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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/10/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5660/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5660/2023 promossa da: con l'Avv. SIRINGO CRISTIANO (PEC: Parte_1
,) Email_1 ATTORE contro con l'Avv. BARRACO CHIARA (PEC: Controparte_1 Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 20.7.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 31.10.2023 l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Velletri, n. 2785/2022, R.G. n. 4774/2019, pubblicata in data 24 aprile 2023, e non notificata, annullando il Verbale di contestazione n. ZX260 del 28.02.2018, n. registro 2418/2018, emesso dal per violazione dell'art. 142 comma 9 D.Lgs 285/92 e Parte_2 notificato il 13.03.2018, per i motivi ivi spiegati.i”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello spiegato dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 2785/2022 del Giudice di Pace di Velletri ai sensi di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Nel merito, rigettare l'appello di controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le osservazioni che precedono, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onora ri del doppio grado di giudizio;
In ogni caso, Voglia condannare la controparte al pagamento delle spese e delle competenze professionali ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
L'appello è inammissibile e deve essere rigettato.
Occorre infatti osservare che, secondo quanto allegato dalla difesa di parte appellante, “L'odierno pagina 1 di 3 ricorrente depositava personalmente, in data 30 Marzo 2018, “Ricorso ai sensi dell'art. 204 BIS del Codice della Strada”, innanzi al Giudice di Pace di Velletri, avverso Verbale di contestazione n. ZX260 del 28.02.2018, n. registro 2418/2018, emesso dal Comune di Comando di Polizia CP_1 Locale per violazione dell'art. 142 comma 9 D.Lgs 285/92, e notificato al detto il Parte_1 13.03.2018; 2) Il procedimento, innanzi al Giudice di Pace di Velletri, assumeva R.G. n. 1501/2018, e veniva assegnato al Giudice Dott. Fabio De Felice, della 1^ Sezione, e prima udienza fissata per il giorno 31.05.2019 per discutere dell'annullamento o dell'inefficacia del detto Verbale di contestazione n. ZX260 del 28.02.2018, n. registro 2418/2018, emesso dal Comune Comando di Polizia CP_1 Locale per violazione dell'art. 142 comma 9 D.Lgs 285/92 e notificato il 13.03.2018; 3) Che l'odierno ricorrente si presentava di persona innanzi al detto Ill.mo Giudicante il giorno 31.05.2019 per insistere nella sua domanda ed il Giudice di Pace di Velletri, Dott. De Felice, rinviava per la discussione all'udienza del 17 aprile 2020 senza sospendere il verbale impugnato;
4) Che poi incredibilmente, in data 04.09.2019, il ricorrente riceveva notifica di di Cancelleria Pt_1 Parte_3 da parte del Giudice di Pace di Velletri per “mancata comparizione ingiustificata del ricorrente e conseguente conferma dell'atto impugnato” in quanto lo stesso ricorrente odierno NON SI SAREBBE PRESENTATO ALL'UDIENZA DEL 26 LUGLIO 2019 con conseguente archiviazione del procedimento”.
In buona sostanza l'appellante censura l'errore del giudice di pace che avrebbe convalidato l'ordinanza ingiunzione opposta sull'erroneo presupposto della mancata presenza dell'opponente all'udienza del 26.7.2019; erroneo in quanto il medesimo giudice all'udienza del 31.5.2019 aveva rinviato la discussione della causa all'udienza del 17.4.2020.
Allega inoltre l'appellante che, a seguito della comunicazione dell'ordinanza di conferma del verbale impugnato, il medesimo procedeva, in data 25 ottobre 2019 a depositare Ricorso in Riassunzione allo stesso Giudice di Pace di Velletri “affinchè lo stesso, fissata l'udienza di riassunzione, volesse: 1) IN VIA PRELIMINARE: Emettere, inaudita altera parte, Ordinanza di sospensione degli effetti del
“Verbale di contestazione n. ZX260 del 28.02.2018, n. registro 2418/2018, emesso dal Comune di
Comando di Polizia Locale per violazione dell'art. 142 comma 9 D.Lgs 285/92 notificato il CP_1 13.03.2018”; 2) IN VIA PRINCIPALE: Annullare e/o dichiarare inefficace il “Verbale di contestazione n. ZX260 copia per violazione dell'art. 142 comma 9 D.Lgs 285/92 notificato il 13.03.2018”, per tutti i motivi già espressi nel ricorso principale ivi integralmente riportato. 6) Che quindi il detto Ricorso in riassunzione veniva rubricato al n. di R.G. 4774/2019 del detto Giudice di Pace, e dopo varie udienze e discussioni, il 2/10/20 poi rinviata al 16/3/22 e successivamente al 21/12/22, veniva rigettato con la motivazione di cui alla Sentenza n. 2785/2022 ivi allegata in copia autentica, ovvero: “Come eccepito e prodotto documentalmente dal convenuto , l'odierno opponente ha già proposto Controparte_1 opposizione al verbale oggi impugnato e per il quale il Giudice di Pace Dr De Felice, nel giudizio recante RG n. 1501/2018, ha emesso provvedimento in data 26.07.2019 con il quale ha convalidato il verbale impugnato. Ne consegue che l'opposizione è inammissibile”.
L'appellante censura la sentenza con cui il giudice di pace ha ritenuto inammissibile l'opposizione conseguente al ricorso in riassunzione allegando che “la seconda quando sempre il Giudice di pace di Veleltri Dott.ssa Anna Di Bianco nella Sentenza n. 2785/2022 afferma che l'odierno opponente aveva già proposto opposizione al verbale impugnato e per il quale il Giudice di Pace Dr De Felice, nel giudizio recante RG n. 1501/2018, aveva emesso provvedimento in data 26.07.2019 con il quale convalidava il verbale impugnato, quando invece il tema del Ricorso in Riassunzione recante RG n. 4774/2019 era l'errore del Giudice De Felice e la sua archiviazione del Ricorso iniziale del Pt_1 Affermare nella Sentenza impugnata odiernamente che, l'odierno opponente aveva già proposto opposizione al verbale impugnato per il quale il Giudice di Pace Dott. De Felice, nel giudizio recante RG n. 1501/2018, aveva emesso provvedimento in data 26.07.2019 con il quale aveva convalidato il verbale impugnato con conseguenza che l'opposizione è inammissibile, è falso ed è un errore pagina 2 di 3 clamoroso reiterato per ben due volte dal Giudice di Pace di Velletri.”.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe errato per non aver considerato che “il tema del Ricorso in Riassunzione recante RG n. 4774/2019 era l'errore del Giudice De Felice e la sua archiviazione del Ricorso iniziale del . Pt_4
La censura è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
Osserva il Tribunale che il provvedimento conclusivo del primo giudizio avanti al giudice di pace rubricato al RG 1501/2018 ha natura di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 6, comma 10 lett. b)
“quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.” nei confronti della quale è ammesso appello.
Ne segue che l'odierno appellante, per censurare gli errori dell'ordinanza del 26.7.2019 emessa dal giudice di pace De Felice, avrebbe dovuto promuovere appello avverso la stessa e non riassumere avanti al medesimo giudice di pace il giudizio stante la definizione del giudizio avanti al giudice di pace con l'ordinanza non appellata.
Appare quindi corretta la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che:
La sentenza deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (1.080,00) e con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello:
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5660/2023 promossa da: con l'Avv. SIRINGO CRISTIANO (PEC: Parte_1
,) Email_1 ATTORE contro con l'Avv. BARRACO CHIARA (PEC: Controparte_1 Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 20.7.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 31.10.2023 l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Velletri, n. 2785/2022, R.G. n. 4774/2019, pubblicata in data 24 aprile 2023, e non notificata, annullando il Verbale di contestazione n. ZX260 del 28.02.2018, n. registro 2418/2018, emesso dal per violazione dell'art. 142 comma 9 D.Lgs 285/92 e Parte_2 notificato il 13.03.2018, per i motivi ivi spiegati.i”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello spiegato dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 2785/2022 del Giudice di Pace di Velletri ai sensi di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Nel merito, rigettare l'appello di controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le osservazioni che precedono, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onora ri del doppio grado di giudizio;
In ogni caso, Voglia condannare la controparte al pagamento delle spese e delle competenze professionali ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
L'appello è inammissibile e deve essere rigettato.
Occorre infatti osservare che, secondo quanto allegato dalla difesa di parte appellante, “L'odierno pagina 1 di 3 ricorrente depositava personalmente, in data 30 Marzo 2018, “Ricorso ai sensi dell'art. 204 BIS del Codice della Strada”, innanzi al Giudice di Pace di Velletri, avverso Verbale di contestazione n. ZX260 del 28.02.2018, n. registro 2418/2018, emesso dal Comune di Comando di Polizia CP_1 Locale per violazione dell'art. 142 comma 9 D.Lgs 285/92, e notificato al detto il Parte_1 13.03.2018; 2) Il procedimento, innanzi al Giudice di Pace di Velletri, assumeva R.G. n. 1501/2018, e veniva assegnato al Giudice Dott. Fabio De Felice, della 1^ Sezione, e prima udienza fissata per il giorno 31.05.2019 per discutere dell'annullamento o dell'inefficacia del detto Verbale di contestazione n. ZX260 del 28.02.2018, n. registro 2418/2018, emesso dal Comune Comando di Polizia CP_1 Locale per violazione dell'art. 142 comma 9 D.Lgs 285/92 e notificato il 13.03.2018; 3) Che l'odierno ricorrente si presentava di persona innanzi al detto Ill.mo Giudicante il giorno 31.05.2019 per insistere nella sua domanda ed il Giudice di Pace di Velletri, Dott. De Felice, rinviava per la discussione all'udienza del 17 aprile 2020 senza sospendere il verbale impugnato;
4) Che poi incredibilmente, in data 04.09.2019, il ricorrente riceveva notifica di di Cancelleria Pt_1 Parte_3 da parte del Giudice di Pace di Velletri per “mancata comparizione ingiustificata del ricorrente e conseguente conferma dell'atto impugnato” in quanto lo stesso ricorrente odierno NON SI SAREBBE PRESENTATO ALL'UDIENZA DEL 26 LUGLIO 2019 con conseguente archiviazione del procedimento”.
In buona sostanza l'appellante censura l'errore del giudice di pace che avrebbe convalidato l'ordinanza ingiunzione opposta sull'erroneo presupposto della mancata presenza dell'opponente all'udienza del 26.7.2019; erroneo in quanto il medesimo giudice all'udienza del 31.5.2019 aveva rinviato la discussione della causa all'udienza del 17.4.2020.
Allega inoltre l'appellante che, a seguito della comunicazione dell'ordinanza di conferma del verbale impugnato, il medesimo procedeva, in data 25 ottobre 2019 a depositare Ricorso in Riassunzione allo stesso Giudice di Pace di Velletri “affinchè lo stesso, fissata l'udienza di riassunzione, volesse: 1) IN VIA PRELIMINARE: Emettere, inaudita altera parte, Ordinanza di sospensione degli effetti del
“Verbale di contestazione n. ZX260 del 28.02.2018, n. registro 2418/2018, emesso dal Comune di
Comando di Polizia Locale per violazione dell'art. 142 comma 9 D.Lgs 285/92 notificato il CP_1 13.03.2018”; 2) IN VIA PRINCIPALE: Annullare e/o dichiarare inefficace il “Verbale di contestazione n. ZX260 copia per violazione dell'art. 142 comma 9 D.Lgs 285/92 notificato il 13.03.2018”, per tutti i motivi già espressi nel ricorso principale ivi integralmente riportato. 6) Che quindi il detto Ricorso in riassunzione veniva rubricato al n. di R.G. 4774/2019 del detto Giudice di Pace, e dopo varie udienze e discussioni, il 2/10/20 poi rinviata al 16/3/22 e successivamente al 21/12/22, veniva rigettato con la motivazione di cui alla Sentenza n. 2785/2022 ivi allegata in copia autentica, ovvero: “Come eccepito e prodotto documentalmente dal convenuto , l'odierno opponente ha già proposto Controparte_1 opposizione al verbale oggi impugnato e per il quale il Giudice di Pace Dr De Felice, nel giudizio recante RG n. 1501/2018, ha emesso provvedimento in data 26.07.2019 con il quale ha convalidato il verbale impugnato. Ne consegue che l'opposizione è inammissibile”.
L'appellante censura la sentenza con cui il giudice di pace ha ritenuto inammissibile l'opposizione conseguente al ricorso in riassunzione allegando che “la seconda quando sempre il Giudice di pace di Veleltri Dott.ssa Anna Di Bianco nella Sentenza n. 2785/2022 afferma che l'odierno opponente aveva già proposto opposizione al verbale impugnato e per il quale il Giudice di Pace Dr De Felice, nel giudizio recante RG n. 1501/2018, aveva emesso provvedimento in data 26.07.2019 con il quale convalidava il verbale impugnato, quando invece il tema del Ricorso in Riassunzione recante RG n. 4774/2019 era l'errore del Giudice De Felice e la sua archiviazione del Ricorso iniziale del Pt_1 Affermare nella Sentenza impugnata odiernamente che, l'odierno opponente aveva già proposto opposizione al verbale impugnato per il quale il Giudice di Pace Dott. De Felice, nel giudizio recante RG n. 1501/2018, aveva emesso provvedimento in data 26.07.2019 con il quale aveva convalidato il verbale impugnato con conseguenza che l'opposizione è inammissibile, è falso ed è un errore pagina 2 di 3 clamoroso reiterato per ben due volte dal Giudice di Pace di Velletri.”.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe errato per non aver considerato che “il tema del Ricorso in Riassunzione recante RG n. 4774/2019 era l'errore del Giudice De Felice e la sua archiviazione del Ricorso iniziale del . Pt_4
La censura è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
Osserva il Tribunale che il provvedimento conclusivo del primo giudizio avanti al giudice di pace rubricato al RG 1501/2018 ha natura di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 6, comma 10 lett. b)
“quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.” nei confronti della quale è ammesso appello.
Ne segue che l'odierno appellante, per censurare gli errori dell'ordinanza del 26.7.2019 emessa dal giudice di pace De Felice, avrebbe dovuto promuovere appello avverso la stessa e non riassumere avanti al medesimo giudice di pace il giudizio stante la definizione del giudizio avanti al giudice di pace con l'ordinanza non appellata.
Appare quindi corretta la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che:
La sentenza deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (1.080,00) e con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello:
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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