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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9478 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 3.12.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 72 R.G. 2025 TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2 elett.te dom.ti in Napoli al vico Latilla n. 19, presso e nello studio dell'avv. Rosario Schiano Lomoriello, che li rapp.ta e difende, giusta mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'Avvocato Annantonia Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Quarto (NA) al Corso Italia n°5, come da atti RESISTENTE OGGETTO: conguagli orari FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO I ricorrenti in epigrafe indicata deducono di essere dipendenti della con Controparte_1 mansioni di operaio pulitore generico, con inquadramento nel II livello di cui al CCNL servizi di pulizia e servizi integrati\multiservizi.
Deducono che il sistema prescelto per erogare la retribuzione ha previsto il pagamento mensile in ragione del numero di 173 ore di lavoro, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con indicazione in busta paga delle ore retribuite superiori a quelle effettivamente lavorate nella colonna “ competenze” e con indicazione delle ore retribuite in misura inferiore a quelle effettivamente lavorate nella colonna “trattenute”, nonché con l'indicazione dell'importo a debito o a credito del lavoratore alla voce “conguaglio ore mese”.
Deducono che, in virtù di tale sistema di retribuzione e della previsione di cui all'art. 31 del CCNL, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale, non danno luogo a compensi per lavoro straordinario o supplementare sino a concorrenza degli orari da compensare e che l'azienda datrice di lavoro ha provveduto a calcolare ed erogare sotto la voce “conguaglio ore anno”, nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, il compenso per le ore straordinarie prestate, operata la compensazione predetta, sino all'anno 2016. Asseriscono che, per il periodo successivo, per iniziativa unilaterale dell'azienda rispetto alla prassi precedentemente instaurata, non hanno ricevuto alcun compenso a titolo di “conguaglio ore anno”, nonostante risultino creditori delle ore di lavoro straordinario, specificatamente indicate in ricorso. Chiedono pertanto accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i compensi di cui sopra, con la condanna della convenuta al pagamento delle somme specificate nelle conclusioni di cui al ricorso.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA Si è costituita la società convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Deduce che la propria natura di società in house del a comportato Controparte_2 la revisione del modello retributivo per conformarlo alle disposizioni normative di settore ispirate dall'esigenza del contenimento dei costi della retribuzione. Deduce, inoltre, l'infondatezza della avversa pretesa perché riferita all'applicazione di una norma di contrattazione collettiva – art. 31 - non applicabile nel caso di specie, in quanto riferita ad un orario di lavoro c.d. multi periodale mente la società ha applicato un sistema orario mensile fisso. Deduce, inoltre, che non risulta lo svolgimento di orario di lavoro straordinario e che non risulta la prova dell'assunto attoreo circa un “conguaglio ore” annuale sempre favorevole al lavoratore. Deduce che, in ogni caso, la mancata erogazione dell'emolumento in esame, anche ove corrisposto e poi disdettato, non sarebbe lesiva del principio di adeguatezza della retribuzione, sancito dall'art. 36 Cost., né potrebbe essere ritenersi violata rispetto ai ricorrenti la pregressa prassi aziendale contrattuale invalsa, in quanto loro risultano assunti da epoca successiva al dedotto mutamento della prassi. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio e ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione, con fissazione di un termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta. Alla scadenza del predetto termine, esaminate le note scritte depositate, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Deve, invero, rilevarsi che dalle risultanze istruttorie documentali risulta accertato che parte ricorrente, come gli altri dipendenti della convenuta, viene retribuita mensilmente in relazione a 173 ore, quale orario contrattuale e convenzionale su base mensile, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con la contabilizzazione, mese per mese, in busta paga sotto la voce “conguaglio ore mese”, delle ore lavorate in più, indicate nella colonna “trattenute”, ovvero delle ore lavorate in meno, nella colonna “competenze”.
Tali circostanze risultano invero dalle risultanze delle buste paga in atti, da cui si evince che la retribuzione mensile risulta calcolata ed erogata in relazione al numero di ore di lavoro ordinario, contrattualmente previste, di 173 ore mensili e con indicazione delle ore lavorate in meno o in più rispetto a tale numero di ore nelle colonne “competenze” e “trattenute” e alla voce “conguaglio ore mese” senza alcuna decurtazione o maggiorazione per gli importi ivi indicati.
Questo meccanismo consente quindi di erogare una retribuzione 'mensilizzata' e allo stesso tempo consente la contabilizzazione delle ore eccedenti o difettive, che ogni mese vengono contabilizzate in busta paga rispetto al costante divisore orario ( 173), in modo da evidenziare l'oggettivo svantaggio ora per l'una ora per l'altra parte contrattuale. Deve ritenersi che dalla suddetta modalità organizzativa dell'orario di lavoro discende necessariamente il conguaglio tra le ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro, in relazione al quale ciascun lavoratore ha comunque percepito, in base al CCNL, sempre la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale ( 173 ore), al fine operare il conguaglio su base annua. Risulta, del resto, non contestato che il meccanismo di conguaglio annuo tra ore eccedenti e le ore in difetto sia stato applicato dalla società convenuta ai propri dipendenti sino al periodo indicato in ricorso, con conseguente erogazione degli importi a titolo di “conguaglio ore anno”, corrispondente alla compensazione degli importi di cui ai conguagli mensili tra
“trattenute” e “competenze”. Ritiene il tribunale che il sistema adottato dalla convenuta abbia, in sostanza, previsto una
“banca oraria” per ciascun dipendente per il computo di ore lavorate in più o in meno rispetto a quelle mensile, con una compensazione su base annua.
Dalle risultanze istruttorie di cui sopra si evince, del resto, che i lavoratori istanti hanno effettivamente prestato la propria attività per il numero di ore risultanti in busta paga, anche per le voci “conguaglio ore mese”, per tutti i periodi oggetto di causa- anni 2017- 2024 - e che dalla sommatoria delle “competenze” e delle “trattenute” per la predetta causale risulta un credito in favore degli istanti nel periodo considerato. Risulta, del resto, non contestato da parte resistente il mancato pagamento di quanto dovuto per le ore eccedenti, risultanti dalla compensazione per gli anni in esame. Priva di pregio è la deduzione di parte resistente secondo cui il monte ore annuo risulta rispettato senza alcuna eccedenza in favore dei lavoratori, tenuto conto che il meccanismo della c.d. mensilizzazione impone la verifica delle eccedenze su base mensile e che dall'esame delle buste paga risulta effettivamente un'eccedenza di ore lavorate in più su base annua, in virtù dei conguagli tra ore “trattenute” e ore “competenze”.
A titolo di esempio e in riferimento all'anno 2017, riportato nella memoria difensiva come paradigma della propria argomentazione, dall'esame delle buste paga in atti si evince che tra le ore di conguaglio per “trattenute” e per “competenze” esiste una differenza in favore dei lavoratori che risultano aver superato le 173 ore mensili, in misura oraria maggiore rispetto a quanto non sia avvenuto per il mancato superamento del predetto monte orario mensile, anche in considerazione della base annua di verifica. Di qui la differenza di retribuzione computata nelle buste paga e rivendicata in ricorso.
Circa la dedotta natura di società in house della ricorrente, deve essere evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti ha assunto natura privatistica e non di impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ancorché privatizzato, come reso evidente dall'applicazione del CCNL di chiara matrice privatistica. Va, in proposito, evidenziato che l'organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l'ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae neppure, salva espressa eccezione, alla normativa civilistica propria del modello, come avviene appunto per le società per azioni, non risultando in espressa contraddizione vincoli di finanza pubblica e garanzie giuslavoristiche. La Corte Costituzionale ha, del resto, negato che lo scopo perseguito dalle società commerciali affidatarie di servizi pubblici, scopo capace di configurare questi soggetti sul piano economico – funzionale, come longa manus degli enti pubblici, possa portare ad una identificazione dei regimi di assunzione e di trattamento dei lavoratori dipendenti (Corte Cost. 23 luglio 2013 n. 227). La disciplina normativa interna vincolistica che ha dettato disposizioni per disciplinare le procedure di assunzione nonché il trattamento del personale dipendente delle società in house ha, del resto, portata eccezionale e come tale suscettibile di interpretazione assolutamente non estensiva, e, nel caso in esame, non appare adeguatamente allegata nè provata la sussistenza dei presupposti operativi di tale normativa, tenuto conto che la convenuta ha natura privatistica ed opera in regime di diritto privato con riguardo ai rapporti con i propri dipendenti per propria determinazione e che l'oggetto di causa concerne l'applicazione di istituti concernenti il trattamento retributivo principale, non riconducibili alle disposizioni vincolistiche.
Deve, del resto, evidenziarsi che dal complessivo quadro istruttorio acquisito risulta che la prestazione di lavoro del ricorrente, con le modalità orarie accertate, è stata disposta dall'azienda datrice di lavoro che, pertanto, almeno implicitamente, ha autorizzato lo svolgimento della prestazione lavorativa, con le predette modalità. Il compenso retributivo in esame risulta, inoltre, collegato sinallagmaticamente all'esecuzione della prestazione lavorativa e pertanto deve ritenersi irrilevante la deduzione di parte resistente circa la mancata violazione del principio di adeguatezza di cui all'art. 36 Cost. per il mancato pagamento del compenso medesimo.
Ne consegue il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo retributivo per le ore risultanti a titolo di conguaglio su base annua, di “competenze” e “trattenute” mensili, per come risultanti dalle buste paga in atti, con condanna della resistente al pagamento del compenso dovuto a tale titolo, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi attorei, che appaiono congrui rispetto alle disposizioni del CCNL di settore e delle stesse buste paga. Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva indicata in dispositivo, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara diritto dei ricorrenti a percepire l'importo retributivo a titolo di conguaglio su base annua, di “competenze” e “trattenute” mensili, per il periodo di cui al ricorso, con la condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di euro 162,46 in favore della ricorrente e di euro 596,01, Parte_1 in favore del ricorrente , oltre alla maggiorazione per interessi legali sul Parte_2 capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo;
condanna la predetta società resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in euro 325,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Si comunichi a cura della Cancelleria. Napoli, lì 22.12.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 3.12.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 72 R.G. 2025 TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2 elett.te dom.ti in Napoli al vico Latilla n. 19, presso e nello studio dell'avv. Rosario Schiano Lomoriello, che li rapp.ta e difende, giusta mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'Avvocato Annantonia Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Quarto (NA) al Corso Italia n°5, come da atti RESISTENTE OGGETTO: conguagli orari FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO I ricorrenti in epigrafe indicata deducono di essere dipendenti della con Controparte_1 mansioni di operaio pulitore generico, con inquadramento nel II livello di cui al CCNL servizi di pulizia e servizi integrati\multiservizi.
Deducono che il sistema prescelto per erogare la retribuzione ha previsto il pagamento mensile in ragione del numero di 173 ore di lavoro, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con indicazione in busta paga delle ore retribuite superiori a quelle effettivamente lavorate nella colonna “ competenze” e con indicazione delle ore retribuite in misura inferiore a quelle effettivamente lavorate nella colonna “trattenute”, nonché con l'indicazione dell'importo a debito o a credito del lavoratore alla voce “conguaglio ore mese”.
Deducono che, in virtù di tale sistema di retribuzione e della previsione di cui all'art. 31 del CCNL, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale, non danno luogo a compensi per lavoro straordinario o supplementare sino a concorrenza degli orari da compensare e che l'azienda datrice di lavoro ha provveduto a calcolare ed erogare sotto la voce “conguaglio ore anno”, nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, il compenso per le ore straordinarie prestate, operata la compensazione predetta, sino all'anno 2016. Asseriscono che, per il periodo successivo, per iniziativa unilaterale dell'azienda rispetto alla prassi precedentemente instaurata, non hanno ricevuto alcun compenso a titolo di “conguaglio ore anno”, nonostante risultino creditori delle ore di lavoro straordinario, specificatamente indicate in ricorso. Chiedono pertanto accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i compensi di cui sopra, con la condanna della convenuta al pagamento delle somme specificate nelle conclusioni di cui al ricorso.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA Si è costituita la società convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Deduce che la propria natura di società in house del a comportato Controparte_2 la revisione del modello retributivo per conformarlo alle disposizioni normative di settore ispirate dall'esigenza del contenimento dei costi della retribuzione. Deduce, inoltre, l'infondatezza della avversa pretesa perché riferita all'applicazione di una norma di contrattazione collettiva – art. 31 - non applicabile nel caso di specie, in quanto riferita ad un orario di lavoro c.d. multi periodale mente la società ha applicato un sistema orario mensile fisso. Deduce, inoltre, che non risulta lo svolgimento di orario di lavoro straordinario e che non risulta la prova dell'assunto attoreo circa un “conguaglio ore” annuale sempre favorevole al lavoratore. Deduce che, in ogni caso, la mancata erogazione dell'emolumento in esame, anche ove corrisposto e poi disdettato, non sarebbe lesiva del principio di adeguatezza della retribuzione, sancito dall'art. 36 Cost., né potrebbe essere ritenersi violata rispetto ai ricorrenti la pregressa prassi aziendale contrattuale invalsa, in quanto loro risultano assunti da epoca successiva al dedotto mutamento della prassi. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio e ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione, con fissazione di un termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta. Alla scadenza del predetto termine, esaminate le note scritte depositate, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Deve, invero, rilevarsi che dalle risultanze istruttorie documentali risulta accertato che parte ricorrente, come gli altri dipendenti della convenuta, viene retribuita mensilmente in relazione a 173 ore, quale orario contrattuale e convenzionale su base mensile, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con la contabilizzazione, mese per mese, in busta paga sotto la voce “conguaglio ore mese”, delle ore lavorate in più, indicate nella colonna “trattenute”, ovvero delle ore lavorate in meno, nella colonna “competenze”.
Tali circostanze risultano invero dalle risultanze delle buste paga in atti, da cui si evince che la retribuzione mensile risulta calcolata ed erogata in relazione al numero di ore di lavoro ordinario, contrattualmente previste, di 173 ore mensili e con indicazione delle ore lavorate in meno o in più rispetto a tale numero di ore nelle colonne “competenze” e “trattenute” e alla voce “conguaglio ore mese” senza alcuna decurtazione o maggiorazione per gli importi ivi indicati.
Questo meccanismo consente quindi di erogare una retribuzione 'mensilizzata' e allo stesso tempo consente la contabilizzazione delle ore eccedenti o difettive, che ogni mese vengono contabilizzate in busta paga rispetto al costante divisore orario ( 173), in modo da evidenziare l'oggettivo svantaggio ora per l'una ora per l'altra parte contrattuale. Deve ritenersi che dalla suddetta modalità organizzativa dell'orario di lavoro discende necessariamente il conguaglio tra le ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro, in relazione al quale ciascun lavoratore ha comunque percepito, in base al CCNL, sempre la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale ( 173 ore), al fine operare il conguaglio su base annua. Risulta, del resto, non contestato che il meccanismo di conguaglio annuo tra ore eccedenti e le ore in difetto sia stato applicato dalla società convenuta ai propri dipendenti sino al periodo indicato in ricorso, con conseguente erogazione degli importi a titolo di “conguaglio ore anno”, corrispondente alla compensazione degli importi di cui ai conguagli mensili tra
“trattenute” e “competenze”. Ritiene il tribunale che il sistema adottato dalla convenuta abbia, in sostanza, previsto una
“banca oraria” per ciascun dipendente per il computo di ore lavorate in più o in meno rispetto a quelle mensile, con una compensazione su base annua.
Dalle risultanze istruttorie di cui sopra si evince, del resto, che i lavoratori istanti hanno effettivamente prestato la propria attività per il numero di ore risultanti in busta paga, anche per le voci “conguaglio ore mese”, per tutti i periodi oggetto di causa- anni 2017- 2024 - e che dalla sommatoria delle “competenze” e delle “trattenute” per la predetta causale risulta un credito in favore degli istanti nel periodo considerato. Risulta, del resto, non contestato da parte resistente il mancato pagamento di quanto dovuto per le ore eccedenti, risultanti dalla compensazione per gli anni in esame. Priva di pregio è la deduzione di parte resistente secondo cui il monte ore annuo risulta rispettato senza alcuna eccedenza in favore dei lavoratori, tenuto conto che il meccanismo della c.d. mensilizzazione impone la verifica delle eccedenze su base mensile e che dall'esame delle buste paga risulta effettivamente un'eccedenza di ore lavorate in più su base annua, in virtù dei conguagli tra ore “trattenute” e ore “competenze”.
A titolo di esempio e in riferimento all'anno 2017, riportato nella memoria difensiva come paradigma della propria argomentazione, dall'esame delle buste paga in atti si evince che tra le ore di conguaglio per “trattenute” e per “competenze” esiste una differenza in favore dei lavoratori che risultano aver superato le 173 ore mensili, in misura oraria maggiore rispetto a quanto non sia avvenuto per il mancato superamento del predetto monte orario mensile, anche in considerazione della base annua di verifica. Di qui la differenza di retribuzione computata nelle buste paga e rivendicata in ricorso.
Circa la dedotta natura di società in house della ricorrente, deve essere evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti ha assunto natura privatistica e non di impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ancorché privatizzato, come reso evidente dall'applicazione del CCNL di chiara matrice privatistica. Va, in proposito, evidenziato che l'organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l'ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae neppure, salva espressa eccezione, alla normativa civilistica propria del modello, come avviene appunto per le società per azioni, non risultando in espressa contraddizione vincoli di finanza pubblica e garanzie giuslavoristiche. La Corte Costituzionale ha, del resto, negato che lo scopo perseguito dalle società commerciali affidatarie di servizi pubblici, scopo capace di configurare questi soggetti sul piano economico – funzionale, come longa manus degli enti pubblici, possa portare ad una identificazione dei regimi di assunzione e di trattamento dei lavoratori dipendenti (Corte Cost. 23 luglio 2013 n. 227). La disciplina normativa interna vincolistica che ha dettato disposizioni per disciplinare le procedure di assunzione nonché il trattamento del personale dipendente delle società in house ha, del resto, portata eccezionale e come tale suscettibile di interpretazione assolutamente non estensiva, e, nel caso in esame, non appare adeguatamente allegata nè provata la sussistenza dei presupposti operativi di tale normativa, tenuto conto che la convenuta ha natura privatistica ed opera in regime di diritto privato con riguardo ai rapporti con i propri dipendenti per propria determinazione e che l'oggetto di causa concerne l'applicazione di istituti concernenti il trattamento retributivo principale, non riconducibili alle disposizioni vincolistiche.
Deve, del resto, evidenziarsi che dal complessivo quadro istruttorio acquisito risulta che la prestazione di lavoro del ricorrente, con le modalità orarie accertate, è stata disposta dall'azienda datrice di lavoro che, pertanto, almeno implicitamente, ha autorizzato lo svolgimento della prestazione lavorativa, con le predette modalità. Il compenso retributivo in esame risulta, inoltre, collegato sinallagmaticamente all'esecuzione della prestazione lavorativa e pertanto deve ritenersi irrilevante la deduzione di parte resistente circa la mancata violazione del principio di adeguatezza di cui all'art. 36 Cost. per il mancato pagamento del compenso medesimo.
Ne consegue il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo retributivo per le ore risultanti a titolo di conguaglio su base annua, di “competenze” e “trattenute” mensili, per come risultanti dalle buste paga in atti, con condanna della resistente al pagamento del compenso dovuto a tale titolo, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi attorei, che appaiono congrui rispetto alle disposizioni del CCNL di settore e delle stesse buste paga. Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva indicata in dispositivo, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara diritto dei ricorrenti a percepire l'importo retributivo a titolo di conguaglio su base annua, di “competenze” e “trattenute” mensili, per il periodo di cui al ricorso, con la condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di euro 162,46 in favore della ricorrente e di euro 596,01, Parte_1 in favore del ricorrente , oltre alla maggiorazione per interessi legali sul Parte_2 capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo;
condanna la predetta società resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in euro 325,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Si comunichi a cura della Cancelleria. Napoli, lì 22.12.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo