CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Margherita Monte Presidente
- dott.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2787/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. – P. Iva ), con sede legale in Agrate Parte_1 P.IVA_1
Brianza Centro Colleoni P. Astrolabio, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Pt_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaella ZAMBONI (C.F.
[...]
), presso il cui studio legale in Magenta Via A. De Gasperi n. 4 è C.F._1
elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA corrente in Torre d'LA (PV) via Majocchi n. 13/B, in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe ROCCIOLETTI (C.F. ), elettivamente C.F._2 pagina 1 di 10 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pavia viale Gorizia n. 75, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
fax: 0382-1721491
APPELLATA
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
Sulle seguenti conclusioni:
Per appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis: ad integrale riforma dell'appellata sentenza n. 1245/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di
Pavia, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, del 29 agosto 2024, pubblicata in pari data,
a definizione del giudizio rubricato al n. 3878/2022 R.G. notificata a mezzo pec in data 02.09.2024
NEL MERITO
In via principale
- in accoglimento integrale dell'appello avverso la sentenza n. 1245/2024, resa inter partes dal
Tribunale Ordinario di Pavia, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, del 29 agosto 2024, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio rubricato al n. 3878/2022 R.G. notificata a mezzo pec in data 02.09.2024 confermare la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo opposto n.
1063/2022 (2038/2022 R.G), emesso dal Tribunale Ordinario di Pavia;
- rigettare altresì le eccezioni e domande tutte di controparte in quanto infondate, in fatto e diritto, per
i motivi di cui in narrativa.
- condannare (C.F./P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Torre d'LA (PV), Via Majocchi 13B, con l'Avv. Giuseppe Roccioletti, a corrispondere in favore di (C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Agrate Parte_2
pagina 2 di 10 Brianza (MB), Centro Colleoni P. Astrolabio, ex art. 96 c.p.c la somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà a tal fine opportuna e congrua.
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova epurati, se del caso, da elementi valutativi dettati da mere esigenze espositive:
1) “Vero che” l'accordo di distribuzione sottoscritto prevedeva l'impegno di di fornire a CP_1
a titolo gratuito, i campioni necessari per lo sviluppo delle Parte_1
vendite, come da documento che si rammostra al teste (sub doc.1);
2) “Vero che” la società ha addebitato a il costo CP_1 Parte_1
relativo ai suddetti campioni come da documenti che si rammostrano al teste. (sub docc. 2-4).
3) “Vero che” le fatture di addebito del costo dei campioni sono state pagate da
[...]
. Parte_1
Si indica a teste su tutti i capitoli di prova dedotti ed articolati il sig. , residente in 20815 Tes_1
– Cogliate (MB), Via Montecatini 38 e il sig. residente in 25090 – Parigi (Francia), 5 Tes_2
quai de la Garonne.
Con espressa riserva di chiedere di essere ammessi alla prova contraria, con i testimoni quivi indicati
e con quelli che si riterrà opportuno indicare, sui capitoli di prova dedotti da controparte ed eventualmente ammessi dall'odierno Giudicante.
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Per appellata CP_1
Voglia la Corte Ill.ma respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di
Pavia n. 1245 del 29 agosto 2024 in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con l'impugnata sentenza n. 1245/2024, pubblicata il 29.08.2024, il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei CP_1
confronti di ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o Parte_1
assorbita, così provvedeva:
- accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo CP_1
n. 1063/2022 emesso dal Tribunale di Pavia in data 08.06.2022 (R.G. n. 2038/2022);
- condanna la parte soccombente, al rimborso delle Parte_1
spese di lite in favore della parte vittoriosa, che si liquidano in euro 145,50 per CP_1
spese esenti, euro 4.900,00 per compensi (di cui euro 900,00 fase studio, euro 700,00 fase intr., euro 1.600,00 fase istr./tratt., euro 1.700,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali,
IVA e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
- Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1063/2022 conveniva in CP_1
giudizio per la declaratoria della nullità, annullamento e/o Parte_1
revoca del citato decreto e, comunque, per l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato in via monitoria.
L'opponente deduceva che la fattura n. 530 del 27.04.2022, di cui era stato chiesto il pagamento con il ricorso per decreto ingiuntivo, relativa a un “rimborso costi campioni”, era del tutto generica e, comunque, aveva ad oggetto un credito inesistente poiché le campionature erano state realizzata da sé stessa e i relativi costi le erano stati rimborsati da che, Parte_1 oltretutto, non aveva dimostrato i presupposti dell'indebito.
