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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/11/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 150/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Filippo Giordan Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 4/4/2025 da
- C.F. Parte_1 C.F._1 li avv.ti del foro di Padova, con domicilio eletto solamente presso gli indirizzi pec dei difensori, Parte appellante contro
C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
SA e dall'Avv. omicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo 6, Parte appellata nonché contro
– C.F. e P.IVA Controparte_2
P.IVA_2 eso dall'Avv. Aldo SA e dall'Avv. Paola Piccoli con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo 6, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 87/2024, resa dal Tribunale di Vicenza in data 7.10.2024 e non notificata. In punto: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: - In parziale riforma della sentenza n° 87/2024 del Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, accertata e dichiarata, per i motivi di cui in premessa, la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in via solidale con la società in Controparte_2
1 persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il dott. nel posto di lavoro e a Parte_1 corrispondergli l'indennità risarcitoria dalla data del licenziamento alla data di reintegrazione, in relazione alla retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr pari ad euro 2.667,49 oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. - Con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e al saggio maggiorato ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale. - Con rifusione integrale del compenso professionale per il presente procedimento con distrazione in favore dei procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non riscosso alcun compenso professionale.
Per parte appellata 1) rigettarsi l'appello avversario in quanto Controparte_1 inammissibile e comunque le ragioni esposte in atti;
2) in ogni caso, in via incidentale, accogliersi l'appello incidentale per le ragioni di cui in narrativa da intendersi quivi richiamate - con tutti i conseguenti effetti restitutori – e per l'effetto accogliersi le conclusioni già rassegnate in primo grado che si riportano: Nel merito: respingersi e rigettarsi per i motivi tutti esposti in narrativa le domande azionate dal ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, Controparte_1 mandando conseguentemente assolta la società convenuta da ogni e qualsiasi pretesa azionata nei propri confronti;
2. In via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande dedotte in ricorso, ridursi quanto dovuto a titolo di indennità alla misura minima di legge, e detrarsi quanto percepito dal ricorrente a titolo di aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
3. In ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018, come modificato dal DM 147/2022. 4. In via istruttoria (…)
Per parte appellata 1) rigettarsi Controparte_2 l'appello avversario in qua agioni esposte in atti;
2) in ogni caso, in via incidentale, accogliersi l'appello incidentale per le ragioni di cui in narrativa da intendersi quivi richiamate - con tutti i conseguenti effetti restitutori - e per l'effetto accogliersi le conclusioni già rassegnate in primo grado che si riportano:
1. In via preliminare: accertata l'estraneità di CP_
nel presente giudizio e/o la carenza dilegittimazione/titolarità passiva in capo a detta società, disporsi l'estromissione della stessa dal presente giudizio, con rifusione delle spese di lite (ex art. 4, c. 1bis, DM 55/14, come modificato dal DM 147/2022);
2. Nel merito: respingersi e rigettarsi per i motivi tutti esposti in narrativa le domande azionate dal ricorrente nei confronti di Controparte_2 in quanto nulle e/o inammissibili e comunque infondate in fatto ed i CP_ decadenza per quanto concerne le domande relative all'asserita illegittimità del recesso intimato da al ricorrente), mandando conseguentemente assolta la società convenuta da ogni e qualsiasi pretesa azio ei propri confronti;
3. In via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande dedotte in ricorso, ridursi quanto dovuto a titolo di indennità alla misura minima di legge e detrarsi quanto percepito dal ricorrente a titolo di aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
4. In ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018, come modificato dal D.M. 147/2022. 5. In via istruttoria (…)
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Motivi della decisione
2 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza riconosceva il diritto del dell'odierna parte appellante all'inquadramento nel V livello Parte_1
– II Categoria del CCNL Edilizia Industria [tale questione non è fatta oggetto né dell'appello né dell'appello incidentale] e, ritenuta l'unicità di centro d'imputazione del rapporto di lavoro, condannava, in solido tra loro, le società
l Controparte_1 Controparte_2 pagamento – a favore dell'odierno appellante – della somma pari a € 11.381,64 a titolo di differenze retributive e di indennità sostitutiva del preavviso (quest'ultima da integrarsi in ragione del riconoscimento del superiore inquadramento).
Il giudice di prime cure accertava, altresì, l'illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo al condannando le Pt_1 medesime società datrici di lavoro al pagamento di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, dell'importo di € 2.667,49 al mese, oltre a rivalutazione e interessi e applicazione del tasso ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del ricorso. Conseguentemente il primo giudice non riconosceva il diritto alla tutela reintegratoria a favore del e dichiarava estinto il Pt_1 rapporto di lavoro alla data del 29.7.2022.
Queste qui in appresso riportate le ragioni, economico-organizzative, del licenziamento:
1.1. Nello specifico, il Tribunale di Vicenza, valorizzate le allegazioni delle parti, le risultanze documentali e le testimonianze assunte, evidenziava come il avesse svolto mansioni di disegnatore tecnico e, in via residuale, di Pt_1 assistente alle vendite;
pertanto, il primo giudice riconduceva l'attività svolta dal lavoratore al profilo professionale a lui maggiormente assimilabile,
3 individuato nel V livello, II categoria del CCNL Edilizia Industria (disegnatore di concetto con responsabilità della interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni).
1.2. Il Tribunale accertava poi anche l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo [questa essendo tematica oggetto dell'appello incidentale], in particolare rilevando sia il mancato rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare sia il mancato rispetto dell'obbligo di ripescaggio quantomeno con riferimento a posto di lavoro nell'ambito di qualificazione inferiore.
Le mansioni a cui era adibito il infatti, erano state ricondotte ai due Pt_1 colleghi e , come indicato dalle testimonianze di quest'ultimo e CP_3 Pt_2 di altro collega (FR), e l'assunzione stessa del – avvenuta a maggio Pt_2
2022, due mesi prima del licenziamento del – pur non essendo Pt_1 preordinata al licenziamento, assumeva rilevanza ai fini valutativi della scelta del dipendente da licenziare.
Oltre a ciò, il giudice riteneva smentita l'allegazione della società inerente all'impiego del in mansioni differenti rispetto a quelle del alla Pt_2 Pt_1 luce della testimonianza resa dallo stesso lavoratore, che confermava lo svolgimento pressoché esclusivo dell'attività di disegnatore tecnico, e valorizzava l'assunzione del sig. – per quanto con la mansione di Per_1 operaio - del settembre 2022 al fine di dimostrare la violazione dell'obbligo di repechage da parte della società.
Pertanto, alla luce di tutto ciò, il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità del licenziamento e riconosceva la tutela indennitaria ex art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015 nella misura del minimo (sei mensilità), vista la breve durata del rapporto lavorativo intercorrente tra le parti.
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda reintegratoria [oggetto dell'appello] in quanto il caso di specie non era ritenuto assimilabile all'insussistenza del fatto, richiesta dall'articolo 3, co. 2, d.lgs. 23/2015.
1.3. Infine, il primo giudice, a giustificazione della condanna in solido delle società convenute [di cui ad altro motivo di appello incidentale], accoglieva la domanda volta al riconoscimento di un unico centro d'imputazione del rapporto di lavoro nei confronti delle società Controparte_2
e in quanto: Le società
[...] Controparte_1 avevano il medesimo rappresentante legale;
deteneva Controparte_1 il 90% di Il processo di Controparte_2
4 recruiting era stato svolto con il personale di Controparte_2
L'attività lavorativa svolta dal era stata
[...] Pt_1 svolta anche a favore di Controparte_2
Infine, le spese di lite seguivano la soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello Parte_1 con atto depositato in data 4/4/2025.
2.1. Con il primo motivo di censura, il lamentava l'errata Pt_1 applicazione dell'art. 3, Legge 604/1966, da parte del primo giudice in quanto quest'ultimo non aveva, secondo tesi di parte appellante, esaminato le ragioni organizzative e produttive alla base del licenziamento, dando per scontato che il licenziamento fosse stato intimato per attuare una riorganizzazione aziendale, finalizzata al risparmio economico.
In realtà, secondo l'appellante, nessuno degli atti del procedimento (o anteriori ad esso) avrebbe fornito la prova sufficiente a dimostrare il risparmio dei costi: non vi avrebbero provveduto né la lettera di licenziamento del 28.7.2022, né la memoria di costituzione di né tantomeno CP_1
l'attività istruttoria espletata in udienza.
In aggiunta a ciò, a dimostrare l'infondatezza del risparmio dei costi asserito dalla società, il ricordava l'assunzione del e dello , Pt_1 Pt_2 Per_1 avvenute, rispettivamente, due mesi prima e due mesi dopo il licenziamento.
Pertanto, il licenziamento non sarebbe stato giustificato da alcuna ragione organizzativa o produttiva ed il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza del fatto materiale indicato dal datore di lavoro. A supporto, richiamava la sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale.
