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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3733/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Marialuisa Spinelli, presso cui è stato eletto domicilio in Lissone, via Donatello n. 12, giusta la procura in atti
ATTORE E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carolina Bonzio, CP_1 P.IVA_1 presso cui è stato eletto domicilio in Milano, viale Lazio n. 6, giusta la procura in atti
CONVENUTA E (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE E (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_3 Alessandro Spinella e Gabriele Pizzella, presso cui è stato eletto domicilio in Roma, via Barberini n. 36, giusta le procure in atti
TERZA CHIAMATA OGGETTO del giudizio: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti: Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni depositata in Parte_1 data 16.04.2025): In via principale
- condannare al ripristino della conformità dell'autovettura CP_1 GLC 300 de AT Plug-in Coupe MG Line Premium targata CP_2 GP510WN e per l'effetto condannare a sostituire all'attore la CP_1 suddetta autovettura, acquistata dal signor con altra autovettura Parte_1
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio del medesimo modello e caratteristiche tecniche, estetiche ed accessorie dell'autovettura sopra indicata, con oneri, imposte e spese conseguenti a carico di anche per trascrizione e/o annotazione al P.R.A. e CP_1 voltura/trasferimento del contratto di finanziamento sulla nuova autovettura e per l'effetto dichiarare altresì che il contratto di finanziamento collegato all'autovettura GLC 300 de AT Plug-in Coupe MG Line CP_2 Premium targata GP510WN dovrà intendersi collegato all'autovettura che verrà data in sostituzione da CP_1
- per l'effetto, ordinare al P.R.A., con esenzione di responsabilità, di voler annotare e/o trascrivere la sentenza che dispone la sostituzione contrattuale di cui sopra;
- condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una CP_1 somma di denaro che sarà fissata dal Giudice per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna alla sostituzione dell'autovettura, che si indica in €.100,00 al giorno o nella diversa misura che verrà ritenuta equa dal Giudice In via subordinata
- dichiarare risolto il contratto con il quale il signor ha Parte_1 acquistato da l'autovettura GLC 300 de AT CP_1 CP_2 Plug-in Coupe MG Line Premium targata GP510WN, nonché il relativo contratto di manutenzione “service care”;
- per l'effetto ordinare al P.R.A., con esenzione di responsabilità, di voler annotare e/o trascrivere la sentenza che dispone la risoluzione contrattuale di cui sopra;
- condannare a pagare al signor l'importo di CP_1 Parte_1
€.13.587,18 o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, corrispondente al valore residuo dell'autovettura targata GB219TD data in permuta dal signor a oltre interessi legali dalla permuta alla Parte_1 CP_1 domanda giudiziale ed interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- per effetto della risoluzione del contratto collegato di vendita, dichiarare risolto il collegato contratto di finanziamento stipulato in data 11.7.2023 con la società finanziaria MERCEDES Controparte_3
- condannare a Controparte_4 rimborsare all'attore le rate di finanziamento alla stessa già pagate e che l'attore pagherà anche in corso di causa sino alla risoluzione del contratto, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, oltre interessi legali dalla data del pagamento alla domanda ed interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
In via di ulteriore subordine nella denegata ipotesi in cui venga rigettata la domanda di risoluzione del collegato contratto di finanziamento e di ripetizione da MERCEDES –
[...] delle somme corrisposte dall'attore per il Controparte_3 finanziamento erogato:
- dichiarare risolto il contratto con il quale il signor ha Parte_1 acquistato da l'autovettura GLC 300 de AT CP_1 CP_2
2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Plug-in Coupe MG Line Premium targata GP510WN, nonché il relativo contratto di manutenzione “service care”;
- per l'effetto ordinare al P.R.A., con esenzione di responsabilità, di voler annotare e/o trascrivere la sentenza che dispone la risoluzione contrattuale di cui sopra;
-condannare a pagare al signor l'importo di CP_1 Parte_1
€.13.587,18 o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, corrispondente al valore residuo dell'autovettura targata GB219TD data in permuta dal signor a oltre interessi legali dalla permuta alla Parte_1 CP_1 domanda giudiziale ed interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- condannare al risarcimento del danno a favore del signor CP_1 e per l'effetto a rimborsare all'attore le rate di finanziamento già pagate Pt_1 a e quelle che Controparte_4 l'attore pagherà sino al saldo ed estinzione del finanziamento, nonché ogni altro onere eventualmente corrisposto che dovesse risultare in corso di causa, il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento alla domanda ed interessi al tasso previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo. in ogni caso
- condannare a risarcire il danno ulteriore patito e patiendo CP_1 dall'attore per i fatti indicati in atti, che si quantifica in € 5.000,00, salvo diversa e/o miglior stima, da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino al saldo.
- rigettare le domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni tutte ex adverso proposte e condannare a risarcire al signor i danni CP_1 Parte_1 ulteriormente subiti dall'attore a seguito della restituzione della courtesy car in data 26.9.2024 e per l'effetto: a) condannare a rimborsare all'attore le rate di finanziamento CP_1 pagate a Mercedes e che ancora pagherà alla Controparte_4 stessa, a decorrere dal 26.9.2024 fino alla sostituzione dell'auto CP_2 GLC 300 de AT Plug-in Coupe MG Line Premium targata GP510WN oppure fino alla risoluzione del contratto di acquisto dell'auto suddetta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) condannare a rimborsare all'attore le rate di finanziamento CP_1 pagate alla e che ancora Controparte_5 pagherà alla stessa, a decorrere dal 26.9.2024 fino alla sostituzione dell'auto GLC 300 de AT Plug-in Coupe MG Line Premium targata CP_2 GP510WN oppure fino alla risoluzione del contratto di acquisto dell'auto suddetta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
- disporre la cancellazione, ai sensi dell'art.89 cpc, delle seguenti espressioni offensive contenute a pagina 8 della comparsa di risposta di ed a pagina 1 CP_1 della memoria ex art.171 ter n.2 cpc: “facili ad intentare cause o a gettare CP_1 discredito sulla convenuta” (pag. 8 comparsa di risposta) e “livore che non dovrebbe appartenere ad una domanda relativa ad un'auto” (pag.1 memoria 171 ter n.2 cpc).
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio In via istruttoria (omissis)
Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni depositata in data CP_1 17.04.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via istruttoria: (omissis) Nel merito: in via principale, rigettare la domanda di ripristino in quanto superata dal ripristino già avvenuto in data 18/04/2024; rigettare altresì di conseguenza la sostituzione richiesta, in quanto inesistente, al momento della domanda, il difetto lamentato;
rigettare ogni altra domanda formulata dall'attore anche in via subordinata formulata in quanto priva di fondatezza, così come ogni domanda di danno. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda attorea, considerato che esercita sin d'ora il regresso ai sensi CP_1 dell'art. 134 Codice del Consumo nei confronti di da Controparte_4 cui chiede di essere integralmente manlevata, sia riguardo ai danni cui fosse condannata nei confronti dell'attore, sia riguardo al passaggio diretto della trascrizione di detta autovettura al PRA – previa risoluzione a sua volta del contratto di acquisto effettuato da sia riguardo le Controparte_4 spese di lite;
chiede altresì – in caso di accoglimento delle domande attoree – la condanna di anche al risarcimento dei danni subiti da Controparte_4 CP_1 pari ad Euro 14.840,87, salvo successivi;
rigettare ogni ulteriore domanda nei confronti di CP_1 Spese rifuse.
Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni Controparte_2 depositata in data 17.04.2025): Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
- nel merito, rigettare la domanda di manleva avanzata dalla nei CP_1 confronti di in quanto infondata, indimostrata e, Controparte_2 comunque, respingerla per effetto del rigetto, per quanto di ragione, delle domande attoree. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato in data 28 maggio 2024,
ha allegato di aver acquistato da l'autovettura Parte_1 CP_1 GLC 300 de AT MG , telaio CP_2 CP_6 CP_7 n. W1NKJ0KB8RF039992, con alimentazione ibrida (diesel/elettrica), il tutto per un corrispettivo pari ad euro 103.087,18, di cui euro 13.587,18 corrisposti mediante dazione in permuta di altra autovettura ed euro 89.500,00 mediante stipulazione di un contratto di finanziamento finalizzato con CP_2 per il complessivo importo di euro 110.653,40, Controparte_4 quest'ultimo comprensivo di capitale, interessi e spese.
, assumendo che l'autovettura acquistata aveva presentato una Parte_1 serie di guasti, in conseguenza dei quali essa era rimasta inutilizzata per un rilevante periodo di tempo senza esito positivo, ha dunque evocato in giudizio e rassegnando nei CP_1 Controparte_2 loro confronti conclusioni di merito di contenuto analogo a quello riportato in epigrafe. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, sostenendo, tra CP_1
l'altro, che dal 18 aprile 2024 il veicolo era stato riparato, ed ha chiamato in giudizio la sua dante causa domandando condannarsi Controparte_2 la stessa a garantirla in ordine alle pretese avversarie nonché a risarcirle i danni subiti in relazione alla vicenda in esame. La domanda di risarcimento dei danni è stata proposta anche in via riconvenzionale nei confronti dell'attore. La convenuta è rimasta Controparte_2 contumace. La terza chiamata ha domandato il rigetto delle Controparte_2 domande avversarie. La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. In punto di fatto, deve osservarsi in primo luogo che non è contestata la sussistenza in capo all'odierno attore della qualità di consumatore, il che rende applicabile alla fattispecie la disciplina di cui al D. Lgs. n. 206/2005. La circostanza che l'autovettura acquistata nuova dall'odierno attore per un corrispettivo elevato (euro 103.087,18) abbia subito molteplici tentativi di riparazione, avendo il mezzo presentato problemi di funzionamento manifestatisi entro i sei mesi dalla consegna, emerge dalla documentazione in atti (fatture relative agli interventi in garanzia, fotografie dei messaggi di errore, comunicazioni). Lo storico prodotto dalla società convenuta sub doc. 4 documenta la permanenza dell'auto per cui è causa in riparazione dal 27.10.2023 al 10.01.2024 e dal 24.01.2024 quanto meno fino al 18.04.2024, e dunque per una durata di oltre cinque mesi. Dallo stesso si evince che il veicolo era rimasto in panne (cfr.: pagina 14 del documento in questione), che esso a volte non si avviava (cfr.: pagina 11 del documento in questione) e che erano stati riscontrati guasti di comunicazione in molte centraline (cfr.: pagina 13 del documento in questione); i dati di cui sopra integrano gli estremi dell'ammissione di fatti sfavorevoli alla parte che ha prodotto il documento medesimo. Peraltro, trattasi solo degli ultimi tentativi di riparazione. Quanto all'esito dell'ultimo intervento, la convenuta e la terza chiamata hanno dedotto concordemente che esso era stato positivo. L'attore ha contestato la circostanza ed ha addotto, tra l'altro, a sostegno delle sue difese, il fatto che gli alert che gli pervenivano sul cellulare in ordine a qualunque manomissione dell'auto attestavano l'esecuzione di interventi, pur se imprecisati, anche in epoca successiva all'aprile 2024 (si vedano, in proposito, le fotografie delle relative schermate). Anche la pacifica offerta dell'auto di cortesia in favore dell'attore per il periodo dal 4 maggio 2024 in poi, dunque successivamente al preteso esito positivo della riparazione, pare in contrasto con quest'ultima deduzione, né risulta ragionevole ritenere che l'auto sia stata offerta all'attore a seguito di indebite pressioni dello stesso e nonostante la risoluzione dei problemi al mezzo per cui è causa, visto che in tal caso nulla avrebbe impedito alla convenuta di rifiutare tale offerta. Ebbene, a fronte di tale motivata e circostanziata contestazione, nulla è stato provato dalla convenuta e dalla terza chiamata circa l'avvenuta risoluzione dei problemi che avevano interessato l'autovettura per cui è causa. In proposito, lo storico innanzi citato si risolve in una serie di comunicazioni interne, alle quali, in mancanza di elementi di riscontro, non può essere attribuita efficacia probatoria nei confronti dell'attore. Anche i capitoli 3 e 4 articolati dalla convenuta nella memoria istruttoria appaiono insufficienti ai fini della prova, visto che il primo di essi si riferisce alla mera esecuzione dello “aggiornamento del software” ed il secondo riguarda il preteso rifiuto della riconsegna da parte dell'attore. Nessun capitolo di prova è stato, invece, dedotto con riferimento ai test eseguiti sull'auto ed al loro esito, né la questione avrebbe potuto essere risolta con una C.T.U., vista la continuazione degli interventi sul mezzo anche dopo l'aprile 2024, come innanzi si è visto.
3. Sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi che l'art. 129 D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), dispone quanto segue:
“
1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
e d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
e, d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta”. Alla luce di quanto osservato nel paragrafo che precede, deve ritenersi che l'automezzo venduto all'odierno attore sia inidoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, visto che, nel primo anno dalla vendita, esso è stato molto tempo in riparazione, anziché circolare. Come innanzi si è visto, non risulta che le problematiche da cui il bene era interessato siano state risolte nell'aprile 2024, né successivamente. Inoltre, per l'entità dei guasti riscontrati (problemi di carica alle batterie di un'auto ibrida;
spegnimenti improvvisi del motore;
problemi di avvio) e per la durata delle riparazioni, non può ritenersi che i problemi in questione fossero di lieve entità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 bis, comma 5, D. Lgs. n. 206/2005. Essendosi il difetto di conformità manifestato dopo appena due mesi dalla consegna dell'auto all'acquirente, deve presumersi che esso esistesse già a tale data, ex art. 135, comma 1, D. Lgs. 206/2005, non risultando tale ipotesi incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità sopra descritto. Stando così le cose, deve rilevarsi che l'art. 135 bis Cod. Consumo, sopra citato, prevede quanto segue, ai primi tre commi, per quanto rileva in questa sede:
“
1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti: a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità; b) l'entità del difetto di conformità; e c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b)”. Ebbene, in concreto, l'acquirente, in un primo momento, ha accettato quale rimedio quello della riparazione, evidentemente confidando nella sua efficacia ed in un esito positivo degli interventi in tempi ragionevoli. Alla luce dell'esito negativo degli interventi, con richiesta stragiudiziale in data 24.01.2024 (cfr.: doc. 13 dell'attore), l'attore ha dichiarato di optare per la sostituzione del mezzo. Tale richiesta deve essere ritenuta legittima. Sotto un profilo formale, benché la legge non lo specifichi, deve ritenersi che la manifestazione di volontà anche con semplice richiesta stragiudiziale sia coerente con la finalità di elevata protezione del consumatore, cui la disciplina in questione si ispira. Sotto un profilo sostanziale, deve rilevarsi che, anche a voler astrattamente ritenere che i problemi che avevano interessato il mezzo fossero stati risolti nell'aprile 2024, dunque circa un mese prima della proposizione della domanda giudiziale, non potrebbe comunque non osservarsi anche quanto segue:
- tra il gennaio e l'aprile 2024 sono trascorsi circa quattro mesi in cui l'auto non è stata nella disponibilità dell'acquirente;
- l'intervento in questione era l'ennesimo di una serie di tentativi di riparazione complessivamente posti in essere sul bene, sicché non vi era alcuna garanzia che il problema non si ripresentasse, così come avvenuto all'esito di tutti gli interventi precedenti;
- il lasso di tempo in cui l'attore aveva atteso invano la risoluzione dei guasti mediante la riparazione non poteva essere ritenuto insufficiente, in relazione al normale utilizzo cui un'autovettura è destinata (cfr.: art. 135 bis, comma 4, lettera b) Cod. Consumo);
- l'impossibilità per il consumatore di fruire del bene per un lasso di tempo rilevante nel periodo anteriore costituiva un notevole inconveniente per il medesimo. Oltre a ciò, come innanzi si è visto, non è neppure certo che alla data del 18 aprile 2024 i problemi fossero stati definitivamente risolti, visto che, in tal caso, non si spiegherebbero gli ulteriori interventi sull'auto, indicati dall'attore e documentati dal medesimo per quanto nelle sue possibilità. Da quanto precede, deriva come conseguenza che deve essere accolta la domanda di sostituzione dell'auto per cui è causa con altra autovettura del medesimo modello e caratteristiche tecniche, estetiche ed accessorie dell'autovettura sopra indicata, con oneri, imposte e spese conseguenti a carico di anche CP_1 per trascrizione e/o annotazione al P.R.A. Non può ritenersi che la sostituzione medesima imponga alla venditrice costi sproporzionati, atteso l'esito negativo del rimedio primario alternativo, il che ha
8 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio già provocato notevoli inconvenienti per il consumatore, ed in considerazione del fatto che, in caso di mancata sostituzione, l'ulteriore rimedio esperibile non potrebbe che essere quello della risoluzione del contratto, con le conseguenti obbligazioni restitutorie a carico della convenuta stessa. Inoltre, tutte le considerazioni di carattere economico svolte dalla convenuta in ordine alla sussistenza ed all'ammontare di un suo pregiudizio in caso di sostituzione del mezzo sono fondate su valori che, a parte il corrispettivo di acquisto dell'auto da parte della stessa, non trovano alcun riscontro documentale agli atti. Quanto al credito finalizzato cui l'attore ha fatto ricorso per l'acquisto del bene oggetto di causa, esso, a seguito della sostituzione, dovrà intendersi collegato con il nuovo mezzo. Infatti, la sostituzione del bene originariamente consegnato serve a mantenere in essere il rapporto contrattuale relativo alla compravendita, collegato al finanziamento. Nulla va disposto con riferimento alla richiesta di emissione di un ordine di trascrizione al P.R.A., non potendo emettersi un ordine generico e dovendo l'incombente avvenire a cura e spese della società convenuta soltanto a seguito della sostituzione con un'autovettura ben determinata. Infine, ex art. 614 bis c.p.c. va fissata la somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni violazione ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza e la misura massima, il tutto tenuto conto del valore della controversia (euro 103.087,18), della natura della prestazione dovuta (che richiede il rispetto dei tempi normalmente necessari per la produzione dell'auto da parte di terzi), del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento e di ogni altra circostanza utile. Alla luce degli elementi sopra indicati ed in mancanza di allegazione di ulteriori dati da parte della convenuta, pare equo quantificare in quattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza il termine per la sostituzione, nonché in euro 100,00 la penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa, fino ad un massimo di euro 10.300,00, corrispondente al 10% del corrispettivo della vendita.