- Si costituiva in giudizio CONNECT deducendo che tra le parti era Parte_1
intercorso un rapporto contrattuale di distribuzione di prodotti cosmetici e di cura della persona in virtù del quale l'opponente si era impegnata a fornirle alcuni “campioni” a titolo gratuito, come previsto dall'art.
4.2 del contratto. Nel corso del rapporto le aveva addebitato il costo dei campioni, CP_1
emettendo la fattura n. 162 del 05.05.2021, la fattura n. 269 del 13.07.2021 e la fattura n. 352 del
04.10.2021, che venivano regolarmente pagate. Non essendo il pagamento dei “campioni” dovuto, alla scadenza del contratto di distribuzione, giva per rimborso di Parte_1
quanto indebitamente pagato in relazione alle predette fatture.
Su tali basi l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
pagina 4 di 10 La causa era istruita con l'assunzione dei mezzi di prova ammessi con ordinanza istruttoria in atti, e decisa con l'impugnata sentenza, con la quale in accoglimento dell'opposizione, l'organo giudicante di primo grado revocava il decreto ingiuntivo n. 1063/22 e condannava l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con unico motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui ha riqualificato la domanda azionata in via monitoria come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. poiché
l'opposta aveva formulato una domanda da inquadrare nell'ambito contrattuale avendo agito per la restituzione degli importi fatturati dalla appellata er i campioni consegnati, atteso che l'art. 4.2 CP_1
del contratto di distribuzione prevedeva l'obbligo dell'appellata di fornire gratuitamente tali campioni.
Su tali basi assumeva che la domanda andava inquadrata nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, di cui avrebbe dato prova avendo depositato il contratto di Controparte_3 distribuzione, che prevede la consegna gratuita dei campioni, e l'inadempimento di che ha, Parte_3
invece, provveduto ad addebitarle il costo dei medesimi campioni.
Sotto altro profilo adduceva l'erroneità della sentenza impugnata laddove, pur avendo riconosciuto che il contratto stipulato tra le parti prevedeva l'obbligo della i fornire i campioni a titolo gratuito, CP_1
ha ritenuto verosimile la tesi avanzata dall'opponente quanto all'esistenza di un accordo, posteriore alla stipula del contratto, in forza del quale aveva accettato di Parte_1
partecipare al costo relativo alla fornitura dei campioni nella misura di euro 5,00 per unità. Ciò in quanto l'opponente a dedotto l'esistenza dell'accordo posteriore, fornendo documentazione a CP_1
supporto, solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, c.p.c., e dunque tardivamente essendo a tal momento già maturate le preclusioni assertive ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Pertanto, tale memoria e i relativi documenti avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili. Invece l'organo giudicante di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto legittimo l'operato dell'opponente ul CP_1 presupposto che le norme processuali applicabili ratione temporis consentivano, sia all'attore sia al convenuto, di articolare mezzi di prova (diretta e contraria) e produrre documenti sino alla scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.
Assumeva inoltre l'erronea ammissione da parte dell'organo giudicante di primo grado della prova contraria dedotta dall'opponente senza previa ammissione della prova diretta chiesta da controparte.
pagina 5 di 10 Adduceva altresì l'erronea ammissione della prova testimoniale dedotta dalla sul presupposto CP_1 che l'art. 2722 c.c. “non vieta in assoluto la prova testimoniale sull'esistenza di patti aggiunti o contrari, ma sottopone il suo ingresso ad un criterio di “verosimiglianza”, corrispondente ad una valutazione discrezionale del giudice adito, nel caso di specie motivata alla luce delle emergenze del compendio documentale e del comportamento assunto dalle parti”. Nel caso di specie invece l'art. 7 del contratto di distribuzione prevede che l'accordo sarebbe entrato in vigore il 16.03.2021 mentre la corrispondenza prodotta dall'appellata ttestante l'esistenza del patto contrario risale al periodo CP_1
18.03.2021/29.03.2021, e pertanto il patto modificativo risulterebbe coevo alla stipula del contratto di distribuzione e, come tale, soggetto al divieto della prova testimoniale sancito dall'art. 2722 c.c.;
Infine assumeva che la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui afferma, sulla base del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio e del comportamento delle parti, che era stato raggiunto un accordo posteriore alla stipula del contratto di distribuzione che prevedeva la partecipazione di alle spese sostenute da per Parte_1 CP_1
l'acquisto dei campioni.