Il sosteneva, altresì, l'erroneità della pronuncia del primo giudice Pt_1 nella parte in cui riconosceva la soppressione del posto di lavoro dell'appellante, essendovi stata, secondo il la sua sostituzione con il Pt_1
. Pt_2
L'ufficio tecnico di infatti, sarebbe stato storicamente Controparte_1 composto da due lavoratori, salvo l'intervallo di due mesi (maggio – luglio 2022), in cui vi erano tre unità, durante il quale, secondo l'appellante, proprio il aveva provveduto a formare il che poi la aveva rimpiazzato. Pt_1 Pt_2
Dall'istruttoria sarebbe emerso infatti come il lavoro del fosse Pt_2 assimilabile a quello svolto dal e, pertanto, la sua assunzione non Pt_1
5 aveva alcuna giustificazione dal punto di vista produttivo e organizzativo, risultando, altresì, ingiustificata vista la “grave situazione di crisi che si è venuta a creare da gennaio 2022” indicata nella lettera di licenziamento del 28.7.2022.
La motivazione avversa, ovvero l'assunzione del per “le competenze Pt_2 specialistiche di nicchia” inerenti alle valutazioni di impatto ambientale, sarebbe stata generica e insussistente, in quanto smentita nel corso dell'udienza del 6.10.2023, visto l'impiego del in un solo progetto afferente alle Pt_2 specifiche competenze dello stesso.
In conclusione, il chiedeva di dichiarare l'illegittimità del Pt_1 licenziamento intimatogli per insussistenza del fatto materiale della soppressione del suo posto di lavoro e, quindi, l'applicazione della sanzione della reintegra con condanna a più consistente risarcimento del danno.
2.2 Con il secondo motivo d'impugnazione, il chiedeva Pt_1
l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 3 comma 2, d.lgs. 23/2015, richiamando la recente sentenza n, 128/2024 della Corte Costituzionale.
Posta l'insussistenza della soppressione del posto di lavoro di cui al primo motivo di censura, l'appellante evidenziava come la verifica sull'inadempimento dell'onere di repechage avrebbe dovuto essere effettuata in via residuale rispetto alla verifica circa la sussistenza del fatto: solo qualora fosse stata verificata la sussistenza del fatto, allora si poteva procedere alla valutazione di una eventuale violazione dell'onere di repechage.
In aggiunta a ciò, il sottolineava come la fattispecie dell'illegittimità Pt_1 del licenziamento per violazione dei criteri di correttezza e buona fede fosse inerente “alla sussistenza del fatto materiale e applicabile alla riduzione del personale adibito a mansioni omogenee e fungibili, da riferirsi all'applicazione del nesso di causalità tra la riduzione del personale e la scelta del lavoratore da licenziare”. Pertanto, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto applicare la tutela reintegratoria ex art. 3, co. 2, d.lgs. 23/2015.
3. Si costituiva ritualmente la società che Controparte_1 contestava le difese avverse e proponeva tre motivi di appello incidentale.
3.1. In merito al primo motivo d'impugnazione avverso, la società sosteneva la ricostruzione del primo giudice, richiamando, a supporto, i modelli IVA di cui al proprio doc. 5.
6 evidenziava, altresì, come la decisione di licenziare il Controparte_1 fosse stata l'extrema ratio alla quale aveva cercato di non pervenire e Pt_1 ribadiva l'inconferenza delle assunzioni avvenute nel medesimo periodo del licenziamento - del e dello -, poiché giustificate, Pt_2 Per_1 rispettivamente, dalle specifiche competenze in materia paesaggistica e dallo svolgimento di differente mansione.
In aggiunta a ciò, richiamava le testimonianze del FR, del e del CP_4 al fine di avvalorare l'effettività della dedotta riorganizzazione CP_3 aziendale avvenuta dopo il licenziamento del e la rilevanza delle Pt_1 competenze in materia paesaggistica del . Pt_2
3.2. Quanto al secondo motivo di censura, rilevava la Controparte_1 contraddittorietà del ragionamento avverso, in quanto affermava che il primo giudice non avrebbe accertato l'insussistenza del fatto materiale e, al tempo stesso, dichiarava che “il giudice di prime cure ha accertato l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto”.
Inoltre, la società precisava come il primo giudice, riconoscendo la violazione dell'obbligo di repechage in capo alla società, non potesse condannarla alla reintegra del lavoratore, ma soltanto alla tutela indennitaria;
a sostegno richiamava la sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale, ricostruendone l'iter logico – giuridico a fondamento.
3.3. La società proponeva, altresì, appello incidentale, al fine di sostenere la legittimità del licenziamento del evidenziando nuovamente come la Pt_1 scelta di procedere al recesso dal rapporto di lavoro fosse stata un'extrema ratio, inevitabilmente dovuta alle ingenti difficoltà economiche degli anni 2021 – 2022; inoltre, ribadiva la congruità e la minuziosità della motivazione, che aveva portato alla soppressione del posto di lavoro e non alla sua sostituzione. A sostegno, richiamava i LUL del 2023 allegati e giurisprudenza di legittimità. sottolineava anche il rispetto dei principi di Controparte_1 correttezza e buona fede, criticando la sentenza nella parte in cui statuiva la fungibilità intercorrente tra il ed il e riaffermando la Pt_1 Pt_2 specificità delle competenze del , inerenti all'ambito paesaggistico, come Pt_2 confermate dalle testimonianze del FR e del . CP_4
In merito all'obbligo di repechage, invece, la società evidenziava come non vi fosse stata alcuna collaborazione da parte del a tale scopo, non Pt_1 precisando – né allegando - in quali mansioni avrebbe potuto trovare la
7 propria collocazione;
pertanto, da parte di non vi era Controparte_1 alcuna possibilità di procedere al ricollocamento.
Il richiamo avverso all'assunzione dello , invece, sarebbe stato Per_1 inconferente, in quanto la professionalità del era incompatibile con Pt_1 le mansioni di operaio e avrebbe comportato un'ulteriore formazione a carico della società.
3.4. Con il secondo motivo d'appello incidentale Controparte_1 sosteneva l'insussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, in quanto il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che tutto il rapporto di lavoro (dalla procedura di selezione, alla prestazione dell'attività lavorativa, fino alla comunicazione del recesso) era stato gestito esclusivamente da stessa, mentre il si Controparte_1 Pt_1 sarebbe interfacciato soltanto limitatamente e sporadicamente con
[...]
Controparte_2
Peraltro, la società evidenziava come l'appellante non avesse né dedotto, né tantomeno dimostrato la sussistenza di un collegamento tra le due società, limitandosi a richiamare il ruolo di rappresentante legale in entrambe dell' CP_5
Ciò posto, ribadiva la totale autonomia, funzionale e Controparte_1 giuridica, rispetto a Controparte_2 ammettendo soltanto lo svolgimento di alcune attività connesse;
pertanto, risultava ingiustificata la statuizione del primo giudice.
3.5 Infine, con il terzo motivo d'appello incidentale, CP_1 chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui condannava
[...] entrambe società al pagamento delle spese di lite.
4. Si costituiva ritualmente anche la società Controparte_2 che replicava in toto l'atto della società
[...] [...] incrementato di un ulteriore motivo d'appello incidentale. CP_1
4.1. In relazione a quest'ultimo, la società criticava la sentenza per aver completamente omesso di considerare l'istanza di estromissione del giudizio, non avendo avuto mai alcun rapporto lavorativo con il Pt_1 quest'ultimo, infatti, era stato selezionato, assunto, eterodiretto e, infine, licenziato, da Controparte_1
8 Pertanto, secondo Controparte_2 mancava il fondamento normativo necessario al riconoscimento della responsabilità solidale.
5. La controversia è stata trattata nel corso dell'udienza del 10/7/2025 e, constatata l'impossibilità di pervenire a conciliazione, decisa all'udienza del 25/9/2025 come da dispositivo letto in udienza.
*
6. L'appello – in particolare il primo motivo di impugnazione - è fondato e, come tale deve essere accolto, dovendosi invece disattendere le difese sviluppate dalle parti appellate nei rispettivi motivi di appello incidentale.
7. Premesso come i motivi di appello e di appello incidentale meritino di essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione, rileva il Collegio come le ragioni di doglianza del trovino linfa nella Pt_1 recente pronuncia della Corte Costituzionale - la n. 128/2024 (posteriore alla sentenza impugnata) - con la quale la Corte, (ri)affermato il principio di necessaria causalità del licenziamento, ha ritenuto irragionevole il differente trattamento riservato dalla Legge all'assenza di causa a seconda che questa sia legata a motivi soggettivi (ipotesi in relazione alla quale è accordata la tutela reintegrazione) ovvero a ragioni oggettive (cui conseguirebbe mera tutela indennitaria), ed ha quindi concluso per la necessità di estensione della tutela reale all'ipotesi dell'insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (escludendo simile estensione
– si veda quindi la sentenza n. 129/2024 – al caso di sussistenza del motivo oggettivo di licenziamento ma con violazione dell'obbligo di ripescaggio).
