2
sentono più volte al giorno e in più occasione esprime il desiderio di vivere con lui. Il padre si mostra preoccupato per il disagio che gli viene espresso dal figlio in più occasioni. Sembra consapevole delle difficoltà scolastiche di , infatti quando sta con lui cerca di farlo aiutare Per_2
nei compiti con delle ripetizioni. Mentre, il rapporto tra il padre e è sempre stato buono, ER fino all'episodio nel quale lei lo accusa di aver ricevuto dei pugni sui polsi. Episodio disconfermato dalla nonna e dal fratello, il quale sosterrebbe che se li sia procurati da sola. Da quell'episodio
si rifiuta di vedere e sentire telefonicamente il padre, riferisce di essersi “alleata” con la ER
madre e che il padre abbia preferenze per il fratello. In realtà sembra che la ragazza quando sta a casa con il padre e la compagna sia serena, e in particolare con la signora condivide Parte_3 delle attività come per es. la pittura.”; “Il sig. cerca di favorire la nonna materna nella Parte_1
frequentazione con i nipoti, poiché la moglie vieta ai figli di potersi avvicinare a lei. Inoltre, egli appare molto propositivo nel trovare delle soluzioni in favore dei figli, proponendo di essere aiutato da esperti esterni per poter essere facilitato nella ripresa del rapporto con la figlia, preoccupato che la stessa possa incorrere in situazioni devianti. Si mostra anche disponibile ad una mediazione con la ex moglie. Il contesto di relazione e scambi sociali nel quale il padre vive attualmente appare sano e favorevole per i ragazzi (frequentazione della rete familiare nonna, cugini materni, la compagna e la famiglia allargata).”; inoltre il padre “anche se in modo passivo, tende a ristabilire un equilibrio nelle situazioni conflittuali che si creano tra loro e con loro n.d.r. intendo i figli”.
La CTU, muovendo dalle esposte considerazioni, ha ritenuto che il padre ha capacità genitoriali funzionali e adeguate all'età dei minori, mentre la madre presenta una modalità poco riflessiva ed empatica nello scambio emotivo con i figli (vedi relazione di CTU depositata il 20.04.2022, con attività peritali svoltesi tra novembre 2021 e febbraio 2022).
Quanto ai minori, la Consulente ha ravvisato che “ è un preadolescente, che porta con sé Per_2
vissuti di tristezza, rabbia e chiusura e aspetti di repressione e solitudine. Egli è più orientato al passato che al presente, infatti il suo vissuto personale in merito alla condizione che vive è connotato di emozioni negative. Attualmente è presente una tensione emotiva che lo spinge verso una chiusura emotiva, fa fatica ad esprimere i propri sentimenti. percepisce che esistono Per_2
delle difficoltà da affrontare, ma non ha abbastanza risorse per poterle sostenere;
utilizza principalmente meccanismi di razionalizzazione a scapito di una sana integrazione emotiva.
L'inibizione del pensiero e dell'affettività incidono soprattutto sulle capacità ad ottemperare i propri compiti di sviluppo. Si rileva, inoltre, un legame con la madre visibilmente conflittuale, con vissuti di abbandono emotivo e di cura, talvolta disprezzo. Dall'indagine sembrerebbe più legato e sostenuto dalla figura paterna, il padre infatti riesce a sostenerlo emotivamente. Queste gravi difficoltà emotive hanno causato in lui una reazione di chiusura anche verso gli stimoli esterni positivi, come potrebbe essere la scuola o un'altra attività adatta alla sua età. È evidente, infatti, che il ragazzo presenta un grave disagio legato al momento che sta vivendo con la madre e la famiglia in genere, che si ripercuote nelle differenti aree che siano sociali, relazionali, e scolastiche. Alla luce della valutazione emerge un rischio evolutivo psicopatologico per il minore, ancor più grave a causa della delicata età di sviluppo in cui si trova.”. è risultata “difesa, ER
egocentrica, con tratti di attaccamento al passato e un legame di complicità con la madre.
Emergono aspetti traumatici, che hanno condizionato fortemente lo sviluppo della minore nella primissima infanzia. Dietro un apparente egocentrismo, si evidenzia un Io fragile e priva di una base affettiva sicura. Le risorse cognitive ed emotive per affrontare i compiti evolutivi dello sviluppo sono scarse. La stessa vive in una dimensione fantastica, come se fosse una bambina più piccola dell'età che ha, portandola a preferire la fantasia alla realtà e per questo fa fatica ad esprimere i propri sentimenti, quasi a negare le emozioni. Inoltre si evidenzia una quota di aggressività che non riesce ad esprimere. Difatti nei colloqui clinici è emersa una scarsa spontaneità e un proprio pensiero, una propria individualità con il rischio di sviluppare un falso sé.
Si ravvisa un rischio grave evolutivo psicopatologico per la minore. Come è evidente dalla valutazione psicodiagnostica i minori sono a rischio evolutivo di crescita. Dunque, si ravvisa la necessità di un intervento tempestivo, capace di ristabilire un contesto relazionale e familiare adeguato al positivo sviluppo psico-emotivo dei minori.”
Elementi ulteriori e, a tratti, divergenti si sono anche appresi dalle indagini rimesse ai Servizi
Sociali del Comune di Anagni dal Tribunale per i Minorenni di Roma (investito della domanda di regolamentazione delle visite con la nonna materna da parte di quest'ultima, con intervento del padre, il quale ha elevato anche dinanzi al detto Tribunale domande sovrapponibili a quelle già svolte nel presente giudizio e perciò dichiarate inammissibili, vedi decreto del Tribunale per i
Minorenni di Roma del 17.05.2022) e demandate ad essi anche nel corso del giudizio occupa. Nella relazione del 2.12.2021 i detti Servizi, sentite le parti e costatata la conflittualità tra i coniugi e della con la propria madre, schieratasi con il hanno sottoposto i minori a P_ Parte_1 valutazione psicologica, poi interrotta dall'avvio della CTU nel presente giudizio. La detta professionista ha potuto osservare che “tanto assertiva, sveglia e adultizzata appare BI, quanto remissivo e ingenuo sembra . L'assertività della prima si rivela come la corazza Per_2
che la minore ha dovuto costruire per combattere le delusioni affettive subite soprattutto da parte del padre e della nonna. La bambina, dotata in realtà di sensibilità e intelligenza, è convinta del maggior affetto del padre nei confronti del fratello . Essendo in realtà affezionata al padre Per_2
quanto alla madre, vorrebbe da lui maggiori attenzioni e ora, gelosa della presenza di una nuova compagna, del sodalizio tra padre e nonna materna, della percezione di maggiori attenzioni per il fratello, è come se lo avesse messo in punizione non volendolo vedere, cercando di fargli sentire la propria mancanza. … appare più mite, ma in realtà anche lui dice la sua e pensa che la Per_2
madre sia più attaccata alla sorella che a lui. Mentre il padre sosteneva che volesse Per_2 andare a vivere con lui, il ragazzino non ha esternato questo desiderio. Non si è lamentato di come sta con la madre, le vuole bene e, con la sorella, ha dichiarato che la madre provvede a loro con affetto. Entrambi hanno dichiarato di litigare facilmente ma hanno detto pure di volersi bene. La presenza del compagno materno non sembra disturbare , ma pare sentire una ER Per_2
maggiore conflittualità emotiva con lui, cosa che non si verifica con la compagna del padre. Ciò che sembra disturbare maggiormente i due minori, pare più la conflittualità quotidiana tra la nonna materna e la madre, piuttosto che tra i due genitori. Sono i due ragazzini che non vogliono frequentare la nonna per come si comporta con la madre e con loro, per le piccole ripicche e dispetti che dicono faccia loro e alla madre, le cattive parole che questa nonna dice nei confronti della figlia e la sua continua invadenza. Il padre provvede comunque ai minori pur se la bambina per i motivi su detti non vuole vederlo. ha chiaramente detto che vuole essere riconquistata ER
da suo padre. Egualmente la madre dei minori non lesina le proprie attenzioni ad entrambi i figli.
Si nota comunque una sorta di alleanza tra madre e figlia per affinità caratteriali, come si nota lo stesso tra padre e figlio. Nel complesso si evince una situazione di immaturità comportamentale ed emotiva da parte degli attori adulti. I minori reiterano e attuano ciò che vedono, sentono e vivono.
Non hanno bisogno di essere istigati dalla madre in particolare, è tutto l'insieme che li porta a comportarsi in modo difensivo e le interferenze della nonna materna non contribuiscono ad una maggiore serenità, anzi sembrano contribuire ad incrementare la conflittualità tra la figlia e l'ex marito” (vedi relazione citata).
Il difficile rapporto tra madre e figlio in questa fase della vita familiare ha trovato riscontro nelle registrazioni audio di due accesi litigi tra di essi, in uno dei quali era coinvolta anche l'altra figlia, da cui si colgono insulti reciproci e persino il passaggio alle vie di fatto (vedi file audio prodotto su supporto usb all'udienza del 19.05.2022 relativo al litigio madre-figlio di poco precedente, assunto in contraddittorio nell'udienza del 10.10.2022 e file audio su supporto cd-rom prodotto il
29.06.2022 su autorizzazione resa all'udienza del 19.05.2022 e relativo ad altro litigio madre-figlio, assunto in contraddittorio nella stessa udienza del 10.10.2022).
Nella più recente relazione dei Servizi Sociali del 18.11.2022 si apprende che “Dal mese di Giugno
2022 si rifiuta di vedere il padre a seguito di un rimprovero da parte della compagna di Per_2 quest'ultimo. Tra i due fratelli sembrerebbe che si sia attenuta la conflittualità. Entrambi però non intendono ripristinare il rapporto sia con la nonna che con il padre, attualmente solo Per_2 mantiene un rapporto telefonico con il padre”; che il Servizio ha proposto ai minori di incontrare il padre in presenza della madre ed essi hanno espresso la loro disponibilità, essendo in corso di organizzazione il detto incontro;
che “il servizio sociale ha ritenuto la signora madre P_
adeguata e responsabile, collaborativa e propositiva nei confronti dei figli e degli interventi di aiuto dei servizi”; è anche risultato che la nonna materna restava concentrata sul conflitto con la figlia, , e le erano dati dei suggerimenti onde favorire il ripristino di una Controparte_1
relazione con i propri nipoti.
Il incaricato con ordinanza del 6.10.2022 di sottoporre i minori a percorso di supporto Pt_4
psicologico, ha evidenziato, per quello che concerne la figlia delle parti, , che la stessa ha ER tenuto durante la consultazione un comportamento di “[…] irrequietezza motoria, eloquio veloce e poco organizzato, tendenza a passare da un argomento all'altro. Si mostra comunque collaborante
e sufficientemente adeguata nella relazione con l'operatore; nel corso dei colloqui si evidenzierà una marcata fragilità emotiva. […] è immersa in una situazione familiare molto ER complessa, aggravata da dinamiche in cui alleanze e conflitti all'interno delle famiglie inevitabilmente la coinvolgono e la condizionano nelle relazioni. Il rapporto con il papà viene descritto come molto conflittuale. Riferisce di episodi di violenza fisica da parte del padre nei suoi confronti […]. Dal 2021 […] anche per un vissuto di esclusione che ha maturato nel tempo ER
da parte del padre che, a suo avviso, sembrerebbe preferirgli il fratello, la minore ha interrotto la frequentazione con il genitore. La percezione di essere poco considerata dal padre sarebbe sostanziata dalle attenzioni che quest'ultimo sembrerebbe nutrire verso il fratello e dalle Per_2 poche attenzioni che, invece, sente essere riservate a lei. […]. Rappresenta invece un buon ER
rapporto con la madre, con la quale sembra essere affettivamente ed emotivamente coinvolta. In conclusione la minore, come già accennato, appare esposta alle dinamiche familiari di cui inevitabilmente non può non percepire i condizionamenti. La fragilità emotiva mostrata durante la consultazione e la negazione delle emozioni la potrebbero rendere più vulnerabile emotivamente e meno in grado di sviluppare strategie di coping funzionali”; per quello che concerne il figlio delle parti, , si è evidenziato che “Sul minore in oggetto è iniziata una consultazione dal servizio Per_2
scrivente nel mese di Giugno 2022, su richiesta dei genitori, per riferite difficoltà scolastiche, per la quale è stata quindi effettuata una valutazione psicodiagnostica completa. Il funzionamento intellettivo si colloca complessivamente nella norma […] Dalla valutazione logopedica e neuropsicomotoria emerge lentezza esecutiva in scrittura e difficoltà nelle prove di destrezza manuale e nell'equilibrio. […] difficoltà nel calcolo scritto. Nella comprensione del testo sia orale che scritta si evidenziano fragilità. […] Consapevole del momento storico delicato che sta attraversando la sua famiglia, ha utilizzato lo spazio dedicatogli come possibilità di ascolto ma anche di confronto. Racconta dei rapporti tesi tra i suoi genitori (condizione cronica); attualmente vive con la madre e non frequenta il padre, lo sente solo telefonicamente. Riferisce di rapporti meno intensi con lui per la mancanza di piacere nel passare del tempo con lui e la sua compagna.
Motiva tale scelta con un sentimento di disagio e di svalutazione percepito in quel contesto familiare. Rispetto alla relazione con la sorella, riferisce di avere un buon rapporto e di trovarsi
d'accordo con lei anche nella gestione della mancata frequentazione con il padre […] Attualmente
riferisce un discreto benessere personale: frequenta la scuola semiconvitto […] Riferisce Per_2
una buona socializzazione e discreto interesse per ciò che riguarda la vita extrascolstica. Negli ultimi incontri in effetti si mostra più tranquillo rispetto alla situazione familiare, riferendo di aver raggiunto una sua stabilità. Proprio per questo verbalizza scarsa motivazione per un eventuale percorso di supporto psicologico, perché al momento attuale, non ritiene di dover essere aiutato in alcun ambito”) (vedi relazione citata del 27.02.2023).
Risulta dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Anagni del 18.11.2022 che i minori frequentavano con entusiasmo il convitto , soluzione da essi preferita rispetto Persona_5 all'attivazione del servizio di educativa familiare (vi si trattengono nelle ore pomeridiane avendo l'opportunità di studiare musica e di svolgere altre attività socio-educative, incontrando amici che già lo frequentavano).
Non può trascurarsi inoltre che nel corso del processo, nell'interesse ad una serena e sana crescita dei figli, le parti sono state sollecitate a tenere un comportamento adeguato nei confronti dei figli e a contenere la conflittualità esistente all'interno della coppia genitoriale (si veda decreto del
20.04.2022 a seguito di istanza fuori udienza del ricorrente, in cui si è dato atto di una lite tra madre e figlio provocata dalle opposte visioni sul nella quale era coinvolta anche la figlia a Parte_1
supporto della madre, perciò istando per il collocamento del figlio presso il padre;
istanza su cui è stato poi istaurato il contraddittorio e, con ordinanza del 6.10.2022, si è disposto di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, con l'esito sopra descritto) e poi sono state invitate a sottoporsi, allo stesso fine, a percorsi di sostegno alla genitorialità (vedi ordinanza del 6.10.2022, vedi anche conclusioni della CTU).
E', invece, emersa la persistenza dello scontro tra le parti per tutto il corso del processo (i Servizi
Sociali del Comune di Anagni, con la relazione depositata il 18.11.2022, hanno rappresentato che
“[…] Il Servizio Sociale ha sempre provato attraverso colloqui di coppia a mediare e a conciliare i conflitti esistenti ma con risultati negativi.”; il Servizio di Segretariato Sociale, con la relazione del
15.11.2022, ha affermato che “[…] il sig. e la sig.ra i quali sono apparsi Parte_1 P_
fermi nelle loro posizioni senza riuscire a trovare un punto di accordo. La loro conflittualità è apparsa fin da subito molto alta. In tale sede, con autorizzazione dei genitori, si è proceduto ad ascoltare anche i due figli gemelli che sono apparsi provati e schierati a loro volta, con la ER
madre, e con il padre. Questa situazione appare aggravata dalla presenza della nonna Per_2 materna che appare schierata con l'ex genero […]. Si ritiene che non ci siano Controparte_2 margini di mediazione all'interno della coppia a causa della conflittualità molto alta […]”; la CTU nella relazione del 20.04.2022 ha rappresentato che i minori “sono stati esposti ad un livello di conflittualità e tensioni (tra i genitori e i litigi tra la madre e il compagno) che nel tempo li ha portati a vivere uno stato di sofferenza, così incidendo sul loro sviluppo psico-emotivo. Entrambi i minori hanno delle difficoltà scolastiche, sia negli apprendimenti che nel rispetto delle regole a scuola.”). Inoltre essi non hanno offerto alcun riscontro dell'avvio dei percorsi di sostegno alla genitorialità (della cui prova sarebbero stati onerati).
Deve anche osservarsi che non ci sono evidenze sufficienti a concludere nel senso di percosse non del tutto tenuti esercitate dal ai danni dei figli (insufficienti le foto con lividi su parti del Parte_1
corpo dei minori, non essendo possibile stabilirne la causa;
di scarsa importanza anche i segni sulle mani della figlia riscontrati dai sanitari in occasione dell'accesso al Pronto soccorso della minore il
28.06.2021 addebitandone al padre la causa) né di violenze perpetrate ai danni della moglie alla presenza dei figli minori durante la vita familiare (non confermate dai testi escussi). Mentre deve rilevarsi che lo stesso non ha dimostrato – pur essendone onerato – di aver adempiuto integralmente al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli di cui la moglie ha contestato l'inadempienza
(anche producendo scontrini e fatture, rispetto alle quali il padre si è limitato genericamente a sostenere che rientrino nelle spese ordinarie), non ha negato di aver riscosso sempre integralmente gli assegni per il nucleo familiare, senza versarne almeno una parte in favore della madre collocataria dei figli minori, e di aver bloccato l'utenza della moglie, la quale era così impossibilitata a contattarlo per le esigenze dei figli (prive di rilevanza le deduzioni e produzioni contenute e allegate agli scritti conclusionali in quanto del tutto tardive). Non risulta neppure che si sia attivato per recuperare il rapporto con i figli interrotto ormai da diversi anni.
Quanto sopra lascia evincere comportamenti genitoriali di entrambe le parti inidonei a perseguire l'interesse dei minori. Ciò impone di disporre l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del
Comune di Anagni, di residenza dei minori, per la durata di un anno.
Inconferente il richiamo alla figura del curatore speciale del minore di cui all'art. 473 bis.
8. c.p.c., trattandosi di rappresentante processuale del minore, in quanto tale non nominabile con la sentenza che definisce il processo.
I Servizi a cui è rimesso l'esercizio della responsabilità sui minori dovranno verificare la disponibilità degli stessi minori a sottoporsi a percorsi di sostegno psicologico, così come suggerito dalla CTU.
L'evoluzione dei rapporti tra le parti per come innanzi ricostruita e la condizione di sufficiente stabilità e benessere raggiunta dai figli conducono a disporre il collocamento degli minori presso la madre. Il diritto del figlio minorenne alla bigenitorialità, esplicantesi anche nell'assicurargli la presenza presso l'altro genitore, è rispettato attraverso la previsione di modalità di frequentazione del padre.
Va rimesso ai Servizi Sociali di tentare di favorire la ripresa dei rapporti tra i minori e il padre. In caso di ripristino della essenziale relazione si presentano idonee le modalità di visita previste in sede di separazione dei coniugi e confermate in via provvisoria (per come di seguito parzialmente integrate). Pertanto il padre avrà con sé i figli minori due pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo, di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola o dal semiconvitto ovvero dalle ore 13:00 e fino alle ore 20:00; a week end alternati, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 21:00 e la domenica stessi orari, introducendo il pernottamento in caso di disponibilità dei minori;
durante le festività natalizie, alternandosi con la madre il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, in caso di disponibilità dei minori permanendo presso il padre per sette giorni, comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del
Capodanno; durante le festività pasquali, alternandosi con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in caso di disponibilità dei figli permanendo presso il padre per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, in caso di disponibilità dei minori, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
La complessità della situazione descritta impone di incaricare i Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo.
Quanto al profilo inerente il mantenimento, si osserva che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiare.
La quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4,
c.c..
Il Collegio ritiene congrua la somma di complessivi euro 600,00, cioè euro 300,00 per ciascun figlio, già prevista in sede di separazione e confermata dall'ordinanza presidenziale, con aggiornamento Istat dal 2021, oltre il contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti: il padre, occupato come agente di Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Rebibbia, percettore di redditi annui lordi pari ad euro 32.523,55 nell'anno 2016, euro 34.235,01 nell'anno 2017, euro 36.767,47 nell'anno 2018 (vd. cud anni 2016, 2017 e 2018, all. 4 al ricorso), il quale ha in corso di restituzione finanziamenti contratti a beneficio del nucleo familiare;
la madre, attualmente disoccupata, già percettrice di reddito di cittadinanza e convivente con nuovo partner dotato di redditi propri.
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età dei figli delle parti, e (nati nel 2010), Per_2 ER
nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via prevalente dalla madre, con la quale i figli coabitano.
Ai sensi dell'art. 9 del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone, l'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla madre.
5. Inammissibili nel giudizio di divorzio le domande di restituzione di somme avanzate dalla resistente.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per la parziale soccombenza reciproca.
Medesime ragioni motivano la ripartizione a carico delle parti in solido delle spese di CTU, liquidate in separato decreto.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Anagni (FR), il 19.04.1997, da nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata ad [...], il [...] (trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997, atto N. 13, Parte II,
Serie A);
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie;
- dispone l'affidamento dei figli minori delle parti, e ai Per_2 Persona_6
Servizi Sociale del Comune di Anagni per la durata di un anno dalla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone il collocamento dei figli minori delle parti presso la madre;
- regolamenta le visite paterne con i figli minori come in parte motiva;
- incarica i Servizi Sociali del Comune di Anagni di prendere in carico il nucleo per favorire il ripristino della relazione padre-figli e per il monitoraggio;
- dispone che corrisponda ad , entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento dei figli minorenni, e dell'importo di complessivi euro 600,00 mensili Per_2 Persona_6
(euro 300,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi in base agli indici Istat a decorrere dal 2021, oltre al 50% per le spese straordinarie;
- dispone che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico universale per i figli;
− compensa le spese di lite;
− pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto, a carico delle parti in solido.
Frosinone, 13.01.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi