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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 4061/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4061/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Della Vittoria Stefano, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Urbinati Stefania, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
25.09.2024
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, - premesso di essere titolare Parte_1
dell'impresa individuale “Nuova Adriatica Piscine di VA AN” che svolge l'attività di realizzazione e manutenzione di piscine i cui ricavi sono sempre transitati su due conti correnti bancari, accesi presso e, precisamente, il c/c n. 1000/3093, cointestato a Controparte_2 Parte_1
e , e il c/c n. 1000/3097, intestato alla ditta individuale Nuova Adriatica
[...] Controparte_1
Piscine di VA AN, sul quale insisteva una delega in favore di - esponeva di Controparte_1
aver scoperto, nel dicembre 2017, che il approfittando della cointestazione del conto CP_1
corrente n. 1000/3093 e della delega conferitagli sul conto corrente n. 1000/3097, mediante molteplici prelevamenti di contanti e bonifici bancari eseguiti in proprio favore, aveva illegittimamente sottratto dai predetti conti ingenti somme di denaro. L'odierno attore rappresentava di aver promosso dinanzi al
Tribunale di Rimini procedimento cautelare all'esito del quale era stato autorizzato il sequestro conservativo di beni e crediti di proprietà del fino alla concorrenza dell'importo di € CP_1
77.500,00, procedimento che, tuttavia, non era stato coltivato, stante la mancata individuazione di crediti e/o beni aggredibili di proprietà del presso i terzi. Il , poi, esponeva di aver CP_1 Parte_1
presentato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini atto di denuncia - querela nei confronti del che, all'esito del procedimento penale nel corso del quale era emersa la CP_1
sottrazione, da parte dello stesso, della somma complessiva di euro € 115.713,35, era stato condannato per il reato di appropriazione indebita dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 755/2020 del
09/07/2020, emessa a seguito di istanza di patteggiamento depositata dal L'odierno attore CP_1
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che il sig. ha illecitamente sottratto dai conti correnti nn. Controparte_1
1000/3093 e 1000/3097, entrambi accesi presso l'Istituto di credito (già Controparte_3
- filiale 05079 – Rimini Viale Tiberio), somme di Controparte_4
denaro di proprietà dell'impresa individuale Nuova Adriatica Piscine di VA AN per
l'importo complessivo pari ad € 115.809,86, per tutti i motivi spiegati nella narrativa del presente atto;
- per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
di tutti i danni dal medesimo subiti quantificati in € 115.809,86 (o in quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati su ogni singola somma oggetto di appropriazione indebita e decorrenti dalla rispettiva data di appropriazione sino al saldo effettivo, per tutti i motivi spiegati nella narrativa del presente atto;
- condannare il sig. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del sig. Controparte_1
da quantificarsi equitativamente nella somma di € 10.000,00, o in quella diversa Parte_1
pagina 2 di 10 somma dovesse ritenere equa e di giustizia l'Ill.mo Tribunale adito;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”.
Con comparsa di risposta depositata in data 04.05.2022, si costituiva in giudizio , il Controparte_1
quale esponeva di essere, in realtà, socio di fatto del VA e, in quanto tale, aveva effettuato plurimi conferimenti su entrambi i conti di riferimento della ditta, ne aveva amministrava il patrimonio, aveva procacciato e gestito i clienti e si era occupato della contabilità. L'odierno convenuto rappresentava che, in quanto socio amministratore della società di fatto, aveva del tutto legittimamente effettuato prelievi, pagamenti e bonifici, sia direttamente al socio , sia a sé stesso, Parte_1
quale corrispettivo degli incassi procurati, evidenziando che i due soci si erano divisi equamente costi e incassi, sia quelli risultanti dalle fatture, sia quelli in contanti. Il negava, quindi, ogni CP_1
addebito di responsabilità, evidenziando di aver del tutto lecitamente operato sul conto 3093, cointestato con il , e sul conto 3097, su cui insisteva una delega in suo favore. Eccepita la Parte_1
sussistenza del suo diritto alla percezione della metà di tutti gli utili della ditta Nuova Adriatica Piscine
- che, in realtà, costituiva una società di fatto di cui lo stesso era il principale amministratore, curandone in toto l'aspetto commerciale - e contestata la quantificazione del danno operata dal
, l'odierno convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento di tutte le eccezioni svolta dalla difesa di controparte, IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare ogni domanda ex adverso formulata, sicché infondata ed inveridica, per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti in atti da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti. Vinte le spese di lite come per legge. IN OGNI
CASO, accertare e dichiarare che nulla il deve al SI , per tutti i CP_1 Parte_1
motivi in fatto ed in diritto, dedotti in atti da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti. Sempre
e comunque vinte le spese di lite come per legge, con aumento non inferiore al 30% stante la ricorrenza di collegamenti ipertestuali”.
Le parti comparivano all'udienza del 25.05.2022 e, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., il giudice provvedeva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Assunti gli interrogatori formali, escussi i testimoni e depositata la c.t.u. disposta al fine di verificare i prelevamenti e i bonifici effettuati dal dall'anno 2014 all'anno 2017 dai conti correnti n. CP_1
1000/3093 e n. 1000/3097, all'udienza del 25.09.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, la domanda formulata dal risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 10 L'odierno attore lamenta, in questa sede, l'indebita appropriazione, da parte del delle CP_1
somme depositate sul c/c n. 1000/3093, cointestato a e , e sul c/c n. Parte_1 Controparte_1
1000/3097, intestato alla ditta individuale Nuova Adriatica Piscine di VA AN, sul quale insisteva una delega in favore di . Controparte_1
Quest'ultimo - imputato del “Delitto p. e p. dagli artt. 646 e 61 n. 7 e 11 c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava indebitamente della somma complessiva di €
115.713,35 mediante prelevamenti effettuati sia a mezzo bonifici bancari che per contante dai seguenti conti correnti accesi presso la di le cui provviste erano riconducibili Controparte_4 CP_4
esclusivamente a e alla ditta da lui rappresentata;
c/c 1000/3093 cointestato Parte_1
e e c/c n. 1000/3097 intestato alla ditta individuale Nuova Parte_1 CP_5
Adriatica Piscine di . Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di Parte_1
prestazioni d'opera ed aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Rimini/Verucchio dal 01.01.2014 al 12.12.2017” - è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa in forza di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Quanto agli effetti, nel giudizio civile, della sentenza di patteggiamento, la giurisprudenza di legittimità ha seguito tre distinti orientamenti: 1) il primo, che ha trovato espressione, tra le più recenti, in Cass.
18/12/2017, n. 30328; Cass. 24/05/2017. 13034; Cass. 02/03/2017, n. 5313; Cass. 29/02/2016, n. 3980,
è quello secondo cui “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità”; 2) il secondo orientamento ritiene, invece, che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice “elemento di convincimento” liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza, un mero indizio: poiché la sentenza di patteggiamento è solo equiparata ad una pronuncia di condanna “e,
a norma dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza” (in termini Cass. 06/12/2011, n. 26250; in senso analogo cfr. Cass. 11/05/2007, n. 10847; Cass. 24/02/2004 n. 3626; Cass. 06/05/2003 n. 6863);
pagina 4 di 10 3) il terzo orientamento ritiene che la lettera dell'art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice e, pertanto, esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile ("non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile", cfr. Cass. 12/04/2011,
n. 8421; Cass. 22/11/2017, n. 27835; Cass. 29/03/2006, n. 7196), concludendo, poi, che la sentenza penale di patteggiamento: a) nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova;
b) non è un atto, ma un fatto e, come qualsiasi altro fatto del mondo reale, può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
Di recente, la Suprema Corte, con una pluralità di pronunce, ha precisato che “alla sentenza di patteggiamento va riconosciuta la natura di elemento di prova, anche importante in ragione del fatto che essa contiene un accertamento ed un'affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell'imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all'esito d'una attività istruttoria, anche quanto alla responsabilità dell'imputato, di cui è possibile “tener conto nel giudizio civile” (così Cass. 16/08/2019, n. 21435); tenerne conto significa che al giudice civile non è precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova (Cass. 04/07/2019, n. 18085), potendo le parti, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così accertati in sede penale (Cass. 03/04/2017, n. 8063)” (cfr. Cass. n.
31010/2023; nello stesso senso, Cass. n. 2897/2024, secondo cui “Non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651
e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile
e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023, n.31010). Più in generale … il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro
pagina 5 di 10 giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067)”).
Alla luce dei suesposti principi, ancorché non faccia stato nel giudizio civile, la sentenza di patteggiamento costituisce un elemento di prova che ben può essere utilizzato in questa sede.
Nella predetta sentenza, si legge che “La richiesta di applicazione pena ex art. 444 cpp deve essere accolta, posto che, sulla base delle risultanze acquisite agli atti, non può pervenirsi ad una declaratoria a norma dell'art. 129 c.p.p., emergendo plurimi elementi di responsabilità a carico dell'imputato, desumibili dalla CNR della Guardia di Finanza di Rimini del 28 settembre 2018, dai relativi allegati e dalla querela sporta da in data 2 marzo 2018”. Parte_1
Nel presente giudizio, il non ha contestato di aver operato sui conti corrente indicati dal CP_1
, ma ha rappresentato di aver “del tutto lecitamente predisposto prelievi e bonifici posto che il Parte_1
conto 3093 è cointestato con lo stesso e presso il conto 3097 era predisposta una delega in suo favore”, evidenziando che “Detti prelievi, oltre che leciti erano anche legittimi, in quanto frutto di un accordo tra i soci volto a spartire gli utili della società”. L'odierno convenuto, infatti, ha allegato che l'impresa individuale Nuova Adriatica Piscine di titolarità del era, in realtà, una società di Parte_1
fatto di cui il curava la parte amministrativa, contabile e, soprattutto commerciale, mentre il CP_1
si occupava pressoché esclusivamente della parte relativa al montaggio, consegna e Parte_1
assemblamento del prodotto.
Nel caso di specie, tuttavia, quand'anche si ritenesse esistente tra le parti una società di fatto, ciò non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare l'appropriazione delle somme da parte del che non CP_1
ha comprovato - e, invero, neppure compiutamente allegato - l'esistenza di un suo presunto credito idoneo a fondare le proprie pretese.
L'odierno convenuto ha solo genericamente rappresentato l'esistenza di un accordo di ripartizione degli utili - di cui, peraltro, non ha indicato né l'ammontare, né le annualità di riferimento - senza fornire alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza di un simile accordo.
Al contrario, dall'attività istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, è emerso che il CP_1
si è appropriato delle somme depositate sul c/c 1000/3093 e sul c/c n. 1000/3097, ben sapendo che tali somme appartenevano al . Parte_1
Il teste fratello di ha confermato “che nel periodo compreso tra il Testimone_1 Controparte_1
12/12/2017 e i primi mesi dell'anno 2018 si è tenuto un incontro presso lo studio dell'Avv. Massimo
Borghesi in Rimini via Macanno n. 32, alla presenza dei sigg.ri Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 10 SS AN e Avv. Enrico Graziosi del Foro di Rimini” (cfr. verbale di Testimone_1 udienza: “io quel giorno accompagnavo;
c'erano l'avv. Borghesi, SS AN, CP_1 [...]
, e l'avv. Graziosi”) e - interrogato sul capitolo “Vero è che nel corso del suddetto incontro il Parte_1 sig. ammetteva di aver sottratto illecitamente la somma di circa € 100.000,00 dai Controparte_1
conti correnti n. 1000/3093 e n. 1000/3097 accesi presso la e della Controparte_4 CP_4 filiale di Rimini viale Tiberio” - ha dichiarato: “per quanto riguarda le cifre e le banche non CP_4
ricordo i dettagli;
ricordo che aveva ammesso che aveva preso delle somme e che avrebbe recuperato, eravamo lì per sistemare le cose ovvero la sottrazione dei soldi e per fare in modo di recuperare la situazione”.
Inoltre, sul capitolo “Vero è che nel corso del suddetto incontro il sig. proponeva di Controparte_1 risarcire il sig. con il pagamento di circa € 70.000,00 riferendo che avrebbe Parte_1 richiesto un prestito in banca”, il teste ha affermato: “le cifre non le ricordo ma ricordo che era stata detta questa cosa qui e io avevo detto a mio fratello che lo avrei accompagnato nel percorso per rimediare alla situazione”.
Il teste, poi, ha confermato di essersi recato con nell'anno 2018, presso la filiale di Controparte_1
Rimini viale Tiberio della per incontrare il direttore, Controparte_4
al quale l'odierno convenuto ha chiesto un mutuo di € 70.000,00 per potere risarcire il Testimone_2
(cfr. verbale di udienza: “è vero, ricordo questa scena che quel giorno eravamo in banca e Parte_1 parlavamo con il direttore al quale chiedevamo un finanziamento per rientrare della somma”).
La teste SS AN ha confermato: “che nel periodo compreso tra il 12/12/2017 e i primi mesi dell'anno 2018 si è tenuto un incontro presso lo studio dell'Avv. Massimo Borghesi in Rimini via
Macanno n. 32, alla presenza dei sigg.ri Parte_1 Controparte_1 Testimone_1
SS AN e Avv. Enrico Graziosi del Foro di Rimini”; “che nel corso del suddetto incontro il sig. ammetteva di aver sottratto illecitamente la somma di circa € 100.000,00 dai Controparte_1
conti correnti n. 1000/3093 e n. 1000/3097 accesi presso la Controparte_4 CP_4 CP_4 filiale di Rimini viale Tiberio”; “che nel corso del suddetto incontro il sig.
[...] Controparte_1 proponeva di risarcire il sig. con il pagamento di circa € 70.000,00 riferendo che Parte_1 avrebbe richiesto un prestito in banca”; “che nei primi mesi dell'anno 2018 il sig. Controparte_1 offriva al sig. un risarcimento di € 60.000,00 da pagarsi in due rate, la prima di € Parte_1
30.000,00 ad aprile 2018 e la seconda di € 30.000,00 entro agosto 2018”.
Tale ultima circostanza è stata confermata anche dalla teste compagna del Tes_3 CP_1
all'epoca dei fatti.
pagina 7 di 10 La teste SS AN, inoltre, ha dichiarato altresì che, nell'anno 2018, il ha inviato al CP_1
VA il messaggio Whatsapp dal seguente tenore: “(…) Io non posso dirti cosa è giusto e cosa è sbagliato dopo quello che ho fatto e ancora non mi capacito credimi … anzi più passa il tempo è più metabolizzo e rimango incredulo di quello che IO ho fatto (…) Ti saluto e se puoi e vuoi un domani perdonami …”.
Lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale, pur avendo negato di aver offerto un risarcimento al VA, ha confermato di aver allo stesso inviato il suddetto messaggio “nel contesto di una chiacchierata via whatsapp in cui c'era tutto il mio rammarico di non poter sopperire a quelle che erano le pendenze sia con l'erario che con i fornitori”.
Il tenore letterale del messaggio, tuttavia, esprime ben altro dal semplice “rammarico di non poter sopperire a quelle che erano le pendenze sia con l'erario che con i fornitori”, posto che il si CP_1
mostra incredulo per quello che ha fatto, chiedendone perdono.
Gli elementi acquisiti al presente giudizio smentiscono la ricostruzione del il quale, in questa CP_1
sede, ha affermato di vantare diritti sulle somme depositate sul c/c 1000/3093 e sul c/c n. 1000/3097 che, invece, devono ritenersi di esclusiva pertinenza del . Parte_1
Ciò, inoltre, consente di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 1298, comma 2, c.c. che, nel caso di conto corrente cointestato, regola i rapporti interni tra correntisti.
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza,
e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (conf. Cass. n.
18777/2015). Trattasi di una presunzione legale “juris tantum” poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000), ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (cfr.
Cass. n. 77/2018; Cass. n. 27069/2022).
pagina 8 di 10 Al contempo, la ricostruzione dei fatti emersa in corso di causa esclude che il abbia operato CP_1
nei limiti della delega allo stesso conferita sul conto corrente n. 1000/3097, non avendo alcun titolo per trattenere le somme sottratte da tale conto.
Ne deriva che il deve essere condannato al pagamento, in favore del , della somma CP_1 Parte_1
complessiva di euro 111.506,03, quantificata sulla base degli esiti della c.t.u. disposta nel presente giudizio al fine di verificare, sulla base della documentazione versata in atti, i prelevamenti e i bonifici effettuati dall'anno 2014 all'anno 2017 dai conti correnti n. 1000/3093 e n. 1000/3097, accesi presso la di filiale di Rimini, al conto intestato a o Controparte_4 Controparte_4 Controparte_1
comunque da quest'ultimo effettuati. La c.t.u. ha determinato i seguenti importi: “a) Sommatoria di tutte le operazioni bancarie di bonifici e giroconti eseguite dal 2014 al 2017 con addebito sul c/c
1000/3093 (cointestato) e con accredito a favore del c/c 1000/3008 (intestato al convenuto)………………………………€ 28.234,87 b) Sommatoria di tutte le operazioni bancarie di bonifici eseguite dal 2014 al 2017 con addebito sul c/c 1000/3097 (intestato all'attore) e con accredito
a favore del c/c 1000/3008 (intestato al convenuto)………………………………€ 24.051,16 Totale accrediti a favore del c/c 1000/3008 (intestato al convenuto) € 52.286,03
c) Sommatoria dei prelevamenti in contanti eseguiti dal convenuto nel 2017 dal c/c 1000/3093
(cointestato)………….……………………………………….€ 12.020,00 d) Sommatoria dei prelevamenti in contanti eseguiti dal convenuto nel 2017 dal c/c 1000/3097 (intestato all'attore)……………………………………………€ 47.200,00 Totale prelevamenti in contanti eseguiti dal convenuto nel 2017 € 59.220,00”.
Sono dovuti, poi, rivalutazione ed interessi, devalutando ogni somma secondo gli indici Istat al momento del prelievo e computando gli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate
(cfr. Cass. SU n. 1712/1995). Infine, sull'importo così determinato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Non può essere riconosciuto all'odierno attore il danno non patrimoniale dallo stesso lamentato, in quanto le allegazioni sul punto sono del tutto generiche e prive di ogni supporto probatorio.
Al riguardo, deve evidenziarsi come l'accertamento in via presuntiva del danno non patrimoniale non possa comunque esonerare l'attore dal fornire, nel rispetto delle scansioni processuali, le allegazioni necessarie al fine di affermare che i pregiudizi lamentati siano stati effettivamente e concretamente subiti. La parte ha l'onere di allegare ogni elemento utile non solo a dimostrare l'effettivo verificarsi del danno ma, altresì, a determinarne l'ammontare ed eventuali carenze non possono essere, poi, superate invocando la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. che non esonera il danneggiato pagina 9 di 10 dall'onere di fornire gli elementi probatori e di comunicare i dati di fatto in suo possesso al fine della determinazione del danno che sia il più possibile precisa.
Nel caso di specie, il non ha neppure articolato istanze istruttorie al fine di comprovare Parte_1
l'effettiva sussistenza del pregiudizio asseritamente subito in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo in favore dell'attore, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Oggetto di regolazione sono anche le spese di c.t.u. - così come liquidate con decreto del 24.12.2024 - poste definitivamente a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
4061/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
111.506,03, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in euro 7.052,00 a titolo di compenso professionale, euro 786,00 a titolo di esborsi ed euro
37,85 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio - liquidate con decreto del 24.12.2024 - definitivamente a carico di . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4061/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Della Vittoria Stefano, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Urbinati Stefania, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
25.09.2024
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, - premesso di essere titolare Parte_1
dell'impresa individuale “Nuova Adriatica Piscine di VA AN” che svolge l'attività di realizzazione e manutenzione di piscine i cui ricavi sono sempre transitati su due conti correnti bancari, accesi presso e, precisamente, il c/c n. 1000/3093, cointestato a Controparte_2 Parte_1
e , e il c/c n. 1000/3097, intestato alla ditta individuale Nuova Adriatica
[...] Controparte_1
Piscine di VA AN, sul quale insisteva una delega in favore di - esponeva di Controparte_1
aver scoperto, nel dicembre 2017, che il approfittando della cointestazione del conto CP_1
corrente n. 1000/3093 e della delega conferitagli sul conto corrente n. 1000/3097, mediante molteplici prelevamenti di contanti e bonifici bancari eseguiti in proprio favore, aveva illegittimamente sottratto dai predetti conti ingenti somme di denaro. L'odierno attore rappresentava di aver promosso dinanzi al
Tribunale di Rimini procedimento cautelare all'esito del quale era stato autorizzato il sequestro conservativo di beni e crediti di proprietà del fino alla concorrenza dell'importo di € CP_1
77.500,00, procedimento che, tuttavia, non era stato coltivato, stante la mancata individuazione di crediti e/o beni aggredibili di proprietà del presso i terzi. Il , poi, esponeva di aver CP_1 Parte_1
presentato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini atto di denuncia - querela nei confronti del che, all'esito del procedimento penale nel corso del quale era emersa la CP_1
sottrazione, da parte dello stesso, della somma complessiva di euro € 115.713,35, era stato condannato per il reato di appropriazione indebita dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 755/2020 del
09/07/2020, emessa a seguito di istanza di patteggiamento depositata dal L'odierno attore CP_1
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che il sig. ha illecitamente sottratto dai conti correnti nn. Controparte_1
1000/3093 e 1000/3097, entrambi accesi presso l'Istituto di credito (già Controparte_3
- filiale 05079 – Rimini Viale Tiberio), somme di Controparte_4
denaro di proprietà dell'impresa individuale Nuova Adriatica Piscine di VA AN per
l'importo complessivo pari ad € 115.809,86, per tutti i motivi spiegati nella narrativa del presente atto;
- per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
di tutti i danni dal medesimo subiti quantificati in € 115.809,86 (o in quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati su ogni singola somma oggetto di appropriazione indebita e decorrenti dalla rispettiva data di appropriazione sino al saldo effettivo, per tutti i motivi spiegati nella narrativa del presente atto;
- condannare il sig. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del sig. Controparte_1
da quantificarsi equitativamente nella somma di € 10.000,00, o in quella diversa Parte_1
pagina 2 di 10 somma dovesse ritenere equa e di giustizia l'Ill.mo Tribunale adito;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”.
Con comparsa di risposta depositata in data 04.05.2022, si costituiva in giudizio , il Controparte_1
quale esponeva di essere, in realtà, socio di fatto del VA e, in quanto tale, aveva effettuato plurimi conferimenti su entrambi i conti di riferimento della ditta, ne aveva amministrava il patrimonio, aveva procacciato e gestito i clienti e si era occupato della contabilità. L'odierno convenuto rappresentava che, in quanto socio amministratore della società di fatto, aveva del tutto legittimamente effettuato prelievi, pagamenti e bonifici, sia direttamente al socio , sia a sé stesso, Parte_1
quale corrispettivo degli incassi procurati, evidenziando che i due soci si erano divisi equamente costi e incassi, sia quelli risultanti dalle fatture, sia quelli in contanti. Il negava, quindi, ogni CP_1
addebito di responsabilità, evidenziando di aver del tutto lecitamente operato sul conto 3093, cointestato con il , e sul conto 3097, su cui insisteva una delega in suo favore. Eccepita la Parte_1
sussistenza del suo diritto alla percezione della metà di tutti gli utili della ditta Nuova Adriatica Piscine
- che, in realtà, costituiva una società di fatto di cui lo stesso era il principale amministratore, curandone in toto l'aspetto commerciale - e contestata la quantificazione del danno operata dal
, l'odierno convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento di tutte le eccezioni svolta dalla difesa di controparte, IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare ogni domanda ex adverso formulata, sicché infondata ed inveridica, per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti in atti da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti. Vinte le spese di lite come per legge. IN OGNI
CASO, accertare e dichiarare che nulla il deve al SI , per tutti i CP_1 Parte_1
motivi in fatto ed in diritto, dedotti in atti da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti. Sempre
e comunque vinte le spese di lite come per legge, con aumento non inferiore al 30% stante la ricorrenza di collegamenti ipertestuali”.
Le parti comparivano all'udienza del 25.05.2022 e, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., il giudice provvedeva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Assunti gli interrogatori formali, escussi i testimoni e depositata la c.t.u. disposta al fine di verificare i prelevamenti e i bonifici effettuati dal dall'anno 2014 all'anno 2017 dai conti correnti n. CP_1
1000/3093 e n. 1000/3097, all'udienza del 25.09.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, la domanda formulata dal risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 10 L'odierno attore lamenta, in questa sede, l'indebita appropriazione, da parte del delle CP_1
somme depositate sul c/c n. 1000/3093, cointestato a e , e sul c/c n. Parte_1 Controparte_1
1000/3097, intestato alla ditta individuale Nuova Adriatica Piscine di VA AN, sul quale insisteva una delega in favore di . Controparte_1
Quest'ultimo - imputato del “Delitto p. e p. dagli artt. 646 e 61 n. 7 e 11 c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava indebitamente della somma complessiva di €
115.713,35 mediante prelevamenti effettuati sia a mezzo bonifici bancari che per contante dai seguenti conti correnti accesi presso la di le cui provviste erano riconducibili Controparte_4 CP_4
esclusivamente a e alla ditta da lui rappresentata;
c/c 1000/3093 cointestato Parte_1
e e c/c n. 1000/3097 intestato alla ditta individuale Nuova Parte_1 CP_5
Adriatica Piscine di . Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di Parte_1
prestazioni d'opera ed aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Rimini/Verucchio dal 01.01.2014 al 12.12.2017” - è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa in forza di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Quanto agli effetti, nel giudizio civile, della sentenza di patteggiamento, la giurisprudenza di legittimità ha seguito tre distinti orientamenti: 1) il primo, che ha trovato espressione, tra le più recenti, in Cass.
18/12/2017, n. 30328; Cass. 24/05/2017. 13034; Cass. 02/03/2017, n. 5313; Cass. 29/02/2016, n. 3980,
è quello secondo cui “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità”; 2) il secondo orientamento ritiene, invece, che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice “elemento di convincimento” liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza, un mero indizio: poiché la sentenza di patteggiamento è solo equiparata ad una pronuncia di condanna “e,
a norma dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza” (in termini Cass. 06/12/2011, n. 26250; in senso analogo cfr. Cass. 11/05/2007, n. 10847; Cass. 24/02/2004 n. 3626; Cass. 06/05/2003 n. 6863);
pagina 4 di 10 3) il terzo orientamento ritiene che la lettera dell'art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice e, pertanto, esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile ("non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile", cfr. Cass. 12/04/2011,
n. 8421; Cass. 22/11/2017, n. 27835; Cass. 29/03/2006, n. 7196), concludendo, poi, che la sentenza penale di patteggiamento: a) nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova;
b) non è un atto, ma un fatto e, come qualsiasi altro fatto del mondo reale, può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
Di recente, la Suprema Corte, con una pluralità di pronunce, ha precisato che “alla sentenza di patteggiamento va riconosciuta la natura di elemento di prova, anche importante in ragione del fatto che essa contiene un accertamento ed un'affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell'imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all'esito d'una attività istruttoria, anche quanto alla responsabilità dell'imputato, di cui è possibile “tener conto nel giudizio civile” (così Cass. 16/08/2019, n. 21435); tenerne conto significa che al giudice civile non è precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova (Cass. 04/07/2019, n. 18085), potendo le parti, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così accertati in sede penale (Cass. 03/04/2017, n. 8063)” (cfr. Cass. n.
31010/2023; nello stesso senso, Cass. n. 2897/2024, secondo cui “Non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651
e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile
e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023, n.31010). Più in generale … il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro
pagina 5 di 10 giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067)”).
Alla luce dei suesposti principi, ancorché non faccia stato nel giudizio civile, la sentenza di patteggiamento costituisce un elemento di prova che ben può essere utilizzato in questa sede.
Nella predetta sentenza, si legge che “La richiesta di applicazione pena ex art. 444 cpp deve essere accolta, posto che, sulla base delle risultanze acquisite agli atti, non può pervenirsi ad una declaratoria a norma dell'art. 129 c.p.p., emergendo plurimi elementi di responsabilità a carico dell'imputato, desumibili dalla CNR della Guardia di Finanza di Rimini del 28 settembre 2018, dai relativi allegati e dalla querela sporta da in data 2 marzo 2018”. Parte_1
Nel presente giudizio, il non ha contestato di aver operato sui conti corrente indicati dal CP_1
, ma ha rappresentato di aver “del tutto lecitamente predisposto prelievi e bonifici posto che il Parte_1
conto 3093 è cointestato con lo stesso e presso il conto 3097 era predisposta una delega in suo favore”, evidenziando che “Detti prelievi, oltre che leciti erano anche legittimi, in quanto frutto di un accordo tra i soci volto a spartire gli utili della società”. L'odierno convenuto, infatti, ha allegato che l'impresa individuale Nuova Adriatica Piscine di titolarità del era, in realtà, una società di Parte_1
fatto di cui il curava la parte amministrativa, contabile e, soprattutto commerciale, mentre il CP_1
si occupava pressoché esclusivamente della parte relativa al montaggio, consegna e Parte_1
assemblamento del prodotto.
