TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 497/2025, pendente tra
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
' Parte_7 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via P. Sottocorno n. 3,
i
e ersona del , Controparte_1 Controparte_2
l' in persona , Controparte_3 CP_4
l'Ambito territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domiciliati in Milano, Via Soderini, 24 convenuti
Oggetto: carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
Nel merito: alla luce dei principi e delle fonti normative, comunitarie e costituzionali, degli arresti giurisprudenziali e previa, occorrendo, declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione delle disposizioni disaminate, in particolare dell'art 1 comma 121 della legge 107/2015 così come attuato dal DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui ma 1 (…)”), nonché delle successive integrazioni e modifiche unitamente alla not n. 15219 del 15 ottobre 2015 (nella parte in cui definisce le CP_5 modalità di assegnazione e utilizzo della carta indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato) nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto dei
1 ricorrenti al riconoscimento e di usufruire del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500,00 nominali annuali per le annualità lavorate ed indicate in ricorso in qualità di docenti precari a tempo determinato, di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, l. 107 del 13 luglio 2015 per tutti gli anni di spettanza;
- per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l'Amministrazione scolastica resistente, in persona del legale rappresentate p.t., all'attribuzione e corresponsione ai singoli ricorrenti del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente, adottando ogni atto necessario per consentirne il godimento, nella misura a ciascuno spettante per i seguenti anni scolastici:
1 dall'a.s. 19/20 all'a.s. 20/21 per un totale di Euro 1.000 (Euro Parte_1
500 per n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
2. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 21/22 per un totale di Euro 1.500 Parte_2
(Euro 500 per n. 3 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
3 dall'a.s. 19/20 all'a.s. 22/23 per un totale di Euro 2.000 Parte_2
(Euro 500 per n. 4 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
4 dall'a.s. 19/20 all'a.s. 20/21 per un totale di Euro 1.000 (Euro Parte_3
500 per n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
5 dall'a.s. 19/20 all'a.s. 22/23 per un totale di Euro 2.000 (Euro 500 Parte_4 per n. 4 annualità). o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
6. per l'a.s. 21/22 Euro 500 per una annualità o nella Parte_5 minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
7 dall'a.s. 19/20 all'a.s. 21/22 per un totale di Euro 1.500 Parte_6
(Euro 500 per n. 3 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
8 dall'a.s. 19/20 all'a.s. 20/21 per un totale di Euro 1.000 Parte_7
(Euro 5 ella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
Oltre interessi e/o rivalutazione
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario
Per la parte convenuta:
1) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
2) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese dei ricorrenti relative all'anno 2019/2020 Pt_8 Pt_2 Parte_2 Pt_3 Pt_4 CP_6 Pt_7
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
2 Svolgimento del processo
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio le amministrazioni resistenti, deducendo:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del quale docente Controparte_1 in forza di plurimi contratti a tempo determinat beneficio della c.d. Carta Docente previsto dalla legge n. 107/2015; - di avere svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo;
- di averne diritto, quale docente precario, sulla base del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa è decisa come segue.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e d lti da enti accreditati presso i , a corsi di Controparte_7 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
2. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una norma va al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
3 EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Anche io di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha giudicato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.”
Per l'effetto ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre CP_5
2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
3. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
4 In maniera conforme si è ripetutamente espresso questo Tribunale con numerose sentenze (cfr., ex multis, sentenza n. 3124/2022, dott.ssa Colosimo;
sentenza n. 34/2023, dott. Di Leo;
sentenza 2290/22, dott.ssa sentenza 2376/22, dott.ssa Palmisani;
Per_1 sentenza 2835/22, dott.ssa ; sentenza 2843/22, dott.ssa ). Per_2 Per_3
Con la sentenza n. 29961/23 emessa nel noto giudizio di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. la Suprema Corte ha, infine, chiarito che:
“1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta a ” CP_1
e che:
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
I ricorrenti hanno dimostrato di avere prestato servizio quale docenti per effetto dei seguenti contratti a tempo determinato, e precisamente:
1. (cfr. doc. n. 1, fascicolo ricorrente): Parte_1
- anno scolastico 2019/2020, dal 23.09.2019 al 30.06.2020 presso Scuola Primo Grado Confalonieri - Milano;
- anno scolastico 2020/2021, dal 06.10.2020 al 29.11.2020, dal 30.11.2020 al 28.02.2021, dal 01.03.2021 al 29.03.2021, dal 30.03.2021 al 08.06.2021, dal 09.06.2021 al 25.06.2021 presso Scuola Primo Grado Alessandrini – Cesano Boscone.
Il ricorrente ha, altresì, dimostrato di essere attualmente in servizio quale docente di ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/2021 presso l'IC Primo Levi di Milano per l'insegnamento di A001 – Arte ed Immagine nella scuola secondaria di primo grado (diffida 27.5.24).
2. (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente): Parte_2
- anno scolastico 2019/2020, dal 01.10.2019 al 30.06.2020 presso scuola primaria AO e SS NI – Milano;
- anno scolastico 2020/2021, dal 29.09.2020 al 31.08.2021 presso scuola Primaria P. Sottocorno – Milano;
- anno scolastico 2021/2022, dal 09.09.2021 al 31.08.2022 presso l'IC M. Teresa di Calcutta, primaria di largo G. Gonzaga di Milano.
La ricorrente ha, altresì, dimostrato di essere attualmente in servizio con decorrenza giuridica dal 02/09/2022 come docente di ruolo presso l'IC M. Teresa di
5 Calcutta, primaria di largo G. Gonzaga di Milano, quale docente di scuola (diffida 21.3.24).
3. (cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente): Parte_2
- anno scolastico 2019/2020, dall'11.09.2019 al 31.08.2020 presso Istituto Superiore Danile Marignoni Marco Polo - Milano;
- anno scolastico 2020/2021, dal 01.10.2020 al 31.08.2021 presso Istituto Tecnico Commerciale Primo Levi - Bollate;
- anno scolastico 2021/2022, dal 08.09.2021 al 31.08.2022 presso Istituto Tecnico Commerciale Primo Levi - Bollate;
- anno scolastico 2022/2023, dal 10.09.2022 al 31.08.2023 presso Istituto Tecnico Commerciale Primo Levi – Bollate.
La ricorrente ha, altresì', dimostrato di essere attualmente è in servizio con decorrenza giuridica dal 01/09/2023 come docente di ruolo presso l'ITCS “Primo Levi” di Bollate per la classe di insegnamento A012 – Discipline Letterarie nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado (diffida 20.3.24).
4. (cfr. doc. 4, fascicolo ricorrente): Parte_3
- anno scolastico 2019/2020, dal 16.10.2019 al 30.06.2020 presso Istituto Superiore Niccolò AC – Pioltello;
- anno scolastico 2020/2021, dal 14.10.2020 al 30.06.2021 presso Scuola Primo Grado Via Bezzecca- San Giuliano Milanese.
La ricorrente ha, altresì, dimostrato, di essere attualmente in servizio con decorrenza giuridica dal 01.092021 come docente di ruolo presso l'IC G. Perasso di Milano per la classe di insegnamento A028 – Matematica e Scienze nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado (diffida 23.7.24).
5. (cfr. doc. 5, fascicolo ricorrente): Parte_4
- anno scolastico 2019/2020, dal 02.10.2019 al 30.06.2020 presso Scuola Primo Grado Via Gallarate 15 – Milano;
- anno scolastico 2020/2021, dal 29.10.2020 al 30.06.2021 presso Scuola Primo Grado Colombo – Milano;
- anno scolastico 2021/2022, dal 09.09.2021 al 30.06.2022 presso Scuola Primo Grado Via Ojetti 13 – Milano;
- anno scolastico 2022/2023, dal 19.09.2022 al 02.11.2022 presso Scuola Primo Grado secondaria Via Gallarate – Milano;
dal 17.10.2022 al 10.11.2022 presso Liceo Scientifico P. Bottoni – Milano;
dal 11.11.2022 al 12.12.2022 presso Liceo Scientifico P. Bottoni – Milano;
dal 11.11.2022 al 30.06.2023 presso scuola I Grado secondaria i gr Via Gallarate – Milano;
dal 23.12.2022 al 30.06.2023 presso Liceo scientifico P. Bottoni Milano;
dal 30.08.2023 al 31.08.2023 presso Liceo scientifico P. Bottoni – Milano;
dal 03.11.2022 al 30.06.2023 presso scuola Primo Grado Via Gallarate – Milano;
dal 03.11.2022 al 30.06.2023 presso scuola Primo Grado Via Gallarate – Milano.
6 La ricorrente ha, altresì, dimostrato di essere attualmente in servizio con decorrenza giuridica dal 01/09/2023 come docente di ruolo presso l'IP Carlo Porta di Milano per la classe di insegnamento AB24 – Lingue e Culture Straniere (Inglese) (diffida 24.3.23).
6. (cfr. doc. 6, fascicolo ricorrente): Parte_5
- anno scolastico 2021/2022, dal 29.11.2021 al 30.06.2022 presso Curiel – Vizzolo Predabissi.
Il ricorrente ha, altresì, dimostrato di essere attualmente in servizio con decorrenza giuridica dal 01.09.2022 come docente di ruolo presso l'IIS “E. Torricelli” di Milano per la classe di insegnamento A048 – Scienze Motorie nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado (diffida 02.04.24).
7. (cfr. doc. 7, fascicolo ricorrente): Parte_6
- anno scolastico 2019/2020, dal 23.09.2019 al 31.08.2020 presso Scuola Primo Grado A. Volta – Inveruno;
- anno scolastico 2020/2021, dal 09.10.2020 al 31.08.2021 presso Scuola Primo Grado A. Volta – Inveruno;
- anno scolastico 2021/2022, dal 13.09.2021 al 31.08.2022 presso Scuola Primo Grado A. Volta – Inveruno;
- anno scolastico 2022/2023, dal 05.09.2022 al 31.08.2023 presso Scuola Primo Grado A. Volta – Inveruno.
La ricorrente ha, altresì, dimostrato di essere attualmente in servizio con decorrenza giuridica dal 01.09.2022 come docente di sostegno ADML di ruolo presso l'IC di Inveruno – Marcallo con AS (MI) (diffida 13.12.23).
8. (cfr. doc. 8, fascicolo ricorrente): Parte_7
- anno scolastico 2019/2020, dal 12.09.2019 al 31.08.2020 presso Via Viquarterio
- Pieve Emanuele;
- anno scolastico 2020/2021, dal 02.10.2020 al 31.08.2021 Via Viquarterio - Pieve Emanuele.
La ricorrente ha, altresì, dimostrato di essere attualmente in servizio con decorrenza giuridica dal 01.09.2021 come docente di ruolo presso l'IC di Via Viquarterio in Pieve Emanuele per la classe di insegnamento A022 – Italiano Storia Geografie nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado (diffida 28.3.24).
I ricorrenti sopra indicati hanno, quindi, provato di avere prestato servizio in virtù di contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche e di essere attualmente in servizio.
L'Amministrazione convenuta deve, quindi, essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta delle pretese dei ricorrenti , , e relative all'anno Pt_8 Pt_2 Parte_2 Pt_3 Pt_4 CP_6 Pt_7
2019/2020 è infondata.
7 Sul punto la S.C., con la sentenza 29961/23, ha precisato che la prescrizione, quinquennale, decorre “dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo… proceder alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Stante la diffida inviata dai ricorrenti rispettivamente in data 27.05.2024 ), Pt_8
024 ( 3.2024 ( , diffida 23.07.2024 ( ), 24.03.2023 Pt_2 Parte_2 Pt_3
( , 13.1 ), 28.3.24 (cfr. doc. da 1 a 8, fasci orrente), deve Pt_4 CP_6 Pt_7 ritenersi che possano prescriversi unicamente diritti maturati anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso da tale data e quindi non il diritto relativo all'a.s. 2019/2020 che poteva essere fatto valere sino al 30 ottobre 2019 (art. 5 DPCM 28.11.2016).
Deve quindi essere affermato il diritto dei ricorrenti di ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso per l'importo di € 500,00 per ciascun anno.
In proposito, nel solco della giurisprudenza citata ed in accordo con tale orientamento, si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015.
4. Deve darsi conto, infine, del fatto che la parte resistente ha eccepito la decadenza dei ricorrenti dal diritto di chiedere la carta docente per le annualità pregresse, per non aver provveduto, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 28.11.2016, alla registrazione sull'applicazione web dedicata ai beneficiari della carta nel termine del 30 ottobre di ciascun anno.
L'amministrazione resistente osserva poi che l'art. 6 del medesimo DPCM prevede che: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, con la conseguenza che non sarebbe nemmeno possibile procedere al cumulo tra le annualità richieste.
Sottolinea, in ogni caso, che la parte ricorrente avrebbe avanzato richiesta di fruire di un beneficio non più esistente al momento della domanda, tenuto anche conto della ratio del beneficio strettamente connesso alla periodicità delle esigenze di aggiornamento.
L'eccezione deve essere rigettata.
Va innanzitutto osservato che il riconoscimento a posteriori del diritto ad ottenere la Carta Docente va configurato come misura necessaria e idonea a rimuovere gli effetti della discriminazione a suo tempo posta in essere.
È poi evidente che i ricorrenti non avrebbero potuto formulare alcuna richiesta, non essendo stata inclusa per legge tra i beneficiari della Carta Docente. E' altrettanto evidente che non può configurarsi alcuna estinzione del diritto in forza del decorso di un determinato periodo di tempo, se tale diritto era insussistente ab origine per mancato riconoscimento legislativo.
8 Parimenti non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 6, la cui operatività è chiaramente connessa alla regolare fruizione del beneficio da parte di chi ne abbia – a monte - diritto.
Va, infine, osservato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023, sopra citata, ha precisato sul punto quanto segue:
“…è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che i nega l'esistenza CP_1 di un loro diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per lo scaglione € 1.101 – 5.200,00, con riferimento ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del numero di parti e dell'assenza di questioni di particolare complessità stante l'attuale quadro giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto degli odierni ricorrenti di ottenere la carta docente, rispettivamente:
➢ per gli Anni Scolastici 2019/2020 e 2020/2021 quanto a , Parte_9
➢ per gli Anni Scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 , Parte_2
➢ per gli Anni Scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto a , Parte_2
➢ per gli Anni Scolastici 2019/2020 e 2020/2021 quanto a , Parte_3
➢ per gli Anni Scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto
, Parte_4
➢ per l'anno Scolastico 2021/2022 quanto a , Parte_5
➢ per gli Anni Scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 quanto a
[...]
, Parte_6
➢ per gli Anni Scolastici 2019/2020 e 2020/2021 quanto a , Parte_7
9 per ciascuno, in misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico. condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3670,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
10