La Corte Costituzionale ha così affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 <nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore>>.
Ed infatti, è evidente come parte appellante, che domanda la reintegra nel posto di lavoro, fondi primariamente le proprie tesi su una simile ricostruzione giurisprudenziale, nella sostanza affermando la totale inconsistenza delle ragioni oggettive addotte dal datore di lavoro -
[...]
- a sostegno del licenziamento comminato. Simili ragioni CP_1
[essere in atto una crisi di settore che ha compresso la vendita di immobili ciò
9 determinando non solo la necessità di risparmiare ma anche e soprattutto di riorganizzare l'attività di vendita], invero riferibili a Controparte_2 sarebbero smentite, secondo tesi della difesa del
[...]
dal comportamento della formale datrice di lavoro la quale ha, Pt_1 contestualmente al licenziamento, assunto altri dipendenti uno dei quali, peraltro, impiegato nelle stesse mansioni già assegnate al Pt_1
8. Chiarito quanto sopra in merito al fondamento giuridico della pretesa del lavoratore, preme da subito al Collegio evidenziare, in fatto, con ciò trattando il tema posto con gli appelli incidentali, come certamente condivisibili siano le considerazioni del giudice di prime cure in merito alla sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, dovendosi peraltro ben porre in evidenza come tesi affermata dal già in primo grado di giudizio, Pt_1 condivisibile per le ragioni che subito in appresso verranno chiarite, fosse anche quella della codatorialità, avendo l'appellante certamente operato sia in funzione del conseguimento degli scopi di (formale Controparte_1 datrice di lavoro) sia al fine di soddisfare in modo più che concreto l'interesse di promuovere le vendite. Controparte_2
Ed infatti, pur ferme le considerazioni di cui alla pronuncia appellata e, prima tra tutte, il fatto che è assodato essere avvenuta l'assunzione del Pt_1 anche e soprattutto in conseguenza di colloqui fatti in favore di
[...]
(si veda, al riguardo, la lettera di Controparte_2 impegno di ad assumere il Controparte_2
poi 10 giorni dopo assunto da – cfr. docc. 9 Pt_1 Controparte_1
e 10 app.te), utile è rilevare come la stessa lettera di licenziamento del dia conto delle concrete mansioni assegnate al lavoratore e, con ciò, Pt_1 dei soggetti in favore dei quali il effettivamente e concorrentemente Pt_1 ha lavorato: - formale datrice di lavoro, presso i cui Controparte_1 locali (ufficio tecnico) era collocato il al fine dello svolgimento di Pt_1 mansioni di disegnatore e sviluppo rendering; - Controparte_2 al fine di collaborare nella effettuazione delle vendite
[...] di immobili anche per il tramite – non solo – della realizzazione di disegni, planimetrie e rendering.
Ed infatti, dovendosi certamente rilevare come alcuna delle parti appellate abbia spiegato in base a quale formula il si occupasse anche delle Pt_1 vendite (di cui non si curava), è necessario mettere in Controparte_1 luce come solo – il fatto è Controparte_2 pacifico – si occupasse dell'attività di vendita degli immobili. Attività alla quale il ha certamente assolto come conferma la lettera di licenziamento, Pt_1
10 che fa leva, a motivo delle ragioni oggettive di licenziamento, sul calo delle vendite, e come confessoriamente anche ammesso dal legale rappresentante di (si veda il verbale di udienza del 2/3/2023, in primo Controparte_1 grado) il quale ha ribadito come il licenziamento del fosse <dovuto Pt_1 alla crisi delle vendite>>, avendo inoltre lo stesso legale rappresentante di riferito – in seguito all'affermazione del di Controparte_1 Pt_1 avere lavorato anche alla realizzazione del sito internet di
[...] si veda sempre il verbale di udienza Controparte_2 del 2/3/2023, in primo grado) – che tale sito (di Controparte_2 quindi) <finchè ci lavorava il ricorrente>> non aveva
[...] mai funzionato, in tal modo indirettamente confermando l'allegazione del che aveva infatti ricordato di avere collaborato nella realizzazione di Pt_1 un simile sito.
Assodato è quindi che il dopo impegno di Pt_1 [...] ad assumerlo, ha lavorato per tale Controparte_2 società – in assenza di un titolo giustificativo (che infatti le appellate non indicano) – ed inoltre, in via del tutto coordinata, ha lavorato in favore di per la prima, occupandosi della vendita degli Controparte_1 immobili (oltre che della realizzazione del sito internet), per la seconda svolgendo, all'interno dell'ufficio tecnico, attività di disegnatore.
E che il abbia operato in favore di Pt_1 Controparte_2
e da questa abbia necessariamente (direttamente
[...] ovvero indirettamente) preso ordini, vi è conferma, oltre che nelle difese delle appellate e nelle ragioni sottese al licenziamento, anche nelle dichiarazioni dei testimoni (FR, ) i quali hanno confermato una simile CP_3 CP_4 realtà: - FR: << È vero, il sig. era un disegnatore, era stato assunto Pt_1 ritengo per aiutare , libero professionista che lavorava per , CP_4 CP_2 nell'ambito della vendita […] Confermo, a sentivo che veniva chiesta la preparazione Pt_1 di rendering e planimetria degli immobili ai fini dell'attività di vendita, in particolare era l'arch. , e mi sembra anche la sig.ra , addetta alle vendite di CP_4 Tes_1
, la quale si occupava anche dei contatti con i clienti, a richiedere a di CP_2 Pt_1 preparare le tavole necessarie ad esempio per le stipule>>; - <Premesso che CP_3 inizialmente io e eravamo in uffici distinti;
so che lui dapprima faceva tutta la Pt_1 documentazione per le vendite, e in almeno in un'occasione si erano dati appuntamento in cantiere con per incontrare un cliente>>; - Pesavento: < CP_4
Planimetria base venivano preparate da me e e costituiscono una parte della Pt_1 documentazione per la vendita […] inoltre ai fini delle vendite si occupava Pt_1 anche di realizzare i rendering, anche per il sito web […] veniva anche in Pt_1 cantiere o in azienda per incontrare i clienti insieme a me o alla collega chi ha il tempo si
11 occupava delle vendite, […] Il sito web su cui io e Persona_2 Pt_1 lavoravamo era quello di CP_2
Quindi, è certo che nel caso di specie ricorre una ipotesi, quantomeno, di codatorialità oltre che, come afferma la pronuncia di primo grado, di sussistenza di un unitario, ancorché complesso, datore di lavoro. Dovendosi in ogni caso, sotto tale profilo, a suffragio delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, rilevare come la Suprema Corte di cassazione (cfr. cass. civ. 26170/2025) abbia anche di recente avuto modo di chiarire come la codatorialità possa sussistere non solo nei casi di frazionamento fraudolento di un gruppo di imprese ma anche in presenza di gruppi genuini (quale quello costituito dalle appellanti pare essere) allorquando (a) vi sia effettiva integrazione organizzativa, produttiva ed economico-funzionale (come è evidente vi è nel caso di specie) e (b) la prestazione lavorativa sia condivisa tra più società del gruppo nell'interesse comune di modo che conseguenza di un simile accertamento di fatto è la configurazione di una obbligazione solidale a carico di tutte le società utilizzatrici della prestazione, ciò sia con riferimento al pagamento della retribuzione sia con riferimento alla tutela contro i licenziamenti illegittimi.
Deve quindi essere confermata la pronuncia di primo grado con riferimento a tale aspetto il quale, come subito in appresso si vedrà, ha rilevanti conseguenze anche al fine della ricostruzione delle ragioni oggettive di licenziamento.
9. Posto quanto sopra e, con ciò, venendo alla verifica circa l'effettività, o meno, dei motivi obiettivi del recesso dell'appellato datore di lavoro (come sopra strutturato), occorre qui ribadire come parte datoriale abbia motivato il licenziamento del adducendo la sussistenza di una crisi di mercato e, Pt_1 in particolare, di un calo delle vendite di immobili e, da qui, la necessità di operare una ristrutturazione organizzativa (essendo tale ultimo aspetto, per ovvie ragioni, estraneo all'indagine da parte del giudice che certamente non può sindacare in ordine alle strategie, anche di carattere organizzativo, adottate dall'impresa al fine di affrontare il mercato). Ciò detto, utile è quindi rimarcare come parte appellata non motivi il licenziamento adducendo, ad esempio, cosa invero effettuata nel corso del giudizio al fine di spiegare il perchè dell'assunzione (pochi mesi prima del licenziamento del del , Pt_1 Pt_2 la necessità di avvalersi di lavoratori con differenti competenze.
Il perimetro dell'indagine, imposto dal datore di lavoro all'atto di motivare le ragioni del proprio recesso dal contratto di lavoro, impone, pertanto, di
12 stabilire se ci fosse una crisi e, in particolare, se tale crisi sia stata determinata, sia correlata, al calo delle vendite.
Ora, parte appellata ha ritenuto di fornire una simile prova fornendo dati – documentandoli – afferenti alla sola e non anche a Controparte_1 la quale, peraltro, è il Controparte_2 soggetto che si occupa delle vendite e le cui scritture contabili avrebbero potuto (ove presenti), fornire utili indicazioni in ordine all'effettività delle ragioni del licenziamento del Pt_1
Ecco allora che, già solo per quanto sopra evidenziato, posto che incombe certamente sul datore di lavoro l'onere di dar prova di avere correttamente esercitato il potere di recedere dal rapporto di lavoro, ben possibile è affermare la non effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento del Pt_1
Ed infatti, se per un verso la documentazione prodotta dà conto di un calo di fatturato di nulla è dato sapere in merito alla Controparte_1 situazione di a quale, come Controparte_2 sopra detto, è la società del gruppo che si occupa delle vendite il cui calo il datore di lavoro ha posto a fondamento delle ragioni del licenziamento del
Pt_1
Nessun calo di vendite è pertanto stato dimostrato.
10. Quanto poi alla diretta dimostrazione in giudizio – a carico del lavoratore
– della <insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro>>, fermo restando che, come appena sopra detto, certamente non vi è prova del calo di vendite di immobili e di fatturato, reputa il Collegio poter ricorrere ad indici, per così dire indiziari, tali da consentire di affermare che l'azienda – il gruppo, i più datori di lavoro, nel loro complesso - era tutt'altro che in crisi.
Ed infatti, è assodato come l'ufficio presso il quale operava il PA abbia avuto al suo interno, prima dell'assunzione dell'appellante e dopo il suo licenziamento, un invariato numero di lavoratori (due), avendo detto ufficio peraltro visto la contemporanea presenza di tre addetti nel momento di coesistenza del PA e del (quest'ultimo essendo il lavoratore che Pt_2 parte datoriale ha riferito essere stato assunto qualche mese prima del licenziamento dell'appellato, in quanto dotato di maggiori competenze, in sostituzione del PA).
L'invarianza del numero di lavoratori all'interno di un medesimo ufficio che, in base alle tesi datoriali, avrebbe dovuto essere rimaneggiato per fronteggiare
13 una crisi, induce a ritenere non esservi stata alcuna crisi tanto che non vi è stato alcuna riorganizzazione oggettiva dell'ufficio né, come subito in appresso verrà chiarito, soggettiva.
10.1. Ad identica considerazione, rafforzandola, oltre al fatto delle ulteriori (seppur una sola unità) assunzioni, conduce il fatto che il non risulta Pt_2 avere svolto mansioni tanto dissimili da quelle cui era assegnato il Pt_1
Ed infatti, è stato lo stesso ad affermare nel corso della propria Pt_2 escussione testimoniale di avere nella sostanza sostituito il <I Pt_1 disegni che prima faceva il abbiamo iniziato a farli, dopo il suo licenziamento Pt_1 solo io e […] Preciso che la mia mansione principale è quella di disegnatore CP_3 presso l'ufficio tecnico, […]. Confermo che preparava disegni specifici per le Pt_1 vendite, piantine o altre tavole, ha richiesta di o dei suoi clienti, tramite CP_2 [...]
. Nei mesi in cui io sono stato con lui all'ufficio tecnico, si Tes_2 Pt_1 occupava di queste mansioni ai fini delle vendite. Attualmente questa attività la svolgo prevalentemente io>>; il ha poi precisato di avere iniziato a sfruttare le Pt_2 proprie specifiche competenze (quelle che lo differenzierebbero dall'appellante) in via del tutto residuale e, comunque, in periodo successivo, non di poco, alla propria assunzione: << È vero, collaboro anche a progetti che riguardano le mie competenze specialistiche essendo io laureato in assetto del territorio e tutela del paesaggio. Collaboro con altri colleghi […]. Preciso che la mia mansione principale è quella di disegnatore presso l'ufficio tecnico, ma capita che venga coinvolto occasionalmente anche in queste attività specialistiche […] Attualmente, da qualche mese sto collaborando al progetto per il parco pomari che richiede competenze specialistiche per la riqualificazione ambientale;
non ho collaborato ad altri progetti con profili attinenti l'impatto ambientale o la progettazione paesaggistica all'interno di . CP_1
È quindi assodato, alla luce delle dichiarazioni rese dal collega che sarebbe stato assunto per sostituire il in quanto dotato di maggiori Pt_1 competenze, come lo stesso abbia in effetti operato in perfetta sostituzione dell'appellante avendo assolto a differenti compiti in via del tutto residuale e, in ogni caso, a decorrere da qualche mese prima della sua escussione (ottobre 2023) come testimone innanzi al Tribunale di Vicenza;
vale a dire dopo oltre un anno dalla sua assunzione (antecedente al licenziamento oggetto di causa) e dal licenziamento del (luglio 2022); ciò a conferma che, non provata Pt_1 alcuna programmazione dell'allegato (solo in sede giudiziale) avvicendamento tra i due lavoratori, non vi era alcuna ragione per procedere, a luglio 2022, al licenziamento del Pt_1
Simili dichiarazioni del , al pari della ricostruzione sostenuta dal Pt_2 lavoratore appellante, trovano poi conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri
14 testimoni escussi (colleghi del e del i quali hanno in buona Pt_2 Pt_1 sostanza ricordato di come il avesse sostituito il PA Pt_2 assumendone le mansioni: - FR: <rendering e disegni necessari ai fini delle vendite vengono oggi realizzati dai due disegnatori sopra menzionati (TT E RO)>>; - <la documentazione (piante e rendering) per le vendite la fa CP_3
; è compito che è sempre stato svolto dall'ufficio tecnico, anche da me in passato, Pt_2 ma attualmente la fa sostanzialmente Parte_2
Quale ulteriore e finale dato indiziario, a suffragio della tesi del lavoratore di effettiva insussistenza di una situazione di crisi, le stesse difese assunte dal collettivo datore di lavoro, tese ad occultare quei dati che, in modo elementare e diretto, avrebbero consentito, mediante la consultazione del fatturato congiunto di e di Controparte_1 Controparte_2 di comprendere quale fosse l'effettiva situazione nella
[...] quale le stesse operavano. È un dato assodato, lo si deve qui ribadire, che il risulta essere stato licenziato con una motivazione attinente Pt_1 all'attività imprenditoriale di Controparte_2 le cui scritture contabili, idonee a dimostrare la dedotta crisi nelle
[...] vendite, non risulta essere stata riversata in atti.
Deve pertanto concludersi per l'insussistenza – oggettiva – del fatto addotto a fondamento del licenziamento del Pt_1
11. Posto quanto sopra – quindi assodata la insussistenza delle ragioni oggettive poste a fondamento del licenziamento dell'appellante -, alla luce della sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale – la n. 128/2024 – consegue all'affermazione di illegittimità del licenziamento del la Pt_1 sanzione dallo stesso invocata nella formulazione dell'atto di appello;
vale a dire la reintegra previo annullamento del recesso datoriale.
12. Quanto alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, fermo restando che incontestata è la misura della retribuzione mensile (€ 2.667,49) da porre a base del dovuto risarcimento, rileva il Collegio come non risulti sviluppato dalla parte appellata (appellante incidentale) alcun motivo di appello inerente all'aliunde perceptum vel percipiendum comparendo tale terminologia solo all'atto della formulazione delle conclusioni, dovendosi inoltre chiarire come del tutto esplorativa sia la richiesta istruttoria di acquisizione dell'estratto conto contributivo non avendo peraltro parte datoriale esplicitato le ragioni della mancata autonoma acquisizione dello stesso, certamente potendo il giudice provvedere ai senso dell'art. 210 cpc solamente in ipotesi di impossibilità della parte di procurarsi la documentazione e le indispensabili informazioni atte a fornire la prova delle proprie tesi ed allegazioni.
15 13. In merito alle spese di giudizio, infine, queste non possono che seguire la soccombenza ed essere liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, secondo valori medi in linea con lo scaglione di riferimento (causa dal valore indeterminato), tenuto conto che nel caso di specie non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma del 4° e del 5° capo del dispositivo della sentenza impugnata, annulla il licenziamento intimato in data 29/7/2022 e, conseguentemente,
- condanna le parti appellate alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.667,49), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in ogni caso con la limitazione di cui al secondo periodo dell'art. 3, co. 2, DLgs 23/2015,
- condanna, altresì, le parti appellate al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- rigetta gli appelli incidentali;
- confermata la statuizione sulle spese di cui alla sentenza impugnata, condanna le parti appellate, in solido tra loro, a rifondere in favore della parte appellante i costi del presente grado di giudizio a tale titolo liquidando la somma di € 6.946,00 oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa);
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellate/appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo Il Presidente dott. Gianluca Alessio
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Filippo Giordan Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 4/4/2025 da
- C.F. Parte_1 C.F._1 li avv.ti del foro di Padova, con domicilio eletto solamente presso gli indirizzi pec dei difensori, Parte appellante contro
C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
SA e dall'Avv. omicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo 6, Parte appellata nonché contro
– C.F. e P.IVA Controparte_2
P.IVA_2 eso dall'Avv. Aldo SA e dall'Avv. Paola Piccoli con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo 6, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 87/2024, resa dal Tribunale di Vicenza in data 7.10.2024 e non notificata. In punto: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: - In parziale riforma della sentenza n° 87/2024 del Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, accertata e dichiarata, per i motivi di cui in premessa, la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in via solidale con la società in Controparte_2
1 persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il dott. nel posto di lavoro e a Parte_1 corrispondergli l'indennità risarcitoria dalla data del licenziamento alla data di reintegrazione, in relazione alla retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr pari ad euro 2.667,49 oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. - Con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e al saggio maggiorato ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale. - Con rifusione integrale del compenso professionale per il presente procedimento con distrazione in favore dei procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non riscosso alcun compenso professionale.
Per parte appellata 1) rigettarsi l'appello avversario in quanto Controparte_1 inammissibile e comunque le ragioni esposte in atti;
2) in ogni caso, in via incidentale, accogliersi l'appello incidentale per le ragioni di cui in narrativa da intendersi quivi richiamate - con tutti i conseguenti effetti restitutori – e per l'effetto accogliersi le conclusioni già rassegnate in primo grado che si riportano: Nel merito: respingersi e rigettarsi per i motivi tutti esposti in narrativa le domande azionate dal ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, Controparte_1 mandando conseguentemente assolta la società convenuta da ogni e qualsiasi pretesa azionata nei propri confronti;
2. In via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande dedotte in ricorso, ridursi quanto dovuto a titolo di indennità alla misura minima di legge, e detrarsi quanto percepito dal ricorrente a titolo di aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
3. In ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018, come modificato dal DM 147/2022. 4. In via istruttoria (…)
Per parte appellata 1) rigettarsi Controparte_2 l'appello avversario in qua agioni esposte in atti;
2) in ogni caso, in via incidentale, accogliersi l'appello incidentale per le ragioni di cui in narrativa da intendersi quivi richiamate - con tutti i conseguenti effetti restitutori - e per l'effetto accogliersi le conclusioni già rassegnate in primo grado che si riportano:
1. In via preliminare: accertata l'estraneità di CP_
nel presente giudizio e/o la carenza dilegittimazione/titolarità passiva in capo a detta società, disporsi l'estromissione della stessa dal presente giudizio, con rifusione delle spese di lite (ex art. 4, c. 1bis, DM 55/14, come modificato dal DM 147/2022);
2. Nel merito: respingersi e rigettarsi per i motivi tutti esposti in narrativa le domande azionate dal ricorrente nei confronti di Controparte_2 in quanto nulle e/o inammissibili e comunque infondate in fatto ed i CP_ decadenza per quanto concerne le domande relative all'asserita illegittimità del recesso intimato da al ricorrente), mandando conseguentemente assolta la società convenuta da ogni e qualsiasi pretesa azio ei propri confronti;
3. In via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande dedotte in ricorso, ridursi quanto dovuto a titolo di indennità alla misura minima di legge e detrarsi quanto percepito dal ricorrente a titolo di aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
4. In ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018, come modificato dal D.M. 147/2022. 5. In via istruttoria (…)
*
Motivi della decisione
2 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza riconosceva il diritto del dell'odierna parte appellante all'inquadramento nel V livello Parte_1
– II Categoria del CCNL Edilizia Industria [tale questione non è fatta oggetto né dell'appello né dell'appello incidentale] e, ritenuta l'unicità di centro d'imputazione del rapporto di lavoro, condannava, in solido tra loro, le società
l Controparte_1 Controparte_2 pagamento – a favore dell'odierno appellante – della somma pari a € 11.381,64 a titolo di differenze retributive e di indennità sostitutiva del preavviso (quest'ultima da integrarsi in ragione del riconoscimento del superiore inquadramento).
Il giudice di prime cure accertava, altresì, l'illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo al condannando le Pt_1 medesime società datrici di lavoro al pagamento di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, dell'importo di € 2.667,49 al mese, oltre a rivalutazione e interessi e applicazione del tasso ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del ricorso. Conseguentemente il primo giudice non riconosceva il diritto alla tutela reintegratoria a favore del e dichiarava estinto il Pt_1 rapporto di lavoro alla data del 29.7.2022.
Queste qui in appresso riportate le ragioni, economico-organizzative, del licenziamento:
1.1. Nello specifico, il Tribunale di Vicenza, valorizzate le allegazioni delle parti, le risultanze documentali e le testimonianze assunte, evidenziava come il avesse svolto mansioni di disegnatore tecnico e, in via residuale, di Pt_1 assistente alle vendite;
pertanto, il primo giudice riconduceva l'attività svolta dal lavoratore al profilo professionale a lui maggiormente assimilabile,
3 individuato nel V livello, II categoria del CCNL Edilizia Industria (disegnatore di concetto con responsabilità della interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni).
1.2. Il Tribunale accertava poi anche l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo [questa essendo tematica oggetto dell'appello incidentale], in particolare rilevando sia il mancato rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare sia il mancato rispetto dell'obbligo di ripescaggio quantomeno con riferimento a posto di lavoro nell'ambito di qualificazione inferiore.
Le mansioni a cui era adibito il infatti, erano state ricondotte ai due Pt_1 colleghi e , come indicato dalle testimonianze di quest'ultimo e CP_3 Pt_2 di altro collega (FR), e l'assunzione stessa del – avvenuta a maggio Pt_2
2022, due mesi prima del licenziamento del – pur non essendo Pt_1 preordinata al licenziamento, assumeva rilevanza ai fini valutativi della scelta del dipendente da licenziare.
Oltre a ciò, il giudice riteneva smentita l'allegazione della società inerente all'impiego del in mansioni differenti rispetto a quelle del alla Pt_2 Pt_1 luce della testimonianza resa dallo stesso lavoratore, che confermava lo svolgimento pressoché esclusivo dell'attività di disegnatore tecnico, e valorizzava l'assunzione del sig. – per quanto con la mansione di Per_1 operaio - del settembre 2022 al fine di dimostrare la violazione dell'obbligo di repechage da parte della società.
Pertanto, alla luce di tutto ciò, il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità del licenziamento e riconosceva la tutela indennitaria ex art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015 nella misura del minimo (sei mensilità), vista la breve durata del rapporto lavorativo intercorrente tra le parti.
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda reintegratoria [oggetto dell'appello] in quanto il caso di specie non era ritenuto assimilabile all'insussistenza del fatto, richiesta dall'articolo 3, co. 2, d.lgs. 23/2015.
1.3. Infine, il primo giudice, a giustificazione della condanna in solido delle società convenute [di cui ad altro motivo di appello incidentale], accoglieva la domanda volta al riconoscimento di un unico centro d'imputazione del rapporto di lavoro nei confronti delle società Controparte_2
e in quanto: Le società
[...] Controparte_1 avevano il medesimo rappresentante legale;
deteneva Controparte_1 il 90% di Il processo di Controparte_2
4 recruiting era stato svolto con il personale di Controparte_2
L'attività lavorativa svolta dal era stata
[...] Pt_1 svolta anche a favore di Controparte_2
Infine, le spese di lite seguivano la soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello Parte_1 con atto depositato in data 4/4/2025.
2.1. Con il primo motivo di censura, il lamentava l'errata Pt_1 applicazione dell'art. 3, Legge 604/1966, da parte del primo giudice in quanto quest'ultimo non aveva, secondo tesi di parte appellante, esaminato le ragioni organizzative e produttive alla base del licenziamento, dando per scontato che il licenziamento fosse stato intimato per attuare una riorganizzazione aziendale, finalizzata al risparmio economico.
In realtà, secondo l'appellante, nessuno degli atti del procedimento (o anteriori ad esso) avrebbe fornito la prova sufficiente a dimostrare il risparmio dei costi: non vi avrebbero provveduto né la lettera di licenziamento del 28.7.2022, né la memoria di costituzione di né tantomeno CP_1
l'attività istruttoria espletata in udienza.
In aggiunta a ciò, a dimostrare l'infondatezza del risparmio dei costi asserito dalla società, il ricordava l'assunzione del e dello , Pt_1 Pt_2 Per_1 avvenute, rispettivamente, due mesi prima e due mesi dopo il licenziamento.
Pertanto, il licenziamento non sarebbe stato giustificato da alcuna ragione organizzativa o produttiva ed il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza del fatto materiale indicato dal datore di lavoro. A supporto, richiamava la sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale.
Il sosteneva, altresì, l'erroneità della pronuncia del primo giudice Pt_1 nella parte in cui riconosceva la soppressione del posto di lavoro dell'appellante, essendovi stata, secondo il la sua sostituzione con il Pt_1
. Pt_2
L'ufficio tecnico di infatti, sarebbe stato storicamente Controparte_1 composto da due lavoratori, salvo l'intervallo di due mesi (maggio – luglio 2022), in cui vi erano tre unità, durante il quale, secondo l'appellante, proprio il aveva provveduto a formare il che poi la aveva rimpiazzato. Pt_1 Pt_2
Dall'istruttoria sarebbe emerso infatti come il lavoro del fosse Pt_2 assimilabile a quello svolto dal e, pertanto, la sua assunzione non Pt_1
5 aveva alcuna giustificazione dal punto di vista produttivo e organizzativo, risultando, altresì, ingiustificata vista la “grave situazione di crisi che si è venuta a creare da gennaio 2022” indicata nella lettera di licenziamento del 28.7.2022.
La motivazione avversa, ovvero l'assunzione del per “le competenze Pt_2 specialistiche di nicchia” inerenti alle valutazioni di impatto ambientale, sarebbe stata generica e insussistente, in quanto smentita nel corso dell'udienza del 6.10.2023, visto l'impiego del in un solo progetto afferente alle Pt_2 specifiche competenze dello stesso.
In conclusione, il chiedeva di dichiarare l'illegittimità del Pt_1 licenziamento intimatogli per insussistenza del fatto materiale della soppressione del suo posto di lavoro e, quindi, l'applicazione della sanzione della reintegra con condanna a più consistente risarcimento del danno.
2.2 Con il secondo motivo d'impugnazione, il chiedeva Pt_1
l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 3 comma 2, d.lgs. 23/2015, richiamando la recente sentenza n, 128/2024 della Corte Costituzionale.
Posta l'insussistenza della soppressione del posto di lavoro di cui al primo motivo di censura, l'appellante evidenziava come la verifica sull'inadempimento dell'onere di repechage avrebbe dovuto essere effettuata in via residuale rispetto alla verifica circa la sussistenza del fatto: solo qualora fosse stata verificata la sussistenza del fatto, allora si poteva procedere alla valutazione di una eventuale violazione dell'onere di repechage.
In aggiunta a ciò, il sottolineava come la fattispecie dell'illegittimità Pt_1 del licenziamento per violazione dei criteri di correttezza e buona fede fosse inerente “alla sussistenza del fatto materiale e applicabile alla riduzione del personale adibito a mansioni omogenee e fungibili, da riferirsi all'applicazione del nesso di causalità tra la riduzione del personale e la scelta del lavoratore da licenziare”. Pertanto, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto applicare la tutela reintegratoria ex art. 3, co. 2, d.lgs. 23/2015.
3. Si costituiva ritualmente la società che Controparte_1 contestava le difese avverse e proponeva tre motivi di appello incidentale.
3.1. In merito al primo motivo d'impugnazione avverso, la società sosteneva la ricostruzione del primo giudice, richiamando, a supporto, i modelli IVA di cui al proprio doc. 5.
6 evidenziava, altresì, come la decisione di licenziare il Controparte_1 fosse stata l'extrema ratio alla quale aveva cercato di non pervenire e Pt_1 ribadiva l'inconferenza delle assunzioni avvenute nel medesimo periodo del licenziamento - del e dello -, poiché giustificate, Pt_2 Per_1 rispettivamente, dalle specifiche competenze in materia paesaggistica e dallo svolgimento di differente mansione.
In aggiunta a ciò, richiamava le testimonianze del FR, del e del CP_4 al fine di avvalorare l'effettività della dedotta riorganizzazione CP_3 aziendale avvenuta dopo il licenziamento del e la rilevanza delle Pt_1 competenze in materia paesaggistica del . Pt_2
3.2. Quanto al secondo motivo di censura, rilevava la Controparte_1 contraddittorietà del ragionamento avverso, in quanto affermava che il primo giudice non avrebbe accertato l'insussistenza del fatto materiale e, al tempo stesso, dichiarava che “il giudice di prime cure ha accertato l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto”.
Inoltre, la società precisava come il primo giudice, riconoscendo la violazione dell'obbligo di repechage in capo alla società, non potesse condannarla alla reintegra del lavoratore, ma soltanto alla tutela indennitaria;
a sostegno richiamava la sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale, ricostruendone l'iter logico – giuridico a fondamento.
3.3. La società proponeva, altresì, appello incidentale, al fine di sostenere la legittimità del licenziamento del evidenziando nuovamente come la Pt_1 scelta di procedere al recesso dal rapporto di lavoro fosse stata un'extrema ratio, inevitabilmente dovuta alle ingenti difficoltà economiche degli anni 2021 – 2022; inoltre, ribadiva la congruità e la minuziosità della motivazione, che aveva portato alla soppressione del posto di lavoro e non alla sua sostituzione. A sostegno, richiamava i LUL del 2023 allegati e giurisprudenza di legittimità. sottolineava anche il rispetto dei principi di Controparte_1 correttezza e buona fede, criticando la sentenza nella parte in cui statuiva la fungibilità intercorrente tra il ed il e riaffermando la Pt_1 Pt_2 specificità delle competenze del , inerenti all'ambito paesaggistico, come Pt_2 confermate dalle testimonianze del FR e del . CP_4
In merito all'obbligo di repechage, invece, la società evidenziava come non vi fosse stata alcuna collaborazione da parte del a tale scopo, non Pt_1 precisando – né allegando - in quali mansioni avrebbe potuto trovare la
7 propria collocazione;
pertanto, da parte di non vi era Controparte_1 alcuna possibilità di procedere al ricollocamento.
Il richiamo avverso all'assunzione dello , invece, sarebbe stato Per_1 inconferente, in quanto la professionalità del era incompatibile con Pt_1 le mansioni di operaio e avrebbe comportato un'ulteriore formazione a carico della società.
3.4. Con il secondo motivo d'appello incidentale Controparte_1 sosteneva l'insussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, in quanto il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che tutto il rapporto di lavoro (dalla procedura di selezione, alla prestazione dell'attività lavorativa, fino alla comunicazione del recesso) era stato gestito esclusivamente da stessa, mentre il si Controparte_1 Pt_1 sarebbe interfacciato soltanto limitatamente e sporadicamente con
[...]
Controparte_2
Peraltro, la società evidenziava come l'appellante non avesse né dedotto, né tantomeno dimostrato la sussistenza di un collegamento tra le due società, limitandosi a richiamare il ruolo di rappresentante legale in entrambe dell' CP_5
Ciò posto, ribadiva la totale autonomia, funzionale e Controparte_1 giuridica, rispetto a Controparte_2 ammettendo soltanto lo svolgimento di alcune attività connesse;
pertanto, risultava ingiustificata la statuizione del primo giudice.
3.5 Infine, con il terzo motivo d'appello incidentale, CP_1 chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui condannava
[...] entrambe società al pagamento delle spese di lite.
4. Si costituiva ritualmente anche la società Controparte_2 che replicava in toto l'atto della società
[...] [...] incrementato di un ulteriore motivo d'appello incidentale. CP_1
4.1. In relazione a quest'ultimo, la società criticava la sentenza per aver completamente omesso di considerare l'istanza di estromissione del giudizio, non avendo avuto mai alcun rapporto lavorativo con il Pt_1 quest'ultimo, infatti, era stato selezionato, assunto, eterodiretto e, infine, licenziato, da Controparte_1
8 Pertanto, secondo Controparte_2 mancava il fondamento normativo necessario al riconoscimento della responsabilità solidale.
5. La controversia è stata trattata nel corso dell'udienza del 10/7/2025 e, constatata l'impossibilità di pervenire a conciliazione, decisa all'udienza del 25/9/2025 come da dispositivo letto in udienza.
*
6. L'appello – in particolare il primo motivo di impugnazione - è fondato e, come tale deve essere accolto, dovendosi invece disattendere le difese sviluppate dalle parti appellate nei rispettivi motivi di appello incidentale.
7. Premesso come i motivi di appello e di appello incidentale meritino di essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione, rileva il Collegio come le ragioni di doglianza del trovino linfa nella Pt_1 recente pronuncia della Corte Costituzionale - la n. 128/2024 (posteriore alla sentenza impugnata) - con la quale la Corte, (ri)affermato il principio di necessaria causalità del licenziamento, ha ritenuto irragionevole il differente trattamento riservato dalla Legge all'assenza di causa a seconda che questa sia legata a motivi soggettivi (ipotesi in relazione alla quale è accordata la tutela reintegrazione) ovvero a ragioni oggettive (cui conseguirebbe mera tutela indennitaria), ed ha quindi concluso per la necessità di estensione della tutela reale all'ipotesi dell'insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (escludendo simile estensione
– si veda quindi la sentenza n. 129/2024 – al caso di sussistenza del motivo oggettivo di licenziamento ma con violazione dell'obbligo di ripescaggio).
La Corte Costituzionale ha così affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 <nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore>>.
Ed infatti, è evidente come parte appellante, che domanda la reintegra nel posto di lavoro, fondi primariamente le proprie tesi su una simile ricostruzione giurisprudenziale, nella sostanza affermando la totale inconsistenza delle ragioni oggettive addotte dal datore di lavoro -
[...]
- a sostegno del licenziamento comminato. Simili ragioni CP_1
[essere in atto una crisi di settore che ha compresso la vendita di immobili ciò
9 determinando non solo la necessità di risparmiare ma anche e soprattutto di riorganizzare l'attività di vendita], invero riferibili a Controparte_2 sarebbero smentite, secondo tesi della difesa del
[...]
dal comportamento della formale datrice di lavoro la quale ha, Pt_1 contestualmente al licenziamento, assunto altri dipendenti uno dei quali, peraltro, impiegato nelle stesse mansioni già assegnate al Pt_1
8. Chiarito quanto sopra in merito al fondamento giuridico della pretesa del lavoratore, preme da subito al Collegio evidenziare, in fatto, con ciò trattando il tema posto con gli appelli incidentali, come certamente condivisibili siano le considerazioni del giudice di prime cure in merito alla sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, dovendosi peraltro ben porre in evidenza come tesi affermata dal già in primo grado di giudizio, Pt_1 condivisibile per le ragioni che subito in appresso verranno chiarite, fosse anche quella della codatorialità, avendo l'appellante certamente operato sia in funzione del conseguimento degli scopi di (formale Controparte_1 datrice di lavoro) sia al fine di soddisfare in modo più che concreto l'interesse di promuovere le vendite. Controparte_2
Ed infatti, pur ferme le considerazioni di cui alla pronuncia appellata e, prima tra tutte, il fatto che è assodato essere avvenuta l'assunzione del Pt_1 anche e soprattutto in conseguenza di colloqui fatti in favore di
[...]
(si veda, al riguardo, la lettera di Controparte_2 impegno di ad assumere il Controparte_2
poi 10 giorni dopo assunto da – cfr. docc. 9 Pt_1 Controparte_1
e 10 app.te), utile è rilevare come la stessa lettera di licenziamento del dia conto delle concrete mansioni assegnate al lavoratore e, con ciò, Pt_1 dei soggetti in favore dei quali il effettivamente e concorrentemente Pt_1 ha lavorato: - formale datrice di lavoro, presso i cui Controparte_1 locali (ufficio tecnico) era collocato il al fine dello svolgimento di Pt_1 mansioni di disegnatore e sviluppo rendering; - Controparte_2 al fine di collaborare nella effettuazione delle vendite
[...] di immobili anche per il tramite – non solo – della realizzazione di disegni, planimetrie e rendering.
Ed infatti, dovendosi certamente rilevare come alcuna delle parti appellate abbia spiegato in base a quale formula il si occupasse anche delle Pt_1 vendite (di cui non si curava), è necessario mettere in Controparte_1 luce come solo – il fatto è Controparte_2 pacifico – si occupasse dell'attività di vendita degli immobili. Attività alla quale il ha certamente assolto come conferma la lettera di licenziamento, Pt_1
10 che fa leva, a motivo delle ragioni oggettive di licenziamento, sul calo delle vendite, e come confessoriamente anche ammesso dal legale rappresentante di (si veda il verbale di udienza del 2/3/2023, in primo Controparte_1 grado) il quale ha ribadito come il licenziamento del fosse <dovuto Pt_1 alla crisi delle vendite>>, avendo inoltre lo stesso legale rappresentante di riferito – in seguito all'affermazione del di Controparte_1 Pt_1 avere lavorato anche alla realizzazione del sito internet di
[...] si veda sempre il verbale di udienza Controparte_2 del 2/3/2023, in primo grado) – che tale sito (di Controparte_2 quindi) <finchè ci lavorava il ricorrente>> non aveva
[...] mai funzionato, in tal modo indirettamente confermando l'allegazione del che aveva infatti ricordato di avere collaborato nella realizzazione di Pt_1 un simile sito.
Assodato è quindi che il dopo impegno di Pt_1 [...] ad assumerlo, ha lavorato per tale Controparte_2 società – in assenza di un titolo giustificativo (che infatti le appellate non indicano) – ed inoltre, in via del tutto coordinata, ha lavorato in favore di per la prima, occupandosi della vendita degli Controparte_1 immobili (oltre che della realizzazione del sito internet), per la seconda svolgendo, all'interno dell'ufficio tecnico, attività di disegnatore.
E che il abbia operato in favore di Pt_1 Controparte_2
e da questa abbia necessariamente (direttamente
[...] ovvero indirettamente) preso ordini, vi è conferma, oltre che nelle difese delle appellate e nelle ragioni sottese al licenziamento, anche nelle dichiarazioni dei testimoni (FR, ) i quali hanno confermato una simile CP_3 CP_4 realtà: - FR: << È vero, il sig. era un disegnatore, era stato assunto Pt_1 ritengo per aiutare , libero professionista che lavorava per , CP_4 CP_2 nell'ambito della vendita […] Confermo, a sentivo che veniva chiesta la preparazione Pt_1 di rendering e planimetria degli immobili ai fini dell'attività di vendita, in particolare era l'arch. , e mi sembra anche la sig.ra , addetta alle vendite di CP_4 Tes_1
, la quale si occupava anche dei contatti con i clienti, a richiedere a di CP_2 Pt_1 preparare le tavole necessarie ad esempio per le stipule>>; - <Premesso che CP_3 inizialmente io e eravamo in uffici distinti;
so che lui dapprima faceva tutta la Pt_1 documentazione per le vendite, e in almeno in un'occasione si erano dati appuntamento in cantiere con per incontrare un cliente>>; - Pesavento: < CP_4
Planimetria base venivano preparate da me e e costituiscono una parte della Pt_1 documentazione per la vendita […] inoltre ai fini delle vendite si occupava Pt_1 anche di realizzare i rendering, anche per il sito web […] veniva anche in Pt_1 cantiere o in azienda per incontrare i clienti insieme a me o alla collega chi ha il tempo si
11 occupava delle vendite, […] Il sito web su cui io e Persona_2 Pt_1 lavoravamo era quello di CP_2
Quindi, è certo che nel caso di specie ricorre una ipotesi, quantomeno, di codatorialità oltre che, come afferma la pronuncia di primo grado, di sussistenza di un unitario, ancorché complesso, datore di lavoro. Dovendosi in ogni caso, sotto tale profilo, a suffragio delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, rilevare come la Suprema Corte di cassazione (cfr. cass. civ. 26170/2025) abbia anche di recente avuto modo di chiarire come la codatorialità possa sussistere non solo nei casi di frazionamento fraudolento di un gruppo di imprese ma anche in presenza di gruppi genuini (quale quello costituito dalle appellanti pare essere) allorquando (a) vi sia effettiva integrazione organizzativa, produttiva ed economico-funzionale (come è evidente vi è nel caso di specie) e (b) la prestazione lavorativa sia condivisa tra più società del gruppo nell'interesse comune di modo che conseguenza di un simile accertamento di fatto è la configurazione di una obbligazione solidale a carico di tutte le società utilizzatrici della prestazione, ciò sia con riferimento al pagamento della retribuzione sia con riferimento alla tutela contro i licenziamenti illegittimi.
Deve quindi essere confermata la pronuncia di primo grado con riferimento a tale aspetto il quale, come subito in appresso si vedrà, ha rilevanti conseguenze anche al fine della ricostruzione delle ragioni oggettive di licenziamento.
9. Posto quanto sopra e, con ciò, venendo alla verifica circa l'effettività, o meno, dei motivi obiettivi del recesso dell'appellato datore di lavoro (come sopra strutturato), occorre qui ribadire come parte datoriale abbia motivato il licenziamento del adducendo la sussistenza di una crisi di mercato e, Pt_1 in particolare, di un calo delle vendite di immobili e, da qui, la necessità di operare una ristrutturazione organizzativa (essendo tale ultimo aspetto, per ovvie ragioni, estraneo all'indagine da parte del giudice che certamente non può sindacare in ordine alle strategie, anche di carattere organizzativo, adottate dall'impresa al fine di affrontare il mercato). Ciò detto, utile è quindi rimarcare come parte appellata non motivi il licenziamento adducendo, ad esempio, cosa invero effettuata nel corso del giudizio al fine di spiegare il perchè dell'assunzione (pochi mesi prima del licenziamento del del , Pt_1 Pt_2 la necessità di avvalersi di lavoratori con differenti competenze.
Il perimetro dell'indagine, imposto dal datore di lavoro all'atto di motivare le ragioni del proprio recesso dal contratto di lavoro, impone, pertanto, di
12 stabilire se ci fosse una crisi e, in particolare, se tale crisi sia stata determinata, sia correlata, al calo delle vendite.
Ora, parte appellata ha ritenuto di fornire una simile prova fornendo dati – documentandoli – afferenti alla sola e non anche a Controparte_1 la quale, peraltro, è il Controparte_2 soggetto che si occupa delle vendite e le cui scritture contabili avrebbero potuto (ove presenti), fornire utili indicazioni in ordine all'effettività delle ragioni del licenziamento del Pt_1
Ecco allora che, già solo per quanto sopra evidenziato, posto che incombe certamente sul datore di lavoro l'onere di dar prova di avere correttamente esercitato il potere di recedere dal rapporto di lavoro, ben possibile è affermare la non effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento del Pt_1
Ed infatti, se per un verso la documentazione prodotta dà conto di un calo di fatturato di nulla è dato sapere in merito alla Controparte_1 situazione di a quale, come Controparte_2 sopra detto, è la società del gruppo che si occupa delle vendite il cui calo il datore di lavoro ha posto a fondamento delle ragioni del licenziamento del
Pt_1
Nessun calo di vendite è pertanto stato dimostrato.
10. Quanto poi alla diretta dimostrazione in giudizio – a carico del lavoratore
– della <insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro>>, fermo restando che, come appena sopra detto, certamente non vi è prova del calo di vendite di immobili e di fatturato, reputa il Collegio poter ricorrere ad indici, per così dire indiziari, tali da consentire di affermare che l'azienda – il gruppo, i più datori di lavoro, nel loro complesso - era tutt'altro che in crisi.
Ed infatti, è assodato come l'ufficio presso il quale operava il PA abbia avuto al suo interno, prima dell'assunzione dell'appellante e dopo il suo licenziamento, un invariato numero di lavoratori (due), avendo detto ufficio peraltro visto la contemporanea presenza di tre addetti nel momento di coesistenza del PA e del (quest'ultimo essendo il lavoratore che Pt_2 parte datoriale ha riferito essere stato assunto qualche mese prima del licenziamento dell'appellato, in quanto dotato di maggiori competenze, in sostituzione del PA).
L'invarianza del numero di lavoratori all'interno di un medesimo ufficio che, in base alle tesi datoriali, avrebbe dovuto essere rimaneggiato per fronteggiare
13 una crisi, induce a ritenere non esservi stata alcuna crisi tanto che non vi è stato alcuna riorganizzazione oggettiva dell'ufficio né, come subito in appresso verrà chiarito, soggettiva.
10.1. Ad identica considerazione, rafforzandola, oltre al fatto delle ulteriori (seppur una sola unità) assunzioni, conduce il fatto che il non risulta Pt_2 avere svolto mansioni tanto dissimili da quelle cui era assegnato il Pt_1
Ed infatti, è stato lo stesso ad affermare nel corso della propria Pt_2 escussione testimoniale di avere nella sostanza sostituito il <I Pt_1 disegni che prima faceva il abbiamo iniziato a farli, dopo il suo licenziamento Pt_1 solo io e […] Preciso che la mia mansione principale è quella di disegnatore CP_3 presso l'ufficio tecnico, […]. Confermo che preparava disegni specifici per le Pt_1 vendite, piantine o altre tavole, ha richiesta di o dei suoi clienti, tramite CP_2 [...]
. Nei mesi in cui io sono stato con lui all'ufficio tecnico, si Tes_2 Pt_1 occupava di queste mansioni ai fini delle vendite. Attualmente questa attività la svolgo prevalentemente io>>; il ha poi precisato di avere iniziato a sfruttare le Pt_2 proprie specifiche competenze (quelle che lo differenzierebbero dall'appellante) in via del tutto residuale e, comunque, in periodo successivo, non di poco, alla propria assunzione: << È vero, collaboro anche a progetti che riguardano le mie competenze specialistiche essendo io laureato in assetto del territorio e tutela del paesaggio. Collaboro con altri colleghi […]. Preciso che la mia mansione principale è quella di disegnatore presso l'ufficio tecnico, ma capita che venga coinvolto occasionalmente anche in queste attività specialistiche […] Attualmente, da qualche mese sto collaborando al progetto per il parco pomari che richiede competenze specialistiche per la riqualificazione ambientale;
non ho collaborato ad altri progetti con profili attinenti l'impatto ambientale o la progettazione paesaggistica all'interno di . CP_1
È quindi assodato, alla luce delle dichiarazioni rese dal collega che sarebbe stato assunto per sostituire il in quanto dotato di maggiori Pt_1 competenze, come lo stesso abbia in effetti operato in perfetta sostituzione dell'appellante avendo assolto a differenti compiti in via del tutto residuale e, in ogni caso, a decorrere da qualche mese prima della sua escussione (ottobre 2023) come testimone innanzi al Tribunale di Vicenza;
vale a dire dopo oltre un anno dalla sua assunzione (antecedente al licenziamento oggetto di causa) e dal licenziamento del (luglio 2022); ciò a conferma che, non provata Pt_1 alcuna programmazione dell'allegato (solo in sede giudiziale) avvicendamento tra i due lavoratori, non vi era alcuna ragione per procedere, a luglio 2022, al licenziamento del Pt_1
Simili dichiarazioni del , al pari della ricostruzione sostenuta dal Pt_2 lavoratore appellante, trovano poi conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri
14 testimoni escussi (colleghi del e del i quali hanno in buona Pt_2 Pt_1 sostanza ricordato di come il avesse sostituito il PA Pt_2 assumendone le mansioni: - FR: <rendering e disegni necessari ai fini delle vendite vengono oggi realizzati dai due disegnatori sopra menzionati (TT E RO)>>; - <la documentazione (piante e rendering) per le vendite la fa CP_3
; è compito che è sempre stato svolto dall'ufficio tecnico, anche da me in passato, Pt_2 ma attualmente la fa sostanzialmente Parte_2
Quale ulteriore e finale dato indiziario, a suffragio della tesi del lavoratore di effettiva insussistenza di una situazione di crisi, le stesse difese assunte dal collettivo datore di lavoro, tese ad occultare quei dati che, in modo elementare e diretto, avrebbero consentito, mediante la consultazione del fatturato congiunto di e di Controparte_1 Controparte_2 di comprendere quale fosse l'effettiva situazione nella
[...] quale le stesse operavano. È un dato assodato, lo si deve qui ribadire, che il risulta essere stato licenziato con una motivazione attinente Pt_1 all'attività imprenditoriale di Controparte_2 le cui scritture contabili, idonee a dimostrare la dedotta crisi nelle
[...] vendite, non risulta essere stata riversata in atti.
Deve pertanto concludersi per l'insussistenza – oggettiva – del fatto addotto a fondamento del licenziamento del Pt_1
11. Posto quanto sopra – quindi assodata la insussistenza delle ragioni oggettive poste a fondamento del licenziamento dell'appellante -, alla luce della sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale – la n. 128/2024 – consegue all'affermazione di illegittimità del licenziamento del la Pt_1 sanzione dallo stesso invocata nella formulazione dell'atto di appello;
vale a dire la reintegra previo annullamento del recesso datoriale.
12. Quanto alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, fermo restando che incontestata è la misura della retribuzione mensile (€ 2.667,49) da porre a base del dovuto risarcimento, rileva il Collegio come non risulti sviluppato dalla parte appellata (appellante incidentale) alcun motivo di appello inerente all'aliunde perceptum vel percipiendum comparendo tale terminologia solo all'atto della formulazione delle conclusioni, dovendosi inoltre chiarire come del tutto esplorativa sia la richiesta istruttoria di acquisizione dell'estratto conto contributivo non avendo peraltro parte datoriale esplicitato le ragioni della mancata autonoma acquisizione dello stesso, certamente potendo il giudice provvedere ai senso dell'art. 210 cpc solamente in ipotesi di impossibilità della parte di procurarsi la documentazione e le indispensabili informazioni atte a fornire la prova delle proprie tesi ed allegazioni.
15 13. In merito alle spese di giudizio, infine, queste non possono che seguire la soccombenza ed essere liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, secondo valori medi in linea con lo scaglione di riferimento (causa dal valore indeterminato), tenuto conto che nel caso di specie non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma del 4° e del 5° capo del dispositivo della sentenza impugnata, annulla il licenziamento intimato in data 29/7/2022 e, conseguentemente,
- condanna le parti appellate alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.667,49), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in ogni caso con la limitazione di cui al secondo periodo dell'art. 3, co. 2, DLgs 23/2015,
- condanna, altresì, le parti appellate al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- rigetta gli appelli incidentali;
- confermata la statuizione sulle spese di cui alla sentenza impugnata, condanna le parti appellate, in solido tra loro, a rifondere in favore della parte appellante i costi del presente grado di giudizio a tale titolo liquidando la somma di € 6.946,00 oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa);
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellate/appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo Il Presidente dott. Gianluca Alessio
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