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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1720/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/02/1965 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/10/1980 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Roasio (VC) il 20/12/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte I, Anno 2005. Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 11/11/2010, ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi ed che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Roasio (VC) il 20/12/2005, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte I, Anno 2005 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale ubicata nel Comune di Roasio, in Via Pieve de' Percurili n.
10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà del SI. e da Parte_4 questi abitata insieme alla ricorrente e ai figli, alla SI.ra nell'interesse dei figli Parte_2 minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
2. DISPONE che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. DISPONE che il figlio minore resti collocato prevalentemente presso la Persona_3 dimora materna. In considerazione dell'età del ragazzo, ormai prossimo alla maggiore età, degli impegni di quest'ultimo, degli orari di lavoro del padre, difficilmente prevedibili con anticipo, nonché della distanza tra il domicilio del minore e la residenza del padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il minore secondo gli accordi tra padre e figlio, da prendersi volta per volta, e comunque non meno di due weekend al mese, da venerdì sera a domenica sera;
4. DISPINE che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore stia con il figlio minore seguendo il criterio Persona_3 dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
5. DISPONE che il SI. versi alla SI.ra , tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di concorso al mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente, la somma di € Per_1
100,00, e per il figlio minore di € 300,00, e così complessivamente € Persona_3
400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri previsti dal cd. Protocollo del Tribunale di
Vercelli; 7. DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1720/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
15/05/2025, dai coniugi
C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/02/1965 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/10/1980 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (30/05/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 16/01/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1720/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/02/1965 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/10/1980 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Roasio (VC) il 20/12/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte I, Anno 2005. Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 11/11/2010, ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi ed che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Roasio (VC) il 20/12/2005, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte I, Anno 2005 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale ubicata nel Comune di Roasio, in Via Pieve de' Percurili n.
10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà del SI. e da Parte_4 questi abitata insieme alla ricorrente e ai figli, alla SI.ra nell'interesse dei figli Parte_2 minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
2. DISPONE che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. DISPONE che il figlio minore resti collocato prevalentemente presso la Persona_3 dimora materna. In considerazione dell'età del ragazzo, ormai prossimo alla maggiore età, degli impegni di quest'ultimo, degli orari di lavoro del padre, difficilmente prevedibili con anticipo, nonché della distanza tra il domicilio del minore e la residenza del padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il minore secondo gli accordi tra padre e figlio, da prendersi volta per volta, e comunque non meno di due weekend al mese, da venerdì sera a domenica sera;
4. DISPINE che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore stia con il figlio minore seguendo il criterio Persona_3 dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
5. DISPONE che il SI. versi alla SI.ra , tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di concorso al mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente, la somma di € Per_1
100,00, e per il figlio minore di € 300,00, e così complessivamente € Persona_3
400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri previsti dal cd. Protocollo del Tribunale di
Vercelli; 7. DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1720/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
15/05/2025, dai coniugi
C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/02/1965 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/10/1980 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (30/05/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 16/01/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese