Sentenza breve 4 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 04/03/2020, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2020
N. 00426/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Stella Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 158 del 29 ottobre 2019, notificata al deducente il 30 ottobre 2019 con la quale è stata dichiarata la decadenza del sig. -OMISSIS- dall’assegnazione dell'alloggio sito in Crotone, via Gaetano Salvemini n. 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, assegnatario alloggio ATERP, ha in questa Sede impugnato, con sei motivi di ricorso, il provvedimento con il quale il Sindaco del comune di Crotone ha dichiarato la sua decadenza dell’assegnazione dell’alloggio, deducendo eccesso di potere per sviamento della causa tipica, violazione dell’art. 10 bis della legge n.241/90, violazione dell’art. 7 delle legge regionale n.32/96, eccesso di potere per falso presupposto di fatto e, infine, violazione dell’art. 47 e 48 della cit. legge regionale n.32/96.
2. Costituitosi in giudizio, il Comune di Crotone ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, assumendo che nel caso di specie il provvedimento attiene alla dichiarata decadenza dal rapporto instaurato con il provvedimento di assegnazione dell’alloggio, venendo in rilievo, pertanto, posizioni di diritto soggettivo scollegate da qualsivoglia ponderazione di interessi pubblici.
3. L’atto impugnato è stato adottato ai sensi per gli effetti dell'art. 47, c.1, lett. d) della legge Regionale n. 32/96 ai sensi del quale “ la decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario - (d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e)”.
3.1. Nella motivazione, per larga parte ob relationem , si dà però esplicitamente conto della circostanza che “ in data 22/10/2019 con nota prot. 62354, questo Comune reiterava la comunicazione all’ATERP di trasmettere l'istruttoria in merito alla permanenza del possesso da parte del Sig. -OMISSIS- del requisito per l'assegnazione dell'alloggio relativo al reddito convenzionale dell'assegnatario (ex art. 10, lettera e L.R. 25 novembre 1996, n.32), calcolato con le modalità di cui all'art. 9 della medesima legge, in relazione funzionale al presupposto in base [al quale] il possesso di ulteriori immobili altera il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare ”.
4. All’udienza del 12 febbraio 2020, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione della vicenda contenziosa con sentenza in forma semplificata, la controversia è stata trattenuta i decisione.
5. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente Comune di Crotone.
5.1. Deve brevemente premettersi in via generale che, in materia di edilizia residenziale pubblica, i poteri del giudice amministrativo sono radicati soltanto nella prima fase dell'individuazione del soggetto con cui l’Amministrazione dovrà stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l'assegnazione, la graduatoria e l'assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo; invece, una volta stipulato il contratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell'alloggio o lo sgombero (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 18.10.2019, n. 1753; TA.R. Lazio, sez. III, 31.05.2016, n. 6272; T.A.R. Campania, sez. V, 3.10.2017, n. 5057; Cassazione civile, sez. II, 17.03.2014, n. 6172).
5.2. Deve reputarsi, quindi, che pertenga alla giurisdizione del G.O. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata non già ad un’asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell’alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico (TAR Puglia, Bari, sez. III, 23/4/2018 n. 616; Cass. S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095; conf. S.U. ord. 16.1.2007 n. 758).
5.2.1. Appartengono in sostanza alla giurisdizione del G.O. le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio se basata semplicemente sull’avvenuto accertamento del venir meno dei requisiti previsti dalla legge, in linea con l’assunto che il provvedimento di assegnazione “ segna il momento a partire dal quale l’operare della P.A. non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri e ricade, invece, nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato ” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili – ordinanza 30 marzo 2018 n. 8041).
6. In conclusione, vertendo la controversia sulla sussistenza, o meno, di una causa sopravvenuta di estinzione o di risoluzione del rapporto, costituita dal superamento dei limiti reddituali stabiliti ex lege , va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A., con conseguente inammissibilità del ricorso.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate visto l’esito in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesca Goggiamani, Referendario
Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.