Nel caso di specie, tuttavia, quand'anche si ritenesse esistente tra le parti una società di fatto, ciò non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare l'appropriazione delle somme da parte del che non CP_1
ha comprovato - e, invero, neppure compiutamente allegato - l'esistenza di un suo presunto credito idoneo a fondare le proprie pretese.
L'odierno convenuto ha solo genericamente rappresentato l'esistenza di un accordo di ripartizione degli utili - di cui, peraltro, non ha indicato né l'ammontare, né le annualità di riferimento - senza fornire alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza di un simile accordo.
Al contrario, dall'attività istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, è emerso che il CP_1
si è appropriato delle somme depositate sul c/c 1000/3093 e sul c/c n. 1000/3097, ben sapendo che tali somme appartenevano al . Parte_1
Il teste fratello di ha confermato “che nel periodo compreso tra il Testimone_1 Controparte_1
12/12/2017 e i primi mesi dell'anno 2018 si è tenuto un incontro presso lo studio dell'Avv. Massimo
Borghesi in Rimini via Macanno n. 32, alla presenza dei sigg.ri Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 10 SS AN e Avv. Enrico Graziosi del Foro di Rimini” (cfr. verbale di Testimone_1 udienza: “io quel giorno accompagnavo;
c'erano l'avv. Borghesi, SS AN, CP_1 [...]
, e l'avv. Graziosi”) e - interrogato sul capitolo “Vero è che nel corso del suddetto incontro il Parte_1 sig. ammetteva di aver sottratto illecitamente la somma di circa € 100.000,00 dai Controparte_1
conti correnti n. 1000/3093 e n. 1000/3097 accesi presso la e della Controparte_4 CP_4 filiale di Rimini viale Tiberio” - ha dichiarato: “per quanto riguarda le cifre e le banche non CP_4
ricordo i dettagli;
ricordo che aveva ammesso che aveva preso delle somme e che avrebbe recuperato, eravamo lì per sistemare le cose ovvero la sottrazione dei soldi e per fare in modo di recuperare la situazione”.
Inoltre, sul capitolo “Vero è che nel corso del suddetto incontro il sig. proponeva di Controparte_1 risarcire il sig. con il pagamento di circa € 70.000,00 riferendo che avrebbe Parte_1 richiesto un prestito in banca”, il teste ha affermato: “le cifre non le ricordo ma ricordo che era stata detta questa cosa qui e io avevo detto a mio fratello che lo avrei accompagnato nel percorso per rimediare alla situazione”.
Il teste, poi, ha confermato di essersi recato con nell'anno 2018, presso la filiale di Controparte_1
Rimini viale Tiberio della per incontrare il direttore, Controparte_4
al quale l'odierno convenuto ha chiesto un mutuo di € 70.000,00 per potere risarcire il Testimone_2
(cfr. verbale di udienza: “è vero, ricordo questa scena che quel giorno eravamo in banca e Parte_1 parlavamo con il direttore al quale chiedevamo un finanziamento per rientrare della somma”).
La teste SS AN ha confermato: “che nel periodo compreso tra il 12/12/2017 e i primi mesi dell'anno 2018 si è tenuto un incontro presso lo studio dell'Avv. Massimo Borghesi in Rimini via
Macanno n. 32, alla presenza dei sigg.ri Parte_1 Controparte_1 Testimone_1
SS AN e Avv. Enrico Graziosi del Foro di Rimini”; “che nel corso del suddetto incontro il sig. ammetteva di aver sottratto illecitamente la somma di circa € 100.000,00 dai Controparte_1
conti correnti n. 1000/3093 e n. 1000/3097 accesi presso la Controparte_4 CP_4 CP_4 filiale di Rimini viale Tiberio”; “che nel corso del suddetto incontro il sig.
[...] Controparte_1 proponeva di risarcire il sig. con il pagamento di circa € 70.000,00 riferendo che Parte_1 avrebbe richiesto un prestito in banca”; “che nei primi mesi dell'anno 2018 il sig. Controparte_1 offriva al sig. un risarcimento di € 60.000,00 da pagarsi in due rate, la prima di € Parte_1
30.000,00 ad aprile 2018 e la seconda di € 30.000,00 entro agosto 2018”.
Tale ultima circostanza è stata confermata anche dalla teste compagna del Tes_3 CP_1
all'epoca dei fatti.
pagina 7 di 10 La teste SS AN, inoltre, ha dichiarato altresì che, nell'anno 2018, il ha inviato al CP_1
VA il messaggio Whatsapp dal seguente tenore: “(…) Io non posso dirti cosa è giusto e cosa è sbagliato dopo quello che ho fatto e ancora non mi capacito credimi … anzi più passa il tempo è più metabolizzo e rimango incredulo di quello che IO ho fatto (…) Ti saluto e se puoi e vuoi un domani perdonami …”.
Lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale, pur avendo negato di aver offerto un risarcimento al VA, ha confermato di aver allo stesso inviato il suddetto messaggio “nel contesto di una chiacchierata via whatsapp in cui c'era tutto il mio rammarico di non poter sopperire a quelle che erano le pendenze sia con l'erario che con i fornitori”.
Il tenore letterale del messaggio, tuttavia, esprime ben altro dal semplice “rammarico di non poter sopperire a quelle che erano le pendenze sia con l'erario che con i fornitori”, posto che il si CP_1
mostra incredulo per quello che ha fatto, chiedendone perdono.
Gli elementi acquisiti al presente giudizio smentiscono la ricostruzione del il quale, in questa CP_1
sede, ha affermato di vantare diritti sulle somme depositate sul c/c 1000/3093 e sul c/c n. 1000/3097 che, invece, devono ritenersi di esclusiva pertinenza del . Parte_1
Ciò, inoltre, consente di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 1298, comma 2, c.c. che, nel caso di conto corrente cointestato, regola i rapporti interni tra correntisti.
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza,
e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (conf. Cass. n.
18777/2015). Trattasi di una presunzione legale “juris tantum” poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000), ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (cfr.
Cass. n. 77/2018; Cass. n. 27069/2022).
pagina 8 di 10 Al contempo, la ricostruzione dei fatti emersa in corso di causa esclude che il abbia operato CP_1
nei limiti della delega allo stesso conferita sul conto corrente n. 1000/3097, non avendo alcun titolo per trattenere le somme sottratte da tale conto.
Ne deriva che il deve essere condannato al pagamento, in favore del , della somma CP_1 Parte_1
complessiva di euro 111.506,03, quantificata sulla base degli esiti della c.t.u. disposta nel presente giudizio al fine di verificare, sulla base della documentazione versata in atti, i prelevamenti e i bonifici effettuati dall'anno 2014 all'anno 2017 dai conti correnti n. 1000/3093 e n. 1000/3097, accesi presso la di filiale di Rimini, al conto intestato a o Controparte_4 Controparte_4 Controparte_1
comunque da quest'ultimo effettuati. La c.t.u. ha determinato i seguenti importi: “a) Sommatoria di tutte le operazioni bancarie di bonifici e giroconti eseguite dal 2014 al 2017 con addebito sul c/c
1000/3093 (cointestato) e con accredito a favore del c/c 1000/3008 (intestato al convenuto)………………………………€ 28.234,87 b) Sommatoria di tutte le operazioni bancarie di bonifici eseguite dal 2014 al 2017 con addebito sul c/c 1000/3097 (intestato all'attore) e con accredito
a favore del c/c 1000/3008 (intestato al convenuto)………………………………€ 24.051,16 Totale accrediti a favore del c/c 1000/3008 (intestato al convenuto) € 52.286,03
c) Sommatoria dei prelevamenti in contanti eseguiti dal convenuto nel 2017 dal c/c 1000/3093
(cointestato)………….……………………………………….€ 12.020,00 d) Sommatoria dei prelevamenti in contanti eseguiti dal convenuto nel 2017 dal c/c 1000/3097 (intestato all'attore)……………………………………………€ 47.200,00 Totale prelevamenti in contanti eseguiti dal convenuto nel 2017 € 59.220,00”.
Sono dovuti, poi, rivalutazione ed interessi, devalutando ogni somma secondo gli indici Istat al momento del prelievo e computando gli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate
(cfr. Cass. SU n. 1712/1995). Infine, sull'importo così determinato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Non può essere riconosciuto all'odierno attore il danno non patrimoniale dallo stesso lamentato, in quanto le allegazioni sul punto sono del tutto generiche e prive di ogni supporto probatorio.
Al riguardo, deve evidenziarsi come l'accertamento in via presuntiva del danno non patrimoniale non possa comunque esonerare l'attore dal fornire, nel rispetto delle scansioni processuali, le allegazioni necessarie al fine di affermare che i pregiudizi lamentati siano stati effettivamente e concretamente subiti. La parte ha l'onere di allegare ogni elemento utile non solo a dimostrare l'effettivo verificarsi del danno ma, altresì, a determinarne l'ammontare ed eventuali carenze non possono essere, poi, superate invocando la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. che non esonera il danneggiato pagina 9 di 10 dall'onere di fornire gli elementi probatori e di comunicare i dati di fatto in suo possesso al fine della determinazione del danno che sia il più possibile precisa.
Nel caso di specie, il non ha neppure articolato istanze istruttorie al fine di comprovare Parte_1
l'effettiva sussistenza del pregiudizio asseritamente subito in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo in favore dell'attore, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Oggetto di regolazione sono anche le spese di c.t.u. - così come liquidate con decreto del 24.12.2024 - poste definitivamente a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
4061/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
111.506,03, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in euro 7.052,00 a titolo di compenso professionale, euro 786,00 a titolo di esborsi ed euro
37,85 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio - liquidate con decreto del 24.12.2024 - definitivamente a carico di . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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