Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
L'avvocato comunitario che intende svolgere la sua attività professionale in Italia (o anche in Italia) ha attualmente la possibilità o di chiedere al Consiglio dell'Ordine l'iscrizione nel registro di cui all'art. 12 legge n. 31/1982, attuativa della direttiva CEE n. 77/249, per lo svolgimento dei servizi (e in tal caso gli sarà possibile svolgere in Italia attività forense in forma temporanea o occasionale senza carattere di continuità e perciò con divieto di stabilirvi la sede principale o secondaria del proprio studio), oppure di richiedere l'iscrizione all'Albo, ai sensi della legge n. 115/1992, attuativa della direttiva CEE n. 48/1988, previo il riconoscimento del proprio titolo di studio da parte del Ministero di Grazia e Giustizia e il superamento di una prova attitudinale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (e in tal caso gli sarà consentito l'esercizio stabile della professione forense in Italia); ne consegue che chi abbia ottenuto l'iscrizione al registro di cui alla legge n. 31/1982 per la prestazione dei servizi, e tuttavia avvia svolto in Italia in modo non occasionale ma stabile e continuativo la professione forense presso un proprio domicilio professionale, può essere ritenuto disciplinarmente responsabile dal Consiglio dell'Ordine, a nulla rilevando, ai fini della soggezione a sanzione disciplinare, la non iscrizione dell'avvocato all'albo, posto che, per l'art. 11 legge n. 31/1982 citata, i cittadini comunitari iscritti al registro ex art. 12 legge cit. sono pur sempre soggetti, per ogni violazione della suddetta legge relativa alla libera circolazione dei servizi, al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente per territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Antonio SENSALE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HA AR, elettivamente domiciliato in VIA COSSERIA 5, presso lo studio degli avvocati ENRICO ROMANELLI, GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato MASSIMO BURGHIGNOLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI MILANO;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati -
avverso la decisione n. 44/97 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 12/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/98 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Massimo BURGHIGNOLI per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione in data 30 novembre 1992 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano infliggeva al legale di cittadinanza tedesca, Rechtsanwalt RD RD, iscritto nel registro di cui all'art. 12 della legge n. 31 del 1982 relativa alla "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità Europea", la sanzione della sospensione per sei mesi dall'esercizio dell'attività professionale. Il Consiglio riteneva che il dott. RD fosse venuto meno agli obblighi posti dalla legge n. 31 del 1982 in quanto non si era limitato a prestare in Italia servizi legati in modo saltuario e occasionale, ma aveva svolto attività professionale in forma stabile, istituendo un proprio studio, usando il titolo italiano di avvocato e non quello tedesco di Rechtsanwalt e comparendo in giudizio da solo, senza avvalersi dell'assistenza di un collega italiano.
Avverso la decisione il RD proponeva ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. Chiedeva, in via principale, che fosse disapplicata la norma di cui all'art. 2 della legge n. 31 del 1982 nella parte in cui inibisce a un avvocato comunitario l'apertura in Italia di uno studio legale;
in subordine, chiedeva che fosse adita la Corte di Giustizia Cee, in forza dell'art. 177 del Trattato, perché risolvesse la seguente questione pregiudiziale: "se l'art. 52 del Trattato possa legittimare gli stati membri a vietare all'avvocato di altro stato membro l'apertura di una sede principale o secondaria, nel periodo in cui le norme nazionali non abbiano ancora attuato le direttive sul riconoscimento reciproco dei diplomi e sulla integrazione delle conoscenze professionali attraverso la prova attitudinale".
