Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 1478
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Sentenza 21 luglio 2025

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Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ha giudicato la controversia promossa da un consumatore nei confronti di un venditore di autovetture, avente ad oggetto la presunta non conformità di un'autovettura acquistata. L'attore, qualificatosi come consumatore ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, ha lamentato una serie di guasti che hanno reso il veicolo inutilizzabile per periodi prolungati, chiedendo in via principale la sostituzione dell'autovettura con una identica, con conseguente traslazione del contratto di finanziamento collegato. In via subordinata, ha domandato la risoluzione del contratto di acquisto e del contratto di finanziamento, con condanna alla restituzione delle somme versate e al risarcimento dei danni, quantificati in € 13.587,18 per il valore dell'auto data in permuta, oltre interessi, e ulteriori € 5.000,00 per danni ulteriori, oltre a rimborsi per rate di finanziamento e oneri accessori. L'attore ha altresì richiesto l'applicazione di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna alla sostituzione. La convenuta, società venditrice, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il veicolo era stato riparato in data 18 aprile 2024 e che, in ogni caso, esercitava il diritto di regresso nei confronti della terza chiamata, importatrice del marchio, chiedendo di essere integralmente manlevata. La terza chiamata, importatrice, ha domandato il rigetto della domanda di manleva, ritenendola infondata. La convenuta è rimasta contumace.

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda dell'attore, condannando il venditore a sostituire l'autovettura con un'altra del medesimo modello e caratteristiche, ponendo a carico del venditore tutti gli oneri conseguenti, inclusa la trascrizione al PRA. È stato fissato un termine di quattro mesi dalla pubblicazione della sentenza per la sostituzione, con una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di € 10.300,00. Il Tribunale ha dato atto che il finanziamento collegato si intenderà trasferito sul nuovo mezzo. Sono state rigettate tutte le ulteriori domande attoree, in particolare quelle relative al risarcimento dei danni, ritenute infondate in quanto la permuta è avvenuta in conto prezzo, il pagamento del bollo è legato alla proprietà del mezzo e l'attore ha avuto a disposizione auto sostitutive o ha utilizzato un mezzo di una società a lui riconducibile. È stata altresì rigettata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, poiché la convenuta non ha fornito prova concreta dell'imputabilità del difetto di conformità all'importatrice, la quale è stata qualificata come mera distributrice e non produttrice. Le spese processuali sono state poste a carico della convenuta soccombente, mentre sono state dichiarate irripetibili quelle relative alla convenuta contumace. La domanda di cancellazione di espressioni offensive è stata disattesa, ritenendo che non eccedessero l'esercizio del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 1478
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 1478
    Data del deposito : 21 luglio 2025

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