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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. r art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1084/2024 RG avente ad oggetto: “ Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - illegittima revoca reddito di cittadinanza – accertamento negativo ”
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato BIAGIOLI MARCO e Parte_1 elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
SERGIO ed elettivamente domiciliato presso - DORSODURO, 3500/D CP_1
30135 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l chiedendo «NEL MERITO: CP_1 accertarsi e dichiararsi il diritto di a percepire il Reddito di Parte_1
Cittadinanza, nella misura di Legge, con riferimento alla domanda da lei presentata e dimessa in atti, anche per il periodo successivo alla revoca, e fino allo scadere dei diciotto mesi previsti dalla Legge. Altresì, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca, disapplicarsi lo stesso e dunque
1 accertarsi e dichiararsi che nulla deve all' con riferimento Parte_1 CP_1 agli importi percepiti a titolo di Reddito di Cittadinanza fino a Gennaio 2023.
IN OGNI CASO: spese e compensi di lite rifusi, oltre accessori come per
Legge».
Nel costituirsi Controparte_1 ha contestato la pretesa della ricorrente concludendo «rigettare il ricorso, spese rifuse».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. La ricorrente espone in fatto: di aver presentato in data 25/9/2021 domanda di reddito di cittadinanza , che veniva Controparte_2 accolta;
che con comunicazione datata 15/2/2023 il beneficio le veniva revocato con la seguente motivazione «omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co. 10 L. 26/2019)» con conseguente richiesta di restituzione di € 11.627,96; di essere priva di alcun titolo di studio, con due figli a carico per i quali il padre non ha mai versato quasi nulla a titolo di contributo al mantenimento e di aver sempre svolto lavori saltuari e discontinui nell'ambito della produzione e confezionamento di bigiotteria e articoli con perline;
di aver aperto nell'Agosto del 2020, quando era disoccupata da lungo periodo e dopo la prima fase dell'emergenza sanitaria
Coronavirus, avendo come sola entrata quella derivante dall'assegno unico, partita IVA individuale per la produzione artigianale di collanine e oggetti di bigiotteria da vendere tramite internet;
di avere prodotto nel corso dell'anno
2020 componenti positivi totali di euro 1.265,00, per un reddito imponibile di euro 848,00; che stante la resa esigua dell'attività, inferiore ai contributi minimi dovuti per la gestione artigiani e commercianti, cessava ogni operatività quasi subito, ossia a Dicembre 2020, nel 2021 non conseguiva alcun reddito e, infine, cancellava la partita IVA e dichiarava la cessazione dell'attività nel Settembre del 2021; di aver presentato nel 2021 la dichiarazione dei redditi modello Unico 2021, contenente i componenti
2 positivi sopra indicati, corrispondenti a un reddito di euro 848,00; la domanda inoltrata tramite CAF in data 25/9/2021 si basava sull'ISEE, calcolato dallo stesso in quanto destinatario della prestazione richiesta, ed elaborato in CP_1 data 12/9/2021, sulla base della DSU resa dalla ricorrente in data 10/9/2021; a
Gennaio 2022 l' ricalcolava l'ISEE e lo stesso faceva a Gennaio 2023; CP_1 ricevuta in data 15/2/2023 la comunicazione della revoca e richiesta di restituzione si era rivolta al CAF che le aveva consigliato di inoltrare domanda di rateizzazione ciò che aveva fatto.
2. Lamenta dunque la ricorrente la illegittimità della revoca e la non debenza del RDC percepito non potendo trovare applicazione l'art. 3, co. 10,
d.l. 4/2019, in via subordinata ed in ogni caso per carenza di un soccorso istruttorio, in ogni caso poiché anche se avesse dichiarato l'attività ed il reddito percepito avrebbe avuto diritto al RDC.
3. L' espone a sua volta che: la visura storica presso la Camera di CP_1
Commercio di Venezia Rovigo confermava che la ricorrente era, all'atto della richiesta e nel periodo di riferimento, titolare dell'omonima impresa individuale (numero REA: VE -434001) con inizio attività in data 10/08/2020 e cessazione attività in data 27/09/2021, ed anche presso la gestione CP_1
“Artigiani e commerciante” la ricorrente risultava iscritta con codice azienda
16883067 - inizio attività in data 10/08/2020 e fine attività in data 27/09/2021; che il D. L. n. 4 del 28/01/2019 (art. 3 co. 10) prevede l'obbligo di una comunicazione integrativa del modello di domanda di Reddito di Cittadinanza per le attività lavorative subordinate, autonome e d'impresa già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell'ISEE per l'intera annualità, come nel caso della ricorrente;
di tali attività era necessario tenere conto ai fini della determinazione della prestazione;
la DSU prot. CP_1
ISEE-2021-08000162Z-00 utilizzata per l'accesso al beneficio è stata presentata in data 10/09/2021, quindi l'attività da comunicare era quella iniziata dopo il
01/01/2020; all'atto della presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza la ricorrente aveva dunque omesso di dichiarare nel quadro “E” della domanda, di avere in corso un'attività lavorativa in forma di impresa individuale dalla quale derivino redditi non rilevati per l'intera annualità
3 nell'ISEE 2021 e non ha compilato il modello “RdC / PdC-Com Ridotto” dichiarando tale attività e il reddito derivato per il 2° trimestre dell'anno 2021.
4. Ciò posto ritiene la giudicante che il ricorso è fondato e debba essere accolto.
5. E' pacifico che la ricorrente godeva sia dei requisiti di reddito che soggettivi per godere del RDC, e che la stessa ha errato nel non dichiarare in data 25/9/2021 l'esistenza di una attività di lavoro autonomo per la quale nel
2020 aveva percepito un reddito di € 848,00, nessun reddito nel 2021, se non successivamente all'inoltro della domanda € 122,90 all'atto della chiusura della P.IVA, attività e partita IVA che ha formalmente chiuso il 27/9/2021.
6. L'art. 3, co. 8, d.l. 4/2019 (nella formulazione in vigore all'atto della domanda) prevedeva che «8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che CP_1 mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. 9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di CP_1 decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.
4 Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. 10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1».
7. A sua volta l'art. 5, co. 1, ultimo periodo prevede che «Con provvedimento dell' sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali CP_1
e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente
DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall' Le informazioni CP_1 contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all' entro dieci giorni CP_1 lavorativi dalla richiesta».
8. E' vero che la ricorrente non ha compilato il QUADRO E della domanda ma vi è da osservare che la dizione del quadro è « ATTIVITA'
LAVORATIVE IN CORSO NON RILEVATE DALL'ISEE PER L'INTERA
ANNUALITA'» e che la dichiarazione è la seguente «dichiaro che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso».
9. E' evidente che la ricorrente e gli addetti del CAF che l'hanno aiutata a compilare il modulo hanno ritenuto che si dovesse far riferimento ad attività
5 tuttora in corso al momento della domanda mentre la ricorrente a tale data non svolgeva alcuna attività tanto che due giorni dopo ha chiuso la partita IVA, mentre il reddito di € 122,90 è intervenuto successivamente alla chiusura della
Partita Iva in sede di liquidazione di questa e pure questo non ha alcuna rilevanza sul reddito ai fini dell'ottenimento del beneficio, sicché la ricorrente non ha percepito la necessità di comunicarlo.
10. Deve dunque concludersi come in dispositivo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di previdenza, scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma
1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dimezzato ex art. 130 dpr 115/2012 essendo stata la ricorrente ammessa la patrocinio a spese dello Stato con delibera del
22/4/2024.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il Reddito di Cittadinanza, nella misura di Parte_2
Legge, con riferimento alla domanda da lei presentata in data 25/9/2021 per cui è causa, anche per il periodo successivo alla revoca, e fino allo scadere dei diciotto mesi previsti dalla Legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca e che nulla la ricorrente deve all' con riferimento agli importi CP_1 percepiti a titolo di Reddito di Cittadinanza fino a Gennaio 2023;
3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 1500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
6 Venezia, all'udienza del 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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