Su tali basi l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata, nonché la condanna di al CP_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
- Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in CP_1
fatto e in diritto.
All'udienza del 13.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Va premesso che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio e conseguentemente l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello – anche ove impropriamente conclusa con u dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso – non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato che pertanto non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.
pagina 6 di 10 Ciò posto, va rilevato che l'organo giudicante di primo grado ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo sul presupposto che l'obbligo dell'appellata previsto dal contratto di distribuzione CP_1 all'art. 4.2 – di fornire gratuitamente a i “campioni” relativi Parte_1
alla merce da distribuire era stato superato da un successivo accordo in forza del quale
[...]
aveva accettato di partecipare ai costi dei campioni nella misura di euro Parte_1
5,00 al pezzo.
A tali conclusioni l'organo giudicante di primo grado perveniva sulla scorta di quanto dedotto e documentato dall'opponente on la memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. CP_1
nonché delle testimonianze assunte sui capitoli di prova articolati dalla stessa nella memoria CP_1 istruttoria di replica di cui all'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
Al riguardo va rilevato che l'esistenza dell'accordo derogatorio, quale fatto impeditivo e/o modificativo del diritto azionato da – attrice in senso sostanziale nel Controparte_4
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – è stata eccepita oltre il termine previsto per la precisazione o la modificazione delle domande o la proposizione di eccezioni, costituito dal termine di deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. nella formulazione ante riforma, applicabile al caso di specie in ragione del momento di proposizione della domanda, che segna il momento temporale oltre il quale si verificano le preclusioni assertive.
Al riguardo va rilevato che a fronte di una specifica allegazione in punto di fatto, controparte è onerata di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e sussistenza, con la conseguenza che in caso di mancata contestazione i fatti dedotti dalla controparte devono ritenersi non contestati ai fini e per gli affetti di cui all'art. 115 c.p.c. (Cfr. sul punto Cass. Civ.
23.03.2022 n. 9439).
Più in particolare, l'allegazione dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni deve aver luogo entro il termine stabilito per le preclusioni assertive, e pertanto entro tale termine le parti devono definire il thema decidendum e devono allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato e le eccezioni che intendono sottoporre a prova.
Nel caso di specie sin dall'atto di costituzione nel giudizio di opposizione promosso dall'opponente la società opposta ha allegato la gratuità dei Parte_3 Parte_1 campioni in oggetto, all'uopo producendo il contratto di distribuzione intercorso tra le parti che all'art.
4.2 prevede specificamente l'obbligo a carico della società fornitrice di fornire gratuitamente CP_1
pagina 7 di 10 alla società distributrice i campioni necessari alla vendita dei prodotti oggetto del contratto di distribuzione.
A fronte di tale precisa e specifica allegazione, alla quale faceva seguito la rituale produzione del documento contrattuale comprovante la gratuità dei “campioni” in oggetto, la società opponente, odierna appellata, non ha articolato alcuna contestazione né all'udienza di prima comparizione, né successivamente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, ove nulla adduceva al riguardo. Solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e dunque quando si erano ormai maturate le preclusioni assertive, eccepiva il carattere non gratuito dei campioni in oggetto adducendo l'intervenuto accordo modificativo del contratto all'uopo producendo una serie di mail intercorse tra le parti dal cui tenore, secondo la prospettazione dell'appellata, emergerebbe la previsione di una partecipazione della società distributrice ai costi dei campioni.
Pertanto, l'eccezione con cui l'appellata ha fatto valere l'intervenuto accordo modificativo Parte_3
della clausola di gratuità prevista all'art.
4.2 del contratto originario di distribuzione intercorso tra le parti risulta tardiva essendo stata sollevata quando erano ormai maturate le decadenze assertive.
La maturata decadenza assertiva, comportante la decadenza della proposizione di eccezioni, determina la conseguente inammissibilità della produzione documentale offerta dall'opponente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. – e, segnatamente, lo scambio di mail intercorso tra le parti dal 18.03.2021 al 29.03.2021 (doc. 2 fascicolo – e le prove testimoniali articolate con la Parte_3
terza memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., le quali, articolate quale prova contraria a quelle, non ammesse, articolate da parte opposta, risulterebbero sotto tale profilo del pari inammissibili. Secondo il la disciplina dell'ammissibilità dei mezzi di prova e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non sono ammissibili prove di fatti non tempestivamente allegati. Né sono ammissibili prove articolate quale prova contraria in relazione a prove dirette di controparte non ammesse.
Nell'ambito di un processo a preclusioni rigide, quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 – ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale successive n. 263/1995 e n. 69/2009 – non può essere revocato in dubbio il principio a tenor del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e dunque a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuabili secondo l'impianto normativo ante riforma nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Ne consegue la fondatezza delle ragioni restitutorie poste a base del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, atteso che CONNECT ha allegato e provato, mediante produzione sin dall'atto della pagina 8 di 10 costituzione in giudizio del contratto di distribuzione intercorso tra le parti e regolanti il rapporto nel seno del quale la vicenda in oggetto si inserisce e collega – il cui art.
4.2 prevede espressamente l'obbligo a carico della fornitrice di fornire alla distributrice Parte_3 Parte_1 gratuitamente i “campioni” necessari alla vendita del prodotti – che gli importi di cui alle
[...]
fatture n. 162 del 5.05.2021 di euro 1.592,10 (iva inclusa), n. 269 del 13.07.2021 di euro 3.751,50 (iva inclusa) e n. 352 del 4.10.2021 di euro 427,00 (iva inclusa), erroneamente pagati, non erano dovuti attesa la gratuità dei campioni a cui detti importi facevano riferimento.
Sulla base della surriferita regolamentazione contrattuale, la società appellante ha diritto di ripetere dall'appellata ex art. 2033 c.c. quanto indebitamente pagato per la fornitura dei campioni avendo dimostrato sia l'avvenuto pagamento dell'importo di cui alle surriferite fatture – e segnatamente della fattura n. 162 del 05.05.2021 di euro 1.592,10 (iva inclusa), della fattura n. 269 del 13.07.2021 di euro
3.751,50 (iva inclusa) e della fattura n. 352 del 04.10.2021 di euro 427,00 (iva inclusa) e dunque per il complessivo importo di euro 5.770,60 (iva inclusa) – sia l'inesistenza di una valida causa debendi in ordine ai predetti eseguiti pagamenti.
Va pertanto va riconosciuto il diritto della società appellante alla restituzione del complessivo importo di euro 5.770,60 indebitamente corrisposto a Parte_3
Sulla predetta somma spettano gli interessi legali, con decorrenza dal 27.04.2022 – data della richiesta restitutoria, come rilevabile dalla fattura n. 530 del 27.04.2022 (di rimborso) prodotta in atti e posta a base del decreto ingiuntivo opposto – all'effettivo soddisfo.
***
In accoglimento, nei termini suddetti, dell'appello proposto da Parte_1
ed in riforma della sentenza appellata, va condannata al pagamento in favore di Parte_3
el complessivo importo di euro 5.770,06 oltre interessi legali Parte_1
con la decorrenza innanzi indicata.
***
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza.
Pertanto, l'appellata va condannata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che vanno liquidate in ragione dell'attività difensiva svolta, del valore della causa, applicate le tariffe forensi (da attestare in prossimità dei valori medi), quanto a quelle del primo grado di giudizio in euro 4.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge, e quanto a quelle del secondo grado di giudizio in euro pagina 9 di 10 355,50 per esborsi (rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato) ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge, oltre alle spese relative alla fase monitoria come liquidate in tale fase (pari ad euro 145,00 per esborsi ed euro 540,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva come per legge).
Non sussistono i presupposti per la invocata condanna di parte appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi profili di colpa grave nella proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1 CP_1
1245/2024, pubblicata il 29.08.2024, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento CP_1
in favore di del complessivo importo di euro 5.770,60 Parte_1
oltre interessi legali dal 27.04.2022 all'effettivo soddisfo;
- condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_1 [...]
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano, Parte_1
quanto a quelle del primo grado di giudizio, in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 355,50 per esborsi ed in euro
4.000,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre spese monitorie come liquidate in sede monitoria.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Margherita Monte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Margherita Monte Presidente
- dott.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2787/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. – P. Iva ), con sede legale in Agrate Parte_1 P.IVA_1
Brianza Centro Colleoni P. Astrolabio, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Pt_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaella ZAMBONI (C.F.
[...]
), presso il cui studio legale in Magenta Via A. De Gasperi n. 4 è C.F._1
elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA corrente in Torre d'LA (PV) via Majocchi n. 13/B, in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe ROCCIOLETTI (C.F. ), elettivamente C.F._2 pagina 1 di 10 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pavia viale Gorizia n. 75, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
fax: 0382-1721491
APPELLATA
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
Sulle seguenti conclusioni:
Per appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis: ad integrale riforma dell'appellata sentenza n. 1245/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di
Pavia, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, del 29 agosto 2024, pubblicata in pari data,
a definizione del giudizio rubricato al n. 3878/2022 R.G. notificata a mezzo pec in data 02.09.2024
NEL MERITO
In via principale
- in accoglimento integrale dell'appello avverso la sentenza n. 1245/2024, resa inter partes dal
Tribunale Ordinario di Pavia, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, del 29 agosto 2024, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio rubricato al n. 3878/2022 R.G. notificata a mezzo pec in data 02.09.2024 confermare la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo opposto n.
1063/2022 (2038/2022 R.G), emesso dal Tribunale Ordinario di Pavia;
- rigettare altresì le eccezioni e domande tutte di controparte in quanto infondate, in fatto e diritto, per
i motivi di cui in narrativa.
- condannare (C.F./P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Torre d'LA (PV), Via Majocchi 13B, con l'Avv. Giuseppe Roccioletti, a corrispondere in favore di (C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Agrate Parte_2
pagina 2 di 10 Brianza (MB), Centro Colleoni P. Astrolabio, ex art. 96 c.p.c la somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà a tal fine opportuna e congrua.
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova epurati, se del caso, da elementi valutativi dettati da mere esigenze espositive:
1) “Vero che” l'accordo di distribuzione sottoscritto prevedeva l'impegno di di fornire a CP_1
a titolo gratuito, i campioni necessari per lo sviluppo delle Parte_1
vendite, come da documento che si rammostra al teste (sub doc.1);
2) “Vero che” la società ha addebitato a il costo CP_1 Parte_1
relativo ai suddetti campioni come da documenti che si rammostrano al teste. (sub docc. 2-4).
3) “Vero che” le fatture di addebito del costo dei campioni sono state pagate da
[...]
. Parte_1
Si indica a teste su tutti i capitoli di prova dedotti ed articolati il sig. , residente in 20815 Tes_1
– Cogliate (MB), Via Montecatini 38 e il sig. residente in 25090 – Parigi (Francia), 5 Tes_2
quai de la Garonne.
Con espressa riserva di chiedere di essere ammessi alla prova contraria, con i testimoni quivi indicati
e con quelli che si riterrà opportuno indicare, sui capitoli di prova dedotti da controparte ed eventualmente ammessi dall'odierno Giudicante.
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Per appellata CP_1
Voglia la Corte Ill.ma respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di
Pavia n. 1245 del 29 agosto 2024 in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con l'impugnata sentenza n. 1245/2024, pubblicata il 29.08.2024, il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei CP_1
confronti di ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o Parte_1
assorbita, così provvedeva:
- accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo CP_1
n. 1063/2022 emesso dal Tribunale di Pavia in data 08.06.2022 (R.G. n. 2038/2022);
- condanna la parte soccombente, al rimborso delle Parte_1
spese di lite in favore della parte vittoriosa, che si liquidano in euro 145,50 per CP_1
spese esenti, euro 4.900,00 per compensi (di cui euro 900,00 fase studio, euro 700,00 fase intr., euro 1.600,00 fase istr./tratt., euro 1.700,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali,
IVA e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
- Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1063/2022 conveniva in CP_1
giudizio per la declaratoria della nullità, annullamento e/o Parte_1
revoca del citato decreto e, comunque, per l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato in via monitoria.
L'opponente deduceva che la fattura n. 530 del 27.04.2022, di cui era stato chiesto il pagamento con il ricorso per decreto ingiuntivo, relativa a un “rimborso costi campioni”, era del tutto generica e, comunque, aveva ad oggetto un credito inesistente poiché le campionature erano state realizzata da sé stessa e i relativi costi le erano stati rimborsati da che, Parte_1 oltretutto, non aveva dimostrato i presupposti dell'indebito.
- Si costituiva in giudizio CONNECT deducendo che tra le parti era Parte_1
intercorso un rapporto contrattuale di distribuzione di prodotti cosmetici e di cura della persona in virtù del quale l'opponente si era impegnata a fornirle alcuni “campioni” a titolo gratuito, come previsto dall'art.
4.2 del contratto. Nel corso del rapporto le aveva addebitato il costo dei campioni, CP_1
emettendo la fattura n. 162 del 05.05.2021, la fattura n. 269 del 13.07.2021 e la fattura n. 352 del
04.10.2021, che venivano regolarmente pagate. Non essendo il pagamento dei “campioni” dovuto, alla scadenza del contratto di distribuzione, giva per rimborso di Parte_1
quanto indebitamente pagato in relazione alle predette fatture.
Su tali basi l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
pagina 4 di 10 La causa era istruita con l'assunzione dei mezzi di prova ammessi con ordinanza istruttoria in atti, e decisa con l'impugnata sentenza, con la quale in accoglimento dell'opposizione, l'organo giudicante di primo grado revocava il decreto ingiuntivo n. 1063/22 e condannava l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con unico motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui ha riqualificato la domanda azionata in via monitoria come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. poiché
l'opposta aveva formulato una domanda da inquadrare nell'ambito contrattuale avendo agito per la restituzione degli importi fatturati dalla appellata er i campioni consegnati, atteso che l'art. 4.2 CP_1
del contratto di distribuzione prevedeva l'obbligo dell'appellata di fornire gratuitamente tali campioni.
Su tali basi assumeva che la domanda andava inquadrata nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, di cui avrebbe dato prova avendo depositato il contratto di Controparte_3 distribuzione, che prevede la consegna gratuita dei campioni, e l'inadempimento di che ha, Parte_3
invece, provveduto ad addebitarle il costo dei medesimi campioni.
Sotto altro profilo adduceva l'erroneità della sentenza impugnata laddove, pur avendo riconosciuto che il contratto stipulato tra le parti prevedeva l'obbligo della i fornire i campioni a titolo gratuito, CP_1
ha ritenuto verosimile la tesi avanzata dall'opponente quanto all'esistenza di un accordo, posteriore alla stipula del contratto, in forza del quale aveva accettato di Parte_1
partecipare al costo relativo alla fornitura dei campioni nella misura di euro 5,00 per unità. Ciò in quanto l'opponente a dedotto l'esistenza dell'accordo posteriore, fornendo documentazione a CP_1
supporto, solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, c.p.c., e dunque tardivamente essendo a tal momento già maturate le preclusioni assertive ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Pertanto, tale memoria e i relativi documenti avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili. Invece l'organo giudicante di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto legittimo l'operato dell'opponente ul CP_1 presupposto che le norme processuali applicabili ratione temporis consentivano, sia all'attore sia al convenuto, di articolare mezzi di prova (diretta e contraria) e produrre documenti sino alla scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.
Assumeva inoltre l'erronea ammissione da parte dell'organo giudicante di primo grado della prova contraria dedotta dall'opponente senza previa ammissione della prova diretta chiesta da controparte.
pagina 5 di 10 Adduceva altresì l'erronea ammissione della prova testimoniale dedotta dalla sul presupposto CP_1 che l'art. 2722 c.c. “non vieta in assoluto la prova testimoniale sull'esistenza di patti aggiunti o contrari, ma sottopone il suo ingresso ad un criterio di “verosimiglianza”, corrispondente ad una valutazione discrezionale del giudice adito, nel caso di specie motivata alla luce delle emergenze del compendio documentale e del comportamento assunto dalle parti”. Nel caso di specie invece l'art. 7 del contratto di distribuzione prevede che l'accordo sarebbe entrato in vigore il 16.03.2021 mentre la corrispondenza prodotta dall'appellata ttestante l'esistenza del patto contrario risale al periodo CP_1
18.03.2021/29.03.2021, e pertanto il patto modificativo risulterebbe coevo alla stipula del contratto di distribuzione e, come tale, soggetto al divieto della prova testimoniale sancito dall'art. 2722 c.c.;
Infine assumeva che la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui afferma, sulla base del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio e del comportamento delle parti, che era stato raggiunto un accordo posteriore alla stipula del contratto di distribuzione che prevedeva la partecipazione di alle spese sostenute da per Parte_1 CP_1
l'acquisto dei campioni.
Su tali basi l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata, nonché la condanna di al CP_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
- Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in CP_1
fatto e in diritto.
All'udienza del 13.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Va premesso che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio e conseguentemente l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello – anche ove impropriamente conclusa con u dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso – non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato che pertanto non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.
pagina 6 di 10 Ciò posto, va rilevato che l'organo giudicante di primo grado ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo sul presupposto che l'obbligo dell'appellata previsto dal contratto di distribuzione CP_1 all'art. 4.2 – di fornire gratuitamente a i “campioni” relativi Parte_1
alla merce da distribuire era stato superato da un successivo accordo in forza del quale
[...]
aveva accettato di partecipare ai costi dei campioni nella misura di euro Parte_1
5,00 al pezzo.
A tali conclusioni l'organo giudicante di primo grado perveniva sulla scorta di quanto dedotto e documentato dall'opponente on la memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. CP_1
nonché delle testimonianze assunte sui capitoli di prova articolati dalla stessa nella memoria CP_1 istruttoria di replica di cui all'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
Al riguardo va rilevato che l'esistenza dell'accordo derogatorio, quale fatto impeditivo e/o modificativo del diritto azionato da – attrice in senso sostanziale nel Controparte_4
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – è stata eccepita oltre il termine previsto per la precisazione o la modificazione delle domande o la proposizione di eccezioni, costituito dal termine di deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. nella formulazione ante riforma, applicabile al caso di specie in ragione del momento di proposizione della domanda, che segna il momento temporale oltre il quale si verificano le preclusioni assertive.
Al riguardo va rilevato che a fronte di una specifica allegazione in punto di fatto, controparte è onerata di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e sussistenza, con la conseguenza che in caso di mancata contestazione i fatti dedotti dalla controparte devono ritenersi non contestati ai fini e per gli affetti di cui all'art. 115 c.p.c. (Cfr. sul punto Cass. Civ.
23.03.2022 n. 9439).
Più in particolare, l'allegazione dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni deve aver luogo entro il termine stabilito per le preclusioni assertive, e pertanto entro tale termine le parti devono definire il thema decidendum e devono allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato e le eccezioni che intendono sottoporre a prova.
Nel caso di specie sin dall'atto di costituzione nel giudizio di opposizione promosso dall'opponente la società opposta ha allegato la gratuità dei Parte_3 Parte_1 campioni in oggetto, all'uopo producendo il contratto di distribuzione intercorso tra le parti che all'art.
4.2 prevede specificamente l'obbligo a carico della società fornitrice di fornire gratuitamente CP_1
pagina 7 di 10 alla società distributrice i campioni necessari alla vendita dei prodotti oggetto del contratto di distribuzione.
A fronte di tale precisa e specifica allegazione, alla quale faceva seguito la rituale produzione del documento contrattuale comprovante la gratuità dei “campioni” in oggetto, la società opponente, odierna appellata, non ha articolato alcuna contestazione né all'udienza di prima comparizione, né successivamente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, ove nulla adduceva al riguardo. Solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e dunque quando si erano ormai maturate le preclusioni assertive, eccepiva il carattere non gratuito dei campioni in oggetto adducendo l'intervenuto accordo modificativo del contratto all'uopo producendo una serie di mail intercorse tra le parti dal cui tenore, secondo la prospettazione dell'appellata, emergerebbe la previsione di una partecipazione della società distributrice ai costi dei campioni.
Pertanto, l'eccezione con cui l'appellata ha fatto valere l'intervenuto accordo modificativo Parte_3
della clausola di gratuità prevista all'art.
4.2 del contratto originario di distribuzione intercorso tra le parti risulta tardiva essendo stata sollevata quando erano ormai maturate le decadenze assertive.
La maturata decadenza assertiva, comportante la decadenza della proposizione di eccezioni, determina la conseguente inammissibilità della produzione documentale offerta dall'opponente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. – e, segnatamente, lo scambio di mail intercorso tra le parti dal 18.03.2021 al 29.03.2021 (doc. 2 fascicolo – e le prove testimoniali articolate con la Parte_3
terza memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., le quali, articolate quale prova contraria a quelle, non ammesse, articolate da parte opposta, risulterebbero sotto tale profilo del pari inammissibili. Secondo il la disciplina dell'ammissibilità dei mezzi di prova e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non sono ammissibili prove di fatti non tempestivamente allegati. Né sono ammissibili prove articolate quale prova contraria in relazione a prove dirette di controparte non ammesse.
Nell'ambito di un processo a preclusioni rigide, quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 – ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale successive n. 263/1995 e n. 69/2009 – non può essere revocato in dubbio il principio a tenor del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e dunque a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuabili secondo l'impianto normativo ante riforma nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Ne consegue la fondatezza delle ragioni restitutorie poste a base del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, atteso che CONNECT ha allegato e provato, mediante produzione sin dall'atto della pagina 8 di 10 costituzione in giudizio del contratto di distribuzione intercorso tra le parti e regolanti il rapporto nel seno del quale la vicenda in oggetto si inserisce e collega – il cui art.
4.2 prevede espressamente l'obbligo a carico della fornitrice di fornire alla distributrice Parte_3 Parte_1 gratuitamente i “campioni” necessari alla vendita del prodotti – che gli importi di cui alle
[...]
fatture n. 162 del 5.05.2021 di euro 1.592,10 (iva inclusa), n. 269 del 13.07.2021 di euro 3.751,50 (iva inclusa) e n. 352 del 4.10.2021 di euro 427,00 (iva inclusa), erroneamente pagati, non erano dovuti attesa la gratuità dei campioni a cui detti importi facevano riferimento.
Sulla base della surriferita regolamentazione contrattuale, la società appellante ha diritto di ripetere dall'appellata ex art. 2033 c.c. quanto indebitamente pagato per la fornitura dei campioni avendo dimostrato sia l'avvenuto pagamento dell'importo di cui alle surriferite fatture – e segnatamente della fattura n. 162 del 05.05.2021 di euro 1.592,10 (iva inclusa), della fattura n. 269 del 13.07.2021 di euro
3.751,50 (iva inclusa) e della fattura n. 352 del 04.10.2021 di euro 427,00 (iva inclusa) e dunque per il complessivo importo di euro 5.770,60 (iva inclusa) – sia l'inesistenza di una valida causa debendi in ordine ai predetti eseguiti pagamenti.
Va pertanto va riconosciuto il diritto della società appellante alla restituzione del complessivo importo di euro 5.770,60 indebitamente corrisposto a Parte_3
Sulla predetta somma spettano gli interessi legali, con decorrenza dal 27.04.2022 – data della richiesta restitutoria, come rilevabile dalla fattura n. 530 del 27.04.2022 (di rimborso) prodotta in atti e posta a base del decreto ingiuntivo opposto – all'effettivo soddisfo.
***
In accoglimento, nei termini suddetti, dell'appello proposto da Parte_1
ed in riforma della sentenza appellata, va condannata al pagamento in favore di Parte_3
el complessivo importo di euro 5.770,06 oltre interessi legali Parte_1
con la decorrenza innanzi indicata.
***
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza.
Pertanto, l'appellata va condannata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che vanno liquidate in ragione dell'attività difensiva svolta, del valore della causa, applicate le tariffe forensi (da attestare in prossimità dei valori medi), quanto a quelle del primo grado di giudizio in euro 4.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge, e quanto a quelle del secondo grado di giudizio in euro pagina 9 di 10 355,50 per esborsi (rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato) ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge, oltre alle spese relative alla fase monitoria come liquidate in tale fase (pari ad euro 145,00 per esborsi ed euro 540,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva come per legge).
Non sussistono i presupposti per la invocata condanna di parte appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi profili di colpa grave nella proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1 CP_1
1245/2024, pubblicata il 29.08.2024, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento CP_1
in favore di del complessivo importo di euro 5.770,60 Parte_1
oltre interessi legali dal 27.04.2022 all'effettivo soddisfo;
- condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_1 [...]
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano, Parte_1
quanto a quelle del primo grado di giudizio, in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 355,50 per esborsi ed in euro
4.000,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre spese monitorie come liquidate in sede monitoria.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Margherita Monte
pagina 10 di 10