4. L'attore ha domandato altresì il risarcimento dei danni provocati dal difetto di conformità. Non è chiaro, dal tenore delle conclusioni formulate in atti, se detta domanda sia stata proposta solo in via subordinata. In ogni caso, sul punto, deve osservarsi quanto segue. La prima somma richiesta dall'attore è quella di euro 13.587,16, corrispondente al valore della vecchia auto data in permuta a a fronte dell'acquisto di CP_1 quella per cui è causa. In tale parte, la domanda è infondata, visto che la permuta è avvenuta in conto prezzo e che la sostituzione comporta come conseguenza il mantenimento in essere del rapporto, sicché non deve farsi luogo ad alcuna restituzione. Una seconda somma richiesta è quella corrispondente all'ammontare dei bolli auto non goduti fino ad oggi, oltre ai successivi a scadere. La domanda va disattesa. Invero, oltre al fatto che il pagamento del bollo è legato alla proprietà del mezzo, deve considerarsi che l'auto per cui è causa, sia pure per un periodo limitato, ha circolato per il primo anno dall'acquisto e che, nei periodi in cui ciò non è avvenuto, l'attore ha avuto a sua disposizione le courtesy car messe a sua disposizione dalla convenuta. Anche per quanto concerne il secondo anno dall'acquisto, sebbene l'auto per cui è causa sia rimasta nella disponibilità della convenuta, deve tuttavia osservarsi che l'attore, per circolare, ha utilizzato un'autovettura acquistata da una società a lui riconducibile, e dunque da un soggetto terzo, e che trattasi di mezzo in ordine al quale egli non ha dovuto sostenere spese relative alla tassa di circolazione. Quanto precede induce ad escludere la sussistenza del danno in questione. La terza somma richiesta è pari ad euro 400,00, e riguarda l'attivazione di tutti i servizi come la dash cam, assistenza in caso di furto e pacchetti infotainment. La quarta voce di danno è stata quantificata dall'attore equitativamente in euro 5.000,00 e concerne i costi per l'assicurazione, l'ingresso in area C del Comune di Milano ed il pagamento dei parcheggi su strisce blu in Milano, che sarebbero stati gratuiti con l'auto ibrida acquistata, oltre al maggior consumo di carburante. Anche in tale parte, la domanda è infondata. Invero, l'auto ha circolato, sia pure per un limitato periodo di tempo, l'attore stesso ha ammesso di aver disdettato il contratto di assicurazione e, quanto agli ingressi in area C ed all'utilizzo dei parcheggi a pagamento all'interno del territorio del Comune di Milano, l'attore non soltanto non ha prodotto alcunché, ma non ha fornito neppure un minimo di allegazione circa l'effettività di tali accessi e parcheggi e la loro frequenza ovvero il loro numero. La sostituzione, inoltre, come sopra si è visto, garantisce il mantenimento in essere del rapporto. L'attore ha domandato, inoltre, il ristoro del costo subito per l'acquisto di un'ulteriore autovettura, resasi necessaria a seguito della restituzione alla convenuta dell'ultima courtesy car messa a sua disposizione dalla concessionaria. Tale voce non è dovuta, sol che si consideri come l'acquisto dell'auto sia stato effettuato non già dall'attore personalmente, bensì da una società a lui riconducibile. Non rileva, in senso contrario, il suo utilizzo esclusivo del mezzo ed il pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto con denaro personale. Non si verte, infatti, in tema di leasing, con conseguente irrilevanza dei principi di diritto citati in materia, la dichiarazione di utilizzo esclusivo proviene dallo stesso attore, sia pure in qualità di legale rappresentante della società proprietaria, e la scelta dell'attore di finanziare personalmente l'acquisto non può essere ribaltata economicamente sulla convenuta. Infine, non è dato conoscere il titolo in base al quale il finanziamento personale dell'attore è avvenuto;
invero, ove il pagamento non fosse stato effettuato a fondo perduto, ma costituisse un mero finanziamento alla società, il socio potrebbe sempre richiedere la restituzione di esso alla società medesima. Va infine disattesa la domanda di risarcimento dei danni proposta con riferimento agli importi corrisposti dall'attore in esecuzione del finanziamento contratto con la convenuta contumace. Infatti, il mantenimento in essere del rapporto, mediante la sostituzione del bene, impedisce di ritenere detti pagamenti come avvenuti inutilmente.
5. Non deve provvedersi sulle domande proposte dall'attore in via meramente subordinata.
6. La convenuta ha proposto nei confronti della terza chiamata domanda di manleva e regresso, domanda su cui va osservato quanto segue. L'art. 134 D. Lgs. n. 206/2005 dispone quanto segue:
“
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'articolo 130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”. Prima del gennaio 2022, la disciplina del regresso era contenuta nel previgente art. 131 Cod. Consumo, il tutto come segue:
“
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”. Come appare evidente dal confronto fra le due norme, ai fini del regresso si richiede in entrambe, quale presupposto, l'imputabilità del difetto di conformità ad un'azione o ad un'omissione del soggetto nei cui confronti l'azione viene esercitata. Nella specie, la terza chiamata ha evidenziato di essere una mera distributrice per l dei prodotti Mercedes ed ha negato l'imputabilità a sé dei problemi per cui CP_2 è causa. A fronte di ciò, premesso che pacificamente la società chiamata in causa non riveste la qualità di produttrice del bene, nessuna prova concreta della sussistenza di detto presupposto è stata fornita dalla convenuta, non potendosi ritenere, in particolare, che l'aver contribuito a risolvere (ammesso, astrattamente, che sia stato così) il problema lamentato dall'attore comporti il fatto di averlo anche determinato. Non sussiste, inoltre, a tal fine alcuna equiparazione tra importatore e produttore. Invero, l'art. 3, comma 1, lettera d), D. Lgs. n. 206/2005 definisce quale produttore, tra l'altro, “l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione”, il che presuppone logicamente che il bene, diversamente da quanto accaduto nella specie, sia stato prodotto al di fuori del territorio dell'Unione stessa. Ne deriva che la terza chiamata non risulta fornita di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio. Ne consegue ulteriormente il rigetto della domanda in questione, a prescindere da ogni altra questione, che deve ritenersi assorbita. Per gli stessi motivi va disattesa la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della terza chiamata. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di acquisto dell'autovettura nei confronti della terza chiamata, essa va disattesa, posto che la convenuta e la terza chiamata stessa hanno concordemente affermato che l'auto è stata riparata con esito positivo, il che, nei rapporti interni tra le due parti in questione, non può che avere efficacia confessoria. Infine, deve osservarsi che la convenuta non ha riproposto né in sede di precisazione delle conclusioni né negli scritti conclusivi la domanda riconvenzionale svolta precedentemente nei confronti dell'attore, con la conseguenza che essa deve intendersi rinunciata.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tra le parti costituite, mentre risultano interamente irripetibili quanto alla posizione della convenuta contumace Controparte_2
[...] Va disattesa la domanda di cancellazione di espressioni offensive, formulata dall'attore ex art. 89 c.p.c., osservandosi che le espressioni indicate al riguardo dal medesimo in sede di precisazione delle conclusioni non eccedono l'esercizio del diritto di difesa e costituiscono risposta alle circostanze, pacificamente irrilevanti ai fini della decisione, esposte alle pagine 16 e 17 dell'atto di citazione. Parimenti, l'esito del presente giudizio non consente di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 del codice di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1
nei confronti di e di
[...] CP_1 Controparte_2
e con la chiamata in causa di così
[...] Controparte_2 provvede: 12 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 1. in parziale accoglimento della domanda della domanda dell'attore, condanna ad effettuare in favore di , per il titolo indicato CP_1 Parte_1 in motivazione, la sostituzione dell'auto targata GP510WN, CP_2 telaio n. W1NKJ0KB8RF039992, per cui è causa, con altra autovettura del medesimo modello e caratteristiche tecniche, estetiche ed accessorie dell'autovettura sopra indicata, con oneri, imposte e spese conseguenti a carico di anche per trascrizione e/o annotazione al P.R.A.; CP_1 CP_1
2. fissa quale termine per la sostituzione quello di quattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
3. determina in euro 100,00 la penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sostituzione rispetto al termine di cui al capo che precede, il tutto fino ad un importo non eccedente quello di euro 10.300,00;