Il Consiglio Nazionale Forense, in accoglimento della richiesta del ricorrente e in applicazione dell'art. 177 del Trattato di Roma, chiedeva alla Corte di Giustizia del Lussemburgo una decisione su una duplice questione pregiudiziale e cioè: a) sul fatto se l'art. 2 della legge n. 31 del 9 febbraio 1982, secondo cui non e 'consentito
"stabilire nel territorio della Repubblica uno studio, ne' una sede principale o secondaria", sia compatibile con la Direttiva Cee 22 marzo 1977 nella quale non vi è cenno del fatto che la facoltà di aprire uno studio potrebbe essere interpretata come sintomo dell'intendimento del professionista di esercitare attività in forma non temporanea, ne' occasionale, bensì con carattere di continuità;
b) sui criteri da seguire per valutare il carattere di temporaneità, in relazione alla costanza e alla ripetitività delle prestazioni da parte dell'avvocato che operi nel regime di cui alla menzionata direttiva 22 marzo 1977.
Con sentenza in data 30 novembre 1995 la Corte di Giustizia affermava:
1) il carattere temporaneo della prestazione di servizi, previsto dall'art. 60, terzo comma,-del Trattato CE, si deve valutare tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa.
2) Il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, può dotarsi, nello Stato membro ospitante, dell'infrastruttura necessaria per il compimento della sua prestazione.
3) Un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continua, esercita un'attività professionale in un altro Stato membra in cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra l'altro, ai cittadini di questo Stato, è soggetto alle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento e non a quelle del capo relativo ai servizi.
4) La possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di stabilimento, e le condizioni dell'esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro ospitante.
5) Allorché l'accesso a un'attività specifica non è sottoposto ad alcuna disciplina nello Stato membro ospitante, il cittadino di qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel territorio del primo Stato e di esercitarvi tale attività. Diversamente, allorché l'accesso a un'attività specifica, o il suo esercizio, è subordinato, nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle. 6) I provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.
7) Gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere conto dell'equivalenza dei diplomi e, se del caso, procedere ad un raffronto tra le cognizioni e le qualifiche richieste dalle proprie norme nazionali e quelle dell'interessato".
Acquisita la sentenza della Corte, il Consiglio Nazionale Forense, in data 12 maggio 1996, emetteva una decisione con la quale confermava la decisione del Consiglio dell'Ordine per quanto riguardava la responsabilità disciplinare del dott. RD per avere violato le disposizioni della legge sulla libera prestazione dei servizi;
riformava, invece, parzialmente la decisione del Consiglio dell'Ordine per quanto riguardava la misura della sanzione, riducendo la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei a due mesi.
In particolare il Consiglio ha ritenuto che la Corte di Giustizia abbia nella sua decisione fissato chiaramente la distinzione tra l'avvocato prestatore di servizi e l'avvocato stabilito in uno Stato diverso da quello di provenienza, indicando nel domicilio professionale, ossia nello studio organizzato e costantemente funzionante, anche in assenza del titolare, il centro nell'ambito del quale l'avvocato opera in regime di stabilimento;
che è pacifico che il RD ha prestato ai propri clienti continuativa assistenza giudiziale, senza il concerto con un collega iscritto agli albi locali e per di più facendo uso del titolo di avvocato, mentre avrebbe dovuto valersi esclusivamente di quello di Rechtsanwalt;
che inoltre ha costituito una organizzazione permanente, funzionale all'esercizio continuativo della professione di avvocato, comportandosi di fatto come avvocato stabilito, in aperto contrasto con le norme che disciplinano la possibilità di effettivo e regolare stabilimento;
che pertanto la responsabilità del RD era indubbia;
che tuttavia la sanzione inflittagli doveva essere considerata eccessiva in considerazione della obiettiva difficoltà della dizione dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 secondo il quale all'avvocato straniero si fa divieto di aprire una sede e quindi di avvalersi di una infrastruttura, sia pure minimale, della quale il professionista può avere necessità per svolgere la propria attività, anche in regime di prestazione di servizi. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale il RD ha proposto ricorso articolato in nove motivi e illustrato con memoria e note di udienza e ha contestualmente chiesto la sospensione dell'esecuzione della impugnata decisione;
sospensione che è stata già concessa da questa Corte e Sezioni Unite con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 3 ottobre 1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia l'incompetenza e il difetto di giurisdizione del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Forense e la violazione degli artt. 1 e 11 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, nonché il difetto di motivazione.
Assume che sia il Consiglio dell'Ordine, sia il Consiglio Nazionale non hanno considerato che chi non ha titolo per esercitare una professione non può essere soggetto alla potestà disciplinare del relativo organo di sorveglianza.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, art. 17 e dei punti 5 e 6 del dispositivo della sentenza 30 novembre 1995 della Corte di Giustizia, nonché il difetto di eccesso di potere per assenza assoluta di motivazione e illogicità manifesta sulla qualificazione dell'attività esercitata.
Lamenta che il Consiglio Nazionale Forense non abbia considerato che l'attività prevalente esercitata dal ricorrente in Italia riguarda l'applicazione del diritto tedesco e non è quindi riservata all'avvocato italiano.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia il vizio di eccesso di potere per assenza assoluta di motivazione e illogicità manifesta sulla colposità dell'addebito.
Lamenta che il Consiglio Nazionale Forense, pur riconoscendo che al momento della sua stabilizzazione in Italia, nell'anno 1978, erano del tutto incerti i confini concreti fra libertà di circolazione e diritto di stabilimento e che la dizione dell'art. 2 della legge n.31 del 1982 è obiettivamente difficile, abbia ritenuto che ciò
comportasse una semplice riduzione della sanzione e non la giustificazione della condotta del RD per assoluta mancanza di colpa.
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 52 del Trattato di Roma e del punto 7 della sentenza 30 novembre 1995 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla mancata ammissione del ricorrente al riconoscimento del proprio diploma;
denunzia inoltre il vizio di assenza di motivazione e di contraddittorietà con il parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense al Ministro di Grazia e Giustizia nell'istruttoria preparatoria del decreto 9 luglio 1996 di riconoscimento del titolo del ricorrente.
Lamenta che il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense non abbiano considerato che il ricorrente, non appena ebbe a scadere il periodo di recepimento della direttiva Cee 21 dicembre 1988 n. 89148 sul riconoscimento dei diplomi, presentò all'Ordine di Milano una domanda di iscrizione basata sul tirocinio professionale ultradecennale in Italia;
e che la domanda era stata respinta perché l'Italia non aveva ancora attuato la direttiva.
Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione della direttiva Cee 22 marzo 1977 n. 249 e della legge 9 febbraio 1982 n.31, nonché il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta sull'uso del titolo e l'esercizio della difesa in concerto. Assume che ogni addebito circa l'uso del titolo e l'esercizio della difesa in concerto con un avvocato italiano avrebbe dovuto essere considerato irrilevante in quanto queste prescrizioni riguardano l'avvocato migrante in esercizio temporaneo, e non un avvocato indebitamente stabilizzato.
Osserva inoltre che, nel caso in cui il C.N.F. abbia inteso queste norme come regolanti anche l'attività degli avvocati stabilizzati, il Consiglio avrebbe dovuto considerare che il titolo di avvocato non è mai stato utilizzato dal RD isolatamente, ma sempre come traduzione del titolo tedesco di Rechtsanwalt;
che un solo verbale prodotto reca la presenza in giudizio del ricorrente senza la compresenza di altro difensore italiano e che ciò non significa affatto mancanza di concerto.
Con il sesto motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 38 e 40 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, nonché il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e fflogicità manifesta sulla sanzione applicata. Assume che il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense non potevano sospenderlo dall'esercizio della professione e, cioè, dall'esercizio di un diritto che, secondo gli stessi Consigli, egli non aveva.
Con il settimo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. Assume che il Consiglio Nazionale Forense non ha tenuto in alcun conto l'eccezione di prescrizione quinquennale intercorsa dal momento in cui ha stabilito la sede dello studio in Italia al momento della incolpazione.
Con l'ottavo motivo il ricorrente denunzia il vizio di eccesso e di sviamento di potere. Assume che con la decisione impugnata il Consiglio Nazionale Forense ha esercitato non una funzione giurisdizionale, ma una funzione corporativa.
Con il nono motivo il ricorrente propone istanza di sospensione della sentenza impugnata ex art. 56, quarto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.
In Italia, come del resto negli altri Paesi della Comunità Europea, l'esercizio delle libere professioni non può essere svolto da chiunque, ma solo da coloro che presentano particolari requisiti. L'accertamento di tali requisiti è compito del Consiglio dell'Ordine professionale (art. 2229, secondo comma cod. civ.) e risulta dalla iscrizione nell'Albo dell'Ordine. Solo coloro che sono iscritti nell'Albo sono abilitati ad esercitare una determinata professione. I requisiti per l'iscrizione sono stabiliti dalla legge e possono essere diversi a seconda della professione: età, residenza, buona condotta, possesso di una adeguata preparazione tecnico- professionale risultante da un praticantato e dal superamento di un esame di Stato abilitante e, in generale, il possesso della cittadinanza italiano.
Il principio del requisito della cittadinanza italiana subisce tuttavia alcune deroghe sia in relazione ai cittadini extracomunitari sia, ancora più, in relazione ai cittadini comunitari. Per quanto riguarda questi ultimi va osservato che il principio generale della libera circolazione delle persone, contenuto nel trattato di Roma, implica che coloro i quali desiderano prestare un servizio o stabilirsi in un qualsiasi Stato membro per esercitarvi la propria attività possono farlo alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quello Stato.
Ne consegue che quando l'attività in questione non è soggetta ad alcuna disciplina in uno Stato della Comunità, di modo che un cittadino di questo Stato
non debba possedere alcun requisito speciale per esercitarle, il cittadino di un qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel territorio dello Stato ospitante e di esercitarvi la propria attività professionale. Quando, invece, l'accesso a una attività specifica, o l'esercizio di questa, è subordinato nello Stato ospitante a particolari condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività, deve di regola soddisfarle.
Difatti il principio di libera circolazione delle persone contenuto nel trattato comporta che, per quanto riguarda i cittadini comunitari, il Consiglio dell'Ordine non può rifiutare l'iscrizione all'Albo, quando risultino soddisfatti tutti i requisiti, per il solo difetto della cittadinanza.
In applicazione di tale principio la Corte di Giustizia, nel caso RE, ha affermato che il signor RE, cittadino olandese che aveva conseguito in Belgio il titolo di "docteur en droit" e risiedeva in Belgio, aveva diritto ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli avvocati belgi, nonostante che la legge belga ammettesse l'iscrizione all'Albo per i soli avvocati nazionali, ad esclusione degli stranieri. (Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza RE del 21 giugno 1974).
Non vi è dubbio pertanto che un cittadino tedesco che risieda in Italia, abbia conseguito in Italia la laurea in giurisprudenza, abbia superato l'esame di Stato e abbia tutti gli altri requisiti previsti dalla legge sull'ordinamento professionale, possa essere iscritto nell'Albo del Consiglio dell'Ordine come un qualsiasi altro cittadino italiano.
Il principio enunciato dalla Corte di Giustizia nel caso RE avrebbe tuttavia, in pratica, scarsa applicazione se fosse limitato ai soli casi. in cui il cittadino comunitario abbia ottenuto il titolo di studio nel Paese in cui richiede l'iscrizione all'Albo. Per ovviare a questo inconveniente il Consiglio ha emanato una sede dì direttive settoriali per facilitare l'espletamento di attività professionale occasionale e saltuaria in tutta la Comunità da parte dei professionisti comunitari;
inoltre, ha emanato una disciplina generale in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi di laurea.
Per quanto riguarda la professione di avvocato, in particolare, ha adottato il 22 marzo 1977 una direttiva intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (Direttiva 77/249/Cee). La direttiva n. 77/249 è stata attuata in Italia con la legge n. 31/1982 il cui art. 2 recita: "[I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare l'attività di avvocato] sono ammessi all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità e secondo le modalità stabilite dal presente titolo.
Per l'esercizio delle attività professionali di cui al comma precedente, non è consentito stabilire nel territorio della Repubblica uno studio ne' una sede principale o secondaria". La norma in sostanza abilitava gli avvocati degli altri Paesi membri della Comunità Europea a svolgere in Italia attività forense solo in forma temporanea, e, occasionale e senza carattere di continuità; ed era quindi vietato all'avvocato comunitario di stabilire la sede principale o secondaria del proprio studio. Successivamente il Consiglio ha emanato la direttiva del 21 dicembre 1988 n. 48 (89/48/Cee) che contiene il principio del mutuo riconoscimento dei diplomi: uno Stato membro non può rifiutare al cittadino di un altro Stato membro l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso a quella stessa professione.
Il diverso ordinamento degli studi dei vari Stati membri potrebbe tuttavia comportare gravi inconvenienti dovuti alla equiparazione di titoli di valore sostanzialmente diverso, anche se formalmente identici. Per questo il principio è stato sottoposto ad alcuni limiti;
esso riguarda solo i diplomi di istruzione superiore che sanciscano formazioni professionali della durata minima di tre anni e non esclude la possibilità per lo Stato di subordinare il riconoscimento a determinate misure di adattamento che possono consistere o in un periodo di tirocinio o in una prova attitudinale. Nel nostro ordinamento la direttiva è stata attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 che prevede il riconoscimento a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel paese che ha rilasciato i titoli di formazione professionale (art. l); e che, per quanto riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale subordina il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale.
Attualmente pertanto i cittadini comunitari laureati in legge in una Stato membro della Comunità Europea possono chiedere il riconoscimento del proprio titolo in Italia con una domanda diretta al Ministro di Grazia e Giustizia. li Ministro dispone con decreto il riconoscimento del titolo subordinandolo all'espletamento della prova attitudinale;
la prova si svolge dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.
Superata la prova con esito positivo il Consiglio ne dà certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'Albo. L'avvocato acquisisce così 9 diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali (art. 13, comma 1, d.lgs. n. 115 del 1992); l'equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati è stato quindi sancito espressamente dall'art. 10 della legge 22 marzo 1994.
Attualmente, pertanto, l'avvocato comunitario che intenda svolgere la sua attività professionale in Italia o, quantomeno, anche in Italia, ha due possibilità: o chiedere al Consiglio dell'Ordine l'iscrizione nel registro di cui all'art. 12 della legge n. 3111982, attuativa della direttiva Ce n. 771249, per lo svolgimento della libera prestazione dei servizi;
oppure richiedere l'iscrizione all'Albo, ai sensi della legge 27 gennaio 1992 n. 115, attuativa della direttiva Cee 1988 n. 48, previo il riconoscimento del proprio titolo di studio da parte del Ministro di Grazia e Giustizia e il superamento della prova attitudinale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.
La distinzione tra le due ipotesi consiste nel carattere temporaneo o stabile dell'attività esercitata dall'avvocato nel Paese membro;
e come ha affermato la Corte di Giustizia, il carattere temporaneo delle attività considerate deve essere valutato non soltanto in rapporto alla durata della prestazione, ma anche tenendo conto della frequenza, periodicità e continuità di questa. Il carattere temporaneo della prestazione non esclude la possibilità per il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, di dotarsi nello Stato membro ospitante di una determinata infrastruttura compreso un ufficio o uno studio, se questa infrastruttura è necessaria al compimento della prestazione.
Tuttavia, come ha osservato la stessa Corte, diversa è la situazione di chi, come il sig. RD, eserciti in maniera stabile e continuativa un'attività professionale in un altro Stato membro in un domicilio professionale in cui offre i suoi servizi, tra l'altro, ai cittadini di quest'ultimo Stato membro. In questo caso si rientra nella disposizione del capo relativo al diritto di stabilimento, non in quello relativo ai servizi.
In realtà non vi è dubbio che l'avv. RD, nel periodo in cui era iscritto nel registro di cui alla legge 1982 n. 31, non si sia limitato a svolgere attività professionale in modo saltuario e occasionale e che abbia invece, svolto in Italia attività professionale in modo stabile e continuativo, usando il titolo di avvocato, partecipando personalmente alle udienze e istituendo un suo "studio legale RD". Egli ha in tal modo violato i limiti previstì dalla legge 1982 n. 31 ed è stato per questo ritenuto responsabile dal Consiglio dell'Ordine di Milano e dal Consiglio Nazionale Forense.
D'altra parte i rilievi sollevati dall'avv. RD avverso la decisione del Consiglio Nazionale non possono essere accolti. Alcuni di essi, infatti, riguardano accertamenti di fatto come la natura dell'attività professionale svolta dal RD (secondo motivo del ricorso), l'uso del titolo di avvocato e la partecipazione personale all'udienza (quinto motivo del ricorso) che non possono essere sindacatì da questa Corte, ovvero riguardano la valutazione dell'illiceità disciplinare di fatti (terzo motivo del ricorso), anch'essa sottratta al sindacato di questa Corte.
Altri rilievi riguardano la competenza del Consiglio dell'Ordine a emettere provvedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati iscritti (primo e sesto motivo del ricorso), essi peraltro appaiono manifestamente infondati in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 11 della legge 1982 n. 31 in base al quale gli avvocati comunitari sono soggetti per ogni violazione della legge relativa alla libera prestazione dei servizi al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente per territorio.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale (settimo motivo del ricorso) essendo pacifico che il comportamento illecito si è protratto senza interruzioni sino all'apertura del procedimento disciplinare e anche successivamente ed è stata sanata soltanto dall'iscrizione del RD nell'Albo professionale, dopo il superamento della prova attitudinale.
Irrilevante, infine, è il fatto che l'avv. RD abbia presentato all'Ordine di Milano una domanda di iscrizione non appena scaduto il termine di recepimento della direttiva Ce n. 89148 (quarto motivo del ricorso); e che successivamente il RD, attuata la direttiva in Italia con la legge n. 115 del 1992, abbia superato la prova attitudinale prevista e sia ormai iscritto nell'Albo degli Avvocati di Milano. Nessuno contesta, infatti, che RD sia attualmente avvocato in Italia a tutti gli effetti e che, anzi, risulti un avvocato particolarmente corretto e preparato;
rimane tuttavia il fatto che, sino al momento della iscrizione nell'Albo, egli ha esercitato l'attività professionale in violazione dei limiti previsti dalla legge sulla libera prestazione dei servizi;
e che pertanto sotto questo aspetto ha commesso un illecito che il Consiglio ha ritenuto disciplinarmente rilevante in applicazione della disciplina allora vigente e senza alcuna spirito corporativo (ottavo motivo del ricorso).
D'altra parte irrilevante appare ancora il ritardo di attuazione della direttiva Europea sui riconoscimenti dei diplomi di laurea da part e del legislatore italiano;
rimane il fatto che il RD ha esercitato prima della legge di attuazione italiana, ed anzi prima dell'emanazione della direttiva europea sul reciproco riconoscimento dei diplomi, una attività che eccedeva dai limiti consentiti dalla legge sulla libera prestazione dei servizi.
L'ultimo motivo sulla richiesta di sospensione della sentenza impugnata deve essere considerato assorbito dall'accoglimento della richiesta da parte di questa Corte con provvedimento emesso da queste Sezioni Unite nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 1997;
provvedimento che deve essere considerato revocato dal rigetto del ricorso.
Nulla deve essere pronunciato in merito alle spese di questo giudizio di Cassazione non essendosi costituite le parti resistenti.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999.