Articolo 225 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
Art. 225. Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente 1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso da cause ad essi non imputabili.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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