4. dà atto che, a seguito della sostituzione, il finanziamento finalizzato, cui l'attore ha fatto ricorso per l'acquisto del bene oggetto di causa, dovrà intendersi collegato con l'acquisto del nuovo mezzo sostitutivo;
5. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
6. condanna a rifondere a le spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 786,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
7. condanna a rifondere a le spese CP_1 Controparte_2 processuali, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
8. dichiara irripetibili le spese processuali con riferimento alla posizione della convenuta contumace Controparte_2 Così deciso in Monza, in data 21 luglio 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
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Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3733/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Marialuisa Spinelli, presso cui è stato eletto domicilio in Lissone, via Donatello n. 12, giusta la procura in atti
ATTORE E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carolina Bonzio, CP_1 P.IVA_1 presso cui è stato eletto domicilio in Milano, viale Lazio n. 6, giusta la procura in atti
CONVENUTA E (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE E (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_3 Alessandro Spinella e Gabriele Pizzella, presso cui è stato eletto domicilio in Roma, via Barberini n. 36, giusta le procure in atti
TERZA CHIAMATA OGGETTO del giudizio: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti: Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni depositata in Parte_1 data 16.04.2025): In via principale
- condannare al ripristino della conformità dell'autovettura CP_1 GLC 300 de AT Plug-in Coupe MG Line Premium targata CP_2 GP510WN e per l'effetto condannare a sostituire all'attore la CP_1 suddetta autovettura, acquistata dal signor con altra autovettura Parte_1
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio del medesimo modello e caratteristiche tecniche, estetiche ed accessorie dell'autovettura sopra indicata, con oneri, imposte e spese conseguenti a carico di anche per trascrizione e/o annotazione al P.R.A. e CP_1 voltura/trasferimento del contratto di finanziamento sulla nuova autovettura e per l'effetto dichiarare altresì che il contratto di finanziamento collegato all'autovettura GLC 300 de AT Plug-in Coupe MG Line CP_2 Premium targata GP510WN dovrà intendersi collegato all'autovettura che verrà data in sostituzione da CP_1
- per l'effetto, ordinare al P.R.A., con esenzione di responsabilità, di voler annotare e/o trascrivere la sentenza che dispone la sostituzione contrattuale di cui sopra;
- condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una CP_1 somma di denaro che sarà fissata dal Giudice per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna alla sostituzione dell'autovettura, che si indica in €.100,00 al giorno o nella diversa misura che verrà ritenuta equa dal Giudice In via subordinata
- dichiarare risolto il contratto con il quale il signor ha Parte_1 acquistato da l'autovettura GLC 300 de AT CP_1 CP_2 Plug-in Coupe MG Line Premium targata GP510WN, nonché il relativo contratto di manutenzione “service care”;
- per l'effetto ordinare al P.R.A., con esenzione di responsabilità, di voler annotare e/o trascrivere la sentenza che dispone la risoluzione contrattuale di cui sopra;
- condannare a pagare al signor l'importo di CP_1 Parte_1
€.13.587,18 o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, corrispondente al valore residuo dell'autovettura targata GB219TD data in permuta dal signor a oltre interessi legali dalla permuta alla Parte_1 CP_1 domanda giudiziale ed interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- per effetto della risoluzione del contratto collegato di vendita, dichiarare risolto il collegato contratto di finanziamento stipulato in data 11.7.2023 con la società finanziaria MERCEDES Controparte_3
- condannare a Controparte_4 rimborsare all'attore le rate di finanziamento alla stessa già pagate e che l'attore pagherà anche in corso di causa sino alla risoluzione del contratto, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, oltre interessi legali dalla data del pagamento alla domanda ed interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
In via di ulteriore subordine nella denegata ipotesi in cui venga rigettata la domanda di risoluzione del collegato contratto di finanziamento e di ripetizione da MERCEDES –
[...] delle somme corrisposte dall'attore per il Controparte_3 finanziamento erogato:
- dichiarare risolto il contratto con il quale il signor ha Parte_1 acquistato da l'autovettura GLC 300 de AT CP_1 CP_2
2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Plug-in Coupe MG Line Premium targata GP510WN, nonché il relativo contratto di manutenzione “service care”;
- per l'effetto ordinare al P.R.A., con esenzione di responsabilità, di voler annotare e/o trascrivere la sentenza che dispone la risoluzione contrattuale di cui sopra;
-condannare a pagare al signor l'importo di CP_1 Parte_1
€.13.587,18 o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, corrispondente al valore residuo dell'autovettura targata GB219TD data in permuta dal signor a oltre interessi legali dalla permuta alla Parte_1 CP_1 domanda giudiziale ed interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- condannare al risarcimento del danno a favore del signor CP_1 e per l'effetto a rimborsare all'attore le rate di finanziamento già pagate Pt_1 a e quelle che Controparte_4 l'attore pagherà sino al saldo ed estinzione del finanziamento, nonché ogni altro onere eventualmente corrisposto che dovesse risultare in corso di causa, il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento alla domanda ed interessi al tasso previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo. in ogni caso
- condannare a risarcire il danno ulteriore patito e patiendo CP_1 dall'attore per i fatti indicati in atti, che si quantifica in € 5.000,00, salvo diversa e/o miglior stima, da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino al saldo.
- rigettare le domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni tutte ex adverso proposte e condannare a risarcire al signor i danni CP_1 Parte_1 ulteriormente subiti dall'attore a seguito della restituzione della courtesy car in data 26.9.2024 e per l'effetto: a) condannare a rimborsare all'attore le rate di finanziamento CP_1 pagate a Mercedes e che ancora pagherà alla Controparte_4 stessa, a decorrere dal 26.9.2024 fino alla sostituzione dell'auto CP_2 GLC 300 de AT Plug-in Coupe MG Line Premium targata GP510WN oppure fino alla risoluzione del contratto di acquisto dell'auto suddetta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) condannare a rimborsare all'attore le rate di finanziamento CP_1 pagate alla e che ancora Controparte_5 pagherà alla stessa, a decorrere dal 26.9.2024 fino alla sostituzione dell'auto GLC 300 de AT Plug-in Coupe MG Line Premium targata CP_2 GP510WN oppure fino alla risoluzione del contratto di acquisto dell'auto suddetta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
- disporre la cancellazione, ai sensi dell'art.89 cpc, delle seguenti espressioni offensive contenute a pagina 8 della comparsa di risposta di ed a pagina 1 CP_1 della memoria ex art.171 ter n.2 cpc: “facili ad intentare cause o a gettare CP_1 discredito sulla convenuta” (pag. 8 comparsa di risposta) e “livore che non dovrebbe appartenere ad una domanda relativa ad un'auto” (pag.1 memoria 171 ter n.2 cpc).
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio In via istruttoria (omissis)
Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni depositata in data CP_1 17.04.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via istruttoria: (omissis) Nel merito: in via principale, rigettare la domanda di ripristino in quanto superata dal ripristino già avvenuto in data 18/04/2024; rigettare altresì di conseguenza la sostituzione richiesta, in quanto inesistente, al momento della domanda, il difetto lamentato;
rigettare ogni altra domanda formulata dall'attore anche in via subordinata formulata in quanto priva di fondatezza, così come ogni domanda di danno. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda attorea, considerato che esercita sin d'ora il regresso ai sensi CP_1 dell'art. 134 Codice del Consumo nei confronti di da Controparte_4 cui chiede di essere integralmente manlevata, sia riguardo ai danni cui fosse condannata nei confronti dell'attore, sia riguardo al passaggio diretto della trascrizione di detta autovettura al PRA – previa risoluzione a sua volta del contratto di acquisto effettuato da sia riguardo le Controparte_4 spese di lite;
chiede altresì – in caso di accoglimento delle domande attoree – la condanna di anche al risarcimento dei danni subiti da Controparte_4 CP_1 pari ad Euro 14.840,87, salvo successivi;
rigettare ogni ulteriore domanda nei confronti di CP_1 Spese rifuse.
Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni Controparte_2 depositata in data 17.04.2025): Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
- nel merito, rigettare la domanda di manleva avanzata dalla nei CP_1 confronti di in quanto infondata, indimostrata e, Controparte_2 comunque, respingerla per effetto del rigetto, per quanto di ragione, delle domande attoree. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato in data 28 maggio 2024,
ha allegato di aver acquistato da l'autovettura Parte_1 CP_1 GLC 300 de AT MG , telaio CP_2 CP_6 CP_7 n. W1NKJ0KB8RF039992, con alimentazione ibrida (diesel/elettrica), il tutto per un corrispettivo pari ad euro 103.087,18, di cui euro 13.587,18 corrisposti mediante dazione in permuta di altra autovettura ed euro 89.500,00 mediante stipulazione di un contratto di finanziamento finalizzato con CP_2 per il complessivo importo di euro 110.653,40, Controparte_4 quest'ultimo comprensivo di capitale, interessi e spese.
, assumendo che l'autovettura acquistata aveva presentato una Parte_1 serie di guasti, in conseguenza dei quali essa era rimasta inutilizzata per un rilevante periodo di tempo senza esito positivo, ha dunque evocato in giudizio e rassegnando nei CP_1 Controparte_2 loro confronti conclusioni di merito di contenuto analogo a quello riportato in epigrafe. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, sostenendo, tra CP_1
l'altro, che dal 18 aprile 2024 il veicolo era stato riparato, ed ha chiamato in giudizio la sua dante causa domandando condannarsi Controparte_2 la stessa a garantirla in ordine alle pretese avversarie nonché a risarcirle i danni subiti in relazione alla vicenda in esame. La domanda di risarcimento dei danni è stata proposta anche in via riconvenzionale nei confronti dell'attore. La convenuta è rimasta Controparte_2 contumace. La terza chiamata ha domandato il rigetto delle Controparte_2 domande avversarie. La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. In punto di fatto, deve osservarsi in primo luogo che non è contestata la sussistenza in capo all'odierno attore della qualità di consumatore, il che rende applicabile alla fattispecie la disciplina di cui al D. Lgs. n. 206/2005. La circostanza che l'autovettura acquistata nuova dall'odierno attore per un corrispettivo elevato (euro 103.087,18) abbia subito molteplici tentativi di riparazione, avendo il mezzo presentato problemi di funzionamento manifestatisi entro i sei mesi dalla consegna, emerge dalla documentazione in atti (fatture relative agli interventi in garanzia, fotografie dei messaggi di errore, comunicazioni). Lo storico prodotto dalla società convenuta sub doc. 4 documenta la permanenza dell'auto per cui è causa in riparazione dal 27.10.2023 al 10.01.2024 e dal 24.01.2024 quanto meno fino al 18.04.2024, e dunque per una durata di oltre cinque mesi. Dallo stesso si evince che il veicolo era rimasto in panne (cfr.: pagina 14 del documento in questione), che esso a volte non si avviava (cfr.: pagina 11 del documento in questione) e che erano stati riscontrati guasti di comunicazione in molte centraline (cfr.: pagina 13 del documento in questione); i dati di cui sopra integrano gli estremi dell'ammissione di fatti sfavorevoli alla parte che ha prodotto il documento medesimo. Peraltro, trattasi solo degli ultimi tentativi di riparazione. Quanto all'esito dell'ultimo intervento, la convenuta e la terza chiamata hanno dedotto concordemente che esso era stato positivo. L'attore ha contestato la circostanza ed ha addotto, tra l'altro, a sostegno delle sue difese, il fatto che gli alert che gli pervenivano sul cellulare in ordine a qualunque manomissione dell'auto attestavano l'esecuzione di interventi, pur se imprecisati, anche in epoca successiva all'aprile 2024 (si vedano, in proposito, le fotografie delle relative schermate). Anche la pacifica offerta dell'auto di cortesia in favore dell'attore per il periodo dal 4 maggio 2024 in poi, dunque successivamente al preteso esito positivo della riparazione, pare in contrasto con quest'ultima deduzione, né risulta ragionevole ritenere che l'auto sia stata offerta all'attore a seguito di indebite pressioni dello stesso e nonostante la risoluzione dei problemi al mezzo per cui è causa, visto che in tal caso nulla avrebbe impedito alla convenuta di rifiutare tale offerta. Ebbene, a fronte di tale motivata e circostanziata contestazione, nulla è stato provato dalla convenuta e dalla terza chiamata circa l'avvenuta risoluzione dei problemi che avevano interessato l'autovettura per cui è causa. In proposito, lo storico innanzi citato si risolve in una serie di comunicazioni interne, alle quali, in mancanza di elementi di riscontro, non può essere attribuita efficacia probatoria nei confronti dell'attore. Anche i capitoli 3 e 4 articolati dalla convenuta nella memoria istruttoria appaiono insufficienti ai fini della prova, visto che il primo di essi si riferisce alla mera esecuzione dello “aggiornamento del software” ed il secondo riguarda il preteso rifiuto della riconsegna da parte dell'attore. Nessun capitolo di prova è stato, invece, dedotto con riferimento ai test eseguiti sull'auto ed al loro esito, né la questione avrebbe potuto essere risolta con una C.T.U., vista la continuazione degli interventi sul mezzo anche dopo l'aprile 2024, come innanzi si è visto.
3. Sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi che l'art. 129 D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), dispone quanto segue:
“
1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
e d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
e, d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta”. Alla luce di quanto osservato nel paragrafo che precede, deve ritenersi che l'automezzo venduto all'odierno attore sia inidoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, visto che, nel primo anno dalla vendita, esso è stato molto tempo in riparazione, anziché circolare. Come innanzi si è visto, non risulta che le problematiche da cui il bene era interessato siano state risolte nell'aprile 2024, né successivamente. Inoltre, per l'entità dei guasti riscontrati (problemi di carica alle batterie di un'auto ibrida;
spegnimenti improvvisi del motore;
problemi di avvio) e per la durata delle riparazioni, non può ritenersi che i problemi in questione fossero di lieve entità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 bis, comma 5, D. Lgs. n. 206/2005. Essendosi il difetto di conformità manifestato dopo appena due mesi dalla consegna dell'auto all'acquirente, deve presumersi che esso esistesse già a tale data, ex art. 135, comma 1, D. Lgs. 206/2005, non risultando tale ipotesi incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità sopra descritto. Stando così le cose, deve rilevarsi che l'art. 135 bis Cod. Consumo, sopra citato, prevede quanto segue, ai primi tre commi, per quanto rileva in questa sede:
“
1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti: a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità; b) l'entità del difetto di conformità; e c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b)”. Ebbene, in concreto, l'acquirente, in un primo momento, ha accettato quale rimedio quello della riparazione, evidentemente confidando nella sua efficacia ed in un esito positivo degli interventi in tempi ragionevoli. Alla luce dell'esito negativo degli interventi, con richiesta stragiudiziale in data 24.01.2024 (cfr.: doc. 13 dell'attore), l'attore ha dichiarato di optare per la sostituzione del mezzo. Tale richiesta deve essere ritenuta legittima. Sotto un profilo formale, benché la legge non lo specifichi, deve ritenersi che la manifestazione di volontà anche con semplice richiesta stragiudiziale sia coerente con la finalità di elevata protezione del consumatore, cui la disciplina in questione si ispira. Sotto un profilo sostanziale, deve rilevarsi che, anche a voler astrattamente ritenere che i problemi che avevano interessato il mezzo fossero stati risolti nell'aprile 2024, dunque circa un mese prima della proposizione della domanda giudiziale, non potrebbe comunque non osservarsi anche quanto segue:
- tra il gennaio e l'aprile 2024 sono trascorsi circa quattro mesi in cui l'auto non è stata nella disponibilità dell'acquirente;
- l'intervento in questione era l'ennesimo di una serie di tentativi di riparazione complessivamente posti in essere sul bene, sicché non vi era alcuna garanzia che il problema non si ripresentasse, così come avvenuto all'esito di tutti gli interventi precedenti;
- il lasso di tempo in cui l'attore aveva atteso invano la risoluzione dei guasti mediante la riparazione non poteva essere ritenuto insufficiente, in relazione al normale utilizzo cui un'autovettura è destinata (cfr.: art. 135 bis, comma 4, lettera b) Cod. Consumo);
- l'impossibilità per il consumatore di fruire del bene per un lasso di tempo rilevante nel periodo anteriore costituiva un notevole inconveniente per il medesimo. Oltre a ciò, come innanzi si è visto, non è neppure certo che alla data del 18 aprile 2024 i problemi fossero stati definitivamente risolti, visto che, in tal caso, non si spiegherebbero gli ulteriori interventi sull'auto, indicati dall'attore e documentati dal medesimo per quanto nelle sue possibilità. Da quanto precede, deriva come conseguenza che deve essere accolta la domanda di sostituzione dell'auto per cui è causa con altra autovettura del medesimo modello e caratteristiche tecniche, estetiche ed accessorie dell'autovettura sopra indicata, con oneri, imposte e spese conseguenti a carico di anche CP_1 per trascrizione e/o annotazione al P.R.A. Non può ritenersi che la sostituzione medesima imponga alla venditrice costi sproporzionati, atteso l'esito negativo del rimedio primario alternativo, il che ha
8 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio già provocato notevoli inconvenienti per il consumatore, ed in considerazione del fatto che, in caso di mancata sostituzione, l'ulteriore rimedio esperibile non potrebbe che essere quello della risoluzione del contratto, con le conseguenti obbligazioni restitutorie a carico della convenuta stessa. Inoltre, tutte le considerazioni di carattere economico svolte dalla convenuta in ordine alla sussistenza ed all'ammontare di un suo pregiudizio in caso di sostituzione del mezzo sono fondate su valori che, a parte il corrispettivo di acquisto dell'auto da parte della stessa, non trovano alcun riscontro documentale agli atti. Quanto al credito finalizzato cui l'attore ha fatto ricorso per l'acquisto del bene oggetto di causa, esso, a seguito della sostituzione, dovrà intendersi collegato con il nuovo mezzo. Infatti, la sostituzione del bene originariamente consegnato serve a mantenere in essere il rapporto contrattuale relativo alla compravendita, collegato al finanziamento. Nulla va disposto con riferimento alla richiesta di emissione di un ordine di trascrizione al P.R.A., non potendo emettersi un ordine generico e dovendo l'incombente avvenire a cura e spese della società convenuta soltanto a seguito della sostituzione con un'autovettura ben determinata. Infine, ex art. 614 bis c.p.c. va fissata la somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni violazione ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza e la misura massima, il tutto tenuto conto del valore della controversia (euro 103.087,18), della natura della prestazione dovuta (che richiede il rispetto dei tempi normalmente necessari per la produzione dell'auto da parte di terzi), del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento e di ogni altra circostanza utile. Alla luce degli elementi sopra indicati ed in mancanza di allegazione di ulteriori dati da parte della convenuta, pare equo quantificare in quattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza il termine per la sostituzione, nonché in euro 100,00 la penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa, fino ad un massimo di euro 10.300,00, corrispondente al 10% del corrispettivo della vendita.
4. L'attore ha domandato altresì il risarcimento dei danni provocati dal difetto di conformità. Non è chiaro, dal tenore delle conclusioni formulate in atti, se detta domanda sia stata proposta solo in via subordinata. In ogni caso, sul punto, deve osservarsi quanto segue. La prima somma richiesta dall'attore è quella di euro 13.587,16, corrispondente al valore della vecchia auto data in permuta a a fronte dell'acquisto di CP_1 quella per cui è causa. In tale parte, la domanda è infondata, visto che la permuta è avvenuta in conto prezzo e che la sostituzione comporta come conseguenza il mantenimento in essere del rapporto, sicché non deve farsi luogo ad alcuna restituzione. Una seconda somma richiesta è quella corrispondente all'ammontare dei bolli auto non goduti fino ad oggi, oltre ai successivi a scadere. La domanda va disattesa. Invero, oltre al fatto che il pagamento del bollo è legato alla proprietà del mezzo, deve considerarsi che l'auto per cui è causa, sia pure per un periodo limitato, ha circolato per il primo anno dall'acquisto e che, nei periodi in cui ciò non è avvenuto, l'attore ha avuto a sua disposizione le courtesy car messe a sua disposizione dalla convenuta. Anche per quanto concerne il secondo anno dall'acquisto, sebbene l'auto per cui è causa sia rimasta nella disponibilità della convenuta, deve tuttavia osservarsi che l'attore, per circolare, ha utilizzato un'autovettura acquistata da una società a lui riconducibile, e dunque da un soggetto terzo, e che trattasi di mezzo in ordine al quale egli non ha dovuto sostenere spese relative alla tassa di circolazione. Quanto precede induce ad escludere la sussistenza del danno in questione. La terza somma richiesta è pari ad euro 400,00, e riguarda l'attivazione di tutti i servizi come la dash cam, assistenza in caso di furto e pacchetti infotainment. La quarta voce di danno è stata quantificata dall'attore equitativamente in euro 5.000,00 e concerne i costi per l'assicurazione, l'ingresso in area C del Comune di Milano ed il pagamento dei parcheggi su strisce blu in Milano, che sarebbero stati gratuiti con l'auto ibrida acquistata, oltre al maggior consumo di carburante. Anche in tale parte, la domanda è infondata. Invero, l'auto ha circolato, sia pure per un limitato periodo di tempo, l'attore stesso ha ammesso di aver disdettato il contratto di assicurazione e, quanto agli ingressi in area C ed all'utilizzo dei parcheggi a pagamento all'interno del territorio del Comune di Milano, l'attore non soltanto non ha prodotto alcunché, ma non ha fornito neppure un minimo di allegazione circa l'effettività di tali accessi e parcheggi e la loro frequenza ovvero il loro numero. La sostituzione, inoltre, come sopra si è visto, garantisce il mantenimento in essere del rapporto. L'attore ha domandato, inoltre, il ristoro del costo subito per l'acquisto di un'ulteriore autovettura, resasi necessaria a seguito della restituzione alla convenuta dell'ultima courtesy car messa a sua disposizione dalla concessionaria. Tale voce non è dovuta, sol che si consideri come l'acquisto dell'auto sia stato effettuato non già dall'attore personalmente, bensì da una società a lui riconducibile. Non rileva, in senso contrario, il suo utilizzo esclusivo del mezzo ed il pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto con denaro personale. Non si verte, infatti, in tema di leasing, con conseguente irrilevanza dei principi di diritto citati in materia, la dichiarazione di utilizzo esclusivo proviene dallo stesso attore, sia pure in qualità di legale rappresentante della società proprietaria, e la scelta dell'attore di finanziare personalmente l'acquisto non può essere ribaltata economicamente sulla convenuta. Infine, non è dato conoscere il titolo in base al quale il finanziamento personale dell'attore è avvenuto;
invero, ove il pagamento non fosse stato effettuato a fondo perduto, ma costituisse un mero finanziamento alla società, il socio potrebbe sempre richiedere la restituzione di esso alla società medesima. Va infine disattesa la domanda di risarcimento dei danni proposta con riferimento agli importi corrisposti dall'attore in esecuzione del finanziamento contratto con la convenuta contumace. Infatti, il mantenimento in essere del rapporto, mediante la sostituzione del bene, impedisce di ritenere detti pagamenti come avvenuti inutilmente.
5. Non deve provvedersi sulle domande proposte dall'attore in via meramente subordinata.
6. La convenuta ha proposto nei confronti della terza chiamata domanda di manleva e regresso, domanda su cui va osservato quanto segue. L'art. 134 D. Lgs. n. 206/2005 dispone quanto segue:
“
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'articolo 130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”. Prima del gennaio 2022, la disciplina del regresso era contenuta nel previgente art. 131 Cod. Consumo, il tutto come segue:
“
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”. Come appare evidente dal confronto fra le due norme, ai fini del regresso si richiede in entrambe, quale presupposto, l'imputabilità del difetto di conformità ad un'azione o ad un'omissione del soggetto nei cui confronti l'azione viene esercitata. Nella specie, la terza chiamata ha evidenziato di essere una mera distributrice per l dei prodotti Mercedes ed ha negato l'imputabilità a sé dei problemi per cui CP_2 è causa. A fronte di ciò, premesso che pacificamente la società chiamata in causa non riveste la qualità di produttrice del bene, nessuna prova concreta della sussistenza di detto presupposto è stata fornita dalla convenuta, non potendosi ritenere, in particolare, che l'aver contribuito a risolvere (ammesso, astrattamente, che sia stato così) il problema lamentato dall'attore comporti il fatto di averlo anche determinato. Non sussiste, inoltre, a tal fine alcuna equiparazione tra importatore e produttore. Invero, l'art. 3, comma 1, lettera d), D. Lgs. n. 206/2005 definisce quale produttore, tra l'altro, “l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione”, il che presuppone logicamente che il bene, diversamente da quanto accaduto nella specie, sia stato prodotto al di fuori del territorio dell'Unione stessa. Ne deriva che la terza chiamata non risulta fornita di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio. Ne consegue ulteriormente il rigetto della domanda in questione, a prescindere da ogni altra questione, che deve ritenersi assorbita. Per gli stessi motivi va disattesa la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della terza chiamata. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di acquisto dell'autovettura nei confronti della terza chiamata, essa va disattesa, posto che la convenuta e la terza chiamata stessa hanno concordemente affermato che l'auto è stata riparata con esito positivo, il che, nei rapporti interni tra le due parti in questione, non può che avere efficacia confessoria. Infine, deve osservarsi che la convenuta non ha riproposto né in sede di precisazione delle conclusioni né negli scritti conclusivi la domanda riconvenzionale svolta precedentemente nei confronti dell'attore, con la conseguenza che essa deve intendersi rinunciata.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tra le parti costituite, mentre risultano interamente irripetibili quanto alla posizione della convenuta contumace Controparte_2
[...] Va disattesa la domanda di cancellazione di espressioni offensive, formulata dall'attore ex art. 89 c.p.c., osservandosi che le espressioni indicate al riguardo dal medesimo in sede di precisazione delle conclusioni non eccedono l'esercizio del diritto di difesa e costituiscono risposta alle circostanze, pacificamente irrilevanti ai fini della decisione, esposte alle pagine 16 e 17 dell'atto di citazione. Parimenti, l'esito del presente giudizio non consente di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 del codice di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1
nei confronti di e di
[...] CP_1 Controparte_2
e con la chiamata in causa di così
[...] Controparte_2 provvede: 12 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 1. in parziale accoglimento della domanda della domanda dell'attore, condanna ad effettuare in favore di , per il titolo indicato CP_1 Parte_1 in motivazione, la sostituzione dell'auto targata GP510WN, CP_2 telaio n. W1NKJ0KB8RF039992, per cui è causa, con altra autovettura del medesimo modello e caratteristiche tecniche, estetiche ed accessorie dell'autovettura sopra indicata, con oneri, imposte e spese conseguenti a carico di anche per trascrizione e/o annotazione al P.R.A.; CP_1 CP_1
2. fissa quale termine per la sostituzione quello di quattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
3. determina in euro 100,00 la penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sostituzione rispetto al termine di cui al capo che precede, il tutto fino ad un importo non eccedente quello di euro 10.300,00;
4. dà atto che, a seguito della sostituzione, il finanziamento finalizzato, cui l'attore ha fatto ricorso per l'acquisto del bene oggetto di causa, dovrà intendersi collegato con l'acquisto del nuovo mezzo sostitutivo;
5. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
6. condanna a rifondere a le spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 786,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
7. condanna a rifondere a le spese CP_1 Controparte_2 processuali, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
8. dichiara irripetibili le spese processuali con riferimento alla posizione della convenuta contumace Controparte_2 Così deciso in Monza, in data 21 luglio 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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